11.2013.61
Protezione dell'unione coniugale: modifica del contributo alimentare per la moglie; trattenuta di stipendio; legittimazione a ricorrere del terzo debitore
31 agosto 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.61
Lugano
31 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.1392 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 aprile 2013 da
AP
1
(già patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
e
nella causa CA.2013.197 (protezione dell'unione coniugale: diffida ai debitori)
della medesima Pretura promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da AO 1 nei confronti
di AP 1 e della
AP 2
(patrocinata dall'avv. PA
3),
giudicando sull'appello
dell'8 luglio 2013 presentato da AP 1 e sull'appello dell'11 luglio 2013
presentato dalla AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 27 giugno 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964), cittadino
britannico, e AO 1 (1972), cittadina lettone, hanno contratto matrimonio a __________
il 17 dicembre 2008. La sposa era già madre di R__________ (1989) e lo sposo
era già padre di A__________ (1997). I coniugi non hanno figli comuni. AP 1
lavorava come operatore finanziario per la __________ di __________. Inoltre
era direttore di svariate altre società. Durante la vita in comune la moglie
non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel gennaio
del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi prima ad __________ e poi a __________.
B. Adito il 18 luglio 2012
da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 2 novembre 2012
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha accertato l'impegno
dei coniugi a disdire il contratto di locazione e quello del marito ad aiutare
la moglie a trovare una nuova sistemazione, ha assegnato una P__________ in uso
alla famiglia a AO 1, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un
contributo alimentare di fr. 8293.50 mensili dal luglio del 2012, ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio (o da tutte le indennità di pertinenza
del marito) l'importo di fr. 8293.50 mensili, riversandolo alla moglie, e ha
confermato una restrizione della facoltà di disporre sulla vettura e su due
imbarcazioni ordinata in precedenza. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione
è stato respinto da questa Camera il 7 febbraio
2013 (inc. 11.2012.147).
C. Due mesi dopo, il 2 aprile
2013, AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere la soppressione del contributo
di mantenimento in favore della moglie dal 15 febbraio 2013, per obbligare la
stessa a disdire il contratto di locazione relativo all'appartamento di __________
e a versare alla proprietaria dell'immobile (l'Immobiliare __________) pigioni
arretrate per fr. 12 342.65 sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, come pure per essere autorizzato a disdire il contratto
di leasing relativo alla P__________ (inc. SO.2013.1392). L'11 giugno 2013 AO 1
ha inoltrato al Pretore una sua istanza in cui chiedeva di ordinare al nuovo
datore di lavoro del marito, la AP 2, di trattenere
con effetto immediato dallo stipendio di lui l'importo di
fr. 8293.50 mensili e di riversarlo su un suo conto (inc. CA.2013.197). All'udienza
del 12 giugno 2013, indetta il contraddittorio nelle due cause, le parti hanno
proposto vicendevolmente di respingere le rispettive istanze. Entrambe hanno notificato
prove.
D. Statuendo con sentenza del
27 giugno 2013, il Pretore ha respinto l'istanza del marito (dispositivo
n. 1) e ha accolto quella della moglie (dispositivo n. 2), ordinando alla AP 2
di trattenere con effetto immediato dallo stipendio e/o da ogni altra indennità
o versamento a beneficio di AP 1 l'importo di fr. 8293.40 mensili e di
riversarlo su un conto bancario intestato a AO 1 (dispositivo n. 2.1). Contestualmente
egli ha revocato il precedente ordine impartito alla __________ (dispositivo n.
2.2). Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono state poste a
carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1600.– per
ripetibili (dispositivo n. 3).
E. Contro la sentenza appena
citata sono insorti a questa Camera AP 1 con
appello dell'8 luglio 2013 e la AP 2 con appello dell'11 luglio
2013. Il primo chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di
accogliere la sua istanza del 2 aprile 2013 e di respingere quella della moglie,
subordinatamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al
Pretore per nuovo giudizio previa assunzione di determinate prove. La seconda chiede
anch'essa di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Pretore
per nuovo giudizio previo complemento istruttorio o, in subordine, di annullare
puramente e semplicemente la trattenuta di stipendio. Nelle sue osservazioni
del 19 agosto e del 4 settembre 2013 AO 1 propone di respingere entrambi gli
appelli. AP 1 è stato licenziato dalla AP 2 con effetto al 31 luglio 2014.
in diritto: I. Sull'appello di AP 1
1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con
appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in
discussione (fr. 8293.50 mensili dal febbraio del 2013). Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'istante il 28 giugno 2013. Introdotto l'8 luglio 2013, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Le condizioni per
modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC)
sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una
modifica si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate (o si
siano avverate solo in parte), oppure quando il giudice abbia statuito senza
conoscere fatti determinanti. Decisivo per stabilire se siano intervenute nuove
circostanze è lo stato di fatto al momento
in cui è presentata l'istanza di modifica (I CCA, sentenza inc.
