11.2013.68
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlio
2 luglio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.68
Lugano,
2 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2013.1000 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 5 marzo 2013 da
AP 1,
PA
1)
contro
AO 1
PA
2),
giudicando sull'appello
del 30 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
19 agosto 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 si sono sposati a
il 25 febbraio 2011. Dal matrimonio è nato E__________,
il 22 novembre 2011. Il marito lavorava come rappresentante per la ditta
di vini Z__________ SA di e il 6 giugno 2011 è passato alle dipendenze della
ditta C__________ SA di. Titolare di un diploma di albergatore e ristoratore,
la moglie non ha svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi si
sono separati il 16 febbraio 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale
di per trasferirsi prima nell'appartamento della sua nuova compagna a e poi,
dal 1° maggio 2013, in un appartamento proprio, sempre a.
B. Il 5 marzo 2013 AP 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il
diritto di visita
paterno), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di
fr. 4900.– mensili per sé e uno di fr. 1332.– mensili per il figlio
(assegni familiari non compresi)
retroattivamente dal 1° febbraio
2013. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre e ha
riservato al padre “il più ampio diritto di visita”, ma almeno tre incontri
settimanali di un'ora con E__________.
C. Il 7 marzo 2013 AP 1 ha
adito nuovamente il Pretore, postulando una provvigione ad litem di fr.
5000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Il Pretore ha
deciso di
trattare la richiesta al
contraddittorio. AO 1 ha scritto da parte sua al Pretore il 18 marzo 2013, lamentando
difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio e chiedendo di
modificare la disciplina del diritto di visita. Con decreto cautelare emesso il
20 marzo 2013 senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza, rinviando
anche l'esame di tale questione all'udienza.
D. Al contraddittorio del 18
aprile 2013, indetto per discutere l'istanza a tutela dell'unione coniugale e l'assetto
cautelare, i coniugi hanno raggiunto un accordo pendente causa sulla vita
separata, nel senso che l'abitazione coniugale era assegnata alla moglie e il
figlio affidato alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), mentre il
convenuto si impegnava a versare un contributo
alimentare per E__________
di fr. 1670.– mensili dal 1° maggio 2013 (assegni familiari non compresi) e a
corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–, come
pure ad anticipare le spese processuali di fr. 1000.–, AP 1 rinunciando al
gratuito patrocinio. Sul contributo alimentare per la moglie le parti non si
sono intese, la moglie postulando fr. 4900.– mensili retroattivamente dal
1° febbraio 2013 e il marito limitandosi a
offrire fr. 150.– mensili dal 1° maggio 2013. L'istruttoria è cominciata seduta stante con l'interrogatorio dei coniugi.
E. Nelle more istruttorie il
Pretore ha obbligato AO 1 a versare alla moglie, con decreto cautelare del 30
aprile 2013, un contributo alimentare di fr. 2590.– mensili, ponendo le spese del
decreto (fr. 300.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e compensando
le ripetibili. L'istruttoria è stata chiusa alla successiva udienza del 13
agosto 2013, nel corso della quale i coniugi hanno tenuto le arringhe finali. In
tale circostanza AP 1 ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 3120.–
mensili (senza precisarne la decorrenza). AO 1 ha offerto una volta ancora fr. 150.–
mensili dal 1° maggio 2013.
F. Statuendo con sentenza del 19
agosto 2013, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio per la cura e
l'educazione, ha regolato il diritto di visita paterno a E__________ e ha condannato
AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare di fr. 1435.–
mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1670.– mensili per il figlio
(assegni familiari non compresi). Le spese processuali di complessivi fr. 2000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta il 30 agosto 2013 a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il contributo alimentare per lei sia
aumentato a fr. 3143.50 mensili, quello per il figlio ridotto a fr. 1508.35
mensili (assegni familiari non compresi) e gli oneri processuali posti interamente
a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 7000.– a
titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2013 AO 1 propone
di respingere l'appello. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal
presidente di questa Camera per i contributi alimentari dovuti da AO 1 fino all'agosto del 2013 compreso e respinta invece
per quel che era dei contributi alimentari dovuti in seguito. Il 23 dicembre
2013 AO 1 ha trasmesso a questa Camera un suo nuovo contratto di lavoro con la C__________
SA, valido dal 1° gennaio 2014. Invitata a esprimersi, AP 1 non ha
formulato osservazioni in proposito.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del
contributo di mantenimento controverso
davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di
vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008
dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza del Pretore inoltre è
pervenuta al patrocinatore dell'istante il 20 agosto 2013.
