Lexipedia

Decisione

11.2013.57

Modifica di sentenza di divorzio: reddito del genitore divenuto insufficiente per garantire il contributo alimentare al figlio

23 giugno 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari dovuti dal 1° settembre 2011 al 22 maggio 2013

(maggiore età) ricorrendo alla sostanza. L'appellante sostiene che AO 1 dispone

necessariamente di beni mobili, dato che non può sovvenire al fabbisogno proprio

e a quello di A__________ con il solo contributo alimentare di fr. 470.– men­sili

per il figlio, l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e l'assegno familiare

integrativo (sempre per il figlio) di fr. 563.– mensili (davanti al primo

giudice l'attore aveva dichiarato importi diversi, ma di poco: verbale del 12

marzo 2013, pag. 1 in basso). L'attore oppone di essersi sostentato cumulando

debiti (loc. cit., pag. 2). Lascia perplessi tuttavia che con simile espediente

egli sia riuscito a mantenere sé e il figlio dal febbraio del 2011 (fine delle

indennità di disoccupazione) fino al novembre del 2015 (alienazione della particella

n. 762 RFD di __________, sezione di __________), anche perché egli non

consta avere ricevuto prestazioni assistenziali finché è rimasto proprietario della villa (arringa finale del 13

maggio 2013: verbale, pag. 1 in basso). Sta di fatto che nessun elemento

indizia l'esistenza concreta di beni mobili nella sua disponibilità. La

questione è di sapere così, in definitiva, se possa essergli imposto di usare l'utile

della compravendita per versare i contributi alimentari litigiosi.

a) Dai

documenti assunti in questa sede si evince che la particella n. 762 RFD di __________,

sezione di __________, è stata venduta nel novembre del 2015, in pendenza di

appello, al prezzo di fr. 2 130 000.–. Dedotti fr. 1 322 750.– per l'ammontare

dell'onere ipotecario, fr. 424 117.75

spettanti alla cassa pensione del __________, fr. 78 599.05 all'Ufficio di esecuzione di __________, fr. 69 012.– all'immobiliare __________, fr. 16 035.40 alle __________ di __________ e fr. 106 500.– di imposta sugli utili immobiliari, all'appellante

è toccato un saldo netto di fr. 66 769.20

(rendiconto del notaio __________, agli atti). La sentenza impugnata in cui il

Pretore definiva non immediatamente realizzabile la proprietà fondiaria è quindi

superata, come superate sono le argomentazioni dell'appellante, la quale

sosteneva che dalla vendita l'attore avrebbe

potuto ricavare almeno fr. 1 280 000.–.

b) Quando

fissa contributi di mantenimento il giudice tiene calcolo del reddito effettivo

conseguito dalle parti, fermo restando che il debitore alimentare può – come il

beneficiario – vedersi imputare un reddito ipotetico più elevato. Il giudice considera

anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da attività

lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra

in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico. Ove i redditi delle

parti (da attività lucrativa e della sostanza) bastino per il sostentamento,

poco importa in generale l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi

siano insufficienti, nulla osta per principio a che il mantenimento sia

assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in sede

cautelare quanto ai fini del merito. Secondo la funzione e la composizione della

sostanza delle parti, dunque, un debitore alimentare può essere tenuto – come

il beneficiario – a intaccare il proprio patrimonio. Se tale patrimonio è stato

accumulato a scopo di previdenza per la

vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il mantenimento

delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si

giustifica invece – di regola – ove

si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredità o

investita nella casa d'abi­tazione (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015

del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con numerosi richiami, in: SJ 2016 I 106 e

in: FamPra.ch 2016 pag. 258; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26

del 13 gennaio 2016, consid. 4).

c) Valutare

se e in quale misura possa concretamente pretendersi dal debitore alimentare

che eroda la propria sostanza per assicurare il mantenimento corrente è una

questione da apprezzare sulla scorta delle circostanze del caso specifico.

