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Decisione

11.2013.88

Lesione della personalità: pretesa indennità in riparazione del torto morale

16 settembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2013.31 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con

petizione del 23 gennaio 2013 dallo

Stato

del Cantone Ticino

(rappresentato

dall'Ufficio del sostegno sociale

e

dell'inserimento, Bellinzona)

contro

AP 1,

giudicando sull'appello

del 3 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 6 settembre 2013;

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 aprile 2011 G__________

(14 luglio 1993), figlia di __________ (1934) e AP 1 (1962), è stata affidata

in internato dalla Commissione tutoria regionale 6 alla Fondazione __________

nell'ambito di un progetto destinato a giovani tra i 16 ai 20 anni che vivono

situazioni di disagio, i quali sono ospitati in appartamenti e seguiti da

educatori nella prospettiva di un inserimento professionale. Fino alla maggiore

età la retta per il collocamento di G__________ presso la Fondazione __________

è stata pagata dalla madre, alla quale l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento anticipava il contributo di mantenimento paterno.

B. Dopo la maggiore età della

figlia AP 1 ha rifiutato di continuare i pagamenti. La Fondazione __________ ha

chiesto così il versamento delle rette all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, che dal 1° luglio 2011 ha anticipato alla Fondazione __________

la somma di fr. 480.– mensili. Accertato che __________ percepisce solo una

rendita minima AVS e prestazioni complementari, l'Ufficio del sostegno sociale

e del­l'in­se­rimento ha invitato il 28 febbraio 2012 AP 1 a firmare una convenzione

di mantenimento per la copertura della retta relativa all'internato della

figlia. Senza esito.

C. Decaduto infruttuoso il tentativo

di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, il 23

gennaio 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha promosso

causa perché AP 1 fosse obbligata a rimborsargli le rette versate alla

Fondazione __________ per l'internato di G__________ dopo la maggiore età (fr.

4980.– dal 1° lu­glio 2011 al 30 settembre 2012 e fr. 480.– mensili

dal 1° ot­tobre 2012 fino al termine della presa a carico o fino al compimento del 20° anno, ma non oltre fr. 9780.–

complessivi). Chiamata a esprimersi per scritto, AP 1 ha proposto il 20 febbraio

2013 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha chiesto che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

fosse condannato a versarle fr. 20 000.–

in riparazione del torto morale. Con osservazioni del 22 mar­zo 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha propo­sto

di respingere la riconvenzione.

D. Al dibattimento del 17 aprile

2013 le parti hanno confermato le loro richieste. Terminata l'istruttoria il 27

giugno 2013, alla discussione finale del 3 settembre 2013 esse hanno ribadito i

rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza del 6 settembre 2013, il

Pretore ha respinto tanto l'azione principale quanto la riconvenzione. La tassa

di giustizia di fr. 300.– e le spese del­l'azione principale sono state poste a

carico dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per

ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese della riconvenzione

sono state addebitate ad AP 1, con obbligo di rifondere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fr. 500.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 3 ottobre 2013 per ottenere che sia accolta la sua riconvenzione e

che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato comunicato

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori

con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della riparazione per

torto morale chiesta dall'appellante (fr. 20 000.–).

Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione del Pretore è stata notificata

ad AP 1 lunedì 9 settembre 2013. Introdotto il

3.

ottobre 2013, l'appello è stato presentato quindi in tempo utile.

2.

Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha richiamato anzitutto l'art. 277 cpv. 2 CC, secondo

cui, qualora il figlio non abbia ancora ultimato la propria formazione alla maggiore

età, i genitori devono continuare a provvedere al suo mantenimento per quanto

si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze,

fino al momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. Titolare

del diritto – egli ha proseguito – è il figlio maggiorenne oppure l'ente

pubblico che provvede al suo mantenimento, in qualità di cessionario legale. Accertata

così la legittimazione dell'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento a chiedere la rifusione del contributo alimentare

anticipato alla Fondazione __________ per la retta mensile in internato di G__________

dopo la maggiore età (art. 289 cpv. 2 CC), il pri­mo giudice ha nondimeno

respinto la richiesta, non avendo la figlia intrapreso alcuna adeguata formazione

professionale. Per quel che era della ricon­venzione, il Pretore aggiunto non

ha riscontrato alcuna pressione indebita dell'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento o della Fondazione __________ nei confronti di AP 1. Avendo essa rifiutato di firmare una

convenzione di mantenimento dopo la maggiore età di G__________,

egli ha rilevato, l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento si è limitato a promuovere causa, il che è avvenuto senza

alcuna costrizione a un consenso qualsiasi. Onde, per finire, anche il rigetto

della riconvenzione.

