11.2013.69
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per il figlio, obbligo di attingere dalla sostanza, prestazione di garanzie
3 luglio 2014Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.69
Lugano
3 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2012.409 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 27 dicembre 2012
da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ()
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello (“reclamo”)
dell'8 agosto 2013 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
2 agosto 2013 e
sull'appello del 4
settembre 2013 presentato da AP 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 14 settembre
2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1968), ha accertato il diritto di ogni coniuge
alla metà della prestazione d'uscita accumulata
dall'altro in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale e ha posto il mantenimento del figlio P__________ (nato il 27
gennaio 2003) interamente a carico della madre.
Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 20 marzo 2012 questa Camera
ha stralciato l'appello di AP 1 dai ruoli per ritiro e ha dichiarato quello di AO
1 irricevibile (inc. 11.2011.154). Laureato in scienze biologiche con indirizzo
fisiopatologico, AO 1 non esercitava a quel momento alcuna attività lavorativa.
AP 1 lavorava come insegnante di scuola per l'infanzia a __________.
B. Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, cui il Pretore ha trasmesso gli atti
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ha accertato il 9
novembre 2012 in fr. 133 799.95 l'avere previdenziale acquisito da AP 1 durante il matrimonio presso la Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato del Cantone Ticino e ha ordinato a quest'ultima di
versare ad AO 1, su un conto di libero passaggio da aprire presso la Fondazione
Istituto collettore LPP, la somma di fr. 66 900.–
con interessi compensativi dal 24 ottobre 2011. Quel giudice ha constatato invece
che AO 1 non aveva accumulato alcun avere previdenziale in costanza di matrimonio
e che non vi era quindi alcuna prestazione di libero passaggio da suddividere in
favore di AP 1 (inc. 34.2012.24).
C. Il 27 dicembre 2012 AP 1 si
è rivolta al Pretore per ottenere la modifica della
sentenza di divorzio, nel senso di fissare a carico di AO 1 un contributo
alimentare per il figlio P__________ da definire secondo le risultanze
istruttorie, bloccando in garanzia del pagamento dei contributi l'importo di
fr. 66 900.– depositato in favore di AO
1 presso la Fondazione istituto collettore LPP. Identiche domande essa ha
formulato in via provvisionale. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza
contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco richiesto. Al contraddittorio
del 19 aprile AO 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare. La relativa istruttoria
è iniziata immediatamente e si è conclusa il giorno stesso. Al dibattimento
finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo allegato del 10 maggio 2013 l'attrice ha riaffermato le proprie domande.
Il convenuto è rimasto passivo.
D. Il 10 maggio 2013 AP 1 ha presentato,
su invito del Pretore, una motivazione complementare della propria azione nella
quale ha quantificato il contributo
alimentare richiesto in fr. 400.– per il dicembre del 2012 e in fr.
600.– mensili dal gennaio del 2013 in poi, postulando una volta ancora il blocco
dei fr. 66 300.– depositati presso la
Fondazione istituto collettore LPP, con ordine a quest'ultima di versarle
direttamente il contributo di mantenimento per P__________ in luogo e vece
dell'ex marito. Nella sua risposta del 29 maggio 2013 il convenuto ha
proposto di respingere l'azione, instando per il beneficio del gratuito
patrocinio. Al dibattimento del 18 luglio 2013 le parti hanno confermato
le loro allegazioni e notificato mezzi di prova. Non si sono tenute arringhe
finali. Statuendo il 2 agosto 2013, il Pretore ha rifiutato l'assunzione delle
prove offerte (reputate irrilevanti ai fini del giudizio) e ha respinto l'azione,
revocando al passaggio in giudicato della decisione il blocco cautelare ordinato
alla Fondazione istituto collettore LPP. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1
è stata respinta.
E. Contro la decisione appena
citata AO 1 è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) dell'8 agosto
2013 perché – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di revocare immediatamente il blocco cautelare
ordinato alla Fondazione istituto collettore LPP, porre le spese giudiziarie a
carico dell'attrice e obbligare quest'ultima a rifondergli fr. 6500.– per ripetibili.
