11.2013.64
Contestazione di delibera assembleare: condizioni per l'ammissione e l'esclusione di un socio di un'associazione professionale
25 novembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.64
Lugano
25 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2011.21 (contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 27 settembre 2011 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 14 agosto 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 17 giugno 2013;
Ritenuto
in fatto: A. L'AO 1, con sede a __________,
ha lo scopo di “tutelare gli interessi generali degli associati e
dell'industria della pietra naturale”, patrocinarli “negli appalti pubblici e
privati” e nei “rapporti con autorità patriziali, cantonali federali, associazioni
professionali e sindacati”, rappresentarli e vincolarli “nei rapporti con
autorità in tutte le convenzioni e contratti collettivi di lavoro”, studiare
“problemi di organizzazione e razionalizzazione di produzione e vendita”,
curare le “propagande per l'impiego del granito”, “la formazione professionale”
e “tutto ciò che può elevare le condizioni economiche dei soci, dignità e
prestigio” di tale industria. L'associazione conta una ventina di membri, fra cui
la ditta AP 1 (in seguito: AP 1), attiva nello “sfruttamento del marmo, della
pietra ollare e di altre specie di pietre nel territorio e nei dintorni della __________”.
__________ e il padre __________ sono presidente e (unico altro) membro del
consiglio di amministrazione della ditta con firma individuale. Essi fanno
parte altresì del consiglio di amministrazione della C__________ SA, __________,
e – con __________, membro senza diritto di firma – della __________ SA, __________,
sempre con firma individuale. Anche tali ditte sono attive nell'estrazione e
nella lavorazione di pietre naturali, ma non hanno aderito all'AO 1.
B. Il 21 luglio 2011 si è
tenuta un'assemblea straordinaria dei soci dell'AO 1 avente come unico oggetto
la revisione degli statuti che erano già stati inviati per esame ai membri. Al
capitolo “II. Soci”, l'art. 5 cpv. 4 del progetto prevedeva:
L'Assemblea decide
dell'ammissione di nuovi soci, previa domanda scritta del nuovo socio al
Comitato, che emanerà il suo preavviso. L'ammissione può anche essere
subordinata a determinate condizioni, in particolare all'appartenenza all'Associazione
di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori
o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento).
L'art. 7
lett. d n. 4 del progetto stabiliva inoltre che la perdita della qualità di
socio sarebbe avvenuta:
d)
Per espulsione decisa dall'Assemblea, su proposta del Comitato. Quali motivi
di esclusione valgono in particolare:
(…)
4.
Violazione delle condizioni poste in sede di ammissione del socio secondo
l'art. 5 cpv. 4 dei presenti Statuti, il cui rispetto deve essere garantito
anche dai soci già membri al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti.
All'assemblea
è stato preliminarmente deciso che gli articoli dello statuto sarebbero stati
sottoposti singolarmente alla discussione e al voto prima di essere approvati
in votazione finale. Durante l'esame di dettaglio il rappresentante della AP 1
– il verbale indica “il sig. __________”, senza precisare se si trattasse del
padre o del figlio – ha espresso varie critiche al progetto, in particolare all'art. 5,
definito “illegale”. Nondimeno i singoli articoli sono stati tutti approvati, così
come il testo completo, a maggioranza dei membri presenti con 11 voti favorevoli,
due contrari e due astenuti.
C. Il 18 agosto 2011 la AP 1 ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per un tentativo di
conciliazione allo scopo di convenire in giudizio l'AO 1, e ottenere l'annullamento
a valere dal 21 luglio 2011 delle risoluzioni con cui l'assemblea straordinaria
aveva approvato gli art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d n. 4 dello statuto, unitamente
all'annullamento dei due articoli in questione. In via cautelare essa ha
chiesto che l'entrata in vigore delle due disposizioni statutarie fosse sospesa
fino al giudizio di merito. Con decreto emanato senza contraddittorio il 19
agosto 2011 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e convocato le parti all'udienza
di conciliazione del 20 settembre 2011, alla quale la convenuta non è comparsa.
Decaduto il tentativo di conciliazione, quello stesso giorno il Pretore ha
autorizzato la AP 1 ad agire per far valere la pretesa non conciliata entro un
mese (inc. CM.2011.130).
