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Decisione

11.2013.60

Responsabilità dell'esecutore testamentario: doveri di diligenza

29 febbraio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i trapassi di proprietà fondiaria secondo la volontà della de cuius e ha

ultimato il 4 giugno 2007 la liquidazione dell'eredità, versando complessivi

fr. 760 000.– complessivi alla __________

e fr. 1 255 933.55 agli “eredi F__________”. Accertato che tra la morte della

disponente e la liquidazione del­l'eredità era lievitato il valore di determinati

titoli depositati su un conto __________ alla banca __________ di __________, come

pure di altri titoli rinvenuti in una cassetta di sicurezza presso la __________

e depositati alla banca __________ di __________ (ciò di cui avrebbe

beneficiato la sola __________), AO 1 e AO 2 hanno rivendicato una partecipazione

al plusvalore per la porzione legittima del padre. Il 14 luglio 2009 l'esecutrice

testamentaria ha allestito così un nuovo conteggio attestante un saldo a favore

degli “eredi F__________” di fr. 98 342.01.

AO 1 e AO 2 hanno preteso tuttavia fr. 116 879.20.

L'11 settembre 2009 l'avv. AP 1 ha comunicato al Pretore che l'importo in

questione era stato “erroneamente versato (…) alla __________, mentre spettava

agli eredi di F__________”, precisando di avere notificato il caso alla propria

assicurazione contro la responsabilità civile. A un'ulteriore udienza davanti

al Pretore, il 29 ottobre 2009, essa ha poi rinunciato alla carica di esecutrice

testamentaria e il 15 marzo 2010 ha presentato un rendiconto finale in cui

escludeva ogni pretesa aggiuntiva di AO 1 e AO 2, affermando che la plusvalenza

litigiosa spettava alla sola associazione.

E. Nel frattempo, con petizione

del 19 novembre 2009 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore,

chiedendo il pagamento di fr. 116 879.20 con

interessi del 5% dal 29 agosto 2009 in risarcimento del danno subìto per l'erronea

liquidazione della porzione legittima del padre, calcolata il giorno della

morte di H__________ senza tenere conto di successivi aumenti di valore. Il 30

novembre 2009 la convenuta ha denunciato la lite alla __________, che il 9 dicembre

2009 ha dichiarato di non intervenire. Nella sua risposta del 21 aprile 2010 l'avvocata

AP 1 ha poi proposto di respingere la petizione e di inserire nei passivi della

successione altri fr. 22 000.– per sue prestazioni.

Gli attori hanno replicato il 28 maggio 2010, formulando una pretesa aggiuntiva

di fr. 16 407.50 per spese legali da loro sostenute.

Con duplica del 9 luglio 2010 la convenuta ha ribadito la propria posizione, opponendo

in compensazione la somma di

fr. 73 164.95 per l'uso che F__________

aveva continuato a fare dell'abitazione a __________.

F. L'udienza preliminare si è

tenuta il 29 settembre 2010 e l'istruttoria

è terminata il 19 settembre 2011. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 e 26 ottobre 2011 in cui

hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuen­do con sentenza del 29

maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha

condannato l'avv. AP 1 a versare agli attori l'importo di fr. 106 879.50 con interessi al 5% dal 19 novembre

2009. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2750.–, sono state

poste per un quinto a carico degli attori e per il resto a carico della

convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 6000.– complessivi per ripetibili

ridotte.

G. Contro la citata sentenza l'avv.

AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° luglio 2013 per ottenere

che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

Nelle loro osservazioni del 12 settembre 2013 AO 1 e AO 2 propongono di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre

2010.

con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono dunque impu­gnabili con appello entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv.

2.

CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, il Pretore

avendo fissato il valore litigioso in fr. 133

286.70

(fr. 116 879.20 più fr. 16 407.50), cifra che non è messa in discussione. Quanto

alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

della convenuta il 3 giugno 2013. Presentato il 1° luglio 2013, l'appello in esame

è pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata il

Pretore non ha ritenuto necessario approfondire se Ma__________, M__________, An__________

e R__________ fossero davvero “eredi” e la

__________ legataria. Egli ha ricordato che la responsabilità di un esecutore

testamentario è disciplinata per analogia dalle norme sul contratto di mandato

(art. 398 segg. CO). Relativamente al computo delle quote in caso di

riduzione di un erede alla porzione legittima, il primo giudice ha ricordato che

la lesione di una porzione legittima, e quindi la riducibilità di una

disposizio­ne di ultima volontà, va calcolata secondo il valore dell'asse successorio

alla morte del disponente (art. 474 cpv. 1 CC), anche se ciò non esclude che si

tenga conto delle modificazioni intervenute fino al giorno della divisione

effettiva (DTF 80 II 200). Il Pretore ha ricordato inoltre che quando un

testatore disponga della successione mediante la formazione di lotti, come nel

caso in cui attribuisca a un erede la mera porzione legittima, gli eredi partecipano

alla modifica del valore dei beni ereditari intervenuta fra la morte del

disponente e la divisione effettiva in proporzione alla loro quota (DTF 103 II

88, condivisa dalla dottrina maggioritaria).

Ciò premesso, accertata la

legittimazione degli attori e la tempestività dell'azione, il Pretore ha ritenuto

che, riducendo il marito alla porzione legittima, la testatrice abbia disposto

del­l'eredità mediante la formazione di lotti. Se non che, nel corrispondere ad

AO 1 e AO 2 la porzione legittima del padre in base al valore della successione

alla morte della testatrice, l'esecutrice testamentaria si è scostata dalla

giurisprudenza pubblicata, che avrebbe dovuto conoscere (DTF 134 III 534). In tal

modo – ha continuato il primo giudice – essa è venuta meno alla diligenza che

le incombeva, a maggior ragione per la sua posizione professionale. Quanto al

danno, il Pretore l'ha accertato in

fr. 106 879.50, pari alla differenza tra la porzione legittima spettante

a F__________ (fr. 1 362 813.05), compresa la partecipazione al

plusvalore maturato sui titoli depositati sul noto conto __________ (fr. 72 612.82) e presso la banca __________ (fr. 128 663.–), e la somma nel frattempo ricevuta dagli

attori (fr. 1 255 933.55). Appurato poi il nesso di causalità tra il danno e la

violazione dell'ob­bligo di diligenza, egli non ha ravvisato elementi a discolpa

della convenuta, onde l'accoglimento della petizione nei limiti descritti.

3.

L'avv. AP 1 contesta di

avere mancato a un obbligo di diligenza quando ha attribuito alla __________ il

plusvalore maturato dai citati titoli fra l'apertura dell'eredità e la

divisione, ovvero calcolando la porzione legittima e la quota disponibile del compendio

successorio alla morte della de cuius. Afferma che la giurisprudenza menzionata

dal Pretore non riguarda la fattispecie, giacché la testatrice non ha solo

ridotto il marito alla porzione legittima, ma ha disposto anche di beni

specifici, sicché eventuali aumenti di valore maturati da questi ultimi vanno a

profitto dei legatari e non degli eredi. Essa si duole altresì che il Pretore

si sia riferito a una presunta dottrina

maggioritaria, salvo citare un unico autore (Bumann,

Wertveränderungen des Nach­lass­vermögens zwischen Todestag und Teilungstag,

in: successio 2012, pag. 310 segg.) e senza spiegare perché l'opinione di lui prevarrebbe

sulle altre. In condizioni del genere – soggiunge – la sentenza impugnata andrebbe

annullata già per carenza di motivazione. Comunque sia, l'appellante invoca vari

autori a conforto del proprio operato, allegando che l'aumento di valore dei

beni legati alla __________ intervenuto fra l'apertura della successione e la

divisione effettiva andava a beneficio di quest'ultima. Per di più – essa

epiloga – la sentenza pubblicata in DTF 103 II 88 non si attaglia al caso

specifico. Nulla potendo di conseguenza esserle rimproverato, essa chiede che la

petizione sia respinta.

4.

Il Pretore ha ricordato con

pertinenza che, tranne disposizione contraria del testatore, un esecutore

testamentario ha gli stessi diritti e doveri di un amministratore della

successione. Deve quindi far rispettare la volontà del defunto amministrando la

successione, pagandone i debiti, soddisfacendo i legati e procedendo alla

divisione in conformità alle disposizioni del testatore stesso o secondo la

legge (art. 518 cpv. 1 e 2 CC). Il primo giudice ha ricordato a ragione inoltre

che la responsabilità di un esecutore testamentario è retta per analogia dalle

norme sul mandato (art. 394 segg. CO) e, sussidiariamente, dagli art. 97

segg. CO (DTF 101 II 53 consid. 2). Per tutti gli atti compiuti nell'adempimento

delle sue funzioni l'esecutore testamentario è personalmente responsabile così verso

gli eredi della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art.

