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Decisione

11.2013.87

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per la moglie

8 febbraio 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato

il suo diritto di visita), di versare un contributo alimentare per la moglie di

fr. 1090.– fino all'aprile del 2015, un contributo alimentare per A__________

di fr. 1665.– mensili fino alla maggiore età e un contributo alimentare per

E__________ di fr. 1525.– fino all'aprile del 2011, aumentato a fr. 1665.–

fino alla maggiore età (in entrambi i casi, assegni familiari compresi). Nelle

sue osservazioni dell'11 luglio 2011 AO 1 ha aderito al principio del divorzio,

ma non alle altre richieste. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad

litem di fr. 6000.– o, in subordine, il conferimento del gratuito

patrocinio.

D. All'udienza

del 12 settembre 2011, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono

accordati sul principio del divorzio, sulla divisione a metà degli averi

previdenziali e sulla conferma della curatela educativa in favore dei figli.

Per il resto l'attore si è confermato nelle proprie richieste, mentre la

convenuta si è vista assegnare un termi­ne di 30 giorni per presentare la

risposta scritta. Il marito ha accettato altresì

di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Infine

il giudice ha ordinato l'ascolto dei figli, che è avvenuto il 14 ottobre

2011 a cura della psicologa __________.

E. Nella

sua risposta del 25 ottobre 2011 AO 1 ha sollecitato l'affidamento dei figli

con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il più ampio diritto

di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato per sé di

fr. 1500.– mensili fino al­l'aprile del 2015 compreso, di fr. 2500.–

mensili fino al pensiona­mento del marito e di fr. 1500.– mensili dopo di

allora, vita natural durante. Inoltre essa ha chiesto un contributo alimentare

per A__________ di fr. 1615.– mensili fino alla maggiore età e uno per E__________

di fr. 1615.– fino al settembre del 2014 compreso, portati a fr. 1795.–

fino alla maggiore età (aprile del 2017). In liquidazione del regime dei beni essa

ha rivendicato infine il versamento di fr. 30 000.–,

chiedendo di accertare il diritto dei coniugi alla ripartizione a metà del

valore di riscatto di ogni polizza previdenziale in essere il 23 maggio

2011. Con replica del 28 novembre 2011 e duplica del 16 gennaio 2012 le parti

hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Nel frattempo, il 10 novembre 2011,

AO 1 ha formulato una nuova domanda di provvigione ad litem.

F. All'udienza

del 28 febbraio 2012, indetta per le prime arringhe e per il contraddittorio

sulla richiesta di provvigione ad litem, le parti si sono accordate sull'affidamento

congiunto dei figli e sull'autorità parentale congiunta, come pure sulle relazioni

personali con loro. Per il resto esse si sono confermate nelle rispettive

domande e hanno notificato le prove. L'istruttoria è terminata il 1° marzo

2013. Il 10 aprile 2013 AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo in cui

ha ribadito le proprie richieste principali di petizione e ha proposto di respingere

la nuova domanda di provvigione ad litem. In via subordinata egli ha

chiesto l'affida­mento congiunto e l'esercizio congiunto dell'autorità

parentale, regolando i giorni di cura dell'uno e dell'altro genitore, offrendo contributi

alimentari di fr. 540.– mensili fino all'aprile del 2015 per la moglie, come pure di fr. 555.– mensili (o al

massimo di fr. 1100.– mensili) per ciascun figlio fino alla

maggiore età (assegni familiari com­presi). Alle arringhe finali del 16 aprile

2013 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

G. Statuendo

il 10 settembre 2013, il Pretore ha respinto la nuova richiesta di provvigione ad

litem, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita

paterno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli e ha condannato

AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:

Fino

al settembre del 2014:

fr. 1148.–

mensili per la moglie,

fr. 1440.–

mensili per A__________ e

fr. 1487.–

mensili per E__________,

assegni

familiari non compresi;

Dall'ottobre

del 2014 fino all'aprile del 2015:

fr. 1180.–

mensili per la moglie,

fr. 1528.–

mensili per E__________,

assegni

familiari non compresi;

Dal

maggio del 2015 fino all'aprile del 2017:

fr. 1617.–

mensili per la moglie,

fr. 1528.–

mensili per E__________,

assegni

familiari non compresi;

Dal

maggio del 2017 fino all'età AVS del marito:

fr. 2220.–

mensili per la moglie;

Dall'età

AVS del marito in poi:

fr. 1500.–

mensili per la moglie;

Dall'età

AVS della moglie in poi:

fr. 1500.–

mensili per la moglie, dedotte le rendite pensionistiche da lei percepite.

