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Decisione

11.2013.84

Liquidazione d'ufficio di un'eredità

1 aprile 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i legatari, ma anche i creditori della successione e – dandosene le premesse – terze

persone (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 595 CC; v. anche Karrer/Vogt/

Leu in: Basler

Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11

all'introduzione degli art. 551–559 CC). Del resto i creditori sono

legittimati a impugnare altresì gli atti che il liquidatore compie o intende

compiere, poiché hanno un interesse legittimo a vedere salvaguardate le loro

pretese nella procedura di liquidazione ereditaria (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 25 ad art. 595 CC con riferimenti; Engler in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 595 CC). Anche sotto questo profilo l'appello in oggetto è

pertanto ricevibile.

3. Nella decisione impugnata

il Pretore non ha mancato di rilevare che, per evitare conflitti d'interesse,

in linea generale è preferibile non designare un erede in veste di liquidatore

della successione. Nondimeno – egli ha proseguito – l'avvocato PA 2 ha già

curato la confezione dell'inventario e ha avuto modo, secondo le istanti, di

“approfondire parecchi aspetti della successione”, come pure di raccogliere

“ampie informazioni” e di intraprendere “molte iniziative”, sicché la sua

nomina a liquidatore permetterebbe di risparmiare tempo e denaro. Soprattutto

per rapporto alla consistenza della successione e alle complesse implicazioni

internazionali. Se non che – ha soggiunto il primo giudice – le istanti hanno

già tentato di impartire direttive all'avvocato PA 2 in vista della sua nomina

ad amministratore. Per tutelare equamente i diritti delle eredi e quelli dei

creditori della successione si giustificava così, secondo il Pretore, di

designare l'avv. PA 2 in qualità di liquidatore, ma di affiancargli un altro

legale, l'avv. PI 2, in modo da bilanciare “l'aspetto relativo alla già esistente

conoscenza della situazione e quello concernente l'assoluta garanzia di equidistanza

da eredi e creditori”, la successione disponendo di “mezzi liquidi abbondanti” per

sostenere tale maggior costo.

4. Gli appellanti chiedono di

sostituire i due liquidatori designati dal primo giudice con una persona neutra

e imparziale, ritenendo il mandato di rappresentanza assunto dall'avvocato PA 2

incompatibile con il dovere di portare a termine una corretta liquidazione dell'eredità.

Rimproverano inoltre alle eredi di essersi ingerite, tramite il loro legale,

nella gestione dei beni successori (società e immobili) ancor prima della

chiusura dell'inventario. Riuscendo a far nominare il loro avvocato in veste di

liquidatore, esse cercherebbero di ottenere, in spregio dei diritti dei

creditori, un residuo attivo a norma dell'art. 573 cpv. 2 CC senza assumere

alcun rischio per i passivi né per la gestione della successione. Per di più – soggiungono

gli appellanti – come rappresentante delle

eredi l'avvocato PA 2 versa

in evidente conflitto d'interessi e ha già dimostrato di non saper svolgere il

compito di liquidatore in modo equanime, sia attraverso prematuri interventi di

gestione dei beni sia contestando sistematicamente e acriticamente quasi tutte

le pretese insinuate ai fini dell'inventario. Gli appellanti paventano che in

simili circostanze gli immobili del compendio successorio possano essere

venduti “in fretta e furia”, a trattative private, senza alcuna trasparenza, i

creditori non avendo alcuna reale facoltà di opporsi alle scelte del liquidatore.

Quanto alla nomina dell'avv. PI 2, gli appellanti affermano che essa pratica da

pochi anni e non sembra disporre dell'esperienza professionale né dell'autonomia necessaria per contrastare l'operato

dell'esperto collega liquidatore.