D. Con petizione del 27
settembre 2011 la AP 1 ha promosso causa contro l'AO 1 per ottenere
l'annullamento della risoluzione assembleare che ha approvato l'art. 5 cpv. 4 dello
statuto, come pure l'annullamento della disposizione stessa con effetto retroattivo
al 21 luglio 2011 relativamente alla frase “in particolare all'appartenenza
all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza
di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”.
Essa ha chiesto altresì di annullare l'approvazione dell'art. 7 lett. d n. 4 dello
statuto e di invalidare la norma medesima, sempre con effetto dal 21 luglio
2011, nella misura in cui rinvia all'art. 5 cpv. 4, precisando tuttavia che in
caso di accoglimento della prima domanda il testo dell'art. 7 lett. d n. 4 poteva
essere mantenuto (inc. OR.2011.21).
E. Il comitato dell'associazione
ha convocato il 7 novembre 2011 l'assemblea ordinaria dei soci per il 25
novembre seguente, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno l'esclusione
della AP 1 sulla base di un “preavviso” del 20 ottobre 2011 nel quale esso rimproverava
alla ditta di non essersi adeguata alle condizioni poste dall'art. 5 cpv. 4 del
nuovo statuto e proponeva di espellerla a norma dell'art. 7 lett. d n. 4. Il 18
novembre 2011 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere in via
cautelare la sospensione dell'entrata in vigore degli articoli litigiosi fino alla
decisione di merito. Con decreto emanato senza contraddittorio il 21 novembre
2011 il Pretore ha respinto la richiesta (inc. CA.2011.15). All'assemblea del
25 novembre 2011 i soci hanno poi deciso l'espulsione della AP 1 con
13 voti favorevoli, un astenuto e uno contrario. Anche tale risoluzione è
stata contestata dalla AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
previa conciliazione infruttuosa promossa il 21 dicembre 2011 (inc. CM.2011.203),
con petizione del 24 febbraio 2012 (inc. OR.2012.9).
F. Frattanto, nella causa
OR.2011.21 l'associazione ha proposto con memoriale del 30 dicembre 2011 di
respingere la petizione e di accertare la validità delle risoluzioni che hanno
approvato i due articoli statutari litigiosi. L'attrice ha replicato il
19 gennaio 2012 e la convenuta duplicato il 20 febbraio 2012, entrambe
mantenendo le loro domande. All'udienza del 29 marzo 2012, indetta per le prime
arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 28
marzo 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali
conclusivi del 29 maggio 2013 in cui hanno reiterato le rispettive richieste
di giudizio. Statuendo il 17 giugno 2013, il Pretore ha respinto la petizione
e ha posto le spese di fr.
1600.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4000.–
per ripetibili. Con decisioni di quello stesso giorno egli ha respinto altresì
la petizione volta all'annullamento dell'espulsione adottata il 25 novembre 2011
(inc. OR.2012.9), così come l'istanza cautelare del 18 novembre 2011.
G. Contro le due decisioni di
merito la AP 1 è insorta a questa Camera con appelli del 14 agosto 2013. Nel
primo, essa chiede che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di accogliere
la petizione e di annullare la risoluzione dell'assemblea che ha approvato
l'art. 5 cpv. 4 dello statuto, come pure la disposizione stessa con effetto
retroattivo al 21 luglio 2011 relativamente alla frase “in particolare all'appartenenza
all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza
di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”.
Essa chiede inoltre di annullare l'approvazione dell'art. 7 lett. d n. 4
dello statuto e di invalidare la norma medesima, sempre con effetto dal 21
luglio 2011, nella misura in cui rinvia all'art. 5 cpv. 4, precisando una volta
ancora che in caso di accoglimento della prima domanda il testo dell'art. 7
lett. d n. 4 può essere mantenuto. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre
2013 la convenuta propone di respingere l'appello. Il secondo ricorso della AP
1, contro la decisione di espulsione, è tuttora pendente (inc. 11.2013.65).
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di
controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
esigenza non si pone, poiché controversie sulla validità di risoluzioni assembleari
di un'associazione non hanno carattere pecuniario, quand'anche possano
toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2 con rinvii).
Circa la tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è stata
notificata al patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2013, ma il termine di
ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al
15 agosto 2013 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC.
