11.2013.84
Liquidazione d'ufficio di un'eredità
1 aprile 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.84
Lugano
1 aprile 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2013.550 (eredità:
liquidazione d'ufficio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 7 agosto 2013 dalla
dott. AO 2, e da
AO
1
(patrocinate dagli avvocati
PA 2
e PA 3)
per
ottenere la liquidazione d'ufficio della successione
fu PI 1 (1949-2013), già
in
nei
confronti della quale si professano creditori
AP
1, e
ing. AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello presentato dalla AP 1 e dall'ing. AP 2 contro la decisione emessa
dal Pretore il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 (1949), cittadino italiano
domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 2013,
lasciando quali uniche eredi la moglie AO 2 (1961) e la figlia AO
1 (1995). Il 27 marzo 2013 costoro hanno chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città il beneficio d'inventario. Con decisione del 4 aprile 2013 il
Pretore ha accolto la richiesta e ha delegato come notaio alla confezione dell'inventario
l'avv. PA 2, patrocinatore delle stesse istanti
(inc. SO.2013.214).
B. La grida ai creditori è stata pubblicata il 9 aprile 2013 sul Foglio
ufficiale del Cantone Ticino. Il 9 luglio successivo l'avv. PA 2 ha depositato
l'inventario, in cui figura tra i passivi del defunto un credito di € 1 250 000.– (poi ridotti a
€ 1 011 000.–) notificato dalla
AP 1, con la menzione “precauzionalmente contestato”, e un credito di
fr. 57 632.– notificato dall'ing. AP 2, con la menzione “contestato”.
C. Entro il termine loro impartito l'11 luglio 2013 dal Pretore, le eredi
hanno optato il 7 agosto 2013 per la liquidazione d'ufficio della successione (art.
593 CC), che il Pretore ha ordinato con decisione del 13 settembre 2013, nominando
in qualità di liquidatori lo stesso avv. PA 2 insieme con l'avv. PI 2, ai quali
ha prescritto di agire congiuntamente. Tale decisione è stata pubblicata il 17 settembre 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
D. Contro la
decisione appena citata la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 24 settembre 2013 inteso a ottenere l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per la nomina un nuovo
liquidatore. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 2013 le eredi hanno proposto
di respingere l'appello. Con replica spontanea del 7 novembre 2013 gli appellanti
hanno confermato il loro punto di vista. Le eredi hanno duplicato il 14
novembre 2013, ribadendo la propria conclusione.
in diritto: 1. La liquidazione d'ufficio di un'eredità
“è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa
incaricati” (art. 595 cpv. 1 CC). Autorità competente per ordinare la liquidazione
d'ufficio è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. g
LAC). La nomina del liquidatore è un atto di volontaria giurisdizione (Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, pag. 505 n. 1064a con richiami; Couchepin/Maire in: Eigenmann/Rouiller
[editori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 1 ad art.
595 CC), retto dalla procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC (art. 86a
cpv. 2 LAC) applicabile come diritto cantonale surrogato (DTF 139 III 225). La
decisione è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunga almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, l'inventario della
successione compendiando attivi per oltre fr. 1 000 000.– (act. V nell'inc. SO.2013.214, fogli 4 e 5). Presentato il 24 settembre 2013 contro la decisione
pubblicata il 17 settembre 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, l'appello
in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Legittimato a impugnare la
decisione con cui l'autorità nomina un liquidatore della successione è chiunque
abbia un interesse giuridicamente protetto. E siccome la legittimazione non può
essere meno estesa di quella che garantisce l'art. 76 cpv. 1
lett. b LTF a livello federale (Kunz
in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308–327a
ZPO, Basilea 2013, n. 74 all'introduzione degli art. 308 segg. con richiami),
abilitati a ricorrere contro la nomina del liquidatore non sono solo gli eredi e
Fatti
i legatari, ma anche i creditori della successione e – dandosene le premesse – terze
persone (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 595 CC; v. anche Karrer/Vogt/
Leu in: Basler
Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11
all'introduzione degli art. 551–559 CC). Del resto i creditori sono
legittimati a impugnare altresì gli atti che il liquidatore compie o intende
compiere, poiché hanno un interesse legittimo a vedere salvaguardate le loro
pretese nella procedura di liquidazione ereditaria (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 25 ad art. 595 CC con riferimenti; Engler in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 595 CC). Anche sotto questo profilo l'appello in oggetto è
pertanto ricevibile.
