11.2013.8
Rinvio del Tribunale federale in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio
8 febbraio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2013.8
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, ICCA
Titolo:
Rinvio del Tribunale federale in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 117 let. b CPC
Incarto n.
11.2013.8
(rinvio TF)
Lugano
8 febbraio 2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.903 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16
dicembre 2005 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
vista
la decisione 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 2 marzo 2012 da questa Camera (inc. 11.2008.179) “nella
misura in cui respinge la richiesta della ricorrente di assistenza giudiziaria
per la procedura di appello e pone tasse e spese di giustizia a suo carico”;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 2008 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1964) e AP 1 (1974), ha
affidato la figlia N__________ al padre, riservando un ampio diritto di visita
alla madre (con disciplina di un regime minimo in caso di disaccordo), ha
confermato la curatela educativa in favore della figlia estendendone l'ambito,
ha dichiarato sciolto senza conguagli in denaro il regime dei beni, ha disposto
che nessun contributo alimentare fosse dovuto da un coniuge all'altro e che
“per il mantenimento di N__________ non si stabiliscono contributi di
mantenimento a carico della madre”, ha ripartito a metà la prestazione d'uscita
dai rispettivi istituti di previdenza professionale maturata dai coniugi in
costanza di matrimonio e ha posto la tassa di giustizia con le spese
(fr. 500.– complessivi) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro
la sentenza di divorzio AP 1 è insorta con un appello del 17
dicembre 2008 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – l'affidamento di N__________, riservato al padre il più ampio
diritto di visita (con disciplina di un regime minimo in caso di disaccordo) e
un contributo alimentare per la figlia di fr. 400.– mensili indicizzati. In subordine essa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
e il rinvio degli atti al Pretore “perché istruisca la situazione di fatto del
padre, completando quella (nuova) relativa alla madre, e – previo contraddittorio
– statuisca nuovamente sull'affidamento di N__________”. Statuendo con sentenza
del 2 marzo 2012, questa Camera ha respinto l'appello, ha posto gli oneri
processuali a carico dell'appellante e ha rifiutato l'assistenza giudiziaria, senza
assegnare ripetibili.
C. La
decisione della Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia
civile al Tribunale federale, che con sentenza del 6 dicembre 2012 ha parzialmente accolto il ricorso e annullato il giudizio di appello “nella misura in cui
respinge la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello e
pone tassa e spese di giustizia” a carico dell'appellante. Su tali punti la
causa è stata rinviata alla Camera per nuova decisione nel senso dei
considerandi. Per il resto il ricorso è stato respinto. Nei limiti del rinvio ciò
ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente
sull'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nella decisione di rinvio il Tribunale federale ha ricordato come
nella propria sentenza del 2 marzo 2012 questa Camera avesse espresso dubbi sul
fatto che l'appellante si fosse potuta esprimere in esito a un certificato
medico assunto agli atti dal Pretore il 17 novembre 2008, prima di statuire il
27.
novembre 2008 nella causa di divorzio. In quel certificato il medico curante
dell'ex marito aveva sì attestato l'assenza di riscontri circa il consumo di
oppiacei e cocaina da parte del paziente, ma aveva accertato riscontri positivi
alla cannabis, ciò che poteva avere indotto AP 1 a impugnare il dispositivo con cui il Pretore aveva affidato la figlia N__________ (nata l'11
settembre 1995) all'ex marito. Che nel merito l'appello a questa Camera fosse destinato
alla reiezione – ha rilevato il Tribunale federale – nulla mutava alla circostanza
che l'impugnazione costituisse, per l'interessata, l'unico modo di esercitare
il proprio diritto formale di essere sentita. Almeno a quest'ultimo proposito
il rimedio giuridico non appariva dunque senza possibilità di successo
(sentenza citata, consid. 4.5 e 4.6).
2.