Depositato il 14 agosto 2013, il rimedio in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. Se
le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia
compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza,
eccetto che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio
(art. 61 lett. a CPC). Nella fattispecie lo statuto dell'AO 1 prevede
all'art. 15 che “contro le decisioni dell'Assemblea dei soci è possibile ricorrere
ad un Tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353–399 CPC” (doc. C nel
fascicolo verde CM.2011.130). L'associazione tuttavia non ha eccepito davanti
al
Pretore l'incompetenza della giurisdizione statale a dirimere il litigio, ma
con la risposta è entrata senza riserve nel merito. In simili condizioni la
competenza dei tribunali ordinari è data (art. 18 CPC).
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha verificato anzitutto la legittimazione dell'attrice a contestare l'approvazione
dell'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto. Egli ha ritenuto che, per quanto all'assemblea
generale la AP 1 non avesse espresso una chiara opposizione a tale norma,
l'interdipendenza di tale disposizione con l'art. 5 cpv. 4 implicava che
l'opposizione all'una si estendesse all'altra, tanto più che al momento di
approvare lo statuto nel suo complesso l'attrice aveva votato contro. Ciò posto,
egli ha esaminato la conformità dei due articoli con il principio dell'art. 23
cpv. 3 Cost., secondo cui nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione
o a farne parte. In proposito egli ha rilevato che la formulazione delle due
norme non pone condizioni imperative all'ammissione di un socio né motivi cogenti
di esclusione, ma consente semplicemente all'assemblea di valutare nel singolo
caso la situazione del candidato socio o del socio da espellere. Per il primo
giudice, in ogni modo, la libertà di non associarsi (negative Koalition)
non è assoluta, ma può subire eccezioni in caso di abuso di diritto. E a suo
avviso nella fattispecie la condizione non risulta illegale, giacché un socio
non può valersi dell'autonomia giuridica per profittare dei vantaggi
dell'affiliazione e far beneficiare di ciò altre società collegate che non vi
partecipano, risparmiando sulle tasse sociali. A suo parere, infine, gli
articoli in questione, che perseguono l'obiettivo statutario di coesione fra i
membri, neppure determinano un obbligo indiretto di associarsi contrario all'art.
356a CO. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
4. L'appellante ribadisce che
le due disposizioni statutarie sono state adottate in realtà per l'inimicizia
che oppone da decenni __________, presidente dell'AO 1, a __________ e che i
due articoli sono stati inseriti nello statuto con intenti abusivi, allo scopo
di allontanarla dall'associazione, come è poi avvenuto. Essa sostiene che subordinare
l'ammissione di un socio all'appartenenza all'associazione di tutte le imprese
a lui collegate equivale a imporre a queste ultime un'adesione coatta, in
violazione dell'art. 23 cpv. 3 Cost. Essa fa valere che eventuali deroghe alla
libertà di non associarsi sono ammesse solo in casi eccezionali e in condizioni
estranee alla fattispecie. L'appellante contesta altresì che si possa rimproverare
a un socio eventuali abusi di diritto commessi da imprese terze a lui collegate,
le quali rifiutano di aderire all'associazione. Quanto al principio della trasparenza
– essa soggiunge – la sua applicazione presuppone che la medesima persona
detenga l'intero o gran parte dell'attivo di altre società, mentre gli statuti controversi
dichiarano sufficiente una comunanza di amministratori. Che poi l'assemblea
dell'associazione abbia la facoltà di non applicare le condizioni poste dai
nuovi articoli statutari – essa epiloga – nulla muta al carattere illegale dei
medesimi, i quali violano anche l'art. 356a CO senza per altro che la
convenuta abbia contestato tale censura.
5. Secondo l'art. 75 CC ogni
socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni
contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia consentite entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione per promuovere un'azione
fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione, qualità che
deve sussistere fino al momento del giudizio (Heini/Scherrer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16 e 18 ad art. 75; Foëx in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 75; Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione
n. 49 ad art. 75 CC).
Nella fattispecie l'attrice è
stata espulsa dall'associazione con risoluzione del 25 novembre 2011. Essa ha impugnato davanti
al giudice anche
tale risoluzione, ma una delibera assembleare contestata in giudizio
continua a esplicare effetti fino a un'eventuale decisione di annullamento, tranne
che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (Heini/Scherrer, op. cit., n. 31 ad art. 75; Foëx, op. cit., n.