In liquidazione

del regime dei beni il Pretore ha ordinato al marito di versare alla moglie fr.

5918.50 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha assegnato

alla moglie la metà del valore di riscatto il 10 settembre 2013 delle polizze n.

__________ presso la __________ SA e __________ presso la __________ (intestate

al marito), obbligandola a rimborsare a AP 1 fr. 4000.– per la provvigio­ne

ad litem. Infine egli ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell'avere

previdenziale conseguito dall'altro durante il matrimonio. Le spese processuali

di fr. 5730.– sono state poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a

carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

H. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 ottobre 2013 per

ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di limitare il

contri­buto alimentare per la moglie a fr. 1090.– mensili fino all'aprile del 2015

e di escludere la divisione a metà del valore di riscatto inerente alle citate

polizze assicurative, subordinatamente di circoscrivere

il riparto ai premi versati dal 24 ottobre 1995 al 23 mag­gio 2011.

AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello, ma il 13 novembre 2013 ha

chiesto che il marito sia tenuto a pagare € 300.– per prestazioni odontoiatriche

in favore della figlia e ad assumere la metà delle spese – non coperte dalla

cassa malati – necessarie per la terapia. AP 1 si è opposto alla richiesta con

osservazioni del 19 febbraio 2014.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussio­ne mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri

la durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'attore

l'11 settembre 2013. Introdotto il 3 ottobre 2013, il ricorso è pertanto tempestivo.

L'invito a formulare osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC), essendo stato notificato

alla convenuta il 28 ottobre 2013, anche l'appello incidentale inoltrato il 13

novembre 2013 è ricevibile.

2.

AO 1 acclude all'appello incidentale

una fattura datata 17 ottobre 2013, un estratto conto del 12 novembre 2013

e un preventivo del 29 ottobre 2013 relativi a cure ortodontiche per la figlia.

L'11 gennaio 2014 essa ha fatto seguire inoltre un preventivo di spesa ridotto,

dell'8 gennaio 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili

in appello – anche incidentale (Seiler

in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 745 n. 1739) – se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile

farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze

(art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non

potevano essere sottoposti al Pretore. Sono quindi ricevibili. Sulla possibilità

di avanzare nuove domande (art. 317 cpv. 2 CPC) e sulla rilevanza dei nuovi documenti

ai fini del giudizio si tornerà in appresso (consid. 9).

3.

Litigiosi rimangono in

questa sede la liquidazione del regime dei beni per quanto riguarda il riparto

a metà del valore di riscatto inerente alle polizze assicurative,

subordinatamente il periodo di riferimento per determinare tale valore, così

come l'entità del contributo alimentare per la moglie. Nuova è invece la

questione legata alle spese straordinarie per la figlia. Tutto il resto, compre­so

il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sull'appello

principale

4.

Lo scioglimento del regime

dei beni va esaminato prima della vertenza sui contributi di mantenimento (RtiD

II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). In

proposito l'appellante principale contesta che la moglie abbia diritto alla metà

del valore di riscatto relativo alle due note polizze assicurative. Si duole

che il Pretore abbia trasformato d'ufficio la richiesta di accertamento avanzata

dalla moglie in una richiesta di condanna, richiesta che invece sarebbe stata

da respingere siccome meramente sussidiaria, per tacere del fatto che AO 1 nemmeno

ha precisato l'ammontare della pretesa. In subordine l'appellante insta perché il

valore di riscatto sia fissato sulla sola base dei premi pagati in costanza di

matrimonio fino alla litispen­denza dell'azione di divorzio, come proponeva anche

la moglie.