Il 4 settembre 2013 ha ricorso contro la sentenza anche AP 1 con un
appello in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli
atti al Pretore affinché emani un decreto cautelare separato, prosegua l'istruttoria
di merito e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2013 AP
1 propone di respingere l'appello di AO 1. Questi ha comunicato il 23 maggio
2014 di rinunciare a esprimersi sull'appello di AP 1, limitandosi a postularne
il rigetto. Il 28 maggio 2014 la Fondazione istituto collettore LPP ha comunicato
alla Camera che una richiesta di AO 1 volta a ottenere il pagamento in contanti
della somma di fr. 66 300.– era stata accolta
e che qualora il deposito fosse stato liberato il capitale sarebbe stato
versato al richiedente, mentre in caso contrario sarebbe stato rimesso al
destinatario designato dal giudice, ma solo per intero (esclusi versamenti
mensili). Tale comunicazione è stata trasmessa in copia alle parti.
in diritto: 1. La modifica delle conseguenze di
un divorzio stabilite con decisione passata in giudicato soggiace, per analogia,
alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale
materia sono appellabili perciò, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311 cpv. 1 CPC). In concreto AO 1 non contesta unicamente la ripartizione delle
spese giudiziarie (nel qual caso sarebbe stato dato solo reclamo: art. 110 CPC),
ma chiede anche di revocare immediatamente il blocco cautelare di fr. 66 900.– ordinato alla Fondazione istituto collettore
LPP. Il suo memoriale va trattato dunque come appello. Quanto alla
tempestività, la decisione impugnata è stata intimata durante le ferie giudiziarie
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché entrambi i rimedi, introdotti l'8 agosto
e il 4 settembre 2013, sono ricevibili.
Fatti
I. Sull'appello di AP 1
2. L'appellante chiede di annullare
la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore “affinché emani il
giudizio cautelare disgiunto dalla decisione di merito, prosegua l'istruttoria
di merito e a conclusione della stessa emani una nuova decisione”. Se non che,
un appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve
risultare, quindi, come dev'essere modificata la sentenza appellata (DTF 137
III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al
mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché
statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento
dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado
non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett.
c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
a) Nella fattispecie l'appellante si limita a postulare il rinvio della
causa al Pretore “per completare l'istruttoria e statuire nuovamente”, senza formulare alcuna conclusione di merito. Certo, si duole che le
prove da lei offerte, volte a far luce sulla situazione economica del
convenuto, non siano state assunte, ma non si confronta con la motivazione del
Pretore, secondo cui tali prove “erano inutili”, sia perché non soccorrevano le
premesse per una modifica della sentenza di divorzio, sia perché il fascicolo
processuale era in ogni modo completo. Per di più, l'appellante nemmeno
chiede a questa Camera di assumere le prove rifiutate dal primo giudice (art.
316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né spiega perché, ritenesse
fondato l'appello, questa Camera non potrebbe giudicare essa medesima la causa
nel merito. L'appellante non poteva limitarsi pertanto a sollecitare l'annullamento
del giudizio impugnato, ma avrebbe dovuto formulare conclusioni riformatorie
precise e quantificate. Ci si limitasse a simili considerazioni, l'appello andrebbe
dunque – di per sé – dichiarato irricevibile (cfr. RtiD I-2014 pag. 806,
consid. 3b e 3c).
b) Un
appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la
condanna dell'ex marito il versamento di un contributo alimentare per il figlio.
La questione è di sapere se tale richiesta sia cifrata, non solo perché un appello
preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei
limiti delle conclusioni, ma anche perché entro tali limiti l'autorità
superiore deve statuire nel merito (non può, almeno di norma, rinviare gli atti
in prima sede per nuovo giudizio) e la controparte deve avere modo di difendersi
adeguatamente, valutando – ove occorra – l'opportunità di un appello
incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti, 137 III 236 consid.
2). Nulla muta sotto questo profilo nelle cause rette dal principio
inquisitorio, anche illimitato, il quale non dispensa dal formulare pretese
pecuniarie quantificate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; I CCA,
sentenza inc. 11.2011.15 del 31 luglio 2013, consid. 3d destinata a
pubblicazione). Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni
non sfuggono dunque alla regola.
c) In
concreto l'appellante non indica – come detto – quale contributo alimentare vada
posto a carico di AO 1, ma la cifra si può desumere dalla motivazione dell'appello,
segnatamente laddove nel chiedere il blocco del capitale destinato all'ex
marito in liquidazione del “secondo pilastro” essa accenna alla somma annua di
fr. 7200.– corrispondente all'importo “minimo ai sensi della LEF”, ovvero fr.
