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Decisione

11.2013.53

Divorzio: scioglimento di una comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC

9 dicembre 2015Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo il 17 maggio

2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ al padre

(riservato il diritto di visita materno), ha obbligato AP 1 a versare alla

moglie un'indennità adeguata di fr. 113 000.–

con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, così come un

contributo alimentare di fr. 1310.– mensili indicizzati vita natural durante (adeguando

di conseguenza la trattenuta di stipendio) e ha sciolto la comproprietà sull'immobile

di __________, assegnandolo in proprietà esclusiva a AO 1, tenuta a versare al

marito fr. 136 386.25 con interessi al 5%

dal passaggio in giudicato della sentenza, somma compensabile con quanto a lei dovuto

come indennità adeguata. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del

gratuito patrocinio. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese, incluse

quelle della curatela dei figli, sono state poste solidalmente a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2013 nel

quale postula, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della

sentenza impugnata nel senso di rifiutare ogni contributo alimentare per la

moglie e di condannare quest'ultima a versargli in liquidazione del regime dei

beni fr. 176 474.25 con interessi, non

senza offrire alla medesima un'indennità adeguata “di fr. … (importo da determinare

in funzione degli averi di libero passaggio della moglie non accertati dal Pretore”)

con interessi. Egli chiede infine di porre le spese della curatela per il 75% a

carico della moglie. In subordine, fosse confermato il contributo ali­mentare

per la moglie, egli postula la vendita dell'abitazione coniugale agli incanti

con una base d'asta di fr. 607 635.–. Nelle

sue osservazioni del 29 agosto 2013 AO 1 propone – previo conferimento del

gratuito patrocinio – di respin­gere l'appello e con appello incidentale chiede

di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1850.– mensili fino al

pensionamento e a fr. 1310.– mensili in seguito, vita natural durante (con

relativo adeguamento della trattenuta di stipendio), e di porre il 75% delle spese

della curatela a carico del marito. AP 1 non è stato chiamato a formulare

osservazioni all'appello incidentale.

M. Il

31 ottobre 2014 AO 1 ha trasmesso alla Camera nuova documentazione, che il 6

novembre 2014 AO 1 ha chiesto di espungere

dagli atti. Il 30 novembre 2015 l'appellante ha presentato ulteriore

documentazione, chiedendo inoltre di tenere conto del mantenimento dei figli

maggiorenni.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la

procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405

cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio

2011.

sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri il valore dell'immobile a __________ e l'entità

dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello,

la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'attore il 21 maggio 2013. Presentato il 20 giugno

2013, ultimo giorno utile, l'appello principale è quindi ricevibile. Tempestivo

è altresì l'appello incidentale. Le relative osservazioni andavano presentate infatti

entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è

stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 28 giugno 2013, sicché

il memoriale, inoltrato il 29 agosto 2012, è ricevibile grazie alla sospensione

dei termini intercorsa dal 15 luglio al

15.

ago­sto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

I. Sull'appello principale

2.

All'appello AP 1 acclude otto

nuovi documenti (A – H) e il 31 ottobre 2014 egli ne ha prodotti altri sette. Ora,

nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti

e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere

nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Il certificato medico del 10 giugno 2013 (doc. B di appello),

la lettera sulla promozione dell'acquisto d'abitazioni mediante fondi

previdenziali del 12 giugno 2013 (doc. E di appello), la proposta di

finanziamento della Banca __________ del 28 maggio 2013 (doc. F di appello) e

la lettera del segretario comunale che comunica come la moglie non abbia partecipato

a un pubblico concorso (doc. H di appello), successivi alla sentenza impugnata,

sono sicuramente ricevibili.

Quanto alla lettera della

Cassa federale di compensazione del 17

giugno 2013 (doc. C di appello), essa è successiva al 17 maggio 2013, ma

si riferisce a un conteggio dell'avere pensionistico il 13 agosto 2012, che poteva già essere esibito al Pretore (art. 317

cpv. 1 lett. b CPC). Non è quindi ammissibile. Il plico di certificati di

salario del marito (doc. D di appello) è già agli atti (doc. P). Si rivela dunque

superfluo. Circa il doc. G di appello, ci

si può domandare se esso sia ricevibile, considerato che tale documento, scaricato

da Internet, poteva verosimilmente essere prodotto già davanti Pretore (art.

317.

cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che la riduzione della rendita d'invalidità

da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili evocata dall'appellante il 31 ottobre

2014.

è già stata considerata dal Pretore (pag. 26, n. 7.4.1 con rinvio al

richiamo XV). Gli altri documenti prodotti dall'appellante il 31 ottobre 2014,

infine, concernono la figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento,

onde la loro irrilevanza. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, simili

mezzi di prova poco o punto influiscono sul giudizio (consid. 23). Analogo

ragionamento vale per l'ulteriore documentazione presentata dall'appellante il

30.

novembre 2015.

3.

Litigiosi rimangono, in

questa sede, la liquidazione del regime dei beni, compresa l'attribuzione

dell'abitazione coniugale, l'indennità

adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC e il contributo

alimentare per la moglie. Il principio del divorzio

e la regolamentazione dell'assetto riguardante il figlio D__________, divenuto

maggiorenne in pendenza d'appello, sono passati in giudicato

(art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la

divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri

rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve avvenire prima della

liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza

del

Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con

riferimenti). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei

beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari

(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n.

57c).

4.

Riassunti i criteri che

disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di

loro in proprietà esclusiva (sentenza impugnata, consid. 4.1 e 4.3), il Pretore

ha ravvisato in concreto un interesse preponderante della moglie. A suo avviso

le situazioni logistiche dei coniugi si sono ormai assestate, con soddisfazione

del figlio cadetto. La moglie poi ha un forte legame affettivo con la casa e il

suo stato di salute sconsiglia uno stravolgimento di tale situazione, invalsa

da anni, che ha permesso a lei di raggiungere una certa stabilità, il marito

non postulando per altro l'attribuzione dell'immobile (consid. 4.4). La

vendita del bene ai pubblici incanti poi – ha soggiunto il primo giudice – oltre

che obbligare la moglie a cercare un'altra sistemazione confacente, ciò che

sarebbe più oneroso, non sarebbe vantaggiosa, il marito proponendo come base d'asta

il semplice valore venale del fondo (consid. 4.5 e 4.4.3).

Il Pretore non ha mancato di

rilevare che la moglie è in grado di tacitare il marito, vantando essa in esito

al divorzio taluni crediti verso di lui, a cominciare dall'indennità adeguata dell'art.

124.

CC (consid. 4.4.2). Relativamente alla spettanza del marito, il Pretore ha

accertato il valore venale della proprietà in fr. 607 635.–, ricordando che nella compravendita (intervenuta

nel 1997) i coniugi avevano investito fr. 485 000.–,

di cui fr. 340 000.– mediante un mutuo

ipotecario, fr. 85 200.– con un prelievo

dal terzo (recte: secondo) pilastro del marito, fr. 30 000.– messi a disposizione dai genitori di lui

e fr. 29 800.– con acquisiti dei coniugi,

il marito non avendo dimostrato di avere ricevuto quest'ultima somma in donazione

dai propri genitori. Il primo giudice ha suddiviso così il plusvalore di fr.

122.

635.– a metà, riconoscendo al marito un'indennità di fr. 191 417.50 (fr. 61 317.50, fr. 85 200.–, fr. 30 000.– e fr. 14 900.–),

di cui “fr. 37 585.65 nella massa dei beni

propri e i restanti fr. 153 831.85 in

quella degli acquisti”.

Relativamente alla liquidazione

del regime dei beni, il Pretore ha inserito tra gli acquisti del marito complessivi

fr. 175 831.85.– (fr. 10 000.– “reintegrati in relazione all'importo girato

al padre”, fr. 12 000.– “relativi alla

polizza assicurativa”, fr. 153 831.85 per

il credito legato agli investimenti e al plusvalore dell'immobile in

comproprietà, salvo la quota inclusa nei beni propri) e in quelli della moglie complessivi

fr. 608 250.50 (fr. 607 635.– per il valore

venale dell'immobile e fr. 615.50 da un conto bancario), a fronte di passivi

per fr. 531 417.50 (fr. 340 000.– di debito ipotecario e fr. 191 417.50 per un debito nei confronti del marito).

Premesso ciò, il Pretore ha calcolato l'aumento conseguito dal marito in fr. 175 831.85.– e quello conseguito dalla moglie in

fr. 76 800.–, onde un credito dell'una nei

confronti dell'altro di fr. 49 515.90, somma

da cui occorre ancora dedurre l'indennità che l'una deve all'altro, il che dà

un totale in favore del marito di fr. 141 901.60.