5. L'autorità di nomina designa

liberamente la persona cui affidare la liquidazione di una successione, tuttavia

per prevenire possibili conflitti d'interessi evita – in linea di massima – di designare

un erede (Kar­rer/Vogt/Leu, op. cit., n. 9 ad art. 595 CC con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 506 n. 1064c; Couchepin/Maire, op.

cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quest'ultima eventualità non è esclusa a priori, ad

ogni modo, ove il prescelto appaia degno di fiducia e conosca bene la

situazione patrimoniale del defunto (Engler,

op. cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quanto alla giurisdizione di ricorso, essa esamina

la decisione impugnata con pieno potere cognitivo (Stauber in: ZPO-Rechtsmittel, op. cit., n. 10 ad art. 310

CPC; Mathis in: Baker &

McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 e 17 ad art. 310

CPC), ma non sostituisce il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità

di nomina (Sterchi in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

edi­zione 2012, n. 8-9 ad art. 310 CPC), quanto meno non per motivi

di mera opportunità (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30

maggio 2012, consid. 4.3.2; Seiler,

Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 204 n. 475; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 5 ad art. 310 CPC).

a) Nel

caso specifico gli appellanti affermano che l'avvocato PA 2 si trova in

evidente conflitto d'interesse con gli altri partecipanti alla procedura e

avrebbe già dimostrato concretamente di non poter assumere con imparzialità il

compito di liquidatore. Le eredi oppongono invece, nelle osservazioni all'appello,

Considerandi

che finora il loro legale ha compiuto solo atti di amministrazione idonei a

conservare l'integrità della successione, anche nell'interesse dei creditori. Egli

è dovuto intervenire nella gestione di un palazzo a __________ (11 appartamenti)

e della ditta P__________ SA (società immobiliare proprietaria di un capannone

composto di tre spazi locativi), in particolare, perché l'ing. AP 2, il quale era

in affari con il defunto, aveva comunicato loro di non volersene più occupare. Secondo

le eredi la contestazione dei crediti insinuati dagli appellanti nell'inventario

era poi giustificata, perché sussistono forti sospetti che la società off-shore

AP 1, amministrata dall'ing. AP 2, appartenga in realtà al defunto, mentre il

credito vantato dall'ing. AP 2 personalmente risulta già essere stato pagato.

Infine – esse concludono – la nomina quale liquidatrice congiunta dell'avv. PI

2, attiva professionalmente da quasi un decennio, è idonea a prevenire ogni e

qualsiasi conflitto d'interessi.

b) Per

prevenire il rischio di conflitto d'interessi insito nella designazione del

patrocinatore delle eredi quale liquidatore della successione, visto anche “una

certa preoccupazione” per il fatto che in una lettera del 29 luglio 2013 al

loro legale “le

eredi

abbiano già tentato (...) di dare direttive in vista della liquidazione”

(sentenza impugnata, pag. 2), il Pretore ha ritenuto di affiancare all'avv. PA

2.

un altro liquidatore. Il problema è che tale scelta pone più problemi di

quanti ne risolva. Intanto la designazione di due liquidatori chiamati ad agire

congiuntamente può condurre facilmente, ove l'uno debba verificare l'operato

dell'altro, a una paralisi della procedura di liquidazione, giacché in caso di

disaccordo l'autorità di nomina deve dirimere il litigio e per finire

sostituirsi ai liquidatori (cfr. Piotet,

Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975,

pag. 741). Altri motivi inducono però a evitare una simile scelta.

c) Secondo

le eredi, la nomina dell'avvocato PA 2, che già ha avuto modo di analizzare la

complessa situazione successoria e di raccogliere ampie informazioni, permetterebbe

di evitare i costi elevati e le lungaggini che comporterebbe la designazione di

un amministratore estraneo alla pratica. A prescindere dal fatto però che nulla

impedisce all'avvocato PA 2 di trasmettere le informazioni in suo possesso al

nuovo liquidatore, le eredi trascurano che il prospettato risparmio di costi e

di tempo sarebbe verosimilmente vanificato dagli oneri legati alla retribuzione

di un secondo liquidatore e dal tempo necessario a quest'ultimo per verificare

le proposte del collega. Che la successione sia dotata di abbondanti liquidità

(inc. SO.2013.214, act. V, foglio 6) ancora non è un

motivo – contrariamente all'opinione del Pretore – per indulgere al riguardo, i costi di liquidazione essendo un debito della successione (Steinauer, op. cit., pag. 505 n. 1064b) e

potendo ricadere concretamente sui creditori secondo l'esito delle

contestazioni relative ad alcuni dei crediti inventariati. D'altro lato nemmeno

le eredi pretendono che in concreto si giustifichi la nomina di un terzo

liquidatore, ovvero di un collegio di liquidatori che decida a maggioranza.