a) Di

regola una domanda di accertamento è sussidiaria rispetto a una domanda di

condanna (v. DTF 135 III 380 consid. 2.2 con riferimenti). Nella fattispecie

tuttavia AO 1 non ha chiesto unicamente di accertare il “diritto dei coniugi

alla ripartizione per due tra di loro del valore di riscatto di ogni polizza

previdenza in essere al 23 maggio 2011” (risposta del 25 ottobre 2011, pag. 2),

ma anche di accreditarle “la metà del capitale (…) accumulato in costanza di

matrimonio” (risposta, pag. 14; duplica, pag. 5). Il rimprovero al Pretore di

avere violato il principio attitatorio e la massima dispositiva cade quindi nel

vuoto.

b) Quanto

al fatto che AO 1 non abbia indicato di quali polizze si trattasse e a quanto

ammontasse la pretesa, limitandosi a rivendicare la metà del valore di riscatto

“di ogni polizza di previdenza in essere al 23 maggio 2011” (risposta, pag. 2),

non si può dire che la richiesta fosse indeterminata. Nella risposta intanto costei

aveva accennato a una polizza di assicurazione sulla vita e a un valore di

riscatto che, secondo la tassazione del 2009 (doc. EE), ammontava a fr. 10 383.– (memoriale, pag. 14). A parte ciò, la pretesa era identificabile

e determinabile sulla scorta dei documenti esibiti dal marito stesso (doc. UUU,

VVV, ZZZ e AAAA). E in virtù dell'art. 4 cpv. 3 OPP 3 (RS 831.461.3), dandosi

scioglimento di un regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, il giudice ha la possibilità di assegnare al

coniuge dell'intestatario della previdenza tutti o parte dei diritti alle

prestazioni di vecchiaia. Il Pretore

non si è quindi sostituito in maniera inammissibile alla convenuta.

Semplicemente, non è caduto nel formalismo eccessivo (cfr. I CCA, sentenze inc.

11.2012.107

del 24 marzo 2015, consid. 6b). Anche sotto questo profilo l'appello

è destinato perciò all'insuccesso.

c) Si

conviene per contro con l'appellante principale che il Pretore non poteva

assegnare la metà dal valore di riscatto sulle note polizze il giorno della

sentenza di divorzio. I premi (e gli interessi) di un'assicurazione sulla vita

o di previdenza vincolata finanziati per mezzo di acquisti tra la data dello

scioglimento del regime e la liquidazione del medesimo, in effetti, non vanno

presi in considerazione per il calcolo delle masse determinanti (DTF 137 III

340.

consid. 2.1.2). Non è contestato invece che – come ha accertato il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 12) – sia la polizza di previdenza vincolata “3a” __________

presso la __________ (doc. AAAA) sia la polizza di assicurazione sulla vita n. __________

presso la __________ SA (doc. UUU e VVV) sono state stipulate dopo il

matrimonio e rientrano negli acquisti del marito. Né è contestato che la prima polizza

debba essere liquidata alla stregua di un'assicurazione ordinaria del “pilastro

3b” (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 484 seg.). Ne deriva che, in accoglimento della richiesta subordinata, il giudizio

impugnato va riformato nel senso che ad AO 1 spetta la metà del valore di

riscatto calcolato in base ai premi versati fino al 23 maggio 2011, data

di scioglimento del regime (art. 204 cpv. 2 CC).

5.

Relativamente al contributo

alimentare per la moglie, il Pretore ha accertato che, laureatasi in

giurisprudenza all'università di __________ (Perù), una volta giunta in

Svizzera essa si è occupata della casa e della famiglia, salvo lavorare per

circa un anno e mezzo come venditrice e magazziniera al 30% e frequentare in seguito

corsi di lingua (italiana, francese e inglese), come pure di creazione di

gioielli e d'informatica. Dall'aprile del 2007 inoltre essa funge da mamma

diurna, guadagnando tra i fr. 175.– mensili (nel 2008) e fr. 12.50 mensili (anno

2012). Posto ciò, il Pretore ha constatato che dal matrimonio sono nati figli,

sicché ai fini del mantenimento l'unione va considerata di lunga durata, pur

non avendo raggiunto (per poco) il traguardo dei 10 anni. E al­l'avvio della causa

di divorzio la moglie aveva ormai 50 anni, di modo che il primo giudice non ha

ritenuto di imputarle un reddito ipotetico più alto di fr. 1500.– mensili, come

già aveva fatto nell'ottobre del 2008 nella procedura a tutela dell'unione coniugale.

