11.2013.57
Modifica di sentenza di divorzio: reddito del genitore divenuto insufficiente per garantire il contributo alimentare al figlio
23 giugno 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.57
Lugano,
23 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2011.221 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 agosto 2011 da
AO 1 ora in
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 27 giugno 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31
maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963) e AP 1 (1963) si
sono sposati a __________ il 21 giugno 1989. Dal matrimonio sono nati K__________,
il 12 agosto 1992, e C__________, il 22 maggio 1995. Con sentenza del 25 maggio
2001, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione
in cui AO 1 si impegnava – tra l'altro – a versare per la figlia C__________ un
contributo alimentare indicizzato (senza accenno ad assegni familiari) di fr. 800.–
mensili dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002, di fr. 1050.– mensili dal
1° giugno 2002 al 31 maggio 2008, di fr. 1200.– mensili dal 1° giugno
2008 al 31 maggio 2012 e di fr. 1450.– mensili dal 1° giugno 2012 fino
alla maggiore età (inc. OA.1999.773). Il 29 agosto 2001 AO 1 si è risposato
con __________ (1972), dalla quale ha avuto un figlio, A__________, nato il 9
settembre 2002.
B. Con petizione del 4 agosto
2004 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di
modificare la sentenza di divorzio nel senso di sopprimere il contributo alimentare
per l'ex moglie, facendo valere che quest'ultima aveva intrapreso un'attività
lucrativa. La causa è terminata con un accordo stipulato a un'udienza del 12
maggio 2005, omologato dal Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare
per la convenuta sarebbe cessato il 31 maggio successivo
(inc. OA.2004.497).
C. Il 22 agosto 2008 la __________
di __________, per cui AO 1 lavorava come vicedirettore con una retribuzione
lorda di fr. 160 000.– annui, ha inviato al
medesimo una lettera di licenziamento per il 28 febbraio 2009. AO 1 si è
iscritto il 1° marzo 2009 ai ruoli della disoccupazione, riscuotendo indennità
fino al febbraio del 2011, quando ha esaurito il diritto. Nel frattempo, il 21
ottobre 2010, la seconda moglie ha avviato una procedura a tutela dell'unione
coniugale nell'ambito della quale la custodia di A__________ è stata affidata
cautelarmente a AO 1. Questi sostiene che, esaurite le indennità di
disoccupazione, percepisce unicamente il contributo alimentare di fr. 470.–
mensili versato dalla seconda moglie in favore di A__________, l'assegno familiare
di fr. 200.– mensili e l'assegno familiare integrativo di fr. 563.–
mensili (sempre per A__________) stanziato dall'ente pubblico.
D. AO 1 si è rivolto un'altra
volta il 25 agosto 2011 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – previa concessione del gratuito patrocinio – una “revisione”
del contributo alimentare per la figlia C__________. Invitato dal Pretore a emendare
la richiesta, carente di requisiti formali, egli ha introdotto il 16 settembre
2011 un nuovo memoriale. Invitata a esprimersi, AP 1 ha proposto il 26 ottobre
2011 di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito, instando
anch'essa per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza indetta per il
22 novembre 2011 il Pretore non è riuscito a conciliare le parti, di modo che
ha chiamato l'attore a motivare la petizione per scritto.
E. Il 12 dicembre 2011 AO 1 ha
trasmesso al Pretore un allegato denominato “motivazione” con cui ha
sostanzialmente sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la
figlia dal 1° settembre 2011. In seguito, il 28 dicembre successivo, egli ha
fatto seguire spontaneamente un memoriale sostitutivo del precedente. Nella sua
risposta del 31 gennaio 2012 AP 1 ha proposto, da parte sua, il rigetto puro e
semplice dell'azione. Al dibattimento del 16 aprile 2012 le parti si sono confermate
nelle rispettive richieste, notificando svariati mezzi di prova. L'istruttoria
è cominciata seduta stante e il 17 dicembre 2012 la figlia C__________ è stata ascoltata
dal Pretore. Con decisione del 28 dicembre 2012 quest'ultimo ha poi respinto
la richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla convenuta. Terminata
l'assunzione delle prove, alle arringhe finali del 13 maggio 2013 l'attore ha
ribadito la propria domanda, chiedendo di sopprimere il contributo per la
figlia sin dal 1° agosto 2011. La convenuta ha proposto una volta ancora di
respingere l'azione.
