11.2013.63
Contributo alimentare per figlio maggiorenne
30 settembre 2015Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto
n.
11.2013.63
Lugano
30
settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2012.7 (azione
di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 28 agosto 2012
da
AO 1 e AO 2
(patrocinate dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(già
patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 22 luglio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
10 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 luglio 2008
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1
(1961) ed __________ C__________ (1962), omologando una convenzione sui
relativi effetti che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli AO 1
(nata il 4 marzo 1991), AO 2 (nata il 10 novembre 1992) e N__________ (nato il
20 aprile 1995) alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del
padre e l'obbligo per quest'ultimo di versare a ogni figlio un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi),
riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC dopo la maggiore età.
B. AP 1 ha versato un
contributo alimentare di fr. 1050.– per AO 1 fino al settembre del 2011, ridotto
a fr. 600.– (assegni familiari non compresi) dopo che la figlia, conseguita
la maturità liceale, ha iniziato uno stage di un anno presso la __________ di __________
retribuito con uno stipendio di fr. 550.– mensili netti. Dal settembre del
2012 AO 1 è iscritta alla Scuola universitaria professionale __________ di __________.
Anche per AO 2 il padre ha ridotto il contributo alimentare da fr. 1050.– a
fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi) dopo che la figlia ha
terminato la Scuola cantonale __________ di __________ e si è iscritta, dal settembre
del 2012, alla facoltà di biologia dell'Università di __________. AP 1 ha continuato
invece a versare il contributo pieno (assegno familiare non compreso) per N__________,
che segue un apprendistato.
C. Dopo avere chiesto invano una
maggior partecipazione finanziaria del padre, il 28 agosto 2012 AO 1 e AO 2
hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere già in via cautelare, previo tentativo di conciliazione, un contributo
alimentare per la prima di fr. 1050.– mensili dal settembre del 2011
all'agosto del 2012 e di fr. 2700.– mensili fino al termine degli studi
universitari, come pure un contributo alimentare per la seconda di fr. 2900.–
mensili dal settembre del 2012 in poi (assegni familiari non compresi), oltre
a una provvigione ad litem di fr. 6000.–. Decaduto infruttuoso il
30 novembre 2012 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.127), le parti
hanno proceduto seduta stante alla discussione cautelare, durante la quale il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza, mentre le figlie si sono confermate
nelle loro posizioni. Al termine dell'udienza esse hanno instato altresì per
il gratuito patrocinio.
D. L'istruttoria cautelare si è
chiusa il 4 aprile 2013 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 13 maggio 2013 le
istanti hanno quantificato le loro richieste dal settembre del 2012 in
fr. 2350.– mensili per AO 1 e in fr. 2635.– mensili per AO 2, mantenendo
invariata la pretesa della prima di fr. 1050.– mensili per il periodo dal
settembre del 2011 all'agosto del 2012. Nel suo allegato del 16 maggio 2013 il
convenuto ha ribadito la propria opposizione. Nel frattempo, il 28 febbraio
2013, AO 1 e AO 2 hanno promosso l'azione di merito per ottenere la condanna del
padre al pagamento degli importi predetti, una partecipazione alle spese
straordinarie e una provvigione ad litem di fr. 9000.– (inc.
SE.2013.25). Tale causa è tuttora pendente.
E. Statuendo con decreto del 10
luglio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare, nel senso
che ha obbligato AP 1 a versare dal 1° settembre 2012 alla figlia AO 1 un
contributo alimentare di fr. 1304.40 mensili (assegno familiare non compreso)
fino al termine della formazione, respingendo invece la pretesa della figlia AO
2. Egli ha accolto inoltre la provvigione ad litem postulata da AO 1
nella misura di fr. 3000.–, mentre l'ha respinta per quanto riguardava AO
2, cui ha negato anche il gratuito patrocinio. Le spese processuali di complessivi
fr. 600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 22 luglio 2013 a questa Camera nel
quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione integrale dell'istanza
cautelare o, in subordine, il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione
sulle richieste della figlia AO 1. Nelle loro osservazioni del 22 agosto
2013 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello, chiedendo di essere
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio qualora non fosse loro riconosciuta
per la procedura di appello una provvigione
ad litem di fr. 3000.–, cui il convenuto si è opposto.
G. Su richiesta del giudice
delegato AO 1 ha trasmesso il 6 agosto 2015 a questa Camera una decisione del
19 dicembre 2013 con cui l'Ufficio cantonale delle borse di studio e dei
sussidi le ha rifiutato l'assegno di studio per l'anno scolastico 2013/14. AP 1
non si è espresso sul nuovo documento.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono appellabili entro dieci giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv.