Significativi sono il tenore di vita anteriore, che può anche essere ridotto,

l'entità della sostanza e la durata del periodo sull'arco del quale occorre far

capo al patrimonio. La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire, ad

esempio, che un debitore senza attività lucrativa e con reddito della sostanza

insufficiente per sopperire al mantenimento coniugale può essere tenuto ad

attingere al proprio patrimonio per garantire al creditore la copertura del

fabbisogno minimo allargato o il tenore di vita sostenuto in precedenza. Nel

rispetto del principio di uguaglianza fra (ex) coniugi, ad ogni modo, non si

può pretendere che una parte intacchi la propria sostanza se l'altra parte non

è chiamata a fare altrettanto, a meno ch'essa sia sprovvista di patrimonio (sentenza

del

Tribunale

federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con ulteriori

richiami, in: SJ 2016 I 106 e in: FamPra.ch 2016 pag. 258; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4).

d) Ciò

premesso, l'attore può essere chiamato – in linea di principio – a usare il

provento della compravendita immobiliare per saldare il debito verso la figlia,

di circa fr. 28 000.– complessivi (fr.

1200.– mensili dal 1° settembre 2011 al 31 mag­gio 2012, fr. 1450.–

mensili dal 1° giugno 2012 al 22 maggio 2013). Dal fascicolo processuale

si desume nondimeno che il 1° settembre 2011 C__________ lavorava già come

apprendista nello studio dentistico del dott. __________ a __________, guadagnando

fr. 550.– lordi mensili più la tredicesima, passati

nel giugno del 2012 a fr. 900.– lordi mensili più la tredicesima

(doc. B.3 di appello). Ora, l'art. 276 cpv. 3 CC dispone che i genitori

sono liberati dal­l'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del

proprio lavoro o con altri mezzi. La giurisprudenza di questa Camera prevede

che, di regola, il figlio minorenne è tenuto a sopperire al proprio

mantenimento con l'equivalente di un terzo del suo guadagno (RtiD II-2004 pag. 604

consid. 6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto

2012, consid. 3a). Non intravedendosi motivo per scostarsi da tale

principio, a C__________ si giustifica di

imputare un reddito proprio di fr. 180.– mensili dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2012 e di fr. 290.–

mensili in seguito. I contributi litigiosi si riducono così a fr. 1020.–

mensili dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2012 e a fr. 1160.– men­sili dal 1°

giugno 2012 al 22 maggio 2013, per complessivi fr. 23 900.– circa.

e) Quanto

alla convenuta, la cui situazione va esaminata in ossequio al precetto della

parità di trattamento con l'ex marito (sopra, lett. c), il Pretore ha accertato

nella decisione del 28 dicembre 2012 con cui ha rifiutato alla richiedente

il beneficio del gratuito patrocinio che AP 1 guadagnava fr. 3928.60 netti

Considerandi

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3032.70, onde un margine

disponibile di fr. 895.90 mensili. Inoltre essa possedeva titoli e capitali per

fr. 34 837.– e vantava un credito di fr. 12 672.– verso la ditta __________ di __________

(di cui è azionista al 20% e direttrice). Nell'appello l'interessata fa valere

che il suo stipendio è calato dopo di allora a fr. 3714.15 netti mensili,

mentre il suo fabbisogno minimo è lievitato a fr. 4318.90 mensili, salvo ridiscendere

dal 14 settembre 2012 a fr. 3901.60 mensili in seguito alla diminuzione degli

interessi ipotecari. In realtà il fabbisogno minimo di lei non eccede, per lo

meno dal 14 settembre 2012, fr. 3658.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa

malati fr. 315.15, interessi ipotecari fr. 379.15 [già dedotta la quota di un

terzo compresa nel fabbisogno in denaro di C__________: Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Emp­feh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­bei­trägen

für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto], polizza LPP in garanzia dell'ipoteca

fr. 544.75, assicurazione dello stabile e del mobilio domestico fr. 100.60,

assicurazione RC privata fr. 10.40, assicurazione sulla vita fr. 300.–, debito

verso la carta di credito Visa fr. 528.–, imposte fr. 130.–). Ne segue che con

il proprio reddito la convenuta è in grado, ancorché senza grandi margini, di provvedere

a sé medesima.

