11.2013.55
Cancellazione di servitù
15 settembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2013.55
11.2013.56
Lugano,
15 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nelle cause OA.2004.215 e
OA.2004.275 (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse
con petizioni del 7 aprile e del 3 maggio 2004 dall'
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1,),
giudicando sugli appelli
del 28 giugno 2013 presentati da AP 1 contro le due sentenze emesse dal Pretore
il 16 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario delle
particelle n. 852, 115 e 116 RFD di __________. Su quest'ultima si trova un
rustico riattato che egli usa per la cura del vigneto cui sono coltivati gli
altri due fondi. Contigua alla particella n. 852 è la particella n. 113,
proprietà di AP 1, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Tale particella
beneficia di una servitù di passo pedonale iscritta il 30 marzo 1940 non
solo sulle particelle n. 852 e 115, ma anche sulla successiva particella n.
119, proprietà di terzi, lungo un percorso che si raccorda a un sentiero
pubblico (sulla particella
n. 132), il quale raggiunge la
strada carrozzabile (via __________: particella n. 133). La particella n. 113
di AP 1 fruisce inoltre di un accesso veicolare attraverso altri fondi (le particelle
n. 687 e 704, come pure la particella n. 1186 RFD di __________), proprietà dello
stesso AP 1, fino alla pubblica via.
B. Il 7 aprile 2004 AO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenere la cancellazione della servitù gravante la particella n. 852. Il
convenuto ha proposto il 3 maggio 2004 di respingere la petizione. L'attore ha
replicato il 2 giugno 2004, ribadendo il proprio punto di vista. Con duplica del
9 giugno 2004 il convenuto ha postulato una volta di più il rigetto dell'azione
(inc. OA.2004.215). Nel frattempo, il 3 maggio 2004, AO 1 ha promosso causa
contro AP 1 dinanzi allo stesso Pretore, chiedendo di cancellare la servitù di
passo pedonale anche dalla particella n. 115. Nella sua risposta del 27 maggio
2004 AP 1 ha sollecitato il rigetto della petizione. In un secondo scambio di atti
scritti le parti hanno ribadito le rispettive posizioni (inc. OA.2004.275).
C. L'udienza preliminare dei
due procedimenti si è tenuta il 14 luglio 2004. L'istruttoria, congiunta
per entrambe le cause, è iniziata nel
settembre successivo ed è terminata nel gennaio del 2013. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei propri
allegati dell'8 marzo 2013 AO 1 ha poi confermato le richieste di petizione.
Nei suoi memoriali del 22 febbraio 2013 AP 1 ha proposto una volta ancora di
respingere le azioni.
D. Statuendo con sentenza del 16 maggio
2013, il Pretore ha accolto la petizione del 7 aprile 2004 e ha ordinato all'ufficiale
del registro fondiario la cancellazione della servitù
gravante la particella n. 852. La
tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 200.– sono
state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità di fr. 1500.– per
ripetibili (inc. OA.2004.215).
Con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha accolto altresì la petizione
del 3 maggio 2004 e ha ordinato di cancellare la servitù di passo anche dalla
particella n. 115. La tassa di giustizia
di fr. 1200.– e le
spese di fr. 200.– sono state addebitate
ulteriormente a AP 1, tenuto a versare a AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili (inc. OA.2004.275).
E. Contro le due decisioni
appena citate AP 1 è insorto con appelli del 28 giugno 2013 nei quali chiede di
respingere le petizioni e di riformare i giudizi impugnati di conseguenza. Nelle
sue osservazioni dell'11 settembre 2013 AO 1 conclude per il rigetto degli appelli.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
sono uguali, diretti contro decisioni identiche, fondati su un medesimo complesso
di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto. Si giustifica
così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125
lett. c CPC).
2.
Alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre
2010.
in azioni tendenti alla cancellazione di servitù (art. 736 cpv. 1 e 2 CC),
trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono
appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– seconda
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto la tempestività degli appelli è data, le decisioni del
Pretore essendo giunte al legale del convenuto il 1° giugno 2013. Introdotti il
28.
giugno seguente, i ricorsi in esame
sono quindi tempestivi, come tempestive sono
le osservazioni presentate dall'attore l'11 settembre 2013, i termini essendo rimasti sospesi dal 15 luglio al 15 agosto
2013.
