11.2013.53
Divorzio: scioglimento di una comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC
9 dicembre 2015Italiano69 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.53
Lugano
9 dicembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 novembre 2004
da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 20 giugno 2013 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17
maggio 2013, come pure sull'appello incidentale del 29 agosto 2013 presentato
da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________
(__________) il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (l'11
ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre
1996). Il marito lavora per l'__________, mentre la moglie, senza particolare
formazione professionale, svolge lavori di pulizia.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, i coniugi si sono intesi nel
senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili
per ogni figlio, e di assegnare l'abitazione coniugale (particella n. 740 RFD
di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno) in uso alla moglie. Nel novembre del 2002
il marito si è trasferito in un appartamento a __________. Il 3 aprile 2003 i
coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________ al padre con soppressione
del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio
2004 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo
alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per
M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari
compresi. Il 10 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato l'avv. __________ curatore di rappresentanza di L__________, M__________ e D__________.
C. Il 24 novembre 2004 AO 1 ha
promosso
azione di divorzio davanti
al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di
visita materno), postulando la vendita dell'abitazione coniugale ai pubblici incanti
con riparto a metà del ricavo netto, il versamento da parte di AO 1 di
fr. 9250.– in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà
delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale e rifiutando ogni contributo
alimentare alla moglie. Egli ha sollecitato
inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare
emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato in fr. 982.50
mensili il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili
quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________,
assegni familiari compresi.
D. Nella sua risposta di merito
del 27 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo in
via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1300.– mensili per sé, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione
coniugale, almeno fr. 60 000.– in liquidazione
del regime dei beni e la ripartizione a metà dell'avere previdenziale
accumulato dal marito in pendenza di matrimonio. Con replica e risposta riconvenzionale
del 5 settembre 2005 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio,
avversando quelle della moglie. Nei successivi allegati le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 12 gennaio
2006.
E. In esito a due istanze
cautelari presentate da AP 1 il 30 gennaio 2008 e AO 1 il 10 marzo 2008,
con decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha modificato
l'assetto in vigore e ha obbligato il marito a versare dal 1° maggio 2008 un
contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie, portato a
fr. 1371.– mensili dal 1° settembre 2008, e uno di fr. 1327.50
mensili per il (solo) figlio D__________ (assegni familiari compresi),
ordinando all'__________ di trattenere dallo stipendio di lui la somma di
fr. 2698.50 mensili da riversare direttamente alla moglie. Un appello
presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158). L'ordine cautelare così definito
è rimasto invariato anche in seguito a due altre
istanze del 25 agosto 2009, del marito (inc. DI.2009.211), e del 3 settembre 2009, della moglie (inc. DI.2009.232), che il Pretore ha respinto con decreto cautelare del 13
marzo 2012, confermato su appello delle parti da questa Camera con
sentenza del 22 giugno 2015 (inc. 11.2012.33).
F. Nel frattempo, il 1° luglio
2011 AP 1 è stato riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 50% e dal 1°
novembre 2011 riceve prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure
dalla sua cassa pensione, mentre il figlio D__________ si è trasferito da lui
l'8 agosto 2011. Con decreto del 21 gennaio 2013 il Pretore ha respinto un'istanza
cautelare presentata dallo stesso AP 1 il 21 agosto 2012 per ottenere l'assegnazione
dell'abitazione coniugale. Un appello da lui introdotto il 4 febbraio 2013
contro tale decreto è tuttora pendente (inc. 11.2013.13).
G. Statuendo con decreto
cautelare del 16 aprile 2013, in parziale
accoglimento delle istanze 11 agosto 2011 di AP 1 e 19 settembre 2011 di AP 1 il Pretore ha affidato D__________ al padre,
riservando alla madre il più ampio diritto di visita, ha soppresso il
contributo alimentare per il figlio dall'agosto del 2011 e ha aumentato il
contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio da fr. 1371.–
a fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011
fino al novembre del 2012, a fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a
fr. 1459.30 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e
a fr. 1869.75 dal novembre del 2014 in poi, adattando di
conseguenza la trattenuta di stipendio. Adita da
entrambe le parti, con sentenza del 26 novembre 2015 questa Camera ha parzialmente
accolto gli appelli, nel senso che ha fissato il contributo alimentare per la
moglie in fr. 1860.– mensili dal 1° settembre 2011 al 19 ottobre 2012, in fr.
1260.– mensili dal 20 ottobre al
30 novembre 2012, in fr. 1515.– mensili dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013, in fr. 1495.– mensili dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014, in
fr. 1775.– mensili dal 20 ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e in fr. 1730.–
mensili dal 1° agosto 2015 in poi, con contestuale adattamento della trattenuta
di stipendio (inc. 11.2013.41).
H. L'istruttoria di merito è
terminata il 21 gennaio 2013 con assunzione di perizie sul valore venale dell'immobile
a __________ e sullo stato di salute di entrambi i coniugi. Nel suo memoriale
conclusivo del 9 aprile 2013 AP 1 ha chiesto l'affidamento di D__________
(riservato il diritto di visita materno), ha postulato la vendita dell'abitazione
di __________ ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 607 635.– e riparto a metà del ricavo netto, ha postulato
il versamento di complessivi fr. 19 679.35
in liquidazione del regime dei beni, rifiutando una volta di più ogni contributo
alimentare per la moglie, e ha proposto la suddivisione degli averi
pensionistici “come di legge (art. 124 CC)”. Nel
proprio allegato dell'8 aprile 2013 AO 1 si è rimessa al giudizio del Pretore
quanto all'affidamento di D__________, ha rivendicato un contributo
alimentare di fr. 2150.– mensili vita natural durante (aumentato di almeno
fr. 300.– mensili alla maggiore età di D__________), ha preteso il
versamento di fr. 37 954.– in liquidazione
del regime dei beni, ha sollecitato l'assegnazione dell'alloggio coniugale
previo versamento al marito di fr. 90 000.–
o, in via subordinata, l'attribuzione dell'alloggio al marito dietro versamento
di fr. 90 000.– e l'iscrizione nel
registro fondiario di un diritto di abitazione di nove anni in suo favore, così
come un'indennità adeguata di almeno fr. 300.– mensili giusta l'art. 124
cpv. 1 CC fino al pensionamento o, in via subordinata (se l'immobile fosse
attribuito al marito), un'indennità adeguata di almeno fr. 550.– mensili.
Al dibattimento finale del 15 aprile 2013 le parti hanno ribadito le loro domande,
contestando quelle avversarie.
Fatti
I. Statuendo il 17 maggio
2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ al padre
(riservato il diritto di visita materno), ha obbligato AP 1 a versare alla
moglie un'indennità adeguata di fr. 113 000.–
con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, così come un
contributo alimentare di fr. 1310.– mensili indicizzati vita natural durante (adeguando
di conseguenza la trattenuta di stipendio) e ha sciolto la comproprietà sull'immobile
di __________, assegnandolo in proprietà esclusiva a AO 1, tenuta a versare al
marito fr. 136 386.25 con interessi al 5%
dal passaggio in giudicato della sentenza, somma compensabile con quanto a lei dovuto
come indennità adeguata. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del
gratuito patrocinio. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese, incluse
quelle della curatela dei figli, sono state poste solidalmente a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2013 nel
quale postula, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della
sentenza impugnata nel senso di rifiutare ogni contributo alimentare per la
moglie e di condannare quest'ultima a versargli in liquidazione del regime dei
beni fr. 176 474.25 con interessi, non
senza offrire alla medesima un'indennità adeguata “di fr. … (importo da determinare
in funzione degli averi di libero passaggio della moglie non accertati dal Pretore”)
con interessi. Egli chiede infine di porre le spese della curatela per il 75% a
carico della moglie. In subordine, fosse confermato il contributo alimentare
per la moglie, egli postula la vendita dell'abitazione coniugale agli incanti
con una base d'asta di fr. 607 635.–. Nelle
sue osservazioni del 29 agosto 2013 AO 1 propone – previo conferimento del
gratuito patrocinio – di respingere l'appello e con appello incidentale chiede
di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1850.– mensili fino al
pensionamento e a fr. 1310.– mensili in seguito, vita natural durante (con
relativo adeguamento della trattenuta di stipendio), e di porre il 75% delle spese
della curatela a carico del marito. AP 1 non è stato chiamato a formulare
osservazioni all'appello incidentale.
M. Il
31 ottobre 2014 AO 1 ha trasmesso alla Camera nuova documentazione, che il 6
novembre 2014 AO 1 ha chiesto di espungere
dagli atti. Il 30 novembre 2015 l'appellante ha presentato ulteriore
documentazione, chiedendo inoltre di tenere conto del mantenimento dei figli
maggiorenni.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la
procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio
2011.
sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri il valore dell'immobile a __________ e l'entità
dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello,
la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attore il 21 maggio 2013. Presentato il 20 giugno
2013, ultimo giorno utile, l'appello principale è quindi ricevibile. Tempestivo
è altresì l'appello incidentale. Le relative osservazioni andavano presentate infatti
entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è
stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 28 giugno 2013, sicché
il memoriale, inoltrato il 29 agosto 2012, è ricevibile grazie alla sospensione
dei termini intercorsa dal 15 luglio al
15.
agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
I. Sull'appello principale
2.