Presentato il 30 agosto seguente, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza tempestivo.
2. All'appello l'istante
acclude due documenti nuovi: una lettera raccomandata del 7 agosto 2013 in cui il locatore la diffida a saldare due mesi di pigioni arretrate e il conguaglio delle
spese accessorie, come pure un estratto 12 agosto 2013 del suo conto corrente
postale su cui figurano taluni contributi alimentari accreditati dal marito. Il convenuto da parte sua ha prodotto il
23 dicembre 2013 – come detto – un suo nuovo contratto di lavoro con la
C__________ SA, valevole dal 1° gennaio 2014. Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale
anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le
procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF
138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo
2013, consid. 2). In concreto i documenti acclusi dall'appellante potevano verosimilmente
già essere sottoposti al Pretore. La loro ammissibilità è quindi dubbia, ma
dato che non sono rilevanti per l'esito della decisione non giova soffermarsi
al riguardo. Il contratto di lavoro prodotto da AO 1 non poteva invece essere
esibito al Pretore. È dunque ricevibile in questa sede.
3. Litigioso rimane, nel caso
specifico, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato
il reddito di AO 1 in fr. 6185.– mensili senza assegni familiari (fr. 5585.–
mensili di stipendio, tredicesima inclusa, e fr. 600.– mensili fissi per
il rimborso di spese professionali non documentate) a fronte di un fabbisogno
minimo in fr. 3080.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1400.–, spese accessorie fr. 150.–,
conguaglio delle spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr.
279.55). Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato ch'essa non consegue alcun
reddito e ha rinunciato a determinarne il fabbisogno minimo, visto il bilancio
familiare in ammanco. Egli ha rilevato in effetti che la disponibilità del
marito (fr. 3105.– mensili) permette di coprire il fabbisogno in denaro del figlio
(fr. 1670.– mensili, assegni familiari non compresi), lasciando un
margine di fr. 1435.– mensili. E siccome il marito non può essere ridotto
a vivere con un importo inferiore al proprio
fabbisogno minimo, l'istante non può vedersi riconoscere più di fr.
1435.– mensili a titolo di contributo alimentare. Relativamente alla decorrenza
dell'obbligo contributivo, infine, il Pretore l'ha fissata il 1° marzo 2013, data
dell'istanza a tutela dell'unione coniugale.
4. L'appellante contesta
anzitutto il reddito del marito, che sostiene ammontare a fr. 7499.60 mensili
senza assegni familiari. Essa non discute lo stipendio fisso calcolato dal
Pretore in fr. 5585.– mensili (anzi, lo quantifica in fr. 5579.60 mensili:
appello, pag. 8 in fondo). Critica l'importo di fr. 600.– mensili che il
Pretore ha conteggiato nel reddito di AO 1 per il rimborso di spese professionali
non documentate, facendo valere che il marito percepisce un'indennità fissa di fr.
1920.– mensili e che delle spese realmente sostenute egli non ha documentato
nulla (nemmeno i fr. 600.– mensili stimati dal Pretore), come nulla ha documentato
il suo datore di lavoro. L'importo di fr. 600.– mensili è dunque tanto meno
verosimile – essa soggiunge – ove si consideri che la ditta C__________ SA rifonde
separatamente al convenuto, dietro presentazione dei giustificativi, i
pernottamenti e le cene fuori Cantone, il costo del carburante per l'automobile
di servizio, il costo del posteggio e del lavaggio del veicolo. L'indennità di
fr. 1920.– si rivela perciò, all'atto pratico, un reddito occulto e va
cumulata interamente allo stipendio.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come
reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese
ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida
verosimilmente con l'ammontare dell'indennità percepita; una simile indennità
può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito
occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal
dipendente (RtiD
II-2010
pag. 633 consid. 7 con riferimento a FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3 e Rep.