Per concludere il

Pretore ha regolato altri rapporti patrimoniali dei coniugi, riconoscendo a AP

1.

complessivi fr. 2938.65, ma non ulteriori fr. 3588.– “quale restituzione di

assegni familiari percepiti dalla moglie”. Accertato un debito di lui nei confronti

della moglie di fr. 8454.– per contributi alimentari arretrati, egli ha fissato

la spettanza del marito in liquidazione del regime matrimoniale in fr. 136 386.25.

Liquidazione

del regime dei beni

5.

a) AP

1.

non contesta l'attribuzione dell'immobile

di __________ alla convenuta, ma ne critica il valore venale, sostenendo che la perizia, esperita nel 2006, non tiene conto del plusvalore intervenuto nel frattempo, da lui stimato tra

i fr. 67 000.– e i fr. 100 500.–. A parte il fatto però che lo stesso attore si è sempre dipartito

dal valore di fr. 607 635.– stabilito dal perito

giudiziario (si veda il memoriale conclusivo del 9 aprile 2013, pag. 1 in fondo

e pag. 9 a metà), egli non reca alcuna prova in merito a un'eventuale rivalutazione

di fr. 600.– o 700.–/m², la quale non può certo dirsi notoria. La censura

cade pertanto nel vuoto, a maggior ragione ove si pensi che nel calcolo di quanto

gli è dovuto in liquidazione del regime dei beni egli si fonda sul medesimo

valore venale considerato dal primo giudice.

L'appellante ripete, per

altro verso, che la compravendita della casa è stata finanziata anche grazie a

fr. 31 500.– donatigli dai genitori, come risulta dalla dichiarazione loro

(doc. F). Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta

nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, secondo cui “il semplice

fatto di aver ricevuto tali importi ancora non basta a poter ritenere provato

il loro reinvestimento nel bene immobile in questione”. Privo di adeguata

motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge

a ulteriore disamina. Ne segue che il conguaglio di fr. 191 417.50 dovuto dalla convenuta all'attore per

l'assegnazione dell'immobile in proprietà esclusiva merita conferma.

b) L'appellante contesta la reintegra nei suoi acquisti della

som­ma di fr. 10 000.– da lui versata al padre il 16 agosto 2002 (art.

208.

cpv. 1 n. 1 CC). Sostiene di essersi limitato a restituire al genitore un

prestito ricevuto nel 1997 per l'acquisto dell'automobile familiare,

come risulta dalla causale del versamento menzionata sul doc. T, sicché a torto

il Pretore ha definito la giustificazione non dimostrata.

Dagli

atti risulta che il 16 agosto 2002 l'attore ha versato ai genitori fr. 10 000.– (doc.

T nell'inc. DI.2002.154). La causale del versamento si evince solo però dal

giustificativo d'accredito del conto bancario dei genitori, prodotto dalla

convenuta, sul quale figura “rimborso totale prestito per acquisto __________ del 1997” (doc.

5, 3° foglio nell'inc. DI.2002.154). È vero che ciò non costituisce una prova,

anche se l'appellante affermava la tesi del mutuo già nella procedura a tutela

del­l'unione coniugale (interrogatorio formale: verbale dell'11 dicembre 2003,

pag. 3; risposta nell'inc. DI.2002.154, punti 2 e 6). La moglie tuttavia non

contesta che l'automobile sia stata comperata quell'anno. Oppone di non avere

autorizzato il versamento (risposta e domanda riconvenzionale del 27 giugno

2005, pag. 19; memoriale conclusivo dell'8 aprile 2013, pag. 10) e che “il padre dell'appellante

non ha mai dichiarato di avere ricevuto la restituzione di fr. 10 000.–” (osservazioni

pag. 6 in alto). Sta di fatto che il versamento ai genitori del marito è stato

dimostrato, né l'appellata indica quali altre giustificazioni esso dovrebbe

avere. Ne segue che l'assunto dell'appellante può ritenersi sufficientemente

comprovato e che in simili condizioni non soccorrono le premesse per ascrivere la

somma agli acquisti del marito.

c) In merito alla polizza

assicurativa del valore di fr. 12 000.– imposta

dalla Banca __________ per l'ammortamento ipotecario indiretto, l'appellante critica

il Pretore per avere fatto beneficiare la moglie della metà di tale valore

“sebbene non vi sia alcuna prova né documentazione agli atti, fondandosi solamente

sul fatto che il marito, in modo onesto e corretto ha comunicato l'importo”. A

ben vedere non è dato di capire il senso della critica, giacché l'appellante medesimo

include tra i propri acquisti l'importo di fr. 12 000.– (appello, pag. 8 in fondo), di modo che non si

capisce come potrebbe negare l'esistenza della polizza, che egli medesimo non

contesta (replica, pag. 13 punto 5.9). In proposito non soccorre dunque attardarsi.

d) L'appellante fa valere che nei

suoi beni propri rientra la som­ma di fr. 31 500.– relativa “agli anticipi ereditari/regali ricevuti dai

suoi genitori, come risulta dal doc. F”, somma da lui profusa nel mantenimento

della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto, onde il

suo diritto a un'equa indennità. L'interessato sembra alludere invero alla facoltà riconosciuta dall'art.

165.

cpv. 2 CC, secondo cui un coniuge che abbia contribuito al mantenimento

della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto ha

diritto – appunto – a un'equa indennità (RtiD II-2008 pag. 648 n. 24c con rimandi).

Per tacere del fatto nondimeno che la pretesa è nuova, e come tale inammissibile

(art. 317 cpv. 2 CPC), nulla dimostra – se non le asserzioni dello stesso appellante

– che in concreto AP 1 abbia contribuito al mantenimento della famiglia in

misura “notevolmente superiore” a quanto dovuto. Nelle condizioni illustrate gli

acquisti del marito risultano in definitiva di fr. 165 831.85.

6.

Relativamente

alla liquidazione degli altri rapporti patrimoniali, il Pretore ha respinto la

richiesta del marito volta alla rifusione di fr. 3588.– “per assegni familiari indebitamente percepiti dalla moglie” poiché, avesse pure la moglie incassato assegni familiari senza

che siano stati modificati i contributi di mantenimento a lei dovuti

(comprendenti gli assegni familiari), AP 1 non aveva chiesto l'adeguamento dei

contributi allora in vigore, di modo che non ha alcun titolo su cui fondare la

pretesa. L'appellante ribadisce che tra l'aprile del 2009 e il marzo del 2010 la

moglie ha percepito gli assegni familiari per il figlio D__________ (complessivi

fr. 3588.–), sostenendo di avere tempestivamente postulato l'adeguamento dei contributi

alimentari, come risulta dai vari decreti cautelari emessi dal Pretore.

a) Nella

fattispecie risulta che con decisione del 9 dicembre 2009 La __________, per

cui AO 1 lavora, ha riconosciuto dal 1° aprile 2009 alla medesima il diritto di

riscuotere l'assegno familiare per il figlio M__________ di fr. 330.–

mensili fino al 30 giugno 2009 e quello per D__________ di fr. 206.– mensili

fino al 30 giugno 2009, aumentato in seguito a fr. 330.– mensili (doc. Q nell'inc.

DI.2009.211). __________, poi, ha segnalato ad AO 1 di avere versato a AP 1 gli

assegni familiari per D__________ fino al 31 agosto 2009, rendendola attenta che

al momento in cui avesse ricevuto dal datore di lavoro gli assegni per D__________

dal 1° aprile al 31 agosto 2009 e per l'altro figlio M__________ dal 1°

aprile al 30 giugno 2009, avrebbe dovuto “restituirli

a suo marito, perché noi dobbiamo dedurli dalla paga. A partire da settembre

lei ha diritto a trattenere gli assegni per D__________” (doc. P nell'inc. DI.2009.211). Dal conteggio trasmesso dal

datore di lavoro risulta dipoi che AP 1 doveva restituire fr. 1978.– mediante

trattenuta dal proprio stipendio di fr. 100.– mensili dal marzo del 2010 (doc. 3

e 4 allegati all'istanza del 25 agosto 2009 nell'inc. DI.2009.211). Considerato

che AO 1 ha riscosso gli assegni familiari parallelamente a quelli versati a AP

1, tenuto a rifonderli al suo datore di lavoro, non sussistono ragioni per non

obbligare la convenuta a riversare fr. 1978.– all'attore. In proposito l'appello

si dimostra provvisto di buon diritto.

b) Per

quel che riguarda il resto della pretesa, esso si riferisce alla restituzione

della parte di contributo alimentare dovuto dall'appellante per il figlio D__________

corrispondente all'assegno familiare che il padre non percepiva più, ovvero fr.

