11.2013.76
Interpretazione di un considerando
26 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2013.76
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, ICCA
Titolo:
Interpretazione di un considerando
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
art. 334 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2013.76
Lugano
26 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2004.24 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione dell'8 gennaio 2004 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
riesaminato
il dispositivo n. I/8 alla luce del considerando 10
della decisione emessa da questa Camera il 3 settembre 2013 (inc. 11.2010.99);
Ritenuto
in fatto: che
in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una decisione
emessa il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con
sentenza del 3 settembre 2013 questa Camera ha così statuito:
8. CO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente
sentenza, l'importo di fr. 423 000.– con
interessi al 5% dall'emanazione della sentenza medesima;
che il 19
settembre 2013 IS 1 ha chiesto a questa Camera di precisare la decorrenza degli
interessi al 5% sul capitale di liquidazione, il considerando 10 della sentenza
indicando la data del 10 maggio 2010 allorché il Pretore ha giudicato il 29 luglio
2010;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo
o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte
o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che qualora
la rettifica – o l'interpretazione (Schweizer
in: CPC commenté, Basilea 2001, n. 17 ad art. 334) – riguardi semplici errori
di scrittura o di calcolo il giudice può
rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che nel
considerando 10 della sentenza emessa da questa Camera è stata scritta per svista,
come decorrenza dell'interesse al 5% sul capitale di fr. 423 000.– dovuto da CO
1 in liquidazione del regime dei beni, la data del memoriale conclusivo introdotto
dalla convenuta (10 maggio 2010);
che il dispositivo n. I/8 invece fa decorrere chiaramente
tale saggio dall'emanazione della decisione pretorile, ossia dal 29 luglio
2010;
che un'interpretazione
è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso o a chiarirla, non a
modificarla né a riformulare dispositivi equivoci o oscuri;
che nella
fattispecie occorre interpretare il considerando 10 nella sua vera accezione, precisando
che la decorrenza del 10 maggio 2010 deve interpretarsi in realtà come decorrenza
dal 29 luglio 2010;
che in
esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema
di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni;
decide: 1. L'ultima
frase del considerando 10 della sentenza emanata da questa Camera il 3
settembre 2013 (inc. 11.2010.99) va interpretata come segue:
L'appello va quindi accolto fino a
concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al
5% dal 29 luglio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).
2. Non si
riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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