398.

cpv. 2 CO), come pure degli eventuali pregiudizi loro cagionati. Spetta

agli eredi che si reputano danneggiati dimostrare che l'esecutore testamentario

ha mancato ai propri doveri, comprovando l'esistenza di un danno e di un nesso

causale, mentre spetta all'esecutore testamentario comprovare un'assenza di

colpa (DTF 101 II 53 consid. 2; analogamente: sentenze del Tribunale federale 5A_522,

569.

e 573/2014 del 16 dicembre 2015 consid. 4.1 e 5C.277/2000 del 22 giugno

2001.

consid. 4a).

5.

Litigiosa è nella

fattispecie la negligenza imputata alla convenuta. Trattandosi in concreto di

una mandataria professionale che esercitava le proprie funzioni dietro compenso,

incombeva alla medesima un obbligo di diligenza accresciuto (DTF 117 II 566

consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_522, 569 e 573/2014 appena citata,

consid. 4.6). Ora, fra i doveri di un esecutore testamentario rientra quello di

dividere correttamente

l'eredità. Ove stimi

erroneamente il valore di un attivo o un passivo della successione, consegni un

legato non ancora esigibile, dimentichi di integrare un bene nel progetto di

divisione oppure proceda d'ufficio alla spartizione ereditaria sulla base di

una sua decisione senza il consenso degli eredi o senza autorizzazione

giudiziaria, egli viene meno ai propri doveri di diligenza e di fedeltà (Guillaume, La responsabilité de l'exécuteur

testamentaire in: Bohnet [curatore], Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel

2008, pag. 21 seg.).

6.

L'appellante sostiene

anzitutto che la giurisprudenza evocata dal Pretore per fondare la sua

responsabilità (DTF 103 II 88, 80 II 200) non si addice al caso in esame,

poiché regola soltanto la partecipazione alle modifiche di valore dei beni

della successione in caso di divisione tra eredi, ma non di liquidazione fra un

erede e uno o più legatari. E in concreto – essa adduce – la de cuius ha

ridotto il marito alla porzione legittima, disponendo per il resto di beni

specifici, come l'appartamento di __________, gli immobili di __________ e la rimanenza

netta.

a) Le

sentenze cui si richiama il Pretore nella decisione impugnata precisano

unicamente che gli eredi partecipano alle modifiche di valore relative ai beni della

successione intervenute fra la morte del disponente e la liquidazione dell'eredità

ove il disponente medesimo abbia prescritto la divisione mediante la formazione

di lotti, come quando riduce un erede alla porzione legittima. In tale

ipotesi non occorre calcolare ulteriormente la quota disponibile. La porzione

legittima consistendo in una quota della successione, le modifiche di valore

del compendio successorio che intervengono fra la morte del disponente e la

divisione effettiva si riflettono da sé anche

sul

valore della porzione legittima (DTF 103 II 95 consid. 4; D. Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II,

5ª edizione, n. 15 ad art. 474 con rinvii). L'art. 474 cpv. 1 CC, secondo

cui la porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al

momento della morte del disponente, si limita in tal caso a definire l'eventuale

riducibilità della disposizione (Schiller,

Nochmals: Wertveränderungen des Nachlasses zwischen Todestag und Teilung in:

successio 2014, pag. 86).

b) Diversa

è la situazione qualora le modifiche di valore riguardino un bene determinato,

cioè un legato (art. 484 cpv. 2 CC). In circostanze del genere quel bene

va consegnato al legatario con le sue deteriorazioni e con i suoi accrescimenti,

libero o gravato, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all'apertura

della successione (art. 485 cpv. 1 CC). La quota disponibile si determina così secondo

il valore dell'intera eredità e del bene legato alla morte del disponente,

mentre successive modifiche di valore del bene legato vanno – per principio – a vantaggio o svantaggio del solo legatario

(Staehelin, op. cit., n. 16

ad art. 474 CC; Eigenmann in:

Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 17 ad art. 474 CC; Schiller, op. cit., pag. 86; Hubert-Froidevaux, L'attribution d'un

bien à cause de mort, en particulier à une valeur déterminée, Losanna 2009,

pag. 47; Paul Piotet, Attribution à un héritier d'un

bien pour moins que sa valeur vénale, plus-value et réduction in: JdT 1978 I 48).

c) Nella

fattispecie è indubbio che l'assegnazione alla __________ della rimanenza

attiva disposta dalla testatrice una volta tacitato il marito e pagate le imposte

configuri un legato. Sotto questo profilo poco importa che Ma__________, M____________________,

An__________ e R__________ siano eredi o legatari (v. DTF 89 II 281 consid. 4).