600.– mensili. Tale somma, del resto, era quella rivendicata anche davanti al
Pretore. Ne discende che, seppure al limite, l'appello
adempie
i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.
3. L'appellante critica
anzitutto il Pretore per avere, una volta respinte le prove offerte,
statuito senza concedere alle parti il diritto ad arringhe finali. Ciò comporterebbe
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice
affinché completi l'istruttoria, consenta alle parti di esprimersi e statuisca
separatamente, sulla cautelare e nel merito.
a) Al
dibattimento del 18 luglio 2013 le parti avevano notificato svariate prove, talune
oggetto di opposizione avversaria. Il Pretore ne aveva preso atto (verbale,
pag. 2 in basso), ma non aveva deciso al riguardo. Il 2 agosto 2013 poi egli ha
emanato la sentenza finale, nella cui motivazione spiega di respingere
l'assunzione delle prove offerte perché irrilevanti ai fini del giudizio. Ora, a
norma dell'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC, chiusa l'istruttoria, le parti hanno
la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul
merito della lite (“arringhe finali”). Se non vi sono prove da
assumere al dibattimento, le arringhe finali coincidono con le “prime arringhe”
(Pahud in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 in fine ad art. 232).
b) In
concreto il rifiuto del Pretore di esperire qualsiasi prova non rendeva
automaticamente superflue le arringhe finali, né una rinuncia poteva essere
presunta. È vero che secondo Trezzini (Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1037, n. 1
ad art. 232) le arringhe finali parrebbero doversi tenere solo qualora il
giudice ordini l'assunzione di prove e tali prove siano effettivamente assunte.
L'opinione parrebbe riferirsi però ai casi in cui il giudice rifiuti
esplicitamente un'istruzione probatoria, prima del dibattimento (art. 226 cpv.
3 CPC) o durante il medesimo (art. 231 CPC), mentre nella fattispecie il
Pretore non ha neppure statuito sull'ammissibilità delle prove, ma ha definito
queste ultime “inutili” nella motivazione della sentenza di merito.
c) Sia
come sia, nella fattispecie non è il caso di approfondire il tema. Quand'anche
l'attrice si fosse vista precludere illecitamente la possibilità di formulare
conclusioni, invero, tale irregolarità è stata sanata con la procedura di
appello, giacché in tale ambito l'interessata ha potuto far valere tutte le sue
argomentazioni davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo (DTF 137
I 197 consid. 2.2 con rinvii). Questa Camera è provvista invero di piena
cognizione, non solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento
dei fatti. Ricordato ciò, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello
nel merito.
4. Nella decisione impugnata
il Pretore ha accertato che, dopo lo scioglimento del matrimonio, nel caso
specifico non erano intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da giustificare
una modifica della sentenza di divorzio. Il convenuto continua a risiedere in
Italia e la sua situazione finanziaria è sempre precaria, ciò che esclude la
possibilità di imputagli un reddito potenziale maggiore di quello stabilito
nella sentenza di divorzio. Quanto alla prospettata riscossione della somma ricevuta
in esito al riparto degli averi di cassa pensione, per il Pretore “già al
momento del divorzio era chiaro che il marito avrebbe potuto prelevare in
contanti il capitale”. Oltre a ciò, nemmeno sarebbe ammissibile imporre al convenuto
un consumo della sostanza, il fabbisogno in denaro del figlio essendo coperto. In
definitiva, non essendosi verificati fatti nuovi, a mente del Pretore la
sentenza di divorzio non può essere rimessa in discussione, onde il rigetto
dell'azione di modifica.