All'appello AP 1 acclude otto
nuovi documenti (A – H) e il 31 ottobre 2014 egli ne ha prodotti altri sette. Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti
e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Il certificato medico del 10 giugno 2013 (doc. B di appello),
la lettera sulla promozione dell'acquisto d'abitazioni mediante fondi
previdenziali del 12 giugno 2013 (doc. E di appello), la proposta di
finanziamento della Banca __________ del 28 maggio 2013 (doc. F di appello) e
la lettera del segretario comunale che comunica come la moglie non abbia partecipato
a un pubblico concorso (doc. H di appello), successivi alla sentenza impugnata,
sono sicuramente ricevibili.
Quanto alla lettera della
Cassa federale di compensazione del 17
giugno 2013 (doc. C di appello), essa è successiva al 17 maggio 2013, ma
si riferisce a un conteggio dell'avere pensionistico il 13 agosto 2012, che poteva già essere esibito al Pretore (art. 317
cpv. 1 lett. b CPC). Non è quindi ammissibile. Il plico di certificati di
salario del marito (doc. D di appello) è già agli atti (doc. P). Si rivela dunque
superfluo. Circa il doc. G di appello, ci
si può domandare se esso sia ricevibile, considerato che tale documento, scaricato
da Internet, poteva verosimilmente essere prodotto già davanti Pretore (art.
317.
cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che la riduzione della rendita d'invalidità
da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili evocata dall'appellante il 31 ottobre
2014.
è già stata considerata dal Pretore (pag. 26, n. 7.4.1 con rinvio al
richiamo XV). Gli altri documenti prodotti dall'appellante il 31 ottobre 2014,
infine, concernono la figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento,
onde la loro irrilevanza. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, simili
mezzi di prova poco o punto influiscono sul giudizio (consid. 23). Analogo
ragionamento vale per l'ulteriore documentazione presentata dall'appellante il
30.
novembre 2015.
3.
Litigiosi rimangono, in
questa sede, la liquidazione del regime dei beni, compresa l'attribuzione
dell'abitazione coniugale, l'indennità
adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC e il contributo
alimentare per la moglie. Il principio del divorzio
e la regolamentazione dell'assetto riguardante il figlio D__________, divenuto
maggiorenne in pendenza d'appello, sono passati in giudicato
(art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la
divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri
rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve avvenire prima della
liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza
del
Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con
riferimenti). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei
beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari
(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n.
57c).
4.
Riassunti i criteri che
disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di
loro in proprietà esclusiva (sentenza impugnata, consid. 4.1 e 4.3), il Pretore
ha ravvisato in concreto un interesse preponderante della moglie. A suo avviso
le situazioni logistiche dei coniugi si sono ormai assestate, con soddisfazione
del figlio cadetto. La moglie poi ha un forte legame affettivo con la casa e il
suo stato di salute sconsiglia uno stravolgimento di tale situazione, invalsa
da anni, che ha permesso a lei di raggiungere una certa stabilità, il marito
non postulando per altro l'attribuzione dell'immobile (consid. 4.4). La
vendita del bene ai pubblici incanti poi – ha soggiunto il primo giudice – oltre
che obbligare la moglie a cercare un'altra sistemazione confacente, ciò che
sarebbe più oneroso, non sarebbe vantaggiosa, il marito proponendo come base d'asta
il semplice valore venale del fondo (consid. 4.5 e 4.4.3).
Il Pretore non ha mancato di
rilevare che la moglie è in grado di tacitare il marito, vantando essa in esito
al divorzio taluni crediti verso di lui, a cominciare dall'indennità adeguata dell'art.
124.
CC (consid. 4.4.2). Relativamente alla spettanza del marito, il Pretore ha
accertato il valore venale della proprietà in fr. 607 635.–, ricordando che nella compravendita (intervenuta
nel 1997) i coniugi avevano investito fr. 485 000.–,
di cui fr. 340 000.– mediante un mutuo
ipotecario, fr. 85 200.– con un prelievo
dal terzo (recte: secondo) pilastro del marito, fr. 30 000.– messi a disposizione dai genitori di lui
e fr. 29 800.– con acquisiti dei coniugi,
il marito non avendo dimostrato di avere ricevuto quest'ultima somma in donazione
dai propri genitori. Il primo giudice ha suddiviso così il plusvalore di fr.
122.
635.– a metà, riconoscendo al marito un'indennità di fr. 191 417.50 (fr. 61 317.50, fr. 85 200.–, fr. 30 000.– e fr. 14 900.–),
di cui “fr. 37 585.65 nella massa dei beni
propri e i restanti fr. 153 831.85 in
quella degli acquisti”.
Relativamente alla liquidazione
del regime dei beni, il Pretore ha inserito tra gli acquisti del marito complessivi
fr. 175 831.85.– (fr. 10 000.– “reintegrati in relazione all'importo girato
al padre”, fr. 12 000.– “relativi alla
polizza assicurativa”, fr. 153 831.85 per
il credito legato agli investimenti e al plusvalore dell'immobile in
comproprietà, salvo la quota inclusa nei beni propri) e in quelli della moglie complessivi
fr. 608 250.50 (fr. 607 635.– per il valore
venale dell'immobile e fr. 615.50 da un conto bancario), a fronte di passivi
per fr. 531 417.50 (fr. 340 000.– di debito ipotecario e fr. 191 417.50 per un debito nei confronti del marito).
Premesso ciò, il Pretore ha calcolato l'aumento conseguito dal marito in fr. 175 831.85.– e quello conseguito dalla moglie in
fr. 76 800.–, onde un credito dell'una nei
confronti dell'altro di fr. 49 515.90, somma
da cui occorre ancora dedurre l'indennità che l'una deve all'altro, il che dà
un totale in favore del marito di fr. 141 901.60.
Per concludere il
Pretore ha regolato altri rapporti patrimoniali dei coniugi, riconoscendo a AP
1.
complessivi fr. 2938.65, ma non ulteriori fr. 3588.– “quale restituzione di
assegni familiari percepiti dalla moglie”. Accertato un debito di lui nei confronti
della moglie di fr. 8454.– per contributi alimentari arretrati, egli ha fissato
la spettanza del marito in liquidazione del regime matrimoniale in fr. 136 386.25.
Liquidazione
del regime dei beni
5.
a) AP
1.
non contesta l'attribuzione dell'immobile
di __________ alla convenuta, ma ne critica il valore venale, sostenendo che la perizia, esperita nel 2006, non tiene conto del plusvalore intervenuto nel frattempo, da lui stimato tra
i fr. 67 000.– e i fr. 100 500.–. A parte il fatto però che lo stesso attore si è sempre dipartito
dal valore di fr. 607 635.– stabilito dal perito
giudiziario (si veda il memoriale conclusivo del 9 aprile 2013, pag. 1 in fondo
e pag. 9 a metà), egli non reca alcuna prova in merito a un'eventuale rivalutazione
di fr. 600.– o 700.–/m², la quale non può certo dirsi notoria. La censura
cade pertanto nel vuoto, a maggior ragione ove si pensi che nel calcolo di quanto
gli è dovuto in liquidazione del regime dei beni egli si fonda sul medesimo
valore venale considerato dal primo giudice.
L'appellante ripete, per
altro verso, che la compravendita della casa è stata finanziata anche grazie a
fr. 31 500.– donatigli dai genitori, come risulta dalla dichiarazione loro
(doc. F). Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta
nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, secondo cui “il semplice
fatto di aver ricevuto tali importi ancora non basta a poter ritenere provato
il loro reinvestimento nel bene immobile in questione”. Privo di adeguata
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge
a ulteriore disamina. Ne segue che il conguaglio di fr. 191 417.50 dovuto dalla convenuta all'attore per
l'assegnazione dell'immobile in proprietà esclusiva merita conferma.
b) L'appellante contesta la reintegra nei suoi acquisti della
somma di fr. 10 000.– da lui versata al padre il 16 agosto 2002 (art.
208.
cpv. 1 n. 1 CC). Sostiene di essersi limitato a restituire al genitore un
prestito ricevuto nel 1997 per l'acquisto dell'automobile familiare,
come risulta dalla causale del versamento menzionata sul doc. T, sicché a torto
il Pretore ha definito la giustificazione non dimostrata.
Dagli
atti risulta che il 16 agosto 2002 l'attore ha versato ai genitori fr. 10 000.– (doc.
T nell'inc. DI.2002.154). La causale del versamento si evince solo però dal
giustificativo d'accredito del conto bancario dei genitori, prodotto dalla
convenuta, sul quale figura “rimborso totale prestito per acquisto __________ del 1997” (doc.