1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata (fino
al termine della formazione prevista per il 30 settembre 2015: doc. E) del
contributo alimentare contestato. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto l'11 luglio 2013, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto
domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3
CPC). Presentato il 22 luglio 2013, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Al memoriale l'appellante
acclude una serie di documenti. Nella misura in cui già figurano agli atti (come
l'estratto del 1° settembre 2012 relativo al conto privato __________ intestato
a AO 1 [doc. 2] e la decisione 22 marzo 2013 dell'Ufficio cantonale delle borse
di studio [doc. 3]), essi sono superflui. Ricevibile, benché senza rilievo ai
fini del giudizio (consid. 7b), è lo scambio di posta elettronica del 19 luglio
2013, successivo al decreto impugnato, circa la disponibilità di parcheggi alla
stazione di __________ (doc. 6). Altrettanto può dirsi per i documenti, precedenti
il decreto impugnato, contrassegnati con i numeri 5 (contratto del 14 marzo
2013 relativo all'acquisto per fr. 20 000.–
di una __________) e 7 (lettere del 29 maggio 2013 del Comune di __________
riguardanti contributi di miglioria). Fossero pure ricevibili, come pretende l'appellante
(pag. 15), siccome versati nel fascicolo relativo alla causa di merito, essi
poco o punto sussidiano ai fini del giudizio (sotto, consid. 7a e 7c). Quanto
all'opuscolo informativo sulle borse di studio (doc. 4, reperibile anche in: www.ti.ch/borsestudio), esso
poteva già essere sottoposto al Pretore. Tuttavia il tema relativo al rimborso
è stato trattato dal Pretore solo nella decisione impugnata (pag. 5), che ha offerto
il destro al convenuto di notificare tale mezzo di prova, pertanto proponibile
(art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art.
317). Non può invece essere preso in considerazione il conteggio di
stipendio di __________ C__________ del giugno 2013 (doc. 8), l'interessato
non pretendendo che gli sarebbe stato impossibile esibirlo al Pretore (art. 317
cpv. 1 lett. b CPC).
3. Nel decreto cautelare impugnato
il Pretore ha accertato anzitutto che la figlia AO 2 aveva concluso una formazione
professionale appropriata e non poteva pretendere altri contributi di mantenimento
(pag. 6). AO 1 invece, titolare di una maturità liceale, non poteva inserirsi subito
nel mondo del lavoro, mentre la totale assenza di rapporti con il padre si riconduceva
alla separazione dei genitori e alla mancanza di buona volontà imputabile a entrambe
le parti, ciò che non precludeva alla ragazza il diritto al mantenimento (loc.
cit., pag. 7 seg.). Quanto all'ammontare del contributo alimentare, il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto
in fr. 8258.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3940.75 mensili, salvo limitare il margine
disponibile di lui a fr. 2429.10 per tenere conto del fatto che
egli ha diritto a un fabbisogno maggiorato del 20% e deve sovvenire anche al
figlio N__________ con fr. 1100.– mensili almeno fino alla maggiore età, il 20 aprile
2013 (loc. cit., pag. 9 seg.). Il Pretore ha determinato poi le entrate di AO 1
in fr. 987.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2291.40 mensili, accertando
un ammanco di fr. 1304.40 (loc. cit., pag. 10 a 12). Relativamente a __________
C__________, egli ha ritenuto che essa partecipa verosimilmente al mantenimento
della figlia con prestazioni in natura quando AO 1 rientra nel Ticino, ragione
per cui, nonostante un reddito di fr. 4606.– mensili netti, non l'ha chiamata a
contribuire dopo il settembre del 2012 (loc. cit., pag. 12).
4. L'appellante reputa
ingiusto dover contribuire al mantenimento di AO 1 mentre lei continua a
respingerlo. A mente sua la mancanza di relazioni personali “da più anni” con AO
1 va ascritta alla figlia, la quale dopo la separazione dei genitori si è schierata
dalla parte della madre, straniandosi da lui nonostante gli sforzi di cui egli
ha dato prova per mantenere i contatti (memoriale, pag. 13 seg.).
a) Secondo
giurisprudenza un genitore può negare contributi di mantenimento a un figlio
solo se la mancanza di relazioni con il
medesimo va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015 pag. 883
n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale
5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 31 agosto 2015, consid. 7). In altri termini,
il figlio deve avere provocato l'interruzione dei rapporti
personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il suo
contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato,
quand'anche oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere
conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle
tensioni che ne derivano. Più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si
giustifica. Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche
dopo la maggiore età, ciò può assurgere a colpa (loc.
cit.).
b) Nella
fattispecie i rapporti personali tra padre e figlia sembrerebbero limitarsi per
lo più a sporadici scambi epistolari su questioni finanziarie (doc. T, n. 1a,
1b, 2 e 3). Dagli atti emerge però la sofferenza che la separazione dei
genitori ha causato ai figli, la disponibilità di AO 1 a incontrare il padre per
discutere e trovare una soluzione condivisa, l'assenza di ostilità della stessa
nei confronti del convenuto (doc. T, lettera del 6 settembre 2011: “Non conosco
per contro la tua situazione e non mi permetto pertanto di esprimere giudizi
sulle motivazioni che ti hanno spinto a prendere la decisione di procedere a
una diminuzione del contributo”) e il rammarico da lei espresso per il fatto che
a entrambe le parti sia “mancata forse la capacità di riprendere il filo di un
rapporto di completa fiducia reciproca e di profondo affetto, che pure aveva
contraddistinto gli anni” vissuti in comunione domestica (loc. cit.). Non si
può dire dunque, per lo meno a un esame di verosimiglianza come quello che
presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, che l'istante denoti una
chiusura totale e assoluta verso il padre, il quale per altro con il suo
atteggiamento in parte accusatorio nei confronti della figlia, cui rinfaccia di
prendere contatto con lui solo per motivi finanziari, non pare avere favorito
un ripristino delle relazioni personali. Che
la figlia poi abbia dovuto adire il Pretore per far valere le sue pretese di
mantenimento non ha sicuramente giovato ai rapporti reciproci. A un esame
sommario non si ravvisa così una colpa esclusiva della figlia, come esige la
giurisprudenza, di modo che il deterioramento delle relazioni fra le parti non
legittima la soppressione del contributo di mantenimento, tanto meno già
in via cautelare.
5. Per quanto riguarda
l'ammontare del contributo alimentare, l'appellante chiede di ridurre a fr.
2000.– mensili il fabbisogno della figlia che il Pretore ha accertato in
fr. 2291.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 550.–, conguaglio e spese accessorie
fr. 8.–, premio della cassa malati e assicurazione complementare
fr. 51.15, abbonamento ferroviario a metà prezzo e “binario 7” fr. 24.50, abbonamento ferrovia retica
fr. 100.–, assicurazione economia domestica e RC privata
fr. 6.10, retta scolastica fr. 160.–, materiale didattico
fr. 91.65, altri costi fr. 100.–). Sostiene che la spesa per l'abbonamento
metà prezzo e “binario 7” non va cumulata con quella per l'abbonamento della
ferrovia retica, che le spese per il materiale didattico non sono rese
verosimili, sicché devono essere ridotte a fr. 10.– mensili, e che dal fabbisogno della figlia vanno stralciati gli “altri
costi” di fr. 100.– mensili (appello, pag. 4 seg.).
a) A
ragione l'appellante rileva che la spesa del viaggio da __________ a __________
è già coperta dall'abbonamento della ferrovia retica (doc. F, allegato 5),
salvo per quel che è della tratta __________,
che costa fr. 2.40 (www.ti.ch/trasporti). Tenendo conto di un calendario
scolastico di 10 mesi e di due rientri mensili a domicilio (osservazioni
del 22 agosto 2013, ad A5, pag. 10), si giustifica così di aggiungere all'abbonamento
della ferrovia retica fr. 8.– mensili (2 x 10 mesi x fr. 2.40 x 2 : 12).
b) Per quanto riguarda il materiale didattico,
il doc. E (Studienbestätigung) rilasciato dal prorettore della Scuola
universitaria professionale di __________ attesta un costo semestrale di fr. 550.–
mensili, pari a fr. 1100.– annui. Non si vede dunque perché l'importo di fr.
91.65 mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo della figlia sarebbe
errato. Il richiamo dell'appellante ad alcune spese minori figuranti nel doc. U
(estratto conto privato __________) riguarda acquisti intervenuti per lo più prima
dell'inizio dell'anno scolastico e di cui nemmeno è reso verosimile il nesso
con la formazione scolastica intrapresa.
c) Circa
gli “altri costi” di fr. 100.– mensili fissi, il Pretore li ha riconosciuti perché
l'ammontare totale del fabbisogno da lui accertato non appariva eccessivo per
uno studente universitario (decisione impugnata, pag. 11). L'appellante se ne
duole, facendo valere che il fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne si limita
al minimo di esistenza del diritto esecutivo e non prevede maggiorazioni
forfettarie (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). La figlia eccepisce di dover
accantonare qualche risparmio (osservazioni all'appello, pag. 4), ma ciò non
rientra nel calcolo del minimo esistenziale
secondo il diritto esecutivo. Essa invoca la sentenza del Tribunale
federale 5A_150/2005 dell'11 ottobre 2005. In quella decisione tuttavia il
Tribunale federale si è limitato a riprendere una quota di risparmio del 15% accertata
in sede cantonale perché non era oggetto di critiche. Tale non è il caso in esame.