(art. 312 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
Quanto
al valore litigioso, il Pretore lo ha ritenuto “inferiore ai fr. 30 000.–” (sentenze
impugnate, consid. 6), senza indicare però se esso raggiunga almeno fr. 10 000.–. Ora, il valore litigioso nelle cause inerenti
a servitù è quello che il diritto ha per il fondo dominante o quello della
svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2; da
ultimo: I CCA inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 1; v. anche
sentenza inc. 11.2011.176 del 17 aprile 2014, consid. 1b con richiami). In
concreto gli atti non consentono accertamenti precisi. Si può supporre tuttavia,
secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, che senza l'aggravio
del passo pedonale che li attraversa i fondi di AO 1 si apprezzino di almeno
fr. 10 000.– ciascuno, rispettivamente
che, cancellando la servitù dall'uno o dall'altro fondo, la particella di AP 1 si
deprezzi di almeno fr. 10 000.–. Neppure
l'attore, del resto, ha contestato l'appellabilità delle sentenze impugnate nelle
osservazioni dell'11 settembre 2013. Ciò premesso, giova procedere senza
indugio alla trattazione dei ricorsi.
3.
L'attore acclude alle proprie
osservazioni dell'11 settembre 2013 un piano di mutazione risalente al novembre
del 1970, allorché dall'originaria particella n. 117 RFD di __________ sono
state scorporate le nuove particelle n. 851 e 852 ai fini di una divisione
ereditaria, come pure la relativa istanza di iscrizione nel registro fondiario,
del 28 dicembre 1970 (doc. 2 nell'inc. 11.2013.55 e doc. 2 nell'inc. 11.2013.56).
In appello tuttavia possono essere prodotti documenti nuovi solo se “vengono
immediatamente addotti” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò non è manifestamente il
caso nella fattispecie, sicché i documenti in questione non possono essere
considerati per il giudizio.
4.
Nelle sentenze impugnate il
Pretore ha riepilogato anzitutto i criteri che disciplinano la
cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 cpv. 1 CC, ricordando che decisivo
è esaminare se per il fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio
del diritto e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per cui la
servitù è stata costituita (consid. 3). Egli ha riassunto in seguito le
risultanze delle escussioni testimoniali (consid. 4), giungendo alla
conclusione che il passo pedonale attraverso i fondi dell'attore è stato
costituito a suo tempo per collegare la strada comunale a una casa colonica
esistente sul fondo del convenuto. In seguito però l'allora proprietario di
quest'ultima particella ha costruito su fondi propri una strada carrozzabile
che raggiunge in altro modo la pubblica via. Inoltre il sentiero è usato dal
convenuto e dai suoi familiari solo in modo irregolare, più che altro a scopo
strumentale, la particella n. 113 essendo comodamente accessibile per mezzo dell'accesso
privato. Tant'è che il convenuto difende l'esistenza del passo – ha concluso il
Pretore – non per necessità, ma per garantirsi una “via più breve e migliore”,
rispettivamente “più diretta e breve” (consid. 5). Onde, in definitiva,
l'accoglimento delle azioni e la cancellazione della servitù dai due fondi servienti.
5.
L'appellante riafferma che
il sentiero litigioso è la via più diretta fra il suo fondo e la strada comunale
(via __________), lungo la quale si trova la fermata dello scuolabus, ed è la
via più sicura, poiché la strada carrozzabile è stretta e sprovvista di
marciapiede (punto 13). Soggiunge che i suoi figli sogliono percorrere quel tracciato,
anche se non regolarmente (punto 14), che il testimone __________ ha dichiarato
di passare di lì proprio per venirlo a trovare e che il sentiero era adoperato
anche dal precedente proprietario della particella n. 113 (punto 15). Per di
più – egli prosegue – i suoi figli sono sempre stati visti passare lungo il
sentiero anche da __________ (punto 16). In diritto l'appellante fa valere che,
comunque sia, l'uso concreto di un passo poco sussidia, determinante essendo
l'utilità oggettiva della servitù per il fondo dominante (punto 17).