Sta di fatto che – come fanno notare gli attori – il legato in questione non

aveva per oggetto un bene o una somma individuati, bensì una quota (la

rimanenza) che dipendeva da un'altra quota (la porzione legittima). Il plusvalore

intervenuto dopo l'apertura della successione interessava una generica “rimanenza”

e non beni determinati per testamento. Tant'è che quei titoli sono stati

consegnati agli “eredi F__________” il 25 ottobre 2005 al loro valore aggiornato,

ma in acconto della quota calcolata al momento dell'apertura della successione

(quelli depositati presso la banca __________; doc. 7, pag. 4 seg.) o per il

valore al quale sono stati venduti nell'autunno del 2006 (quelli depositati sul

conto __________: doc. C1 e doc. 7, pag. 4). In mancanza tuttavia di una chiara

volontà della testatrice da cui si potesse dedurre l'intenzione di escludere l'erede

da un eventuale aumento di valore della successione, alle modifiche di valore

intervenute su quei titoli fino alla divisione effettiva dovevano partecipare

sia il marito (per la porzione legittima di un mezzo: art. 471 n. 3 CC)

sia la legataria per la rimanenza.

d) Contrariamente

all'opinione dell'appellante, nella fattispecie l'assegnazione del legato alla __________

non ha reso inapplicabili i principi esposti in DTF 103 II 88. Anzi, quel precedente

continua ad applicarsi proprio perché H__________ non ha lasciato

all'associazione determinati beni, bensì una “rimanenza”, di modo che l'aumento

di valore dei titoli è andato a beneficio dell'intera successione, compresa la

porzione legittima del marito, e non della sola “rimanenza”. Ne segue che,

corrispondendo a F__________ (rispettivamente ai di lui eredi) la porzione

legittima in base al valore della successione al momento dell'apertura e una

“rimanenza” comprensiva dell'intero aumento di valore della successione alla __________,

la convenuta ha disatteso i suoi doveri di esecutrice testamentaria. A ragione

del resto essa aveva riconosciuto in un primo tempo l'errore e aveva annunciato

il caso alla propria assicurazione contro la responsabilità civile (doc. F, I,

K e O). Che poi l'errore sarebbe stato indotto dagli attori è una tesi non più reiterata

dall'appellante (sentenza impugnata, pag. 9).

7.

Infine l'appellante censura

una carente motivazione della decisione impugnata, lamentando che il Pretore

abbia definito maggioritaria – come detto – una corrente di pensiero rappresentata

da un solo autore (Bumann, loc.

cit.), senza spiegare perché

l'orientamento di

quest'ultimo prevarrebbe sul contrario indirizzo di Schiller

(Wertveränderungen im Nachlass, tesi, Zurigo 1972). La doglianza cade

nel vuoto, ove appena si consideri che a livello forense la giurisprudenza del

Tribunale federale fa passare in secondo piano eventuali pareri contrari della

dottrina. La convenuta trascura poi che il primo giudice ha citato anche altri

autori (sentenza impugnata, pag. 6 seg.) e che il riferimento a Bumann riguarda in primo luogo il

passaggio (a pag. 310) in cui questi rileva l'adesione di una parte ragguardevole

degli autori alla prassi del Tribunale federale. Considerazioni analoghe

valgono per il richiamo agli altri autori che la convenuta cita a sostegno del

proprio operato. Senza dimenticare che, nella misura in cui attribuiscono al

legatario il diritto esclusivo al plusvalore intervenuto dopo l'apertura della

successione, tali pareri si riferiscono alla situazione – estranea alla

fattispecie (sopra, consid. 6a) – in cui le modifiche di valore toccano il solo

oggetto del legato (v. ad esempio appello, pag. 8 con riferimento a Schiller, op. cit., pag. 102). Anche

su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di consistenza. Quanto alle altre

condizioni che disciplinano la responsabilità di esecutrice testamentaria, l'appellante

non le rimette in causa. Simili questioni non richiedono dunque ulteriore

disamina.

8.

Se ne conclude che,

destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

inoltre agli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 1800.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà agli attori fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).