11.2013.78
Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
24 febbraio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.78
Lugano,
24 febbraio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2012.182 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con
istanza dell'11 dicembre 2012 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1953) e AP 1 (1951) si
sono sposati a __________ il 20 maggio 1977. Dal matrimonio sono nati A__________
(1978), L__________ (1979) e B__________ (1983). Il marito lavora a __________ per
il garage __________ (suoi parenti), attivo nella rivendita e nella riparazione
di automobili. La moglie è casalinga. In parallelo i coniugi hanno svolto l'attività
di agricoltori indipendenti a __________. Essi si sono separati nel giugno del 2012,
quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n.
485, pari a 37/1000 della particella n. 228
RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi prima
in una casa di sua proprietà a __________, in __________, e poi a __________,
nell'appartamento della sua attuale compagna __________ (1962).
B. L'11 dicembre 2012 AP 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un
contributo alimentare di fr. 3664.15 mensili retroattivamente dal 10 giugno
2012 (con ordine al garage __________ di trattenere la somma dallo stipendio
del marito, riversandola a lei), la separazione dei beni, l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, oltre al blocco del registro fondiario relativo alle
particelle n. 393 (comproprietà), 394, 397, 398, 704 e 727 (comproprietà) RFD
di __________, sezione di __________, come pure delle particelle n. 25
(comproprietà), 27, 228 (proprietà per piani) e n. 715 RFD di __________,
sezione di __________, intestate al marito. L'8 gennaio 2013 essa ha poi aggiornato
la numerazione dei fondi. Invitato a presentare osservazioni scritte, il 5 febbraio
2013 AO 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha accettato di
lasciare l'alloggio coniugale alla moglie, ha approvato la separazione dei
beni, ma ha offerto all'istante un
contributo alimentare limitato a fr. 1383.95 mensili, chiedendo di
accertare che i contributi arretrati erano già stati da lui versati, e ha proposto
di respingere le altre domande.
C. All'udienza del 6 marzo 2013,
indetta per il contraddittorio, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Per
il momento non viene richiesto né divorzio né separazione.
2. Le
parti sono d'accordo di sospendere la comunione domestica dal 1° giugno 2012
per una durata indeterminata. Dal 1° gennaio 2012 le partite fiscali sono
separate.
3. Le
parti, per quanto attiene al regime matrimoniale, mantengono quello della
partecipazione agli acquisti.
4. L'abitazione
coniugale di __________ (zona abitativa), compreso l'arredo, è attribuita alla
moglie. Il marito ha la facoltà di accedere all'atelier/officina/
locale
attrezzi, ma solo dalle 07:00 alle 18:00.
5. Il
marito non ha per il momento intenzione di vendere o ipotecare la ex dimora
coniugale di __________. Qualora sorgesse la necessità informerà immediatamente
la moglie per una discussione. Qualora il marito non
rispettasse
quanto appena indicato, incorrerebbe in sanzioni come ad art. 292 CP.
Per
quanto attiene alla proprietà in __________, dove è pendente la procedura RT, e
dove il marito intende vendere una stalla, si conviene quanto segue:
Il
marito ha l'obbligo di informare la moglie almeno 15 giorni prima di qualsiasi
transazione immobiliare riguardante gli stabili in __________.
Detto
obbligo è impartito con comminatoria dell'art. 292 CP.
Ciò
posto si rinuncia, per il momento, al blocco del registro fondiario.
6. Le
parti sono d'accordo che per l'anno 2013 solo AP 1 farà parte dell'azienda
agricola.
Sul contributo alimentare per la moglie, al cui riguardo
non è stata trovata un'intesa, è proseguito il contraddittorio.
D. Terminata l'istruzione, il 20
giugno 2013 le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 luglio 2013 AP 1 ha postulato un
contributo alimentare di fr. 3246.– mensili retroattivamente dal 10 giugno
2012, con ordine al garage __________ di trattenere l'importo dallo stipendio
del marito e di riversarlo direttamente
a lei. Nel proprio
allegato del 25 luglio 2012 AO 1 ha nuovamente offerto alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1383.95 mensili e si è opposto alla
trattenuta di stipendio.
