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Decisione

11.2013.66

Diffida ai debitori

26 maggio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2015.4 dell'11 febbraio 2015, consid. 6a con

riferimenti). Non incombe al giudice della trattenuta sostituirvisi.

9. L'emanazione della presente

decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

10. Le spese del giudizio

seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Privo di

formazione giuridica e in affanno finanziario, egli ha agito nondimeno di

Considerandi

propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di

famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107

cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza

oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).