5, 3° foglio nell'inc. DI.2002.154). È vero che ciò non costituisce una prova,
anche se l'appellante affermava la tesi del mutuo già nella procedura a tutela
dell'unione coniugale (interrogatorio formale: verbale dell'11 dicembre 2003,
pag. 3; risposta nell'inc. DI.2002.154, punti 2 e 6). La moglie tuttavia non
contesta che l'automobile sia stata comperata quell'anno. Oppone di non avere
autorizzato il versamento (risposta e domanda riconvenzionale del 27 giugno
2005, pag. 19; memoriale conclusivo dell'8 aprile 2013, pag. 10) e che “il padre dell'appellante
non ha mai dichiarato di avere ricevuto la restituzione di fr. 10 000.–” (osservazioni
pag. 6 in alto). Sta di fatto che il versamento ai genitori del marito è stato
dimostrato, né l'appellata indica quali altre giustificazioni esso dovrebbe
avere. Ne segue che l'assunto dell'appellante può ritenersi sufficientemente
comprovato e che in simili condizioni non soccorrono le premesse per ascrivere la
somma agli acquisti del marito.
c) In merito alla polizza
assicurativa del valore di fr. 12 000.– imposta
dalla Banca __________ per l'ammortamento ipotecario indiretto, l'appellante critica
il Pretore per avere fatto beneficiare la moglie della metà di tale valore
“sebbene non vi sia alcuna prova né documentazione agli atti, fondandosi solamente
sul fatto che il marito, in modo onesto e corretto ha comunicato l'importo”. A
ben vedere non è dato di capire il senso della critica, giacché l'appellante medesimo
include tra i propri acquisti l'importo di fr. 12 000.– (appello, pag. 8 in fondo), di modo che non si
capisce come potrebbe negare l'esistenza della polizza, che egli medesimo non
contesta (replica, pag. 13 punto 5.9). In proposito non soccorre dunque attardarsi.
d) L'appellante fa valere che nei
suoi beni propri rientra la somma di fr. 31 500.– relativa “agli anticipi ereditari/regali ricevuti dai
suoi genitori, come risulta dal doc. F”, somma da lui profusa nel mantenimento
della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto, onde il
suo diritto a un'equa indennità. L'interessato sembra alludere invero alla facoltà riconosciuta dall'art.
165.
cpv. 2 CC, secondo cui un coniuge che abbia contribuito al mantenimento
della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto ha
diritto – appunto – a un'equa indennità (RtiD II-2008 pag. 648 n. 24c con rimandi).
Per tacere del fatto nondimeno che la pretesa è nuova, e come tale inammissibile
(art. 317 cpv. 2 CPC), nulla dimostra – se non le asserzioni dello stesso appellante
– che in concreto AP 1 abbia contribuito al mantenimento della famiglia in
misura “notevolmente superiore” a quanto dovuto. Nelle condizioni illustrate gli
acquisti del marito risultano in definitiva di fr. 165 831.85.
6.
Relativamente
alla liquidazione degli altri rapporti patrimoniali, il Pretore ha respinto la
richiesta del marito volta alla rifusione di fr. 3588.– “per assegni familiari indebitamente percepiti dalla moglie” poiché, avesse pure la moglie incassato assegni familiari senza
che siano stati modificati i contributi di mantenimento a lei dovuti
(comprendenti gli assegni familiari), AP 1 non aveva chiesto l'adeguamento dei
contributi allora in vigore, di modo che non ha alcun titolo su cui fondare la
pretesa. L'appellante ribadisce che tra l'aprile del 2009 e il marzo del 2010 la
moglie ha percepito gli assegni familiari per il figlio D__________ (complessivi
fr. 3588.–), sostenendo di avere tempestivamente postulato l'adeguamento dei contributi
alimentari, come risulta dai vari decreti cautelari emessi dal Pretore.
a) Nella
fattispecie risulta che con decisione del 9 dicembre 2009 La __________, per
cui AO 1 lavora, ha riconosciuto dal 1° aprile 2009 alla medesima il diritto di
riscuotere l'assegno familiare per il figlio M__________ di fr. 330.–
mensili fino al 30 giugno 2009 e quello per D__________ di fr. 206.– mensili
fino al 30 giugno 2009, aumentato in seguito a fr. 330.– mensili (doc. Q nell'inc.
DI.2009.211). __________, poi, ha segnalato ad AO 1 di avere versato a AP 1 gli
assegni familiari per D__________ fino al 31 agosto 2009, rendendola attenta che
al momento in cui avesse ricevuto dal datore di lavoro gli assegni per D__________
dal 1° aprile al 31 agosto 2009 e per l'altro figlio M__________ dal 1°
aprile al 30 giugno 2009, avrebbe dovuto “restituirli
a suo marito, perché noi dobbiamo dedurli dalla paga. A partire da settembre
lei ha diritto a trattenere gli assegni per D__________” (doc. P nell'inc. DI.2009.211). Dal conteggio trasmesso dal
datore di lavoro risulta dipoi che AP 1 doveva restituire fr. 1978.– mediante
trattenuta dal proprio stipendio di fr. 100.– mensili dal marzo del 2010 (doc. 3
e 4 allegati all'istanza del 25 agosto 2009 nell'inc. DI.2009.211). Considerato
che AO 1 ha riscosso gli assegni familiari parallelamente a quelli versati a AP
1, tenuto a rifonderli al suo datore di lavoro, non sussistono ragioni per non
obbligare la convenuta a riversare fr. 1978.– all'attore. In proposito l'appello
si dimostra provvisto di buon diritto.
b) Per
quel che riguarda il resto della pretesa, esso si riferisce alla restituzione
della parte di contributo alimentare dovuto dall'appellante per il figlio D__________
corrispondente all'assegno familiare che il padre non percepiva più, ovvero fr.
330.
– dal mese di settembre fino al “momento in cui
diverrà esecutiva la modifica della trattenuta salariale”. In virtù del decreto cautelare 13 ottobre 2008 AP 1 era obbligato
a versare un contributo alimentare di fr. 1327.50 mensili comprensivo dell'assegno
familiare. Contemporaneamente è stato ordinato all'__________ di trattenere
dallo stipendio di lui la somma di fr. 2698.50 mensili, da riversare alla
moglie. Se non che, dal 1° aprile 2009 gli assegni familiari erano
percepiti da AO 1.
Dagli
atti si deduce inoltre che con istanza del 25 agosto 2009 AP 1 aveva postulato,
tra l'altro, la riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 2339.30 mensili
(inc. DI.2009.211). Nell'ambito di una parallela procedura cautelare promossa
il 3 settembre 2009 dalla moglie volta all'aumento del contributo alimentare
per D__________, con decreto del 4 marzo 2010 il Pretore “in relazione con la definizione dei rapporti contributivi per gli
assegni dei figli, oggetto della procedura DI.2009.211, considerato che oggi
gli assegni per figli di D__________ vengono percepiti dalla madre” ha ridotto “nelle more istruttorie” la trattenuta di stipendio a fr. 2368.50 (inc. DI.2009.232).
Il 15 luglio 2010 il marito ha chiesto così di condannare la moglie a rifondergli
complessivi fr. 3588.–. Con decreto cautelare del 13 marzo 2012 il Pretore
ha respinto l'istanza con l'argomento, in sintesi, che la richiesta esulava
dalla procedura provvisionale e andava risolta nel quadro della liquidazione
del regime dei beni.
Nella
sentenza di divorzio il Pretore ha poi rimproverato all'attore – non senza
contraddirsi – di non avere chiesto la modifica del contributo alimentare
cautelare per la moglie. Visto quanto precede, tuttavia, AP 1, allora non
assistito da un patrocinatore, poteva legittimamente ritenere di non dover
chiedere una modifica anche del contributo alimentare, tanto più che il decreto
cautelare “nelle more istruttorie” del 4 marzo 2010 è rimasto tale, ovvero non è stato né revocato
né confermato con la sentenza del 13 marzo 2012. Posto ciò, è indubbio che tra il
settembre del 2009 e il febbraio del 2010 il contributo alimentare per D__________
a carico del padre comprendeva l'assegno familiare, ma che tale prestazione era
percepita dalla madre. Nelle osservazioni all'appello costei pare contestare la
riscossione, ma ciò è smentito dalla comunicazione 20 febbraio 2012 della __________,
dalla quale risulta l'ammontare degli assegni erogati dal 1° aprile 2009 al 31
dicembre 2011 (richiamo IX). Ne segue che la pretesa riesce fondata e che all'appellante
vanno riconosciuti altri fr. 1610.–.
c)
In ultima analisi la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le
parti presenta un credito in favore del marito di complessivi fr. 144 974.25 (fr. 146 901.60 meno fr. 8454.– più fr. 6526.65). Al riguardo l'appello va accolto
entro questi limiti.
Indennità
adeguata a norma dell'art. 124 CC
7.
Circa
l'indennità adeguata dovuta alla moglie giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, il Pretore
ha constatato che nella fattispecie un caso di previdenza è sopraggiunto pendente
causa e che a quel momento il marito aveva maturato una prestazione d'uscita dalla
propria cassa pensione di fr. 200 834.95,
mentre la moglie non ha alcun “secondo pilastro”. Accertato ciò, egli ha
calcolato le esigenze previdenziali dei coniugi, soggiungendo che “visto il
chiaro vuoto contributivo di cui soffre la moglie e considerato che tra l'insorgere
del caso di previdenza del marito e il divorzio non è trascorso troppo tempo” appare
opportuno “attenersi al principio della ripartizione a metà degli averi
previdenziali del marito maturati durante il matrimonio”. Dalla prestazione d'uscita
dell'attore ha dedotto così quanto esisteva al momento del matrimonio, ma ha aggiunto
quanto accumulato fino alla sentenza di divorzio, onde un importo di fr. 225 445.–, di cui la metà (fr. 113 000.–) riconosciuta alla moglie a titolo
di indennità adeguata.
8.
