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Decisione

11.2013.7

Rettifica di una sentenza per svista manifesta

29 gennaio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2005.142 (azione

di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 29 novembre 2005 da

AO 1 e AO 2

(patrocinati dall'avv.

PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

riesaminato

Considerandi

il dispositivo n. I/1 della decisione emessa da questa

Camera il 19 dicembre 2012 (inc. 11.2009.161);

Ritenuto

in fatto: che

in parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza

emessa il 17 agosto 2009 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza del 19

dicembre 2012 questa Camera ha così statuito:

1.

La petizione è parzialmente accolta. Di

conseguenza:

(…)

– AP

1.

è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8735.–

e a AO 1 l'importo di fr. 58 735.–;

che il 22

gennaio 2013 AP 1 ha segnalato a questa Camera un errore di scrittura in tale

Dispositivo

dispositivo, le somme da versare a AO 2 e AO 1 ammontando in realtà a

fr. 8375.– e a fr. 58 375.–;

e considerando

in diritto: che

secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo

o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte

o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

che se la

rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare

a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

che nel

considerando 11 della sentenza emessa da questa

Camera la

porzione legittima di ogni erede è stata accertata nei 3/16 di fr. 311 337.60, ovvero in

fr. 58 375.– arrotondati (e non in fr. 58 735.–), di modo che la liberalità

elargita a AP 1 lede ogni porzione legittima di fr. 8375.– (e non di fr.

8735.– come figura nel dispositivo n. I/1 della sentenza);

che una

rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di

scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di

apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;

che nella

fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti descritti;

che in

esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema

di ripetibili, nemmeno richieste;

decide: 1. Il

dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 19 dicembre 2012 da questa Camera (inc.

11.2009.161) è rettificato come segue:

1. La petizione è parzialmente accolta. Di

conseguenza:

(…)

– AP

1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8375.–

e a AO 1 l'importo di fr. 58 375.–.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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