Statuendo il 12 settembre 2013,
il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha condannato AO 1 a
versare
un contributo alimentare per la
moglie di fr. 1430.50 mensili dal 10 giugno 2012 e ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti
all'udienza
del 6 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 23 settembre
2013 al Tribunale d'appello per ottenere che la sentenza del Pretore sia
riformata concedendole un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale, ordinando
il blocco di tutte le proprietà immobiliari dei coniugi, addebitando al marito
tutte le spese per l'abitazione (interessi e ammortamenti ipotecari, oneri di
manutenzione, premi assicurativi, tassa di canalizzazione), riconoscendole un
contributo alimentare di fr. 1512.85 mensili dal 10 giugno 2012 e offrendo, da parte sua, un'indennità di fr. 1000.–
per il riscatto dei mezzi meccanici da lei usati nell'ambito dell'attività
agricola. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità
dei contributi alimentari in discussione sin dal 10 giugno 2012. Il
giudizio impugnato inoltre è stato notificato
all'interessata il 13 settembre 2013. Introdotto il 23 settembre 2013,
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha definito anzitutto il contributo di mantenimento per l'istante. A
tal fine egli ha accertato il reddito da attività lucrativa di AO 1 in fr.
4273.15
mensili e quello della moglie da attività agricola in fr. 930.55
mensili. Ciò premesso, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr.
2842.65
mensili e quello dell'istante in fr. 3694.– mensili, constatando che il
bilancio familiare registra un ammanco. In simili condizioni egli ha lasciato
al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, obbligando il
medesimo a versare alla moglie la differenza (fr. 1430.50 mensili) dal 10
giugno 2012 in poi. Per il resto egli ha omologato l'accordo stipulato dai
coniugi all'udienza del 6 marzo 2013.
3.
L'appellante esordisce, rimproverando
al Pretore di non avere ordinato il blocco del registro fondiario da lei
chiesto sulle proprietà dei coniugi (memoriale, punto 2). Se non che, nell'accordo
concluso all'udienza del 6 marzo 2013 essa aveva rinunciato, “per
il momento, al blocco del registro fondiario” (clausola n. 5 in fine) e nel memoriale conclusivo del 22 luglio 2013 non aveva più sollecitato davanti al
Pretore nulla del genere, limitandosi a esigere un contributo alimentare di fr.
3246.
– mensili retroattivamente dal 10 giugno 2012 (con trattenuta
di stipendio al datore di lavoro del marito). Il Pretore ha omologato così la
convenzione del 6 marzo 2013 (art. 279 cpv. 2 CPC per analogia). Ora, l'istante
non può ridiscutere in appello questioni che non erano più controverse dinanzi
al primo giudice. Essa può sempre tornare a chiedere al Pretore l'emanazione
del blocco come provvedimento conservativo (art. 178 cpv. 3 CC), ma dovrà renderne
verosimili gli estremi e spiegare – in particolare – perché il divieto
dell'art. 169 cpv. 1
CC, che già impedisce al marito di vendere l'abitazione coniugale in costanza
di matrimonio senza l'accordo di lei, non basterebbe a tutelarla dal profilo
logistico. Privo di buon diritto, in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
4.
Nel seguito l'appellante si
duole che il Pretore non abbia regolato “la modalità di passaggio di proprietà
dei mezzi agricoli che (…) sono ancora in comune tra le parti, sebbene il
signor AO 1 abbia rinunciato a prendere parte a qualsiasi attività legata
all'agricoltura” (memoriale, punto 3). Ancora una volta essa dimentica tuttavia
di non avere chiesto al Pretore di disciplinare siffatta questione. Formulata
per la prima volta in appello, la richiesta di attribuire all'istante la proprietà
esclusiva del macchinario agricolo dietro versamento di fr. 1000.– risulta
irricevibile già per la circostanza che non è fondata su fatti né su mezzi di
prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Nulla impedisce all'interessata
di sottoporre ulteriormente la richiesta al Pretore. Su questo punto l'appello
sfugge, comunque sia, a ogni esame.
