11.2013.82
Diffida al datore di lavoro del coniuge debitore di un contributo di mantenimento cautelare in pendenza di appello contro la sentenza di divorzio
11 ottobre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2013.82
Data decisione, Autorità:
11.10.2013, ICCA
Titolo:
Diffida al datore di lavoro del coniuge debitore di un contributo di mantenimento cautelare in pendenza di appello contro la sentenza di divorzio
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DIFFIDA AI DEBITORI
DIVORZIO
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 177 CC
art. 311 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2013.82
Lugano
11 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2013.3433 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 22 agosto 2013 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sull'appello del 30 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano il 20 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che
AO 1 (1973) e AP 1 (1973) si sono sposati a __________ l'11 maggio 2002;
che dal
matrimonio è nata M__________, il 19 marzo 2004;
che il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 19 ottobre 2010 i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, obbligando AP 1 a versare contributi alimentari di fr. 700.– mensili per la moglie e di fr. 1200.– mensili per
M__________, oltre gli assegni familiari (inc. DI.2010.252);
che con
sentenza del 26 febbraio 2013 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio,
senza riconoscere contributi alimentari alla moglie, ma condannando AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1530.– mensili fino al 12° compleanno e di
fr. 1795.– mensili dal 13° al 18° compleanno, assegni familiari non compresi
(inc. CA.2012.365/439);
che contro
tale sentenza AO 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 23 marzo 2013 volto
a ottenere un contributo alimentare per sé di fr. 1817.– mensili fino al 31 marzo
2016 e di fr. 1535.– mensili fino al 31 marzo
2022 (inc. 11.2013.30);
che il 22
agosto 2013 essa si è rivolta al Pretore, chiedendo di ordinare in via cautelare
alla __________, datrice di lavoro del marito, di trattenere dallo stipendio di
lui fr. 2100.– mensili e di versarli direttamente su un suo conto;
che con decreto supercautelare
del 23 agosto 2013 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e assegnato all'istante
un termine di dieci giorni, poi prorogato di cinque con ordinanza del 27 agosto
2013, per introdurre l'azione di merito;
che nel
termine impartito, il 29 agosto 2013, AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare nel merito alla __________ di trattenere dallo stipendio del marito
fr. 2100.– mensili e di versarli direttamente su un conto di lei;
che all'udienza del 19
settembre 2013 l'istante ha confermato la propria richiesta, mentre il convenuto
ha ammesso di avere versato unicamente fr. 1400.– per i mesi di agosto e di
settembre del 2013 e di voler pagare per i mesi successivi solo il contributo in
favore della figlia (fr. 1200.– mensili oltre gli assegni familiari di fr.
200.– mensili);
che in replica l'istante
ha ribadito la propria domanda, mentre il convenuto ha rinunciato a duplicare;
che le
parti non hanno notificato prove;
che,
statuendo con sentenza del 20 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere subito dallo stipendio
di AP 1, come pure da ogni altra indennità spettante a quest'ultimo,
fr. 700.– mensili, riversando la somma su un conto intestato all'istante;
che le
spese processuali di fr. 540.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante è stata condannata a rifondere
fr. 500.– per ripetibili;
che il 30 settembre 2013 AP 1 è insorto a questa Camera
con un appello in cui chiede di revocare il provvedimento impugnato, dichiarando
per quanto riguarda i contributi alimentari non versati di agosto e settembre
del 2013 (fr. 1400.–) di voler
aspettare
la decisione della Camera;
che il
memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità della decisione
impugnata è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” (art. 177
CC) chiesta fuori di una causa di merito essendo trattata con la procedura sommaria
degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. a e 276 CPC), in esito alla quale il
Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10 giorni (art. 314 cpv.
1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art.
308 cpv. 2 CPC);
che nella
fattispecie il valore di fr. 10 000.– può ritenersi dato, ove si pensi che la trattenuta verte su
contributi di mantenimento di fr. 700.– mensili dovuti dal settembre del 2013
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
che in
concreto la decisione del Pretore, intimata il 20 settembre 2013, è giunta al
convenuto il 24 settembre 2013;
che, introdotto
il 30 settembre 2013, l'appello è dunque tempestivo;
che nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto comprovata la trascuranza alimentare
del convenuto limitatamente al contributo di mantenimento di fr. 700.– mensili da
lui dovuto alla moglie in virtù della decisione del 19 ottobre 2010 emessa
nella procedura a tutela dell'unione coniugale;
che nell'appello
AP 1 ammette di “trattenere” il contributo alimentare di fr. 700.– mensili;
ch'egli ritiene
ingiusto dover continuare a versare tale contributo quando la causa civile e
penale in cui sono coinvolte le parti gli costa “parecchie migliaia” di
franchi;
che a suo
dire l'istante percepisce indebitamente fr. 700.– ogni mese mentre non cerca
lavoro come le ha imposto il Pretore, non collabora con la curatrice della figlia,
non si occupa convenientemente di quest'ultima e impiega il contributo della
figlia “per i suoi comodi”;
che in linea di massima i motivi per cui un debitore ometta o ritardi
il pagamento di un contributo alimentare non sono di rilievo (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 10 ad art. 177; analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari
dovuti dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC);
che spetta
al debitore del contributo alimentare chiedere una modifica del medesimo qualora
siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, qualora
le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora il giudice abbia statuito
senza conoscere circostanze determinanti (art. 279 CC e 276 cpv. 2 CPC; sentenza
del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2; I CCA, sentenza
inc. 11.2011.17 del 16 luglio 2013, consid. 3a);
che nel
caso in cui l'istante non cercasse lavoro come le avrebbe imposto il Pretore,
non collaborasse con la curatrice della figlia, non si occupasse
convenientemente di quest'ultima e impiegasse per sé il contributo per M__________
incombe a AP 1 adire il giudice e rendere verosimili simili addebiti, chiedendo
la revoca del contributo alimentare fissato a suo tempo per la moglie nella
procedura a tutela dell'unione coniugale;
che
l'appellante non può invece rifiutare unilateralmente l'erogazione del
contributo, spettando al Pretore (e non a lui) decidere se si giustifichi un
provvedimento del genere;
che nelle
circostanze descritte la decisione impugnata merita conferma;
che le
spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore
inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC);
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato comunicato
per osservazioni;
che per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non appare
raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF;
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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