11.2013.73
Vicinato: piantagioni a distanza insufficiente dal confine
28 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.73
Lugano
28 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2008.525 (rapporti
di vicinato: piantagioni) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 1° settembre 2008 da
e
AP 1
AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 13 settembre 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 30 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il
24 settembre 2001 __________ L__________, proprietario della particella n. 422
RFD di __________, ha scritto a AO 1, proprietario della contigua particella n.
424, invitandolo ad arretrare un pino e una betulla alla distanza minima dal
confine prevista dalla legge. Senza esito. Il 25 febbraio 2005 AP 1 e il marito
__________ B__________ hanno acquisito, in proprietà comune, metà della
particella n. 422, mentre AP 2 è diventata proprietaria dell'altra metà.
B. Il 1° settembre 2008 __________
B__________, AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, perché ordinasse a AO 1 di “tagliare tutte le piante d'alto fusto (betulle,
pini, tuie, cipressi ecc.) che si trovano a una distanza inferiore a 8 m dal confine con la particella n. 422 o che comunque causano immissioni negative eccessive poiché tolgono sole, luce e vista”.
Nella sua risposta dell'11 dicembre 2008 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. Replicando il 30 dicembre 2008, gli attori hanno riaffermato
le loro domande, postulando in alternativa l'arretramento di tutte le piante
d'alto fusto a distanza insufficiente dal confine. Con duplica dell'11 febbraio
2009 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista.
C. L'udienza preliminare si
è tenuta il 9 marzo 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ di
__________ è stato chiamato a rilasciare una perizia, è terminata il 3 gennaio
2012. Il 23 gennaio 2012 __________ B__________, ceduta la sua quota di
proprietà alla moglie, ha chiesto al Pretore di essere estromesso dalla lite. Il
convenuto è rimasto silente, di modo che il processo è continuato fra i partecipanti
originari. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. In un memoriale del 16 febbraio 2012 AP 1 e AP 2 hanno precisato
la loro domanda, postulando l'allontanamento della betulla, del pino e dei due
cipressi “indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9 sull'annesso 2 della perizia”. Nel
suo allegato del 24 febbraio 2012 il convenuto ha proposto una volta ancora di
respingere l'azione.
D. Statuendo il 30 luglio 2013,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AO
1 di tagliare o arretrare a 8 m dal confine con la particella n. 422 i due cipressi,
ma non il pino né la betulla. La tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste per due terzi a carico degli attori in solido e per il
resto a carico del convenuto, al quale gli attori sono stati tenuti a rifondere
fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 13
settembre 2013 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato, ordinando al
convenuto di tagliare anche la betulla e il pino. Nelle sue osservazioni del 7
novembre 2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in
diritto:
1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si
diano controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “almeno
fr. 30 000.–” (sentenza impugnata, pag. 4
a metà), somma che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore degli attori il 22 agosto 2013. Introdotto il 13 settembre
successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il 23 gennaio 2012 __________
B__________ ha comunicato al Pretore – come detto – di non essere più
proprietario comune della particella n. 422, avendo ceduto la sua quota a AP 1 in esito al divorzio, e ha chiesto di essere estromesso dalla lite. Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC
ticinese, ancora applicabile davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC),
prevedeva che nel caso in cui l'oggetto litigioso fosse alienato, il processo
continuasse tra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei
confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto
del terzo in buona fede. L'acquirente poteva divenire
parte in causa solo con l'accordo delle altre parti (art. 110 cpv. 2 CPC
ticinese), le quali non erano tenute ad
autorizzare il subentro né a giustificare un loro eventuale rifiuto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 110).
Nella
fattispecie AO 1 non ha autorizzato il subingresso di AP 1 in luogo e vece di __________ B__________, sicché davanti al Pretore la causa è proseguita tra le
parti originarie. In appello tuttavia fa stato la nuova procedura civile
unificata (sopra, consid. 1). E secondo quest'ultima, se l'oggetto litigioso è
alienato pendente causa, l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante
nel processo, senza che la controparte possa opporvisi (art. 83 cpv. 1
CPC: Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª
edizione, n. 9 ad art. 83). In appello AP 1 è subentrata così a __________ B__________
anche senza l'autorizzazione di AO 1. Di conseguenza __________ B__________ non
è più parte in causa.
3. Le appellanti chiedono
preliminarmente l'assunzione “delle prove supplementari che questa Camera
ritenesse necessarie” o il rinvio degli atti al Pretore “affinché raccolga gli
elementi di giudizio, sottoponendo eventualmente ulteriori domande al perito
giudiziario”. In sostanza esse rimproverano al Pretore di non avere sottomesso
al perito i quesiti da loro formulati in un primo tempo, ma cui esse avevano
rinunciato durante l'istruttoria. A prescindere dal fatto però che l'esistenza
di immissioni negative poco importa ai fini del giudizio, come si dirà oltre (consid.