Quand'anche poco o punto usato, il sentiero in questione non perde interesse
per ciò soltanto, ove appena si pensi che, dovesse egli rinunciare all'uso
dell'automobile, diverrebbe superfluo se mai l'accesso carrozzabile (punto 18).
Le sentenze impugnate non resistono dunque alla critica (punto 19). Per di più
– epiloga l'appellante – il sentiero lungo la particella n. 852 a un certo
punto si biforca e permette di raggiungere rapidamente attraverso le vicine
particelle n. 851 e 117 la via __________, cioè la strada cantonale che sale da
__________ verso __________ e __________, lungo la quale si trovano le fermate
dei mezzi pubblici (punto 20).
6.
Qualora
una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il
proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736
cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a
quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la
servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha
rammentato il Pretore (sentenze impugnate, consid. 2) – fa stato il principio
dell'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi
diversi da quelli per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8
con riferimenti). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il
proprietario del fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù in
conformità al suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base di
criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). Il solo fatto
che il proprietario del fondo dominante soggettivamente non usi la servitù
ancora non significa che questa abbia perduto interesse, una servitù non estinguendosi per mancato uso (Rep.
1998.
pag. 202 consid. 7b con rimando; v. anche
sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 4.1.1).
Analogamente, una servitù di passo convenzionale non va cancellata solo
perché il fondo dominante sia dotato di un nuovo
accesso alla pubblica via (I CCA,
sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013,
consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28
ottobre 2014, consid. 4.1.2). La cancellazione va ordinata unicamente qualora il proprietario
del fondo dominante non abbia più alcun interesse al mantenimento del vecchio
accesso, ad esempio perché l'esercizio del medesimo sia divenuto impossibile o del
tutto inutile (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2011.30 del 16 gennaio 2014, consid. 4 con richiamo; v.
anche sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 4.1.2).
7.
Nella
fattispecie è pacifico che la servitù di passo sui due fondi dell'attore è stata
iscritta nel registro fondiario il 30 marzo 1940 per “collegare la strada comunale a una casa colonica che sorgeva sul
mappale ora del convenuto” (sentenze impugnate, consid. 5), così com'è
indiscusso che il tracciato sia sempre stato quello segnato in rosso sulla
planimetria agli atti (allegata al verbale di sopralluogo del 22 settembre 2004
nell'inc. OA.2004.215, 3° foglio). Nelle osservazioni
agli appelli AO 1 sostiene trattarsi di un accesso necessario, la cui utilità è
decaduta al momento in cui l'allora proprietario del fondo dominante si
è creato – apparentemente negli anni sessanta – un accesso veicolare grazie a
fondi propri (memoriali, pag. 2 in fondo). Che una servitù di passo costituita
come accesso necessario decada, diversamente da una servitù di passo
convenzionale, per il solo fatto che il fondo dominante venga collegato in
altro modo alla strada pubblica è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del
9.
ottobre 2012, consid. 6 con rinvio a DTF 130 III 560 nel mezzo e alla
dottrina; sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013, consid. 4 con i medesimi
riferimenti). È altrettanto vero però che la volontà di costituire una servitù
legale deve risultare tanto dal contratto quanto dall'iscrizione nel registro
fondiario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 5a
con numerosi richiami; sentenza inc.
11.2011.21
del 30 maggio 2013, consid. 5a, confermata dal Tribunale
federale con sentenza 5A_521/2013 del 14
luglio 2014, consid. 2.3 pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 896). E in
concreto né la minuta n. 163 del registro fondiario definitivo né la
susseguente iscrizione allude a un qualsivoglia accesso necessario (doc. D, E, F,
identici a quelli della rubrica “ispezione a registro fondiario” nell'inc. OA.2004.215).
