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Decisione

11.2013.65

Contestazione di delibera assembleare: esclusione di un socio da un'associazione professionale

25 novembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi interessi o la sua immagine oppure pregiudichi il raggiungimento dello

scopo associativo. Ancora nelle osservazioni all'appello essa si limita ad

affermazioni di principio, come il “forte rischio che la persona che controlla AP

1 applichi una politica conforme agli statuti per quanto riguarda quest'ultima

e una totalmente distinta con le altre imprese”, il che “potrebbe (…) creare situazioni

ambigue con i dipendenti, i consumatori e le autorità” e “permetterebbe di

avere accesso a informazioni in seno all'Associazione per poi trarne vantaggio

per le altre società”.

Nel caso specifico il Pretore non

ha appurato – come detto – se altri motivi sorreggessero l'espulsione

dell'attrice, la semplice formulazione del nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto (combinato

con il nuovo art. 7 lett. d n. 4) essendo sufficiente a suo avviso per

Considerandi

legittimare il provvedimento. All'assemblea generale di quel 25 novembre

2011.

parrebbe che quasi tutti gli altri soci invocassero anche altre ragioni.

Sta di fatto che in concreto l'esclusione non è stata motivata con nessuna di

esse. La questione non può dunque essere approfondita oltre.

9.

Se ne conclude che

l'appello in esame merita accoglimento e che l'espulsione del 25 novembre 2011

va annullata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della

convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una

modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue

identica sorte.

10.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1),

la via del ricorso in materia civile è data

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è accolta, nel senso che la risoluzione del 25 novembre 2011 con cui

l'assemblea generale dell'AO 1 ha pronunciato l'esclusione della AP 1 è

annullata.

2. Le

spese processuali di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dell'attrice, sono

poste a carico AO 1 che rifonderà all'attrice fr. 4000.– per ripetibili.

II. Le spese di

appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante,

sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per

ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).