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Decisione

11.2013.55

Cancellazione di servitù

15 settembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nelle cause OA.2004.215 e

OA.2004.275 (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse

con petizioni del 7 aprile e del 3 maggio 2004 dall'

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1,),

giudicando sugli appelli

del 28 giugno 2013 presentati da AP 1 contro le due sentenze emesse dal Pretore

il 16 maggio 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è proprietario delle

particelle n. 852, 115 e 116 RFD di __________. Su quest'ultima si trova un

rustico riattato che egli usa per la cura del vigneto cui sono coltivati gli

altri due fondi. Contigua alla particella n. 852 è la particella n. 113,

proprietà di AP 1, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Tale particella

beneficia di una servitù di passo pedonale iscritta il 30 marzo 1940 non

solo sulle particelle n. 852 e 115, ma anche sulla successiva particella n.

119, proprietà di terzi, lungo un percorso che si raccorda a un sentiero

pubblico (sulla particella

n. 132), il quale raggiunge la

strada carrozzabile (via __________: particella n. 133). La particella n. 113

di AP 1 fruisce inoltre di un accesso veicolare attraverso altri fondi (le particelle

n. 687 e 704, come pure la particella n. 1186 RFD di __________), proprietà dello

stesso AP 1, fino alla pubblica via.

B. Il 7 aprile 2004 AO 1 ha

convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per

ottenere la cancellazione della servitù gravante la particella n. 852. Il

convenuto ha proposto il 3 maggio 2004 di respingere la petizione. L'attore ha

replicato il 2 giugno 2004, ribadendo il proprio punto di vista. Con duplica del

9 giugno 2004 il convenuto ha postulato una volta di più il rigetto dell'azione

(inc. OA.2004.215). Nel frattempo, il 3 maggio 2004, AO 1 ha promosso causa

contro AP 1 dinanzi allo stesso Pretore, chiedendo di cancellare la servitù di

passo pedonale anche dalla particella n. 115. Nella sua risposta del 27 maggio

2004 AP 1 ha sollecitato il rigetto della petizione. In un secondo scambio di atti

scritti le parti hanno ribadito le rispettive posizioni (inc. OA.2004.275).

C. L'udienza preliminare dei

due procedimenti si è tenuta il 14 luglio 2004. L'istruttoria, congiunta

per entrambe le cause, è iniziata nel

settembre successivo ed è terminata nel gennaio del 2013. Al dibattimento

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei propri

allegati dell'8 marzo 2013 AO 1 ha poi confermato le richieste di petizione.

Nei suoi memoriali del 22 febbraio 2013 AP 1 ha proposto una volta ancora di

respingere le azioni.

D. Statuendo con sentenza del 16 maggio

2013, il Pretore ha accolto la petizione del 7 aprile 2004 e ha ordinato all'ufficiale

del registro fondiario la cancellazione della ser­vitù

gravante la particella n. 852. La

tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 200.– sono

state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità di fr. 1500.– per

ripetibili (inc. OA.2004.215).

Con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha accolto altresì la petizione

del 3 maggio 2004 e ha ordinato di cancellare la servitù di passo anche dalla

particella n. 115. La tassa di giustizia

di fr. 1200.– e le

spese di fr. 200.– sono state addebitate

ulterior­mente a AP 1, tenuto a versare a AO 1 fr. 1500.– per

ripetibili (inc. OA.2004.275).

E. Contro le due decisioni

appena citate AP 1 è insorto con appelli del 28 giugno 2013 nei quali chiede di

respingere le petizioni e di riformare i giudizi impugnati di conseguenza. Nelle

sue osservazioni dell'11 settembre 2013 AO 1 conclude per il rigetto degli appelli.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

sono uguali, diretti contro decisioni identiche, fondati su un medesimo complesso

di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto. Si giustifica

così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC).

2.

Alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre

2010.

in azioni tendenti alla cancellazione di servitù (art. 736 cpv. 1 e 2 CC),

trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono

appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– seconda

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto la tempestività degli appelli è data, le decisioni del

Pretore essendo giunte al legale del convenuto il 1° giugno 2013. Introdotti il

28.

giugno seguente, i ricorsi in esame

sono quindi tempestivi, come tempestive sono

le osservazioni presentate dall'attore l'11 settembre 2013, i termini essendo rimasti sospesi dal 15 luglio al 15 agosto

2013.

(art. 312 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

Quanto

al valore litigioso, il Pretore lo ha ritenuto “inferiore ai fr. 30 000.–” (sentenze

impugnate, consid. 6), senza indicare però se esso raggiunga almeno fr. 10 000.–. Ora, il valore litigioso nelle cause inerenti

a servitù è quello che il diritto ha per il fondo dominante o quello della

svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2; da

ultimo: I CCA inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 1; v. anche

sentenza inc. 11.2011.176 del 17 aprile 2014, consid. 1b con richiami). In

concreto gli atti non consentono accertamenti precisi. Si può supporre tuttavia,

secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, che senza l'aggravio

del passo pedonale che li attraversa i fondi di AO 1 si apprezzino di almeno

fr. 10 000.– ciascuno, rispettivamente

che, cancellando la servitù dall'uno o dall'altro fondo, la particella di AP 1 si

deprezzi di almeno fr. 10 000.–. Neppure

l'attore, del resto, ha contestato l'appellabilità delle sentenze impugnate nelle

osservazioni dell'11 settembre 2013. Ciò premesso, giova procedere senza

indugio alla trattazione dei ricorsi.

3.

L'attore acclude alle proprie

osservazioni dell'11 settembre 2013 un piano di mutazione risalente al novembre

del 1970, allorché dall'originaria particella n. 117 RFD di __________ sono

state scorporate le nuove particelle n. 851 e 852 ai fini di una divisione

ereditaria, come pure la relativa istanza di iscrizione nel registro fondiario,

del 28 dicembre 1970 (doc. 2 nell'inc. 11.2013.55 e doc. 2 nell'inc. 11.2013.56).

In appello tuttavia possono essere prodotti documenti nuovi solo se “vengono

immediatamente addotti” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nem­meno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò non è manifestamente il

caso nella fattispecie, sicché i documenti in questione non possono essere

considerati per il giudizio.

4.

Nelle sentenze impugnate il

Pretore ha riepilogato anzitutto i criteri che disciplinano la

cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 cpv. 1 CC, ricordando che decisivo

è esaminare se per il fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio

del diritto e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per cui la

servitù è stata costituita (consid. 3). Egli ha riassunto in seguito le

risultanze delle escussioni testimoniali (consid. 4), giungendo alla

conclusione che il passo pedonale attraverso i fondi del­l'attore è stato

costituito a suo tempo per collegare la stra­da comu­nale a una casa colonica

esistente sul fondo del convenuto. In seguito però l'allora proprietario di

quest'ultima particella ha costruito su fondi propri una strada carrozzabile

che raggiunge in altro modo la pubblica via. Inoltre il sentiero è usato dal

convenuto e dai suoi familiari solo in modo irregolare, più che altro a scopo

strumentale, la particella n. 113 essendo comodamente accessibile per mezzo dell'accesso

privato. Tant'è che il convenuto difende l'esistenza del passo – ha concluso il

Pretore – non per necessità, ma per garantirsi una “via più breve e migliore”,

rispettivamente “più diretta e breve” (consid. 5). Onde, in definitiva,

l'accoglimento delle azioni e la cancellazione della servitù dai due fondi servienti.

5.

L'appellante riafferma che

il sentiero litigioso è la via più diretta fra il suo fondo e la strada comunale

(via __________), lungo la quale si trova la fermata dello scuolabus, ed è la

via più sicura, poiché la strada carrozzabile è stretta e sprovvista di

marciapiede (punto 13). Soggiunge che i suoi figli sogliono percorrere quel tracciato,

anche se non regolarmente (punto 14), che il testimone __________ ha dichiarato

di passare di lì proprio per venirlo a trovare e che il sentiero era adoperato

anche dal precedente proprietario della particella n. 113 (punto 15). Per di

più – egli prosegue – i suoi figli sono sempre stati visti passare lungo il

sentiero anche da __________ (punto 16). In diritto l'appellante fa valere che,

comunque sia, l'uso concreto di un passo poco sussidia, determinante essendo

l'utilità oggettiva della servitù per il fondo dominante (punto 17).

