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Decisione

11.2013.63

Contributo alimentare per figlio maggiorenne

30 settembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i costi del parcheggio sul luogo di lavoro (fr. 120.–), per un totale di

fr. 270.– mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante va inserita così

tale voce di spesa in luogo dei fr. 228.– calcolati dal Pretore.

c) Circa

i contributi di miglioria dovuti al Comune di __________ e gli accantonamenti prospettati

a tal fine (appello, pag. 16 seg.), il Pretore non li ha ammessi nel fabbisogno

minimo di AP 1 perché fondati unicamente su opere pubbliche future (decreto

impugnato, pag. 10). L'appellante produce una lettera del 29 maggio 2013 (che

non pretende di non aver potuto sottoporre al Pretore, onde la sua dubbia ricevibilità)

con cui il Municipio di __________ lo avvisa della pubblicazione del prospetto dei

contributi e dei documenti giustificativi, accludendogli un estratto che

riguarda le sue proprietà e avvertendolo che contro la decisione era dato ricorso

entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (doc. 7 di

appello). Ciò rende verosimile tutt'al più un esborso unico di fr. 856.50, ma non

un onere di fr. 400.– mensili come quello fatto valere dal convenuto. E nel

fabbisogno minimo vanno inserite solo spese ricorrenti. ln proposito la

decisione del Pretore resiste dunque alla critica.

d) Relativamente

ai fr. 200.– mensili che il convenuto chiede di includere nel suo fabbisogno

minimo per spese legali di appello (memoriale, pag. 17), la cifra manca di ogni

verosimiglianza, consistendo in una mera stima personale del­l'inte­ressato. Ne

segue in ultima analisi che il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr.

3982.75 mensili.

8. Rimane da stabilire il

margine disponibile del convenuto che questi determina deducendo dal proprio reddito

di fr. 8258.– netti mensili il fabbisogno minimo maggiorato del 20% e il

contributo di fr. 1100.– mensili per il figlio N__________ (memoriale, pag.

17). Riguardo alla citata maggiorazione, la giurisprudenza ha già

avuto modo di precisare – in effetti – che un genitore non può essere tenuto a

stan­ziare contributi alimentari per un figlio maggiorenne se il versamento di

tali contributi non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”, cioè aumentato del 20% (RtiD II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5

con riferimenti). Secondo la prassi più aggiornata (invocata dall'istante: osservazioni

al­l'appello, pag. 13), nondimeno, la maggiorazione si applica unicamente al

minimo di base previsto dal diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale

5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 3.1 con riferimenti). Nella fattispecie

la disponibilità dell'appellante risulta così di fr. 2935.25 mensili (reddito

fr. 8258.– ./. fabbisogno minimo allargato fr. 4222.75 ./.

contributo per N__________ fr. 1100.– non contestati).

9. In merito

alla situazione economica di __________ C__________, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4606.– mensili

netti, di cui fr. 4521.– da attività lucrativa principale (occupazione

al 90% per l'Ospedale regionale di __________: doc. N) e fr. 85.– da attività

lucrativa accessoria (istruttrice di “nordic walking”). Non le ha addebitato tuttavia

alcun contributo di mantenimento, rilevando che essa partecipa già verosimilmente

al mantenimento di AO 1 con prestazioni in natura quando la figlia rientra periodicamente

nel Ticino (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante rimprovera al primo

giudice di avere deciso al riguardo sorvolando sulle reali capacità finanziarie

dell'ex moglie, cui attribuisce un reddito di fr. 4725.40 mensili netti a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2442.75, onde una disponibilità di

fr. 1794.10 mensili. In simili circostanze egli chiede che l'eventuale

contributo di mantenimento sia ripartito almeno tra i genitori in proporzione

alle rispettive possibilità (memoriale, pag. 18).

a) La

vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata in funzione

delle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer,

in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art. 277 CC). La chiave di

riparto deve orientarsi, per principio, al rispettivo margine di disponibilità

mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami), fermo restando che la decisione

non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un

giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad

art. 285). Seppure l'istanza di un figlio sia diretta solo contro un genitore, inoltre,

ciò non significa che l'altro genitore non possa – dandosene i presupposti –

essere tenuto a contribuire anch'egli al mantenimento.

