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Decisione

11.2013.73

Vicinato: piantagioni a distanza insufficiente dal confine

28 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giu­gno 2011, consid. 6). Trattandosi

di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare

l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale

accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo

a dimora quando aveva già una certa età. Se l'albero ha più di dieci anni, di

conseguenza, spetta a chi ne chiede la rimozione dimostrare che esso è stato

piantato in un secondo momento. Incombe poi al convenuto che vanta il diritto

di mantenere l'albero a distanza insufficiente dal confine dimostrare che la

piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione.

c)

Nel caso in esame è pacifico che __________ L__________, vecchio proprietario

della particella n. 422, ha chiesto al convenuto il 24 settembre 2001 di rimuovere

il pino e la betulla (doc. D). Le attrici sono diventate comproprietarie della

particella n. 422 solo nel 2005, ma poco importa, una tempestiva opposizione

potendo essere fatta valere anche da un successivo proprietario del fondo

contro i successivi proprietari di fondi vicini (effetto propter rem: RtiD

I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 3 con riferimenti; v. anche Rey/Strebel in: Basler Kommentar,

ZGB II, 4ª edizione, n. 12 ad art. 674). In concreto quindi, contrariamente

all'opinione del convenuto, i successori dell'opponente

disponevano di una pretesa non soltanto personale, ma di natura reale, ed erano

legittimati così a promuovere causa in ogni tempo per

far togliere le piante a insufficiente distanza dal confine.

d) Nelle

condizioni descritte incombeva a AO 1, il quale eccepisce la tardività della

richiesta di rimozione, dimostrare che il pino e la betulla a distanza

insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. Per mezzo

della perizia egli ha comprovato che al momento del sopralluogo peritale il

pino aveva 30–35 anni e la betulla 20–25 anni (referto del 12 ottobre 2011, annesso

1). AP 1 e AP 2 obiettano tuttavia che i due alberi sono stati piantati, sicché

la loro età non è determinante. E il convenuto ammette di averli effettivamente

piantati “die Birke und die Pinie, die

anfangs der 90er Jahre gepflanzt wurden” (doc. 2: lettera del 9 novembre 2005;

doc. M: lettera del 31 agosto 2006). Gli incombeva di dimostrare così che la

piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione, intervenuta il 24

settembre 2001. Egli si è limitato ad affermare invece che la messa a dimora è

avvenuta all'inizio degli anni novanta. Ma tale asserzione non significa – né

tanto meno dimostra – che i due alberi sono stati piantati prima del 24

settembre 1991.

e)

AO 1 fa valere che __________ L__________ ha tollerato per oltre dieci anni

il pino e la betulla prima di esigerne la rimozione il 24 settembre 2001. A prescindere dal fatto però che – come si è appena visto – in concreto non si ravvisa alcuna

tolleranza decennale, il solo fatto di indugiare nel far valere i propri

diritti non configura abuso (DTF 131 III 443 in basso con rinvii). Nei rapporti di vicinato poi gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande

riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 146 ad art. 679 CC, condiviso da Steinauer, Les droits réels,

vol. II, 4ª edizione, pag. 266 n. 1923). Presuppongono, in particolare,

un comportamento contraddittorio oppure devono avere destato un'aspettativa

degna di protezione. Mera passività non basta (DTF 127 III 513 consid. 4a con

riferimenti), per tacere della circostanza che non si vede nella fattispecie

quale legittima aspettativa potesse invocare il convenuto, un comproprietario

della particella n. 422 essendosi lamentato del pino e della betulla già nel

2005 e nel 2006 (doc. E e H), mentre alla fine del 2006 i proprietari di tale fondo

si sono rivolti a un legale per difendere i loro interessi (doc. I). Se ne

conclude che la richiesta di rimuovere o arretrare il pino e la betulla merita

tutela senza che occorra esaminare gli estremi di immissioni “negative” dovute

alla loro presenza, lamentate dalle appellanti. Fondato, al riguardo l'appello si

rivela provvisto di buon diritto e il giudizio del Pretore va riformato di

conseguenza.

6. Infine le appellanti

criticano il riparto delle spese processuali e delle ripetibili deciso dal Pretore,

il quale ha posto due terzi degli oneri a carico loro “per tener conto, oltre

che della parziale soccombenza finale, anche della loro parziale desistenza con

la riduzione della domanda iniziale in sede di conclusioni”. Esse contestano

qualsiasi desistenza, ammettendo unicamente di avere formulato l'iniziale

richiesta di giudizio “in modo un po' approssimativo”, non potendo sapere se dietro

la siepe a confine fossero stati piantati altri alberi d'alto fusto. La censura

non può essere condivisa. Con la petizione gli attori pretende­vano in effetti

che si togliessero “tutte le piante d'alto fusto (betulle, pini, tuie, cipressi

ecc.)” situate a meno di 8 m dal confine, mentre nel memoriale conclusivo essi hanno

ridotto la richiesta alla rimozione della betulla, del pino e di due cipressi. Il

che connota parziale desistenza, tant'è sulla particella n. 424 v'erano anche cinque

palme a distanza insufficiente dal confine (perizia del 12 ottobre 2011,

annessi 1 e 2). Che queste fossero celate dalla siepe è chiaramente smentito dalla

documentazione fotografica prodotta dagli attori medesimi (doc. L7, L8 e L9). In

proposito la critica manca di consistenza. Tenuto conto nondimeno che l'appello

va accolto sulla domanda principale, si giustifica di riformare il giudizio

circa gli oneri processuali di prima sede ponendo tali spese a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

7. Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 e AP 2

ottengono causa vinta sulla rimozione (o l'allontanamento) del pino e della

betulla, ma non – o per lo meno non pienamente – sul riparto delle spese giudiziarie

di primo grado. Nel complesso appare equo perciò che sopportino un decimo degli

oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla controparte, con obbligo

di rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non risulta più raggiungere la

soglia di fr. 30 000.– stimata dal Pretore,

in appello essendo rimasta controversa la sola rimozione del pino e della betulla.

Per

questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 m dal confine con la particella n. 422 RFD di __________ i due cipressi, il pino e la

betulla che si trovano sulla particella n. 424 RFD indicati rispettivamente con

i n. 6, 7, 8 e 9 sulla planimetria annesso 2 della perizia giudiziaria del 12

ottobre 2011 (act. XVII).

2. La

tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di fr. 200.–, così come le spese

peritali, sono poste per metà a carico delle attrici in solido e per l'altra

metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr.

1000.

–, da anticipare dalle appellanti, sono poste per un decimo solidalmente a

carico di queste ultime e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alle

controparti i fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. . .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).