11.2013.59
Provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio volte alla modifica di misure a tutela dell'unione coniugale (attribuzione dell'abitazione coniugale pendente causa)
10 agosto 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.59
Lugano,
10 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2012.48 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti
cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
istanza del 13 dicembre 2012 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 4 luglio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 26 giugno 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1957) e AP 1 (1971) si sono
sposati a __________ il 25 febbraio 2000. Dal matrimonio sono nate M__________
(il 24 marzo 2000) e Ma__________ (il 4 ottobre 2002). Ingegnere, il marito
lavora come responsabile del mercato svizzero e italiano per l'impresa S__________
m. b. H. con sede a __________ (Austria). AP 1 non risulta avere esercitato
attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel
febbraio del 2009, quando moglie e figlie hanno lasciato l'abitazione coniugale
di __________ (una casa di 350 m² con piscina, intestata ai coniugi in ragione
di metà ciascuno), in cui il marito ha il proprio ufficio professionale, per
trasferirsi in un appartamento a __________. Una procedura a tutela dell'unione
coniugale promossa il 17 marzo 2010 da AP 1 si è conclusa il 28 novembre
2011 con l'omologazione, da parte del Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord, di una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito – fra l'altro –
l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito (inc. DI.2010.52).
B. Nel frattempo, il 16 maggio
2011, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
postulando l'assegnazione dell'alloggio coniugale in proprietà esclusiva dietro
versamento di un conguaglio di fr. 200 000.–
alla moglie non appena l'immobile fosse stato venduto. Nella sua risposta del
13 dicembre 2012 AP 1, che il 1° novembre 2012 ha intrapreso un'attività
lucrativa al 46% come collaboratrice in economia domestica per __________, ha
aderito al principio del divorzio, ma ha chiesto che l'abitazione coniugale rimanesse
in comproprietà delle parti. Contestualmente essa ne ha rivendicato
l'attribuzione cautelare a sé e alle figlie, pendente causa, dal 1° luglio 2013
(inc. CA.2012.48). Alla discussione cautelare del 30 gennaio 2013 il marito ha
proposto di respingere l'istanza. Entrambe le parti hanno notificato prove,
sulla cui ammissibilità il Pretore ha statuito il 4 febbraio successivo.
C. L'istruttoria cautelare è
cominciata l'11 marzo e si è conclusa il 27
maggio 2013. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 17 giugno 2013 AP 1 ha
ribadito la domanda cautelare intesa all'ottenimento dell'alloggio coniugale
pendente causa. Nel suo allegato di quello stesso giorno AO 1 ha proposto una
volta ancora di respingerla. Statuendo con decreto cautelare del 26 giugno
2013, il Pretore ha respinto l'istanza, non ravvisando – in sintesi – mutamenti
che giustificassero di modificare l'assetto stipulato convenzionalmente dalle
parti nel novembre del 2011 a protezione dell'unione coniugale. Le spese di complessivi
fr. 540.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr.
800.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 luglio 2013
nel quale chiede di riformare la decisione impugnata attribuendo l'abitazione
coniugale in uso, pendente causa, a lei e alle figlie. Con osservazioni del 16
agosto 2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale (comprese le modifiche) intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011
sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie si può ragionevolmente presumere, visto il livello dell'abitazione
coniugale e la presumibile durata della causa
di divorzio, che davanti
al Pretore l'attribuzione in uso di tale alloggio per la durata della litispendenza
valesse agevolmente
fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività
dell'impugnazione, il decreto cautelare è giunto all'istante il 27 giugno
2013. Presentato il 4 luglio 2013, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude
una lettera del 27 gennaio 2009 al patrocinatore della controparte (mai
spedita) e un'istanza cautelare del 21 settembre 2011 (mai introdotta) con cui essa
intendeva postulare già allora l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile tenuto conto delle circostanze (art.
317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio
inquisitorio “attenuato” (“limitato”,
“sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni
dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.
11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto i documenti citati potevano
già essere sottoposti al Pretore. Non sono dunque ricevibili, per tacere del
fatto che, non essendo mai stati inoltrati, la loro valenza non si sospinge
oltre quella di un'allegazione di parte.
