11.2013.71
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva
23 gennaio 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.71
Lugano
23 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2011.161
(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 31 maggio 2011 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
e AO 1
(patrocinati
dall'avv. dott. PA 2),
giudicando sull'appello
del 10 settembre 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 5 agosto 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 28 aprile al 21 luglio 2006 la ditta di scavi e trasporti AP 1 ha eseguito, su incarico dell'impresa
generale M__________ SA di __________, lavori di sgombero e di sistemazione
esterna in un “cantiere a __________”. Tale cantiere comprendeva – con altri
fondi – la particella n. 1072 RFD, su cui sorge una proprietà per piani (“casa
C”) di tre unità: la n. 25 553 (pari a 282/1000 del fondo base), la
n. 25 554 (pari a 449/1000) e la n. 25 555 (pari a 269/1000).
La prima e la terza unità appartengono a AO 2, la seconda alla moglie AO 3.
B. Per le opere svolte in quel
periodo la AP 1 ha inviato alla M__________ SA quattro fatture: una del 28
aprile 2006 (fr. 281.90), una del 18 maggio 2006 (fr. 7836.–), una
del 31 maggio 2006 (fr. 10 043.60) e una del 31 luglio
2006 (fr. 654.90). Il 3 agosto 2006 la M__________ SA ha riconosciuto per scritto tutti i lavori eseguiti
dalla AP 1 “per la casa C” dal 28 aprile al 23 maggio 2006 fino a concorrenza
di fr. 17 353.60. La somma è rimasta
impagata.
C. Il 7 agosto 2006 la AP 1 ha
convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
postulando l'iscrizione provvisoria di tre ipoteche legali degli artigiani e imprenditori
per fr. 17 353.60 complessivi: l'una di fr.
4893.70 sulla proprietà per piani n. 25 553,
l'altra di fr. 7791.75 sulla proprietà per piani n. 25 554 e l'ultima di fr. 4668.10 sulla proprietà per piani n. 25 555, il tutto con interessi al 5% dal 30 giugno 2006. Statuendo
con sentenza del 20 agosto 2007, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato
la cancellazione delle ipoteche legali iscritte cautelarmente in via
provvisoria sulle tre proprietà per piani.
Un appello presentato il 29 agosto 2007 dall'attrice contro tale
sentenza è stato nondimeno accolto da questa Camera il 27 aprile 2011, che ha disposto
l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali e ha assegnato all'istante un
termine di 30 giorni per promuovere la causa volta alla loro iscrizione
definitiva (inc. 11.2007.133).
D. La ditta AP 1 ha convenuto
il 31 maggio 2011 AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di
accertare il diritto del proprio credito alla garanzia per complessivi fr. 17 353.60 con interessi al 5% dal 30 giugno 2006
“fino alla data del pagamento o vendita degli immobili oggetto di ipoteca legale,
attinente a lavori e relativo a materiali da essa forniti in favore dei
convenuti e dei fondi gravati (credito totalmente ammesso dal fallimento della
committente M__________ SA, rimasto impagato come da ACB, a seguito di fallimento)”.
Essa ha chiesto inoltre l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 4893.70 sulla proprietà per piani n. 25 553, di fr. 7791.75 sulla proprietà per piani
n. 25 554
e di fr. 4668.10 sulla
proprietà per piani n. 25 555. Il
Pretore ha citato le parti al dibattimento del 27 giugno 2011, poi rinviato al
12 luglio successivo, in occasione del quale i convenuti hanno proposto di
respingere la petizione sulla scorta di un memoriale.
E. L'istruttoria è iniziata il 9 novembre 2011 ed è terminata il 22 marzo
2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi ad allegati
conclusivi. Nel proprio, del 7 maggio 2012, l'attrice ha ribadito le sue
domande, riducendo nondimeno – in subordine – la richiesta di accertare il
diritto del suo credito alla garanzia fino a concorrenza di fr. 15 891.20 e quella di iscrizione definitiva delle
ipoteche legali a fr. 4481.30 sulla proprietà per piani n. 25 553, a fr. 7135.15 sulla proprietà per piani
n. 25 554 e a fr. 4274.75 sulla
proprietà per piani n. 25 555. Nel
loro allegato conclusivo di quello stesso giorno i convenuti hanno postulato
una volta ancora il rigetto della petizione.