32 ad art. 75; Riemer, op.
cit., n. 79 ad art. 75 CC). Quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto,
di per sé l'appellante non sarebbe più legittimata a ricorrere (I CCA,
sentenza inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 4). In dottrina si eccettua
nondimeno l'eventualità in cui l'espulsione di un socio faccia seguito alla contestazione
di una risoluzione assembleare da parte del socio medesimo e il socio abbia
contestato anche l'espulsione (Riemer,
op. cit., n. 49 in fine ad art. 75 CC). Avendo impugnato anche la sua
esclusione dall'associazione, la AP 1 conserva dunque la legittimazione per
impugnare le pregresse risoluzioni assembleari. Per il resto non è più litigioso
che l'interessata ha votato contro le due risoluzioni contestate. Pacifica è
altresì la tempestività dell'azione, intentata presentando nel termine di un
mese l'istanza di conciliazione, il 18 agosto 2011 (DTF 135 III 489), ed entro
tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad agire la petizione (DTF 140 III 566 consid. 2.3).
6. Contestate sono nel caso
specifico – si è detto – le due risoluzioni con cui l'assemblea generale
straordinaria ha approvato il 21 luglio 2011 i nuovi art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d
n. 4 dello statuto. La questione è di sapere perciò se tali norme statutarie
siano contrarie alla legge, intendendosi con ciò prescrizioni formali o sostanziali.
Non solo quelle relative al diritto dell'associazione e delle persone giuridiche,
ma anche norme di diritto positivo scritto o non scritto, come pure principi
giuridici generali come il divieto dell'abuso di diritto e dell'eccesso di
potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità
(Foëx, op. cit., n. 20 e 22 ad
art. 75 CC; Heini/Scherrer, op.
cit., n. 13 e 14 ad art. 75 CC; Riemer,
op. cit., n. 28 segg. ad art. 75 CC).
7. In concreto l'attrice
sostiene che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto viola anzitutto l'art.
23 cpv. 3 Cost., il quale dispone che nessuno può essere costretto ad aderire a
un'associazione o a farne parte. In realtà la norma come tale non obbliga
tuttavia imprese terze ad affiliarsi all'AO 1. L'attrice obietta che subordinare
l'ammissione di un socio “all'appartenenza all'Associazione di tutte le
imprese collegate” significa imporre indirettamente – all'atto pratico – un
obbligo di adesione alle imprese collegate. Sta di fatto che le imprese
collegate non sono tenute ad affiliarsi. È vero che, non dovessero queste aderire
all'associazione, la ditta candidata si vedrebbe respingere l'accettazione ed è
vero altresì che in certi casi lo Stato non può limitarsi a vietare affiliazioni
coatte, ma deve attivarsi anche per garantire il diritto di affiliarsi o di appartenere
a un'organizzazione, impedendo misure di boicottaggio (Mahon in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 7 in fine ad art.
23). Ciò vale specialmente nel caso di associazioni aventi carattere
professionale, economico o corporativo. V'è chi sostiene che in condizioni del
genere il candidato abbia un diritto soggettivo all'affiliazione (Errass in: Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallender,
Die schweizerische Bundesverfassung, 3ª edizione, n. 21 in fine ad
art. 23 con rinvio anche alle opinioni contrarie). Nella fattispecie non giova
tuttavia approfondire il quesito – di diritto costituzionale – senza avere
verificato prima se il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto non si riveli in contrasto
già con altre norme di livello legislativo o con principi giuridici generali.
8. Di regola nessuno ha
diritto di entrare a far parte di un'associazione, a meno che gli statuti gli
conferiscano tale facoltà oppure che l'associazione si sia impegnata ad accogliere
il candidato o che leggi specifiche prevedano un diritto di adesione. Lo statuto
inoltre può subordinare l'adesione a determinate premesse, senza che ciò
conferisca di per sé un diritto soggettivo, nemmeno a chi adempie tutti i
requisiti (Riemer, op. cit., n. 56
seg. ad art. 70 CC; Heini/Scherrer, op. cit., n. 37 ad art.
70 CC). Il principio appena citato subisce nondimeno restrizioni qualora
il rifiuto di accogliere un candidato pregiudichi quest'ultimo nella sua personalità
economica. Come in materia di esclusione da un'associazione, in tal caso un
diniego d'affiliazione può ledere la personalità del candidato, in particolare ove
questi si veda impedire l'accesso a un'organizzazione professionale,
corporativa, sportiva o economica che rivesta una posizione di monopolio o che
renda
l'esercizio di un'attività
professionale difficile o impossibile ai non membri (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11–89a
CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 552 n. 1136 con numerosi rimandi).