3. Nella decisione impugnata
il Pretore non ha mancato di rilevare che, per evitare conflitti d'interesse,
in linea generale è preferibile non designare un erede in veste di liquidatore
della successione. Nondimeno – egli ha proseguito – l'avvocato PA 2 ha già
curato la confezione dell'inventario e ha avuto modo, secondo le istanti, di
“approfondire parecchi aspetti della successione”, come pure di raccogliere
“ampie informazioni” e di intraprendere “molte iniziative”, sicché la sua
nomina a liquidatore permetterebbe di risparmiare tempo e denaro. Soprattutto
per rapporto alla consistenza della successione e alle complesse implicazioni
internazionali. Se non che – ha soggiunto il primo giudice – le istanti hanno
già tentato di impartire direttive all'avvocato PA 2 in vista della sua nomina
ad amministratore. Per tutelare equamente i diritti delle eredi e quelli dei
creditori della successione si giustificava così, secondo il Pretore, di
designare l'avv. PA 2 in qualità di liquidatore, ma di affiancargli un altro
legale, l'avv. PI 2, in modo da bilanciare “l'aspetto relativo alla già esistente
conoscenza della situazione e quello concernente l'assoluta garanzia di equidistanza
da eredi e creditori”, la successione disponendo di “mezzi liquidi abbondanti” per
sostenere tale maggior costo.
4. Gli appellanti chiedono di
sostituire i due liquidatori designati dal primo giudice con una persona neutra
e imparziale, ritenendo il mandato di rappresentanza assunto dall'avvocato PA 2
incompatibile con il dovere di portare a termine una corretta liquidazione dell'eredità.
Rimproverano inoltre alle eredi di essersi ingerite, tramite il loro legale,
nella gestione dei beni successori (società e immobili) ancor prima della
chiusura dell'inventario. Riuscendo a far nominare il loro avvocato in veste di
liquidatore, esse cercherebbero di ottenere, in spregio dei diritti dei
creditori, un residuo attivo a norma dell'art. 573 cpv. 2 CC senza assumere
alcun rischio per i passivi né per la gestione della successione. Per di più – soggiungono
gli appellanti – come rappresentante delle
eredi l'avvocato PA 2 versa
in evidente conflitto d'interessi e ha già dimostrato di non saper svolgere il
compito di liquidatore in modo equanime, sia attraverso prematuri interventi di
gestione dei beni sia contestando sistematicamente e acriticamente quasi tutte
le pretese insinuate ai fini dell'inventario. Gli appellanti paventano che in
simili circostanze gli immobili del compendio successorio possano essere
venduti “in fretta e furia”, a trattative private, senza alcuna trasparenza, i
creditori non avendo alcuna reale facoltà di opporsi alle scelte del liquidatore.
Quanto alla nomina dell'avv. PI 2, gli appellanti affermano che essa pratica da
pochi anni e non sembra disporre dell'esperienza professionale né dell'autonomia necessaria per contrastare l'operato
dell'esperto collega liquidatore.