1995 pag. 145 consid. 3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2001.62 dell'8
febbraio 2002, consid. 6 con rinvii).
b) Nel
caso specifico AO 1 riceve un'indennità fissa
di
fr. 1920.– mensili per spese professionali, di cui fr. 120.– per l'abbonamento
telefonico (doc. H: contratto di lavoro del 6 giugno 2011, clausola n. 5bis;
si veda anche il doc. 5). Il costo dei pernottamenti e delle cene fuori
Cantone, quello del carburante per l'automobile di servizio, del posteggio e
del lavaggio del veicolo gli sono invece rimborsati dal datore di lavoro separatamente,
contro presentazione dei giustificativi. Ciò premesso, che la spesa di fr.
120.– mensili per il telefono sia inverosimile o esagerata non è preteso
nemmeno dall'appellante. AO 1 svolge l'attività di rappresentante di commercio
in tutto il Ticino e nel resto della Svizzera. Si può ragionevolmente presumere
quindi che debba mettersi in contatto telefonico con i clienti, oltre che rimanere
in relazione con la sede dell'azienda, la sua cifra d'affari aggirandosi attorno
ai fr. 800 000.–/900 000.– l'anno (deposizione di D__________:
verbale del 13 agosto 2013, pag. 3 in basso). Ancorché non documentata, la
spesa per il telefono può dirsi dunque plausibile. Più delicata è la verosimiglianza
della rimanente indennità forfettaria di fr. 1800.– mensili.
c) Dagli
atti risulta che la somma in questione è stata definita dalla C__________ SA
stimando le spese professionali del convenuto in fr. 90.– per 20 giorni
lavorativi mensili (doc. 5). Secondo D__________, proprietario economico della
C__________ SA, quell'importo è un minimo di spese professionali che in base a
vent'anni di esperienza aziendale (e in 40 anni di
esperienza
sua personale) i “venditori esterni” si trovano a sostenere nel normale assolvimento
della loro attività, dovendo essi non solo pranzare al ristorante quando non possono
rientrare a domicilio, ma anche offrire consumazioni ai clienti per favorire
gli acquisti. Onde l'indennità forfettaria di fr. 1800.– mensili, mentre
il costo dei pernottamenti e delle cene fuori Cantone, quello del carburante
per l'automobile di servizio, del posteggio e del lavaggio del veicolo è
rimborsato a parte. Il testimone ha precisato inoltre che la cifra di fr. 1800.–
mensili è controllata dalla ditta durante i primi due mesi d'impiego, dopo di
che è corrisposta automaticamente al lavoratore, senza più l'esigenza di
giustificativi. L'appellante revoca in dubbio l'attendibilità del testimone. D__________
tuttavia ha dichiarato al Pretore di avere un interesse nella lite non perché sia
coinvolto nel dissidio coniugale delle parti, bensì per il fatto di recepire
come un'accusa la qualifica di “reddito occulto” attribuita al rimborso fisso delle
spese (verbale del 13 agosto 2013, pag. 2 in alto). Ch'egli abbia riferito
il falso, del resto, non è asserito nemmeno dall'appellante.
d) Nelle
circostanze descritte il Pretore ha ritenuto di riconoscere al convenuto due
terzi dell'indennità fissa (fr. 1200.– mensili) come rifusione di spese
effettive e il resto come “reddito occulto”. Si tratta di un apprezzamento, non
di un calcolo. L'appellante censura una carenza di motivazione e si duole di
arbitrio. Non contesta però che quando è fuori casa il marito debba pranzare a proprie
spese e neppure che debba offrire adeguate consumazioni ai clienti per favorire
le vendite, come ha dichiarato D__________, senza di che non gli sarebbe possibile
raggiungere un giro d'affari di fr. 800 000.–/
900 000.– l'anno. Mal si comprende dunque
come l'istante possa pretendere di qualificare l'intera somma di fr. 1800.–
mensili come reddito occulto. Quanto al Pretore, egli ha proceduto a una ponderazione
di elementi: da un lato ha considerato che il convenuto deve affrontare determinate
spese nell'esercizio della professione, dall'altro ha stimato eccessive sulla
base della comune esperienza e del normale andamento delle cose l'indennità di
fr. 1800.– mensili elargita dal datore di lavoro, sicché l'ha ridotta a fr. 1200.–
e ha cumulato la differenza (fr. 600.– mensili) allo stipendio del dipendente. Trattandosi
di un giudizio di apparenza, emanato nell'ambito di una procedura sommaria
fondata sulla verosimiglianza, la valutazione sfugge alla critica. Che poi
l'appellante denunci incertezza su eventuali bonus percepiti dal marito in aggiunta
allo stipendio, ciò ancora non significa
che tali gratifiche siano effettivamente state incassate dal convenuto (ipotesi
esclusa da D__________: verbale del 13 agosto 2013, pag. 3). Su questo punto
l'appello manca dunque di consistenza.
