11.2013.80
Stralcio di un appello per desistenza
18 ottobre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2013.80
Data decisione, Autorità:
18.10.2013, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello per desistenza
DESISTENZA
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2013.80
Lugano,
18 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2013.81
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 25 gennaio 2013 da
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(già patrocinato dall'avv.),
giudicando
sull'appello del 26 settembre 2013 presentato dal convenuto contro la sentenza
emessa dal Pretore il 16 settembre 2013;
premesso
che con sentenza del 16 settembre 2013, emanata a tutela dell'unione coniugale,
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1942) e AO
1 nata __________ (1947) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale
di __________ al marito e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1510.– mensili dal 1° febbraio al 31 marzo
2013, di fr.1225.– mensili dal 1° aprile al 31 maggio 2013, di fr. 1550.– per
il mese di giugno del 2013 e di fr. 1860.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi;
accertato
che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
settembre 2013 volto a ottenere – per quanto fosse dato di capire – l'annullamento
del contributo alimentare e la conseguente riforma della decisione impugnata,
previo conferimento del gratuito patrocinio;
ricordato
che in esito a un contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 14 ottobre
2013 per discutere un'istanza di diffida ai debitori (art. 177 CC) presentata
il 19 settembre 2013 da AO 1, i coniugi hanno raggiunto un'intesa sull'assetto
della vita separata;
constatato
che in tale accordo i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la
moglie di fr. 1750.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi, i contributi per il lasso di tempo anteriore rimanendo invariati, e che in seguito a ciò
AP 1 ha dichiarato al contraddittorio di ritirare l'appello contro la sentenza
a protezione dell'unione coniugale;
rammentato
che il ritiro di un appello comporta desistenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase
CPC), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a
recedere dalla lite;
considerato
che in caso di desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv.
3 CPC);
stabilito
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello
di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e
delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);
rilevato
che nella fattispecie si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese,
vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
ritenuto che
non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima
dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2. Non si
riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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