F. Statuendo con sentenza del
31 maggio 2013, il Pretore ha accolto la petizione e soppresso il contributo di
mantenimento per la figlia C__________ dal 1° settembre 2011, modificando di conseguenza
il pronunciato di divorzio. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste
a carico della convenuta, senza attribuzione di ripetibili né di indennità
d'inconvenienza all'attore. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da
quest'ultimo è stata dichiarata senza oggetto.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 giugno 2013 nel
quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di riformare il
giudizio impugnato respingendo l'azione di AO 1. Subordinatamente essa propone
di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché
statuisca di nuovo dopo avere escusso i testimoni da lui rifiutati. In via
ancora più subordinata essa postula una riduzione delle spese processuali a fr.
2500.– e la relativa modifica del dispositivo pretorile. AO 1 non ha presentato
osservazioni all'appello.
H. Accertato che AO 1 stava per
alienare la sua particella n. 762 RFD di __________, sezione di __________, il
presidente di questa Camera ha invitato l'attore il 9 novembre 2015 a trasmettere
copia del rendiconto che gli sarebbe stato rilasciato dal notaio __________ in
esito alla destinazione del ricavo conseguito grazie alla vendita. AO 1 ha trasmesso
il 18 gennaio 2016 una serie di documenti con una lettera accompagnatoria.
Il tutto è stato comunicato in copia a AP 1, che non ha reagito.
in diritto: 1. La
modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.37 del 6 maggio 2013, consid. 1 con rinvio a Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2010,
n. 3 ad art. 295). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro
30 giorni se, trattandosi di modifiche vertenti su pretese pecuniarie, queste
raggiungevano il valore di almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è sicuramente il caso in concreto, ove appena si
consideri che davanti al Pretore il contributo alimentare per la figlia (fr.
1200.– mensili fino al 31 maggio 2012, fr. 1450.– mensili da allora in poi) era
litigioso dal 1° agosto 2011 fino alla maggiore età della beneficiaria, intervenuta
il 22 maggio 2013. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 3 giugno 2013. Introdotto
il 27 giugno 2013, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello la convenuta
acclude una lettera dell'8 giugno 2013 in cui una vicina di casa dell'attore, __________,
“descrive le modalità di accudimento del figlio A__________” all'attenzione del
curatore educativo (doc. A). Posteriore all'emanazione della sentenza
impugnata, l'atto è di per sé proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Sapere se esso
sia proprio a dimostrare l'idoneità dell'attore a esercitare un'attività
lucrativa a tempo pieno nonostante l'affidamento di A__________, nato nel
settembre del 2002, deciso dal giudice nella procedura a tutela dell'unione
coniugale intentata contro AO 1 dalla seconda moglie, è una questione che andrà
valutata – se mai – nell'ambito dell'apprezzamento delle prove. Gli altri
allegati che la convenuta unisce al memoriale (doc. B a O) sono destinati a
documentare la richiesta di gratuito patrocinio in appello (il rifiuto del
gratuito patrocinio da parte del Pretore, risalente al 28 dicembre 2012, non risulta
essere stato impugnato). Sono quindi ammissibili.
3. Nell'appello la convenuta insta
perché questa Camera assuma inoltre (o faccia assumere dal Pretore) quali testimoni
sei agenti immobiliari incaricati senza esito dall'attore di vendere la particella
n. 762 RFD di __________, sezione di __________, testimoni che il Pretore
ha rifiutato di escutere il 24 gennaio 2013 (“ritenuto che i documenti in atti
paiono sufficienti”). La richiesta è in sé ricevibile (art. 316 cpv. 3
CPC; DTF 138 III
376
consid. 4.3.1). Dato nondimeno che nel frattempo l'attore è riuscito a vendere
il fondo, non ha più senso indagare sulle relazioni da lui intrattenute con i
citati agenti immobiliari o sull'evoluzione sfavorevole delle singole
trattative. Superata dagli eventi, la richiesta di prova è ormai priva di interesse
pratico e attuale.
L'appellante chiede altresì di
assumere come testimone la seconda moglie dell'attore, “chiamata a riferire
tanto sugli ostacoli messi in atto dal marito nella vendita della villa di sua
proprietà, quanto nel reperimento di un'attività lucrativa, così come sull'accudimento
di A__________ durante la vita coniugale e dopo l'autorizzazione a vivere
separati”. Il Pretore ha respinto la prova con ordinanza del 2 novembre 2012,
argomentando che il richiamo del fascicolo processuale riguardante l'istanza a
tutela dell'unione coniugale presentata il 21 ottobre 2010 da __________,
seconda moglie dell'attore, appare sufficiente ai fini del giudizio. Perché ciò
non sarebbe il caso l'appellante non cerca nemmeno di spiegare. Sulla questione
non è il caso pertanto di attardarsi.
4. Il presidente di questa
Camera ha invitato il 9 novembre 2015 AO 1 – come detto – a trasmettere copia
del rendiconto che gli sarebbe stato rilasciato dal notaio __________ sulla
destinazione del ricavo conseguito in seguito alla vendita della particella n.