5. AP 1 fa valere – in sintesi
– che dopo il divorzio la situazione dell'ex marito si è modificata in meglio, poiché
egli è entrato in possesso di una somma di denaro liquido (la quota di capitale
previdenziale da lei accumulato). Inoltre il convenuto beneficia di un reddito
che in precedenza non era stato accertato, potendo egli vivere “grazie alla
pensione di riversibilità della madre (...) deceduta”. L'attrice rileva che,
contrariamente all'opinione del Pretore, la possibilità di prelevare il
capitale del "secondo pilastro” costituisce un fatto nuovo, dato che tale opzione
non è solo teorica, ma si è effettivamente concretata. Essa sostiene altresì
che con la morte della di lui madre, AO 1 si è visto liberare dall'usufrutto della
genitrice sui propri immobili e può quindi mettere a frutto la sostanza. Egli deve
poi avere – soggiunge – una “nuova fonte di reddito (…) vuoi da lavoro, vuoi
sottoforma di rendita d'invalidità o di altro tipo, rendita senza la quale non
avrebbe certo potuto provvedere al proprio mantenimento”. Inspiegabilmente, a
suo parere, il Pretore ha ignorato tali circostanze, quantunque il convenuto
poco o nulla abbia intrapreso per trovare un'occupazione. Infine – essa epiloga
– il capitale di previdenza non servirebbe all'ex marito per sostentarsi, ma per
riattare un immobile ad __________, il che dimostrerebbe l'esistenza di altri cespiti
d'entrata. In definitiva, per l'appellante, tutto induce a ritenere che ad AO 1
vada imposto il consumo del noto capitale per far fronte al mantenimento del
figlio.
6. I contributi di mantenimento
per figli minorenni fissati (o non fissati) in una sentenza di divorzio passata
in giudicato possono essere modificati su istanza di un genitore o del figlio
ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia
l'art. 134 cpv. 2 CC). Ciò presuppone che siano intervenuti fatti nuovi,
importanti e durevoli, che si siano verificati imprevisti o che non si siano
verificate previsioni. Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima
tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove l'onere
di mantenimento denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle circostanze
prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere
contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione
modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di
un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato – e
quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità
di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili
condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo
adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii;
sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 2 con
riferimenti).
Si rammenti altresì che la
procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente,
ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii).
Essa comporta quindi un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano
le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato
l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi
una riduzione o una soppressione del contributo non è poi non solo una
questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4;
DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA,
sentenza inc.11.2011.65 del 30 dicembre 2013, consid. 2).
7. Nella sentenza di divorzio emessa il 14 settembre 2011 il Pretore aveva
accertato che AO 1 risiedeva ad __________ insieme con la madre e un fratello,
in un appartamento proprietà della famiglia, che costui non aveva mai
esercitato un'attività lucrativa, che fino alla morte della madre – intervenuta
il 22 marzo 2010 – egli aveva potuto contare sulla pensione di reversibilità di
lei e che in seguito egli si era sostentato consumando risparmi propri (pag.
15 a metà). Non era chiaro se l'interessato soffrisse di disturbi psichici. Comunque
fosse, per il Pretore egli doveva fruire di un'entrata mensile “sia nella forma
di rendita (di invalidità o di assegno sociale) sia di salario, rispettivamente
di entrambe le forme combinate”. E per il primo
giudice l'interessato doveva essere in grado di conseguire un reddito di
almeno € 1000.–, “pari a fr. 1200.– mensili netti”. Quanto al di lui fabbisogno
minimo, il Pretore l'aveva fissato in fr. 1000.– mensili, onde un margine disponibile
di circa fr. 200.– mensili. Per quel che riguardava infine gli immobili di __________,
il primo giudice aveva constatato che “da lì [ad AO 1] non perviene liquidità
in nessuna forma”.
Nella decisione ora impugnata il
Pretore ha constatato che AO 1 vive sempre ad __________ insieme con il fratello, che egli continua a non esercitare alcuna attività lucrativa,
non beneficia più della pensione di riversibilità della madre e non ha inoltrato alcuna richiesta di rendita o di sostegno sociale per
inabilità lavorativa. L'usufrutto della madre su immobili ad __________ si è
estinto per morte della beneficiaria. Infine il convenuto ha ricevuto un'indennità
di € 4000.– per l'esproprio di un terreno. Il Pretore ha rilevato nondimeno che
la morte della madre, la fine della godibilità della pensione di riversibilità
e la disponibilità degli immobili ad __________ gravati di usufrutto erano circostanze
già prese in considerazione al momento del divorzio e non costituiscono fatti
nuovi. Cambiamenti rilevanti e duraturi nemmeno si riscontrano
per quanto concerne le entrate, nulla indiziando miglioramenti della situazione.