d) L'appellante
sembra contestare anche il premio della cassa malati incluso nel fabbisogno
minimo della figlia, indicandone l'importo in fr. 31.50 mensili anziché in quello
riconosciuto dal primo giudice (fr. 51.15 mensili). Non spiega però quali dati
sorreggano la sua indicazione (memoriale, pag. 5 in fondo). Sprovvisto di adeguati
motivi (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela
irricevibile. In definitiva, il fabbisogno minimo mensile di AO 1 risulta così di
fr. 2174.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione fr. 550.–, conguaglio e spese accessorie fr. 8.–, premio della
cassa malati e assicurazione complementare fr. 51.15, spese di trasferta __________
fr. 8.–, abbonamento ferrovia retica fr. 100.–, assicurazione economia
domestica e RC privata fr. 6.10, retta scolastica fr. 160.–,
materiale didattico fr. 91.65).
6. L'appellante afferma che la
figlia potrebbe procurarsi mezzi finanziari sufficienti per sopperire ai costi
di formazione e, in generale, al proprio sostentamento (memoriale, pag. 6 a 13).
A suo avviso AO 1 può abbinare lo studio a un'attività lucrativa (serale o al
fine settimana) di almeno il 20%, che le garantirebbe un reddito non inferiore
a fr. 800.– mensili (appello, pag. 6 seg.). Al Pretore egli rimprovera di avere
riconosciuto in astratto la possibilità di imputare a un figlio maggiorenne
agli studi un'attività lucrativa del 20%, ma di avere poi limitato tale obbligo
in concreto a 5 ore la settimana, per un grado di occupazione del 10–11% e un
reddito (ipotetico) di appena fr. 400.– mensili (sentenza impugnata, pag. 11).
a) Secondo
l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento verso
un figlio nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio
si sostenga da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La
capacità economica dei figli va considerata quand'anche i genitori abbiano
mezzi sufficienti. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla propria
formazione facendo capo in primo luogo ai suoi elementi di reddito. Dandosi il caso, gli si può imputare un reddito ipotetico, sempre
che tale introito possa essere effettivamente conseguito,
tenuto conto della formazione, dell'età, dello stato di salute del ragazzo e
della situazione in cui versa il mercato del
lavoro. Uno studente in lettere, ad esempio, può esercitare in linea di
principio un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.– mensili (RtiD
I-2008
pag. 1028 n. 28c, consid. 10a con riferimenti).
Sta
di fatto che un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni meramente teoriche.
Nella fattispecie risulta che in passato AO 1 aveva svolto, il sabato e durante
le vacanze estive liceali, un'attività lucrativa come collaboratrice di vendita
presso la __________ guadagnando fr. 20.57 orari (doc. J), per una
retribuzione di fr. 2074.– netti dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (doc. K), pari
a fr. 691.– mensili netti. Nel settembre del 2012 essa ha cominciato a
frequentare una scuola superiore a tempo pieno (doc. E: Ausbildungsform:
Vollzeitstudium) in tedesco, che richiede verosimilmente maggiore impegno
di studio rispetto al liceo. A un sommario esame dunque l'introito netto mensile
di fr. 400.– ascrittole dal Pretore, corrispondente a un'attività
lucrativa di circa 5 ore settimanali (fr. 20.– orari), appare ragionevole.
b) A
parere dell'appellante per finanziare gli studi la figlia va tenuta ad
attingere non solo al conto privato __________ n. __________, che il 31 agosto
2012 registrava un saldo di fr. 12 161.87
(doc. U), ma anche al conto di risparmio gioventù __________ n. __________, su
cui quel giorno erano depositati fr. 11 062.35
(doc. OO). Ripartendo il saldo complessivo di fr. 23 224.22 sulla durata del
ciclo di studi (tre anni), il convenuto
imputa così alla figlia un'entrata di fr. 645.– mensili anziché di soli fr.