Anche perché – egli ha soggiunto – appare ormai improbabile che, dopo molti

anni di assenza dal mondo del lavoro giuridico, costei ritrovi un'occupazione in

tale settore.

Nelle circostanze descritte il

Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 8106.80 mensili (senza

assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4031.– mensili. Quanto

al fabbisogno minimo della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 2680.– fino al­l'aprile

del 2015, in fr. 3117.– mensili dal maggio del 2015 e in fr. 3700.– mensili

dal maggio del 2017 in poi. Relativamente ai figli, il primo giudice ha stimato

il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1478.– mensili e quello di E__________

in fr. 1528.– mensili. Ripartita a metà l'eccedenza del bilancio familiare,

egli ha fissato così un contributo

alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1148.– fino al settembre del

2014, di fr. 1180.– mensili dall'ottobre 2014 all'aprile del 2015, di fr.

1617.

– dal maggio del 2015 all'aprile del 2017, di fr. 2220.– dal maggio del 2017

fino all'età AVS del marito e di fr. 1500.– dopo di allora, fino all'età AVS

della moglie, dedotte le rendite pensionistiche che questa avrebbe percepito. Quanto

ai figli, il Pretore ha stabilito contributi alimentari indicizzati di fr. 1440.–

mensili per A__________ fino alla maggiore età e di fr. 1487.– mensili per

E__________ fino al settembre del 2014, portati a fr. 1528.– mensili dopo di

allora.

6.

L'appellante sostiene che

la decisione impugnata lede i principi che disciplinano l'obbligo contributivo

postmatrimoniale. Egli rammenta che nella menzionata sentenza a tutela

dell'unione coniugale del 15 ottobre 2008 il Pretore aveva imputato alla moglie

un reddito ipotetico di soli fr. 1500.– perché la secondogenita aveva, a quel

momento, poco meno di 10 anni e la madre poteva quindi – secondo giurisprudenza

– essere tenuta a intraprendere un'occupazione a tempo meramente parziale. Dopo

il 16° compleanno della figlia nondimeno – egli soggiunge – AO 1 può estendere

l'attività lucrativa al 100% e guadagnare almeno fr. 3000.– come impiegata o

venditrice, il che fa decadere dopo l'aprile del 2015 ogni obbligo di

mantenimento da parte sua. Fino ad allora egli continua invece a offrire il contributo

di fr. 1090.– mensili fissato nella citata senten­za

a tutela dell'unione coniugale.

a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un

contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che

ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal

Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid.

4.

con rimandi). Ai fini del­l'attuale giudizio basti ricordare che un

contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto

sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando,

indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non

conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio

dell'autonomia postmatrimoniale prevale sul diritto al contributo, come si desume

dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo

alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé

al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità

contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61

consid. 4.1 con riferimenti).

b) Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di

matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si

procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo

luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la

comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita

sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che

misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come

si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda

tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD

II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31

dell'11 giugno 2015, consid. 15a).

c) Nella

fattispecie dal matrimonio sono nati figli, di modo che l'unione – checché dica

l'appellante – ha influito concretamente sulla situazione di AO 1, anche se la

vita in comune non è durata dieci anni. Ora, per quanto attiene al primo stadio

del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore non ha accertato il tenore di

vita dei coniugi durante la comunione domestica (né durante la separazione, che

risale ormai a più di un decennio addietro). Dato nondimeno che per finire la

convenuta rivendica il finanziamento del mero fabbisogno minimo, in mancanza di

appello da parte di lei e di puntuale contestazione da parte di AP 1 sugli importi

accertati dal primo giudice (sopra, consid. 5) non è il caso di indagare oltre.