Anzi, il convenuto poco o nulla intraprende per trovare lavoro e verosimilmente
continua ad accusare problemi di salute. Nella misura in cui chiede di imputargli
un reddito ipotetico, al cui ammontare neppure allude, l'attrice tenta perciò –
secondo il Pretore – di ridiscutere la sentenza di divorzio. Analoga conclusione
vale per la monetizzazione dei fondi ad __________,
tanto più che in un suo appello del 14 ottobre 2011, poi ritirato, AP 1
chiedeva appunto di obbligare l'ex marito a mettere a frutto la sostanza
immobiliare (pag. 5). Ne ha concluso, il Pretore, che le condizioni di AO 1 non possono reputarsi mutate, men che meno in maniera duratura
e considerevole.
8. A ragione l'appellante fa
valere che, per quanto riguarda la possibilità di prelevare in contanti il
citato importo di fr. 66 900.– riconosciuto
ad AO 1 in esito alla ripartizione dell'avere previdenziale accumulato da AP 1
durante il matrimonio, rispetto al 2011 la situazione è mutata. Nella sentenza di
divorzio il Pretore aveva rilevato esplicitamente, “rispondendo a una
preoccupazione anticipata della moglie sull'uso che il marito potrà fare col
capitale di sua pertinenza”, che “per il pagamento in contanti della prestazione
d'uscita esistono chiare condizioni e che di principio esso rimane destinato a
garantire la previdenza” (sentenza del 14 settembre 2011, consid. 9 in fine). In realtà quanto credeva il Pretore – ovvero che la prestazione a favore di AO 1 sarebbe
stata destinata, almeno per principio, ad alimentare la previdenza di lui – si
è rivelato fallace.
Dopo il divorzio, come detto, AO
1 è tornato definitivamente in Italia, ciò che lo ha abilitato a esigere la
liquidazione in contanti della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” (art. 5
cpv. 1 lett. a LFLP: RS 831.42). Certo, egli si è trasferito in
uno Stato membro dell'Unione europea. E l'art. 25f cpv. 1 LFLP (entrato in vigore il 1° giugno 2007: art. 25f cpv. 2 LFLP)
prevede che un assicurato non può esigere il pagamento in contanti
dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto
di previdenza secondo l'articolo 15 LPP “fintanto che è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia,
morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE”
(lett. a). In altri termini, qualora una persona assicurata in Svizzera si
trasferisca in uno Stato dell'Unione europea in cui sia nuovamente soggetta ad assicurazione
obbligatoria, la prestazione d'uscita non può essere erogata in contanti. Sta
di fatto che tale non è il caso di AO 1, la cui richiesta di ottenere la
liquidazione in contanti della prestazione d'uscita è stata accolta dalla
Fondazione istituto collettore LPP (lettera del 28 maggio 2014: sopra, lett. D).
Certo, il pagamento in contanti è
inteso a garantire – per principio – una previdenza professionale sotto altra
forma nel nuovo Stato di residenza (Pichonnaz
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 con riferimento).
In concreto però lo stesso AO 1 ha dichiarato che egli intende adoperare il
capitale per “fare fronte a debiti contratti con i fratelli, per la manutenzione
dei propri immobili e semplicemente per arrivare alla fine del mese” (risposta
del 7 febbraio 2013, pag. 4 in fine; verbale 19 aprile 2013, pag. 4). La
previsione formulata dal Pretore nella sentenza di divorzio, secondo cui “il pagamento
in contanti della prestazione d'uscita (...) rimane destinato a garantire la
previdenza”, non si è così avverata. Il che configura una circostanza nuova, rilevante
e duratura, suscettibile di integrare le premesse per una modifica della sentenza
di divorzio.