337.–, come ha accertato il Pretore (appello, pag. 7 seg.). Ora, per l'educazione
di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti
dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la
necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori
per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori
un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (RtiD
I-2008
pag. 1028 n. 28c consid. 10b). Un'altra questione è sapere se ciò debba
avvenire già in via cautelare, nel quadro di un provvedimento d'urgenza. Nella
fattispecie il convenuto risultava possedere il 31 dicembre 2011 una sostanza
imponibile di oltre fr. 230 000.– (documentazione
richiamata dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________). Quale
urgenza imponga di consumare anzitutto il modesto capitale della figlia non è
dato a divedere. L'apprezzamento potrà fors'anche essere diverso in esito al
giudizio di merito, che non presuppone il requisito dell'urgenza e che sarà
emanato dal Pretore con pieno potere cognitivo. Non può tuttavia essere anticipato
in questa sede.
c) Il
convenuto chiede che ai fini del giudizio si deduca dal contributo di
mantenimento quanto egli ha versato per AO 1 in pendenza di causa (fr. 600.–
mensili: appello, pag. 8 seg.). Pacifica (osservazioni, pag. 8 in alto), la
pretesa è fuori discussione. L'appellante chiede altresì che le eventuali prestazioni
in natura fornite da __________ C__________ alla figlia quando AO 1 rientra nel
Ticino i fine settimana e durante le vacanze scolastiche (da lui stimate in fr.
450.– mensili) vadano dedotte dal fabbisogno minimo della ragazza (memoriale,
pag. 9 seg.). Oltre che nuova, l'argomentazione non giova ai fini del giudizio,
ove si consideri che le prestazioni in natura fornite dall'ex moglie vanno
dedotte se mai dal contributo a carico di quest'ultima, mentre l'attuale giudizio
verte esclusivamente sul contributo alimentare a carico dell'appellante.
Giustamente il Pretore ha determinato perciò il fabbisogno minimo della figlia
senza deduzioni.
d) Per
l'appellante la figlia deve lasciarsi dedurre dal contributo di mantenimento l'assegno
di studio di fr. 760.– mensili (da lei riconosciuto nel memoriale conclusivo: pag.
13) percepito per l'anno scolastico 2012/13 (fr. 9121.–: appello, pag. 11 seg.;
doc. FFF), prestazione che il Pretore ha ritenuto a torto doversi rimborsare (decreto
impugnato, pag. 5). In effetti, secondo il regolamento cantonale del 17 aprile
2012 delle borse di studio (RL 5.1.3.1), solo un prestito di studio dev'essere
restituito (art. 24 cpv. 3), non invece un assegno di studio (art. 2 cpv.
1 e art. 12), che è elargito a fondo perso (doc. 4 di appello, pag. 3). In
concreto l'importo di fr. 760.– mensili va pertanto computato nelle entrate
dell'istante per l'anno scolastico 2012/13. Ciò non toglie che, come questa Camera
ha avuto modo di constatare (sopra, lett. G), l'anno scolastico successivo la
figlia non ha più ricevuto alcun assegno e nulla induce a presumere che ne
abbia nuovamente beneficiato in seguito.
e) Ne
discende che le entrate di AO 1 risultano di fr. 1747.– mensili dal 1°
settembre 2012 al 31 agosto 2012 (assegno familiare fr. 250.–, reddito da
attività lucrativa fr. 400.–, reddito della sostanza fr. 337.–,
assegno di studio fr. 760.–) e di fr. 987.– mensili dopo di allora (assegno
familiare fr. 250.–, reddito da attività lucrativa fr. 400.–, reddito
della sostanza fr. 337.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2174.90
(sopra, consid. 5d). Costei registra così un ammanco di fr. 428.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e
di fr. 1188.– mensili da allora in poi.
7. Relativamente alla sua situazione,
l'appellante non contesta il reddito di fr. 8258.– mensili netti accertato dal
Pretore (decreto impugnato, pag. 9; appello, pag. 15 in alto). Censura l'ammontare
del proprio fabbisogno minimo che il primo giudice ha calcolato in fr. 3940.75 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, riscaldamento fr. 80.–, oneri ipotecari
fr. 209.20, pasti fuori casa fr. 200.–, trasferte fr. 228.–, manutenzione
della casa fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 202.10,
assicurazione complementare fr. 28.–, assicurazione RC domestica e privata
fr. 121.25, assicurazione dell'automobile fr. 60.20, imposta di circolazione
fr. 22.–, manutenzione dell'automobile fr. 90.–, imposte fr. 800.–:
decisione impugnata, pag. 9 seg.), postulandone l'aumento a fr. 5822.75 mensili
(memoriale, pag. 17).
a) ll
convenuto chiede anzitutto di suddividere sull'arco di quattro anni la spesa da
lui sostenuta per l'acquisto di una Renault “Clio” (fr. 20 000.–), come se si trattasse di un contratto di
leasing (appello, pag. 15). Se non che, la spesa è già stata saldata e non costituisce
un onere ricorrente. Non può quindi entrare a far parte del fabbisogno minimo.