11.2012.74 del 6 ottobre 2014, consid. 4 con rinvii).
3. Litigioso rimane anzitutto,
in questa sede, il contributo alimentare di cui l'appellante postula la
soppressione dal febbraio del 2013. Nella decisione impugnata il Pretore ha
ricordato come nella sentenza a protezione dell'unione coniugale non fosse
stato possibile, anche per la reticenza di AP 1 nel chiarire le sue fonti di reddito,
stabilire con certezza il guadagno di lui durante la vita in comune, ma che le
entrate dei coniugi erano cospicue, verosimilmente di almeno fr. 260 000.– annui, e permettevano senz'altro al
marito di sopperire al fabbisogno della moglie, da lui stesso riconosciuto in
fr. 8293.50 mensili. Quanto all'istanza di modifica, il Pretore ha
rilevato che essa denotava analoga vaghezza sui cespiti di reddito, AP 1 essendosi
limitato ad affermare di avere subìto una decurtazione di salario dalla AP 2. Se
non che – ha continuato il Pretore – quand'anche tale decurtazione non fosse
stata concordata (come sembrava lasciar intendere il testo del complemento al
contratto di lavoro: doc. D), ciò non significava ancora che egli non fosse
più in grado di versare il contributo alimentare alla moglie. Nella sentenza a
protezione dell'unione coniugale – ha soggiunto il primo giudice – era stato
accertato che AP 1 fruiva anche di altre entrate oltre al salario corrispostogli
dalla __________. In conseguenza di ciò non era possibile verificare nemmeno a
un esame di verosimiglianza se l'asserita riduzione di stipendio fosse di rilievo
in concreto, anche perché le pretese difficoltà finanziarie non apparivano avere
influito sul tenore di vita. Né le prove notificate all'udienza del 12 giugno
2013 – ha epilogato il Pretore – avrebbero potuto rimediare alle laconiche informazioni
sulla situazione finanziaria complessiva del marito, il quale invece di fare
chiarezza al riguardo si era limitato nella replica orale a contestare genericamente
Fatti
i fatti allegati dalla moglie con la risposta.
4. L'appellante sostiene di
avere reso verosimili i propri redditi, i quali risultano dal contratto di
lavoro con la AP 2 e costituiscono la sua unica entrata, come attesterebbe
anche la documentazione bancaria del __________ versata agli atti (doc. F). Egli
ribadisce che la diminuzione del suo salario a fr. 60 000.– lordi annui è da ricondurre alla perdita di numerosi
clienti causata dalla crisi nel settore finanziario e alla marcata contrazione
degli utili generati dalla sua attività per conto dell'azienda, la quale non
sarebbe più disposta a versargli il salario precedente (memoriale, pag. 3). E i
motivi di tale riduzione – egli afferma – si sarebbero potuti verificare con
l'edizione dei documenti da lui sollecitata il 12 giugno 2013, quando ha
chiesto al Pretore che la AP 2 producesse i verbali e i rapporti del consiglio
di amministrazione e della direzione relativi al suo rendimento. Il Pretore tuttavia
ha omesso di assumere la prova senza neppure pronunciarsi sull'ammissibilità
della medesima (memoriale, pag. 3 seg.).
a) Da
quest'ultima censura va subito sgombrato il campo. Nella decisione impugnata infatti
il Pretore ha spiegato che la postulata edizione di documenti dalla AP 2 non
avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo ai fini del giudizio (sentenza
impugnata, pag. 5). A mente sua, quei documenti non avrebbero chiarito la situazione
finanziaria complessiva dell'istante, le cui entrate non si limitano – come
detto – allo stipendio percepito da quella società, ma comprendevano anche
altre fonti di reddito accertate nella sentenza a tutela dell'unione coniugale,
al cui riguardo tuttavia l'interessato nulla aveva allegato né tanto meno reso
verosimile. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, sicché al
proposito l'appello cade finanche nel vuoto.
b) L'appello
non appare meglio motivato quando l'istante ripete che lo stipendio percepito
dalla AP 2 costituisce il suo unico introito. Il Pretore ha rilevato in effetti
– come si è appena visto – che le entrate di lui non si limitavano allo
stipendio percepito dalla nota società, ma comprendevano anche altre fonti di
reddito accertate nella sentenza a tutela dell'unione coniugale. Su tali altre
fonti di reddito l'appellante non si esprime, ciò che rende l'appello una volta
ancora irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC). Per di più, l'appellante sorvola sulla circostanza di non avere
riscontrato in sede di replica orale le numerose allegazioni addotte dalla
moglie con la risposta, come gli ha rimproverato il Pretore. Invano si
cercherebbe quindi di sapere perché, nelle condizioni descritte, il Pretore
avrebbe concluso a torto che i fatti della risposta andrebbero considerati come
ammessi.