La
questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se le considerazioni del
Tribunale federale giustifichino una decisione diversa sugli oneri processuali
di appello, il dispositivo n. 2 con cui questa Camera ha posto la tassa di
giustizia e le spese a carico dell'appellante essendo stato annullato. Ora, in
quel dispositivo la Camera si era attenuta al principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese). Constatato che l'appello doveva essere respinto, essa
aveva addebitato la tassa di giustizia (fr. 450.–) e le spese (fr. 50.–) a
carico di AP 1, senza attribuire ripetibili ad AO 1, che non era stato invitato
a formulare osservazioni (consid. 4 della sentenza 2 marzo 2012). Il fatto che AO
1.
non sia stato coinvolto nella procedura di appello esclude d'acchito, quindi,
anche dopo la decisione del Tribunale federale, ch'egli possa essere chiamato a
sopportare costi. Il problema è unicamente di sapere se, essendo stata indotta
ad appellare (senza successo) per non essersi verosimilmente potuta esprimere davanti
al Pretore sul noto certificato medico dell'ex marito, l'interessata vada
esonerata – in tutto o in parte – dagli oneri processuali di seconda sede.
3.
L'art.
18.
cpv. 1 vLTG (applicabile al momento in cui AP 1 ha introdotto appello, il 17 dicembre 2008: art. 33 LTG) prevedeva che nelle cause di stato la
tassa di giustizia andasse in primo grado da fr. 150.– a fr. 10 000.–. Davanti al
Tribunale d'appello era dovuta, per i giudizi di merito, “la metà della tassa
prevista per la prima istanza” (art. 24 lett. a vLTG). Fissando in fr. 450.– la
tassa di giustizia a carico dell'appellante, questa Camera si era quindi già
tenuta nella fascia bassa della tariffa. Non si giustifica così un'ulteriore
riduzione dell'emolumento. A minor ragione ove si consideri che, avesse pure questa
Camera annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti al Pretore perché
conferisse all'interessata il diritto di esprimersi e statuisse di nuovo, AP 1
sarebbe andata sì esente da spese, ma si sarebbe vista addebitare gli oneri
processuali allorché avesse appellato un'altra volta la decisione sfavorevole del
primo giudice. Nel merito, in effetti, un simile appello sarebbe stato
destinato all'insuccesso (come destinato all'insuccesso è risultato, nel
merito, il ricorso in materia civile al Tribunale federale). Ne segue che ai
fini dell'attuale giudizio non v'è ragione di scostarsi da quanto la Camera ha
deciso in materia di oneri processuali nella sentenza del 2 marzo 2012. Il
Dispositivo
dispositivo n. 2 di quella sentenza merita pertanto conferma.
4. Diversa
è la situazione per quanto attiene al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nella sua decisione il Tribunale federale stesso ha stabilito, in effetti, che questa
Camera non poteva respingere la richiesta dell'appellante perché dal profilo
formale – seppure non da quello sostanziale – il rimedio giuridico non appariva
destituito di buon diritto (decisione citata, consid. 4.6). Ciò posto, l'interessata
va ammessa in questa sede al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio del suo legale. Per quel che è dell'indennità spettante al
patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva
all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012, consid. 9.3) occorre procedere per apprezzamento. In concreto il
Tribunale federale ha riconosciuto al rappresentante di AP 1 un'indennità di
fr. 2000.– per un ricorso il cui contenuto ricalcava quello dell'appello, salvo
estendersi anche al diniego dell'assistenza giudiziaria. Non v'è motivo per
riconoscere un'indennità più elevata in questa sede. Una retribuzione di fr.
2000.– corrisponde del resto al compenso per un lavoro di oltre 9 ore rimunerate
fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), più un buon 10%
di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento medesimo) e l'IVA (del 7.6% a quel momento).
Appare dunque del tutto equo.
Per questi motivi,
decide: 1. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
2. L'appellante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte
dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al
patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2000.–.
3. Notificazione:
–;
–;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella (dispositivo n. 2, in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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