Certo, secondo Liver una servitù convenzionale che sarebbe
potuta essere costituita come servitù legale decade automaticamente ove venga meno lo stato di necessità (Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 75 ad
art. 736 CC). A parte il fatto però che taluni autori dissentono (Piotet in: Traité de droit privé
suisse, vol. V/2, 2ª edizione, pag. 91 n. 275; Rodondi, L'extinction des servitudes de
par la loi, tesi, Losanna 1990, pag. 21; Argul
Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, Zurigo/Basilea/Ginevra
2005, pag. 91 n. 278 e pag. 233 n. 759), una semplice mancanza di collegamento
tra il fondo dominante e la pubblica via non basta – da sé sola – per desumere
che una servitù stipulata convenzionalmente potesse essere pretesa in virtù
dell'art. 694 cpv. 1 CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_521/2013 del 14 luglio 2014, consid. 2.3 pubblicato in: RtiD
I-2015 pag. 896). Tanto meno seguendo proprio quel tracciato. Ne segue
che gli oneri di passo gravanti le particelle dell'attore non possono essere
cancellati per il solo fatto che il convenuto dispone di un altro accesso – veicolare
– alla pubblica via (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6d; sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013, consid. 5b).
8.
Accertata
l'esistenza di una servitù convenzionale, occorre verificare se questa abbia perduto
ogni interesse per il fondo dominante. Il Pretore ha risolto il quesito affermativamente
– come si è visto – per il fatto che la particella n. 113 dispone di un altro
accesso, comodo e veicolare, come pure per il fatto che il passo
pedonale è usato dal convenuto e dai suoi familiari solo in modo sporadico. Quest'ultima
argomentazione non è pertinente. Come l'appellante sottolinea, il mancato uso
di una servitù – per di più prediale – ancora
non rende quest'ultima oggettivamente senza interesse. Il proprietario
di un fondo dominante non è tenuto a esercitare una servitù, né il mancato uso comporta
l'estinzione del diritto reale limitato (I
CCA, sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013, consid. 6b con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza). Poco importa dunque che nella
fattispecie il convenuto, i suoi familiari o i suoi visitatori non adoperino il
sentiero in modo “regolare e continuato”, rispettivamente ne facciano “più che
altro un utilizzo strumentale” (sentenza impugnata, consid. 5). La
questione non è di sapere, in effetti, se la servitù che grava i due fondi
dell'attore sia ancora abitualmente usata o no, ma se essa
possa ancora essere esercitata conformemente al suo scopo originario o se ciò abbia
perduto ogni utilità o sia ormai impossibile. Su questo punto le sentenze
impugnate non denotano una corretta nozione dell'art. 736 cpv. 1 CC.
9.
Rimane da esaminare se le
servitù di passo vadano cancellate – come ha deciso il Pretore – perché il
fondo dominante fruisce di un altro accesso, comodo e veicolare, lungo le particelle n. 687
(proprietà del convenuto), n. 697 (proprietà di terzi), n. 704 RFD di __________
e n. 1186 RFD di __________ (anch'esse proprietà del convenuto). Se non che, come si è già spiegato, l'esistenza di un altro accesso
del fondo dominante alla pubblica via non rende automaticamente senza interesse
una servitù di passo convenzionale (sopra, consid. 6 e 7). A tal fine occorre
che quest'ultima risulti del tutto inutile alla luce delle circostanze concrete.
Nel caso specifico l'attore non ha dimostrato estremi del genere. Egli adduce che – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – il
sentiero non è il collegamento più diretto tra il fondo dominante e la strada
comunale, tant'è che i figli del convenuto raggiungono la pubblica via
attraversando a piedi la contigua particella n. 114, proprietà di terzi
(osservazioni dell'11 settembre 2013, pag. 7). Il proprietario di quel fondo, __________,
ha dichiarato però di autorizzare quel passaggio per mera compiacenza, “per
rapporti di buon vicinato” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), sicché tale
percorso non è un'alternativa al sentiero. Men che meno rende il sentiero senza
interesse per il fondo dominante.
