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Decisione

11.2013.69

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per il figlio, obbligo di attingere dalla sostanza, prestazione di garanzie

3 luglio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

2. L'appellante chiede di annullare

la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore “affinché emani il

giudizio cautelare disgiunto dalla decisione di merito, prosegua l'istruttoria

di merito e a conclusione della stessa emani una nuova decisione”. Se non che,

un appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve

risultare, quindi, come dev'essere modificata la sentenza appellata (DTF 137

III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al

mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché

statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento

dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado

non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett.

c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

a) Nella fattispecie l'appellante si limita a postulare il rinvio della

causa al Pretore “per completare l'istruttoria e statuire nuova­mente”, senza formulare alcuna conclusione di merito. Certo, si duole che le

prove da lei offerte, volte a far luce sulla situa­zione economica del

convenuto, non siano state assunte, ma non si confronta con la motivazione del

Pretore, secondo cui tali prove “erano inutili”, sia perché non soccorrevano le

premesse per una modifica della sentenza di divorzio, sia perché il fascicolo

processuale era in ogni modo completo. Per di più, l'appellante nemmeno

chiede a questa Camera di assumere le prove rifiutate dal primo giudice (art.

316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né spiega perché, ritenesse

fondato l'appello, questa Camera non potrebbe giudicare essa medesima la causa

nel merito. L'appellante non poteva limitarsi pertanto a sollecitare l'annullamento

del giudizio impugnato, ma avrebbe dovuto formulare conclusioni riformatorie

precise e quantificate. Ci si limitasse a simili considerazioni, l'appello andrebbe

dunque – di per sé – dichiarato irricevibile (cfr. RtiD I-2014 pag. 806,

consid. 3b e 3c).

b) Un

appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impu­gnata,

emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135

consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la

condanna dell'ex marito il versamento di un contributo alimentare per il figlio.

La questione è di sapere se tale richiesta sia cifrata, non solo perché un appello

preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei

limiti delle conclusioni, ma anche perché entro tali limiti l'autorità

superiore deve statuire nel merito (non può, almeno di norma, rinviare gli atti

in prima sede per nuovo giudizio) e la controparte deve avere mo­do di difendersi

adeguatamente, valutando – ove occorra – l'opportunità di un appello

incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti, 137 III 236 consid.

2). Nulla muta sotto questo profilo nelle cause rette dal principio

inquisitorio, anche illimitato, il quale non dispensa dal formulare pretese

pecuniarie quantificate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; I CCA,

sentenza inc. 11.2011.15 del 31 luglio 2013, consid. 3d destinata a

pubblicazione). Le contestazioni relative a contributi ali­men­tari per minorenni

non sfuggono dunque alla regola.

c) In

concreto l'appellante non indica – come detto – quale contributo alimentare vada

posto a carico di AO 1, ma la cifra si può desumere dalla motivazione dell'appello,

segnatamente laddove nel chiedere il blocco del capitale destinato all'ex

marito in liquidazione del “secondo pilastro” essa accenna alla somma annua di

fr. 7200.– corrispondente all'importo “minimo ai sensi della LEF”, ovvero fr.

600.– mensili. Tale somma, del resto, era quella rivendicata anche davanti al

Pretore. Ne discende che, seppure al limite, l'appello

adempie

i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.

3. L'appellante critica

anzitutto il Pretore per avere, una volta respinte le prove offerte,

statuito senza concedere alle parti il diritto ad arringhe finali. Ciò comporterebbe

l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice

affinché completi l'istruttoria, consenta alle parti di esprimersi e statuisca

separatamente, sulla cautelare e nel merito.

a) Al

dibattimento del 18 luglio 2013 le parti avevano notificato svariate prove, talune

oggetto di opposizione avversaria. Il Pretore ne aveva preso atto (verbale,

pag. 2 in basso), ma non aveva deciso al riguardo. Il 2 agosto 2013 poi egli ha

emanato la sentenza finale, nella cui motivazione spiega di respingere

l'assunzione delle prove offerte perché irrilevanti ai fini del giudizio. Ora, a

norma dell'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC, chiusa l'istruttoria, le parti hanno

la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul

merito della lite (“arringhe finali”). Se non vi sono prove da

assumere al dibattimento, le arringhe finali coincidono con le “prime arringhe”