5.
Lamenta l'interessata che
“la suddivisione delle spese non tiene conto della [sua] reale situazione
economica, comprovata dai giustificativi, tenendo conto del reddito proveniente
dall'attività agricola sugli anni 2009–2011, contrariamente a quanto fatto per
il marito 2011–2012” (memoriale, punto 4). Il reddito da attività agricola
computatole dal Pretore in fr. 930.55 mensili sulla scorta delle tassazioni dal 2009 al 2011 (sentenza impugnata,
consid. 9) andrebbe ridotto così a fr. 666.65 mensili (memoriale, 4°
foglio). In realtà il Pretore si è fondato a ragione sul provento medio dell'attività
agricola negli ultimi tre anni desumibile dagli atti. Secondo giurisprudenza, un
reddito da attività indipendente va determinato sulla media di più anni (di
regola almeno gli ultimi tre), in modo da
compensare eventuali fluttuazioni (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 7b con numerosi riferimenti).
E in concreto AP 1 non pretende che il Pretore abbia calcolato male o
erroneamente la media delle entrate da attività agricola nell'ultimo triennio risultante
dal fascicolo processuale.
Invero l'appellante parrebbe
censurare una disparità di trattamento nei confronti del marito, il cui reddito
da attività lucrativa di fr. 4273.15 mensili è stato accertato dal Pretore facendo
capo a dati del 2011 e del 2012 (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 5 in
alto). Essa non può pretendere però che le entrate del convenuto siano
calcolate, come le sue, in base alla media dal 2009 al 2011 (ultimo dato
disponibile). Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio – salvo cioè
oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello conseguito
al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4). Tutt'al più v'è da domandarsi
se il Pretore non dovesse ascrivere a AO 1, invece del reddito da attività
lucrativa calcolato sulla media del 2011 e del 2012, quello conseguito nel solo
2012.
(fr. 4366.50 mensili), applicando il dato più recente. L'appellante medesima
imputa nondimeno al marito, nei suoi calcoli, un guadagno netto di fr. 4273.15
mensili (memoriale, 4° foglio). Questa Camera non può quindi scostarsi da un
dato riconosciuto. Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.
6.
Per quanto attiene al
fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene
che il costo dell'alloggio accertato dal Pretore (fr. 1000.– mensili,
comprensivo delle spese accessorie) non è verosimile, la cifra riconducendosi a
una mera dichiarazione di __________, la quale ha affermato che il convenuto le
versa tale somma (memoriale, punto 5). L'argomentazione è inconferente. Il Pretore
non si è fondato infatti sulla dichiarazione di __________ (sentenza impugnata,
pag. 5 a metà), bensì sulla giurisprudenza di questa Camera, la quale ha già
avuto modo di ricordare che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di
vedersi riconoscere, quand'anche abiti con una terza persona, il costo
dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio
definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza
5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a,
I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo ancora: sentenza
inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 9). L'interessata non pretende che una
locazione di fr. 1000.– mensili (spese accessorie incluse) sia eccessiva per
una persona sola che abiti in un appartamento a __________. Non si possono
condividere dunque le sue rimostranze.