Soggiunge l'attore che il
sentiero è in cattivo stato di manutenzione ed è quindi più pericoloso
dell'accesso carrozzabile, il quale consiste in una comoda strada asfaltata
(osservazioni agli appelli, pag. 7). Non consta tuttavia che il sentiero sia in
condizioni tanto precarie da non poter più essere usato (e da rendere quindi senza
interesse le servitù), ove si consideri che
durante il sopralluogo il Pretore e le parti l'hanno percorso interamente senza
problemi (verbale del 22 settembre 2004 nell'inc.
OA.2004.215, 1° foglio). L'attore invoca una fotografia prodotta con la duplica
nell'inc. OA.2004.215 (doc. II), la quale attesta che il tratto inferiore del
sentiero (il passo pubblico lungo la particella n. 132) è stato chiuso dal
Comune per situazione di pericolo. Non pretende tuttavia che l'inagibilità
fosse definitiva e che il Comune intenda dismettere quella porzione di sentiero.
Quanto alla comoda strada asfaltata di accesso al fondo dominante, l'attore non
contesta trattarsi di una via stretta e senza marciapiede. Sarà anche adoperata
per l'essenziale dai confinanti, ma è aperta al pubblico e la sicurezza dei
pedoni non è particolarmente garantita. Ciò non depone per l'inutilità del
sentiero, sottratto alle insidie del transito veicolare (cfr. in proposito RtiD
II-2008 pag. 667 consid. 5c e 5d con riferimento a DTF 130 III 560). Nelle
condizioni descritte non si può dire quindi che lo scopo per
cui le servitù sulle due particelle dell'attore sono state originariamente costituite sia venuto meno e che il
passo pedonale non abbia più alcun interesse per il fondo dominante. Le sentenze impugnate mancano di fondamento anche
sotto questo profilo.
10.
L'appellante afferma
– come detto – che le due servitù di passo sono tanto più attuali se si pensa
che il sentiero lungo la particella n. 852 a un certo punto si biforca e
permette di raggiungere rapidamente attraverso le particelle n. 851 e 117 la
via __________, cioè la strada cantonale che sale da __________ verso __________
e __________, lungo la quale si trovano le fermate dei mezzi pubblici. Sta di
fatto che durante il sopralluogo, cui ha
partecipato anche l'interessato, il tracciato del passo litigioso è stato
segnato in rosso sulla planimetria annessa al verbale (verbale
del 22 settembre 2004, nell'inc. OA.2004.215) ed esso non
comprende alcuna diramazione verso le particelle n. 851 e 117. L'argomentazione,
per altro nuova, cade dunque nel vuoto.
Piuttosto
– e per converso – ci si potrebbe interrogare se l'importanza
del passo per il fondo dominante non giustifichi, in confronto alla gravità
dell'onere per quello serviente, un riscatto delle servitù litigiose mediante
indennizzo (art. 736 cpv. 2 CC). Foss'anche la questione da esaminare d'ufficio
(I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 9 in
fine con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5C.265/2003 del 23 giugno 2004, consid. 6 non pubblicato in DTF 130 III 554), in concreto l'attore non
ha mai postulato tuttavia alcun riscatto né ha mai offerto alcuna indennità. Né
egli asserisce che dopo la costituzione delle servitù, nel marzo del
1940, l'onere imposto ai suoi fondi si sia aggravato in modo tale da rendere
proporzionalmente esiguo l'interesse del fondo dominante all'uso del sentiero.
L'ipotesi di un riscatto non può
quindi essere vagliata oltre (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2010.107
del 9 ottobre 2012, consid. 9 in fine).
11.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone
anche di riformare i dispositivi sulle spese e le ripetibili di prima sede, che
seguono identica sorte (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
12.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2013.55
e 11.2013.56 sono congiunte.
II. Gli appelli sono accolti e le
sentenze impugnate sono così riformate:
1. Le
petizioni sono respinte.
2. La
tassa di giustizia unica di fr. 2400.– complessivi e le spese di
fr. 400.–
complessivi
sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 3000.– complessivi
per ripetibili.
III. Le spese processuali di
appello, di fr. 1400.– complessivi, da anticipare dal convenuto, sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 2000.– complessivi
per ripetibili.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).