5. L'autorità di nomina designa
liberamente la persona cui affidare la liquidazione di una successione, tuttavia
per prevenire possibili conflitti d'interessi evita – in linea di massima – di designare
un erede (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 9 ad art. 595 CC con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 506 n. 1064c; Couchepin/Maire, op.
cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quest'ultima eventualità non è esclusa a priori, ad
ogni modo, ove il prescelto appaia degno di fiducia e conosca bene la
situazione patrimoniale del defunto (Engler,
op. cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quanto alla giurisdizione di ricorso, essa esamina
la decisione impugnata con pieno potere cognitivo (Stauber in: ZPO-Rechtsmittel, op. cit., n. 10 ad art. 310
CPC; Mathis in: Baker &
McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 e 17 ad art. 310
CPC), ma non sostituisce il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità
di nomina (Sterchi in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
edizione 2012, n. 8-9 ad art. 310 CPC), quanto meno non per motivi
di mera opportunità (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30
maggio 2012, consid. 4.3.2; Seiler,
Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 204 n. 475; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 5 ad art. 310 CPC).
a) Nel
caso specifico gli appellanti affermano che l'avvocato PA 2 si trova in
evidente conflitto d'interesse con gli altri partecipanti alla procedura e
avrebbe già dimostrato concretamente di non poter assumere con imparzialità il
compito di liquidatore. Le eredi oppongono invece, nelle osservazioni all'appello,
Considerandi
che finora il loro legale ha compiuto solo atti di amministrazione idonei a
conservare l'integrità della successione, anche nell'interesse dei creditori. Egli
è dovuto intervenire nella gestione di un palazzo a __________ (11 appartamenti)
e della ditta P__________ SA (società immobiliare proprietaria di un capannone
composto di tre spazi locativi), in particolare, perché l'ing. AP 2, il quale era
in affari con il defunto, aveva comunicato loro di non volersene più occupare. Secondo
le eredi la contestazione dei crediti insinuati dagli appellanti nell'inventario
era poi giustificata, perché sussistono forti sospetti che la società off-shore
AP 1, amministrata dall'ing. AP 2, appartenga in realtà al defunto, mentre il
credito vantato dall'ing. AP 2 personalmente risulta già essere stato pagato.
Infine – esse concludono – la nomina quale liquidatrice congiunta dell'avv. PI
2, attiva professionalmente da quasi un decennio, è idonea a prevenire ogni e
qualsiasi conflitto d'interessi.
b) Per
prevenire il rischio di conflitto d'interessi insito nella designazione del
patrocinatore delle eredi quale liquidatore della successione, visto anche “una
certa preoccupazione” per il fatto che in una lettera del 29 luglio 2013 al
loro legale “le
eredi
abbiano già tentato (...) di dare direttive in vista della liquidazione”
(sentenza impugnata, pag. 2), il Pretore ha ritenuto di affiancare all'avv. PA
2.
un altro liquidatore. Il problema è che tale scelta pone più problemi di
quanti ne risolva. Intanto la designazione di due liquidatori chiamati ad agire
congiuntamente può condurre facilmente, ove l'uno debba verificare l'operato
dell'altro, a una paralisi della procedura di liquidazione, giacché in caso di
disaccordo l'autorità di nomina deve dirimere il litigio e per finire
sostituirsi ai liquidatori (cfr. Piotet,
Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975,
pag. 741). Altri motivi inducono però a evitare una simile scelta.
c) Secondo
le eredi, la nomina dell'avvocato PA 2, che già ha avuto modo di analizzare la
complessa situazione successoria e di raccogliere ampie informazioni, permetterebbe
di evitare i costi elevati e le lungaggini che comporterebbe la designazione di
un amministratore estraneo alla pratica. A prescindere dal fatto però che nulla
impedisce all'avvocato PA 2 di trasmettere le informazioni in suo possesso al
nuovo liquidatore, le eredi trascurano che il prospettato risparmio di costi e
di tempo sarebbe verosimilmente vanificato dagli oneri legati alla retribuzione
di un secondo liquidatore e dal tempo necessario a quest'ultimo per verificare
le proposte del collega. Che la successione sia dotata di abbondanti liquidità
(inc. SO.2013.214, act. V, foglio 6) ancora non è un
motivo – contrariamente all'opinione del Pretore – per indulgere al riguardo, i costi di liquidazione essendo un debito della successione (Steinauer, op. cit., pag. 505 n. 1064b) e
potendo ricadere concretamente sui creditori secondo l'esito delle
contestazioni relative ad alcuni dei crediti inventariati. D'altro lato nemmeno
le eredi pretendono che in concreto si giustifichi la nomina di un terzo
liquidatore, ovvero di un collegio di liquidatori che decida a maggioranza.