762 RFD di __________, sezione di __________. AO 1 ha trasmesso il 18 gennaio
2016 una serie di documenti con una lettera accompagnatoria. Al rendiconto richiesto,
del 15 gennaio 2016, egli ha accluso una serie di estratti relativi a un suo
conto corrente postale nel periodo compreso tra l'agosto del 2015 e il gennaio
del 2016 (destinati a comprovare entrate per soli fr. 1233.– mensili) e
una promissory note payable to order del 12 marzo 2009 (con
traduzione in italiano) in cui egli si riconosce debitore solidale insieme con
la seconda moglie __________ di fr. 285 300.–
oltre interessi nei confronti della matrigna __________ di __________
(California). I menzionati estratti del conto corrente postali, successivi alla
sentenza del Pretore, sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Un'identica promissory
note invece risulta già nel fascicolo processuale di primo grado (doc. H).
Non giova quindi interrogarsi sulla sua proponibilità.
5. I contributi di
mantenimento per i figli fissati in una sentenza di divorzio passata in
giudicato possono essere modificati o soppressi, su istanza di un genitore o
del figlio, ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC,
cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). Se il debitore è d'accordo con la modifica,
decide l'autorità di protezione dei minori. Se non è d'accordo, decide il
giudice (art. 134 cpv. 3 CC). La modifica presuppone, concretamente, che
la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo
ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato
fissato (casistica ed esempi: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art.
286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5
ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di modifica non ha lo
scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla aIle nuove
circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto
tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del
divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato
l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi
la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di
diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4;
DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2014, consid. 5 con richiami).
6. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato che al momento del divorzio (maggio del 2001) AO 1
guadagnava fr. 11 200.– mensili netti
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4285.–, mentre la moglie non
esercitava alcuna attività lucrativa e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3695.–
mensili. Nel maggio del 2013 (momento del giudizio) tale situazione era
radicalmente cambiata: l'attore era ormai senza lavoro da anni, aveva esaurito
le indennità di disoccupazione e percepiva unicamente per il figlio A__________
(affetto da seri problemi di salute), affidatogli dal giudice a protezione dell'unione
coniugale, un contributo alimentare di fr. 700.– mensili dalla seconda
moglie, più l'assegno familiare di fr. 200.– e un assegno integrativo di fr.
726.– mensili. Ciò posto, il Pretore si è domandato se a AO 1 non andasse imputato
un reddito ipotetico al 50%, il figlio A__________ avendo compiuto 10 anni
il 9 settembre 2012, ma ha scartato l'ipotesi dopo avere considerato che l'attore
cerca lavoro invano dal marzo del 2009, pur avendo dimostrato impegno
quantitativo e qualitativo nelle ricerche all'Ufficio regionale di collocamento.
Nelle circostanze descritte il
Pretore ha esaminato se, privo di redditi per assicurare il contributo
alimentare alla figlia C__________, l'attore non dovesse attingere alla propria
sostanza e vendere la particella n. 762 RFD di __________, sezione di __________,
non possedendo egli altri beni. Se non che – ha rilevato il primo giudice – tra
il 2011 e il 2012 AO 1 aveva incaricato senza successo ben nove agenti immobiliari
di trovare un acquirente per il fondo in questione a un prezzo minimo da lui
fissato tra i
fr. 2 500 000.– e i fr. 2 900 000.–.
Ne ha concluso, il Pretore, che la proprietà non era immediatamente
realizzabile. In definitiva, non avendo l'attore né redditi né sostanza
disponibili, il primo giudice ha soppresso dal settembre del 2011 il contributo
alimentare per la figlia, indipendentemente dalla situazione di reddito e di
sostanza in cui poteva versare l'ex moglie, situazione che a quel punto ha
ritenuto superfluo passare al vaglio.