Non si dimentichi, per altro, che
nel proprio fabbisogno minimo l'appellante si è vista riconoscere un costo dell'alloggio
di complessivi fr. 1538.40 mensili (interessi ipotecari fr. 1112.05, manutenzione
dell'immobile fr. 327.05, premio di assicurazione dello stabile fr. 59.–, tassa
acqua potabile fr. 23.90, tassa canalizzazioni fr. 16.40). Essa non può perciò dirsi
discriminata, tanto meno ove si pensi che dispone per sé sola di un alloggio
occupato durante la comunione domestica anche dal marito. Certo, a suo parere la
spesa di fr. 1538.40 mensili andrebbe posta a carico del convenuto, “unico
proprietario dell'immobile e detentore del reddito più elevato” (memoriale, punto
7). A parte il fatto però che l'abitazione coniugale è usata esclusivamente da
lei (e il costo dell'alloggio va computato nel fabbisogno minimo di chi occupa
l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto ad erogare contributi di
mantenimento: RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13 con riferimenti), qualora si
inserisse nel fabbisogno minimo del marito la spesa di fr. 1538.40 mensili
AO 1 non potrebbe più versare all'appellante alcun contributo alimentare,
poiché il suo fabbisogno minimo non sarebbe più coperto dal reddito. Ne
discende che, una volta ancora, l'appello cade nel vuoto.
7.
L'appellante critica il
fatto che al marito “non sono state calcolate, quale capitale di reddito, il
vitto ricevuto in contropartita
dell'aiuto fornito nella gestione
dell'esercizio pubblico dell'attuale convivente” (memoriale, punto 6). Al
reddito da attività lucrativa calcolato dal Pretore (fr. 4273.15 mensili) andrebbero
aggiunti così, secondo lei, fr. 1080.– mensili (memoriale, 4° foglio). L'assunto
non è solo irricevibile, ma finanche incomprensibile. Intanto l'appellante non
ha mai preteso di imputare al marito un reddito complementare di fr. 1080.–
mensili, nemmeno nell'allegato conclusivo sottoposto al Pretore, onde
l'inammissibilità di una rivendicazione che non è fondata su fatti né su mezzi
di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Per tacere di ciò, non si comprende
come AO 1 potrebbe avere conseguito un reddito ricevendo compensi in natura
(vitto) per avere aiutato __________ nella gestione di un bar. Tutt'al più potrebbe
avere risparmiato sul proprio sostentamento, ma l'appellante non ha mai avanzato
prima d'ora una tesi del genere, di cui non si trova traccia nemmeno nel
memoriale conclusivo inoltrato al Pretore. Onde, una volta ancora,
l'irricevibilità di una pretesa nuova non fondata su fatti né su mezzi di prova
nuovi.
Non si disconosce che nel suo
memoriale conclusivo l'istante riconosceva al marito un fabbisogno minimo del
diritto esecutivo ridotto da fr. 1200.– a fr. 850.– mensili (pag. 9 in alto). Non tuttavia perché, aiutando __________ nella professione, egli fruisse di pranzi
gratuiti, ma perché vive con lei in comunione domestica (“convivenza con
signora __________”). Questa Camera tuttavia non ha mai ridotto il fabbisogno minimo
del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) a un coniuge che, dopo la
separazione, viva in comunione domestica con una terza persona, né
l'istante torna nell'appello a
giustificare la nota riduzione. Men che meno essa mette in discussione la
giurisprudenza della Camera. Anche su questo aspetto l'appello denota così la
sua inconsistenza.
8.
Infine l'appellante postula
– solo nelle richieste di giudizio – un “diritto di abitazione nella proprietà
abitativa di __________” (memoriale, 4° foglio, lett. b). Totalmente sprovvista
di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la pretesa va dichiarata
già di primo acchito irricevibile. Per di più, approvando la convenzione del 6
marzo 2013, il Pretore ha omologato l'accordo fra le parti secondo cui “l'abitazione coniugale di __________ (zona abitativa), compreso
l'arredo, è attribuita alla moglie” (clausola n. 4). Perché l'appellante chieda dunque un diritto di abitazione (art. 776
CC) nell'alloggio che già le è stato riconosciuto in uso a norma dell'art. 176
cpv. 1 n. 2 CC non si comprende. Ne deriva che, destituito di esito favorevole anche
a quest'ultimo riguardo, l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante,
che ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa
del diritto di famiglia, si tiene calcolo riducendo la tassa di giustizia (art.
107.
cpv. 1 lett. c e f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.
10.
Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).