(Pahud in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 in fine ad art. 232).

b) In

concreto il rifiuto del Pretore di esperire qualsiasi prova non rendeva

automaticamente superflue le arringhe finali, né una rinuncia poteva essere

presunta. È vero che secondo Trezzini (Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1037, n. 1

ad art. 232) le arringhe finali parrebbero doversi tenere solo qualora il

giudice ordini l'assunzione di prove e tali prove siano effettivamente assunte.

L'opinione parrebbe riferirsi però ai casi in cui il giudice rifiuti

esplicitamente un'istruzione probatoria, prima del dibattimento (art. 226 cpv.

3 CPC) o durante il medesimo (art. 231 CPC), mentre nella fattispecie il

Pretore non ha neppure statuito sull'ammissibilità delle prove, ma ha definito

queste ultime “inutili” nella motivazione della sentenza di merito.

c) Sia

come sia, nella fattispecie non è il caso di approfondire il tema. Quand'anche

l'attrice si fosse vista precludere illecitamente la possibilità di formulare

conclusioni, invero, tale irregolarità è stata sanata con la procedura di

appello, giacché in tale ambito l'interessata ha potuto far valere tutte le sue

argomentazioni davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo (DTF 137

I 197 consid. 2.2 con rinvii). Questa Camera è provvista invero di piena

cognizione, non solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento

dei fatti. Ricordato ciò, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello

nel merito.

4. Nella decisione impugnata

il Pretore ha accertato che, dopo lo scioglimento del matrimonio, nel caso

specifico non erano intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da giustificare

una modifica della sentenza di divorzio. Il convenuto continua a risiedere in

Italia e la sua situazione finanziaria è sempre precaria, ciò che esclude la

possibilità di imputagli un reddito potenziale maggiore di quello stabilito

nella sentenza di divorzio. Quanto alla prospettata riscossione della somma ricevuta

in esito al riparto degli averi di cassa pensione, per il Pretore “già al

momento del divorzio era chiaro che il marito avrebbe potuto prelevare in

contanti il capitale”. Oltre a ciò, nemmeno sarebbe ammissibile imporre al convenuto

un consumo della sostanza, il fabbisogno in denaro del figlio essendo coperto. In

definitiva, non essendosi verificati fatti nuovi, a mente del Pretore la

sentenza di divorzio non può essere rimessa in discussione, onde il rigetto

dell'azione di modifica.

5. AP 1 fa valere – in sintesi

– che dopo il divorzio la situazione dell'ex marito si è modificata in meglio, poiché

egli è entrato in possesso di una somma di denaro liquido (la quota di capitale

previdenziale da lei accumulato). Inoltre il convenuto beneficia di un reddito

che in precedenza non era stato accertato, potendo egli vivere “grazie alla

pensione di riversibilità della madre (...) deceduta”. L'attrice rileva che,

contrariamente all'opinione del Pretore, la possibilità di prelevare il

capitale del "secondo pilastro” costituisce un fatto nuovo, dato che tale opzione

non è solo teorica, ma si è effettivamente concretata. Essa sostiene altresì

che con la morte della di lui madre, AO 1 si è visto liberare dall'usufrutto della

genitrice sui propri immobili e può quindi mettere a frutto la sostanza. Egli deve

poi avere – soggiunge – una “nuova fonte di reddito (…) vuoi da lavoro, vuoi

sottoforma di rendita d'invalidità o di altro tipo, rendita senza la quale non

avrebbe certo potuto provvedere al proprio mantenimento”. Inspiegabilmente, a

suo parere, il Pretore ha ignorato tali circostanze, quantunque il convenuto

poco o nulla abbia intrapreso per trovare un'occupazione. Infine – essa epiloga

– il capitale di previdenza non servirebbe all'ex marito per sostentarsi, ma per

riattare un immobile ad __________, il che dimostrerebbe l'esistenza di altri cespiti

d'entrata. In definitiva, per l'appellante, tutto induce a ritenere che ad AO 1

vada imposto il consumo del noto capitale per far fronte al mantenimento del

figlio.