La questione è di verificare se e

in che misura AO 1 sia in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo,

senza dimenticare che riguardo al contributo alimentare dovuto fino al

passaggio in giudicato dell'attuale sentenza l'appello è superato. Fino al

momento in cui una sentenza di divorzio diviene definitiva per intero, difatti, i contributi di mantenimento rimangono disciplinati dall'assetto

provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c) o eventualmente – come in concreto –

dalle precedenti misure a protezione dell'unione coniugale. Un contributo

alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo dopo di allora (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 del­l'11 giugno 2015, consid. 13).

d) Per

fissare l'entità dei contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo

del coniuge richiedente. Se non che, nel caso specifico AO 1 è priva di redditi

apprezzabili. La questione è di chiarire perciò se, dando prova di buona

volontà, essa avrebbe una ragionevole possibilità di guadagno e quanto essa

potrebbe conseguire (reddito ipotetico). Come già aveva fatto nella sentenza a

tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha stimato tale reddito potenziale in

fr. 1500.– mensili per una non meglio precisata attività a metà tempo. Ha

respinto invece, essenzialmente per ragioni di età, la possibilità di estendere

il grado d'occupazione al 100% dopo il 16° com­pleanno della figlia. L'appellante

ribadisce per contro che la moglie potrebbe guadagnare fr. 3000.– come impiegata

o venditrice a tempo pieno. Un guadagno ipotetico non va però determinato in

astratto. Dev'essere alla concreta portata del­l'interessata, la fissazione di

un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve

decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione

che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età,

della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina

se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e

quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in genere (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).

e) Trattandosi

di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione

per cui non può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa

se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile. Il limite d'età

dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di

intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid.

4.2.2

). Siccome la capacità di far fronte al proprio debito

mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli, inoltre, un

coniuge con prole può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività

lucrativa a tempo parziale, di regola, solo

al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10

anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no

potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16

anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle

circostanze specifiche. Un'attività lucrativa appare esigibile anche in presenza

di figli minorenni, ad esempio, se essa era già esercitata durante la vita in

comune o se i figli sono affidati alle cure di terzi (loc. cit.).

f) Nel

caso in rassegna AO 1 aveva, al momento della separazione, quasi 45 anni e

doveva accudire a due figli minorenni di pressoché 9 e 6 anni. Nella sentenza a

tutela del­l'unione coniugale del 15 ottobre 2008 il Pretore aveva ritenuto così

che essa, persona dinamica e impegnata, grazie alla formazione e alle esperienze

maturate (sopra, consid. 5), come pure alle ottime conoscenze linguistiche (italiano,

francese e spagnolo), potesse trovare un'occupazione “ancorché parziale onde

potersi prendere cura dei bambini”. Le ha imputato così un reddito virtuale di

fr. 1500.– mensili. L'appellante parte ora dall'idea che dopo il 16° compleanno

della figlia (26 aprile 2015) la convenuta potesse aumentare il grado d'occupazione

al 100% e guadagnare fr. 3000.– mensili, ma ciò non può darsi per

presunto. A parte il fatto che l'interessata non è mai riuscita a conseguire

nem­meno il reddito ascrittole dal Pretore per un'attività al 50%, rimane il

problema di sapere se a 54 anni essa si sarebbe potuta impiegare – e come – a

tempo pieno (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.76 del 20

giugno 2014, consid. 10g).

Spettava

a AP 1 addurre la prova che, con una capacità lucrativa di fr. 1500.– mensili

al 50%, la convenuta poteva effettivamente aumentare il proprio grado d'occupazione

dopo il 16° compleanno della figlia. In realtà egli non ha recato alcun elemento

concreto a tal fine. Ancora nell'appello egli si limita a un enunciato teorico,

asserendo che AO 1 potrebbe guadagnare fr. 3000.– mensili con un'attività a

tempo pieno di impiegata o venditrice. Anche a prescindere dal fatto che – come

egli riconosce – in passato la moglie ha condotto infruttuose ricerche d'impiego

con l'aiuto del­l'assicu­razione contro la disoccupazione fino a esaurire il

diritto alle indennità (doc. III: fascicolo “Richiamo da URC”), egli non

sostanzia quali prospettive possa avere sul mercato del lavoro una donna di 54

anni attiva al 50% come impiegata o venditrice che intenda aumentare il proprio

grado d'occupazione al 100%. Certo, egli accusa la convenuta di essersi accomodata

della situazione. Sta di fatto che un reddito ipotetico non può – come si è

visto – fondarsi su considerazioni astratte. L'appellante ricorda invero che tra

il 2002 e il 2003 (prima della separazione) la moglie aveva lavorato come

venditrice al 30% in una boutique. Ciò non basta tuttavia per rendere

verosimile che, avesse continuato quell'attività, essa l'avrebbe potuta estendere

progressivamente fino al 100%. Ai fini del presente giudizio non si ravvisano dunque

i presupposti per attribuire a AO 1 una capacità di guadagno superiore a fr. 1500.–

mensili dopo i 16 anni della figlia cadetta. In proposito l'appello si rivela

destinato all'insuccesso.