Riguardo

alla sostanza, l'appellante non contesta di possedere, come ha

sottolineato il Pretore nella citata decisione del 28 dicembre 2012, titoli e

capitali per fr. 34 837.–, oltre a vantare

un credito di fr. 12 672.– verso la

ditta __________. Obietta che l'azienda naviga in cattive acque, ma a tutt'oggi

questa non risulta oggetto di esecuzioni infruttuose né, tanto meno, avere

depositato il bilancio. Del resto la convenuta non ha prodotto una tassazione personale

più recente di quella relativa al 2010 (doc. 4.1) dalla quale potrebbero evincersi

dati oggettivi più aggiornati. Non si ravvisano elementi per ritenere, di

conseguenza, che in fatto di sostanza la situazione economica di lei sia

peggiore rispetto a quella del dicembre 2012.

f) Nelle

condizioni appena illustrate né l'uno né l'altro genitore consta disporre di

redditi sufficienti per contribuire al mantenimento della figlia: l'attore è

totalmente sprovvisto di introiti, la convenuta ha un margine mensile trascurabile.

Entrambi vanno tenuti così a intaccare la rispettiva sostanza con una simmetria

di sacrifici (sopra, lett. c). E nella fattispecie conviene attenersi a

una suddivisione sostanzialmente paritaria. Se da un lato infatti AO 1 ha un

patrimonio un po' più consistente di quello della convenuta (fr. 66 769.20 rispetto a fr. 47 509.– comples­sivi), dall'altro egli deve attingere a tale sostanza anche per

sostentare sé medesimo. Certo, egli fa valere debiti per fr. 336 654.– nei confronti della

matrigna (fr. 285 300.– a titolo di mutuo, il resto a titolo di interessi maturati dal

2010.

al 2015), ma il sostentamento suo e della figlia sono prioritari rispetto

alla spettanza della matrigna, la quale per altro non risulta avere preteso

finora alcunché.

Una

volta corrisposta dunque la somma di fr. 12 000.– complessivi (arrotondati) per

la figlia e – come si vedrà oltre – la metà delle spese giudiziarie, AO 1

rimane con un capitale di quasi fr. 50 000.–. E se si stima prudenzialmente un suo fabbisogno

minimo attorno ai fr. 3000.– mensili (la cifra di fr. 5373.45 mensili da lui prospettata

nel memoriale del 12 dicembre 2011 davanti al Pretore comprendeva una restituzione

rateale del prestito alla matrigna, le spese dell'immobile alienato nel

frattempo e il premio della cassa malati senza sussidio cantonale), ciò gli

consente di provvedere a sé stesso per quasi un anno e mezzo. Il che non può

sicuramente definirsi iniquo. Quanto al fabbisogno in denaro del figlio A__________,

esso appare coperto dal contributo alimentare versato dalla madre, dall'assegno

familiare ordinario e dall'assegno integrativo. In materia di contributi

alimentari l'appello di AP 1 merita così parziale acco­glimento.

10.

L'appellante contesta anche l'ammontare

delle spese processuali riscosse dal Pretore (fr. 5000.–), adducendo che per

una causa dal valore litigioso sino a fr. 30 000.–

la tassa di giustizia non poteva eccedere fr. 4000.– (art. 7 cpv. 1 LTG), sicché

in concreto il primo giudice non avrebbe dovuto prelevare più di fr. 2500.–.