L'appellante fa valere che, contrariamente agli accertamenti del
Pretore, la convenuta versa regolari contributi previdenziali, come risulta
dalle distinte dei salari da lei percepiti, ma che nulla è dato di conoscere sulla
prestazione d'uscita di lei. A suo parere, costei dovrebbe avere accumulato fr.
1200.
– annui dal maggio del 2009 al maggio del 2013, somma di cui egli chiede la
metà. L'appellante contesta altresì i calcoli del Pretore sui bisogni previdenziali
dei coniugi, giungendo alla conclusione che in realtà la convenuta dispone di
un avere previdenziale sufficiente, tanto più che riversando l'indennità
nell'abitazione di __________ “le conseguenze negative al momento dell'età
pensionistica della moglie vanno addebitate a lei sola e non al marito e ai
figli ancora in formazione”.
Nella fattispecie è vero che, contrariamente alle dichiarazioni della convenuta (lettera del 18
aprile 2013: richiamo XIV) e all'accertamento del Pretore, AO 1 dispone di una
piccola prestazione d'uscita, di fr. 3385.50 il 31 marzo 2012 (certificato di
previdenza rilasciato dalla __________ nel fascicolo “corrispondenza”).
Il relativo attestato però risale a oltre un anno prima della sentenza del
divorzio e andrebbe aggiornato in ossequio al principio inquisitorio applicabile
ove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo
pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza (I CCA, sentenza inc.
11.2013.47
del 16 giugno 2015, consid. 2 in fine con rinvio a DTF 129 III 486
consid. 3.3). Gli atti dovendo già essere rinviati al Pretore – come si vedrà oltre
– per la realizzazione del noto immobile in comproprietà a __________ e la conseguente
liquidazione del regime dei beni, non avrebbe senso tuttavia che questa Camera
procedesse al riguardo. Anche perché l'indennità
adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC dipende dalla concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi
le parti dopo la liquidazione del regime dei beni e dalle rispettive condizioni finanziarie dopo il divorzio (I CCA, sentenza
inc. 11.2013.47 del 16
giugno 2015, consid. 5 con riferimenti). Conviene lasciare pertanto che di ciò
si occupi il Pretore, il quale assumerà – anche d'ufficio – le necessarie informazioni
sia sull'ammontare della prestazione d'uscita maturata dalla convenuta fino
alla pronuncia del divorzio, sia sulle presumibili rendite AVS e LPP che AO 1
percepirà dopo il pensionamento.
Contributo
di mantenimento
9.
Appurata nel caso specifico
l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, il Pretore ha ricordato che i
coniugi vivono separati da oltre dieci anni, di modo che la moglie ha diritto di
vedersi garantire il tenore di vita sostenuto dopo di allora. Premesso ciò,
egli ha accertato che durante la vita in comune i coniugi beneficiavano di una
disponibilità di almeno fr. 3000.– mensili oltre al fabbisogno familiare,
mentre durante la separazione, contrassegnata da numerosi decreti cautelari, la
moglie ha beneficiato di una mezza eccedenza (risultante dal bilancio
familiare) variabile secondo le contingenze. “Tutto ponderato, e tenuto conto
anche della non indifferente modifica dei parametri di calcolo tra il momento
della separazione e il momento dello scioglimento del matrimonio” il primo
giudice ha reputato così che la convenuta avesse diritto a un tenore di vita di
fr. 500.– mensili oltre il proprio fabbisogno minimo. A tal fine egli ha calcolato
il reddito di lei in fr. 1298.65 mensili in base a un guadagno ipotetico di fr.
2000.
– mensili per un grado d'occupazione del 60%, come risultava dalla perizia
medica. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha determinato in fr. 2817.25
mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari
fr. 637.50, spese di riscaldamento fr. 408.40, premio della cassa malati fr.
104.
, assicurazione dell'automobile fr. 111.70, imposta di circolazione fr. 26.65,
assicurazione dell'economia domestica fr. 104.75, assicurazione RC privata e protezione
giuridica fr. 19.40, assicurazione economia domestica [sic] fr. 24.85, tassa
rifiuti fr. 6.70, tassa fognatura fr. 12.80, tassa migliorie fr. 10.40, onere
fiscale fr. 150.–).
Quanto
a AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 7540.65 mensili (stipendio
e indennità varie fr. 4697.50, rendita
AI fr. 983.–, rendita LPP 1860.15) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
3920.35
mensili fino all'ottobre del 2014 (minimo vitale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 933.30, premio
della cassa malati fr. 346.65, assicurazione complementare LCA fr. 28.–, spese
mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio
fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70,
contributi di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di
circolazione fr. 36.40, assicurazione dell'automobile fr. 108.20, onere fiscale
fr. 400.–), rivalutato da allora a fr. 4386.95 mensili per tenere conto dell'aumento
a fr. 1400.– della locazione.
Dopo
il pensionamento delle parti il Pretore ha stimato entrate del marito per fr.
6290.15
mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili e di fr.
1796.
– mensili per la moglie rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2600.–
mensili. Alla luce di ciò egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare
per la moglie di fr. 1310.– mensili, “importo a cui egli può far fronte, mantenendo pure una
congrua eccedenza per sé, anche dopo la maggiore età di D__________, quando
aumenterà il suo fabbisogno minimo e dal reddito andranno defalcati gli assegni
familiari”. E ciò anche in seguito, poiché “una situazione per lui favorevole si prospetta del
resto anche dopo il suo pensionamento, quando egli potrà far fronte al
contributo per la moglie continuando a godere di un agio non indifferente”. Il Pretore ha
fissato così il contributo alimentare di fr. 1310.– mensili vita natural durante,
“considerato
che nonostante il versamento di un'equa indennità il vuoto contributivo della
moglie appare palese e la stessa non potrà far fronte da sola al proprio debito
mantenimento dopo il pensionamento”.
10.
L'appellante sostiene che la moglie è in grado di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche perché al momento
della separazione aveva 36 anni e oggi non deve più occuparsi dei figli. Egli censura
gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita dei coniugi durante la vita in
comune, sostenendo che a quel momento non v'era in realtà alcuna eccedenza nel
bilancio familiare, né vi è stata eccedenza dopo la separazione. Egli chiede inoltre
di imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 3250.– mensili per un'occupazione
a tempo pieno con cui essa potrebbe coprire il proprio fabbisogno minimo di fr.
2162.35
mensili. Il che non lascia spazio ad alcun contributo alimentare.
11.
I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati rias-sunti dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con
riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo
alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione
finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio
sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno
diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di
vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente,
tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul
diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un
contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere
da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità
contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid.
4.1
con riferimenti).
Per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con
influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF
137.
III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina
il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,
livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in
seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione
(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la
separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni
coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena
descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa
il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio
mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si
valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il
contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD
II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11
giugno 2015, consid. 15).
12.
Nella
fattispecie è pacifico che il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati
figli, ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. D'altro
lato è altrettanto vero che i coniugi sono vissuti separati più di dieci anni,
sicché fa stato il tenore di vita durante tale lasso di tempo, sempre che non
risulti superiore a quello condotto durante la vita in comune.
a) Per
quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore
ha accertato il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione
domestica deducendo dal reddito netto del marito (fr. 9480.– mensili) il
fabbisogno complessivo della famiglia (fr. 6400.–) consistente nel fabbisogno
in denaro dei figli stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, dedotte le
poste per l'alloggio e per la cura e l'educazione, nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo per coniugi (fr. 1550.–), nel costo dell'alloggio (fr. 1100.–), nel premio della cassa malati
dei coniugi (fr. 550.–), in quello delle assicurazioni domestiche (fr.
100.
–), nei costi dell'automobile (fr. 200.–) e nell'onere fiscale (fr. 200.–).
Ne ha desunto che la coppia conservava un margine disponibile di circa fr. 3000.–
mensili che, sommati al fabbisogno individuale, ne determinavano il tenore di
vita.
Quanto
al tenore di vita della moglie durante la separazione, il primo giudice ha
accertato che essa poteva contare, oltre che sulla copertura del proprio
fabbisogno minimo, su una mezza eccedenza nel bilancio familiare di fr. 143.15
mensili (decreto cautelare del 17 febbraio 2004), di fr. 306.80 mensili dal 1°
maggio al 31 agosto 2008 e di fr. 446.80 dal 1° settembre 2008 al 31 luglio
2011.
(decreto cautelare del 13 ottobre 2008), di fr. 485.45 mensili dall'agosto
2011.
al novembre 2012 e di fr. 699.80 dal dicembre 2012 in poi (decreto
cautelare del 16 aprile 2013). In realtà quest'ultima decisione è stata
riformata il 26 novembre 2015 in appello, nel senso che la mezza eccedenza è
stata accertata in fr. 222.85 mensili dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012, in
fr. 822.15 mensili fino al 30 novembre 2012, in fr. 994.65 mensili fino al 30
giugno 2013, in fr. 766.15 mensili fino al 19 ottobre 2014, in fr. 1047.15
mensili fino al 31 luglio 2015 in di fr. 1002.25 mensili da allora in poi (I
CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015).
b) Per
l'appellante il reddito coniugale tra il 1987 e il 2002 è sì gradualmente
aumentato in seguito all'evoluzione della sua formazione professionale da fr.