5e in fine), l'art. 247 cpv. 7 CPC ticinese (che le appellanti imputano al
Pretore di avere trascurato) conferiva sì al giudice la facoltà di formulare quesiti
peritali utili a formare il proprio convincimento, ma non per supplire a
carenze probatorie delle parti. A maggior ragione in una procedura ordinaria,
governata dal principio dispositivo e da quello attitatorio che rimettono alle
parti la responsabilità di allegare i fatti necessari. Della rinuncia a quesiti
peritali da loro formulati (e ammessi dal Pretore) le attrici sono le uniche
responsabili e devono così assumere le conseguenze.
4. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha constatato che il pino, la betulla e i due cipressi, piante di alto
fusto, si trovano a meno di 8 m dal confine con la particella n. 422. Ciò premesso,
egli ha ricordato che spetta a chi invoca la tolleranza dell'art. 160 LAC dimostrare
il compimento del termine decennale. E sotto questo profilo il perito
giudiziario aveva sì appurato l'età delle piante, ma non il momento in cui
queste erano state messe a dimora. Il primo giudice ha proceduto così per
deduzione. Ha ritenuto che se al momento del sopralluogo peritale (22 luglio
2011) la betulla aveva fra i 20 e i 25 anni, essa doveva essere stata piantata
prima del settembre 1991. A maggior ragione il pino, che al momento del
sopralluogo aveva fra i 30 e i 35 anni. In entrambi i casi l'opposizione del 24
settembre 2001 risultava dunque tardiva. Il Pretore ha negato del resto che il
pino e la betulla provocassero immissioni negative, per altro nemmeno
dimostrate dalle attrici. Diversa era la situazione dei cipressi, che al momento
del sopralluogo peritale avevano fra i 15 e i 20 anni l'uno, rispettivamente
fra i 10 e i 15 anni l'altro. Essendo stati piantati ambedue nello stesso
periodo e avendo un'età media di 15 anni, questi dovevano essere stati messi a dimora
dopo l'estate del 1996, “anzi più verosimilmente nel 1997 o dopo”, onde la
tempestività dell'opposizione per quanto li riguardava. Il Pretore ha ordinato
così di arretrare le due conifere a 8 m dal confine.
5. Litigiosa rimane, in questa
sede, la rimozione (o l'arretramento) del pino e della betulla. Le appellanti
fanno valere che l'età dei due alberi poco interessa, dovendosi conoscere il
giorno della loro messa a dimora. Anche perché il pino e la betulla possono
essere stati allocati in una fase avanzata di sviluppo, tanto più che in
concreto lo stesso vicino riconosce di avere piantato i due alberi agli inizi
degli anni novanta.
a)
L'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi d'alto fusto
non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m
da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi
coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante
a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno
tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di
dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Tanto il pino quanto la betulla sono
alberi d'alto fusto non fruttiferi (Rep.
1997 pag. 143 consid. 2; RtiD I-2008 pag. 1000 consid. 6a con riferimenti).
b) Chi
chiede la rimozione di alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle
norme sulle distanze da confine deve dimostrare di avere “fatto opposizione”, al
cui proposito la legge non prescrive alcuna forma particolare (Rep. 1979 pag.
297). Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati
crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si trovano lì da almeno
dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 5a con richiami; da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giugno 2011, consid. 6). Trattandosi
di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare
l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale
accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo
a dimora quando aveva già una certa età. Se l'albero ha più di dieci anni, di
conseguenza, spetta a chi ne chiede la rimozione dimostrare che esso è stato
piantato in un secondo momento. Incombe poi al convenuto che vanta il diritto
di mantenere l'albero a distanza insufficiente dal confine dimostrare che la
piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione.
c)
Nel caso in esame è pacifico che __________ L__________, vecchio proprietario
della particella n. 422, ha chiesto al convenuto il 24 settembre 2001 di rimuovere
il pino e la betulla (doc. D). Le attrici sono diventate comproprietarie della
particella n. 422 solo nel 2005, ma poco importa, una tempestiva opposizione
potendo essere fatta valere anche da un successivo proprietario del fondo
contro i successivi proprietari di fondi vicini (effetto propter rem: RtiD
I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 3 con riferimenti; v. anche Rey/Strebel in: Basler Kommentar,
ZGB II, 4ª edizione, n. 12 ad art. 674). In concreto quindi, contrariamente
all'opinione del convenuto, i successori dell'opponente
disponevano di una pretesa non soltanto personale, ma di natura reale, ed erano
legittimati così a promuovere causa in ogni tempo per
far togliere le piante a insufficiente distanza dal confine.