In simili condizioni il rifiuto di adesione potrebbe tradursi in un serio
pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto (analogamente a
quanto avviene nel settore dei cartelli), il quale potrebbe apparire al
pubblico come privo delle capacità professionali e dell'integrità personale che
offrono invece gli affiliati. Dandosi simili premesse, l'art. 28 CC è
suscettibile di conferire un diritto all'affiliazione (Riemer, loc. cit.; Foëx,
op. cit., n. 9 ad art. 70 CC). Un diritto di adesione può dedursi altresì
– per altro verso – dall'art. 2 cpv. 2 CC ove l'associazione abusi dei suoi
diritti (Foëx, loc. cit.) con
comportamenti contraddittori, ad esempio rifiutando un'adesione che aveva
assicurato di accogliere (Riemer,
op. cit., n. 73 ad art. 70 CC).
9. Nella fattispecie l'AO 1, affiliata
alla Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino
(art. 1 dello statuto), è sicuramente un'organizzazione di categoria, come
conferma il suo scopo (art. 3 dello statuto: sopra, lett. A). Trattandosi di
un'organizzazione chiamata a rappresentare verso il pubblico, le autorità e i
potenziali clienti dei propri membri l'insieme dell'industria cantonale
operante nel settore, essa non gode di completa autonomia in materia di espulsione.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che
organizzazioni determinanti di una professione o del ramo non possono disporre
l'esclusione di soci a beneplacito (come le associazioni in genere, il cui
statuto può permettere l'espulsione finanche senza indicazione del motivo: art.
72 cpv. 1 CC), ma, “in considerazione del diritto della personalità attinente
allo sviluppo economico” dei suoi membri, solo per motivi gravi nel senso
dell'art. 72 cpv. 3 CC (DTF 123 III 193). L'associazione può pronunciare
esclusioni, in altri termini, solo se gli interessi dell'organizzazione
prevalgono oggettivamente su quelli del singolo socio. Si conviene che
un'espulsione è un provvedimento più grave rispetto a un rifiuto di
affiliazione. Anche un diniego di adesione tuttavia può implicare – come detto
– un serio pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto, il
quale potrebbe apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e
dell'integrità personale che i membri dell'organizzazione devono garantire.
Il nuovo art. 5 cpv. 4 dello
statuto approvato il 21 luglio 2011 dispone in concreto che l'assemblea generale
“decide dell'ammissione di nuovi soci, previa domanda scritta del nuovo socio
al comitato, che emanerà il suo preavviso”. La legittimità di tale presupposto
non è contestata dall'appellante, la quale non contesta nemmeno – a giusto
titolo – che l'affiliazione possa essere “subordinata a determinate condizioni”
(Riemer, op. cit., n. 69 ad art.
70 CC). Quanto essa censura è che l'ammissione possa essere vincolata “in particolare
all'appartenenza all'associazione di tutte le imprese collegate alla
richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente
di azionisti di riferimento)”. Ora, a un primo esame la norma parrebbe
meramente potestativa. A ben vedere tuttavia essa va intesa nel senso che
l'associazione è competente per assoggettare senz'altro l'affiliazione di un
candidato avente imprese “collegate” (nozione per altro poco precisa) alla
condizione che queste ultime aderiscano anch'esse all'organizzazione. Tant'è
che l'attrice è stata espulsa dal sodalizio proprio in base a simile interpretazione.
E una condizione così tassativa mal si concilia con il diritto della personalità
attinente allo sviluppo economico del candidato.
Può darsi che in singoli casi
l'interesse prevalente dell'organizzazione sorregga un diniego di adesione
alla luce delle circostanze concrete. Ma lo scopo di promuovere “coesione, coerenza
e forza tra i membri” cui accenna il Pretore non è un valore assoluto che può
essere perseguito a ogni costo. E un rifiuto di ammissione in seno a
un'organizzazione di categoria non si giustifica automaticamente in qualsiasi
caso solo perché la ditta candidata ha un titolare, azionisti “di riferimento”
(locuzione anch'essa poco precisa) o un amministratore comune a un'altra ditta
del ramo. Nella sua formulazione assoluta l'art. 5 cpv. 4 non è rispettoso
dell'art. 28 CC. Va pertanto annullato nella misura in cui lo offende.