b) Quanto

alle entrate di __________ C__________, il conteggio di stipen­dio del giugno

2013 (doc. 8 di appello) non può – come detto (consid. 2) – entrare in linea di

conto. Alla luce dei dati dispo­nibili e del fatto che l'appellante non

contesta l'accertamento del primo giudice (doc. O, senza gli assegni familiari,

più la tredicesima), in ogni modo, il reddito complessivo può essere

prudentemente definito in fr. 4600.– mensili netti (arrotondati). Contrariamente

a quel che sostiene l'istante (osserva­zio­ni, pag. 9 e 15), la spesa di fr.

157.25 mensili per pasti fuori casa non va invece dedotta dal reddito, bensì inserita

nel fabbisogno minimo della madre.

Il

fabbisogno minimo di __________ C__________, non accertato dal Pretore, ammonta

Considerandi

verosimilmente a fr. 3925.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 e a

fr. 3745.– mensili dopo di allora: minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidadario maggiorato del 20% fr. 1620.–, costo

dell'alloggio fr. 612.25 (doc. S, allegato 1, già dedotta la quota di un

terzo compresa nel fabbisogno in denaro di N__________), spese accessorie fr. 166.–

(doc. S, allegato 2, già dedotta la quota predetta), mentre il preteso conguaglio

(di fr. 200.– mensili) non è stato reso

verosimile (osservazioni, pag. 15), pasti fuori casa fr. 157.25 (doc. O),

premio della cassa malati fr. 321.60 (doc. HHH), assicurazione complementare fr.

33.

– (riconosciuti dall'appellante: pag.

18), polizza “terzo pilastro” fr. 350.– (doc. S, allegato 15), assicurazione

dell'economia domestica e RC privata fr. 59.35 (doc. III), assicurazione

RC dell'automobile fr. 125.70 (doc. S, allegato 7), imposta di

circolazione fr. 45.– (doc. S, allegato 8), leasing dell'automobile fr. 179.45 (doc.

JJJ: 24 mesi calcolati per praticità dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2014), manutenzione

dell'auto fr. 63.35 (doc. S, allegato 10), spese per lo scooter fr. 18.75 (doc.

S, allegato 11), imposte fr. 173.55 (doc. S, allegato 14). Ne risulta una

disponibilità mensile di fr. 675.– fino al 31 agosto 2014 e di fr. 855.–

dopo di allora.

c) Ciò

posto, l'opinione del Pretore secondo cui __________ C__________ non va esonerata

da contributi alimentari per la figlia non è sostenibile. Certo, la

madre fornisce prestazioni in natura (vitto e alloggio) a AO 1 quando essa

rientra a domicilio, ma nulla impedisce alla medesima di dedurre il valore di

tali prestazioni da quello che sarebbe il contributo in denaro a suo carico, la

questione riguardando i rapporti fra lei e la figlia. Sia come sia, con

una disponibilità economica di fr. 2935.25 mensili il convenuto e di fr.

675.

– mensili, rispettivamente fr. 855.– mensili la madre, la partecipazione

dell'ex moglie al mantenimento della figlia può equamente

stimarsi nella proporzione di un quarto. Il convenuto va chiamato così a finanziare

il mantenimento di AO 1, che denota un ammanco di fr. 428.– mensili

dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 1188.– mensili da allora in

poi (sopra, consid. 6e), con 320.– mensili (arrotondati) dal 1° settembre 2012

al 31 agosto 2013 e con fr. 890.– mensili (arrotondati) dopo di allora, fino al

termine della formazione intrapresa. In tale misura l'appello merita di essere

accolto.

10.