5. Si volesse nondimeno
prescindere dalle carenze formali appena rilevate, l'appello non sarebbe destinato
a miglior sorte. Intanto non manca di destare
serie perplessità (se non pesanti sospetti) la decurtazione dello stipendio
percepito dall'appellante, ridotto dalla AP 2 da fr. 144 000.– a
fr. 60 000.– lordi annui per la retribuzione di base e
addirittura congelato per quel che è dello stipendio variabile, appena pochi
giorni dopo l'emanazione della sentenza 7 febbraio 2013 di questa Camera. Per
tacere del fatto che l'appellante si è impegnato altresì a rimborsare alla AP 2,
come vicepresidente della __________ (doc. 5), la quale fa parte dello stesso
gruppo societario (verbale di udienza del 12 giugno 2013, pag. 2), ben fr. 180 000.– per la perdita di clienti (doc. I dell'appello
presentato dalla AP 2). Che provvedimenti tanto draconiani si giustificassero con
una generica emorragia di clienti causata dalla crisi nel settore finanziario o
con la contrazione degli utili generati dall'attività per conto dell'azienda
non appare di grande verosimiglianza.
Oltre a quanto precede,
l'appellante nulla ha addotto – come si è accennato – in merito alle altre
entrate che il Pretore aveva accertato nella sentenza a protezione dell'unione
coniugale, quando aveva avuto modo di constatare che AP 1 non era solo operatore
finanziario per conto della AP 2, ma anche direttore della T__________ e membro
del consiglio d'amministrazione della E__________. Può darsi che la sua
ulteriore funzione di liquidatore della Q__________ e della C__________ (radiate
dal registro di commercio alla fine 2014) sia terminata nel frattempo. Può
darsi che la V__________ (radiata nell'aprile del 2013), dalla quale egli
percepiva regolari retribuzioni, più non sussista. Tuttavia egli era rimunerato
anche dalla M__________, dalla A__________ e dalla D__________ (doc. C, pag. 3).
L'appellante obietta che quei proventi non figurano più – contrariamente al
passato – sul conto del __________ (doc. F; memoriale, pag. 4), ma a parte il
fatto che l'obiezione non è stata formulata dinanzi al Pretore (ed è pertanto
inammissibile in appello: art. 317 cpv. 1 CPC), ciò non basta a rendere
verosimile l'inesistenza di simili introiti. Tanto meno ove si consideri il
breve periodo cui si riferisce l'estratto bancario prodotto (neppure due mesi)
e i pochi addebiti registrati (fr. 1738.55).
6. Per quanto attiene alla situazione
della moglie, l'appellante reputa ingiustificato che essa continui a vivere
nell'abitazione di __________ e a usare la P__________ attribuitale dal Pretore
nella sentenza a tutela dell'unione coniugale (memoriale, pag. 4 seg.). Si tratta
di doglianze prive di motivazione, se non per un generico rinvio – come tale
infruttuoso – a quanto esposto circa la riduzione di stipendio. A prescindere
dal fatto che la questione legata all'occupazione dell'alloggio coniugale è ormai
superata, la moglie essendosi nel frattempo trasferita altrove.
7. L'appellante critica
altresì la trattenuta di stipendio (“avviso ai debitori”), la quale intaccherebbe
“in maniera drastica il suo fabbisogno” (memoriale, pag. 4). Il Pretore non ha
reputato verosimile una lesione del minimo esistenziale di lui già per
l'impossibilità di verificare la situazione finanziaria nel suo complesso e l'asserito
peggioramento della medesima (sentenza impugnata, pag. 7). Ora, un appello deve
indicare non solo per quali ragioni è impugnata la sentenza di primo grado, ma
anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 619 consid. 4.2.2).
Contestazioni pecuniarie vanno cifrate, alla stessa stregua delle pretese
pecuniarie, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). In concreto AP 1
non quantifica nemmeno per ordine di grandezza il proprio fabbisogno minimo
invocato nell'appello, né indica a quanto andrebbe ridotta la trattenuta per
garantire tale minimo. Non sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), anche al riguardo l'appello si rivela per finire irricevibile.
Considerandi
II. Sull'appello della AP 2
8.