6. I contributi di mantenimento

per figli minorenni fissati (o non fissati) in una sentenza di divorzio passata

in giudicato possono essere modificati su istanza di un genitore o del figlio

ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia

l'art. 134 cpv. 2 CC). Ciò presuppone che siano intervenuti fatti nuovi,

importanti e durevoli, che si siano verificati imprevisti o che non si siano

verificate previsioni. Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima

tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove l'onere

di mantenimento denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle circostanze

prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere

contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione

modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di

un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato – e

quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità

di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili

condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo

adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii;

sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 2 con

riferimenti).

Si rammenti altresì che la

procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente,

ma di adattarla alle nuo­ve circostanze (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii).

Essa comporta quindi un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano

le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato

l'ultima volta) e la nuo­va situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi

una riduzione o una soppressione del contributo non è poi non solo una

questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4;

DTF 137 III 606 con­sid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA,

sentenza inc.11.2011.65 del 30 dicembre 2013, consid. 2).

7. Nella sentenza di divorzio emessa il 14 settembre 2011 il Pretore aveva

accertato che AO 1 risiedeva ad __________ insieme con la madre e un fratello,

in un appartamento proprietà della famiglia, che costui non aveva mai

esercitato un'attività lucrativa, che fino alla morte della madre – intervenuta

il 22 marzo 2010 – egli aveva potuto contare sulla pensione di reversibilità di

lei e che in seguito egli si era sostentato consumando risparmi propri (pag.

15 a metà). Non era chiaro se l'interessato soffrisse di disturbi psichici. Comunque

fosse, per il Pretore egli doveva fruire di un'entrata mensile “sia nella forma

di rendita (di invalidità o di assegno sociale) sia di salario, rispettivamente

di entrambe le forme combinate”. E per il primo

giudice l'interessato doveva essere in grado di conseguire un reddito di

almeno € 1000.–, “pari a fr. 1200.– mensili netti”. Quanto al di lui fabbisogno

minimo, il Pretore l'aveva fissato in fr. 1000.– mensili, onde un margine disponibile

di circa fr. 200.– mensili. Per quel che riguar­dava infine gli immobili di __________,

il primo giudice aveva constatato che “da lì [ad AO 1] non perviene liquidità

in nessuna forma”.

Nella decisione ora impugnata il

Pretore ha constatato che AO 1 vive sempre ad __________ insieme con il fratello, che egli continua a non esercitare alcuna attività lucrativa,

non beneficia più della pensione di riversibilità della madre e non ha inoltrato alcuna richiesta di rendita o di sostegno sociale per

inabilità lavorativa. L'usufrutto della madre su immobili ad __________ si è

estinto per morte della beneficiaria. Infine il convenuto ha ricevuto un'indennità

di € 4000.– per l'esproprio di un terreno. Il Pretore ha rilevato nondimeno che

la morte della madre, la fine della godibilità della pensione di riversibilità

e la disponibilità degli immobili ad __________ gravati di usufrutto erano circostanze

già prese in considerazione al momento del divorzio e non costituiscono fatti

nuovi. Cambiamenti rilevanti e duraturi nemmeno si riscontrano

per quanto concerne le entrate, nulla indiziando miglioramenti della situazione.

Anzi, il convenuto poco o nulla intraprende per trovare lavoro e verosimilmente

continua ad accusare problemi di salute. Nella misura in cui chiede di imputargli

un reddito ipotetico, al cui ammontare neppure allude, l'attrice tenta perciò –

secondo il Pretore – di ridiscutere la sentenza di divorzio. Analoga conclu­sione

vale per la monetizzazione dei fondi ad __________,

tanto più che in un suo appello del 14 ottobre 2011, poi ritirato, AP 1

chiedeva appunto di obbligare l'ex marito a mettere a frutto la sostanza

immobiliare (pag. 5). Ne ha concluso, il Pretore, che le condizioni di AO 1 non possono reputarsi mutate, men che meno in maniera duratura

e considerevole.