Quand'anche poco o punto usato, il sentiero in questione non perde interesse

per ciò soltanto, ove appena si pensi che, dovesse egli rinunciare all'uso

dell'automobile, diverrebbe superfluo se mai l'accesso carrozzabile (punto 18).

Le sentenze impugnate non resistono dunque alla critica (punto 19). Per di più

– epiloga l'appellante – il sentiero lungo la particella n. 852 a un certo

punto si biforca e permette di raggiungere rapidamente attraverso le vicine

particelle n. 851 e 117 la via __________, cioè la strada cantonale che sale da

__________ verso __________ e __________, lungo la quale si trovano le fermate

dei mezzi pubblici (punto 20).

6.

Qualora

una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il

proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736

cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a

quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la

servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha

rammentato il Pretore (sentenze impugnate, consid. 2) – fa stato il principio

dell'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi

diversi da quelli per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8

con riferimenti). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il

proprietario del fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù in

conformità al suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base di

criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). Il solo fatto

che il proprietario del fondo dominante soggettivamente non usi la servitù

ancora non significa che questa abbia perduto interesse, una servitù non estinguendosi per mancato uso (Rep.

1998.

pag. 202 consid. 7b con rimando; v. anche

sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 4.1.1).

Analogamente, una servitù di passo convenzionale non va cancellata solo

perché il fondo dominante sia dotato di un nuovo

accesso alla pubblica via (I CCA,

sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013,

consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28

ottobre 2014, consid. 4.1.2). La cancellazione va ordinata unicamente qualora il proprietario

del fondo dominante non abbia più alcun interesse al mantenimento del vecchio

accesso, ad esempio perché l'esercizio del medesimo sia divenuto impossibile o del

tutto inutile (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2011.30 del 16 gen­naio 2014, consid. 4 con richiamo; v.

anche sentenza del Tribunale federale 5A_360/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 4.1.2).

7.

Nella

fattispecie è pacifico che la servitù di passo sui due fondi dell'attore è stata

iscritta nel registro fondiario il 30 mar­zo 1940 per “collegare la strada comunale a una casa colonica che sorgeva sul

mappale ora del convenuto” (sentenze impugnate, consid. 5), così com'è

indiscusso che il tracciato sia sempre stato quello segnato in rosso sulla

planimetria agli atti (allegata al verbale di sopralluogo del 22 settembre 2004

nel­l'inc. OA.2004.215, 3° foglio). Nelle osservazioni

agli appelli AO 1 sostiene trattarsi di un accesso necessario, la cui utilità è

decaduta al momento in cui l'allora proprietario del fondo dominante si

è creato – apparentemente negli anni sessanta – un accesso veicolare grazie a

fondi propri (memoriali, pag. 2 in fondo). Che una servitù di passo costituita

come accesso necessario decada, diversamente da una servitù di passo

convenzionale, per il solo fatto che il fondo dominante venga collegato in

altro modo alla strada pubblica è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del

9.

ot­to­bre 2012, consid. 6 con rinvio a DTF 130 III 560 nel mezzo e alla

dottrina; sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013, consid. 4 con i medesimi

riferimenti). È altrettanto vero però che la volontà di costituire una servitù

legale deve risultare tanto dal contratto quanto dal­l'iscrizione nel registro

fondiario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 5a

con numerosi richia­mi; sentenza inc.

11.2011.21

del 30 maggio 2013, consid. 5a, confermata dal Tribunale

federale con sentenza 5A_521/2013 del 14

luglio 2014, consid. 2.3 pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 896). E in

concreto né la minuta n. 163 del registro fondiario definitivo né la

susseguente iscrizione allude a un qualsivoglia accesso necessario (doc. D, E, F,

identici a quelli della rubrica “ispezione a registro fondiario” nell'inc. OA.2004.215).