L'appellante censura la
sentenza del Pretore per quanto concerne la trattenuta di stipendio. La soglia
del valore litigioso è data (sopra, consid. 1). La tempestività dell'appello, presentato
una volta ancora l'ultimo giorno utile (la decisione impugnata è stata
notificata alla ditta il 1° luglio 2013), è pacifica (sopra, consid. 1). Il
problema è sapere se l'appellante sia legittimata a impugnare una sentenza in
un procedimento che le è estraneo. Certo, abilitati a impugnare una decisione
non sono solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati direttamente dalla decisione di primo grado (I
CCA, sentenza inc. 11.2012.114 del 9 novembre 2012, consid. 3; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, edizione 2012, n. 31 alle note preliminari dell'art. 308). Tra di essi rientra anche il datore di lavoro cui sia ordinata una
trattenuta di stipendio, se lamenta una lesione dei suoi propri interessi (Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª
edizione, n. 35 alle note preliminari degli art. 308–318, pag. 2058 in alto). In
concreto la AP 2 fa valere che la trattenuta ordinata dal
Pretore eccede manifestamente la retribuzione di AP 1 concordata il 15
febbraio 2013, quando lo stipendio di lui è stato ridotto a fr. 60 000.– annui lordi
fissi, esclusa ogni forma di retribuzione variabile. Si tratta di esaminare se
ciò tocchi i diritti dell'appellante.
9.
Ove un coniuge non adempia
i propri obblighi di mantenimento nei confronti dell'altro, il giudice può
ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti – in tutto o in parte –
all'altro (art. 177 CC). I pagamenti di quei debitori hanno effetto liberatorio
per i medesimi, in tal caso, solo se eseguiti alla persona indicata dal
giudice. I debitori in questione conservano però tutte le eccezioni derivanti
dal loro rapporto giuridico con il coniuge chiamato a versare il contributo di
mantenimento, tanto che la decisione del giudice a protezione dell'unione
coniugale non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art.
80.
cpv. 1 LEF) in un'eventuale esecuzione promossa dal coniuge beneficiario contro
il terzo cui è ordinata la trattenuta della somma (Hausheer/ Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 segg. ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 42 segg. ad art. 177; v. anche Chaix
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 177).
10.
Che la AP 2 possa vedere
toccati i suoi diritti per il solo fatto di dover riversare a AO 1 l'importo di
fr. 8293.40 mensili trattenuto dallo stipendio di AP 1 è a dir poco dubbio. Per
il lasso di tempo successivo al 31 luglio 2014 l'obbligo è finanche senza oggetto,
AP 1 essendo stato licenziato in pendenza di appello. Per il lasso di tempo compreso
tra il 27 giugno 2013 (data dell'ordine di trattenuta) e il 31 luglio 2014, mal si intravede come la AP 2 potrebbe
vedere lesi i suoi diritti. Gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro con AP
1.
non sono toccati. È vero che l'ammontare della trattenuta eccede la retribuzione concordata il 15 febbraio 2013 con il dipendente.
È altrettanto vero però che l'azienda non poteva essere costretta a
versare di tasca propria la differenza. La stessa AO 1 riconosce che qualora lo
stipendio del marito fosse davvero inferiore a quello indicato nell'ordine di
trattenuta, la AP 2 poteva essere tenuta a rispettare l'ingiunzione “solo fino
a concorrenza dell'importo di spettanza di AP 1” (osservazioni all'appello, pag.
5). Del resto l'ordine di trattenuta non prevedeva alcuna sanzione o
provvedimento coercitivo nei confronti del datore
di lavoro in caso di disobbedienza (Hausheer/
Reusser/Geiser, op. cit., n. 16d ad art. 277 CC; cfr. anche ZR 90/1991
pag. 276 n. 85). Non si intravede di conseguenza quali diritti
dell'appellante esso potrebbe ledere.
11.
Si volesse in ogni modo
transigere sulla carente legittimazione, l'appello sarebbe destinato ugualmente
all'insuccesso. L'appellante si duole infatti di una violazione del suo diritto
di essere sentita per non avere potuto prendere posizione “sulle prove addotte
alfine di stabilire entità dell'importo da trattenere” (memoriale, pag. 5).
Nessuna norma impone tuttavia al giudice di sentire dapprima il datore di
lavoro, che non è parte in causa, nel caso in cui intenda ordinare una trattenuta
di stipendio. Il giudice può procedere in tal senso, ma non vi è tenuto, né ciò
costituisce la regola (Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19 ad art. 177). Ne segue che,
comunque lo si esamini, l'appello in rassegna vede la sua sorte segnata.
III. Sulle spese processuali e le
ripetibili
12.
Le spese seguono il precetto
della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato
osservazioni a entrambi gli appelli, ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
13.
Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Nei ricorsi in materia di protezione dell'unione coniugale – comprese le diffide
ai debitori (DTF 134 III 668 consid. 1.1) – un ricorrente può invocare
tuttavia, davanti al Tribunale federale, soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 397 consid. 5.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di tale appello, di fr.
1000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile e
non è diventato privo d'oggetto, l'appello della AP 2 è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
4. Le spese di tale appello, di fr.
1000.–, sono poste a carico della AP 2, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
5. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).