7. L'appellante fa valere
anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto confrontare la situazione economica
delle parti al momento del giudizio non con quella al momento del divorzio
(maggio del 2001), bensì con quella al momento in cui è stato soppresso il
contributo alimentare per lei (maggio del 2005). A prescindere dal fatto però
che da tale assunto essa non trae alcuna conclusione concreta, limitandosi a
un'enunciazione di principio, secondo il Pretore “neppure un confronto della
situazione attuale con quella vigente nel momento in cui vi è stata la prima
modifica della sentenza di divorzio determinerebbe un risultato diverso”
(decisione impugnata, pag. 6 in alto). Con tale argomentazione l'appellante non
si confronta per nulla, sicché la doglianza andrebbe finanche dichiarata
irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC). Comunque sia, l'appellante dimentica che nel 2004 l'attore ha chiesto la
soppressione del contributo alimentare per lei poiché la situazione economica
di lei era notevolmente migliorata (avendo essa intrapreso un'attività lucrativa),
mentre nel 2011 ha chiesto la soppressione del contributo alimentare in favore
della figlia per un altro motivo, essendo egli rimasto senza mezzi. L'appellante
non nega del resto che nel 2005 l'ex marito esercitasse ancora la professione
di bancario, mentre nel 2013 era ormai disoccupato da quattro anni. Ne segue
che in concreto la situazione delle parti al momento in cui è stata emessa la
sentenza impugnata era nettamente mutata non solo per rapporto al maggio del
2001, ma anche al maggio del 2005. In proposito l'appello cade dunque nel
vuoto.
8. Afferma
l'appellante che, rinunciando a imputare all'attore un reddito ipotetico, il
Pretore ha prestato fede supinamente alle dichiarazioni dell'Ufficio regionale
di collocamento, fondate a loro volta su dichiarazioni dello stesso attore. Per
di più – essa soggiunge – si tratta di “valutazioni generiche, superficiali e
standadizzate”, essendo inverosimile che a distanza d'anni un funzionario di
banca cinquantenne titolare di un Bachelor of Science in Business Education
e con grande esperienza nel settore finanziario non riesca a ritrovare
un'attività lucrativa consona alle sue capacità. Né, a parere dell'appellante,
la disoccupazione di lungo corso è di rilievo nella fattispecie, giacché
l'attore ha promosso causa “posteriormente al periodo quadro di riscossione
delle indennità”, per tacere del fatto ch'egli si sarebbe sottratto a un programma
di reinserimento professionale propostogli dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento. L'attore non ha quindi dimostrato – asserisce l'appellante –
di non poter ritrovare un lavoro a tempo pieno che gli permetta di ritrarre un
guadagno analogo a quello conseguito presso la __________ o, per lo meno, un
guadagno sufficiente per coprire il suo fabbisogno minimo e il contributo alimentare
per la figlia.
a) In
concreto AO 1 è stato licenziato il 22 agosto 2008 dalla __________, presso cui
guadagnava fr. 160 000.– annui lordi, per
il 28 febbraio 2009 (doc. J). Quando è rimasto senza lavoro egli aveva
così 46 anni. Senza indugio egli si è annunciato all'Ufficio regionale di
collocamento di Lugano, riscuotendo indennità sino al febbraio del 2011
(sentenza impugnata, pag. 6). In seguito è rimasto iscritto senza successo ai
ruoli della disoccupazione in cerca di lavoro come consulente finanziario,
manager di marketing, responsabile amministrativo in strutture bancarie, capo
contabile e professioni affini a tutti i livelli di gerarchia commerciale. L'Ufficio
regionale di collocamento ha confermato ch'egli ha partecipato “con interesse
a quanto proposto” (doc. K, del 10 novembre 2011), che le sue ricerche
erano “valide dal profilo qualitativo e quantitativo” (doc. L, del 12 dicembre
2011), andavano addirittura “molto bene” (doc. U, del 14 giugno 2012) e dimostravano
impegno personale (doc. IV, del 19 aprile 2012, nel fascicolo “URC __________”).
In una lettera alla Pretura l'Ufficio ha poi soggiunto che a AO 1 sono state
prospettate ricerche d'impiego anche nei settori della vendita e della ristorazione,
ma che per un problema fisico a un ginocchio egli non può rimanere in piedi a
lungo e ad ogni modo “l'attuale mercato di lavoro non offre grandi possibilità”
in quei comparti (doc. VI, del 15 marzo 2013, nel fascicolo “richiamo da URC __________”).
In simili condizioni il Pretore ha reputato che l'attore avesse dimostrato di
non avere trovato un'occupazione per ragioni indipendenti dalla sua volontà
(sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Il che non lascia spazio alla teoria del
reddito ipotetico.
b) Nella
misura in cui asserisce che le attestazioni dell'Ufficio regionale di
collocamento sono “mere dichiarazioni di parte sprovviste di ogni valore
probatorio”, l'appellante non può essere seguita. Le ricerche condotte
dall'attore sono state puntualmente verificate per quantità e qualità da due
funzionarie dell'Ufficio (doc. IV, citato), sul cui operato nemmeno l'appellante
solleva dubbi. Rimproverare all'attore di non “minimamente profilato o interessato
ad essere assunto” e di essere senza occupazione “per sua scelta e volere” è
quindi muovere un'accusa gratuita. Né consta che l'interessato si sarebbe
“sottratto” a un programma propostogli dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento né, tanto meno, che abbia rifiutato opportunità di lavoro
meno qualificate. L'appellante sostiene che l'affezione al ginocchio lamentata
dall'attore non è sostanziata da alcun referto medico, ma non contesta che –
comunque sia – l'attuale mercato del lavoro “non offre grandi possibilità” a
cinquantenni nel ramo della vendita o della ristorazione. Quanto alla fascia
oraria per la disponibilità d'impiego (dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle ore
14.00 alle 16.30), l'interessato ha precisato di poter allargare i tempi nel
caso in cui avesse trovato lavoro al 100% con uno stipendio adeguato (doc. VI
citato, in basso). Neppure sotto questo profilo il suo operato presta quindi il
fianco alla critica.
