11.2013.52
Accesso necessario: incompatibilità con norme del piano regolatore comunale
17 settembre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.52
Lugano
17 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.261 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 15 dicembre 2010 da
AP 1
(già
patrocinato dall'avv. __________,)
contro
AO
1, ed
AO
2
(patrocinate
dall'avv. dott. PA 1);
giudicando sull'appello
del 17 giugno 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
21 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è
proprietario della particella n. 2152 RFD di __________ (348 m²), nel nucleo di __________, sulla quale sorgono tre stabili. Il fondo confina a sud con le particelle n. 2151 (472 m²), proprietà di AO 2, e n.
2148 (129 m²), appartenente
a AO 1, entrambe edificate. Il suo unico accesso consiste in una servitù di
passo pedonale attraverso una corte posta sulle due particelle. Tale percorso consente
di raggiungere linearmente in circa 18 m (compresi otto gradini) la strada
comunale (“via __________ˮ:
particella n. 2060). A nord la particella n. 2152 confina
con la particella n.
2160 (105 m², “superficie non edificata, acqueˮ, corrispondente all'alveo del “__________”), proprietà del
comune di __________.
B. Il
15 dicembre 2010 AP 1 ha promosso
causa contro AO 1 ed AO 2 davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per ottenere, dietro versamento di un'indennità di fr. 3000.– a ognuna
di esse, la costituzione di un accesso veicolare necessario in favore del suo
fondo sulle due particelle n. 2151 e 2148 da esercitare lungo la citata corte
interna. Nella loro risposta del 31
gennaio 2011 le convenute hanno proposto di respingere la petizione. L'attore
ha replicato il 14 marzo 2011 e le convenute hanno duplicato l'8 aprile successivo,
entrambi confermando i rispettivi punti di vista.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 15 giugno 2011. L'istruttoria, nell'ambito della
quale l'ing. __________ è stato chiamato dal Pretore a rilasciare una
perizia, è cominciata il 15 settembre 2012 e si è chiusa il 1° febbraio 2013. Al
dibattimento finale del 15 aprile 2013 le parti hanno riconfermato le rispettive
domande sulla scorta di memoriali conclusivi, l'attore aumentando l'indennità offerta
in contropartita dell'accesso veicolare a fr. 5000.– per ogni convenuta. Statuendo
il 21 maggio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alle convenute fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 17 giugno 2013
per ottenere l'accoglimento della sua petizione e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 28 agosto
2013 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il
31 dicembre 2010 in azioni volte all'ottenimento di un accesso necessario (art.
694 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese,
sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il
valore litigioso in
fr. 20 000.– (sentenza impugnata, consid. 2), importo che non
appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore
l'indomani. Depositato il 18 giugno 2013, l'appello in esame è quindi tempestivo.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore, riassunti i criteri
che presiedono all'ottenimento di un
accesso necessario in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC, ha rilevato anzitutto che l'attuale piano regolatore
di __________ esclude la possibilità di formare posteggi e accessi veicolari
nella “zona nucleo tradizionale NVˮ. Per questa ragione
– egli ha soggiunto – il Municipio ha respinto una domanda di costruzione
inoltrata dal perito giudiziario per conto delle parti tendente alla
demolizione di un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista
di formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152. E siccome l'attore
non ha dimostrato un possibile allentamento delle norme pianificatorie, la creazione
dell'accesso veicolare chiesto nella fattispecie è impossibile. Comunque sia, a
mente del primo giudice l'attore dispone già oggi di un accesso sufficiente, giacché
la particella n. 2152, posta all'interno in un nucleo, è pur sempre collegata
alla strada carrozzabile tramite un passo pedonale di 17–20 m. Per il Pretore,
inoltre, l'accesso richiesto provocherebbe ai fondi delle convenute gravi inconvenienti,
in particolare per quanto attiene all'impatto estetico, al disturbo fisico e ai
pericoli causati dal passaggio di automezzi rasente alle entrate delle abitazioni.