6588.40
mensili a fr. 8135.50 mensili, ma non ha mai raggiunto fr. 9480.–
mensili, importo frutto di una “stima grossolana e manifestamente errata” del
Pretore, il quale non ha nemmeno consultato l'incarto dell'Ufficio circondariale
di tassazione. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, giacché
non consta che le parti abbiano mai postulato il richiamo di atti fiscali. Né
incombeva al Pretore indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese
patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 46
ad art. 78; nel nuovo diritto: art. 277 cpv. 1 CPC). Rammentato
ciò, determinante ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai
coniugi durante la vita in comune (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con riferimenti).
E il reddito conseguito dal marito
nel
2002, allorché i coniugi si sono separati, ammontava a fr. 8313.– mensili,
assegni familiari compresi (certificato di salario 2002 doc. II, 2° foglio nell'inc.
DI.2002.154), come del resto aveva accertato il Pretore nel decreto cautelare
del 17 febbraio 2004 (inc. DI.2002.154).
c) Obietta
l'appellante che nel fabbisogno della famiglia durante la vita in comune va incluso
il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 477.60 mensili, va aumentato il
premio della cassa malati di ulteriori fr. 120.30 mensili e va portato il fabbisogno
in denaro dei figli a fr. 2430.– mensili. Ora, per quanto attiene all'assicurazione
sulla vita è vero che agli atti non figura la polizza. Resta il fatto però che
negli acquisiti dell'attore il Pretore ha inserito il valore di riscatto (sopra,
consid. 5c), valore che – come si è visto – l'appellante non revoca in
dubbio. Non v'è ragione quindi per disconoscere il pagamento del relativo
premio, in sé non contestato, di fr. 477.60 mensili.
Quanto
al premio della cassa malati e alle spese mediche, dai documenti prodotti nell'inc.
DI 2002.154 risulta che il marito versava fr. 260.35 mensili di premio base e
fr. 31.30 mensili per l'assicurazione complementare LCA (doc. 16 n. 2 e 3), mentre
la moglie pagava fr. 230.55 mensili per il primo e fr. 36.30 mensili per il secondo
(doc. L, 2° e 3° foglio). Nel decreto cautelare del 17 febbraio 2004, poi, il Pretore
aveva riconosciuto l'importo di fr. 40.– mensili, comprensivo della franchigia
della cassa malati, per le spese mediche fisse dovute a malattie croniche del
marito (doc. 16 n. 4), importo che va considerato nel fabbisogno corrente della
famiglia.
In
merito ai figli, la tabella 2000 correlata alle citate raccomandazioni, applicabile
ancora nel 2002, indicava per una fratria di tre un fabbisogno in denaro di fr.
1360.
– mensili fino ai 6 anni (compresi fr. 280.– per l'alloggio e fr. 420.–
per cura e educazione), di fr. 1370.– mensili fino ai 12 anni (compresi fr.
280.
– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione) e di fr. 1520.– mensili
fino ai 18 anni (compresi fr. 260.– per l'alloggio e fr. 180.– per cura e
educazione). Il fabbisogno in denaro dei figli ammontava dunque a fr. 2530.–
mensili.
In
definitiva il fabbisogno familiare prima della separazione risultava così di
fr. 6756.10 mensili. Dato un reddito di fr. 8313.– mensili, alla famiglia
restava un margine disponibile di fr. 1556.90 mensili, di modo che per conservare
quel tenore di vita AO 1 avrebbe dovuto continuare a beneficiare di un margine
di 778.50 mensili sul proprio fabbisogno minimo.
d) Relativamente
al tenore di vita sostenuto dalla moglie durante la separazione, l'appellante afferma
che in realtà non v'era alcuna eccedenza da suddividere e che, anzi, il bilancio
familiare versava in ammanco. Così argomentando, tuttavia, egli tenta di ridiscutere
i vari decreti cautelari del primo giudice, ciò che non è ammissibile. Il più
recente tenore di vita sostenuto dai coniugi emerge dall'ultima decisione
cautelare riformata da questa Camera con la sentenza inc. 11.2013.41 del 26
novembre 2015, nella quale il fabbisogno minimo di AO 1 dal 1° agosto 2015 è
stato accertato in fr. 2951.45 mensili, la mezza eccedenza del bilancio
familiare in fr. 1002.25 mensili e il contributo alimentare a carico del marito
in fr. 1730.– mensili. Ritenendo che durante la vita separata il tenore di vita
della moglie fosse di fr. 500.– mensili sopra il relativo fabbisogno minimo,
il Pretore non ha sicuramente assicurato perciò ad AO 1 un livello di vita più
alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Su questo punto l'appello
è manifestamente destinato all'insuccesso.
13.
Per quel che è di sapere se e in che misura la
convenuta sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento (secondo
stadio del ragionamento), il Pretore ha accertato che l'interessata è abile al
lavoro quale ausiliaria di pulizia per il 66.6% e che le sue entrate si
attestano in complessivi fr. 1298.65 mensili. Tenuto conto che AO 1 non deve
più occuparsi dei figli, il Pretore ha stimato che da lei si possa ragionevolmente
pretendere un'attività lucrativa almeno al 60%. Le ha imputato così un reddito potenziale
di almeno fr. 2000.– mensili, “certamente raggiungibile mediante ulteriori impieghi
quale assistente di pulizia presso il pubblico o privati”. Il Pretore ha
respinto invece l'argomentazione dell'attore, secondo cui la moglie potrebbe attivarsi
come addetta di vendita, venditrice, cassiera, assistente d'albergo o cameriera,
giacché tali professioni necessitano tutte o di stare a lungo seduti, oppure sollecitano
gli arti superiori, mentre secondo il perito l'interessata può lavorare a tempo
pieno solo “in attività leggere, a condizione (…) che le medesime
non siano ripetitive a livello dei membri superiori e che non obblighino a
restare lungamente seduti”. Visto ciò, ha continuato il Pretore, quand'anche si
dedicasse a una professione del genere la convenuta non potrebbe lavorare più
del 60% circa, il che non le garantirebbe entrate superiori a quelle conseguibili
con l'attività di ausiliaria di pulizia. Infine, ha sottolineato il Pretore, AO
1.
accusa importanti lacune cognitive che ostano a una formazione specifica, di
modo che essa può impiegarsi solo in professioni manuali, per le quali tuttavia
essa è abile al lavoro unicamente nella misura del 60% circa. Il reddito
ipotetico di fr. 2000.– mensili “già imposto alla moglie in sede cautelare, per il cui
raggiungimento era stato concesso un congruo termine, va per il resto imputato
alla moglie sin da subito”.
a) AP
1.
si duole che il Pretore ha ritenuto la moglie inabile al lavoro nella
misura del 40%, mentre il perito ha stabilito l'incapacità lucrativa nel 33.3%,
e ribadisce che la moglie potrebbe impiegarsi a tempo pieno. Egli ricorda di
avere proposto alla medesima varie attività quale addetta delle pulizie al 50 o
60%, senza che questa partecipasse ai concorsi indetti dal Comune. Contesta che
la moglie abbia limitate capacità cognitive, soggiungendo che in ogni modo
persone con difficoltà di apprendimento possono svolgere una formazione
professionale empirica e ottenere un certificato di formazione pratica. A suo dire,
poi, il primo giudice si è dimostrato troppo indulgente verso la convenuta per
non averla ritenuta negligente nel non trovarsi un'occupazione a lei consona e
nel non essersi annunciata all'assicurazione invalidità. Egli chiede in
definitiva di fissare il reddito di lei in almeno fr. 3250.– mensili.
b) Per
fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito
effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà,
quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato
il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in
astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di
un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve
decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in
questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della
sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito
egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile
attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età,
della forma-zione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione
sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid.
4.2.2
; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).
Trattandosi
di un coniuge che durante la vita in comune ha gestito l'economia domestica,
vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività
lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in
fine) quegli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile. Il limite d'età
dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di
intraprendere, ma solo di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108
consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e). D'altro lato la capacità di
far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o
parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può
essere tenuto perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto
i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al
momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali
principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Così, un coniuge
può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già
esercitava un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono
custoditi da terzi (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio
2014, consid. 5b).
c) Nella
fattispecie AO 1, senza formazione particolare, ha lavorato prima del
matrimonio come “aiuto in campagna”, aiuto cuoca e poi come responsabile
di
camere d'albergo (perizia del dott. __________, del 17 settembre 2007,
pag. 2). Dopo il matrimonio, celebrato nel 1987, essa ha saltuariamente svolto l'attività
di ausiliaria di pulizie, impiegandosi almeno dal 2004 presso la __________ (doc.