c) Al
Pretore l'appellante fa carico di avere sovvertito l'onere della prova, imponendole
di indicare un datore di lavoro disposto ad assumere l'attore, mentre spettava
a quest'ultimo dimostrare l'impossibilità di trovare un impiego. La doglianza è
infondata. Ammesso e non concesso che incombesse all'attore comprovare gli
sforzi profusi nella ricerca di un'attività rimunerata (e non alla convenuta
provare la collocabilità del soggetto, il quale aveva compiuto 45 anni: cfr.
DTF 137 III 108 in fondo), il Pretore ha reputato – come detto – che da parte
sua l'attore avesse assolto l'obbligo, mentre la convenuta non aveva addotto
alcuna prova atta a suffragare le proprie allegazioni, limitandosi a “imputare
un reddito ipotetico ad una persona fondandosi su mere considerazioni astratte
senza tenere conto anche della situazione in cui versa il mercato del lavoro”
(sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Egli non ha quindi capovolto l'onere
della prova. Ha semplicemente ritenuto che ognuno dovesse provare quanto adduceva.
E la convenuta non ha recato prove idonee a smentire le ricerche infruttuose documentate
dall'attore, dimostrando almeno una concreta opportunità d'impiego, tranne
screditare le verifiche compiute dall'Ufficio regionale di collocamento. Quanto
alla giurisprudenza evocata dal Pretore, secondo cui chi esaurisce le indennità
di disoccupazione indizia avere fatto il possibile per ritrovare un impiego
(sentenza del Tribunale federale 5A_829/2012 del 7 maggio 2013, consid. 7), essa
è superata in concreto dall'apprezzamento probatorio.
d) Alla
luce di quanto precede non soccorre interrogarsi se – come reputa il Pretore (sentenza
impugnata, pag. 7 a metà) – all'appellante non possa essere imputato un grado
d'occupazione oltre il 50%, dovendo egli accudire a un figlio minore di 16 anni
(DTF 137 III 109 a metà). Sapere se tale principio valga anche nel caso in cui il
genitore debba dedicarsi a un figlio non comune è una questione che può
rimanere irrisolta, AO 1 non risultando avere rifiutato proposte d'impiego a
tempo pieno né averle scartate a priori (vale se mai il contrario: sopra,
consid. b). Se ne conclude che in merito alla capacità lucrativa del soggetto
non si ravvisano nella fattispecie gli estremi per stimare un reddito
ipotetico, tanto meno analogo a quello da lui conseguito fino al febbraio del
2009. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Rimane da esaminare se,
quantunque senza introiti, l'attore possa essere tenuto a erogare alla figlia C__________
Fatti
i contributi alimentari dovuti dal 1° settembre 2011 al 22 maggio 2013
(maggiore età) ricorrendo alla sostanza. L'appellante sostiene che AO 1 dispone
necessariamente di beni mobili, dato che non può sovvenire al fabbisogno proprio
e a quello di A__________ con il solo contributo alimentare di fr. 470.– mensili
per il figlio, l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e l'assegno familiare
integrativo (sempre per il figlio) di fr. 563.– mensili (davanti al primo
giudice l'attore aveva dichiarato importi diversi, ma di poco: verbale del 12
marzo 2013, pag. 1 in basso). L'attore oppone di essersi sostentato cumulando
debiti (loc. cit., pag. 2). Lascia perplessi tuttavia che con simile espediente
egli sia riuscito a mantenere sé e il figlio dal febbraio del 2011 (fine delle
indennità di disoccupazione) fino al novembre del 2015 (alienazione della particella
n. 762 RFD di __________, sezione di __________), anche perché egli non
consta avere ricevuto prestazioni assistenziali finché è rimasto proprietario della villa (arringa finale del 13
maggio 2013: verbale, pag. 1 in basso). Sta di fatto che nessun elemento
indizia l'esistenza concreta di beni mobili nella sua disponibilità. La
questione è di sapere così, in definitiva, se possa essergli imposto di usare l'utile
della compravendita per versare i contributi alimentari litigiosi.