330.

– dal mese di settembre fino al “momento in cui

diverrà esecutiva la modifica della trattenuta salariale”. In virtù del decreto cautelare 13 ottobre 2008 AP 1 era obbligato

a versare un contributo alimentare di fr. 1327.50 mensili comprensivo dell'assegno

familiare. Contemporaneamente è stato ordinato all'__________ di trattenere

dallo stipendio di lui la somma di fr. 2698.50 mensili, da riversare alla

moglie. Se non che, dal 1° aprile 2009 gli assegni familiari erano

percepiti da AO 1.

Dagli

atti si deduce inoltre che con istanza del 25 agosto 2009 AP 1 aveva postulato,

tra l'altro, la riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 2339.30 mensili

(inc. DI.2009.211). Nell'ambito di una parallela procedura cautelare promossa

il 3 settembre 2009 dalla moglie volta all'aumento del contributo alimentare

per D__________, con decreto del 4 marzo 2010 il Pretore “in relazione con la definizione dei rapporti contributivi per gli

assegni dei figli, oggetto della procedura DI.2009.211, considerato che oggi

gli assegni per figli di D__________ vengono percepiti dalla madre” ha ridotto “nelle more istruttorie” la trattenuta di stipendio a fr. 2368.50 (inc. DI.2009.232).

Il 15 luglio 2010 il marito ha chiesto così di condannare la moglie a rifondergli

complessivi fr. 3588.–. Con decreto cautelare del 13 marzo 2012 il Pretore

ha respinto l'istanza con l'argomento, in sintesi, che la richiesta esulava

dalla procedura provvisionale e andava risolta nel quadro della liquidazione

del regime dei beni.

Nella

sentenza di divorzio il Pretore ha poi rimproverato al­l'attore – non senza

contraddirsi – di non avere chiesto la modifica del contributo alimentare

cautelare per la moglie. Visto quanto precede, tuttavia, AP 1, allora non

assistito da un patrocinatore, poteva legittimamente ritenere di non dover

chiedere una modifica anche del contributo alimentare, tanto più che il decreto

cautelare “nelle more istruttorie” del 4 marzo 2010 è rimasto tale, ovvero non è stato né revocato

né confermato con la sentenza del 13 marzo 2012. Posto ciò, è indubbio che tra il

settembre del 2009 e il febbraio del 2010 il contributo alimentare per D__________

a carico del padre comprendeva l'assegno familiare, ma che tale prestazione era

percepita dalla madre. Nelle osservazioni all'appello costei pare contestare la

riscossione, ma ciò è smentito dalla comunicazione 20 febbraio 2012 della __________,

dalla quale risulta l'ammontare degli assegni erogati dal 1° aprile 2009 al 31

dicembre 2011 (richiamo IX). Ne segue che la pretesa riesce fondata e che all'appellante

vanno riconosciuti altri fr. 1610.–.

c)

In ultima analisi la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le

parti presenta un credito in favore del marito di complessivi fr. 144 974.25 (fr. 146 901.60 meno fr. 8454.– più fr. 6526.65). Al riguardo l'appello va accolto

entro questi limiti.

Indennità

adeguata a norma dell'art. 124 CC

7.

Circa

l'indennità adeguata dovuta alla moglie giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, il Pretore

ha constatato che nella fattispecie un caso di previdenza è sopraggiunto pendente

causa e che a quel momento il marito aveva maturato una prestazione d'uscita dalla

propria cassa pensione di fr. 200 834.95,

mentre la moglie non ha alcun “secondo pilastro”. Accertato ciò, egli ha

calcolato le esigenze previdenziali dei coniugi, soggiungendo che “visto il

chiaro vuoto contributivo di cui soffre la moglie e considerato che tra l'insorgere

del caso di previdenza del marito e il divorzio non è trascorso troppo tempo” appare

opportuno “attenersi al principio della ripartizione a metà degli averi

previdenziali del marito maturati durante il matrimonio”. Dalla prestazione d'uscita

dell'attore ha dedotto così quanto esisteva al momento del matrimonio, ma ha aggiunto

quanto accumulato fino alla sentenza di divorzio, onde un importo di fr. 225 445.–, di cui la metà (fr. 113 000.–) riconosciuta alla moglie a titolo

di indennità adeguata.

8.

L'appellante fa valere che, contrariamente agli accertamenti del

Pretore, la convenuta versa regolari contributi previdenziali, come risulta

dalle distinte dei salari da lei percepiti, ma che nulla è dato di conoscere sulla

prestazione d'uscita di lei. A suo parere, costei dovrebbe avere accumulato fr.

1200.

– annui dal maggio del 2009 al maggio del 2013, somma di cui egli chiede la

metà. L'ap­pellante contesta altresì i calcoli del Pretore sui bisogni previden­ziali

dei coniugi, giungendo alla conclusione che in realtà la convenuta dispone di

un avere previdenziale sufficiente, tanto più che riversando l'indennità

nell'abitazione di __________ “le conseguenze negative al momento dell'età

pensionistica della moglie vanno addebitate a lei sola e non al marito e ai

figli ancora in formazione”.

Nella fattispecie è vero che, contrariamente alle dichiarazioni della convenuta (lettera del 18

aprile 2013: richiamo XIV) e al­l'accertamento del Pretore, AO 1 dispo­ne di una

piccola prestazione d'uscita, di fr. 3385.50 il 31 marzo 2012 (certificato di

previdenza rilasciato dalla __________ nel fascicolo “corrispondenza”).

Il relativo attestato però risale a oltre un anno prima della sentenza del

divorzio e andrebbe aggiornato in ossequio al principio inquisitorio applicabile

ove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo

pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza (I CCA, sentenza inc.

11.2013.47

del 16 giugno 2015, consid. 2 in fine con rinvio a DTF 129 III 486

consid. 3.3). Gli atti dovendo già essere rinviati al Pretore – come si vedrà oltre

– per la realizzazione del noto immobile in comproprietà a __________ e la conseguente

liquidazione del regime dei beni, non avreb­be senso tuttavia che questa Camera

procedesse al riguardo. Anche perché l'indennità

adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC dipende dalla concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi

le parti dopo la liquidazione del regime dei beni e dalle rispettive condizioni finanziarie dopo il divorzio (I CCA, sentenza

inc. 11.2013.47 del 16

giugno 2015, consid. 5 con riferimenti). Conviene lasciare pertanto che di ciò

si occupi il Pretore, il quale assumerà – anche d'ufficio – le necessarie informazioni

sia sull'ammontare della prestazione d'uscita maturata dalla convenuta fino

alla pronuncia del divorzio, sia sulle presumibili rendite AVS e LPP che AO 1

percepirà dopo il pensionamento.

Contributo

di mantenimento

9.

Appurata nel caso specifico

l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, il Pretore ha ricordato che i

coniugi vivono separati da oltre dieci anni, di modo che la moglie ha diritto di

vedersi garantire il tenore di vita sostenuto dopo di allora. Premesso ciò,

egli ha accertato che durante la vita in comune i coniugi beneficiavano di una

disponibilità di almeno fr. 3000.– mensili oltre al fabbisogno familiare,

mentre durante la separazione, contrassegnata da numerosi decreti cautelari, la

moglie ha beneficiato di una mezza eccedenza (risultante dal bilancio

familiare) variabile secondo le contingenze. “Tutto ponderato, e tenuto conto

anche della non indifferente modifica dei parametri di calcolo tra il momento

della separazione e il momento dello scioglimento del matrimonio” il primo

giudice ha reputato così che la convenuta avesse diritto a un tenore di vita di

fr. 500.– mensili oltre il proprio fabbisogno minimo. A tal fine egli ha calcolato

il reddito di lei in fr. 1298.65 mensili in base a un guadagno ipotetico di fr.

2000.

– mensili per un grado d'occupazione del 60%, come risultava dalla perizia

medica. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha determinato in fr. 2817.25

mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari

fr. 637.50, spese di riscaldamento fr. 408.40, premio della cassa malati fr.

104.

, assicurazione dell'automobile fr. 111.70, imposta di circolazione fr. 26.65,

assicurazione dell'economia domestica fr. 104.75, assicurazione RC privata e protezione

giuridica fr. 19.40, assicurazione economia domestica [sic] fr. 24.85, tassa

rifiuti fr. 6.70, tassa fognatura fr. 12.80, tassa migliorie fr. 10.40, onere

fiscale fr. 150.–).