F. Statuendo con sentenza del
5 agosto 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha ordinato la
cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Le spese
processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2200.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 settembre 2013
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la
petizione e iscritte le ipoteche legali in via definitiva. Nelle loro osservazioni
del 25 ottobre 2013 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello. Nel
novembre del 2014 AO 1 ha donato alla moglie AO 2 la proprietà per piani n. 25 553.
in diritto: 1. L'iscrizione definitiva di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è retta fino al valore litigioso
di fr. 30 000.– dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La decisione è appellabile
entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse ancora fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto l'attrice
ha fatto valere le sue tre
pretese, di complessivi fr. 17 353.60 (fr. 4893.70
e fr. 4668.10 nei confronti di AO 1, fr. 7791.75 nei confronti di AO 2) simultaneamente
contro entrambi i comproprietari (litisconsorti facoltativi: Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 499 n. 1368). Il valore litigioso delle tre pretese va
così sommato (art. 93 cpv. 1 CPC) e ciò determina la proponibilità dell'appello
(Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 17 ad art. 93; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 3 ad
art. 93; Seiler in: Die Berufung
nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 699 n. 291). Quanto alla
tempestività dell'impugnazione, la sentenza del Pretore è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 19 agosto 2013. Introdotto il 10 settembre 2013,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel novembre del 2014 AO 1
ha donato la proprietà per piani n. 25 553
– come detto – alla moglie AO 2. La questione è di sapere se in circostanze del
genere il processo continui contro il nuovo proprietario (Domej in: Oberhammer [curatore],
Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 83 con rinvio a Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 12 al § 49) oppure se necessiti una
sostituzione di parte nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC. In quest'ultima
ipotesi la causa prosegue solo, però, se il nuovo proprietario subentra nel
processo. Se non subentra, l'iscrizione dell'ipoteca legale dev'essere
respinta, fermo restando che all'attore va assegnato un altro termine per promuovere
causa nei confronti del nuovo proprietario (Schumacher,
op. cit., pag. 542 n. 1475; Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 313 n. 2882b con rinvio alla
nota 82; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473 n. 1730; Hofstetter/Thurnheer in: Basler Kommentar, ZGB II,
4ª edizione, n. 24a ad art. 839/840). Nella fattispecie si può
ragionevolmente presumere che AO 2, convenuta in lite come titolare della
proprietà per piani n. 25 554,
subentri al marito nel processo di secondo grado anche in relazione alla proprietà
per piani n. 25 553. Nulla osta dunque
alla trattazione dell'appello anche per quel che è di tale fondo.
3. Nella decisione impugnata
il Pretore, riassunti i presupposti per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato che i convenuti avevano
espressamente contestato l'entità del materiale fornito, l'immobile oggetto dei
lavori, le prestazioni dell'attrice e l'ammontare del credito.
All'attrice egli ha
rimproverato così di non avere dimostrato quanto le incombeva, onere cui essa “non
poteva più sottrarsi invocando la semplice verosimiglianza di cui [aveva]
potuto beneficiare in sede di iscrizione provvisoria”. Quanto al riconoscimento
del credito da parte dell'impresa generale M__________ SA e al fatto che la
pretesa sia stata ammessa nel fallimento di quest'ultima ditta, per il Pretore
ciò non tocca i comproprietari. Certo, il primo giudice ha dato atto che l'autista
dell'attrice confermava come i lavori indicati nel doc. C fossero stati
eseguiti e si riferissero all'immobile dei convenuti, ma a suo parere tale
conferma poteva solo vertere sull'esecuzione dei lavori e non sulla correttezza
delle fatture. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione e l'ordine all'ufficiale
del registro fondiario di cancellare le ipoteche legali iscritte in via
provvisoria.