e) Si
aggiunga che il nuovo contratto di lavoro firmato da AO 1 con la C__________
SA, valido dal 1° gennaio 2014, non prevede più alcuna indennità fissa del dipendente
per il rimborso di spese professionali, salvo l'importo di fr. 120.– mensili
per l'abbonamento telefonico. Dal 1° gennaio 2014, in altri termini, il convenuto deve giustificare al datore di lavoro tutti gli esborsi
effettivi, compresi quelli che in precedenza gli erano rifusi a forfait. Che la
modifica contrattuale sia un'operazione simulata non è preteso neppure
dall'istante. Ne deriva che dal 1° gennaio 2014 non può più essere imputato al
marito il reddito occulto di fr. 600.– mensili stimato dal Pretore. Dato
nondimeno che AO 1 ha rinunciato a impugnare la sentenza a protezione
dell'unione coniugale, una riduzione del contributo alimentare per moglie e
figlio non entra in linea di conto.
5. Afferma l'appellante che il
marito potrebbe colmare l'ammanco nel bilancio familiare con adeguati prelevamenti
dai suoi averi,
la tassazione 2011 attestando una
sostanza immobiliare di ben
fr. 245 832.– (appartamento a) e sostanza mobiliare per fr. 106 533.– complessivi (il 31 dicembre 2011). Il
convenuto obietta nelle osservazioni all'appello che l'argomentazione è nuova e
che ad ogni modo la sua sostanza immobiliare è inutilizzabile (l'appartamento
di non è abitabile), mentre il suo conto presso la Banca __________ che il 31
dicembre 2011 registrava un saldo di fr. 96 179.41
(doc. 12) si è ridotto il 31 dicembre 2012 a fr. 58 893.78 (doc.
L) e il 15 maggio 2013 a fr. 20 387.65 (doc.
12, ultimo foglio), avendo egli dovuto arredare il proprio appartamento
a, finanziare i costi del processo e retribuire la sua legale.
a) Il
giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento in una procedura a tutela
dell'unione coniugale o a titolo cautelare in una causa di divorzio si fonda,
per principio, sul reddito effettivo conseguito da entrambi i coniugi. Se i
redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli
può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico,
sempre che ciò sia possibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il
reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può
imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito
ipotetico.
Quando i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici)
dei coniugi sono sufficienti per assicurare il fabbisogno della famiglia,
pertanto, il giudice non considera – di regola – l'ammontare della sostanza.
Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli tiene calcolo
anche della sostanza, compresi i beni propri di ogni coniuge. In tal caso deve
rispettare nondimeno la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a
un coniuge di far capo alla proprio patrimonio se non esige un sacrificio
analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza
(RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza).
b) Nella
fattispecie il solo reddito del marito non basta, come detto, per finanziare il
fabbisogno della famiglia. Entrambi i coniugi possono essere tenuti perciò a
intaccare la propria sostanza. L'istante tuttavia non risulta possederne,
sicché il sacrificio può essere chiesto al solo marito. Sapere se ciò si giustifichi
è una questione che dipende dall'ammontare del patrimonio, dalla
durata dell'onere di mantenimento e dall'entità delle cure ancora dovute al
figlio. In concreto AO 1 risulta possedere un appartamento a, che tuttavia è
manifestamente inutilizzabile nello stato in cui si trova (doc. 3). Risulta titolare
inoltre di tre conti bancari che al momento in cui ha statuito il Pretore
registravano un saldo di fr. 20 387.66 (il 15 maggio 2013: doc. 12 ultimo foglio), di fr. 13 892.14 (il 10 maggio
2013: doc. 13, ultimo foglio) e di fr. 388.–
(il 9 aprile 2013: doc. 14), per un totale di fr. 35 000.– circa. Quanto
all'ammanco nel bilancio familiare, esso è di fr. 1385.– mensili, senza
dimenticare che dal 1° gennaio 2014 il reddito del marito si è contratto di fr.