7.

L'appellante si duole altresì

che il Pretore abbia aumentato i contributi alimentari per moglie e per figli sebbene

i redditi e i fabbisogni minimi dei coniugi non siano affatto mutati rispetto ai

tempi della procedura a tutela dell'unione coniugale. Egli trascura però che gli

importi raffrontati non sono identici e si riferiscono a periodi differenti.

Per di più, un contributo alimentare dovuto fino al divorzio è disciplinato

dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) e non si identifica con un

contributo alimentare in favore della moglie dopo il divorzio, disciplinato

dall'art. 125 cpv. 1 CC (“solidarietà postmatrimoniale”). Un sistema di calcolo

non vale l'altro, né l'appellante asserisce che in concreto i fattori applicati

dal primo giudice siano erronei. Sul­l'argomento non soccorre pertanto dilungarsi.

8.

Soggiunge l'appellante che in

seguito al divorzio la moglie riceverà un'importante liquidazione in capitale

dall'avere di libero passaggio da lui maturato in 18 anni di contributi e non

subirà alcuna lacuna pensionistica, ma potrà beneficiare di un'adeguata

previdenza per la vecchiaia a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC. Non è chiaro quale

conseguenza egli intenda trarre da tale affermazione. Se lo scopo è quello –

come sembra – di contestare l'obbligo alimentare verso la moglie dopo il

pensionamento di lei, la censura sarebbe infondata. Nonostante la divisione della

prestazione d'uscita del marito (art. 122 CC), per vero, AO 1 non accumulerà

ulteriori averi di previdenza dopo il divorzio (se non in misura irrilevante) e

inevitabilmente subirà, salvo circostanze nuove, una lacuna pensionistica.

Quanto all'importo che le sarà accreditato in esito al divorzio, esso sarà

preso in considerazione al momento del pensionamento di lei per determinarne le

rendite da porre in deduzione e per stabilire l'onere a carico del marito. Né l'appellante

può seriamente pretendere che, per avventura, AO 1 si rivolga alla pubblica

assistenza. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di fondamento.

II. Sull'appello

incidentale

9.

AO 1 chiede che

l'attore sia tenuto a pagare € 300.– a saldo di una nota d'onorario emessa dal

dott. __________ di __________ per prestazioni odontoiatriche in favore della figlia

e assuma la metà delle spese necessarie per la relativa terapia. L'11 gennaio

2014.

essa ha ribadito la richiesta di “aiuto economico”, esibendo un piano

d'intervento – meno oneroso – della dott. __________ di __________, datato 8

gennaio 2014, che quantifica in circa fr. 7000.– il costo preventivato

(riservati aumenti fino al 20%), cui si aggiungono circa fr. 800.– per “records

diagnostici”, circa fr. 500.– per “contenzioni finali” e circa fr. 50.– per

ogni controllo postortodontico. AP 1 si oppone alla richiesta, argomentando che

non spetta a questa Camera, bensì se mai al Pretore pronunciarsi sulla domanda

di contributo speciale per bisogni straordinari della figlia.

a) Sulla

ricevibilità dei nuovi documenti non giova tornare (consid. 2). La questione è

di sapere se l'interessata sia abilitata a far valere in appello una richiesta

nuova. Di per sé la possibilità di avanzare nuove domande con un appello

incidentale è data alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, come in caso di

appello principale (Reetz/Hilber

in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 38 ad art. 313; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gi­nevra

2013, pag. 745 n. 1739). Ora, l'art. 317 cpv. 2 lett. a

CPC rinvia all'art. 227 cpv. 1 lett. a CPC, il quale subordina

l'ammissibilità di nuove domande al requisito che queste possano essere giudicate

secondo la stessa procedura e abbiano un nesso materiale con la pretesa

precedente. Simili restrizioni non valgono tuttavia ove si applichi – come in concreto – il principio inquisitorio “illimitato” (art. 296

