11.2013.66
Diffida ai debitori
26 maggio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.66
Lugano
26 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.454 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 28 maggio 2013 da
AO 1
contro
AP 1,
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore aggiunto
il 25 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 gennaio 2010 AO 1 (1977)
ha dato alla luce un figlio, N__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1968).
A quel tempo i due vivevano insieme. Il 23 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione del 16 dicembre 2010 in cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di
fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore
età, rispettivamente fino alla “conclusione di un periodo formativo adeguato (art.
277 cpv. 2 CC)”. La convivenza di AO 1 e AP 1 è cessata all'inizio del 2013. Dopo
di allora AP 1 non ha corrisposto alcun contributo alimentare per N__________.
B. Nel frattempo, con sentenza
del 3 gennaio 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha sciolto
per divorzio il matrimonio contratto il 14 aprile 2000 da AP 1 e __________
(1973), omologando una convenzione del 10 dicembre 2012 in cui il primo si impegnava a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili indicizzati per ognuno dei figli R__________ (nato il 20 settembre
2001) e S__________ (nata il 21 gennaio 2004), assegni familiari compresi (inc.
DM.2012.33).
C. Il 28 maggio 2013 AO 1 ha
adito il Pretore perché ordinasse alla __________ di __________, presso cui AP
1 lavora come installatore sanitario, di trattenere dallo stipendio di lui fr.
700.– mensili e di riversarglieli a titolo di contributo
alimentare per il figlio. All'udienza
del 18 luglio 2013, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza. Le prove consistendo nel mero richiamo di altri fascicoli
della Pretura, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale.
Entrambe hanno confermato le rispettive posizioni e postulato il beneficio del
gratuito patrocinio.
D. Statuendo il 25 luglio 2013,
il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha
ordinato alla __________ di trattenere con effetto immediato dallo stipendio di
AP 1 l'importo di fr. 665.– mensili e di riversarlo su un conto bancario di AO
1 in favore del figlio. Egli ha rinunciato a riscuotere spese e ad assegnare
ripetibili, dichiarando di conseguenza prive di oggetto le richieste di
gratuito patrocinio.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto
sospensivo all'appello, l'annullamento della trattenuta di stipendio. Egli sollecita
inoltre per il “futuro” la concessione del gratuito patrocinio. Il memoriale
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di
un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c
CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la durata della trattenuta
in discussione. La sentenza impugnata inoltre è stata notificata al convenuto l'8
agosto 2013. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica
18 agosto 2013, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile (data del timbro postale), l'appello
in esame è pertanto ricecevibile.
2. Il detentore dell'autorità
parentale può esercitare in suo nome i diritti di natura patrimoniale del
figlio minorenne e farli valere giudizialmente (o in via esecutiva) agendo
personalmente in qualità di parte (DTF 136 III 365). Nulla ostava dunque a che
AO 1 procedesse nei
confronti di AP 1 con l'esecuzione forzata sui generis (DTF 137 III 195
consid. 1.1 con riferimenti) del contributo alimentare per il figlio.
3. Nella decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato la trascuranza alimentare del convenuto, ma non è
stato in grado di stabilire se la situazione finanziaria di lui fosse peggiorata
dopo la firma della convenzione di mantenimento in favore di N__________ o dopo
la firma della convenzione sugli effetti del suo divorzio, omologata dal
Pretore il 3 gennaio 2013 (decisione impugnata, pag. 4). Lasciata la questione
aperta, egli ha calcolato il reddito di lui in fr. 4955.– netti mensili, già
dedotti gli assegni familiari di complessivi fr. 400.– per R__________ e S__________,
e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3320.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1550.–, premio della cassa malati fr.
383.65, assicurazione RC dello scooter fr. 53.20, rimborso del mutuo bancario
per l'acquisto dello scooter fr. 132.95). Visto il contributo alimentare dovuto
ai figli R__________ e S__________, di complessivi fr. 1200.– mensili (senza assegni
familiari: loc. cit., pag. 5), egli ha constatato un margine disponibile
di fr. 435.– mensili. Richiamandosi alla giurisprudenza (RtiD I-2013 pag. 723
consid. 7), egli non ha limitato tuttavia la trattenuta di stipendio a
tale disponibilità, ma ha intaccato in ugual misura (5%) il fabbisogno minimo di
lui (compreso il contributo alimentare per il figlio) e quello del figlio
stesso, fissando per finire la trattenuta di stipendio in fr. 665.– mensili (loc.
cit., pag. 6).
4. L'appellante chiede di
annullare la decisione impugnata, prospettando un suo calcolo del reddito e del
fabbisogno minimo da cui risulta un ammanco di fr. 374.90 mensili. Di fronte a entrate
per fr. 4995.– mensili (rispetto ai fr. 4955.– accertati dal Pretore) egli espone
un fabbisogno minimo di fr. 5369.90 mensili, aggiungendo al calcolo del Pretore
(fr. 3320.– mensili) fr. 150.– di spese accessorie in materia di locazione, fr.
1600.– per il mantenimento di R__________ e S__________ (in luogo dei fr.
1200.– riconosciuti dal Pretore) e fr. 300.– di imposte. Chiede altresì un incontro
per stabilire una volta tanto una cifra equa da versare per ognuno dei figli,
sottolineando che il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per N__________
era stato definito ai tempi in cui egli viveva con AO 1 e le sue spese erano in
parte dimezzate rispetto a oggi.
5. Per quel che è dell'udienza
sollecitata dall'appellante dinanzi a questa Camera, non se ne ravvisano gli estremi.