11). Attualmente essa lavora al 22.62%, sempre per la __________, guadagnando in
media fr. 958.– mensili. Svolge inoltre pulizie per privati, dai quali percepisce
in media fr. 340.65 mensili.
d) L'appellante
fa valere che i coniugi si sono separati nel 2002 e che a quel momento la
moglie aveva 36 anni. Egli dimentica però che fino al 16° compleanno di D__________,
il 20 ottobre 2012, all'interessata non poteva imporsi un'attività a tempo
pieno. E al momento in cui D__________ ha compiuto 16 anni essa aveva ormai 46
anni. Certo, D__________ si è trasferito dal padre già nell'agosto del 2011, ma
a quel tempo non era certo che il ragazzo sarebbe rimasto da lui, avendo egli
lasciato i suoi effetti personali dalla madre (vestiti, libri di scuola ecc.:
verbale del 21 settembre 2011, pag. 2). AO 1, poi, si opponeva al
trasferimento.
e) Per
quel che riguarda lo stato di salute, AO 1 soffre di cervicalgie e
lombo-sacralgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide
lombo-sacrale e di emicrania senza aura (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________,
pag. 5). Per il perito, l'interessata è abile al lavoro al 66.66% come
ausiliaria delle pulizie “dove la limitazione del 30% è per permettere momenti
di pausa prolungata ed evitare sforzi fisici eccessivi come il porto di pesi
superiori ai 20 kg e attività eccessivamente pesanti, tipo spostare mobili o
altri oggetti ingombranti, pesanti da sola” (loc. cit.). Successivamente l'esperto
ha confermato tale grado di inabilità, precisando che in attività più leggere,
senza sforzi fisici, la paziente potrebbe lavorare tra il 90 e il 100%, “sempre
che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello dei membri superiori e
che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione eretta o in posizioni
obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009, pag. 2).
f) Che
la convenuta non abbia dato prova di solerzia nell'estendere la sua attività
lucrativa è verosimile (doc. H di appello). Resta il fatto che i concorsi per
addetti alle pulizie cui avrebbe dovuto partecipare erano – per ammissione
dello stesso appellante – a tempo parziale, sicché poco sussidiano, ove si
pensi che già il Pretore ha imputato alla convenuta un reddito da attività al
60%. La possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente
con il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%)
nel ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo
acchito poco realistica. Il perito giudiziario non ha precisato quali
professioni la convenuta potrebbe esercitare con quel grado d'occupazione, ma
ha specificato senza ambagi che tali attività non devono richiedere sforzi
fisici né il mantenimento prolungato di posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe
tuttavia inevitabile nelle attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da
cameriera o da aiuto cucina comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti
superiori e uno da venditrice implica il mantenimento prolungato di posizioni
obbligate. Né l'appellante indica quale impiego specifico la moglie sarebbe in
grado di svolgere senza tali restrizioni nei settori indicati e neppure chi sarebbe
disposto ad assumere una persona di quasi 50 anni nelle condizioni di AO 1,
senza una formazione professionale e con esperienze nel settore ormai remote.
Lo stesso appellante, del resto, sollecita la moglie a concorrere per impieghi
nel settore delle pulizie o per “attività similari” (doc. I di appello).
L'appellante
asserisce che la moglie potrebbe seguire corsi appositi e conseguire un
certificato federale di formazione pratica. A prescindere dal fatto però che la
formazione professionale di base è rivolta essenzialmente ai giovani che terminano
le scuole dell'obbligo (doc. G di appello), egli non indica concretamente un'azienda
formatrice che sarebbe disposta ad assumere come apprendista una donna di quasi
cinquant'anni con lo stato di salute come quello della convenuta, il tutto
senza dimenticare che durante la formazione il salario è quello di apprendista.
Per di più, quand'anche non denotasse carenze cognitive, l'interessata dovrebbe
seguire una scuola professionale, mentre essa possiede unicamente un diploma di
terza media conseguito negli anni settanta. In tali circostanze, senza trascurare
che per certe attività la capacità lucrativa è ridotta (sopra, consid. e), non
si può ragionevolmente imporre alla convenuta di seguire una formazione fuori
della sua portata.
g) In
ultima analisi, tutto quanto si può ragionevolmente esigere dalla convenuta è
che continui a lavorare come addetta alle pulizie. Circa il grado d'occupazione,
non è dato di capire il motivo per cui il primo giudice ha ridotto il tasso stimato
dal perito (del 66.6%), arrotondandolo verso il basso al 60%, né si scorgono ragioni
oggettive per scostarsi dalla perizia. Relativamente all'ammontare del reddito ipotetico,
l'appellante non discute i parametri del Pretore, il quale ha tenuto conto sia dello
stipendio versato dalla __________ sia dello studio comparativo sui salari in
Svizzera. Si giustifica così di portare il reddito conseguibile da
fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%), come chiede
il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere invece che a
tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra attività
leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende un'attività come
donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con attività leggere non
meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività cumulativamente.
14.
Per
quel che attiene al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante chiede di fissarlo
a fr. 2162.35 mensili, riducendo gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione
coniugale da fr. 637.50 a fr. 311.65, le spese di riscaldamento da fr. 408.40 a
fr. 204.20, l'onere fiscale da fr. 150.– a fr. 50.– e di stralciare il premio
dell'assicurazione economia domestica di fr. 24.85. Le singole voci vanno esaminate
separatamente.
a) Il
Pretore ha calcolato gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione di __________
fondandosi sull'ultimo dato disponibile (doc. P, 5° e 6° foglio nell'inc.
DI.2011.29). L'appellante pretende di convertire l'attuale ipoteca a tasso variabile
in ipoteca fissa per due anni, applicando un saggio d'interesse dell'1.1% sulla
base di una proposta formulata il 28 maggio 2013 della Banca __________ (doc. F).
Tutto si ignora però sulla concreta attuabilità della proposta. Nulla risulta
nemmeno sulla durata del precedente mutuo ipotecario, la cui rescissione
comporta notoriamente il pagamento di una penale, né sulla fattibilità
dell'operazione riguardante non più i coniugi, ma la sola moglie. Al proposito
l'argomentazione dell'appellante si esaurisce in enunciazioni teoriche.
b) Per
quanto attiene al costo del riscaldamento, non è dato invero di comprendere
perché il Pretore abbia suddiviso su 6 mesi anziché su 12 la spesa di fr.
2450.49
mensili conteggiata dai servizi industriali del Comune (doc. 4, 19°
foglio nell'inc. DI.2009.29). Per di più, il conteggio in questione si riferisce
al consumo di energia nei sei mesi più freddi dell'anno. Pur considerando il
prospettato aumento della tariffa del gas (loc.
cit.), ma senza dimenticare il minor consumo per il restante periodo dell'anno
(estivo e autunnale), si giustifica in definitiva di riconoscere una spesa
media di fr. 250.– mensili.
c) In
merito all'assicurazione dell'economia domestica, a ragione l'appellante fa
valere che il Pretore ha sussunto sotto tale voce sia l'importo di fr. 104.75 mensili
(doc. 4, 8° foglio nell'inc. DI.2009.29) sia quello di fr. 24.85 per lo stesso
titolo, di cui però nulla risulta dal plico di documenti prodotti dalla convenuta
né dal di lei conteggio delle spese (doc. 4, 1° foglio nell'inc. DI.2009.29). L'importo
di fr. 24.85 mensili va quindi stralciato dai costi. Quanto al premio di fr.
104.40
mensili, nulla muta il fatto che – come fa notare l'appellante – in
passato la compagnia di assicurazione abbia accordato taluni sconti, giacché la
documentazione più recente attesta un premio invariato.
d)
Per quanto riguarda l'onere fiscale, è vero che di principio l'autorità
fiscale tassa il contribuente in base al reddito effettivo. Non si può imputare
tuttavia alla moglie, ai fini del giudizio, un reddito virtuale e riconoscerle
poi il solo carico fiscale del reddito effettivo. Sulla questione non è il caso
di diffondersi oltre.
e) Ne
discende che il fabbisogno minimo della moglie risulta di fr. 2634.– mensili, mentre
il “debito mantenimento” di lei ammonta a fr. 3134.– mensili (fr. 2634.– più
fr. 500.–: sopra, consid. 12d). Potendo la convenuta guadagnare fr. 2222.–
mensili, per garantirle il “debito mantenimento”
mancano
fr. 912.– mensili. Non si disconosce che,
il Pretore avendo attribuito ad AO 1 la casa d'abitazione, potrebbe entrare in
linea di conto una messa a frutto della sostanza, ovvero il reddito di fr. 937.50
mensili prospettato dall'arch. __________ per la locazione dell'immobile (perizia
del 13 giugno 2006, pag. 7). Ciò porterebbe le entrate di lei a fr. 3159.–
mensili, ma in tal caso andrebbe aggiunto al fabbisogno minimo dell'interessata
il costo dell'alloggio (per lei sola), che può essere stimato in fr. 1200.–
mensili. Ciò lascerebbe in ogni modo scoperto il “debito mantenimento” di fr.
3696.50
per fr. 538.– mensili. Nemmeno appigionando l'immobile di __________
che le fosse attribuito AO 1 sarebbe pertanto in grado di finanziare da sé le
proprie esigenze. AP 1 va chiamato quindi a contribuire al sostentamento della
moglie in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il tutto senza considerare
che con appello incidentale la convenuta chiede di ridurre a fr. 1500.– mensili
il reddito ipotetico imputatole dal Pretore e di aumentare a fr. 3309.85 mensili
il suo fabbisogno minimo.
15.