4. L'appellante fa valere che
nella procedura di iscrizione provvisoria i convenuti si erano limitati a
contestare l'attinenza dei lavori alla loro proprietà, sicché nella procedura di
iscrizione definitiva l'istruttoria avrebbe dovuto riguardare unicamente tale
aspetto, limitandosi “all'acquisizione di nuovi elementi probatori comprovanti
quanto attestato al doc. C e già confortato dalla deposizione del teste __________
e delle prove fotografiche”. A suo avviso, poi, il doc. C costituisce un
riconoscimento di debito da parte della M__________ SA e la prova che i lavori concernevano
la particella n. 1072. Inoltre – essa soggiunge – tutti i testimoni assunti
hanno confermato che i lavori eseguiti si riferivano alla proprietà dei
convenuti. Per l'appellante, in presenza di un contratto d'appalto, la
correttezza dell'ammontare del credito “non poteva che dipendere dalla
conformità della mercede richiesta rispetto alle pattuizioni, nonché dal
riconoscimento formale da parte del debitore della sua congruità e
correttezza”. A torto pertanto il Pretore le avrebbe rimproverato di non avere dimostrato
l'ammontare del credito, tanto più che la pretesa è stata riconosciuta dal
debitore. Per l'appellante, in ultima analisi, spettava ai convenuti provare le
loro generiche contestazioni sulla fedefacenza della dichiarazione doc. C, nel
senso che i lavori fossero estranei a opere di loro proprietà.
5. La legittimazione a
procedere di un subappaltatore per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c), come
non fa dubbio che per ottenere l'iscrizione definitiva del pegno quegli non
debba chiedere simultaneamente all'appaltatore il pagamento della mercede (DTF
126 III 469 consid. 3). Ora, l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad
accertare i presupposti per l'iscrizione
dell'ipoteca legale e
l'importo da essa garantito (si veda anche la nuova versione dell'art. 839
cpv. 3 CC in vigore dal 1° gennaio 2012). L'iscrizione ha effetti non
sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla realizzazione del pegno:
l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo
se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non
solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III
19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471). Decisiva è la mercede contrattualmente
pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore generale e non il valore
oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni per ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare
l'esistenza e la somma garantita dal pegno, mentre il proprietario del fondo
può far valere – da parte sua – ogni contestazione sull'esistenza o l'ammontare
del credito, come pure della somma garantita
dall'ipoteca (I
CCA, sentenza inc. 11.2009.204 del 30 dicembre 2011, consid. 4 con riferimenti).
6. Ciò premesso,
contrariamente all'opinione dell'appellante, la procedura di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca si distingue dal successivo processo di iscrizione
definitiva. La prima si accomoda del fatto che l'artigiano o imprenditore
renda verosimile la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero adduca elementi
idonei a far apparire attendibile la sua stessa qualità di artigiano o imprenditore,
a individuare l'immobile, a definire l'entità del lavoro svolto e dei materiali
forniti, a determinare l'ammontare del credito, così come ad accertare il
rispetto del termine quadrimestrale per conseguire l'iscrizione nel registro
fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre soverchie
esigenze al riguardo; nel caso in cui la verosimiglianza sia dubbia, egli
ordina ugualmente l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità
dell'ipoteca legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii).