3. Nella fattispecie i coniugi
hanno pattuito l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito in una
convenzione che, omologata dal Pretore, ha posto fine il 28 novembre 2011 a una
procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. A). Ora, misure a
protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante una
successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del
divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; FamPra.ch 2013 pag. 200
consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e nota di Duss). E la modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che disciplinano
la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179
cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera
relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della
decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel momento
non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità abbia
statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1
prima frase CC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 6a).
4. In concreto il Pretore ha rilevato
che l'unica ragione atta a giustificare una modifica dell'intesa raggiunta dai
coniugi sull'attribuzione della casa a __________, omologata il 28 novembre
2011 al termine della procedura a tutela dell'unione coniugale, sarebbero stati
eventuali mutamenti ragguardevoli e duraturi subentrati nella situazione dei
coniugi. Non ne ha però ravvisato alcuno. Intanto egli ha ricordato che AP 1
aveva lasciato insieme con le figlie l'abitazione coniugale nel febbraio del
2009 (non nel marzo del 2010, come essa pretendeva nell'istanza cautelare) e
che – contrariamente a quanto aveva dichiarato il 27 maggio 2013 nel corso del
proprio interrogatorio – essa non è mai stata al beneficio di alcuna decisione
suscettiva di concederle l'uso dell'immobile. Ciò posto, il Pretore ha
ricordato che l'istante ha accordato spontaneamente l'uso dello stabile al
marito (anche perché questi ha il proprio ufficio a pianterreno), facendosi
aiutare da lui “a costituire il nuovo domicilio” a __________ “e ad acquistare
tutto il mobilio necessario per il nuovo appartamento”, che la procedura a
tutela dell'unione coniugale è terminata quasi tre anni dopo il trasloco con
l'intesa del novembre 2011 e che ciò non indizia un trasferimento forzato o
puramente temporaneo.
Il Pretore non ha trascurato che
dal novembre del 2012 AP 1 lavora a tempo parziale (dalle ore 12 alle 16),
sicché non può essere a casa per il pranzo, e che la madre di lei, abitando a __________,
potrebbe occuparsi più facilmente delle nipoti. Egli ha considerato nondimeno
che, dopo un iniziale aiuto della nonna, per il pranzo le ragazze si sono poi organizzate
da sé, senza dimenticare che a __________ dispongono di una mensa scolastica.
Per quel che è del marito, il Pretore ha accertato ch'egli è spesso all'estero
e ha una compagna in Germania, ma la moglie stessa si è opposta a che costei venga
a fargli visita a __________, di modo che non può dolersi del limitato uso
dell'immobile. Né l'interessata poteva giustificare la sua partenza da __________
– ha soggiunto il Pretore – in vista di importanti lavori di risanamento allo
stabile, nel febbraio del 2009 non prospettandosi ancora alcun intervento.
Quanto all'attuale sistemazione logistica di moglie e figlie, il Pretore ha
riconosciuto che l'appartamento di __________ in cui costoro si sono trasferite
in provenienza da __________ nel luglio del 2012 è troppo piccolo. Tuttavia –
egli ha proseguito – le condizioni economiche della famiglia consentono
senz'altro a AP 1 di trovare un appartamento più grande senza dover tornare per
forza a __________, ciò che costringerebbe del resto il marito a prendere in
locazione lui medesimo altri vani per l'alloggio e per l'ufficio.
Infine il Pretore ha valutato il
desiderio espresso dalle figlie in sede di audizione, quando esse hanno
formulato l'auspicio di poter rientrare a __________ (rapporto 30 gennaio del
2012 della mediatrice delegata all'ascolto). Egli non ha revocato in dubbio la
sincerità del proposito, ma ha ritenuto che ciò non configuri “un fatto nuovo e
rilevante”. Inoltre il desiderio palesato dalle ragazze si riconduce – egli ha
continuato – all'angustia abitativa dell'appartamento ad __________, poiché
fino al trasloco da __________ nessuna delle due aveva manifestato nostalgia
per la casa di __________. Ne ha concluso, il Pretore, che in concreto non
sussistono le premesse per modificare l'assetto convenuto dalle parti a protezione dell'unione coniugale. Onde la
reiezione dell'istanza.