Relativamente al terzo
stadio del citato ragionamento, l'appellante non muove critiche all'accertamento
del proprio reddito in fr. 7540.65 mensili, ma contesta il suo fabbisogno
minimo di fr. 4386.95 mensili dal novembre del 2014 in poi, chiedendo di
aumentarlo a fr. 5012.95 per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie
dal 2004 al 2008 (fr. 3500.–), del preventivo per spese dentarie indispensabili
(fr. 3470.65) e delle spese dentarie urgenti (fr. 535.–). Allo stato attuale
delle cose appare nondimeno superfluo esaminare tali rivendicazioni, poiché
quand'anche fossero fondate l'appellante conserva pur sempre un margine disponibile
di fr. 2527.70 mensili con cui può agevolmente far fronte al contributo
alimentare per la moglie. Egli eccepisce di dover già provvedere a due figli
maggiorenni in formazione. Se non che, l'obbligo di mantenimento nei confronti di
un coniuge prevale rispetto a quello verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211
consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_958/2014 del 12 maggio
2015, consid. 4.5; v. anche RtiD II-2010 pag. 624 n. 15c). L'obiezione non
soccorre dunque all'appellante.
16.
Né soccorrono in concreto
gli estremi per rifiutare alla moglie un contributo alimentare sulla scorta dell'art.
125.
cpv. 3 n. 2 CC, norma di carattere eccezionale che presuppone la
temeraria determinazione del coniuge beneficiario nell'avere provocato lo stato
di necessità. Semplice inerzia o poca operosità giustificano di imputare al
beneficiario, se mai, un reddito ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125
cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spycher in:
Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 39 ad art. 125 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 160 ad art. 125). Nella fattispecie non si esclude che la
moglie abbia mostrato scarso zelo nella ricerca di un'attività lucrativa, ma a
ciò essa non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto a quel
momento il 16° anno di età (sopra consid. 15b). E, comunque sia, AO 1 si vede imputare
un adeguato reddito ipotetico. Né si desume dagli atti che essa abbia gravemente
contravvenuto ai propri obblighi di contribuire al mantenimento della famiglia
nel senso dell'art. 163 CC. Il richiamo dell'appellante all'art. 125 cpv. 3 CC
è pertanto infruttuoso.
17.
Tutto ponderato, sul
contributo alimentare per la moglie l'appello è, nella sua richiesta principale,
destinato all'insuccesso. Occorre esaminare pertanto la richiesta subordinata
volta allo scioglimento della comproprietà sulla casa mediante vendita ai pubblici
incanti. Il Pretore ha attribuito il fondo alla convenuta in applicazione dell'art.
205.
cpv. 2 CC, rilevando che la situazione logistica dei coniugi (marito a __________
e moglie nell'abitazione coniugale) vige ormai da anni e non comporta problemi
di rilievo per le parti né per il figlio D__________. Oltre a ciò, egli ha
soggiunto, con il tempo la moglie ha rafforzato il proprio attaccamento all'abitazione
coniugale, nella quale essa ha cresciuto tre figli, e che negli ultimi anni è
stata la sua stabile dimora. Per contro – ha proseguito il primo giudice – il marito
non è particolarmente legato alla casa, di cui non ha mai chiesto l'attribuzione,
postulandone anzi la vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha considerato altresì
che l'attuale stato di salute di AO 1 sconsiglia uno stravolgimento di tale
assetto “in vigore da anni e che ha permesso di raggiungere per i coniugi una
certa stabilità personale”.
A mente del Pretore, per di più,
un cambiamento sarebbe sconsigliabile anche nell'interesse di D__________, a
quel momento ancora minorenne, il quale dopo essersi trasferito a __________
dal padre ha raggiunto una stabilità di cui si dichiara soddisfatto e non intende
più tornare a __________. Per il primo giudice, nemmeno dal punto di vista
economico una modifica dell'assetto sarebbe proficuo, giacché la moglie
dovrebbe cercare un nuovo alloggio consono alle proprie necessità, al suo tenore
di vita e tale da poter ospitare D__________ durante i diritti di visita, ciò
che condurrebbe a un maggior onere locativo. In simili condizioni secondo il Pretore
la moglie ha un interesse preponderante a vedersi attribuire l'abitazione
coniugale, tanto più che in esito alla liquidazione del regime dei beni essa disporrà
di “alcuni crediti da fare valere avverso il marito, tra cui quello legato all'equa
indennità in sostituzione della ripartizione degli averi previdenziali, i quali
potranno essere, in larga parte, compensati con quanto dovuto in relazione allo
scioglimento della comproprietà”.
18.
L'appellante contesta che la
moglie abbia un interesse preponderante all'attribuzione della casa. A suo dire
i problemi di salute di lei che osterebbero a un trasloco non sono suffragati
da alcuna prova, ma sono solo “opinioni del Pretore che incomprensibilmente tutela
la moglie a danno del marito e dei figli”. I certificati medici prodotti dalla
moglie inoltre sono stati allestiti da medici di fiducia e non specificano i
motivi dell'incapacità lavorativa. Quanto alle dichiarazioni di D__________, esse
sono superate già per il fatto che risalgono al settembre 2011. L'appellante ribadisce
di avere chiesto in pendenza di causa l'attribuzione a sé e ai figli dell'abitazione
affinché i figli ne potessero beneficiare fino al termine della procedura di
divorzio, dopo di che si sarebbe proceduto alla vendita al miglior offerente, e
“questo primariamente a beneficio della tutela del benessere dei figli”.
a) I
criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno
di loro in proprietà esclusiva sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già
stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse
preponderante può rivestire diverse forme: decisivo è che il coniuge
richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione
con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo
equità, nell'ambito del suo potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale
federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011 consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II
199.
in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono fondare un tale interesse – segnatamente
– interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad. art. 205; Steinauer
in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione
giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante,
ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile,
il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in
proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5C.325/2001 del 4 marzo
2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1992, ad art. 205 n. 49; v. anche I CCA,
sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).
b) Nella fattispecie il figlio D__________ è
diventato maggiorenne in pendenza di appello e per l'assegnazione dell'abitazione
coniugale la sua figura non è più di rilievo. Poco importa poi che a __________
la convenuta abbia cresciuto tre figli e che negli ultimi anni la casa “è sempre
stata sua dimoraˮ. Il solo scorrere del tempo non basta, invero, a creare con
il bene un legame particolare (I CCA, sentenza inc.11.2009.170 del 23 gennaio
2012, consid. 5d). Che poi AO 1 abbia onorato personalmente gli interessi
ipotecari dopo la separazione è la logica conseguenza del fatto che in via
cautelare l'abitazione le è stata concessa in uso. Per il resto, essa non ha
addotto alcun interesse professionale o commerciale suscettibile
di giustificare l'attribuzione della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo costituisce un suo apporto nel matrimonio.
Quanto
ai problemi di salute, è vero che l'interessata soffre di cervicalgie e
lombo-sacralgie croniche (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________, pag.
5), che essa deve evitare di “portare pesi superiori ai 20 kg e spostare da sola mobili o altri oggetti eccessivamente pesanti” (loc. cit.) e che essa non deve
sottoporsi a sforzi eccessivi, sicché può svolgere solo attività leggere “senza
sforzi fisici, né attività ripetitive che potrebbero coinvolgere progressivamente
la muscolatura de membri superiori” (complemento 9 gennaio 2009 della perizia, pag.
1). Sta di fatto che ciò non impone la permanenza di lei nell'immobile. Generiche inabilità al lavoro come quelle attestate dai
certificati medici da lei prodotti nella procedura intesa a far modificare l'assegnazione
cautelare dell'abitazione non bastano per concludere che imperativi di ordine
sanitario giustifichino un interesse preponderante di lei all'attribuzione
dell'immobile, né il fatto che essa non sia in grado di trasportare pesi
eccessivi significa che un trasloco sia impossibile.
c) Per
quanto si riferisce all'appellante, non fa dubbio che egli non sia
particolarmente attaccato all'abitazione coniugale, ma egli nemmeno la
rivendica né ha mai espresso la volontà di lasciare l'immobile alla moglie. Del
resto il disinteresse di un coniuge non fonda automaticamente un interesse prevalente
dell'altro. Che la vendita della casa possa essere finanziariamente
svantaggiosa per la convenuta, la quale deve trovare un altro alloggio per sé,
è possibile, ma ciò non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Tale norma prevede
soltanto che il coniuge avente un interesse preponderante può chiedere l'assegnazione
della quota dell'altro. Se non ha un interesse preponderante, la comproprietà
va sciolta secondo gli art. 650 e segg. CC, e ciò indipendentemente dalla
questione di sapere se l'operazione sia o non sia vantaggiosa.
d) Ne
segue che in concreto non si ravvisano le premesse per far capo all'art. 205
cpv. 2 CC in favore della moglie. Il tutto senza trascurare che, contrariamente
a quanto reputa il Pretore, non si vede come AO 1 potrebbe tacitare il marito. Intanto,
foss'anche confermata l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC che il
Pretore ha riconosciuto alla moglie (fr. 113 000.–),
AP 1 vanta un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 144 974.25, ovvero una spettanza residua di fr. 30 000.– che
nelle condizioni finanziarie in cui si trova l'interessata non spiega
come sarebbe in grado di onorare.
Certo,
un indennizzo a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC può consistere anche nell'assunzione
a titolo personale, da parte di un coniuge, di un debito ipotecario gravante
solidalmente entrambi (I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio
2012, consid. 7 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_600/2010 del
5.
gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/ 2011 pag. 247 con riferimenti). E nella
fattispecie la moglie pretende invero di poter assumere l'onere ipotecario e il
pagamento dei relativi interessi (memoriale conclusivo dell'8 aprile
2012, pag. 12). Non risulta tuttavia che la Banca __________ sia disposta ad
accettare la sola AO 1 quale debitrice, liberando il marito da ogni obbligo (art.
