11.2013.81
Appello divenuto senza oggetto. Stralcio
2 ottobre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2013.81
Data decisione, Autorità:
02.10.2013, ICCA
Titolo:
Appello divenuto senza oggetto. Stralcio
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
art. 107 cpv. 1 let. e CPC
Incarto n.
11.2013.81
Lugano,
2 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA.2013.20 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud promossa con istanza del 19 settembre 2013 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sull'appello del 27 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa dal Pretore il 20 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 20 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, di trattenere
dalla rendita erogata a AP 1 (1942) la somma di fr. 1860.– mensili, riversandola
direttamente a titolo di contributo alimentare su un conto bancario intestato a
AO 1 (1947);
che
contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 settembre
2013, dolendosi di non essersi potuto esprimere davanti al Pretore e chiedendo
di “voler fare l'udienza mancante”;
che il
Pretore ha trasmesso il 30 settembre 2013 a questa Camera copia di una citazione in cui, su richiesta del convenuto, convoca le parti all'udienza del 14
ottobre 2013 per discutere
la
diffida ai debitori;
e considerando
in diritto: che
l'intervenuta citazione delle parti per il contraddittorio davanti al Pretore
ha reso l'appello del convenuto senza oggetto;
che una
causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);
che nelle
circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili di appello,
sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore dovendo ancora statuire
in esito al contraddittorio;
che le
spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo
equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella
fattispecie, non fosse divenuto senza oggetto, l'appello sarebbe verosimilmente
stato accolto, giacché il Pretore avrebbe dovuto concedere d'ufficio al convenuto
il diritto di presentare osservazioni oralmente o per scritto (art. 253
combinato con l'art. 271 lett. a CPC);
che ciò
vale anche qualora il primo giudice avesse inteso decretare la diffida ai debitori
immediatamente, in via cautelare (art. 265 cpv. 2 CPC);
che in
condizioni del genere non è il caso di riscuotere spese processuali;
che
nemmeno si ravvisano gli estremi per attribuire indennità d'inconvenienza all'appellante
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il quale nemmeno ne ha fatto richiesta;
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si
riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster