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Decisione

11.2013.72

Sostituzione di parte

21 ottobre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti hanno duplicato il 18

settembre 2012, mantenendo il loro punto di vista. L'udienza per le

prime arringhe si è tenuta il 29 ottobre 2012. Terminata l'istruttoria, il 2 maggio 2013 le parti

hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a memoriali conclusivi nei

quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo il 18 luglio 2013,

il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese di complessivi

fr. 1000.– a carico degli attori,

tenuti a rifondere ai convenuti fr. 3600.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP

1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 13 settembre 2013

nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio

impugnato. Nelle loro osservazioni del 22 ottobre 2013 AO 1 ed AO 2 propongono

di respingere l'appello.

F. Constatato

che il 4 febbraio 2015 AP 1 e AP 2 hanno venduto la proprietà per piani n. 5180 a E__________, il vicepresidente

della Camera ha impartito agli attori un breve termine per documentare l'eventuale

subingresso dell'acquirente nel ruolo di attrice e il loro consenso alla

sostituzione di parte. AP 1 e AP 2 hanno comunicato il 24 settembre 2015 che la

compratrice non intende subentrare loro nel processo.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di rivendicazione

dell'art. 641 cpv. 2 CC sono rette fino al valore litigioso di fr. 30 000.–

dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La decisione è

appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il

valore litigioso in fr. 20 000.–

(sentenza impugnata, consid. 7), importo che appare verosimile e che non è contestato

dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata al legale degli attori il 19 luglio 2013. Depositato

il 13 settem­bre 2013, l'appello in esame, è quindi ricevibile grazie alla

sospensione dei termini intervenuta fra il

15.

luglio e il 15 ago­sto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

2.

Nel giugno del 2014 gli

attori hanno venduto la proprietà per piani n. 5180 a E__________. Ora, l'art. 83

cpv. 1 CPC dispone che ove l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa,

l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la

controparte possa opporvisi. In concreto E__________ ha rinunciato al subingresso. Si pone dun­que la questione di

sapere se AP 1 e AP 2 possano continuare a fungere essi medesimi da attori come

sostituti processuali di lei.

a) Secondo

una dottrina maggioritaria, se l'acquirente non subentra all'alienante nel

processo (com'è suo diritto), l'azione va respinta nel merito per sopravvenuta

carenza di legittimazione attiva. L'alienante non può continuare a gestire la

causa come sostituto processuale dell'acquirente (Prozess­stand­schafter),

poiché l'istituto della sostituzione processuale non è (più) compatibile con il

nuovo Codice di procedura civile se non ove

sia espressamente previsto. È l'opinione di Schwander

(in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/ Leuen­ber­ger, Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/Frei (in: Basler Kommentar, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber

(in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/ Gas­ser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kom­mentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Jeandin/ Peyrot

(Précis de procédure civile, Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2015, pag. 88 n. 247), Bohnet (Procédure civile, 2ª edizione, pag.

131.

n. 480), Trezzini (in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

318), Olgiati (Il Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010,

pag. 90 § 7), Morf (in: Gehri/ Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010,

n. 5 ad art. 83), Meier

(in: Schweizerisches Zivilprozess­recht, Zurigo/Ba­silea/Ginevra 2010, pag. 193

seg.), Staehelin/ Staehelin/Grolimund

(Zivilpro­zess­recht, 2ª edizione, § 13 n. 79) e Seiler (Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Ba­silea/Gi­nevra

2013, pag. 68 n. 133).

b) Secondo

una corrente minoritaria, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente

causa e non vede l'acquirente subentrargli nel processo può continuare a

gestire la causa in qualità di sostituto processuale, la sentenza passando poi

in giudicato anche nei confronti dell'acquirente. È quanto prevedeva, per

l'essenziale, il vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110

cpv. 1). Ed è tuttora l'opinione del Consiglio federale (messaggio del 28

giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), di Spühler/Dolge/Gehri (Schweizerisches Zivilprozessrecht,

Berna 2010, § 19 n. 43), di Berger/Güngerich

(Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 122

n. 376), di Livschitz

(in: Baker & McKenzie,

Schwei­ze­rische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii), di Gasser/Rickli (in: Schweizerische ZPO,

Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83) e – non senza sfumature – di

Domej (in: Kurz­kom­mentar ZPO, 2ª edi­zione,

n. 10 segg. ad art. 83 con numerosi richiami).

3.

Nella loro lettera del 24

settembre 2015 a questa Camera AP 1 e AP 2 invocano il diritto di continuare la

causa – appunto – come sostituti processuali (Prozess­stand­schafter) di

E__________. A prescindere dal fatto però che, come si è appena visto, tale facoltà

non è riconosciuta dalla dottrina dominante, la sostituzione processuale da

parte dell'alienante richiederebbe il consenso dell'acquirente, giacché costui sarà

poi vincolato all'esito della sentenza, soprattutto

qualora gli risultasse sfavorevole (Berger/Güngerich,

Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 113 n. 354; Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC). In concreto gli

appellanti sostengono di avere “il diritto di condurre il procedimento” e dichiarano

che “non acconsentono a ritirarsi dallo stesso”, ma non pretendono né tanto

meno documentano – seppure debitamente patrocinati – di essere autorizzati a

ciò da E__________. Quand'anche fosse compatibile con il nuovo Codice di

procedura civile, di conseguenza, nella fattispecie l'istituto della

sostituzione processuale non gioverebbe loro. Senza l'accordo dell'acquirente

essi non possono continuare a stare in lite. Nelle circostanze descritte l'azione

di rivendicazione va respinta per intervenuta carenza di legittimazione attiva.

È quanto ha fatto il Pretore, anche se per altri motivi.

4.

Sempre nella lettera del 24

settembre 2015 a questa Camera AP 1 e AP 2 sembrano affermare di avere un

interesse proprio a continuare la causa, sia perché le spese giudiziarie e gli

onorari del patrocinatore costituiscono un costo per migliorie di carattere

giuridico considerate ai fini del­l'imposta sugli utili immobiliari, sia perché

la questione di cui era stato investito il Pretore riguardava la forza

probatoria di un piano di ripartizione in una comproprietà che necessitava di

maggior chiarezza. Se non che, ove venga meno la legittimazione attiva di una

parte (perché essa perde la titolarità del diritto), l'azio­ne va respinta indipendentemente

dal problema di sapere se si realizzano gli elementi oggettivi della pretesa (DTF

136.

III 367 consid. 2.1). Nel caso specifico non vi è più spazio dunque per eventuali

interessi di natura economica o ideologica della parte attrice.

5.

Le spese della decisione

odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni

all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 800.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).