Infine il Pretore ha rilevato che l'attore può vantare solo un interesse
economico alla richiesta, meno tutelabile rispetto a quello delle convenute, le
quali sarebbero confrontate con problemi di sicurezza e sarebbero obbligate a
sacrificare una porzione ragguardevole della corte interna, sopportando un notevole
deprezzamento dei loro fondi. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione.
3. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia
personalmente eseguito l'ispezione oculare, a suo parere necessaria per
constatare l'effettiva situazione dei luoghi, segnatamente per quanto attiene
alla via __________ e alle particelle interessate. A suo parere tale prova è
indispensabile per accertare non solo l'imprescindibilità dell'accesso
veicolare richiesto, ma anche per constatare l'esistenza su via __________ di
altri sbocchi analoghi a quello che egli intende creare. Nelle circostanze
descritte egli chiede perciò che questa Camera effettui essa medesima il
sopralluogo. La prima censura non è seria. All'udienza preliminare del 15
giugno 2011 il Pretore ha deciso infatti di delegare l'esecuzione del
sopralluogo al perito giudiziario, secondo un uso largamente invalso nella prassi giudiziaria ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 246bis). AP 1 non si è
opposto a tale modalità di assunzione. Non può quindi muovere ora rimostranze senza
offendere il principio della buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in
alto). Quanto alla richiesta di sopralluogo da parte di questa Camera, essa è
di per sé lecita (art. 316 cpv. 3 CPC). Lo stato dei luoghi tuttavia risulta
chiaramente, per quanto importa ai fini della decisione, dalla perizia
giudiziaria e dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (doc. 1 e
doc. D), come riconosce anche l'attore (memoriale conclusivo, pag. 2 in fondo).
Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 7), tale prova si rivela
superflua nell'ottica della decisione. In simili condizioni conviene procedere
senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.
4. Nel
merito AP 1 rimprovera al Pretore di avere respinto l'azione fondandosi sulla
decisione con cui il Municipio di __________ ha respinto la licenza edilizia
postulata per creare il noto accesso veicolare, reputato contrario alle norme
del piano regolatore. A suo avviso quel progetto sottoposto dal perito all'autorità
comunale era incompleto e poteva facilmente essere adeguato alle esigenze
pianificatorie. Senza dimenticare – egli afferma – che le stesse norme di piano
regolatore ammettono eccezioni nel caso di accessi e posteggi, per altro già
applicate nel nucleo di __________. Le convenute poi – egli continua – non hanno
mai invocato motivi di natura ammnistrativa per sostanziare la loro opposizione
all'azione civile, limitandosi a evocare gli inconvenienti legati alla
demolizione del muretto a confine con la pubblica via e i disagi causati dal transito
di veicoli.
Ciò
posto, l'appellante ribadisce l'importanza e la necessità di un accesso
veicolare per il proprio fondo, rilevando come l'unica possibilità concreta sia
quella di attraversare le particelle n. 2148 e n. 2151 delle convenute, già
gravate del passo pedonale lungo lo stesso tracciato. Passo pedonale che è
insufficiente per “disporre della casa di abitazione e per poter permettere i
necessari rifornimenti privati e pubblici”, tanto più che l'attuale situazione nemmeno
gli consente di trovare un parcheggio nelle vicinanze per lasciare il veicolo. L'attore
nega l'esistenza di gravi inconvenienti per le convenute e sostiene che l'esecuzione
dell'accesso non comporterebbe problemi maggiori, poiché il passaggio già
esiste e la morfologia dei fondi non verrebbe modificata. Infine l'appellante
contesta che il suo interesse alla creazione dell'accesso sia meramente
economico, lo scopo dell'azione essendo di raggiungere la sua casa d'abitazione
e di assicurarsi un posteggio previo versamento di un'equa indennità alle
vicine.