Certo, secondo Liver una servitù convenzionale che sarebbe

potuta essere costituita come servitù legale decade automaticamente ove venga meno lo stato di necessità (Zürcher

Kommentar, 2ª edizione, n. 75 ad

art. 736 CC). A parte il fatto però che taluni autori dissentono (Piotet in: Traité de droit privé

suisse, vol. V/2, 2ª edizione, pag. 91 n. 275; Rodondi, L'extinction des servitudes de

par la loi, tesi, Losanna 1990, pag. 21; Argul

Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, Zurigo/Ba­si­lea/Ginevra

2005, pag. 91 n. 278 e pag. 233 n. 759), una semplice mancanza di collegamento

tra il fondo dominante e la pubblica via non basta – da sé sola – per desumere

che una servitù stipulata convenzionalmente potesse essere pretesa in virtù

dell'art. 694 cpv. 1 CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_521/2013 del 14 luglio 2014, consid. 2.3 pubblicato in: RtiD

I-2015 pag. 896). Tanto meno seguendo proprio quel tracciato. Ne segue

che gli oneri di passo gravanti le particelle dell'attore non possono essere

cancellati per il solo fatto che il convenuto dispone di un altro accesso – veicolare

– alla pubblica via (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6d; sentenza inc. 11.2011.21 del 30 maggio 2013, consid. 5b).

8.

Accertata

l'esistenza di una servitù convenzionale, occorre verificare se questa abbia perduto

ogni interesse per il fondo domi­nante. Il Pretore ha risolto il quesito affermativamente

– come si è visto – per il fatto che la particella n. 113 dispone di un altro

accesso, comodo e veicolare, come pure per il fatto che il passo

pedonale è usato dal convenuto e dai suoi familiari solo in modo sporadico. Quest'ulti­ma

argomentazione non è pertinente. Come l'appellante sottolinea, il mancato uso

di una servitù – per di più prediale – ancora

non rende quest'ultima oggettivamente sen­za interesse. Il proprietario

di un fondo dominante non è tenuto a esercitare una servitù, né il mancato uso comporta

l'estin­zione del diritto reale limitato (I

CCA, sentenza inc. 11.2011.21 del 30 mag­gio 2013, consid. 6b con

riferimenti di dottrina e di giurispru­den­za). Poco importa dunque che nella

fattispecie il convenuto, i suoi familiari o i suoi visitatori non adoperino il

sentiero in modo “regolare e continuato”, rispettivamente ne facciano “più che

al­tro un utilizzo strumentale” (sentenza impugnata, con­sid. 5). La

questione non è di sapere, in effetti, se la servitù che grava i due fondi

dell'attore sia ancora abitualmente usata o no, ma se essa

possa ancora essere esercitata conformemente al suo scopo originario o se ciò abbia

perduto ogni utilità o sia ormai impossibile. Su questo punto le sentenze

impugnate non denotano una corretta nozione dell'art. 736 cpv. 1 CC.

9.

Rimane da esaminare se le

servitù di passo vadano can­cel­la­te – come ha deciso il Pretore – perché il

fondo dominante frui­sce di un altro accesso, comodo e veicolare, lungo le particelle n. 687

(proprietà del convenuto), n. 697 (proprietà di terzi), n. 704 RFD di __________

e n. 1186 RFD di __________ (anch'esse proprietà del convenuto). Se non che, come si è già spiegato, l'esistenza di un altro accesso

del fondo dominante alla pubblica via non rende automaticamente senza interesse

una servitù di passo convenzionale (sopra, consid. 6 e 7). A tal fine occorre

che quest'ultima risulti del tutto inutile alla luce delle circostanze concrete.

Nel caso specifico l'attore non ha dimostrato estremi del genere. Egli adduce che – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – il

sentiero non è il collegamento più diretto tra il fondo dominante e la strada

comunale, tant'è che i figli del convenuto raggiungono la pubblica via

attraversando a piedi la contigua particella n. 114, proprietà di terzi

(osservazioni dell'11 settembre 2013, pag. 7). Il proprietario di quel fondo, __________,

ha dichiarato però di autorizzare quel passaggio per mera compiacenza, “per

rapporti di buon vicinato” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), sicché tale

percorso non è un'alternativa al sentiero. Men che meno rende il sentiero senza

interesse per il fondo dominante.