a) Dai
documenti assunti in questa sede si evince che la particella n. 762 RFD di __________,
sezione di __________, è stata venduta nel novembre del 2015, in pendenza di
appello, al prezzo di fr. 2 130 000.–. Dedotti fr. 1 322 750.– per l'ammontare
dell'onere ipotecario, fr. 424 117.75
spettanti alla cassa pensione del __________, fr. 78 599.05 all'Ufficio di esecuzione di __________, fr. 69 012.– all'immobiliare __________, fr. 16 035.40 alle __________ di __________ e fr. 106 500.– di imposta sugli utili immobiliari, all'appellante
è toccato un saldo netto di fr. 66 769.20
(rendiconto del notaio __________, agli atti). La sentenza impugnata in cui il
Pretore definiva non immediatamente realizzabile la proprietà fondiaria è quindi
superata, come superate sono le argomentazioni dell'appellante, la quale
sosteneva che dalla vendita l'attore avrebbe
potuto ricavare almeno fr. 1 280 000.–.
b) Quando
fissa contributi di mantenimento il giudice tiene calcolo del reddito effettivo
conseguito dalle parti, fermo restando che il debitore alimentare può – come il
beneficiario – vedersi imputare un reddito ipotetico più elevato. Il giudice considera
anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da attività
lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra
in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico. Ove i redditi delle
parti (da attività lucrativa e della sostanza) bastino per il sostentamento,
poco importa in generale l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi
siano insufficienti, nulla osta per principio a che il mantenimento sia
assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in sede
cautelare quanto ai fini del merito. Secondo la funzione e la composizione della
sostanza delle parti, dunque, un debitore alimentare può essere tenuto – come
il beneficiario – a intaccare il proprio patrimonio. Se tale patrimonio è stato
accumulato a scopo di previdenza per la
vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il mantenimento
delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si
giustifica invece – di regola – ove
si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredità o
investita nella casa d'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015
del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con numerosi richiami, in: SJ 2016 I 106 e
in: FamPra.ch 2016 pag. 258; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26
del 13 gennaio 2016, consid. 4).
c) Valutare
se e in quale misura possa concretamente pretendersi dal debitore alimentare
che eroda la propria sostanza per assicurare il mantenimento corrente è una
questione da apprezzare sulla scorta delle circostanze del caso specifico.
Significativi sono il tenore di vita anteriore, che può anche essere ridotto,
l'entità della sostanza e la durata del periodo sull'arco del quale occorre far
capo al patrimonio. La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire, ad
esempio, che un debitore senza attività lucrativa e con reddito della sostanza
insufficiente per sopperire al mantenimento coniugale può essere tenuto ad
attingere al proprio patrimonio per garantire al creditore la copertura del
fabbisogno minimo allargato o il tenore di vita sostenuto in precedenza. Nel
rispetto del principio di uguaglianza fra (ex) coniugi, ad ogni modo, non si
può pretendere che una parte intacchi la propria sostanza se l'altra parte non
è chiamata a fare altrettanto, a meno ch'essa sia sprovvista di patrimonio (sentenza
del
Tribunale
federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con ulteriori
richiami, in: SJ 2016 I 106 e in: FamPra.ch 2016 pag. 258; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4).
d) Ciò
premesso, l'attore può essere chiamato – in linea di principio – a usare il
provento della compravendita immobiliare per saldare il debito verso la figlia,
di circa fr. 28 000.– complessivi (fr.
1200.– mensili dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2012, fr. 1450.–
mensili dal 1° giugno 2012 al 22 maggio 2013). Dal fascicolo processuale
si desume nondimeno che il 1° settembre 2011 C__________ lavorava già come
apprendista nello studio dentistico del dott. __________ a __________, guadagnando
fr. 550.– lordi mensili più la tredicesima, passati
nel giugno del 2012 a fr. 900.– lordi mensili più la tredicesima
(doc. B.3 di appello). Ora, l'art. 276 cpv. 3 CC dispone che i genitori
sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del
proprio lavoro o con altri mezzi. La giurisprudenza di questa Camera prevede
che, di regola, il figlio minorenne è tenuto a sopperire al proprio
mantenimento con l'equivalente di un terzo del suo guadagno (RtiD II-2004 pag. 604
consid. 6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto
2012, consid. 3a). Non intravedendosi motivo per scostarsi da tale
principio, a C__________ si giustifica di
imputare un reddito proprio di fr. 180.– mensili dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2012 e di fr. 290.–
mensili in seguito. I contributi litigiosi si riducono così a fr. 1020.–
mensili dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2012 e a fr. 1160.– mensili dal 1°
giugno 2012 al 22 maggio 2013, per complessivi fr. 23 900.– circa.