d) Né

sarebbe il caso – per ipotesi – di designare nella fattispecie l'avvocato PA 2

quale unico liquidatore. Le stesse eredi riconoscono la necessità di un binomio

per ovviare a conflitti d'interessi (osservazioni, pag. 9 punto III e pag. 12 in fondo; duplica, pag. 6 in fondo). Certo, esse sostengono che i loro interessi coincidono con

quelli dei creditori, un eventuale saldo di liquidazione spettando loro solo

nel caso in cui tutti i debiti del defunto siano stati onorati, sicché non

sussisterebbe alcun rischio che il liquidatore possa favorirle rispetto ai

creditori (osservazioni, pag. 10 punto III e pag. 11 punto V; duplica, pag. 5 nel

mezzo). Così argomentando, esse dimenticano tuttavia che gli interessi dei

creditori (essere integralmente disinteressati nel minor tempo possibile)

collimano solo in parte con quelli degli eredi. Ove infatti la sostanza ereditaria

basti per tacitare le loro pretese, i creditori non hanno interesse a vedere protratta

la liquidazione da contestazioni di crediti volte solo a garantire agli eredi

un saldo attivo. Fosse designato quale unico liquidatore, l'avvocato PA 2 potrebbe

facilmente trovarsi in situazioni di conflitto tra interessi delle sue clienti

e interessi altrui, specialmente in una procedura che appare già oggi conflittuale.

Ed è finanche nell'interesse delle sue clienti che egli possa esercitare il

mandato di patrocinio senza restrizioni e senza necessità di rendere conto del

suo operato a terzi, tanto meno in materia di costi. Dandosi una situazione

come quella in rassegna, in cui le eredi hanno già anticipato di voler

contestare svariati crediti fatti valere contro l'eredità, la designazione del

loro patrocinatore come liquidatore rischierebbe di offendere così la parità

delle armi tra eredi e creditori.

e) Nelle

circostanze descritte si potrebbe designare l'avv. PI 2 come unica

liquidatrice. Non è dato di sapere però se essa sia disposta ad assumere da sé sola

l'incarico né se in condizioni del genere una scelta siffatta sia adeguata alle

necessità del caso, anche perché un conto sarebbe lavorare con l'avvocato PA 2 in

veste di liquidatore congiunto e un altro è trovarsi di fronte l'avvocato PA 2

come patrocinatore delle eredi. Senza scordare che l'avvocato PA 2 è notaio, a

differenza dell'avvocata PI 2. Sebbene in linea di principio l'autorità

giudiziaria superiore riformi essa medesima una decisione che ritenga da annullare,

nelle condizioni illustrate si giustifica pertanto che essa rinvii la causa al

Pretore con l'invito a designare un altro liquidatore dopo avere ponderato le

esigenze specifiche (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Anche perché il Pretore è

pur sempre autorità di vigilanza sull'operato dei liquidatori (art. 595 cpv. 3

CC) ed è, come tale, l'organo più adatto per valutare l'idoneità di un

candidato ad assumere una simile funzione per rapporto alle particolarità e

alle complessità di una fattispecie. La soluzione del rinvio permette d'altronde

di lasciargli quel margine d'apprezzamento fondato sull'opportunità che gli

spetta di diritto.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO

2.

e AO 1 rifonderanno solidalmente agli appellanti un'equa indennità per ripetibili.

7.

Quanto ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché nomini un unico

liquidatore del­l'eredità nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste solidalmente a carico

di AO 2 e AO 1, le quali rifonderanno agli

appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–e.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).