10. Quanto precede risulta
ancora più flagrante se messo in relazione con il nuovo art. 7 lett. d n. 4 dello
statuto. Combinato con quest'ultima norma, infatti, l'art. 5 cpv. 4 comporta l'espulsione
automatica dall'associazione già per il fatto che a un certo momento la ditta in
questione si trovi un titolare, un azionista “di riferimento” o un amministratore
comune a un'altra ditta del ramo. Quale “grave motivo” (a norma alla citata
sentenza DTF 123 III 193) legittimi dal profilo oggettivo un provvedimento
tanto drastico indipendentemente da qualsiasi ponderazione fra gli interessi
dell'associazione e quelli del socio non è dato di comprendere. A parte il
fatto che la qualità di socio non può essere tolta attraverso successive modifiche
di uno statuto (Riemer, op. cit.,
n. 242
ad art. 70 CC), un'espulsione deve
ossequiare i principi generali di procedura e in particolare il principio di
colpevolezza (Heini/ Scherrer,
op. cit., n. 21 ad art. 70 CC; Niggli
in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 e 17 ad art. 70
CC). Altri motivi di esclusione possono sì essere previsti, ma solo se la
perdita della qualità di socio è dovuta al verificarsi di avvenimenti incerti, suscettibili
di pregiudicare gli interessi dell'associazione. Nella fattispecie invece basterebbe
che una ditta appartenente alla convenuta costituisse una filiale, magari fuori
Cantone, per incorrere nell'espulsione eo ipso. Non si esclude – una
volta ancora – che in singoli casi ciò possa giustificarsi per le particolarità
concrete, ove il nuovo titolare, il nuovo azionista “di riferimento” o il nuovo
amministratore della ditta pregiudichi gravemente gli interessi
dell'organizzazione. Ma “motivi gravi” non possono intravedersi già a priori,
in astratto e a titolo generale solo perché a un determinato momento una ditta
appartenente all'organizzazione risulti avere titolari, azionisti o amministratori in comune con altre ditte del ramo che
non ne fanno parte.
Il Pretore e la convenuta
oppongono che un socio non può valersi della propria autonomia giuridica per
profittare dei vantaggi dell'affiliazione e far beneficiare di ciò società “collegate”
che non vi partecipano, risparmiando sulle tasse sociali. Per tacere del fatto
nondimeno che tutto si ignora sui vantaggi concreti che conseguirebbero le
società “collegate” in circostanze del genere, non è dato a divedere come
l'organizzazione possa promuovere i suoi scopi e la coesione fra i membri
brandendo lo strumento sistematico dell'espulsione. Gli interessi
dell'organizzazione si favoriscono – se mai – facendo in modo che una ditta
esterna non abbia interesse a rimanere fuori e postuli l'affiliazione per i
benefici che le derivano. Anche sotto questo profilo la formulazione apodittica
del nuovo art. 5 cpv. 4 in fine non può dunque dirsi conforme al diritto della
personalità attinente allo sviluppo economico del socio.
11. In definitiva l'appello merita
accoglimento, nel senso che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto va annullato
nella sua ultima frase “in particolare all'appartenenza all'Associazione di
tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o
di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. L'attrice chiede
che tale annullamento retroagisca dal 21 luglio 2011, ma ciò avviene già invalidando
l'approvazione della norma da parte dell'assemblea generale straordinaria
tenuta quel giorno, invalidazione che toglie ogni legittimità alla frase finale
dopo di allora. Il nuovo art. 7 lett. d n. 4 può invece rimanere invariato, la
stessa appellante rinunciando a chiederne l'annullamento nel caso in cui sia cassata
l'ultima frase dell'art. 5 cpv. 4. Le spese processuali e le ripetibili seguono
la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale
giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che segue identica sorte.
12. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1),
la via del ricorso in materia civile è data
senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La
petizione è accolta, nel senso che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto dell'AO
1 è annullato nella sua ultima frase “in particolare all'appartenenza
all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza
di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”.
La risoluzione presa il 21 luglio 2011 dall'assemblea generale straordinaria della
convenuta è annullata nella misura in cui approva il nuovo art. 5 cpv. 4 dello
statuto nella sua ultima frase.
2. Le
spese processuali di fr. 1600.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono
poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 4000.– per
ripetibili.
II. Le spese di
appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dall'appellante,
sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).