La procedura di iscrizione definitiva è intesa per contro a far accertare dal
giudice di merito i presupposti per l'iscrizione del pegno. In concreto,
quindi, i convenuti potevano valersi di contestazioni non sollevate nella
procedura di iscrizione provvisoria e il Pretore poteva legittimamente
sindacare con pieno potere cognitivo questioni già trattate nel precedente giudizio
a livello di semplice apparenza.
a) Per
quel che riguarda l'ammontare della somma garantita dal pegno, è senz'altro
possibile che il riconoscimento di debito da parte della M__________ SA non
vincoli i convenuti, i quali rimangono legittimati a far valere le eccezioni
che spettavano alla fallita (art. 844 cpv. 2 CC, corrispondente all'art. 845
cpv. 2 vCC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, consid. 5a con riferimenti). Né l'ammissione definitiva del credito dell'attrice
nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica effetti fuori del
fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, loc. cit.). Agli atti figura nondimeno un'offerta del 23
marzo 2006 per un prezzo a corpo di fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc.
DI.2005.982 richiamato) e un'offerta del 25 aprile 2006 per l'uso di macchinari
(fr. 120.– l'ora un bagger, fr. 100.– orari un trax __________, fr. 500.– il
trasporto dei due semoventi) per complessivi fr. 10 000.– più IVA, accettata dalla M__________
SA (doc. A nell'inc. DI.2005.982 richiamato). Che i convenuti non
abbiano approvato le due offerte poco giova, il diritto di artigiani e
imprenditori all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia
diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro
l'imprenditore generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11
del 7 marzo 2014, consid. 5b con riferimenti).
b) Quanto
alle prestazioni della ditta attrice elencate nelle fatture emesse il 28 aprile
2006 di fr. 281.90 con la relativa bolletta di consegna (doc. E nell'inc.
DI.2005.982 richiamato), il 18 maggio 2006 per complessivi fr. 11 836.– (doc. F nell'inc.
DI.2005.982 richiamato), il 31 maggio 2006 di complessivi fr. 10 043.60 con bollettini di consegna vidimati (in
parte) da __________, dipendente della M__________ SA (doc. G nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e il 31 luglio 2006 di fr. 654.90 con
bolletta di consegna (doc. H nell'inc. DI.2005.982 richiamato),
esse sono state confermate da __________, autista dell'attrice, il quale ha
dichiarato di avere partecipato ai lavori (deposizione del 9 novembre 2011:
verbali, pag. 1 seg.). E nel caso in cui bollettini a regia siano controfirmati
senza riserve dal committente, sussiste una presunzione di
fatto circa la veridicità del loro contenuto in merito al tempo e al materiale
usato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª
edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414
n. 1028; Chaix
in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374).
Tale presunzione può sì essere sovvertita da elementi atti a insinuare
considerevoli dubbi sull'attendibilità dei bollettini (Gauch, loc. cit.), ma in concreto i
convenuti nulla hanno eccepito al proposito. In circostanze del genere
non si può dire pertanto che l'ammontare della somma garantita dal pegno non
sia stata sufficientemente dimostrata.
7. Relativamente alla
questione di sapere se i lavori svolti dall'attrice abbiano beneficiato la sola
particella n. 1072, dagli atti risulta che la AP 1 era stata incaricata di eseguire
“lo sgombero materiale e sistemazione terreno, compreso: carico, trasporto,
tassa discarica, tassa TTPCP e fornitura di terra in cantiere con autocarro 2
assi” (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato). In sostanza essa
doveva sgomberare il materiale derivante dallo scavo della casa “C”,
depositato in un bosco, e accomodare il terreno. Successivamente essa è stata
incaricata anche di sistemare il giardino “al grezzo” con l'apporto di terra,
ghiaietto e lastre.
a)
__________, autista prima alle dipendenze della ditta __________ e poi
della AP 1, ha spiegato che gli scavi delle varie abitazioni sono stati
eseguiti dall'impresa __________, che il materiale è stato spostato “sempre
all'interno del sedime del cantiere e utilizzato poi per il riempimento in maniera
da creare lo spazio libero per fare il prossimo scavo per l'altra costruzione”.