Quanto

a AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 7540.65 mensili (stipendio

e indennità varie fr. 4697.50, rendita

AI fr. 983.–, rendita LPP 1860.15) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

3920.35

mensili fino all'ottobre del 2014 (minimo vitale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 933.30, premio

della cassa malati fr. 346.65, assicurazione complementare LCA fr. 28.–, spese

mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio

fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70,

contributi di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di

circolazione fr. 36.40, assicurazione dell'automobile fr. 108.20, onere fiscale

fr. 400.–), rivalutato da allora a fr. 4386.95 mensili per tenere conto dell'aumento

a fr. 1400.– della locazione.

Dopo

il pensionamento delle parti il Pretore ha stimato entrate del marito per fr.

6290.15

mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili e di fr.

1796.

– mensili per la moglie rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2600.–

mensili. Alla luce di ciò egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare

per la moglie di fr. 1310.– mensili, “importo a cui egli può far fronte, mantenendo pure una

congrua eccedenza per sé, anche dopo la maggiore età di D__________, quando

aumenterà il suo fabbisogno minimo e dal reddito andranno defalcati gli assegni

familiari”. E ciò anche in seguito, poiché “una situazione per lui favorevole si prospetta del

resto anche dopo il suo pensionamento, quando egli potrà far fronte al

contributo per la moglie continuando a godere di un agio non indifferente”. Il Pretore ha

fissato così il contributo alimentare di fr. 1310.– mensili vita natural durante,

“considerato

che nonostante il versamento di un'equa indennità il vuoto contributivo della

moglie appare palese e la stessa non potrà far fronte da sola al proprio debito

mantenimento dopo il pensionamento”.

10.

L'appellante sostiene che la moglie è in grado di

provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche perché al momento

della separazione aveva 36 anni e oggi non deve più occuparsi dei figli. Egli censura

gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita dei coniugi durante la vita in

comune, sostenendo che a quel momento non v'era in realtà alcuna eccedenza nel

bilancio familiare, né vi è stata eccedenza dopo la separazione. Egli chiede inoltre

di imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 3250.– mensili per un'occupazione

a tempo pieno con cui essa potrebbe coprire il proprio fabbisogno minimo di fr.

2162.35

mensili. Il che non lascia spazio ad alcun contributo alimentare.

11.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati rias-sunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con

riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo

alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio

sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno

diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di

vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente,

tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul

diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un

contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere

da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità

contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid.

4.1

con riferimenti).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF

137.

III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina

il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni

coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa

il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD

II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 del­l'11

giugno 2015, consid. 15).

12.

Nella

fattispecie è pacifico che il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati

figli, ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. D'altro

lato è altrettanto vero che i coniugi sono vissuti separati più di dieci anni,

sicché fa stato il tenore di vita durante tale lasso di tempo, sempre che non

risulti superiore a quello condotto durante la vita in comune.

a) Per

quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore

ha accertato il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione

domestica deducendo dal reddito netto del marito (fr. 9480.– mensili) il

fabbisogno complessivo della famiglia (fr. 6400.–) consistente nel fabbisogno

in denaro dei figli stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, dedotte le

poste per l'alloggio e per la cura e l'educazione, nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo per coniugi (fr. 1550.–), nel costo dell'alloggio (fr. 1100.–), nel premio della cassa malati

dei coniugi (fr. 550.–), in quello delle assicurazioni domestiche (fr.

100.

–), nei costi dell'automobile (fr. 200.–) e nell'onere fiscale (fr. 200.–).

Ne ha desunto che la coppia conservava un margine disponibile di circa fr. 3000.–

mensili che, sommati al fabbisogno individuale, ne determinavano il tenore di

vita.

Quanto

al tenore di vita della moglie durante la separazione, il primo giudice ha

accertato che essa poteva contare, oltre che sulla copertura del proprio

fabbisogno minimo, su una mezza eccedenza nel bilancio familiare di fr. 143.15

mensili (decreto cautelare del 17 febbraio 2004), di fr. 306.80 mensili dal 1°

maggio al 31 agosto 2008 e di fr. 446.80 dal 1° settembre 2008 al 31 luglio

2011.

(decreto cautelare del 13 ottobre 2008), di fr. 485.45 mensili dall'agosto

2011.

al novembre 2012 e di fr. 699.80 dal dicembre 2012 in poi (decreto

cautelare del 16 aprile 2013). In realtà quest'ultima decisione è stata

riformata il 26 novembre 2015 in appello, nel senso che la mezza eccedenza è

stata accertata in fr. 222.85 mensili dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012, in

fr. 822.15 mensili fino al 30 novembre 2012, in fr. 994.65 mensili fino al 30

giugno 2013, in fr. 766.15 mensili fino al 19 ottobre 2014, in fr. 1047.15

mensili fino al 31 luglio 2015 in di fr. 1002.25 mensili da allora in poi (I

CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015).

b) Per

l'appellante il reddito coniugale tra il 1987 e il 2002 è sì gradualmente

aumentato in seguito all'evoluzione della sua formazione professionale da fr.

6588.40

mensili a fr. 8135.50 mensili, ma non ha mai raggiunto fr. 9480.–

mensili, importo frutto di una “stima grossolana e manifestamente errata” del

Pretore, il quale non ha nemmeno consultato l'incarto dell'Ufficio circondariale

di tassazione. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, giacché

non consta che le parti abbiano mai postulato il richiamo di atti fiscali. Né

incombeva al Pretore indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese

patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio

(Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 46

ad art. 78; nel nuovo diritto: art. 277 cpv. 1 CPC). Rammentato

ciò, determinante ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai

coniugi durante la vita in comune (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con riferimenti).

E il reddito conseguito dal marito

nel

2002, allorché i coniugi si sono separati, ammontava a fr. 8313.– mensili,

assegni familiari compresi (certificato di salario 2002 doc. II, 2° foglio nell'inc.

DI.2002.154), come del resto aveva accertato il Pretore nel decreto cautelare

del 17 febbraio 2004 (inc. DI.2002.154).

c) Obietta

l'appellante che nel fabbisogno della famiglia durante la vita in comune va incluso

il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 477.60 mensili, va aumentato il

premio della cassa malati di ulteriori fr. 120.30 mensili e va portato il fabbisogno

in denaro dei figli a fr. 2430.– mensili. Ora, per quanto attiene all'assicurazione

sulla vita è vero che agli atti non figura la polizza. Resta il fatto però che

negli acquisiti dell'attore il Pretore ha inserito il valore di riscatto (sopra,

consid. 5c), valore che – come si è visto – l'appellante non revoca in

dubbio. Non v'è ragione quindi per disconoscere il pagamento del relativo

premio, in sé non contestato, di fr. 477.60 mensili.

Quanto

al premio della cassa malati e alle spese mediche, dai documenti prodotti nell'inc.

DI 2002.154 risulta che il marito versava fr. 260.35 mensili di premio base e

fr. 31.30 mensili per l'assicurazione complementare LCA (doc. 16 n. 2 e 3), mentre

la moglie pagava fr. 230.55 mensili per il primo e fr. 36.30 mensili per il secondo

(doc. L, 2° e 3° foglio). Nel decreto cautelare del 17 febbraio 2004, poi, il Pretore

aveva riconosciuto l'importo di fr. 40.– mensili, comprensivo della franchigia

della cassa malati, per le spese mediche fisse dovute a malattie croniche del

marito (doc. 16 n. 4), importo che va considerato nel fabbisogno corrente della

famiglia.

In

merito ai figli, la tabella 2000 correlata alle citate raccomandazioni, applicabile

ancora nel 2002, indicava per una fratria di tre un fabbisogno in denaro di fr.

1360.

– mensili fino ai 6 anni (compresi fr. 280.– per l'alloggio e fr. 420.–

per cura e educazione), di fr. 1370.– mensili fino ai 12 anni (compresi fr.

280.

– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione) e di fr. 1520.– mensili

fino ai 18 anni (compresi fr. 260.– per l'alloggio e fr. 180.– per cura e

educazione). Il fabbisogno in denaro dei figli ammontava dunque a fr. 2530.–

mensili.