L'appellante critica inoltre il Pretore, con rinvio al doc. 18 (pag. 15), per
non avergli riconosciuto il premio dell'assicurazione RC e dell'assicurazione
casco parziale dell'automobile. In realtà nel suo fabbisogno minimo il Pretore
ha inserito proprio la posta piena da lui rivendicata (fr. 60.20 mensili, pari
a fr. 722.– annui). In proposito non soccorre pertanto dilungarsi.
b) Quanto
alle spese professionali per l'uso dell'automobile, il Pretore ha ritenuto l'uso
di un veicolo privato non indispensabile per l'attività di un impiegato di
banca a __________, limitandosi a riconoscere il costo dell'abbonamento ferroviario
(fr. 168.– mensili) e quello del posteggio presso la stazione di __________
(fr. 60.– mensili). Il convenuto ribadisce la necessità di far capo all'automobile
per la trasferta e ridurre i tempi di percorrenza, che altrimenti sarebbero ben
superiori all'ora per il singolo tragitto. Chiede così che sia inserito nel suo
fabbisogno minimo una spesa di fr. 840.– mensili (60 km giornalieri x fr. –.70/km
x 20 giorni lavorativi mensili: memoriale pag. 15 seg.). La rivendicazione è
legittima, né è dato di comprendere perché andrebbe negata all'appellante una
spesa che la di lui situazione economica permette di finanziare. Il fabbisogno
minimo di un genitore non consiste infatti nel solo minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma corrisponde – per quanto possibile – al suo ordinario tenore
di vita (I CCA, sentenza inc. 11.2015.31 del 22 giugno 2015, consid. 5 con
riferimento; Collaud, Le minimum
vital élargi du droit de famille, in RFJ 2005 pag. 313 e pag. 327). D'altro
lato non bisogna trascurare che l'indennità di fr. –.70/km riconosciuta
dall'autorità fiscale a fini tributari comprende già l'assicurazione
responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione (calcolate a parte
dal Pretore). Per il carburante poi (circa 100 litri mensili) un'indennità di
fr. 150.– mensili appare senz'altro garantire una percorrenza di 1200 km
con un'utilitaria diesel come quella adoperata dal convenuto. A ciò si aggiungono
Fatti
i costi del parcheggio sul luogo di lavoro (fr. 120.–), per un totale di
fr. 270.– mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante va inserita così
tale voce di spesa in luogo dei fr. 228.– calcolati dal Pretore.
c) Circa
i contributi di miglioria dovuti al Comune di __________ e gli accantonamenti prospettati
a tal fine (appello, pag. 16 seg.), il Pretore non li ha ammessi nel fabbisogno
minimo di AP 1 perché fondati unicamente su opere pubbliche future (decreto
impugnato, pag. 10). L'appellante produce una lettera del 29 maggio 2013 (che
non pretende di non aver potuto sottoporre al Pretore, onde la sua dubbia ricevibilità)
con cui il Municipio di __________ lo avvisa della pubblicazione del prospetto dei
contributi e dei documenti giustificativi, accludendogli un estratto che
riguarda le sue proprietà e avvertendolo che contro la decisione era dato ricorso
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (doc. 7 di
appello). Ciò rende verosimile tutt'al più un esborso unico di fr. 856.50, ma non
un onere di fr. 400.– mensili come quello fatto valere dal convenuto. E nel
fabbisogno minimo vanno inserite solo spese ricorrenti. ln proposito la
decisione del Pretore resiste dunque alla critica.
d) Relativamente
ai fr. 200.– mensili che il convenuto chiede di includere nel suo fabbisogno
minimo per spese legali di appello (memoriale, pag. 17), la cifra manca di ogni
verosimiglianza, consistendo in una mera stima personale dell'interessato. Ne
segue in ultima analisi che il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr.
3982.75 mensili.
8. Rimane da stabilire il
margine disponibile del convenuto che questi determina deducendo dal proprio reddito
di fr. 8258.– netti mensili il fabbisogno minimo maggiorato del 20% e il
contributo di fr. 1100.– mensili per il figlio N__________ (memoriale, pag.
17). Riguardo alla citata maggiorazione, la giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare – in effetti – che un genitore non può essere tenuto a
stanziare contributi alimentari per un figlio maggiorenne se il versamento di
tali contributi non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”, cioè aumentato del 20% (RtiD II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5
con riferimenti). Secondo la prassi più aggiornata (invocata dall'istante: osservazioni
all'appello, pag. 13), nondimeno, la maggiorazione si applica unicamente al
minimo di base previsto dal diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale
5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 3.1 con riferimenti). Nella fattispecie
la disponibilità dell'appellante risulta così di fr. 2935.25 mensili (reddito
fr. 8258.– ./. fabbisogno minimo allargato fr. 4222.75 ./.
contributo per N__________ fr. 1100.– non contestati).