Intanto nell'ambito di un appello contro una decisione presa con la procedura sommaria
– come quella in esame (sopra, consid. 1) – per principio non si tengono udienze
(Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 316 con rimando).
Inoltre non si tratta in
concreto – come crede l'appellante – di negoziare un contributo alimentare per
N__________ (questione da trattare se mai nell'ambito di una causa apposita, tendente
alla ridefinizione del contributo alimentare), bensì di determinare l'entità
della trattenuta di stipendio chiesta da AO 1 per il figlio. Nelle circostanze
descritte giova procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del
giudizio.
6. Un genitore oggetto di una “diffida
ai debitori” destinata ad assicurare contributi di mantenimento per i figli (art.
291 CC) ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo
esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo, limitatamente
alla sua persona (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15
consid. 4; da ultimo: sentenza del
Tribunale federale 5A_223/2014 del 30 aprile 2014, consid. 2). L'appellante
quantifica il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, come detto, in
fr. 5369.90 mensili. In realtà tale fabbisogno è finanche inferiore a
quello calcolato dal primo giudice, come risulta in appresso.
a) Il
conguaglio per spese accessorie di fr. 150.– mensili che l'appellante fa valere
per la prima volta in appello (senza nemmeno rendere verosimili i presupposti
dell'art. 317 cpv. 1 CPC), non può essere riconosciuto. Anzi, a ben vedere non
andava riconosciuto nel fabbisogno minimo di lui nemmeno un costo dell'alloggio
di fr. 1550.– mensili per un appartamento di 4 locali e mezzo destinato a tre
persone (doc. 1, 17° foglio). Tutto quanto il convenuto poteva pretendere di
veder inserire nel proprio fabbisogno minimo è la locazione di un alloggio per
sé solo. E un'abitazione dignitosa per una persona soltanto, anche a __________,
poteva sicuramente reperirsi per fr. 1280.– mensili, spese accessorie comprese.
Se nel febbraio del 2013 ha stipulato un contratto per un appartamento
sovradimensionato rispetto le sue sole esigenze, l'appellante non può ora
valersene per sottrarsi ai doveri di mantenimento verso il figlio. In proposito
l'appello manca di consistenza.
b) L'onere
fiscale di fr. 300.– mensili che l'appellante rivendica nell'appello non può
rientrare nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, nel quale non vanno
computate imposte (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6294 cifra III).
Anche al riguardo l'appello è privo di fondamento.
c) Il
“padrinato” di fr. 30.– mensili che l'appellante evoca (pur senza includerlo
nel proprio fabbisogno minimo), destinato ad aiutare gli studi di un ragazzo in
__________ (doc. 1, 21° foglio), non è funzionale al mantenimento del debitore
e non è prioritario rispetto al mantenimento dei figli. Non può dunque trovare
spazio, comunque sia, nel fabbisogno minimo di lui.
d) Né
possono essere considerate nel fabbisogno minimo dell'appellante le spese
legali di fr. 200.– mensili che il convenuto afferma di avere sostenuto per
difendersi nella causa di divorzio (ma che una volta ancora non include nel
fabbisogno minimo). Non si tratta invero, neppure sotto questo profilo, di
spese funzionali al mantenimento del debitore (RtiD
II-2010
pag. 720 n. 62c consid. 5).
e) Tutto
si ignora poi sulle spese professionali (non quantificate nemmeno per ordine di
grandezza) che l'appellante asserisce di non vedersi rimborsare dal datore di
lavoro. Tant'è che invano si cercherebbe di conoscerne, per lo meno, la natura.
7. Ne segue che il fabbisogno
minimo del convenuto secondo il diritto esecutivo non eccede fr. 3050.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1280.–,
premio della cassa malati fr. 383.65, assicurazione RC dello scooter fr. 53.20, rimborso del mutuo bancario per
l'acquisto dello scooter
fr. 132.95). E l'appellante non
contesta che il suo reddito ammonti a fr. 4955.– mensili (senza assegni
familiari), come ha accertato il Pretore aggiunto. Anzi, quantifica il suo stipendio
in fr. 4995.– mensili (appello, primo foglio). Gli rimane dunque un
margine di fr. 1900.– mensili con cui può onorare il contributo di
mantenimento per R__________ (fr. 600.– mensili senza assegni familiari),
quello per S__________ (fr. 600.– mensili senza assegni familiari) e quello per
N__________ (fr. 700.– mensili senza assegni familiari). Nel risultato non può
dolersi in definitiva che il Pretore aggiunto abbia ordinato una trattenuta di
stipendio per N__________ di fr. 665.– mensili.
8. Certo, l'appellante invoca
difficoltà finanziarie dovute alla fine della convivenza con AO 1 e all'aumento
di spese che prima divideva con lei. Un genitore che non è più in grado di versare
contributi di mantenimento per un figlio non può limitarsi tuttavia a non
pagare e a lamentare problemi economici. Così facendo, egli fa solo apparire
durevole la trascuranza dell'obbligo alimentare, poco importando i motivi per
cui egli disattenda tale obbligo (Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione,
pag. 768 nota 2715). Se il figlio non è d'accordo di rinunciare – in tutto o in
parte – al contributo, tocca al genitore promuovere causa e chiedere al giudice
di modificare l'obbligo alimentare a suo carico (art. 286 cpv. 2 CC; da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2015.4 dell'11 febbraio 2015, consid. 6a con
riferimenti). Non incombe al giudice della trattenuta sostituirvisi.
9. L'emanazione della presente
decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Le spese del giudizio
seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Privo di
formazione giuridica e in affanno finanziario, egli ha agito nondimeno di
Considerandi
propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di
famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107
cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza
oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
11.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).