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Decisione

11.2013.71

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva

23 gennaio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, loc. cit.). Agli atti figura nondimeno un'offerta del 23

marzo 2006 per un prezzo a corpo di fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc.

DI.2005.982 richiamato) e un'offerta del 25 aprile 2006 per l'uso di macchinari

(fr. 120.– l'ora un bagger, fr. 100.– orari un trax __________, fr. 500.– il

trasporto dei due semoventi) per complessivi fr. 10 000.– più IVA, accettata dalla M__________

SA (doc. A nell'inc. DI.2005.982 richiamato). Che i convenuti non

abbiano approvato le due offerte poco giova, il diritto di artigiani e

imprenditori all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia

diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro

l'imprenditore generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11

del 7 marzo 2014, consid. 5b con riferimenti).

b) Quanto

alle prestazioni della ditta attrice elencate nelle fatture emesse il 28 aprile

2006 di fr. 281.90 con la relativa bolletta di consegna (doc. E nell'inc.

DI.2005.982 richiamato), il 18 maggio 2006 per complessivi fr. 11 836.– (doc. F nell'inc.

DI.2005.982 richiamato), il 31 maggio 2006 di complessivi fr. 10 043.60 con bollettini di consegna vidimati (in

parte) da __________, dipendente della M__________ SA (doc. G nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e il 31 luglio 2006 di fr. 654.90 con

bolletta di consegna (doc. H nell'inc. DI.2005.982 richiamato),

esse sono state confermate da __________, autista dell'attrice, il quale ha

dichiarato di avere partecipato ai lavori (deposizione del 9 novembre 2011:

verbali, pag. 1 seg.). E nel caso in cui bollettini a regia siano controfirmati

senza riserve dal committente, sussiste una presunzione di

fatto circa la veridicità del loro contenuto in merito al tempo e al materiale

usato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª

edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414

n. 1028; Chaix

in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374).

Tale presunzione può sì essere sovvertita da elementi atti a insinuare

considerevoli dubbi sull'attendibilità dei bollettini (Gauch, loc. cit.), ma in concreto i

convenuti nulla hanno eccepito al proposito. In circostanze del genere

non si può dire pertanto che l'ammontare della somma garantita dal pegno non

sia stata sufficientemente dimostrata.

7. Relativamente alla

questione di sapere se i lavori svolti dall'attrice abbiano beneficiato la sola

particella n. 1072, dagli atti risulta che la AP 1 era stata incaricata di eseguire

“lo sgombero materiale e sistemazione terreno, compreso: carico, trasporto,

tassa discarica, tassa TTPCP e fornitura di terra in cantiere con autocarro 2

assi” (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato). In sostanza essa

doveva sgomberare il materiale derivante dallo scavo della casa “C”,

depositato in un bosco, e accomodare il terreno. Successivamente essa è stata

incaricata anche di sistemare il giardino “al grezzo” con l'apporto di terra,

ghiaietto e lastre.

a)

__________, autista prima alle dipendenze della ditta __________ e poi

della AP 1, ha spiegato che gli scavi delle varie abitazioni sono stati

eseguiti dall'impresa __________, che il materiale è stato spostato “sempre

all'interno del sedime del cantiere e utilizzato poi per il riempimento in maniera

da creare lo spazio libero per fare il prossimo scavo per l'altra costruzione”.

Egli ha soggiunto che dopo lo scavo dell'ultima casa (quella dei convenuti)

“una parte del materiale (…) che non poteva più essere depositato sul cantiere

e che non serviva più per la finizione delle altre case è stato portato nel

bosco come deposito”. In seguito, “ultimata la casa dei convenuti, per conto

dell'attrice” egli ha “prelevato il materiale che si trovava nel deposito che

andava sgomberato e pulito e [ha] portato il materiale che vi era stato

depositato provvisoriamente in parte sul cantiere e la parte in eccesso è stata

portata in discarica”. Il testimone ha confermato infine l'esecuzione di tutti

i lavori fatturati dalla datrice di lavoro (deposizione del 9 novembre 2011:

verbali, pag. 1).

b) __________,

sentito anch'egli come testimone, ha dichiarato di avere visto “il signor AP 1,

il camion e l'esca­vatore che si occupavano della sistemazione del terreno

dell'ultima

casa. (…) Si trattava del lavoro di risistemazione del terreno attorno alla

casa che era stato rimosso per la costruzione” (deposizione del 9 novembre

2011: verbali, pag. 3). __________, che ha effettuato lavori di sistemazione del

terreno e la piantumazione nei giardini “di tutto il sedime fino al confine con

il giardino di pertinenza del signor AO 1”, ha affermato da parte sua che sulla

proprietà del convenuto “AP 1 stava eseguendo dei lavori di riempimento con

terreno e di sistemazione dell'area attorno alla casa. (…) Ho visto che veniva

portata terra con degli autocarri e che poi la stessa veniva sistemata con un

mezzo meccanico (ragno)” (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 4).

c) __________,

dipendente dell'impresa generale M__________ SA, non è stato in grado di

Considerandi

ricordare con precisione “di che abitazione fosse il materiale di scavo depositato

nel bosco”, ma ha confermato che l'attrice è intervenuta sul cantiere nella

fase finale per “fare degli scavi e riempimenti attorno alla casa C che era

l'ultima” e che “vi sono stati movimenti di terra, ovvero trasporti”. Egli ha

ricordato altresì che quando l'attrice è intervenuta i terreni attorno alle

altre case erano già stati sistemati, “addirittura era stata, almeno nelle

prime due case”, posato uno strato di humus con il prato verde (deposizione del

28.

novembre 2011: verbali, pag. 1). __________, il quale ha sistemato il

giardino attorno alla casa dei convenuti, ha affermato di avere “trovato il

terreno attorno alla casa allo stato grezzo, ossia con terreno di riporto che

abbiamo dovuto livellare e riordinare apportando anche humus”, non senza

specificare che “il lavoro a rustico di preparazione del giardino era già stato

fatto e noi ci siamo occupati del lavoro finale”

(deposizione del 12 gennaio 2012).

d) L'arch.