L'appellante critica infine la

provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto alla figlia,

sostenendo che tale istituto non esiste nelle azioni di mantenimento di figli

maggiorenni (memoriale, pag. 19 seg.). A torto, giacché l'obbligo di mantenimento

dei genitori nei confronti di figli maggiorenni comprende anche, per principio,

l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I 208 consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2011.148 del

24.

gennaio 2014, consid. 14). A ragione invece l'appellante oppone che la figlia

ha già saldato l'onorario del suo legale per la procedura di primo grado. Una

prov­vigione ad litem in effetti è destinata a finanziare spese future,

non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a remunerare onorari già

maturati dal patrocinatore (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c consid. 6). E nel

caso specifico AO 1 ribadisce in questa sede (istanza di provisio ad litem

del 22 agosto 2013, pag. 3 in basso), come già aveva addotto nell'istanza del

28.

agosto 2012 diretta al Pretore (pag. 9), di avere “fatto fronte al pagamento

delle spese legali [di primo grado] attingendo al capitale accumulato dai

genitori”. Il Pretore non avrebbe dovuto riconoscerle di conseguenza una provvigione

ad litem, né essa avrebbe potuto beneficiare sussidiariamente del

gratuito patrocinio, vista l'esiguità degli oneri processuali a suo carico (fr.

300.

–) cui a quel momento avrebbe senz'altro potuto far fronte (sopra, consid.

6b; doc. OO). Anche su questo punto l'appello

merita dunque accoglimento.

11.

Il 22 agosto 2013 le istanti

hanno chiesto che il padre sia tenuto a versar loro una provvigione ad litem

di fr. 3000.– per la procedura di appello o, in subordine, che sia loro

conferito il beneficio del gratuito patrocinio (osservazioni, pag. 19). La

posizione di AO 2 non essendo più in discussione, la richiesta può riferirsi solo

a AO 1, l'unica ad avere ancora un interesse concreto a proporre di respingere l'appello.

Che essa non disponga di mezzi sufficienti per coprire i costi di patrocinio

appare verosimile, considerata la sua situazione finanziaria. Quanto all'ammontare

della provvigione, decisiva non è la mole di lavoro svolta dal suo patrocinatore,

bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimaneva ancora da

compiere. A tal fine il giudice statuisce per apprezzamento e secondo esperienza (I CCA, sentenza inc. 11.2009.94

del 28 novembre 2012, consid. 16).

In concreto la provvigione era

destinata a rimunerare l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura delle

osservazioni all'appello. Calcolato sulla base dell'art. 11 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), l'onorario può ragionevolmente

essere stimato in fr. 1600.–. Aggiunte le spese presumibili (10%: art. 6 del

regolamento citato) e l'IVA (8%), a la provvigione ad litem può essere prudentemente

fissata in fr. 1900.–. A ciò si aggiunge la presumibile quota di spese

processuali che risulterà a carico della figlia in esito all'attuale procedura

(fr. 375.–), per un totale di fr. 2275.–. Che l'appellante sia in grado di

erogare tale somma non fa dubbio, né in concreto le osservazioni apparivano del

tutto inutili o manifestamente infondate. In simili circostanze la domanda di gratuito

patrocinio diviene senza oggetto.

12.

Le spese di appello seguono

il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito

dell'attuale giudizio, appare equo – trattandosi di una causa del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – suddividere gli oneri processuali a

metà e compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio si riflette

anche sulle spese e le ripetibili di primo grado, davanti al Pretore le istanti

risultando complessivamente sconfitte per due terzi.

13.

Circa i rimedi esperibili contro

l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge sicuramente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. a) L'istanza è parzialmente accolta, nel

senso che AP 1 è condannato a versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla

figlia AO 1 un contributo alimentare di fr. 320.– dal 1° settembre 2012 al 31 agosto

2013 e di fr. 890.– dal 1° settembre 2013 fino al termine della formazione

scolastica o professionale. Il contributo alimentare non comprende l'assegno

familiare.

b) L'istanza

di AO 2 è respinta.

2. La richiesta di provvigione ad

litem è respinta.

4. Le spese processuali di fr. 600.–

complessivi sono poste per due terzi a carico delle istanti in solido e per il

resto a carico del convenuto, cui le istanti rifonderanno, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.

Per il resto l'appello è respinto

e il decreto cautelare impugnato è confermato.

II. Le spese processuali di fr. 750.–,

da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. AP 1

è tenuto a versare a AO 1 una provvigione ad

litem di fr. 2275.– per la procedura

di appello.

IV. La

richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

V. Notificazione:

–;

avv...

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).