9. Accertato nella fattispecie
che AO 1 può usare a beneplacito – e non solo a fini previdenziali, come
reputava il giudice del divorzio – la liquidazione di fr. 66 900.– riconosciutagli in esito alla suddivisione
dell'avere previdenziale maturata da AP 1 durante il matrimonio, la questione è
di sapere se ciò giustifichi concretamente una modifica della sentenza di divorzio,
come chiede l'appellante. Per il Pretore era chiaro che la spettanza di AO 1 avrebbe
alimentato una nuova forma di previdenza. La prognosi essendosi rivelata illusoria,
occorre statuire sul destino di quel capitale. Ora, il mantenimento di un
figlio è manifestamente prioritario rispetto a obblighi di altra natura (DTF
137 III 62 consid. 4.2.1). Prima si sopperisce, in altri termini, alle
necessità dei figli, poi si estinguono debiti verso fratelli o si riattano
case. Ricordato ciò, il mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del
ragazzo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6), fermo
restando che tra le risorse dei genitori rientra anche la sostanza, mobile e
immobile (Perrin in: Commentaire romand,
op. cit., n. 12 ad art. 285 CC).
a) Le
condizioni economiche di AO 1 non risultano – come sottolinea il Pretore –
apprezzabilmente diverse rispetto a quelle accertate al momento del divorzio.
Con un reddito ipotetico di circa fr. 1200.– mensili e un fabbisogno minimo di circa
fr. 1000.– mensili, egli non ha un margine disponibile che ecceda fr. 200.–
mensili. Quanto alla sostanza, oltre alla nota spettanza in capitale dal
“secondo pilastro”, egli ha riacquisito la proprietà assoluta – con tre fratelli
– di due appartamenti ad __________, di cui uno da lui abitato insieme con un
fratello e l'altro sfitto da anni, ma conservato per ragioni affettive (I CCA,
sentenza inc. 11.2008.149 del 19 luglio 2010, consid. 18a). AP 1, da parte
sua, insegna tuttora in una scuola
dell'infanzia a __________ e guadagna circa fr. 7100.– mensili per
rapporto a un fabbisogno minimo che non si scosta apprezzabilmente da quello di
fr. 4161.– mensili accertato nella sentenza di divorzio. Quanto alla sostanza, essa non consta possedere apprezzabile
liquidità, ma risulta avere acquisito la proprietà per piani di __________
che apparteneva ai genitori e di cui era usufruttuaria. Il fabbisogno in denaro
di P__________, infine, è stato fissato a suo tempo in fr. 1945.– mensili
fino al 12° compleanno e in fr. 2125.– mensili dopo di allora, assegni
familiari compresi.
b) Nelle
circostanze descritte non fa dubbio che sul fronte dei redditi la situazione in
cui versa l'attrice è nettamente più favorevole di quella in cui si trova il
convenuto (disponibilità mensile di quasi fr. 3000.– l'una, di fr. 200.–
mensili l'altro). Relativamente alla sostanza, valgono già a prima vista considerazioni
analoghe: la potenzialità economica dell'attrice è, a grandi linee, una decina
di volte quella del convenuto. Ciò non significa che quest'ultimo vada
esonerato o che possa abdicare da ogni responsabilità di mantenimento verso il
figlio. Significa che, fatte le debite proporzioni, egli non può essere tenuto equitativamente
ad assicurare a P__________ più di
un decimo del fabbisogno in denaro. Tutto ponderato, appare giusto
imporgli dunque un contributo alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio
2013 (introduzione della causa) fino alla maggiore età del figlio o fino al
termine della di lui formazione scolastica o professionale, ove questa non
fosse ancora conclusa al compimento dei 18 anni (DTF 139 III 404 in alto). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo questi fondati sul
consumo di sostanza e non su un reddito indicizzabile (Schwenzer in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 128 CC). In proposito l'appello merita dunque
parziale accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
10. L'appellante chiede infine
che in garanzia del pagamento del contributo alimentare si disponga il blocco
del capitale depositato presso la Fondazione istituto collettore LPP, con obbligo
per quest'ultima di riversarle mensilmente quanto dovuto dall'ex marito. La
richiesta è legittima. Conformemente all'art. 292 CC, se i genitori trascurano
ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere
ch'essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio
patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i
contributi futuri. In concreto simili presupposti ricorrono, ove appena si
pensi che AO 1 ha espressamente riconosciuto la propria intenzione di riscuotere
in contanti il capitale di fr. 66 900.–
per finalità estranee al sostentamento del figlio. E il provvedimento
conservativo può essere pronunciato contestualmente alla fissazione del contributo
alimentare (Bastons Bulletti in:
Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC).