5. I criteri che disciplinano
l'ottenimento di un accesso necessario in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC sono
già stati riepilogati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3 e 5). Al
riguardo basti rammentare che i piani regolatori comunali dovrebbero già garantire
a tutti i fondi compresi nelle zone edificabili (urbanizzate nell'accezione
dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT) un adeguato collegamento
alla pubblica via, di modo
che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero rivelarsi
superflui. Può accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti
in zone edificabili non siano sufficientemente raccordati alla rete viaria. La
giurisprudenza stabilisce che in condizioni del genere il proprietario del
fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto
degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere
creato con tali mezzi, non sussistono gli estremi per invocare un accesso
necessario sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Per “accesso
sufficiente” a norma dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende, difatti, un
collegamento viario conforme alla prevista utilizzazione del fondo, in
particolare alle possibilità edificatorie nel comparto pianificatorio e alle
circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Di massima
l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, anche se ciò non significa che
ogni edificio abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Per il
diritto pubblico accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove
la densità degli insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni
di montagna, dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla
configurazione e dallo stato del terreno (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 11;
v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid.
11).
6. Trattandosi
di un fondo posto in una zona residenziale, secondo il diritto pubblico l'accesso
è sufficiente se il fondo è raggiungibile percorrendo a piedi non più di una
cinquantina di metri (RtiD
I-2012 pag. 894 consid. 11). Nella fattispecie, come detto,
il fondo dell'appellante non ha uno sbocco diretto sulla strada pubblica (via __________). È
accessibile solo a piedi, attraverso la
corte interna situata sulle particelle n. 2151 e 2148. Si tratta di un percorso rettilineo, lungo 18 m e
largo 3.38 m, con una scala di otto gradini che supera il metro di dislivello
tra la corte e la sovrastante via __________. L'appellante asserisce che in
realtà il percorso è più lungo, lamentando che il perito non l'abbia misurato. La
distanza tra il confine sud della particella n. 2152 e la via __________ può
essere agevolmente desunta tuttavia dalla planimetria 1:250 allegata alla
perizia (7.4 x 2.5 cm, pari a 18.5 m), come pure dal calcolo del perito
relativo alla superficie occupata dal diritto di passo, indicata in “circa 16.5 m² per il fondo n. 2148 (2.50 x circa 6.60 m) e in circa 29.5 m² per il fondo n.
2151 (2.50 x circa 11.80 m)”, onde una lunghezza complessiva attorno ai 18.4 m
(perizia del 29 novembre 2012, pag. 12, risposta al controquesito n. 4). Per
il diritto pubblico, di conseguenza, la particella n. 2152 è dotata di un accesso
sufficiente. A maggior ragione se si pensa che il fondo si trova nel “nucleo tradizionale
NVˮ del piano regolatore, dove la formazione di autorimesse, depositi e
posteggi non è ammessa, un'eccezione essendo possibile solo qualora non risultino
compromesse le caratteristiche ambientali e tipologiche del tessuto edilizio o della viabilità pedonale (art. 41 n. 8 e
53 n. 3.3.1 NAPR). Quanto a eventuali possibilità di parcheggio, nell'abitato
di __________ si trovano 33 posteggi pubblici con la regolamentazione “in zona
blu” (perizia del 29 novembre 2012, pag. 4 risposta n. 3).
7. Come
si è spiegato, per giurisprudenza non occorre un accesso necessario nel senso
dell'art. 694 CC – almeno di regola – se è dato un accesso sufficiente secondo
il diritto pubblico. L'esistenza di un accesso sufficiente secondo il diritto
pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se sussista ancora uno
stato di necessità a norma dell'art. 694 CC, fermo restando che l'“accesso
sufficiente” del diritto pubblico dovrebbe adempiere normalmente requisiti più
severi rispetto all'“accesso necessario” del diritto privato. Se esiste un
accesso sufficiente per il diritto pubblico il giudice civile si limita quindi
a esaminare se, apprezzando l'insieme delle circostanze nel caso specifico, sussista
nondimeno uno stato di necessità secondo il diritto privato e se siano dati rimedi
per ovviare a tale possibile carenza (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 10 e 11 con richiami; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17 marzo 2014, consid.
1.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid.