d) Nelle
condizioni descritte incombeva a AO 1, il quale eccepisce la tardività della
richiesta di rimozione, dimostrare che il pino e la betulla a distanza
insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. Per mezzo
della perizia egli ha comprovato che al momento del sopralluogo peritale il
pino aveva 30–35 anni e la betulla 20–25 anni (referto del 12 ottobre 2011, annesso
1). AP 1 e AP 2 obiettano tuttavia che i due alberi sono stati piantati, sicché
la loro età non è determinante. E il convenuto ammette di averli effettivamente
piantati “die Birke und die Pinie, die
anfangs der 90er Jahre gepflanzt wurden” (doc. 2: lettera del 9 novembre 2005;
doc. M: lettera del 31 agosto 2006). Gli incombeva di dimostrare così che la
piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione, intervenuta il 24
settembre 2001. Egli si è limitato ad affermare invece che la messa a dimora è
avvenuta all'inizio degli anni novanta. Ma tale asserzione non significa – né
tanto meno dimostra – che i due alberi sono stati piantati prima del 24
settembre 1991.
e)
AO 1 fa valere che __________ L__________ ha tollerato per oltre dieci anni
il pino e la betulla prima di esigerne la rimozione il 24 settembre 2001. A prescindere dal fatto però che – come si è appena visto – in concreto non si ravvisa alcuna
tolleranza decennale, il solo fatto di indugiare nel far valere i propri
diritti non configura abuso (DTF 131 III 443 in basso con rinvii). Nei rapporti di vicinato poi gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande
riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 146 ad art. 679 CC, condiviso da Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 4ª edizione, pag. 266 n. 1923). Presuppongono, in particolare,
un comportamento contraddittorio oppure devono avere destato un'aspettativa
degna di protezione. Mera passività non basta (DTF 127 III 513 consid. 4a con
riferimenti), per tacere della circostanza che non si vede nella fattispecie
quale legittima aspettativa potesse invocare il convenuto, un comproprietario
della particella n. 422 essendosi lamentato del pino e della betulla già nel
2005 e nel 2006 (doc. E e H), mentre alla fine del 2006 i proprietari di tale fondo
si sono rivolti a un legale per difendere i loro interessi (doc. I). Se ne
conclude che la richiesta di rimuovere o arretrare il pino e la betulla merita
tutela senza che occorra esaminare gli estremi di immissioni “negative” dovute
alla loro presenza, lamentate dalle appellanti. Fondato, al riguardo l'appello si
rivela provvisto di buon diritto e il giudizio del Pretore va riformato di
conseguenza.
6. Infine le appellanti
criticano il riparto delle spese processuali e delle ripetibili deciso dal Pretore,
il quale ha posto due terzi degli oneri a carico loro “per tener conto, oltre
che della parziale soccombenza finale, anche della loro parziale desistenza con
la riduzione della domanda iniziale in sede di conclusioni”. Esse contestano
qualsiasi desistenza, ammettendo unicamente di avere formulato l'iniziale
richiesta di giudizio “in modo un po' approssimativo”, non potendo sapere se dietro
la siepe a confine fossero stati piantati altri alberi d'alto fusto. La censura
non può essere condivisa. Con la petizione gli attori pretendevano in effetti
che si togliessero “tutte le piante d'alto fusto (betulle, pini, tuie, cipressi
ecc.)” situate a meno di 8 m dal confine, mentre nel memoriale conclusivo essi hanno
ridotto la richiesta alla rimozione della betulla, del pino e di due cipressi. Il
che connota parziale desistenza, tant'è sulla particella n. 424 v'erano anche cinque
palme a distanza insufficiente dal confine (perizia del 12 ottobre 2011,
annessi 1 e 2). Che queste fossero celate dalla siepe è chiaramente smentito dalla
documentazione fotografica prodotta dagli attori medesimi (doc. L7, L8 e L9). In
proposito la critica manca di consistenza. Tenuto conto nondimeno che l'appello
va accolto sulla domanda principale, si giustifica di riformare il giudizio
circa gli oneri processuali di prima sede ponendo tali spese a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
7. Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 e AP 2
ottengono causa vinta sulla rimozione (o l'allontanamento) del pino e della
betulla, ma non – o per lo meno non pienamente – sul riparto delle spese giudiziarie
di primo grado. Nel complesso appare equo perciò che sopportino un decimo degli
oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla controparte, con obbligo
di rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non risulta più raggiungere la
soglia di fr. 30 000.– stimata dal Pretore,
in appello essendo rimasta controversa la sola rimozione del pino e della betulla.
Per
questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 m dal confine con la particella n. 422 RFD di __________ i due cipressi, il pino e la
betulla che si trovano sulla particella n. 424 RFD indicati rispettivamente con
i n. 6, 7, 8 e 9 sulla planimetria annesso 2 della perizia giudiziaria del 12
ottobre 2011 (act. XVII).
2. La
tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di fr. 200.–, così come le spese
peritali, sono poste per metà a carico delle attrici in solido e per l'altra
metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr.
1000.
–, da anticipare dalle appellanti, sono poste per un decimo solidalmente a
carico di queste ultime e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alle
controparti i fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. . .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).