In

definitiva il fabbisogno familiare prima della separazione risultava così di

fr. 6756.10 mensili. Dato un reddito di fr. 8313.– mensili, alla famiglia

restava un margine disponibile di fr. 1556.90 mensili, di modo che per conservare

quel tenore di vita AO 1 avrebbe dovuto continuare a beneficiare di un margine

di 778.50 mensili sul proprio fabbisogno minimo.

d) Relativamente

al tenore di vita sostenuto dalla moglie durante la separazione, l'appellante afferma

che in realtà non v'era alcuna eccedenza da suddividere e che, anzi, il bilancio

familiare versava in ammanco. Così argomentando, tuttavia, egli tenta di ridiscutere

i vari decreti cautelari del primo giudice, ciò che non è ammissibile. Il più

recente tenore di vita sostenuto dai coniugi emerge dall'ultima decisione

cautelare riformata da questa Camera con la sentenza inc. 11.2013.41 del 26

novembre 2015, nella quale il fabbisogno minimo di AO 1 dal 1° agosto 2015 è

stato accertato in fr. 2951.45 mensili, la mezza eccedenza del bilancio

familiare in fr. 1002.25 mensili e il contributo alimentare a carico del marito

in fr. 1730.– mensili. Ritenendo che durante la vita separata il tenore di vita

della moglie fosse di fr. 500.– mensili sopra il relativo fabbisogno minimo,

il Pretore non ha sicuramente assicurato perciò ad AO 1 un livello di vita più

alto di quello sostenuto durante la comunione do­mestica. Su questo punto l'appello

è manifestamente destinato al­l'insuccesso.

13.

Per quel che è di sapere se e in che misura la

convenuta sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento (secondo

stadio del ragionamento), il Pretore ha accertato che l'interessata è abile al

lavoro quale ausiliaria di pulizia per il 66.6% e che le sue entrate si

attestano in complessivi fr. 1298.65 mensili. Tenuto conto che AO 1 non deve

più occuparsi dei figli, il Pretore ha stimato che da lei si possa ragionevolmente

pretendere un'attività lucrativa almeno al 60%. Le ha imputato così un reddito potenziale

di almeno fr. 2000.– mensili, “certamente raggiungibile mediante ulteriori impieghi

quale assistente di pulizia presso il pubblico o privati”. Il Pretore ha

respinto invece l'argomentazione dell'attore, secondo cui la moglie potrebbe attivarsi

come addetta di vendita, venditrice, cassiera, assistente d'albergo o cameriera,

giacché tali professioni necessitano tutte o di stare a lungo seduti, oppure sollecitano

gli arti superiori, mentre secondo il perito l'interessata può lavorare a tempo

pieno solo “in attività leggere, a condizione (…) che le medesime

non siano ripetitive a livello dei membri superiori e che non obblighino a

restare lungamente seduti”. Visto ciò, ha continuato il Pretore, quand'anche si

dedicasse a una professione del genere la convenuta non potrebbe lavorare più

del 60% circa, il che non le garantirebbe entrate superiori a quelle conseguibili

con l'attività di ausiliaria di pulizia. Infine, ha sottolineato il Pretore, AO

1.

accusa importanti lacune cognitive che ostano a una formazione specifica, di

modo che essa può impiegarsi solo in professioni manuali, per le quali tuttavia

essa è abile al lavoro unicamente nella misura del 60% circa. Il reddito

ipotetico di fr. 2000.– mensili “già imposto alla moglie in sede cautelare, per il cui

raggiungimento era stato concesso un congruo termine, va per il resto imputato

alla moglie sin da subito”.

a) AP

1.

si duole che il Pretore ha ritenuto la moglie inabile al lavoro nella

misura del 40%, mentre il perito ha stabilito l'incapacità lucrativa nel 33.3%,

e ribadisce che la moglie potrebbe impiegarsi a tempo pieno. Egli ricorda di

avere proposto alla medesima varie attività quale addetta delle pulizie al 50 o

60%, senza che questa partecipasse ai concorsi indetti dal Comune. Contesta che

la moglie abbia limitate capacità cognitive, soggiungendo che in ogni modo

persone con difficoltà di appren­dimento possono svolgere una formazione

professionale empirica e ottenere un certificato di formazione pratica. A suo dire,

poi, il primo giudice si è dimostrato troppo indulgente verso la convenuta per

non averla ritenuta negligente nel non trovarsi un'occupazione a lei consona e

nel non essersi annunciata all'assicurazione invalidità. Egli chiede in

definitiva di fissare il reddito di lei in almeno fr. 3250.– mensili.

b) Per

fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito

effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà,

quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato

il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in

astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di

un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve

decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in

questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della

sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito

egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile

attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età,

della forma-zione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione

sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid.

4.2.2

; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).

Trattandosi

di un coniuge che durante la vita in comune ha gestito l'economia domestica,

vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività

lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in

fine) quegli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile. Il limite d'età

dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di

intraprendere, ma solo di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108

consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e). D'altro lato la capacità di

far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o

parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può

essere tenuto perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo

parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto

i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al

momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali

principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Così, un coniuge

può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già

esercitava un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono

custoditi da terzi (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio

2014, consid. 5b).

c) Nella

fattispecie AO 1, senza formazione particolare, ha lavorato prima del

matrimonio come “aiuto in campagna”, aiuto cuoca e poi come responsabile

di

camere d'albergo (perizia del dott. __________, del 17 settembre 2007,

pag. 2). Dopo il matrimonio, celebrato nel 1987, essa ha saltuariamente svolto l'attività

di ausiliaria di pulizie, impiegandosi almeno dal 2004 presso la __________ (doc.

11). Attualmente essa lavora al 22.62%, sempre per la __________, guadagnando in

media fr. 958.– mensili. Svolge inoltre pulizie per privati, dai quali percepisce

in media fr. 340.65 mensili.

d) L'appellante

fa valere che i coniugi si sono separati nel 2002 e che a quel momento la

moglie aveva 36 anni. Egli dimentica però che fino al 16° compleanno di D__________,

il 20 ottobre 2012, all'interessata non poteva imporsi un'attività a tempo

pieno. E al momento in cui D__________ ha compiuto 16 anni essa aveva ormai 46

anni. Certo, D__________ si è trasferito dal padre già nell'agosto del 2011, ma

a quel tempo non era certo che il ragazzo sarebbe rimasto da lui, avendo egli

lasciato i suoi effetti personali dalla madre (vestiti, libri di scuola ecc.:

verbale del 21 settembre 2011, pag. 2). AO 1, poi, si opponeva al

trasferimento.

e) Per

quel che riguarda lo stato di salute, AO 1 soffre di cervicalgie e

lombo-sacralgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide

lombo-sacrale e di emicrania senza aura (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________,

pag. 5). Per il perito, l'interessata è abile al lavoro al 66.66% come

ausiliaria delle pulizie “dove la limitazione del 30% è per permettere momenti

di pausa prolungata ed evitare sforzi fisici eccessivi come il porto di pesi

superiori ai 20 kg e attività eccessivamente pesanti, tipo spostare mobili o

altri oggetti ingombranti, pesanti da sola” (loc. cit.). Successivamente l'esperto

ha confermato tale grado di inabilità, precisando che in attività più leggere,

senza sforzi fisici, la paziente potrebbe lavorare tra il 90 e il 100%, “sempre

che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello dei membri superiori e

che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione eretta o in posizioni

obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009, pag. 2).

f) Che

la convenuta non abbia dato prova di solerzia nell'esten­dere la sua attività

lucrativa è verosimile (doc. H di appello). Resta il fatto che i concorsi per

addetti alle pulizie cui avrebbe dovuto partecipare erano – per ammissione

dello stesso appellante – a tempo parziale, sicché poco sussidiano, ove si

pensi che già il Pretore ha imputato alla convenuta un reddito da attività al

60%. La possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente

con il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%)

nel ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo

acchito poco realistica. Il perito giudiziario non ha precisato quali

professioni la convenuta potrebbe esercitare con quel grado d'occupazione, ma

ha specificato senza ambagi che tali attività non devono richiedere sforzi

fisici né il mantenimento prolungato di posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe

tuttavia inevitabile nelle attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da

cameriera o da aiuto cucina comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti

superiori e uno da venditrice implica il mantenimento prolungato di posizioni

obbligate. Né l'appellante indica quale impiego specifico la moglie sarebbe in

grado di svolgere senza tali restrizioni nei settori indicati e neppure chi sarebbe

disposto ad assumere una persona di quasi 50 anni nelle condizioni di AO 1,

senza una formazione professionale e con esperienze nel settore ormai remote.

Lo stesso appellante, del resto, sollecita la moglie a concorrere per impieghi

nel settore delle pulizie o per “attività similari” (doc. I di appello).