176.
CO). Avesse inteso attribuire l'immobile alla moglie (come ha fatto), il
Pretore avrebbe dovuto per lo meno condizionare il trapasso di proprietà nel
registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o all'estinzione
del debito stesso e non solo al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio, che non salvaguarda le legittime aspettative dell'attore (I CCA,
sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 8). Su questo punto l'appello
di AP 1 merita accoglimento.
19.
Dato quanto precede, la
comproprietà va sciolta conformemente agli art. 650 e 651 CC, nulla impedendone
lo scioglimento. Non ravvisandosi un interesse preponderante di un coniuge all'assegnazione
del bene, il giudice è chiamato dunque a scegliere fra le modalità – esaustive
– dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione
tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti. Se le parti non si accordano,
egli decide facendo capo al proprio apprezzamento (sentenza
del Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio
2014, consid. 2 con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2012.126
del 17 ottobre 2014, consid. 4).
In concreto non v'è accordo sul
modo della divisione. Ora, una divisione in natura non appare materialmente
possibile. Né entra in linea di conto una licitazione fra comproprietari, la
moglie sola essendo interessata all'immobile. In circostanze del genere non
resta che ordinare la vendita ai pubblici incanti. La base d'asta può essere
fissata in fr. 607 635.– (sopra, consid. 5a),
come lo stesso appellante chiede (appello, pag. 2). Iscritti nel registro
fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono
presunti avere acquisito il bene in comproprietà (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4),
né l'uno o l'altro prospetta una diversa chiave di riparto. Il ricavo netto
della vendita va suddiviso così in parti uguali, previa deduzione dei debiti
ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di
realizzazione e dei beni propri (fr. 30 000.–
immessi da AP 1). L'ulteriore pretesa di fr. 31 500.–
è già stata esaminata (sopra, consid. 5d).
.
Con la vendita dell'immobile
andrebbe rimborsato all'istituto di previdenza il prelievo anticipato dal “secondo
pilastro” investito nella compravendita (fr. 85 200.–:
art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Per quanto riguarda il marito è
subentrato tuttavia un caso di previdenza, motivo per cui il rimborso non è più
possibile (art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9;
v. Ulrich-Stauffer in: Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n.11 e
12.
ad art. 30d). In condizioni del genere il prelevamento non può
più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una
prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto nel
senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC (RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c).
Il risultato dello scioglimento
della comproprietà va ricondotto poi alle diverse masse di beni, i coniugi essendo
soggetti al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid.
5.2
e sopra, consid. 5b). Se non che, la realizzazione del bene in comproprietà
si traduce in una fase del processo di divorzio non concretata nel caso
specifico, il Pretore avendo semplicemente attribuito il bene alla moglie. È necessario
perciò rinviare gli atti al primo giudice perché ordini lo scioglimento della
comproprietà, designi un notaio preposto all'operazione e liquidi il regime dei
beni tenendo calcolo del ricavo netto.
20.
L'appellante chiede infine
di riconoscergli fr. 9250.– “come indicato un petizione” e fr. 3000.– “corrispondenti
alla metà degli averi depositati sui conti della moglie presso __________ di __________”.
Egli non si confronta minimamente tuttavia con la particolareggiata motivazione
del Pretore, il quale gli ha rimproverato di non avere dimostrato il valore
dell'automobile rimasta in possesso della moglie né quello dei mobili e delle
suppellettili coniugali, la documentazione bancaria attestando soltanto allo
scioglimento del regime dei beni un saldo di fr. 615.50 sui conti della moglie.
Priva di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in
proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
21.
L'annullamento della decisione
impugnata per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni comporta
anche l'annullamento dei dispositivi sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv.
1.
CC (sopra, consid. 8) e sul contributo alimentare per la moglie, prestazioni
che dipendono anche dalla consistenza del patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv.
2.
n. 5 CC). E siccome in esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie
si troverà a sua volta con un certo capitale, quest'ultimo concorrerà a determinare
le capacità di lei nella prospettiva di sopperire autonomamente al proprio
sostentamento.
Nota d'onorario del curatore
dei figli
22.
L'appellante
contesta la ripartizione delle spese generate dalla curatela di
rappresentanza istituita in favore dei figli, chiedendo di addebitare tali
costi per tre quarti alla moglie. Il Pretore li ha suddivisi in ragione di
metà ciascuno, tenendo conto della reciproca soccombenza processuale e della forza
finanziaria di ciascun coniuge. In effetti, come questa Camera ha già avuto modo
di rammentare alle parti, i costi derivanti dalla rappresentanza di un figlio
rientrano nelle spese della causa tra i genitori (sentenza inc. 11.2009.71 del
20.
dicembre 2012, consid. 4; v. inoltre RtiD
I-2005 pag. 738 n. 24c; Schaefer Altiparmakian
in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 147). Tale principio rimane
valido anche dopo l'abrogazione degli art. 146 e 147 CC (art. 95 cpv. 2
lett. e CPC; Schweighauser in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 35 ad art. 300). Quanto alla ripartizione dei costi tra i
genitori, sotto l'egida della vecchia procedura cantonale essa andava “determinata
tenendo conto degli obblighi di mantenimento e dell'esito del processo” (art.
419e cpv. 3 CPC ticinese). Analogo orientamento si ritrova, sostanzialmente,
nel nuovo ordinamento processuale, la suddivisione dovendo avvenire di regola
secondo i principi dell'art. 106 CPC, ma lasciando al giudice la possibilità di
decidere secondo equità, trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC; Spycher
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 299). A
tal fine il giudice può tenere conto altresì degli obblighi alimentari a carico
dei genitori (Steck in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 15a ad art. 300). Posto ciò, dandosi con
l'annullamento della sentenza impugnata su praticamente tutti gli effetti del divorzio,
nel caso specifico non è dato di sapere quale sarà l'esito del processo in
seguito al rinvio degli atti al Pretore. Ne deriva che anche su questo punto la
decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice
affinché statuisca nuovamente nell'ambito del giudizio finale.
II. Sull'appello incidentale
23.
AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1850.–
mensili fino al pensionamento, ridotti poi a fr. 1310.– mensili, come pure l'adeguamento
della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione delle spese della curatela
di rappresentanza. Se non che, come si è visto, su tali questioni la decisione impugnata
va annullata già in accoglimento dell'appello principale, sicché l'appello
incidentale diviene senza interesse. Ne consegue il suo stralcio dal ruolo.
III. Sulle
spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
24.
Le spese dell'appello
principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
soccombe sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie, ma esce
vittorioso sullo scioglimento della comproprietà riguardante l'abitazione
coniugale. La contesa rimane aperta invece sulla liquidazione del regime dei
beni, sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC, sul contributo
alimentare e sulla ripartizione dei costi della rappresentanza in favore dei
figli. Nel complesso si giustifica così, equitativamente, di porre le spese in
ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Quanto agli oneri dell'appello
incidentale, l'interessata riprendeva in sostanza le argomentazioni esposte nell'appello
del 26 aprile 2013, che sono state largamente respinte da questa Camera (sentenza
inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015). A un sommario esame l'esito dell'appello
in esame non sarebbe quindi stato diverso, nel senso che essa sarebbe
verosimilmente risultata soccombente. Ciò giustifica di addebitarle le spese processuali,
ridotte per tenere conto del fatto che in appello la causa non termina con un sindacato
di merito (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, AP 1 non
essendo stato chiamato a presentare osservazioni all'appello incidentale. Sugli
oneri processuali di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in
cui statuirà sul rinvio.
25.
Quanto alle richieste di
gratuito patrocinio, come questa Camera ha accertato nella sentenza del 26 novembre
2015.
le parti fruiscono di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili
sul fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della nota
proprietà a __________, stimata fr. 607 635.–
(pur con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–). Non possono dirsi quindi sprovviste dei mezzi necessari
per affrontare le limitate spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).
Non si disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la
difficoltà economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente
– al prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno
2015, consid. 10). A carico di AP 1 risultavano infatti essere stati emessi certificati
di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo esistenziale
del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non possedere beni da
sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per di più, la
particella era stata stimata nel giugno del 2009 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti
in soli fr. 218 225.– (doc. EEE), sicché
appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti appaiono superati,
né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio del gratuito patrocinio
non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a CPC).
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
26.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in gioco.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che:
a) i
dispositivi n. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 2 della sentenza impugnata sono
annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
b) il
dispositivo n. 1.6 della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 740 RFD di __________, sezione di __________, nelle seguenti modalità:
– vendita
ai pubblici incanti con un base d'asta di fr. 607 635.–;
– in
caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti senza base d'asta;
– gli
incanti andranno organizzati e diretti da un pubblico ufficiale designato dalle
parti o, in caso di mancato accordo, dal giudice;
– il
ricavo netto della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari, previa
deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i
venditori, delle spese di realizzazione e di fr. 30 000.– spettanti a AP 1.
Per il rimanente l'appello principale
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le
spese di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
IV. L'appello incidentale è dichiarato
senza interesse e la procedura è stralciata dal ruolo.
V. Le spese di tale appello, ridotte a
fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale.
VI. La richiesta di gratuito patrocinio
presentata da AO 1 è respinta.
VII. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).