8. A ragione l'appellante fa

valere che, per quanto riguarda la possibilità di prelevare in contanti il

citato importo di fr. 66 900.– riconosciuto

ad AO 1 in esito alla ripartizione dell'avere previdenziale accumulato da AP 1

durante il matrimonio, rispetto al 2011 la situazione è mutata. Nella sentenza di

divorzio il Pretore aveva rilevato esplicitamente, “rispondendo a una

preoccupazione anticipata della moglie sull'uso che il marito potrà fare col

capitale di sua pertinenza”, che “per il pagamento in contanti della prestazione

d'uscita esistono chiare condizioni e che di principio esso rimane destinato a

garantire la previdenza” (sentenza del 14 settembre 2011, consid. 9 in fine). In realtà quanto credeva il Pretore – ovvero che la prestazione a favore di AO 1 sarebbe

stata destinata, almeno per principio, ad alimentare la previdenza di lui – si

è rivelato fallace.

Dopo il divorzio, come detto, AO

1 è tornato definitivamente in Italia, ciò che lo ha abilitato a esigere la

liquidazione in contanti della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” (art. 5

cpv. 1 lett. a LFLP: RS 831.42). Certo, egli si è trasferito in

uno Stato membro dell'Unione europea. E l'art. 25f cpv. 1 LFLP (entrato in vigore il 1° giugno 2007: art. 25f cpv. 2 LFLP)

prevede che un assicurato non può esigere il pagamento in contanti

del­l'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dal­l'istituto

di previdenza secondo l'articolo 15 LPP “fintanto che è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia,

morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE”

(lett. a). In altri termini, qualora una persona assicurata in Svizzera si

trasferisca in uno Stato dell'Unione europea in cui sia nuovamente soggetta ad assicurazione

obbligatoria, la prestazione d'uscita non può essere erogata in contanti. Sta

di fatto che tale non è il caso di AO 1, la cui richiesta di ottenere la

liquidazione in contanti della prestazione d'uscita è stata accolta dalla

Fondazione istituto collettore LPP (lettera del 28 maggio 2014: sopra, lett. D).

Certo, il pagamento in contanti è

inteso a garantire – per principio – una previdenza professionale sotto altra

forma nel nuovo Stato di residenza (Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 con riferimento).

In concreto però lo stesso AO 1 ha dichiarato che egli intende adoperare il

capitale per “fare fronte a debiti contratti con i fratelli, per la ma­nutenzione

dei propri immobili e semplicemente per arrivare alla fine del mese” (risposta

del 7 febbraio 2013, pag. 4 in fine; verbale 19 aprile 2013, pag. 4). La

previsione formulata dal Pretore nella sentenza di divorzio, secondo cui “il pagamento

in contanti della prestazione d'uscita (...) rimane destinato a garantire la

previdenza”, non si è così avverata. Il che configura una circostanza nuova, rilevante

e duratura, suscettibile di integrare le premesse per una modifica della sentenza

di divorzio.

9. Accertato nella fattispecie

che AO 1 può usare a beneplacito – e non solo a fini previdenziali, come

reputava il giudice del divorzio – la liquidazione di fr. 66 900.– riconosciutagli in esito alla suddivisione

dell'avere previdenziale maturata da AP 1 durante il matrimonio, la questione è

di sapere se ciò giustifichi concretamente una modifica della sentenza di divorzio,

come chiede l'appellante. Per il Pretore era chiaro che la spettanza di AO 1 avrebbe

alimentato una nuova forma di previdenza. La prognosi essendosi rivelata illusoria,

occorre statuire sul destino di quel capitale. Ora, il mantenimento di un

figlio è manifestamente prioritario rispetto a obblighi di altra natura (DTF

137 III 62 consid. 4.2.1). Prima si sopperisce, in altri termini, alle

necessità dei figli, poi si estinguono debiti verso fratelli o si riattano

case. Ricordato ciò, il mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del

ragazzo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive

possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6), fermo

restando che tra le risorse dei genitori rientra anche la sostanza, mobile e

immobile (Perrin in: Commentaire romand,

op. cit., n. 12 ad art. 285 CC).

a) Le

condizioni economiche di AO 1 non risultano – come sottolinea il Pretore –

apprezzabilmente diverse rispetto a quelle accertate al momento del divorzio.