d) Né
sarebbe il caso – per ipotesi – di designare nella fattispecie l'avvocato PA 2
quale unico liquidatore. Le stesse eredi riconoscono la necessità di un binomio
per ovviare a conflitti d'interessi (osservazioni, pag. 9 punto III e pag. 12 in fondo; duplica, pag. 6 in fondo). Certo, esse sostengono che i loro interessi coincidono con
quelli dei creditori, un eventuale saldo di liquidazione spettando loro solo
nel caso in cui tutti i debiti del defunto siano stati onorati, sicché non
sussisterebbe alcun rischio che il liquidatore possa favorirle rispetto ai
creditori (osservazioni, pag. 10 punto III e pag. 11 punto V; duplica, pag. 5 nel
mezzo). Così argomentando, esse dimenticano tuttavia che gli interessi dei
creditori (essere integralmente disinteressati nel minor tempo possibile)
collimano solo in parte con quelli degli eredi. Ove infatti la sostanza ereditaria
basti per tacitare le loro pretese, i creditori non hanno interesse a vedere protratta
la liquidazione da contestazioni di crediti volte solo a garantire agli eredi
un saldo attivo. Fosse designato quale unico liquidatore, l'avvocato PA 2 potrebbe
facilmente trovarsi in situazioni di conflitto tra interessi delle sue clienti
e interessi altrui, specialmente in una procedura che appare già oggi conflittuale.
Ed è finanche nell'interesse delle sue clienti che egli possa esercitare il
mandato di patrocinio senza restrizioni e senza necessità di rendere conto del
suo operato a terzi, tanto meno in materia di costi. Dandosi una situazione
come quella in rassegna, in cui le eredi hanno già anticipato di voler
contestare svariati crediti fatti valere contro l'eredità, la designazione del
loro patrocinatore come liquidatore rischierebbe di offendere così la parità
delle armi tra eredi e creditori.
e) Nelle
circostanze descritte si potrebbe designare l'avv. PI 2 come unica
liquidatrice. Non è dato di sapere però se essa sia disposta ad assumere da sé sola
l'incarico né se in condizioni del genere una scelta siffatta sia adeguata alle
necessità del caso, anche perché un conto sarebbe lavorare con l'avvocato PA 2 in
veste di liquidatore congiunto e un altro è trovarsi di fronte l'avvocato PA 2
come patrocinatore delle eredi. Senza scordare che l'avvocato PA 2 è notaio, a
differenza dell'avvocata PI 2. Sebbene in linea di principio l'autorità
giudiziaria superiore riformi essa medesima una decisione che ritenga da annullare,
nelle condizioni illustrate si giustifica pertanto che essa rinvii la causa al
Pretore con l'invito a designare un altro liquidatore dopo avere ponderato le
esigenze specifiche (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Anche perché il Pretore è
pur sempre autorità di vigilanza sull'operato dei liquidatori (art. 595 cpv. 3
CC) ed è, come tale, l'organo più adatto per valutare l'idoneità di un
candidato ad assumere una simile funzione per rapporto alle particolarità e
alle complessità di una fattispecie. La soluzione del rinvio permette d'altronde
di lasciargli quel margine d'apprezzamento fondato sull'opportunità che gli
spetta di diritto.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO
2.
e AO 1 rifonderanno solidalmente agli appellanti un'equa indennità per ripetibili.
7.
Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché nomini un unico
liquidatore dell'eredità nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste solidalmente a carico
di AO 2 e AO 1, le quali rifonderanno agli
appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–e.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).