600.– mensili (sopra, consid. 4e). Le cure dovute al figlio, infine, sono ancora
di lunga durata, E__________ essendo nato nel novembre del 2011.
c) Nelle
condizioni illustrate imporre al convenuto di erodere la propria sostanza
mobiliare per colmare il disavanzo della famiglia si tradurrebbe in un rimedio palliativo,
giacché il saldo dei tre conti si esaurirebbe in un paio d'anni (o forse prima)
e a quel momento il figlio non avrà nemmeno raggiunto l'età scolastica, mentre
Fatti
i coniugi si ritroverebbero in una situazione deficitaria e privi di riserve. Obbligare
il convenuto ad
alienare
l'appartamento di non sarebbe ragionevole, per lo meno nello stato in cui l'immobile
si trova, a prescindere dal fatto che l'operazione potrebbe anche non risolversi
a breve termine. Ipotecare il fondo sarebbe illusorio, il convenuto non avendo
i mezzi per pagare gli interessi passivi. In ultima analisi l'unica soluzione
seria per colmare l'ammanco nel bilancio della famiglia appare quella per cui in
concreto l'appellante intraprenda un'attività lucrativa a tempo parziale. Di regola
ciò si esige solo da genitori affidatari con figli di almeno 10 anni di età (DTF 137 III 109 a metà con rinvii, 110 II 10 consid. 3c e 11
consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91), ma il principio vale – appunto – quando il
fabbisogno della famiglia è coperto, non quando la famiglia versa in ammanco.
Nata nel 1981, l'istante non consta per altro essere impossibilitata dall'esercitare
una professione. Essa medesima ha dichiarato anzi di essersi attivata a tal
fine nel 2013, ma di avere rinunciato per l'intervenuta separazione dal marito
(verbale del 18 aprile 2013, pag. 6 in fondo). Anche per quanto concerne
il consumo di sostanza, dunque, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
6. Da ultimo l'appellante
afferma che, indipendentemente da quanto precede, il Pretore è caduto in errore
suddividendo il margine disponibile di fr. 3105.– mensili che il marito può
destinare a lei e a E__________. Verificandosi un ammanco nel bilancio
familiare – essa prosegue – quanto eccede il fabbisogno minimo del debitore va
ripartito proporzionalmente fra moglie e figli, mentre nella fattispecie il
Pretore ha garantito il pieno fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1670.–
mensili, assegni familiari non compresi) e ha destinato a lei la sola
Considerandi
differenza di fr. 1435.– mensili. La censura in sé è fondata (si veda un
esempio concreto di calcolo in: RtiD
II-2004 pag. 616 consid. 3). È
vero che all'udienza del 18 aprile 2013 i coniugi avevano pattuito un
contributo alimentare per
E__________ di fr. 1670.– mensili
(assegni familiari non compresi), ma tale accordo aveva mera valenza provvisionale,
per la durata della causa. A quel momento poi il Pretore non aveva ancora decretato
alcun contributo di mantenimento per l'istante. Appurato al momento di emanare la
sentenza finale il margine disponibile di AO 1 in fr. 3105.– mensili e
constatato che quegli avrebbe dovuto versare contributi alimentari per
complessivi fr. 4490.60 mensili (fabbisogno minimo della moglie fr. 2820.60
mensili, fabbisogno in denaro del figlio fr. 1670.– mensili), il Pretore
avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente le due spettanze. L'istante ha diritto
così a fr. 1950.– mensili (arrotondati) e il figlio fr. 1155.– mensili. In
proposito l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va modificata
di conseguenza.
7.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene una
diversa ripartizione del margine disponibile che il marito può destinare a lei
e al figlio, ma nell'insieme nulla più di quanto ha deciso il Pretore (complessivi
fr. 3105.– mensili). In definitiva conviene ridurre lievemente perciò la tassa
di giustizia, non essendo il caso di riscuotere la modesta quota che andrebbe a
carico del convenuto, e moderare lievemente l'indennità per ripetibili in
favore di quest'ultimo. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado
può invece rimanere invariato, la sentenza odierna non influendo sul loro
ammontare né sul loro riparto (a metà, compensate le ripetibili).
8.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
6. AO
1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo
alimentare alla moglie AP 1 di fr. 1950.– mensili.
8. AO
1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo
alimentare per il figlio E__________ di fr. 1155.– mensili, assegni familiari
non compresi.
II. Le spese processuali ridotte, di
fr. 450.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).