Egli ha soggiunto che dopo lo scavo dell'ultima casa (quella dei convenuti)
“una parte del materiale (…) che non poteva più essere depositato sul cantiere
e che non serviva più per la finizione delle altre case è stato portato nel
bosco come deposito”. In seguito, “ultimata la casa dei convenuti, per conto
dell'attrice” egli ha “prelevato il materiale che si trovava nel deposito che
andava sgomberato e pulito e [ha] portato il materiale che vi era stato
depositato provvisoriamente in parte sul cantiere e la parte in eccesso è stata
portata in discarica”. Il testimone ha confermato infine l'esecuzione di tutti
i lavori fatturati dalla datrice di lavoro (deposizione del 9 novembre 2011:
verbali, pag. 1).
b) __________,
sentito anch'egli come testimone, ha dichiarato di avere visto “il signor AP 1,
il camion e l'escavatore che si occupavano della sistemazione del terreno
dell'ultima
casa. (…) Si trattava del lavoro di risistemazione del terreno attorno alla
casa che era stato rimosso per la costruzione” (deposizione del 9 novembre
2011: verbali, pag. 3). __________, che ha effettuato lavori di sistemazione del
terreno e la piantumazione nei giardini “di tutto il sedime fino al confine con
il giardino di pertinenza del signor AO 1”, ha affermato da parte sua che sulla
proprietà del convenuto “AP 1 stava eseguendo dei lavori di riempimento con
terreno e di sistemazione dell'area attorno alla casa. (…) Ho visto che veniva
portata terra con degli autocarri e che poi la stessa veniva sistemata con un
mezzo meccanico (ragno)” (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 4).
c) __________,
dipendente dell'impresa generale M__________ SA, non è stato in grado di
Considerandi
ricordare con precisione “di che abitazione fosse il materiale di scavo depositato
nel bosco”, ma ha confermato che l'attrice è intervenuta sul cantiere nella
fase finale per “fare degli scavi e riempimenti attorno alla casa C che era
l'ultima” e che “vi sono stati movimenti di terra, ovvero trasporti”. Egli ha
ricordato altresì che quando l'attrice è intervenuta i terreni attorno alle
altre case erano già stati sistemati, “addirittura era stata, almeno nelle
prime due case”, posato uno strato di humus con il prato verde (deposizione del
28.
novembre 2011: verbali, pag. 1). __________, il quale ha sistemato il
giardino attorno alla casa dei convenuti, ha affermato di avere “trovato il
terreno attorno alla casa allo stato grezzo, ossia con terreno di riporto che
abbiamo dovuto livellare e riordinare apportando anche humus”, non senza
specificare che “il lavoro a rustico di preparazione del giardino era già stato
fatto e noi ci siamo occupati del lavoro finale”
(deposizione del 12 gennaio 2012).
d) L'arch.
__________, incaricato dai convenuti di seguire il cantiere, ha dichiarato in
un primo tempo di avere notato che nell'aprile del 2006 “l'esterno delle case
A, B, D ed E era già stato sistemato a verde con crescita di erba, mentre
quello della casa C era ancora in uno stato naturale, cioè non sistemato”.
Inoltre il 18 maggio 2006 egli ha visto posare “uno strato di humus sul terreno
antistante la casa dei convenuti”, osservando che ciò “interessava interamente
la casa C e in parte le case A e D e la zona piscina (parte comune alle cinque
case oggetto del quartiere)”, l'abitazione dei convenuti essendo stata ultimata
invece “molto tempo dopo le altre” (verbale del 21 febbraio 2005 con fotografie
scattate dal testimone il 28 aprile e il 18 maggio 2006). Sentito nell'attuale
procedura, egli ha ribadito la precedente deposizione e dichiarato che
“scorporando la superficie delle case A, B e la parte comune della piscina,
solo il 58% del terreno si riferiva alla particella dei signori AO 1”, mentre
“l'humus di cui alla fotografia del 18 maggio 2005 si trovava depositato prima
su altri parti del complesso ed è stato trasportato altrove” (deposizione del
13.
gennaio 2012: verbali, pag. 2).
e) Infine
lo stesso AO 1 ha riconosciuto che l'attrice ha eseguito lavori di “apporto di
terra per spianamento e livellamento al grezzo, e questo non solo sulla
particella di nostra proprietà, ma anche sulle proprietà circostanti, [per] i
lavori di riempimento”. Egli non ha escluso né confermato i “vari spostamenti
di materiale sul cantiere”, ma ha ammesso l'esecuzione di “trasporto del
ghiaietto” (deposizione del 22 marzo 2012, pag. 1, risposte n. 3, 7 e 9).