Resta il fatto che un obbligo
giudiziario fondato sull'art. 292 CC tende solo alla costituzione di una
garanzia. Non basta per conseguirne l'esecuzione né può essere impartito a
terzi (Hegnauer in: Berner Kommentar,
edizione 1997, n. 16 ad art. 292 CC). In concreto occorre ingiungere perciò ad AO
1 di aprire a proprio nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato della presente decisione, un conto versamento capitale (“conto
bloccato”, Sperrkonto) che abiliti il solo P__________, dandosi il caso
per il tramite di un suo rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.–
mensili a titolo di contributo alimentare (Hegnauer,
op. cit., n. 23 in fine ad art. 292 CC). AO 1 indicherà alla Fondazione
istituto collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo
fr. 36 000.–. Simile capitale corrisponde
alla presumibile entità del contributo di mantenimento per il figlio sino al
25° compleanno (sopra, consid. 10b). Per contro, la modalità di pagamento
evocata dall'appellante, che sostanzialmente corrisponde a una diffida ai
debitori, non è fattibile, la Fondazione istituto collettore LPP avendo comunicato
di poter eseguire solo pagamenti di capitale intero (lettera del 28 maggio
2014: sopra, lett. D).
Quanto allo sblocco del conto presso
la Fondazione istituto collettore LPP, la misura va confermata, ma ciò potrà
avvenire solo dopo il versamento di fr. 36 000.–
sul conto di deposito in garanzia del contributo alimentare, i cui estremi saranno
comunicati alla fondazione direttamente da AO 1. Fino ad allora il blocco cautelare
rimane in vigore (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 268). L'appello dell'attrice
va accolto pertanto in tale misura.
Considerandi
II. Sull'appello (“reclamo”)
di AO 1
11.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha revocato il blocco cautelare del capitale in deposito presso la Fondazione istituto collettore LPP non con effetto immediato, ma solo al passaggio in
giudicato della propria decisione. AO 1 lamenta che in tal modo il primo
giudice ha – all'atto pratico – conferito effetto sospensivo al prevedibile appello
di AP 1, ciò che solo l'autorità giudiziaria superiore avrebbe potuto fare. Come
si è appena visto, nondimeno, il blocco del deposito si giustifica, seppure a
determinate condizioni (consid. 11). Né l'appellante si confronta con la motivazione
del Pretore, secondo cui una revoca immediata del provvedimento avrebbe
vanificato d'acchito le ragioni dell'attrice, poiché il convenuto avrebbe
ritirato subito la somma (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Ne deriva che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
12.
Relativamente alle spese
giudiziarie, il Pretore le suddivise equitativamente un mezzo per parte,
compensando le ripetibili. A mente sua “si può comprendere che la madre, dopo
anni in cui de facto si occupa da sola del figlio senza alcun contributo
da parte del padre, abbia cercato di riaprire questo discorso, non fosse altro
per attualizzare i dati e verificare nuovamente la situazione dell'ex marito,
con il quale, spontaneamente, è ben difficile intavolare qualsivoglia discorso
costruttivo per quanto riguarda i bisogni reali del figlio, siano esse economici
o personali e affettivi” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). AO 1 eccepisce che l'attrice risulta del tutto soccombente, che ad appena un anno dalla
sentenza di divorzio la situazione di lui non poteva essere mutata, che l'azione
di modifica non era volta a instaurare dialogo alcuno e che, per di più, era
chiaramente destinata all'insuccesso, tanto che il Pretore aveva segnalato
all'attrice la mancanza di esito favorevole. A suo parere, di conseguenza, le
spese processuali vanno poste a carico della controparte, tenuta a rifondergli fr. 6000.–
per ripetibili.