L'appellante

asserisce che la moglie potrebbe seguire corsi appositi e conseguire un

certificato federale di formazione pratica. A prescindere dal fatto però che la

formazione professionale di base è rivolta essenzialmente ai giovani che terminano

le scuole dell'obbligo (doc. G di appello), egli non indica concretamente un'azienda

formatrice che sarebbe disposta ad assumere come apprendista una donna di quasi

cinquant'anni con lo stato di salute come quello della convenuta, il tutto

senza dimenticare che durante la formazione il salario è quello di apprendista.

Per di più, quand'anche non denotasse carenze cognitive, l'interessata dovrebbe

seguire una scuola professionale, mentre essa possiede unicamente un diploma di

terza media conseguito negli anni settanta. In tali circostanze, senza trascurare

che per certe attività la capacità lucrativa è ridotta (sopra, consid. e), non

si può ragionevolmente imporre alla convenuta di seguire una formazione fuori

della sua portata.

g) In

ultima analisi, tutto quanto si può ragionevolmente esigere dalla convenuta è

che continui a lavorare come addetta alle pulizie. Circa il grado d'occupazione,

non è dato di capire il motivo per cui il primo giudice ha ridotto il tasso stimato

dal perito (del 66.6%), arrotondandolo verso il basso al 60%, né si scorgono ragioni

oggettive per scostarsi dalla perizia. Relativamente all'ammontare del reddito ipotetico,

l'appellante non discute i parametri del Pretore, il quale ha tenuto conto sia dello

stipendio versato dalla __________ sia dello studio comparativo sui salari in

Svizzera. Si giustifica così di portare il reddito conseguibile da

fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%), come chiede

il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere invece che a

tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra attività

leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende un'attività come

donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con attività leggere non

meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività cumulativamente.

14.

Per

quel che attiene al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante chiede di fissarlo

a fr. 2162.35 mensili, riducendo gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione

coniugale da fr. 637.50 a fr. 311.65, le spese di riscaldamento da fr. 408.40 a

fr. 204.20, l'onere fiscale da fr. 150.– a fr. 50.– e di stralciare il premio

dell'assicurazione economia domestica di fr. 24.85. Le singole voci vanno esaminate

separatamente.

a) Il

Pretore ha calcolato gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione di __________

fondandosi sull'ultimo dato disponibile (doc. P, 5° e 6° foglio nell'inc.

DI.2011.29). L'appellante pretende di convertire l'attuale ipoteca a tasso variabile

in ipoteca fissa per due anni, applicando un saggio d'interesse dell'1.1% sulla

base di una proposta formulata il 28 maggio 2013 della Banca __________ (doc. F).

Tutto si ignora però sulla concreta attuabilità della proposta. Nulla risulta

nemmeno sulla durata del precedente mutuo ipotecario, la cui rescissione

comporta notoriamente il pagamento di una penale, né sulla fattibilità

dell'operazione riguardante non più i coniugi, ma la sola moglie. Al proposito

l'argomentazione dell'appellante si esaurisce in enunciazioni teoriche.

b) Per

quanto attiene al costo del riscaldamento, non è dato invero di comprendere

perché il Pretore abbia suddiviso su 6 mesi anziché su 12 la spesa di fr.

2450.49

mensili conteggiata dai servizi industriali del Comune (doc. 4, 19°

foglio nel­l'inc. DI.2009.29). Per di più, il conteggio in questione si riferisce

al consumo di energia nei sei mesi più freddi del­l'anno. Pur considerando il

prospettato aumento della tariffa del gas (loc.

cit.), ma senza dimenticare il minor consumo per il restante periodo dell'anno

(estivo e autunnale), si giustifica in definitiva di riconoscere una spesa

media di fr. 250.– mensili.

c) In

merito all'assicurazione dell'economia domestica, a ragione l'appellante fa

valere che il Pretore ha sussunto sotto tale voce sia l'importo di fr. 104.75 mensili

(doc. 4, 8° foglio nel­l'inc. DI.2009.29) sia quello di fr. 24.85 per lo stesso

titolo, di cui però nulla risulta dal plico di documenti prodotti dalla convenuta

né dal di lei conteggio delle spese (doc. 4, 1° foglio nell'inc. DI.2009.29). L'importo

di fr. 24.85 mensili va quindi stralciato dai costi. Quanto al premio di fr.

104.40

mensili, nulla muta il fatto che – come fa notare l'appellante – in

passato la compagnia di assicurazione abbia accordato taluni sconti, giacché la

documentazione più recente attesta un premio invariato.

d)

Per quanto riguarda l'onere fiscale, è vero che di principio l'autorità

fiscale tassa il contribuente in base al reddito effettivo. Non si può imputare

tuttavia alla moglie, ai fini del giudizio, un reddito virtuale e riconoscerle

poi il solo carico fiscale del reddito effettivo. Sulla questione non è il caso

di diffondersi oltre.

e) Ne

discende che il fabbisogno minimo della moglie risulta di fr. 2634.– mensili, mentre

il “debito mantenimento” di lei ammonta a fr. 3134.– mensili (fr. 2634.– più

fr. 500.–: sopra, consid. 12d). Potendo la convenuta guadagnare fr. 2222.–

mensili, per garantirle il “debito mantenimento”

mancano

fr. 912.– mensili. Non si disconosce che,

il Pretore avendo attribuito ad AO 1 la casa d'abitazione, potrebbe entrare in

linea di conto una messa a frutto della sostanza, ovvero il reddito di fr. 937.50

mensili prospettato dall'arch. __________ per la locazione dell'immobile (perizia

del 13 giugno 2006, pag. 7). Ciò porterebbe le entrate di lei a fr. 3159.–

mensili, ma in tal caso andrebbe aggiunto al fabbisogno minimo dell'interessata

il costo dell'alloggio (per lei sola), che può essere stimato in fr. 1200.–

mensili. Ciò lascerebbe in ogni modo scoperto il “debito mantenimento” di fr.

3696.50

per fr. 538.– mensili. Nemmeno appigionando l'immobile di __________

che le fosse attribuito AO 1 sarebbe pertanto in grado di finanziare da sé le

proprie esigenze. AP 1 va chiamato quindi a contribuire al sostentamento della

moglie in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il tutto senza considerare

che con appello incidentale la convenuta chiede di ridurre a fr. 1500.– mensili

il reddito ipotetico imputatole dal Pretore e di aumentare a fr. 3309.85 mensili

il suo fabbisogno minimo.

15.

Relativamente al terzo

stadio del citato ragionamento, l'appellante non muove critiche all'accertamento

del proprio reddito in fr. 7540.65 mensili, ma contesta il suo fabbisogno

minimo di fr. 4386.95 mensili dal novembre del 2014 in poi, chiedendo di

aumentarlo a fr. 5012.95 per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie

dal 2004 al 2008 (fr. 3500.–), del preventivo per spese dentarie indispensabili

(fr. 3470.65) e delle spese dentarie urgenti (fr. 535.–). Allo stato attuale

delle cose appare nondimeno superfluo esaminare tali rivendicazioni, poiché

quan­d'an­che fossero fondate l'appellante conserva pur sempre un margine disponibile

di fr. 2527.70 mensili con cui può agevolmente far fronte al contributo

alimentare per la moglie. Egli eccepisce di dover già provvedere a due figli

maggiorenni in formazione. Se non che, l'obbligo di mantenimento nei confronti di

un coniuge prevale rispetto a quello verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211

consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_958/2014 del 12 maggio

2015, consid. 4.5; v. anche RtiD II-2010 pag. 624 n. 15c). L'obiezione non

soccorre dunque all'appellante.

16.

Né soccorrono in concreto

gli estremi per rifiutare alla moglie un contributo alimentare sulla scorta dell'art.

125.

cpv. 3 n. 2 CC, norma di carattere eccezionale che presuppone la

temeraria determinazione del coniuge beneficiario nell'avere provocato lo stato

di necessità. Semplice inerzia o poca operosità giustificano di imputare al

beneficiario, se mai, un reddito ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125

cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spy­cher in:

Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 39 ad art. 125 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 160 ad art. 125). Nella fattispecie non si esclude che la

moglie abbia mostrato scarso zelo nella ricerca di un'attività lucrativa, ma a

ciò essa non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto a quel

momento il 16° anno di età (sopra consid. 15b). E, comunque sia, AO 1 si vede imputare

un adeguato reddito ipotetico. Né si desume dagli atti che essa abbia gravemente

contravvenuto ai propri obblighi di contribuire al mantenimento della famiglia

nel senso dell'art. 163 CC. Il richiamo dell'appellante al­l'art. 125 cpv. 3 CC

è pertanto infruttuoso.