Con un reddito ipotetico di circa fr. 1200.– mensili e un fabbisogno minimo di circa

fr. 1000.– mensili, egli non ha un margine disponibile che ecceda fr. 200.–

mensili. Quanto alla sostanza, oltre alla nota spettanza in capitale dal

“secondo pilastro”, egli ha riacquisito la proprietà assoluta – con tre fratelli

– di due appartamenti ad __________, di cui uno da lui abitato insieme con un

fratello e l'altro sfitto da anni, ma conservato per ragioni affettive (I CCA,

sentenza inc. 11.2008.149 del 19 luglio 2010, consid. 18a). AP 1, da parte

sua, insegna tuttora in una scuola

dell'infanzia a __________ e guadagna circa fr. 7100.– mensili per

rapporto a un fabbisogno minimo che non si scosta apprezzabilmente da quello di

fr. 4161.– mensili accertato nella sentenza di divorzio. Quanto alla sostanza, essa non consta possedere apprezzabile

liquidità, ma risulta avere acquisito la proprietà per piani di __________

che apparteneva ai genitori e di cui era usufruttuaria. Il fabbisogno in denaro

di P__________, infine, è stato fissato a suo tempo in fr. 1945.– mensili

fino al 12° compleanno e in fr. 2125.– mensili dopo di allora, assegni

familiari compresi.

b) Nelle

circostanze descritte non fa dubbio che sul fronte dei redditi la situazione in

cui versa l'attrice è nettamente più favorevole di quella in cui si trova il

convenuto (disponibilità mensile di quasi fr. 3000.– l'una, di fr. 200.–

mensili l'altro). Relativamente alla sostanza, valgono già a prima vista considerazioni

analoghe: la potenzialità economica dell'attrice è, a grandi linee, una decina

di volte quella del convenuto. Ciò non significa che quest'ultimo vada

esonerato o che possa abdicare da ogni responsabilità di mantenimento verso il

figlio. Significa che, fatte le debite proporzioni, egli non può essere tenuto equitativamente

ad assicurare a P__________ più di

un decimo del fabbisogno in denaro. Tutto ponderato, appare giusto

imporgli dunque un contributo alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio

2013 (introduzione della causa) fino alla maggiore età del figlio o fino al

termine della di lui formazione scolastica o professionale, ove questa non

fosse ancora conclusa al compimento dei 18 anni (DTF 139 III 404 in alto). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo questi fondati sul

consumo di sostanza e non su un reddi­to indicizzabile (Schwenzer in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 128 CC). In proposito l'appello merita dunque

parziale accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

10. L'appellante chiede infine

che in garanzia del pagamento del contributo alimentare si disponga il blocco

del capitale depositato presso la Fondazione istituto collettore LPP, con obbligo

per quest'ultima di riversarle mensilmente quanto dovuto dall'ex marito. La

richiesta è legittima. Conformemente all'art. 292 CC, se i genitori trascurano

ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere

ch'essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio

patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i

contributi futuri. In concreto simili presupposti ricorrono, ove appena si

pensi che AO 1 ha espressamente riconosciuto la propria intenzione di riscuotere

in contanti il capitale di fr. 66 900.–

per finalità estranee al sostentamento del figlio. E il provvedimento

conservativo può essere pronunciato contestualmente alla fissazione del contributo

alimentare (Bastons Bulletti in:

Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC).