5. L'appellante sostiene
anzitutto che quando ha scritto, nell'istanza cautelare, di avere deciso di
lasciare la casa di __________ “all'inizio della procedura di misure di
protezione dell'unione coniugale” essa intendeva riferirsi non al 17 marzo
2010, bensì all'inizio delle trattative avviate con il marito per concordare
l'assetto della vita separata, risalenti al novembre-dicembre del 2008
(memoriale, pag. 6, lett. a). Sulla serietà dell'argomentazione ci si può
interrogare. Comunque sia, l'appellante non contesta che la separazione dei
coniugi sia avvenuta nel febbraio del 2009 (come lei stessa ha dichiarato durante
il proprio interrogatorio: verbale del 27 maggio 2013, pag. 1) e non nel marzo
del 2010. In proposito non soccorre dunque attardarsi.
6. Afferma l'appellante che
quando all'interrogatorio del 27 maggio 2013 ha pronunciato la frase “Il
Pretore __________ aveva inizialmente deciso di lasciare in uso a me e alle due
bambine la casa di __________, imponendo a mio marito di uscire di casa”
(verbale citato, pag. 1), essa ha semplicemente evocato “un ricordo sbagliato”
(memoriale, pag. 6, lett. b). Foss'anche così, sta di fatto che nel decreto
cautelare il Pretore ha scartato a giusto titolo
l'esistenza di qualsiasi decisione
a tutela dell'unione coniugale suscettiva di concedere alla moglie l'uso
dell'immobile. In proposito l'appello cade finanche nel vuoto.
7. Secondo l'appellante il
Pretore non poteva rimproverarle di non avere mai preteso l'attribuzione
dell'alloggio coniugale in uso prima del dicembre 2012, quando ha presentato
l'istanza cautelare, poiché in realtà essa intendeva postularne l'assegnazione
già in precedenza (memoriale, pag. 7, lett. c). Se non che, fossero pur state tali
le sue intenzioni, l'interessata non contesta di avere inoltrato l'istanza cautelare
solo il 13 dicembre 2012. E i suoi intendimenti pregressi poco sussidiano.
8. A parere dell'appellante il
fatto che il marito l'abbia aiutata a costituirsi una dimora separata “non
significa che la decisione non sia stata presa per esasperazione” (memoriale,
pag. 7 lett. d). Il Pretore ha rilevato nondimeno che, nonostante la
pretesa esasperazione, AP 1 ha confermato ancora quasi tre anni dopo la partenza
da __________, nella convenzione del novembre 2011, di lasciare l'uso dell'abitazione
al marito. Che nel febbraio del 2009 essa avesse deciso di andarsene per
“disperazione” o addirittura “per preservare la sua salute psichica” non era
dunque determinante (memoriale, pag. 7 in basso).