8.
Alla luce di quanto precede l'attrice risulta avere sufficientemente dimostrato come lo
sgombero del materiale depositato nel bosco,
oggetto dell'offerta a corpo del 23 marzo 2006 per complessivi
fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e della fattura 18 maggio 2006 di fr.
7836.
– (doc. F
nell'inc.
DI.2005.982 richiamato), si riferisce alla casa dei convenuti. Quel materiale
poteva solo provenire dallo scavo della particella n. 1072 per realizzare le
fondamenta dell'abitazione, l'ultima eseguita, gli altri fondi essendo già
stati edificati, ed è servito per il successivo riempimento. Che poi parte del
materiale sia stato portato in discarica è logico nella misura in cui l'esubero
era dovuto alla nuova costruzione, la quale non permetteva più il totale reimpiego
del materiale estratto. Simili lavori essendo sicuramente in relazione con la
proprietà dei convenuti, per tali opere l'attrice ha diritto all'iscrizione
dell'ipoteca legale definitiva.
9.
La situazione
si presenta diversa invece per quanto attiene alla sistemazione del terreno, oggetto
dell'offerta 25 aprile 2006 (doc. A nell'inc. DI.2005.982
richiamato) e della fattura 31 maggio 2006, di fr. 10 043.60 (doc. G nell'inc.
DI.2005.982 richiamato). Che l'attrice abbia svolto tale prestazione è certo. Di
fronte della precisa obiezione dei convenuti, i quali contestavano che i lavori
in questione riguardassero anche le case A e D così come la zona piscina, circostanza
confermata dalle fotografie scattate il 28 aprile 2006 dall'arch. __________
(accluse alla deposizione del 13 novembre 2006), l'attrice non ha tuttavia dimostrato
il contrario. È vero che essa ha tenuto conto di lavori eseguiti per altre
proprietà, ma non è dato di capire – né essa spiega – come sia giunta alla
riduzione della mercede di fr. 1462.80. E siccome incombeva all'attrice
dimostrare le sue pretese, allestendo un conteggio separato con la precisa
indicazione del lavoro e dei materiali destinati alla sistemazione del fondo
dei convenuti, tutto quanto le si può riconoscere è il trasporto del ghiaietto,
ammesso da AO 1. Dall'analisi delle fatture e dei bollettini di consegna tale
prestazione risulta essere stata svolta il 28 aprile, l'11, il 12 e il 15
maggio 2006 per un costo di complessivi fr. 1391.90.
10.
Se ne conclude che la somma
garantita dall'ipoteca ammonta a fr. 9227.90 e va ripartita per fr. 2602.27
sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari
a 282/1000 del fondo base), per fr.
4243.33
sulla n. 25 554 (pari a 449/1000) e per fr. 2482.30 sulla
n. 25 555 (pari a 269/1000).
L'appello merita accoglimento entro tali limiti e la sentenza del Pretore,
invero affrettata, soggetta a conseguente riforma.
11.
Le spese della decisione
odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito
del giudizio, nel complesso si giustifica di porre gli oneri a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il dispositivo
sulle spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte.
12.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso (fr. 17 353.60
complessivi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via definitiva
a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e
imprenditori:
– fr. 2602.27 con interessi del 5% dal 30
giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;
– fr. 4243.33 con interessi del 5% dal 30
giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;
– fr. 2482.30 con interessi del 5% dal 30
giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, da
anticipare dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese di
appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv.;– avv. dott..
Comunicazione
a:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di
(dopo il passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).