9. In merito
alla situazione economica di __________ C__________, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4606.– mensili
netti, di cui fr. 4521.– da attività lucrativa principale (occupazione
al 90% per l'Ospedale regionale di __________: doc. N) e fr. 85.– da attività
lucrativa accessoria (istruttrice di “nordic walking”). Non le ha addebitato tuttavia
alcun contributo di mantenimento, rilevando che essa partecipa già verosimilmente
al mantenimento di AO 1 con prestazioni in natura quando la figlia rientra periodicamente
nel Ticino (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante rimprovera al primo
giudice di avere deciso al riguardo sorvolando sulle reali capacità finanziarie
dell'ex moglie, cui attribuisce un reddito di fr. 4725.40 mensili netti a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2442.75, onde una disponibilità di
fr. 1794.10 mensili. In simili circostanze egli chiede che l'eventuale
contributo di mantenimento sia ripartito almeno tra i genitori in proporzione
alle rispettive possibilità (memoriale, pag. 18).
a) La
vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata in funzione
delle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer,
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art. 277 CC). La chiave di
riparto deve orientarsi, per principio, al rispettivo margine di disponibilità
mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami), fermo restando che la decisione
non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un
giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad
art. 285). Seppure l'istanza di un figlio sia diretta solo contro un genitore, inoltre,
ciò non significa che l'altro genitore non possa – dandosene i presupposti –
essere tenuto a contribuire anch'egli al mantenimento.
b) Quanto
alle entrate di __________ C__________, il conteggio di stipendio del giugno
2013 (doc. 8 di appello) non può – come detto (consid. 2) – entrare in linea di
conto. Alla luce dei dati disponibili e del fatto che l'appellante non
contesta l'accertamento del primo giudice (doc. O, senza gli assegni familiari,
più la tredicesima), in ogni modo, il reddito complessivo può essere
prudentemente definito in fr. 4600.– mensili netti (arrotondati). Contrariamente
a quel che sostiene l'istante (osservazioni, pag. 9 e 15), la spesa di fr.
157.25 mensili per pasti fuori casa non va invece dedotta dal reddito, bensì inserita
nel fabbisogno minimo della madre.
Il
fabbisogno minimo di __________ C__________, non accertato dal Pretore, ammonta
Considerandi
verosimilmente a fr. 3925.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 e a
fr. 3745.– mensili dopo di allora: minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidadario maggiorato del 20% fr. 1620.–, costo
dell'alloggio fr. 612.25 (doc. S, allegato 1, già dedotta la quota di un
terzo compresa nel fabbisogno in denaro di N__________), spese accessorie fr. 166.–
(doc. S, allegato 2, già dedotta la quota predetta), mentre il preteso conguaglio
(di fr. 200.– mensili) non è stato reso
verosimile (osservazioni, pag. 15), pasti fuori casa fr. 157.25 (doc. O),
premio della cassa malati fr. 321.60 (doc. HHH), assicurazione complementare fr.
33.
– (riconosciuti dall'appellante: pag.
18), polizza “terzo pilastro” fr. 350.– (doc. S, allegato 15), assicurazione
dell'economia domestica e RC privata fr. 59.35 (doc. III), assicurazione
RC dell'automobile fr. 125.70 (doc. S, allegato 7), imposta di
circolazione fr. 45.– (doc. S, allegato 8), leasing dell'automobile fr. 179.45 (doc.
JJJ: 24 mesi calcolati per praticità dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2014), manutenzione
dell'auto fr. 63.35 (doc. S, allegato 10), spese per lo scooter fr. 18.75 (doc.
S, allegato 11), imposte fr. 173.55 (doc. S, allegato 14). Ne risulta una
disponibilità mensile di fr. 675.– fino al 31 agosto 2014 e di fr. 855.–
dopo di allora.
c) Ciò
posto, l'opinione del Pretore secondo cui __________ C__________ non va esonerata
da contributi alimentari per la figlia non è sostenibile. Certo, la
madre fornisce prestazioni in natura (vitto e alloggio) a AO 1 quando essa
rientra a domicilio, ma nulla impedisce alla medesima di dedurre il valore di
tali prestazioni da quello che sarebbe il contributo in denaro a suo carico, la
questione riguardando i rapporti fra lei e la figlia. Sia come sia, con
una disponibilità economica di fr. 2935.25 mensili il convenuto e di fr.
675.
– mensili, rispettivamente fr. 855.– mensili la madre, la partecipazione
dell'ex moglie al mantenimento della figlia può equamente
stimarsi nella proporzione di un quarto. Il convenuto va chiamato così a finanziare
il mantenimento di AO 1, che denota un ammanco di fr. 428.– mensili
dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 1188.– mensili da allora in
poi (sopra, consid. 6e), con 320.– mensili (arrotondati) dal 1° settembre 2012
al 31 agosto 2013 e con fr. 890.– mensili (arrotondati) dopo di allora, fino al
termine della formazione intrapresa. In tale misura l'appello merita di essere
accolto.