9. Quanto ai mutamenti
ragguardevoli e duraturi che sarebbero intervenuti nella situazione dei coniugi, necessari perché si legittimi una
modifica della convenzione stipulata a tutela dell'unione coniugale
(sopra, consid. 3), l'appellante invoca l'inizio della sua attività lucrativa a
tempo parziale il 1° novembre 2012 per __________. Essa rammenta che ciò non le
consente più di rimanere ad __________ per la pausa di mezzogiorno e rimprovera
al Pretore di obbligare le figlie a pranzare sole o alla mensa scolastica, a __________,
quando invece esse potrebbero recarsi dalla nonna (memoriale, punto 2a). Così
argomentando, nondimeno, essa ripete quanto ha affermato davanti al Pretore, ma
non si confronta con quanto il Pretore ha accertato nel decreto cautelare, ovvero
che “dopo una fase iniziale” in cui si recavano dalla nonna per pranzare, ora
le ragazze “preferiscono recarsi al loro domicilio, mangiare il pasto
precedentemente preparato dalla madre, e fare poi ritorno a scuola” (pag. 4 in
fondo). Anche perché – ha dichiarato la nonna stessa – “M__________, che
frequenta le scuole medie, va a casa per cambiare la cartella e prendere quindi
le cose per le attività pomeridiane” (deposizione di __________ C__________:
verbale dell'11 marzo 2013, pag. 3). Invano si cercherebbe di sapere perché, alla
luce di tali accertamenti, il Pretore avrebbe concluso a torto che l'attività
lucrativa intrapresa dalla convenuta a __________ non giustifica una diversa
attribuzione dell'alloggio coniugale. Su questo punto l'appello risulta finanche
irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
10. L'appellante scorge un
mutamento ragguardevole e duraturo della situazione familiare nel fatto che le
figlie hanno espresso, in sede di audizione, il desiderio di rientrare nella
casa di __________ (rapporto 30 gennaio 2012 della mediatrice delegata
all'ascolto). Essa contesta che tale desiderio si riconduca, come reputa il
Pretore, all'angustia abitativa nell'appartamento di __________, quell'appartamento
essendo stato preso in locazione solo il 1° luglio 2012. In realtà – essa soggiunge
– il desiderio si ricollega a una maturazione evolutiva delle figlie, le quali non
si capacitano “che il padre viva da solo nella loro grande casa con piscina,
vicino alla nonna, e che loro debbano restare in un appartamento con la madre”
(memoriale, punto 2b). Ciò sarà anche vero, salvo che il desiderio delle figlie
non risulta sorretto da alcun mutamento ragguardevole e duraturo intervenuto
nella situazione familiare dopo il febbraio del 2009. Anzi, se nel gennaio del
2012 le ragazze abitavano ancora a __________, la situazione era rimasta quella
sulla base della quale era stato stipulato dai coniugi l'accordo a tutela dell'unione
coniugale omologato dal Pretore il 28 novembre 2011. Il desiderio delle figlie
era sicuramente una circostanza nuova, ma non configurava da sé solo un
mutamento ragguardevole e duraturo intervenuto nella situazione familiare,
mentre “il benessere delle minori” invocato dall'appellante è identico oggi a
quello del novembre 2011. Anche in proposito l'appello è destinato di
conseguenza all'insuccesso.
11. Per l'appellante un
mutamento ragguardevole e duraturo nella situazione della famiglia si ricollega
altresì al fatto che il marito è sempre più assente in Germania, dove risiede
la sua nuova compagna (memoriale, punto 3c). Il Pretore ha rilevato nondimeno
che “la presenza del convenuto presso l'abitazione di __________ non risulta
essere mutata in maniera rilevante rispetto al passato” (decreto cautelare,
pag. 5 a metà) e nell'appello AP 1 riconosce che “il marito è sempre stato
assente dal proprio domicilio per lavoro” (memoriale, loc. cit.). Mal si comprende
dunque in che consista il mutamento ragguardevole e duraturo da lei invocato
per modificare l'attribuzione dell'alloggio coniugale pendente causa, tanto
meno ove si consideri ch'essa medesima non contesta di opporsi a eventuali
soggiorni dell'amica del marito nella casa di __________.
12. Un mutamento ragguardevole e
duraturo intervenuto nella situazione della famiglia dopo la firma del noto
accordo è dato dipoi, secondo l'appellante, dall'inadeguata condizione logistica
sua e delle figlie nell'appartamento ad __________. D'altro lato – essa
sottolinea – come ha confermato sua madre __________ C__________, non è facile
“in questi paesi trovare un alloggio in affitto a prezzi non esorbitanti”
(memoriale, punto 3d). In realtà __________ C__________ ha dichiarato che
ad __________ la figlia aveva visto “degli oggetti” in locazione per fr. 2100.–
mensili (verbale dell'11 marzo 2013, pag. 4). Tutto si ignora però su quante e
quali ricerche essa abbia condotto. A parte ciò, secondo il Pretore “alla luce
della situazione di reddito familiare che può essere senz'altro definita agiata
(nella petizione di divorzio il marito sostiene di percepire un reddito netto
mensile di fr. 14 300.–), ben si può
presumere che l'istante possa trovare una sistemazione alternativa confacente
(cfr. per esempio il doc. 1, pag. 2), senza dover necessariamente fare rientro
nella casa di __________” (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Con tale motivazione
l'interessata non si confronta. Né può dirsi verosimile “alla luce della
situazione di reddito familiare” menzionata dal Pretore, per lo meno senza
ulteriori ragguagli, che il bilancio familiare non possa sopportare una spesa
di fr. 2100.– mensili per l'alloggio di moglie e figlie, senza scordare che al
reddito del marito si aggiunge il reddito da attività lucrativa della moglie.
