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Decisione

11.2013.68

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlio

2 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi si ritroverebbero in una situazione deficitaria e privi di riserve. Obbligare

il convenuto ad

alienare

l'appartamento di non sarebbe ragionevole, per lo meno nello stato in cui l'immobile

si trova, a prescindere dal fatto che l'operazione potrebbe anche non risolversi

a breve termine. Ipotecare il fondo sarebbe illusorio, il convenuto non avendo

i mezzi per pagare gli interessi passivi. In ultima analisi l'unica soluzione

seria per colmare l'ammanco nel bilancio della famiglia appare quella per cui in

concreto l'appellante intraprenda un'attività lucrativa a tempo parziale. Di regola

ciò si esige solo da genitori affidatari con figli di almeno 10 anni di età (DTF 137 III 109 a metà con rinvii, 110 II 10 consid. 3c e 11

consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91), ma il principio vale – appunto – quando il

fabbisogno della famiglia è coperto, non quando la famiglia versa in ammanco.

Nata nel 1981, l'istante non consta per altro essere impossibilitata dall'esercitare

una professione. Essa medesima ha dichiarato anzi di essersi attivata a tal

fine nel 2013, ma di avere rinunciato per l'intervenuta separazione dal marito

(verbale del 18 aprile 2013, pag. 6 in fondo). Anche per quanto concerne

il consumo di sostanza, dunque, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

6. Da ultimo l'appellante

afferma che, indipendentemente da quanto precede, il Pretore è caduto in errore

suddividendo il margine disponibile di fr. 3105.– mensili che il marito può

destinare a lei e a E__________. Verificandosi un ammanco nel bilancio

familiare – essa prosegue – quanto eccede il fabbisogno minimo del debitore va

ripartito proporzionalmente fra moglie e figli, mentre nella fattispecie il

Pretore ha garantito il pieno fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1670.–

mensili, assegni familiari non compresi) e ha destinato a lei la sola

Considerandi

differenza di fr. 1435.– mensili. La censura in sé è fondata (si veda un

esempio concreto di calcolo in: RtiD

II-2004 pag. 616 consid. 3). È

vero che all'udienza del 18 aprile 2013 i coniugi avevano pattuito un

contributo alimentare per

E__________ di fr. 1670.– mensili

(assegni familiari non compresi), ma tale accordo aveva mera valenza provvisionale,

per la durata della causa. A quel momento poi il Pretore non aveva ancora decretato

alcun contributo di mantenimento per l'istante. Appurato al momento di emanare la

sentenza finale il margine disponibile di AO 1 in fr. 3105.– mensili e

constatato che quegli avrebbe dovuto versare contributi alimentari per

complessivi fr. 4490.60 mensili (fabbisogno minimo della moglie fr. 2820.60

mensili, fabbisogno in denaro del figlio fr. 1670.– mensili), il Pretore

avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente le due spettanze. L'istante ha diritto

così a fr. 1950.– mensili (arrotondati) e il figlio fr. 1155.– mensili. In

proposito l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va modificata

di conseguenza.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene una

diversa ripartizione del margine disponibile che il marito può destinare a lei

e al figlio, ma nell'insieme nulla più di quanto ha deciso il Pretore (complessivi

fr. 3105.– mensili). In definitiva conviene ridurre lievemente perciò la tassa

di giustizia, non essendo il caso di riscuotere la modesta quota che andrebbe a

carico del convenuto, e moderare lievemente l'indennità per ripetibili in

favore di quest'ultimo. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado

può invece rimanere invariato, la sentenza odierna non influendo sul loro

ammontare né sul loro riparto (a metà, compensate le ripetibili).

8.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

6. AO

1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo

alimentare alla moglie AP 1 di fr. 1950.– mensili.

8. AO

1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo

alimentare per il figlio E__________ di fr. 1155.– mensili, assegni familiari

non compresi.

II. Le spese processuali ridotte, di

fr. 450.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).