17.

Tutto ponderato, sul

contributo alimentare per la moglie l'appello è, nella sua richiesta principale,

destinato all'insuccesso. Occorre esaminare pertanto la richiesta subordinata

volta allo scioglimento della comproprietà sulla casa mediante vendita ai pubblici

incanti. Il Pretore ha attribuito il fondo alla convenuta in applicazione dell'art.

205.

cpv. 2 CC, rilevando che la situazione logistica dei coniugi (marito a __________

e moglie nell'abitazione coniugale) vige ormai da anni e non comporta problemi

di rilievo per le parti né per il figlio D__________. Oltre a ciò, egli ha

soggiunto, con il tempo la moglie ha rafforzato il proprio attaccamento all'abitazione

coniugale, nella quale essa ha cresciuto tre figli, e che negli ultimi anni è

stata la sua stabile dimora. Per contro – ha proseguito il primo giudice – il marito

non è particolarmente legato alla casa, di cui non ha mai chiesto l'attribuzione,

postulandone anzi la vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha considerato altresì

che l'attuale stato di salute di AO 1 sconsiglia uno stravolgimento di tale

assetto “in vigore da anni e che ha permesso di raggiungere per i coniugi una

certa stabilità personale”.

A mente del Pretore, per di più,

un cambiamento sarebbe sconsigliabile anche nel­l'interesse di D__________, a

quel momento ancora minorenne, il quale dopo essersi trasferito a __________

dal padre ha raggiunto una stabilità di cui si dichiara soddisfatto e non intende

più tornare a __________. Per il primo giudice, nemmeno dal punto di vista

economico una modifica dell'assetto sarebbe proficuo, giacché la moglie

dovrebbe cercare un nuovo alloggio consono alle proprie necessità, al suo tenore

di vita e tale da poter ospitare D__________ durante i diritti di visita, ciò

che condurrebbe a un maggior onere locativo. In simili condizioni secondo il Pretore

la moglie ha un interesse preponderante a vedersi attribuire l'abitazione

coniugale, tanto più che in esito alla liquidazione del regi­me dei beni essa disporrà

di “alcuni crediti da fare valere avverso il marito, tra cui quello legato all'equa

indennità in sostituzione della ripartizione degli averi previdenziali, i quali

potranno essere, in larga parte, compensati con quanto dovuto in relazione allo

scioglimento della comproprietà”.

18.

L'appellante contesta che la

moglie abbia un interesse preponderante all'attribuzione della casa. A suo dire

i problemi di salute di lei che osterebbero a un trasloco non sono suffragati

da alcuna prova, ma sono solo “opinioni del Pretore che incomprensibilmente tutela

la moglie a danno del marito e dei figli”. I certificati medici prodotti dalla

moglie inoltre sono stati allestiti da medici di fiducia e non specificano i

motivi dell'incapacità lavorativa. Quanto alle dichiarazioni di D__________, esse

sono superate già per il fatto che risalgono al settembre 2011. L'appellante ribadisce

di avere chiesto in pendenza di causa l'attribuzione a sé e ai figli dell'abitazione

affinché i figli ne potessero beneficiare fino al termine della procedura di

divorzio, dopo di che si sarebbe proceduto alla vendita al miglior offerente, e

“questo primariamente a beneficio della tutela del benessere dei figli”.

a) I

criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno

di loro in proprietà esclusiva sulla base del­l'art. 205 cpv. 2 CC sono già

stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse

preponderante può rivestire diverse forme: decisivo è che il coniuge

richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione

con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo

equità, nell'ambito del suo potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale

federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011 consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II

199.

in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono fondare un tale interesse – segnatamente

– interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler

Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad. art. 205; Steinauer

in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione

giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante,

ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile,

il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in

proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5C.325/2001 del 4 marzo

2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, ad art. 205 n. 49; v. anche I CCA,

sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).

b) Nella fattispecie il figlio D__________ è

diventato maggiorenne in pendenza di appello e per l'assegnazione dell'abitazione

coniugale la sua figura non è più di rilievo. Poco importa poi che a __________

la convenuta abbia cresciuto tre figli e che negli ultimi anni la casa “è sempre

stata sua dimoraˮ. Il solo scorrere del tempo non basta, invero, a creare con

il bene un legame particolare (I CCA, sentenza inc.11.2009.170 del 23 gennaio

2012, consid. 5d). Che poi AO 1 abbia onorato personalmente gli interessi

ipotecari dopo la separazione è la logica conseguenza del fatto che in via

cautelare l'abitazione le è stata concessa in uso. Per il resto, essa non ha

addotto alcun interesse professionale o commerciale suscettibile

di giustificare l'attribuzione della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo costituisce un suo apporto nel matrimonio.

Quanto

ai problemi di salute, è vero che l'interessata soffre di cervicalgie e

lombo-sacralgie croniche (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________, pag.

5), che essa deve evitare di “portare pesi superiori ai 20 kg e spostare da sola mobili o altri oggetti eccessivamente pesanti” (loc. cit.) e che essa non deve

sottoporsi a sforzi eccessivi, sicché può svolgere solo attività leggere “senza

sforzi fisici, né attività ripetitive che potrebbero coinvolgere progressivamente

la muscolatura de membri superiori” (complemento 9 gennaio 2009 della perizia, pag.

1). Sta di fatto che ciò non impone la permanenza di lei nell'immobile. Generiche inabilità al lavoro come quelle attestate dai

certificati medici da lei prodotti nella procedura intesa a far modificare l'assegnazione

cautelare dell'abitazione non bastano per concludere che imperativi di ordine

sanitario giustifichino un interesse preponderante di lei all'attribuzione

dell'immobile, né il fatto che essa non sia in grado di trasportare pesi

eccessivi significa che un trasloco sia impos­sibile.

c) Per

quanto si riferisce all'appellante, non fa dubbio che egli non sia

particolarmente attaccato all'abitazione coniugale, ma egli nemmeno la

rivendica né ha mai espresso la volontà di lasciare l'immobile alla moglie. Del

resto il disinteresse di un coniuge non fonda automaticamente un interesse prevalente

dell'altro. Che la vendita della casa possa essere finanziariamente

svantaggiosa per la convenuta, la quale deve trovare un altro alloggio per sé,

è possibile, ma ciò non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Tale norma prevede

soltanto che il coniuge avente un interesse preponderante può chiedere l'assegnazione

della quota del­l'altro. Se non ha un interesse preponderante, la comproprietà

va sciolta secondo gli art. 650 e segg. CC, e ciò indipendentemente dalla

questione di sapere se l'operazione sia o non sia vantaggiosa.

d) Ne

segue che in concreto non si ravvisano le premesse per far capo all'art. 205

cpv. 2 CC in favore della moglie. Il tutto senza trascurare che, contrariamente

a quanto reputa il Pretore, non si vede come AO 1 potrebbe tacitare il marito. Intanto,

foss'anche confermata l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC che il

Pretore ha riconosciuto alla moglie (fr. 113 000.–),

AP 1 vanta un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 144 974.25, ovvero una spettanza residua di fr. 30 000.– che

nelle con­dizioni finanziarie in cui si trova l'interessata non spiega

come sarebbe in grado di onorare.

Certo,

un indennizzo a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC può consistere anche nell'assunzione

a titolo personale, da parte di un coniuge, di un debito ipotecario gravante

solidalmente entrambi (I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio

2012, con­sid. 7 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_600/2010 del

5.

gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/ 2011 pag. 247 con riferimenti). E nella

fattispecie la moglie pretende invero di poter assumere l'onere ipotecario e il

pagamento dei relativi interessi (memoriale conclusivo del­l'8 aprile

2012, pag. 12). Non risulta tuttavia che la Banca __________ sia disposta ad

accettare la sola AO 1 quale debitrice, liberando il marito da ogni obbligo (art.

176.

CO). Avesse inteso attribuire l'immobile alla moglie (come ha fatto), il

Pretore avrebbe dovuto per lo meno condizio­nare il trapasso di proprietà nel

registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o all'estinzione

del debito stesso e non solo al passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio, che non salvaguarda le legittime aspettative dell'attore (I CCA,

sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 8). Su questo punto l'appello

di AP 1 merita accoglimento.

19.

Dato quanto precede, la

comproprietà va sciolta conformemente agli art. 650 e 651 CC, nulla impedendone

lo scioglimento. Non ravvisandosi un interesse preponderante di un coniuge all'assegnazione

del bene, il giudice è chiamato dunque a scegliere fra le modalità – esaustive

– dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione

tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti. Se le parti non si accordano,

egli decide facendo capo al proprio apprezzamento (sentenza

del Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio

2014, consid. 2 con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2012.126

del 17 ottobre 2014, consid. 4).

