11.2013.83
Stralcio dell'appello per avvenuto ritiro
6 maggio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2013.83
Data decisione, Autorità:
06.05.2014, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per avvenuto ritiro
DESISTENZA
art. 241 CPC
Incarto n.
11.2013.83
Lugano
6 maggio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa DI.2009.1142 (successione estera:
provvedimenti conservativi)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del
14 agosto 2009 da
AO 1
AO 2
(patrocinate
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
giudicando sull'appello del 30 settembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 settembre 2013;
premesso
che con decreto cautelare del 18 settembre 2013 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato il blocco di tutti gli averi facenti capo a AP 1
(1926) e/o alla figlia PI 1 (1956) presso la __________ Ltd., __________, e la __________
SA, __________, compresi i crediti e le pretese obbligatorie verso queste
ultime società, con divieto alla __________ Ltd. e alla __________ SA di
eseguire qualsiasi atto di disposizione
impartito da AP 1 e/o PI 1;
ricordato
che con il medesimo decreto il Pretore ha fissato alle altre figlie di AP 1, AO
1 (1958) e AO 2 (1958), un termine di 60 giorni dalla notificazione del decreto
cautelare per promuovere davanti al foro competente l'azione di merito intesa a
far valere i loro diritti nella successione del padre __________ (1921-1978), cittadino
italiano già residente a __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso
il termine, i provvedimenti conservativi sarebbero decaduti;
preso
atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 30 settembre
2013 a questa Camera per ottenere la reiezione dell'istanza cautelare avversaria
e la revoca dei provvedimenti cautelari;
rammentato
che con decreto dell'8 ottobre 2013 il presidente della Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo presentata dalle istanti AO 1 e AO 2 il 7 ottobre
2013;
rilevato che
nelle loro osservazioni del 23 ottobre 2013 le istanti hanno proposto la
reiezione dell'appello;
constatato
che il 30 aprile 2014 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello, avendo le parti
raggiunto un accordo transattivo in prima sede, che prevede tale ritiro “con eventuali
spese processuali a suo carico e compensate le ripetibili”;
ritenuto che
il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di
rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura
desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11
marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere
spinto l'interessato a recedere dalla lite;
considerato
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello
di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie
(art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, fatto proprio
anche dalle parti, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura
di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
appurato
che non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, compensate
le ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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