Resta il fatto che un obbligo

giudiziario fondato sull'art. 292 CC tende solo alla costituzione di una

garanzia. Non basta per conseguirne l'esecuzione né può essere impartito a

terzi (Hegnauer in: Berner Kommentar,

edizione 1997, n. 16 ad art. 292 CC). In concreto occorre ingiungere perciò ad AO

1 di aprire a proprio nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio

in giudicato della presente decisione, un conto versamento capitale (“conto

bloccato”, Sperrkonto) che abiliti il solo P__________, dandosi il caso

per il tramite di un suo rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.–

mensili a titolo di contributo alimentare (Hegnauer,

op. cit., n. 23 in fine ad art. 292 CC). AO 1 indicherà alla Fondazione

istituto collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo

fr. 36 000.–. Simile capitale corrisponde

alla presumibile entità del contributo di mantenimento per il figlio sino al

25° com­pleanno (sopra, consid. 10b). Per contro, la modalità di pagamento

evocata dall'appellante, che sostanzialmente corrisponde a una diffida ai

debitori, non è fattibile, la Fondazione istituto collettore LPP avendo comunicato

di poter eseguire solo pagamenti di capitale intero (lettera del 28 maggio

2014: sopra, lett. D).

Quanto allo sblocco del conto presso

la Fondazione istituto collettore LPP, la misura va confermata, ma ciò potrà

avvenire solo dopo il versamento di fr. 36 000.–

sul conto di deposito in garanzia del contributo alimentare, i cui estremi saranno

comunicati alla fondazione direttamente da AO 1. Fino ad allora il blocco cautelare

rimane in vigore (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC; Huber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 268). L'appello dell'attrice

va accolto pertanto in tale misura.

Considerandi

II. Sull'appello (“reclamo”)

di AO 1

11.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha revocato il blocco cautelare del capitale in deposito presso la Fondazione istituto collettore LPP non con effetto immediato, ma solo al passaggio in

giudicato della propria decisione. AO 1 lamenta che in tal modo il primo

giudice ha – all'atto pratico – conferito effetto sospensivo al prevedibile appello

di AP 1, ciò che solo l'autorità giudiziaria superiore avrebbe potuto fare. Come

si è appena visto, nondimeno, il blocco del deposito si giustifica, seppure a

determinate condizioni (consid. 11). Né l'appellante si confronta con la motivazione

del Pretore, secondo cui una revoca immediata del provvedimento avrebbe

vanificato d'acchito le ragioni dell'attrice, poiché il convenuto avrebbe

ritirato subito la somma (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Ne deriva che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

12.

Relativamente alle spese

giudiziarie, il Pretore le suddivise equitativamente un mezzo per parte,

compensando le ripetibili. A mente sua “si può comprendere che la madre, dopo

anni in cui de facto si occupa da sola del figlio senza alcun contributo

da parte del padre, abbia cercato di riaprire questo discor­so, non fosse altro

per attualizzare i dati e verificare nuovamente la situazione dell'ex marito,

con il quale, spontaneamente, è ben difficile intavolare qualsivoglia discorso

costruttivo per quanto riguarda i bisogni reali del figlio, siano esse economici

o personali e affettivi” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). AO 1 eccepisce che l'attrice risulta del tutto soccombente, che ad appena un anno dalla

sentenza di divorzio la situazione di lui non poteva essere mutata, che l'azione

di modifica non era volta a instaurare dialogo alcuno e che, per di più, era

chiaramente destinata all'insuccesso, tanto che il Pretore aveva segnalato

all'attrice la mancanza di esito favorevole. A suo parere, di conseguenza, le

spese processuali vanno poste a carico della controparte, tenuta a rifondergli fr. 6000.–

per ripetibili.

In realtà le argomentazioni che

precedono sono superate, già per il fatto che dal processo l'attrice esce

parzialmente vittoriosa. Ciò bastava per giustificare un riparto delle spese

giudiziarie “secondo l'esito della procedura” (art. 106 cpv. 2 CPC). È vero che

davanti al Pretore l'attrice chiedeva per il figlio un contributo di fr. 600.–

mensili. È altrettanto vero però che nelle cause del diritto di famiglia il

giudice può suddividere le spese giudiziarie “secondo equità (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). E il convenuto non pretende che, ottenendo l'attrice causa

parzialmente vinta, la suddivisione delle spese giudiziarie disposta dal

Pretore sia iniqua. La sua argomentazione si fonda sul presupposto che, risultando

l'attrice pienamente sconfitta, un riparto delle spese a metà sia insostenibile.