10.
L'appellante critica infine la
provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto alla figlia,
sostenendo che tale istituto non esiste nelle azioni di mantenimento di figli
maggiorenni (memoriale, pag. 19 seg.). A torto, giacché l'obbligo di mantenimento
dei genitori nei confronti di figli maggiorenni comprende anche, per principio,
l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I 208 consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2011.148 del
24.
gennaio 2014, consid. 14). A ragione invece l'appellante oppone che la figlia
ha già saldato l'onorario del suo legale per la procedura di primo grado. Una
provvigione ad litem in effetti è destinata a finanziare spese future,
non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a remunerare onorari già
maturati dal patrocinatore (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c consid. 6). E nel
caso specifico AO 1 ribadisce in questa sede (istanza di provisio ad litem
del 22 agosto 2013, pag. 3 in basso), come già aveva addotto nell'istanza del
28.
agosto 2012 diretta al Pretore (pag. 9), di avere “fatto fronte al pagamento
delle spese legali [di primo grado] attingendo al capitale accumulato dai
genitori”. Il Pretore non avrebbe dovuto riconoscerle di conseguenza una provvigione
ad litem, né essa avrebbe potuto beneficiare sussidiariamente del
gratuito patrocinio, vista l'esiguità degli oneri processuali a suo carico (fr.
300.
–) cui a quel momento avrebbe senz'altro potuto far fronte (sopra, consid.
6b; doc. OO). Anche su questo punto l'appello
merita dunque accoglimento.
11.
Il 22 agosto 2013 le istanti
hanno chiesto che il padre sia tenuto a versar loro una provvigione ad litem
di fr. 3000.– per la procedura di appello o, in subordine, che sia loro
conferito il beneficio del gratuito patrocinio (osservazioni, pag. 19). La
posizione di AO 2 non essendo più in discussione, la richiesta può riferirsi solo
a AO 1, l'unica ad avere ancora un interesse concreto a proporre di respingere l'appello.
Che essa non disponga di mezzi sufficienti per coprire i costi di patrocinio
appare verosimile, considerata la sua situazione finanziaria. Quanto all'ammontare
della provvigione, decisiva non è la mole di lavoro svolta dal suo patrocinatore,
bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimaneva ancora da
compiere. A tal fine il giudice statuisce per apprezzamento e secondo esperienza (I CCA, sentenza inc. 11.2009.94
del 28 novembre 2012, consid. 16).
In concreto la provvigione era
destinata a rimunerare l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura delle
osservazioni all'appello. Calcolato sulla base dell'art. 11 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), l'onorario può ragionevolmente
essere stimato in fr. 1600.–. Aggiunte le spese presumibili (10%: art. 6 del
regolamento citato) e l'IVA (8%), a la provvigione ad litem può essere prudentemente
fissata in fr. 1900.–. A ciò si aggiunge la presumibile quota di spese
processuali che risulterà a carico della figlia in esito all'attuale procedura
(fr. 375.–), per un totale di fr. 2275.–. Che l'appellante sia in grado di
erogare tale somma non fa dubbio, né in concreto le osservazioni apparivano del
tutto inutili o manifestamente infondate. In simili circostanze la domanda di gratuito
patrocinio diviene senza oggetto.
12.
Le spese di appello seguono
il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito
dell'attuale giudizio, appare equo – trattandosi di una causa del diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – suddividere gli oneri processuali a
metà e compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio si riflette
anche sulle spese e le ripetibili di primo grado, davanti al Pretore le istanti
risultando complessivamente sconfitte per due terzi.
13.
Circa i rimedi esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge sicuramente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. a) L'istanza è parzialmente accolta, nel
senso che AP 1 è condannato a versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla
figlia AO 1 un contributo alimentare di fr. 320.– dal 1° settembre 2012 al 31 agosto
2013 e di fr. 890.– dal 1° settembre 2013 fino al termine della formazione
scolastica o professionale. Il contributo alimentare non comprende l'assegno
familiare.
b) L'istanza
di AO 2 è respinta.
2. La richiesta di provvigione ad
litem è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 600.–
complessivi sono poste per due terzi a carico delle istanti in solido e per il
resto a carico del convenuto, cui le istanti rifonderanno, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto
e il decreto cautelare impugnato è confermato.
II. Le spese processuali di fr. 750.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1
è tenuto a versare a AO 1 una provvigione ad
litem di fr. 2275.– per la procedura
di appello.
IV. La
richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
V. Notificazione:
–;
–
avv...
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).