11.2013.7
Rettifica di una sentenza per svista manifesta
29 gennaio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2013.7
Data decisione, Autorità:
29.01.2013, ICCA
Titolo:
Rettifica di una sentenza per svista manifesta
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
art. 334 cpv. 1 CPC
art. 334 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2013.7
Lugano,
29 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2005.142 (azione
di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 29 novembre 2005 da
AO 1 e AO 2
(patrocinati dall'avv.
PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
riesaminato
Considerandi
il dispositivo n. I/1 della decisione emessa da questa
Camera il 19 dicembre 2012 (inc. 11.2009.161);
Ritenuto
in fatto: che
in parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza
emessa il 17 agosto 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza del 19
dicembre 2012 questa Camera ha così statuito:
1.
La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza:
–
(…)
– AP
1.
è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8735.–
e a AO 1 l'importo di fr. 58 735.–;
che il 22
gennaio 2013 AP 1 ha segnalato a questa Camera un errore di scrittura in tale
Dispositivo
dispositivo, le somme da versare a AO 2 e AO 1 ammontando in realtà a
fr. 8375.– e a fr. 58 375.–;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo
o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte
o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che se la
rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare
a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che nel
considerando 11 della sentenza emessa da questa
Camera la
porzione legittima di ogni erede è stata accertata nei 3/16 di fr. 311 337.60, ovvero in
fr. 58 375.– arrotondati (e non in fr. 58 735.–), di modo che la liberalità
elargita a AP 1 lede ogni porzione legittima di fr. 8375.– (e non di fr.
8735.– come figura nel dispositivo n. I/1 della sentenza);
che una
rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di
scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di
apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;
che nella
fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti descritti;
che in
esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema
di ripetibili, nemmeno richieste;
decide: 1. Il
dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 19 dicembre 2012 da questa Camera (inc.
11.2009.161) è rettificato come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza:
–
(…)
– AP
1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8375.–
e a AO 1 l'importo di fr. 58 375.–.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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