In effetti il Pretore non ha indicato nella sentenza impugnata come sia giunto

alla cifra di fr. 5000.– e, pur supponendo ch'egli abbia inteso applicare la

tassa di giustizia massima di fr. 4000.–, la causa non sembra avere comportato costi

per fr. 1000.– (nell'inserto non figura alcuna distinta). D'altra parte è

vero che il processo ha impegnato il giudice ben oltre la media, ove appena si

consideri la ponderosità del carteggio e la dozzina tra decisioni e

disposizioni ordinatorie processuali che si sono rese necessarie. Ciò

giustificava sicuramente spese processuali per fr. 3000.– complessivi. E

siccome la tariffa per le decisioni su appello era la metà di quella

applicabile in prima sede (art. 13 vLTG), ai fini del presente giudizio le

spese processuali ammontano a fr. 1500.–. Constatato il reciproco grado di

soccombenza, tali oneri vanno suddivisi a metà, tanto in primo quanto in secondo

grado.

Per quel che è delle ripetibili, in

cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.– (fr.

28.

000.– circa nella fattispecie) l'indennità

spettante al patrocinatore varia dal 10 al 20% del valore stesso (art. 11 cpv.

1.

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).

Nella fattispecie il mandato si sarà anche rivelato relativamente laborioso, ma

dal profilo giuridico era relativamente semplice, ciò che legittima l'aliquota

media del 15%. Aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA

(8%), si ottiene un'indennità di fr. 5000.– (arrotondati). In appello le

ripetibili sono poi determinate fra il 30 e il 60% del­l'indennità per il primo

grado di giurisdizione. In concreto si giustifica di applicare il tasso del

40%, anche perché il caso era già ampiamente noto alla patrocinatrice della

convenuta. Ne discende un'indennità di fr. 1680.–, cui si aggiungono una volta

ancora le spese e l'IVA, per complessivi fr. 2000.– (arrotondati). Vista la

paritaria soccombenza, tali indennità vanno suddivise in ragione di metà

ciascuno. L'attore per converso non si è fatto patrocinare da un legale né ha

chiesto indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

11.

La convenuta sollecita anche

in appello il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Essa non può

dirsi tuttavia sprovvista dei mezzi necessari per affrontare la metà dei costi

legali e di patrocinio a suo carico. Come detto (consid. 9e), essa

non contesta di possedere titoli e capitali per fr. 34 837.–, oltre a vantare un credito di

fr. 12 672.– verso la ditta __________.

Ha così la possibilità di assumere la metà dei costi legati al mantenimento

della figlia (fr. 12 000.– arrotondati:

consid. 9f), la metà delle spese processuali (fr. 2250.–) e la metà delle spese

ripetibili (fr. 3500.–) senza cadere in gravi ristrettezze. Il gratuito

patrocino non può dunque esserle conferito nemmeno in appello.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha dichiarato senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio

avanzata dall'attore, tutte le spese processuali essendo state poste a carico

della convenuta. In esito al presente giudizio l'attore si vede addebitare la

metà degli oneri e delle ripetibili, ma ciò non giustifica il beneficio del­l'assistenza

giudiziaria. Alla stessa stregua della convenuta egli ha modo di attingere –

come detto (consid. 9f) – al proprio capitale di fr. 66 769.20 per assumere la metà dei costi legati al mantenimento

della figlia, la metà delle spese processuali e la metà delle spese ripetibili.

Non soccorrono quindi estremi di indigenza che giustifichino il beneficio del

gratuito patrocinio.

12.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 000.–

circa non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301

lett. b CPC un'esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia

C__________, ora maggiorenne.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso

che il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla figlia C__________ in conformità

alla sentenza di divorzio emessa il 21 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6 (inc. OA.1999.773), è ridotto dal 1° settembre 2011 al 22

maggio 2013 a fr. 12 000.– complessivi, assegni familiari non compresi.

2. Le spese

processuali di fr. 3000.– complessivi sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno. L'attore rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 2500.–

per ripetibili ridotte.

3. La richiesta

di gratuito patrocinio formulata dall'attore è respinta.

II. Le

spese di appello, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno. AO 1 rifonderà all'appellante fr. 1000.– per

ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è respinta.

IV. Notificazione:

avv.;

–.

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).