__________, incaricato dai convenuti di seguire il cantiere, ha dichiarato in

un primo tempo di avere notato che nel­l'aprile del 2006 “l'esterno delle case

A, B, D ed E era già stato sistemato a verde con crescita di erba, mentre

quello della casa C era ancora in uno stato naturale, cioè non siste­mato”.

Inoltre il 18 maggio 2006 egli ha visto posare “uno strato di humus sul terreno

antistante la casa dei convenuti”, osservando che ciò “interessava interamente

la casa C e in parte le case A e D e la zona piscina (parte comune alle cinque

case oggetto del quartiere)”, l'abitazione dei convenuti essendo stata ultimata

invece “molto tempo dopo le altre” (verbale del 21 febbraio 2005 con fotografie

scattate dal testimone il 28 aprile e il 18 maggio 2006). Sentito nell'attuale

procedura, egli ha ribadito la precedente deposizione e dichiarato che

“scorporando la superficie delle case A, B e la parte comune della piscina,

solo il 58% del terreno si riferiva alla particella dei signori AO 1”, mentre

“l'humus di cui alla fotografia del 18 maggio 2005 si trovava depositato prima

su altri parti del complesso ed è stato trasportato altrove” (deposizione del

13.

gennaio 2012: verbali, pag. 2).

e) Infine

lo stesso AO 1 ha riconosciuto che l'attrice ha eseguito lavori di “apporto di

terra per spianamento e livellamento al grezzo, e questo non solo sulla

particella di nostra proprietà, ma anche sulle proprietà circostanti, [per] i

lavori di riempimento”. Egli non ha escluso né confermato i “vari spostamenti

di materiale sul cantiere”, ma ha ammesso l'esecuzione di “trasporto del

ghiaietto” (deposizione del 22 marzo 2012, pag. 1, risposte n. 3, 7 e 9).

8.

Alla luce di quanto precede l'attrice risulta avere sufficientemente dimostrato come lo

sgombero del materiale depositato nel bosco,

oggetto dell'offerta a corpo del 23 marzo 2006 per complessivi

fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e della fattura 18 maggio 2006 di fr.

7836.

– (doc. F

nell'inc.

DI.2005.982 richiamato), si riferisce alla casa dei convenuti. Quel materiale

poteva solo provenire dallo scavo della particella n. 1072 per realizzare le

fondamenta dell'abitazione, l'ultima ese­guita, gli altri fondi essendo già

stati edificati, ed è servito per il successivo riempimento. Che poi parte del

materiale sia stato portato in discarica è logico nella misura in cui l'esubero

era dovuto alla nuova costruzione, la quale non permetteva più il totale reimpiego

del materiale estratto. Simili lavori essendo sicuramente in relazione con la

proprietà dei convenuti, per tali opere l'attrice ha diritto all'iscrizione

dell'ipoteca legale definitiva.

9.

La situazione

si presenta diversa invece per quanto attiene alla sistemazione del terreno, oggetto

dell'offerta 25 apri­le 2006 (doc. A nell'inc. DI.2005.982

richiamato) e della fattura 31 maggio 2006, di fr. 10 043.60 (doc. G nell'inc.

DI.2005.982 richiamato). Che l'attrice abbia svolto tale prestazione è certo. Di

fronte della precisa obiezione dei convenuti, i quali contestavano che i lavori

in questione riguardassero anche le case A e D così come la zona piscina, circostanza

confermata dalle fotografie scattate il 28 aprile 2006 dall'arch. __________

(accluse alla deposizione del 13 novembre 2006), l'attrice non ha tuttavia dimostrato

il contrario. È vero che essa ha tenuto conto di lavori eseguiti per altre

proprietà, ma non è dato di capire – né essa spiega – come sia giunta alla

riduzione della mercede di fr. 1462.80. E siccome incombeva all'attrice

dimostrare le sue pretese, allestendo un conteggio separato con la precisa

indicazione del lavoro e dei materiali destinati alla sistemazione del fondo

dei convenuti, tutto quanto le si può riconoscere è il trasporto del ghiaietto,

ammesso da AO 1. Dall'analisi delle fatture e dei bollettini di consegna tale

prestazione risulta essere stata svolta il 28 aprile, l'11, il 12 e il 15

maggio 2006 per un costo di complessivi fr. 1391.90.

10.

Se ne conclude che la somma

garantita dall'ipoteca ammonta a fr. 9227.90 e va ripartita per fr. 2602.27

sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari

a 282/1000 del fondo base), per fr.

4243.33

sulla n. 25 554 (pari a 449/1000) e per fr. 2482.30 sulla

n. 25 555 (pari a 269/1000).

L'appello merita accoglimento entro tali limiti e la sentenza del Pretore,

invero affrettata, soggetta a conseguente riforma.

11.

Le spese della decisione

odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito

del giudizio, nel complesso si giustifica di porre gli oneri a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il dispositivo

sulle spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte.

12.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso (fr. 17 353.60

complessivi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via definitiva

a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e

imprenditori:

– fr. 2602.27 con interessi del 5% dal 30

giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;

– fr. 4243.33 con interessi del 5% dal 30

giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;

– fr. 2482.30 con interessi del 5% dal 30

giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, da

anticipare dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le spese di

appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv.;– avv. dott..

Comunicazione

a:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di

(dopo il passaggio in giudicato);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).