4 con rinvii).
a) Nella fattispecie il fondo dell'attore è raggiungibile
solo attraverso le particelle n. 2148 e 2151. Non vi sono alternative. Di per
sé inoltre l'attuale passo pedonale potrebbe essere trasformato – come chiede
l'attore – in passo veicolare, quantunque il perito giudiziario abbia definito
il progetto tecnicamente “molto tirato” (referto del 29 novembre 2012, pag. 5,
risposta n. 6). In forza dell'art. 694 cpv. 1 CC AP 1 avrebbe quindi diritto, per
principio, di accedere alla sua particella n. 2152, che è edificata, con
veicoli a motore. Anche perché in concreto non si ravvisano eccezioni all'art.
694 cpv. 1 CC: i fondi interessati
non sono in notevole declivio e la morfologia dei luoghi non impedisce
l'esecuzione dell'opera. Tutt'al più rimarrebbe il problema di sapere se alle
convenute possa essere imposto un sacrificio tanto gravoso in termini di impatto estetico, disturbo e pericolo dovuto al
passaggio di automezzi accanto alle entrate dei loro edifici. Non giova tuttavia
approfondire la questione ove si consideri che, fossero pur tenute AO 1 ed AO 2
ad accettare l'aggravio, l'opera non potrebbe essere eseguita per le ragioni
che seguono.
b) Si è visto dianzi (consid. 2) che nella fattispecie una domanda di costruzione inoltrata dal perito
giudiziario (nella forma della notifica) per conto delle parti allo scopo di
demolire un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista di
formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152 è stata respinta il
28 agosto 2012 dal Municipio di __________. La decisione (nella rubrica
“perizia” del fascicolo processuale) è motivata, in sostanza, con l'argomento
che il progetto contrasta gli art. 41 n. 8 e 53 n. 3.3.1 NAPR (divieto di
posteggi nel nucleo tradizionale), oltre che con l'art. 53 n. 7 NAPR (raccordo
dell'accesso alla pubblica via troppo ripido, non conforme alle norme VSS).
Tale decisione, notificata anche al patrocinatore di AP 1, è passata in
giudicato. E una decisione amministrativa sulla conformità di un determinato progetto
al piano regolatore vincola il giudice civile, il quale non può riesaminarla né
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità competente, salvo
che la decisione sia nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3, 137 III 13 consid.
3.3.1 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_156/2011 del 22 settembre
2011, consid. 3.2.2, in: ZBGR 95/2014
pag. 129; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo
2014, consid. 8a con riferimenti). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in
esame. In concreto il giudice civile è legato così alla constatazione che
l'accesso veicolare chiesto dall'attore, foss'anche prospettabile secondo il
diritto privato, offende disposizioni del diritto pubblico comunale.
c) Obietta l'appellante che il progetto sottoposto dal
perito giudiziario al Municipio non era completo e che, comunque sia, le norme di piano regolatore
prevedono eccezioni al divieto di posteggi
nel nucleo, già applicate nel comparto di __________. Non consta però che il
perito abbia presentato al Municipio documentazione incompleta né l'attore spiega quali elementi il perito abbia omesso di
far valere nella richiesta. Certo, il perito avrebbe potuto sollecitare dal
Municipio una deroga alle norme del piano regolatore valendosi di eventuali
permessi di costruzione rilasciati ad altri richiedenti in circostanze analoghe.
L'attore però non ha impugnato la decisione negativa che il Municipio gli ha
notificato, né ha invitato il perito a postulare un'altra licenza edilizia,
sollecitando eventuali deroghe. E il giudice civile non può concedere un accesso
necessario del diritto privato che il diritto pubblico vieta, tranne
contravvenire al principio dell'unità dell'ordinamento
giuridico, il quale impone di applicare le norme del diritto privato e quelle
del diritto pubblico in modo coerente e non contraddittorio (Hohl, Droit privé fédéral et droit
public cantonal: tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels in : Mélanges en l'honneur de
Paul-Henri Steinauer, Friburgo 2013, pag. 39). Questa Camera ha già
avuto modo di rilevare, del resto, che non
può essere accolta un'azione di accesso necessario in manifesta
contraddizione con norme del diritto pubblico (I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8c con
riferimenti). Ciò vale anche nel caso in esame. Se ne conclude che, privo di
fondamento, l'appello vede la sua sorte
segnata.
8. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle convenute, che hanno
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il
pronunciato odierno
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
(fr. 20 000.–: consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).