In concreto non v'è accordo sul

modo della divisione. Ora, una divisione in natura non appare materialmente

possibile. Né entra in linea di conto una licitazione fra comproprietari, la

moglie sola essendo interessata all'immobile. In circostanze del genere non

resta che ordinare la vendita ai pubblici incanti. La base d'asta può essere

fissata in fr. 607 635.– (sopra, consid. 5a),

come lo stesso appellante chiede (appello, pag. 2). Iscritti nel registro

fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono

presunti avere acquisito il bene in comproprietà (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4),

né l'uno o l'altro prospetta una diversa chiave di riparto. Il ricavo netto

della vendita va suddiviso così in parti uguali, previa deduzione dei debiti

ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di

realizzazione e dei beni propri (fr. 30 000.–

immessi da AP 1). L'ulteriore pretesa di fr. 31 500.–

è già stata esaminata (sopra, consid. 5d).

.

Con la vendita dell'immobile

andrebbe rimborsato all'istituto di previdenza il prelievo anticipato dal “secondo

pilastro” investito nella compravendita (fr. 85 200.–:

art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Per quanto riguarda il marito è

subentrato tuttavia un caso di previdenza, motivo per cui il rimborso non è più

possibile (art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9;

v. Ulrich-Stauffer in: Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n.11 e

12.

ad art. 30d). In condizioni del genere il prelevamento non può

più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una

prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto nel

senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC (RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c).

Il risultato dello scioglimento

della comproprietà va ricondotto poi alle diverse masse di beni, i coniugi essendo

soggetti al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid.

5.2

e sopra, consid. 5b). Se non che, la realizzazione del bene in com­proprietà

si traduce in una fase del processo di divorzio non concretata nel caso

specifico, il Pretore avendo semplicemente attribuito il bene alla moglie. È necessario

perciò rinviare gli atti al primo giudice perché ordini lo scioglimento della

comproprietà, designi un notaio preposto all'operazione e liquidi il regime dei

beni tenendo calcolo del ricavo netto.

20.

L'appellante chiede infine

di riconoscergli fr. 9250.– “come indicato un petizione” e fr. 3000.– “corrispondenti

alla metà degli averi depositati sui conti della moglie presso __________ di __________”.

Egli non si confronta minimamente tuttavia con la particolareggiata motivazione

del Pretore, il quale gli ha rimproverato di non avere dimostrato il valore

dell'automobile rimasta in possesso della moglie né quello dei mobili e delle

suppellettili coniugali, la documentazione bancaria attestando soltanto allo

scioglimento del regime dei beni un saldo di fr. 615.50 sui conti della moglie.

Priva di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in

proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.

21.

L'annullamento della decisione

impugnata per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni comporta

anche l'annullamento dei dispositivi sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv.

1.

CC (sopra, consid. 8) e sul contributo alimentare per la moglie, prestazioni

che dipendono anche dalla consistenza del patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv.

2.

n. 5 CC). E siccome in esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie

si troverà a sua volta con un certo capitale, quest'ultimo concorrerà a determinare

le capacità di lei nella prospettiva di sopperire autonomamente al proprio

sostentamento.

Nota d'onorario del curatore

dei figli

22.

L'appellante

contesta la ripartizione delle spese generate dalla curatela di

rappresentanza istituita in favore dei figli, chiedendo di adde­bitare tali

costi per tre quarti alla moglie. Il Pretore li ha suddivisi in ragio­ne di

metà ciascuno, tenendo conto della reciproca soccombenza processuale e della forza

finanziaria di ciascun coniuge. In effetti, come questa Camera ha già avuto modo

di rammentare alle parti, i costi derivanti dalla rappresentanza di un figlio

rientrano nelle spese della causa tra i genitori (sentenza inc. 11.2009.71 del

20.

dicembre 2012, consid. 4; v. inoltre RtiD

I-2005 pag. 738 n. 24c; Schaefer Altiparmakian

in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 147). Tale principio rimane

valido anche dopo l'abrogazione degli art. 146 e 147 CC (art. 95 cpv. 2

lett. e CPC; Schweighauser in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 35 ad art. 300). Quanto alla ripartizione dei costi tra i

genitori, sotto l'egida della vecchia procedura cantonale essa andava “determinata

tenendo conto degli obblighi di mantenimento e dell'esito del processo” (art.

419e cpv. 3 CPC ticinese). Analogo orientamento si ritrova, sostanzialmente,

nel nuovo ordinamento processuale, la suddivisione dovendo avvenire di regola

secondo i principi dell'art. 106 CPC, ma lasciando al giudice la possibilità di

decidere secondo equità, trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC; Spycher

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 299). A

tal fine il giudice può tenere conto altresì degli obblighi alimentari a carico

dei genitori (Steck in: Basler

Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 15a ad art. 300). Posto ciò, dandosi con

l'annullamento della sentenza impugnata su praticamente tutti gli effetti del divorzio,

nel caso specifico non è dato di sapere quale sarà l'esito del processo in

seguito al rinvio degli atti al Pretore. Ne deriva che anche su questo punto la

decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice

affinché statuisca nuovamente nel­l'ambito del giudizio finale.

II. Sull'appello incidentale

23.

AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1850.–

mensili fino al pensionamento, ridotti poi a fr. 1310.– mensili, come pure l'adeguamento

della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione delle spese della curatela

di rappresentanza. Se non che, come si è visto, su tali questioni la decisione impugnata

va annullata già in accoglimento dell'appello principale, sicché l'appello

incidentale diviene senza interesse. Ne consegue il suo stralcio dal ruolo.

III. Sulle

spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

24.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

soccombe sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie, ma esce

vittorioso sullo scioglimento della comproprietà riguardante l'abitazione

coniugale. La contesa rimane aperta invece sulla liquidazione del regime dei

beni, sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC, sul contributo

alimentare e sulla ripartizione dei costi della rappresentanza in favore dei

figli. Nel complesso si giustifica così, equitativamente, di porre le spese in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

Quanto agli oneri dell'appello

incidentale, l'interessata riprendeva in sostanza le argomentazioni esposte nell'appello

del 26 aprile 2013, che sono state largamente respinte da questa Camera (sentenza

inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015). A un sommario esame l'esito dell'appello

in esame non sarebbe quindi stato diverso, nel senso che essa sarebbe

verosimilmente risultata soccombente. Ciò giustifica di addebitarle le spese processuali,

ridotte per tenere conto del fatto che in appello la causa non termina con un sindacato

di merito (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, AP 1 non

essendo stato chiamato a presentare osservazioni all'appello incidentale. Sugli

oneri processuali di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in

cui statuirà sul rinvio.

25.

Quanto alle richieste di

gratuito patrocinio, come questa Camera ha accertato nella sentenza del 26 novembre

2015.

le parti fruiscono di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili

sul fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della nota

proprietà a __________, stimata fr. 607 635.–

(pur con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–). Non possono dirsi quindi sprovviste dei mezzi necessari

per affrontare le limitate spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).

Non si disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la

difficoltà economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente

– al prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno

2015, consid. 10). A carico di AP 1 risultavano infatti essere stati emessi certificati

di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo esistenziale

del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non possedere beni da

sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per di più, la

particella era stata stimata nel giugno del 2009 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti

in soli fr. 218 225.– (doc. EEE), sicché

appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti appaiono superati,

né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio del gratuito patrocinio

non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a CPC).

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

26.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in gioco.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che:

a) i

dispositivi n. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 2 della sentenza impugnata sono

annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi;

b) il

dispositivo n. 1.6 della sentenza impugnata è così riformato:

È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 740 RFD di __________, sezione di __________, nelle seguenti modalità:

– vendita

ai pubblici incanti con un base d'asta di fr. 607 635.–;

– in

caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti senza base d'asta;

– gli

incanti andranno organizzati e diretti da un pubblico ufficiale designato dalle

parti o, in caso di mancato accordo, dal giudice;

– il

ricavo netto della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari, previa

deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i

venditori, delle spese di realizzazione e di fr. 30 000.– spettanti a AP 1.

Per il rimanente l'appello principale

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

IV. L'appello incidentale è dichiarato

senza interesse e la procedura è stralciata dal ruolo.

V. Le spese di tale appello, ridotte a

fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale.

VI. La richiesta di gratuito patrocinio

presentata da AO 1 è respinta.

VII. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).