e) Quanto
alla convenuta, la cui situazione va esaminata in ossequio al precetto della
parità di trattamento con l'ex marito (sopra, lett. c), il Pretore ha accertato
nella decisione del 28 dicembre 2012 con cui ha rifiutato alla richiedente
il beneficio del gratuito patrocinio che AP 1 guadagnava fr. 3928.60 netti
Considerandi
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3032.70, onde un margine
disponibile di fr. 895.90 mensili. Inoltre essa possedeva titoli e capitali per
fr. 34 837.– e vantava un credito di fr. 12 672.– verso la ditta __________ di __________
(di cui è azionista al 20% e direttrice). Nell'appello l'interessata fa valere
che il suo stipendio è calato dopo di allora a fr. 3714.15 netti mensili,
mentre il suo fabbisogno minimo è lievitato a fr. 4318.90 mensili, salvo ridiscendere
dal 14 settembre 2012 a fr. 3901.60 mensili in seguito alla diminuzione degli
interessi ipotecari. In realtà il fabbisogno minimo di lei non eccede, per lo
meno dal 14 settembre 2012, fr. 3658.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa
malati fr. 315.15, interessi ipotecari fr. 379.15 [già dedotta la quota di un
terzo compresa nel fabbisogno in denaro di C__________: Amt für Jugend und
Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto], polizza LPP in garanzia dell'ipoteca
fr. 544.75, assicurazione dello stabile e del mobilio domestico fr. 100.60,
assicurazione RC privata fr. 10.40, assicurazione sulla vita fr. 300.–, debito
verso la carta di credito Visa fr. 528.–, imposte fr. 130.–). Ne segue che con
il proprio reddito la convenuta è in grado, ancorché senza grandi margini, di provvedere
a sé medesima.
Riguardo
alla sostanza, l'appellante non contesta di possedere, come ha
sottolineato il Pretore nella citata decisione del 28 dicembre 2012, titoli e
capitali per fr. 34 837.–, oltre a vantare
un credito di fr. 12 672.– verso la
ditta __________. Obietta che l'azienda naviga in cattive acque, ma a tutt'oggi
questa non risulta oggetto di esecuzioni infruttuose né, tanto meno, avere
depositato il bilancio. Del resto la convenuta non ha prodotto una tassazione personale
più recente di quella relativa al 2010 (doc. 4.1) dalla quale potrebbero evincersi
dati oggettivi più aggiornati. Non si ravvisano elementi per ritenere, di
conseguenza, che in fatto di sostanza la situazione economica di lei sia
peggiore rispetto a quella del dicembre 2012.
f) Nelle
condizioni appena illustrate né l'uno né l'altro genitore consta disporre di
redditi sufficienti per contribuire al mantenimento della figlia: l'attore è
totalmente sprovvisto di introiti, la convenuta ha un margine mensile trascurabile.
Entrambi vanno tenuti così a intaccare la rispettiva sostanza con una simmetria
di sacrifici (sopra, lett. c). E nella fattispecie conviene attenersi a
una suddivisione sostanzialmente paritaria. Se da un lato infatti AO 1 ha un
patrimonio un po' più consistente di quello della convenuta (fr. 66 769.20 rispetto a fr. 47 509.– complessivi), dall'altro egli deve attingere a tale sostanza anche per
sostentare sé medesimo. Certo, egli fa valere debiti per fr. 336 654.– nei confronti della
matrigna (fr. 285 300.– a titolo di mutuo, il resto a titolo di interessi maturati dal
2010.
al 2015), ma il sostentamento suo e della figlia sono prioritari rispetto
alla spettanza della matrigna, la quale per altro non risulta avere preteso
finora alcunché.
Una
volta corrisposta dunque la somma di fr. 12 000.– complessivi (arrotondati) per
la figlia e – come si vedrà oltre – la metà delle spese giudiziarie, AO 1
rimane con un capitale di quasi fr. 50 000.–. E se si stima prudenzialmente un suo fabbisogno
minimo attorno ai fr. 3000.– mensili (la cifra di fr. 5373.45 mensili da lui prospettata
nel memoriale del 12 dicembre 2011 davanti al Pretore comprendeva una restituzione
rateale del prestito alla matrigna, le spese dell'immobile alienato nel
frattempo e il premio della cassa malati senza sussidio cantonale), ciò gli
consente di provvedere a sé stesso per quasi un anno e mezzo. Il che non può
sicuramente definirsi iniquo. Quanto al fabbisogno in denaro del figlio A__________,
esso appare coperto dal contributo alimentare versato dalla madre, dall'assegno
familiare ordinario e dall'assegno integrativo. In materia di contributi
alimentari l'appello di AP 1 merita così parziale accoglimento.