Nelle condizioni descritte l'appello si rivela, una volta di più, privo di consistenza.
13. L'appellante fa valere di
avere sottoscritto la convenzione a tutela dell'unione coniugale, nel novembre
del 2011, quando si prospettava la vendita dell'abitazione coniugale entro breve
termine, mentre nulla è avvenuto da allora, né il marito ha dato corso o intende
dar corso in tempi prevedibili ai lavori di risanamento che l'immobile
richiede. Onde un mutamento ragguardevole e duraturo delle circostanze
(memoriale, punto 3e). L'asserto disattende nondimeno quanto ha accertato il
Pretore, secondo cui “la moglie ha maturato e realizzato la decisione di
lasciare la casa coniugale di __________ già all'inizio del 2009 e non vi è
nessun elemento indiziante del fatto che, a quel tempo, i coniugi già discutessero
riguardo a eventuali lavori di ripristino e a una prossima vendita” (pag. 5 in
basso). AP 1 non pretende che tale accertamento sia erroneo o contrario alle
risultanze istruttorie. Su di esso semplicemente sorvola. Le deduzioni ch'essa
trae dalle proprie affermazioni mancano perciò di fondamento.
14. Infine l'appellante si duole
che la casa di __________ versi “in parziale stato di abbandono, dato che viene
utilizzata poco”. Mal si comprende nondimeno quale sia il mutamento ragguardevole
e duraturo intervenuto dopo la firma della nota convenzione. Come detto,
secondo gli accertamenti del Pretore “la presenza del convenuto presso
l'abitazione di __________ non risulta essere mutata in maniera rilevante
rispetto al passato” e nell'appello AP 1 riconosce che “il marito è sempre
stato assente dal proprio domicilio per lavoro” (sopra, consid. 11). Quanto al
fatto che il marito lasci deperire l'immobile, dagli atti si evince ch'egli ha fatto
eseguire il consolidamento del sottosuolo e che un ingegnere è stato da lui incaricato
di raccogliere le offerte per le opere ancora da svolgere, oltre che di
analizzare le origini legate alle infiltrazioni di umidità nello stabile
(deposizione dell'ing. __________ P__________: verbale dell'11 marzo 2013, pag.
5). Anche a quest'ultimo proposito l'appello risulta così destituito di buon esito.
15. Le spese del giudizio
odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha
presentato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto a un'equa
indennità per ripetibili. Egli sollecita il versamento di fr. 3000.–, sostenendo
che il suo legale ha profuso nell'assolvimento del patrocinio 10 ore di lavoro (fatturate
fr. 280.– l'una), “senza contare le spese e l'IVA dell'8%” (memoriale, pag. 18).
Nelle cause di stato invero l'indennità per ripetibili è determinata in base al
dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) che un avvocato diligente, conciso e speditivo
avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo. In concreto un appello
di una dozzina di pagine in una cautelare non complessa dal profilo giuridico nell'ambito
di una causa di divorzio già nota giustificava la stesura di osservazioni ragionevolmente
contenute in 7 ore di lavoro, cui si può aggiungere una mezz'ora per le presumibili
relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al
10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'8% per l'IVA. L'indennità
per ripetibili a favore dell'appellato va fissata così in fr. 2500.– (arrotondati).
16. Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge verosimilmente non solo la soglia di fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma anche quella
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1 lett. b LTF. La questione del valore litigioso è tuttavia di scarso interesse,
poiché in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può invocare
unicamente davanti al Tribunale federale la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di
fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).