Tale presupposto non si verifica però in concreto. Ne discende, votato

d'acchito all'insuccesso, il ricorso può solo essere respinto.

III. Sulle spese processuali e le

ripetibili di appello

13.

Le spese dell'appello introdotto

da AP 1 andrebbero ripartite in base alla vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Se non che, come si è appena spiegato, nelle cause del diritto di

famiglia il giudice può suddividere le spese “secondo equità (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). Se nella fattispecie si tiene conto della circostanza che, in

spregio di ogni correspon­sa­bilità genitoriale nel mantenimento del figlio, il

convenuto accu­sava l'attrice di tentare “un colpo di mano garibaldino”, con

una “biasimevole repentina e temeraria apertura di ostilità”, in un “disegno di

indebita coazione” (“reclamo”, pag. 3 nel mezzo e 4 in fondo) solo per avere cercato di ottenere un contributo alimentare in favore del figlio alla

luce di una previsione non avveratasi nella sentenza di divorzio (la

destinazione della sua quota di “secondo pilastro” al marito per finalità di

previdenza), la parziale vittoria di lei sul principio trascende una mera

proporzione aritmetica. Senza dimenticare inoltre che per l'attrice sarebbe

stato oggettivamente difficile pronosticare fin dall'inizio quale contributo

alimentare sarebbe riuscita a ottenere in favore del figlio. Tutto ciò giustifica

un riparto delle spese processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.

Le considerazioni testé espresse inducono altresì a lasciare invariato il

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che risponde una volta

ancora ai criteri di equità preposti all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC.

14. Le spese dell'appello presentato

da AO 1 seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Il caso specifico

induce a presumere tuttavia che la riscossione di oneri processuali si

tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario del Cantone, sicché tanto conviene

soprassedere al prelievo. L'appellante rifonderà nondi­meno alla controparte,

che ha inoltrato osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per

ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio chiesto da AO 1, la sua incapacità di

far fronte ai costi – per altro contenuti – dell'appello appare dubbia, disponendo

egli pur sempre di sostanza immobiliare ad __________. In ogni modo il suo

rimedio giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio

(art. 117 lett. b CPC), poiché si fondava – come detto – sul presupposto che

l'attrice risultasse del tutto soccombente, ipotesi che in realtà era priva di

consistenza.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

15. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.1 L'azione è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare

dal 1° gennaio 2013 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare

di fr. 200.– per il figlio P__________ fino alla maggiore età di quest'ultimo o

fino al termine della formazione scolastica o professionale se al compimento della maggiore età questa non

fosse ancora normalmente conclusa.

1.2 AO 1 è tenuto ad aprire a proprio

nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

presente decisione, un conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto)

che abiliti il solo P__________, dandosi il caso per il tramite di un suo

rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.– mensili a

titolo di contributo ali­mentare. AO 1 indicherà alla Fondazione istituto

collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo un

capitale di fr. 36 000.–.

4. La Fondazione

Istituto collettore LPP verserà fr. 36 000.–, prelevandoli dal conto di libero passaggio n. __________

di AO 1, sul conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto) i

cui estremi saranno comunicati direttamente da AO 1. Avvenuto il versamento, l'ordine impartito dal Pretore in via cautelare

il 28 dicembre 2012 alla Fondazione Istituto

collettore LPP di bloccare il conto di libero passaggio n. __________ di AO 1 si

considererà revocato.

Per il resto l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di tale appello, di fr. 750.–

complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Trattato come appello, il reclamo

di AO 1 è respinto.

IV. Non si prelevano spese per tale

appello. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

V. La richiesta di gratuito patrocinio

presentata da AO 1 è respinta.

VI. Notificazione a:

– avv.;

– avv.;

– Fondazione

Istituto collettore LPP, Zurigo (in estratto dopo il passaggio in giudicato

della sentenza).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).