10.
L'appellante contesta anche l'ammontare
delle spese processuali riscosse dal Pretore (fr. 5000.–), adducendo che per
una causa dal valore litigioso sino a fr. 30 000.–
la tassa di giustizia non poteva eccedere fr. 4000.– (art. 7 cpv. 1 LTG), sicché
in concreto il primo giudice non avrebbe dovuto prelevare più di fr. 2500.–.
In effetti il Pretore non ha indicato nella sentenza impugnata come sia giunto
alla cifra di fr. 5000.– e, pur supponendo ch'egli abbia inteso applicare la
tassa di giustizia massima di fr. 4000.–, la causa non sembra avere comportato costi
per fr. 1000.– (nell'inserto non figura alcuna distinta). D'altra parte è
vero che il processo ha impegnato il giudice ben oltre la media, ove appena si
consideri la ponderosità del carteggio e la dozzina tra decisioni e
disposizioni ordinatorie processuali che si sono rese necessarie. Ciò
giustificava sicuramente spese processuali per fr. 3000.– complessivi. E
siccome la tariffa per le decisioni su appello era la metà di quella
applicabile in prima sede (art. 13 vLTG), ai fini del presente giudizio le
spese processuali ammontano a fr. 1500.–. Constatato il reciproco grado di
soccombenza, tali oneri vanno suddivisi a metà, tanto in primo quanto in secondo
grado.
Per quel che è delle ripetibili, in
cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.– (fr.
28.
000.– circa nella fattispecie) l'indennità
spettante al patrocinatore varia dal 10 al 20% del valore stesso (art. 11 cpv.
1.
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).
Nella fattispecie il mandato si sarà anche rivelato relativamente laborioso, ma
dal profilo giuridico era relativamente semplice, ciò che legittima l'aliquota
media del 15%. Aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA
(8%), si ottiene un'indennità di fr. 5000.– (arrotondati). In appello le
ripetibili sono poi determinate fra il 30 e il 60% dell'indennità per il primo
grado di giurisdizione. In concreto si giustifica di applicare il tasso del
40%, anche perché il caso era già ampiamente noto alla patrocinatrice della
convenuta. Ne discende un'indennità di fr. 1680.–, cui si aggiungono una volta
ancora le spese e l'IVA, per complessivi fr. 2000.– (arrotondati). Vista la
paritaria soccombenza, tali indennità vanno suddivise in ragione di metà
ciascuno. L'attore per converso non si è fatto patrocinare da un legale né ha
chiesto indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
11.
La convenuta sollecita anche
in appello il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Essa non può
dirsi tuttavia sprovvista dei mezzi necessari per affrontare la metà dei costi
legali e di patrocinio a suo carico. Come detto (consid. 9e), essa
non contesta di possedere titoli e capitali per fr. 34 837.–, oltre a vantare un credito di
fr. 12 672.– verso la ditta __________.
Ha così la possibilità di assumere la metà dei costi legati al mantenimento
della figlia (fr. 12 000.– arrotondati:
consid. 9f), la metà delle spese processuali (fr. 2250.–) e la metà delle spese
ripetibili (fr. 3500.–) senza cadere in gravi ristrettezze. Il gratuito
patrocino non può dunque esserle conferito nemmeno in appello.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha dichiarato senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio
avanzata dall'attore, tutte le spese processuali essendo state poste a carico
della convenuta. In esito al presente giudizio l'attore si vede addebitare la
metà degli oneri e delle ripetibili, ma ciò non giustifica il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Alla stessa stregua della convenuta egli ha modo di attingere –
come detto (consid. 9f) – al proprio capitale di fr. 66 769.20 per assumere la metà dei costi legati al mantenimento
della figlia, la metà delle spese processuali e la metà delle spese ripetibili.
Non soccorrono quindi estremi di indigenza che giustifichino il beneficio del
gratuito patrocinio.
12.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 000.–
circa non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301
lett. b CPC un'esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia
C__________, ora maggiorenne.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla figlia C__________ in conformità
alla sentenza di divorzio emessa il 21 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6 (inc. OA.1999.773), è ridotto dal 1° settembre 2011 al 22
maggio 2013 a fr. 12 000.– complessivi, assegni familiari non compresi.
2. Le spese
processuali di fr. 3000.– complessivi sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. L'attore rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 2500.–
per ripetibili ridotte.
3. La richiesta
di gratuito patrocinio formulata dall'attore è respinta.
II. Le
spese di appello, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. AO 1 rifonderà all'appellante fr. 1000.– per
ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv.;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).