In realtà le argomentazioni che
precedono sono superate, già per il fatto che dal processo l'attrice esce
parzialmente vittoriosa. Ciò bastava per giustificare un riparto delle spese
giudiziarie “secondo l'esito della procedura” (art. 106 cpv. 2 CPC). È vero che
davanti al Pretore l'attrice chiedeva per il figlio un contributo di fr. 600.–
mensili. È altrettanto vero però che nelle cause del diritto di famiglia il
giudice può suddividere le spese giudiziarie “secondo equità (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). E il convenuto non pretende che, ottenendo l'attrice causa
parzialmente vinta, la suddivisione delle spese giudiziarie disposta dal
Pretore sia iniqua. La sua argomentazione si fonda sul presupposto che, risultando
l'attrice pienamente sconfitta, un riparto delle spese a metà sia insostenibile.
Tale presupposto non si verifica però in concreto. Ne discende, votato
d'acchito all'insuccesso, il ricorso può solo essere respinto.
III. Sulle spese processuali e le
ripetibili di appello
13.
Le spese dell'appello introdotto
da AP 1 andrebbero ripartite in base alla vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). Se non che, come si è appena spiegato, nelle cause del diritto di
famiglia il giudice può suddividere le spese “secondo equità (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). Se nella fattispecie si tiene conto della circostanza che, in
spregio di ogni corresponsabilità genitoriale nel mantenimento del figlio, il
convenuto accusava l'attrice di tentare “un colpo di mano garibaldino”, con
una “biasimevole repentina e temeraria apertura di ostilità”, in un “disegno di
indebita coazione” (“reclamo”, pag. 3 nel mezzo e 4 in fondo) solo per avere cercato di ottenere un contributo alimentare in favore del figlio alla
luce di una previsione non avveratasi nella sentenza di divorzio (la
destinazione della sua quota di “secondo pilastro” al marito per finalità di
previdenza), la parziale vittoria di lei sul principio trascende una mera
proporzione aritmetica. Senza dimenticare inoltre che per l'attrice sarebbe
stato oggettivamente difficile pronosticare fin dall'inizio quale contributo
alimentare sarebbe riuscita a ottenere in favore del figlio. Tutto ciò giustifica
un riparto delle spese processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.
Le considerazioni testé espresse inducono altresì a lasciare invariato il
Dispositivo
dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che risponde una volta
ancora ai criteri di equità preposti all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC.
14. Le spese dell'appello presentato
da AO 1 seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Il caso specifico
induce a presumere tuttavia che la riscossione di oneri processuali si
tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario del Cantone, sicché tanto conviene
soprassedere al prelievo. L'appellante rifonderà nondimeno alla controparte,
che ha inoltrato osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per
ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio chiesto da AO 1, la sua incapacità di
far fronte ai costi – per altro contenuti – dell'appello appare dubbia, disponendo
egli pur sempre di sostanza immobiliare ad __________. In ogni modo il suo
rimedio giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio
(art. 117 lett. b CPC), poiché si fondava – come detto – sul presupposto che
l'attrice risultasse del tutto soccombente, ipotesi che in realtà era priva di
consistenza.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
15. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 L'azione è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare
dal 1° gennaio 2013 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 200.– per il figlio P__________ fino alla maggiore età di quest'ultimo o
fino al termine della formazione scolastica o professionale se al compimento della maggiore età questa non
fosse ancora normalmente conclusa.
1.2 AO 1 è tenuto ad aprire a proprio
nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
presente decisione, un conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto)
che abiliti il solo P__________, dandosi il caso per il tramite di un suo
rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.– mensili a
titolo di contributo alimentare. AO 1 indicherà alla Fondazione istituto
collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo un
capitale di fr. 36 000.–.
4. La Fondazione
Istituto collettore LPP verserà fr. 36 000.–, prelevandoli dal conto di libero passaggio n. __________
di AO 1, sul conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto) i
cui estremi saranno comunicati direttamente da AO 1. Avvenuto il versamento, l'ordine impartito dal Pretore in via cautelare
il 28 dicembre 2012 alla Fondazione Istituto
collettore LPP di bloccare il conto di libero passaggio n. __________ di AO 1 si
considererà revocato.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di tale appello, di fr. 750.–
complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Trattato come appello, il reclamo
di AO 1 è respinto.
IV. Non si prelevano spese per tale
appello. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
V. La richiesta di gratuito patrocinio
presentata da AO 1 è respinta.
VI. Notificazione a:
– avv.;
– avv.;
– Fondazione
Istituto collettore LPP, Zurigo (in estratto dopo il passaggio in giudicato
della sentenza).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).