Soggiunge l'attore che il

sentiero è in cattivo stato di manutenzio­ne ed è quindi più pericoloso

dell'accesso carrozzabile, il quale consiste in una comoda strada asfaltata

(osservazioni agli appelli, pag. 7). Non consta tuttavia che il sentiero sia in

condizioni tanto precarie da non poter più essere usato (e da rendere quindi senza

interesse le servitù), ove si consideri che

durante il sopralluogo il Pretore e le parti l'hanno percorso interamente senza

problemi (verbale del 22 settembre 2004 nell'inc.

OA.2004.215, 1° foglio). L'attore invoca una fotografia prodotta con la duplica

nell'inc. OA.2004.215 (doc. II), la quale attesta che il tratto inferiore del

sentiero (il passo pubblico lungo la particella n. 132) è stato chiuso dal

Comune per situazione di pericolo. Non pretende tuttavia che l'inagibilità

fosse definitiva e che il Comune intenda dismettere quella porzione di sentiero.

Quanto alla comoda strada asfaltata di accesso al fondo dominante, l'attore non

contesta trattarsi di una via stretta e senza marciapiede. Sarà anche adoperata

per l'essenziale dai confinanti, ma è aperta al pubblico e la sicurezza dei

pedoni non è particolarmente garantita. Ciò non depone per l'inutilità del

sentiero, sottratto alle insidie del transito veicolare (cfr. in proposito RtiD

II-2008 pag. 667 consid. 5c e 5d con riferimento a DTF 130 III 560). Nelle

condizioni descritte non si può dire quindi che lo scopo per

cui le servitù sulle due particelle dell'attore sono state originariamente costituite sia venuto meno e che il

passo pedonale non abbia più alcun interesse per il fondo domi­nante. Le sentenze impugnate mancano di fondamento anche

sotto questo profilo.

10.

L'appellante afferma

– come detto – che le due servitù di passo sono tanto più attuali se si pensa

che il sentiero lungo la particella n. 852 a un certo punto si biforca e

permette di raggiungere rapidamente attraverso le particelle n. 851 e 117 la

via __________, cioè la strada cantonale che sale da __________ verso __________

e __________, lungo la quale si trovano le fermate dei mezzi pubblici. Sta di

fatto che durante il sopralluogo, cui ha

partecipato anche l'interessato, il tracciato del passo litigioso è stato

segnato in rosso sulla planimetria annessa al verbale (verbale

del 22 settembre 2004, nell'inc. OA.2004.215) ed esso non

comprende alcuna diramazione verso le particelle n. 851 e 117. L'argomentazione,

per altro nuova, cade dunque nel vuoto.

Piuttosto

– e per converso – ci si potrebbe interrogare se l'importanza

del passo per il fondo dominante non giustifichi, in confronto alla gravità

dell'onere per quello serviente, un riscatto delle servitù litigiose mediante

indennizzo (art. 736 cpv. 2 CC). Foss'anche la questione da esaminare d'ufficio

(I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 9 in

fine con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5C.265/2003 del 23 giugno 2004, consid. 6 non pubblicato in DTF 130 III 554), in concreto l'attore non

ha mai postulato tuttavia alcun riscatto né ha mai offerto alcuna indennità. Né

egli asserisce che dopo la costituzione delle servitù, nel marzo del

1940, l'onere imposto ai suoi fondi si sia aggravato in modo tale da rendere

proporzionalmente esiguo l'interesse del fondo dominante all'uso del sentiero.

L'ipotesi di un riscatto non può

quindi essere vagliata oltre (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2010.107

del 9 ottobre 2012, consid. 9 in fine).

11.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106

cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone

anche di riformare i dispositivi sulle spese e le ripetibili di prima sede, che

seguono identica sorte (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– prevista dal­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2013.55

e 11.2013.56 sono congiunte.

II. Gli appelli sono accolti e le

sentenze impugnate sono così riformate:

1. Le

petizioni sono respinte.

2. La

tassa di giustizia unica di fr. 2400.– complessivi e le spese di

fr. 400.–

complessivi

sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 3000.– complessivi

per ripetibili.

III. Le spese processuali di

appello, di fr. 1400.– complessivi, da anticipare dal convenuto, sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

IV. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).