CPC). Trattandosi di questioni inerenti a figli minorenni, nuove domande sono

sempre ricevibili (Reetz/Hilber ,

op. cit., n. 38 ad art. 313 CPC in relazione con i n. 76 e 80 ad art. 317 CPC; Seiler, op. cit., pag. 374 n. 879 e pag. 745 n. 1739). La pretesa in discussione può dunque essere vagliata nel merito.

b) I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base

dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 6). Al riguardo

basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche,

limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando

è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare

ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già

nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare

ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito (sentenza

del Tribunale federale 5C.204/2002 del 31

mar­zo 2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Per

converso, un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a

piacimento e pretenderne poi automaticamente

il rimborso dal­l'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve

rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa

a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di

riparto secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA, sentenza

inc. 11.2011.85 del­l'11 ottobre 2012, consid. 8).

c) Le

spese preventivate per cure di ortodonzia sogliono essere imprevedi­bili e

temporanee (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC), oltre che avere carattere

straordinario. Nella fattispecie esse ammontano a € 300.– per prestazioni già

eseguite dal dott. __________ e si prospettano in almeno fr.

8350.

– per quanto preventivato dalla dott. __________. Anche considerando che

il 50% del preventivo sarà assunto dalla cassa malati (fr. 4175.–), a carico

della figlia rimane pertanto un onere di almeno fr. 4500.–. AO 1 non ha

mezzi per contribuire all'esborso. AP 1 conserva invece, dopo avere versato i

contributi alimentari per moglie e figlia (complessivi fr. 3145.– mensili) e avere

sopperito al proprio fabbisogno minimo (fr. 4031.– mensili), un margine

disponibile di fr. 931.– mensili. Tenuto calcolo che l'intervento dell'ortodontista

si protrarrà per circa due anni, si giustifica così di chiamare il padre a

elargire un contributo straordinario per la figlia di fr. 190.– mensili

(arrotondati). Eventuali maggiori costi risultanti dalla terapia andranno

chiesti con una procedura separata davanti al Pretore. L'appello incidentale va

accolto di conseguenza.

III. Sulle spese processuali e le

ripetibili

10.

Le spese dell'appello

principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

marito ottiene causa parzialmente vinta sul periodo di

riferimento per il calcolo del valore di riscatto delle polizze assicurative da

liquidare, mentre soccom­be sulle altre richieste correlate sia alla

liquidazione del regime matrimoniale e sul contributo di mantenimento per la

moglie. Equitativamente si giustifica così che sopporti due terzi delle spese,

mentre il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di

respingere l'appello. Non potendo essere ritenuta “soccombente”, essa non può essere

chiamata a sopportare oneri, ma nemmeno può vedersi riconoscere ripetibili. In

tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico

dell'appellante. Quanto all'appello incidentale, le spese relative vanno

addebitate a AP 1, mentre non si assegnano ripetibili – per altro nemmeno pretese

– ad AO 1, che ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore.

11.

L'esito del

giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sulle spese processuali e le

ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per un terzo a carico

di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr.

2000.

– per ripetibili ridotte. Il dispositivo del Pretore può così rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

10. Il regime dei beni è liquidato come segue:

a) AP 1 è

tenuto a versare a AO 1 fr. 5918.50 entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza di divorzio.

b) A AO 1 è

assegnata la metà del valore di riscatto il 23 maggio 2011 della polizza n. __________

intestata a AP 1 presso la __________ SA.

c) A AO 1 è

assegnata la metà del valore di riscatto il 23 maggio 2011 della polizza __________

intestata a AP 1 presso la __________.

d) AO 1 è

tenuta a versare al marito fr. 4000.– in restituzione della provvigione ad

litem.

Per il resto l'appello principale

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese dell'appello principale, ridotte a complessivi fr. 1300.–, sono poste a

carico di AP 1.

III. L'appello incidentale è accolto,

nel senso che AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in favore della figlia E__________,

un contributo straordinario di fr. 190.– mensili per 24 men­silità, la prima

volta dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

IV. Le spese dell'appello incidentale,

di fr. 500.–, sono poste a carico di AP

1.

V. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).