3.

Litigiosa

rimane, in concreto, la pretesa di fr. 20 000.– avanzata da AP 1 a titolo di

riparazione per torto morale. Costei si duole che l'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento le abbia chiesto di contribuire alla

retta per l'internato della figlia maggiorenne indebitamente, senza

alcun mandato e nella consapevolezza di non

avere il benché minimo diritto. Essa lamenta

di avere subìto attacchi assillanti e intimidatori.

Rimprovera inoltre all'Ufficio di avere condotto indagini sulla sua famiglia senza

motivo né autorizzazione tramite una perizia di cui essa critica il contenuto, ciò

che ha leso il suo diritto alla privatezza, con l'unico scopo di rovinare l'immagine

sua e dei suoi familiari. L'Ufficio avrebbe profittato in sintesi della

situazione drammatica da lei vissuta con la figlia, riaprendo una ferita che da

anni essa tentava di guarire. Tale comportamento l'avrebbe seriamente

irritata, avrebbe turbato la serenità familiare e

avrebbe esercitato su lei una pressione psicologica durata dal 28 febbraio

2012.

(invito a firmare la convenzione di mantenimento) fino al 6 settembre 2013

(emanazione della sentenza impugnata). Il che giustifica, a suo avviso, il

versamento dell'indennità richiesta.

a) L'art.

49.

cpv. 1 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra

l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità che dev'essere

oggettivamente e soggettivamente grave (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 19

segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Un'indennità per riparazione del

torto morale può essere pretesa, in altri termini, solo quando le sofferenze

subìte dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni

abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al

giudice (FF 1982 II 671 n. 272). Né il versamento di una somma in denaro è la

regola: essa si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi

altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richie­dente al­legare e dimostrare

le circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione patita, la sua personale

sofferenza (RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7).

b) Nella

fattispecie l'attrice riconvenzionale non ha dimostrato alcuna grave

sofferenza. Essa ha dichiarato che il comporta­mento dei funzionari

dell'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento “ha causato molta rabbia

e turbato la serenità famigliare nonché causato una pressione psicologica durata

dal 28 febbraio 2012 al 6 settembre 2013” (appello, pag. 3 in basso), ma ciò non basta per sostanziare una grave sofferenza personale, tanto meno suscettibile

di giustificare il versamento di una somma in denaro. Invano si cercherebbero nel

fascicolo processuale elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari

angosce, travagli o tribolazioni. Agli atti non figurano né rapporti

specialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche contrariato l'appellante,

le avrà dato pensiero, l'avrà infastidita, tuttavia ciò non risulta averle

recato più disturbo di quanto un ordinario contenzioso aperto con l'autorità

amministrativa avrebbe cagionato a un'altra persona posta nelle medesime

circostanze. Già dal profilo soggettivo non si intravedono dunque i presupposti

per la prospettata applicazione dell'art. 49 cpv. 1 CO.

c) Si

aggiunga che in concreto non si scorgono nemmeno gli estremi oggettivi per far

capo alla norma testé citata. Intanto non è vero che l'Ufficio del sostegno

sociale e del­l'in­serimen­to non potesse procedere nei confronti dell'interessata.

L'ente pubblico che provvede al mantenimento di un figlio è legittimato a

chiedere al debitore alimentare il versamento del contributo (art. 289 cpv. 2

CC). Se il contributo non è an­cora stato fissato dal giudice e il genitore

rifiuta di firmare una convenzione di mantenimento, l'ente pubblico è abilitato

a promuovere azione di mantenimento in surrogazione dei diritti del figlio (Perrin in: Commentaire romand, Basilea

2010, CC I, n. 10 ad art. 289 con rinvio; v. anche Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª

edizione, pag. 750 in fondo). Ciò vale altresì per figli maggiorenni agli studi

cui i genitori siano tenuti a provvedere finanziariamente giusta l'art. 277

cpv. 2 CC. In concreto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha sopperito

al mantenimento di G__________ dopo la maggiore età versando la retta

dell'internato alla Fondazione __________. Era legittimato pertanto a far sottoscrivere accordi

di mantenimento ai genitori (art. 5 cpv. 1 lett. f del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1) e,

risultando infruttuosa la proposta, a intentare azione di mantenimento in surrogazione

della figlia, come rappresentante dello Stato del Cantone Ticino (art. 69 cpv.

2.

del regolamento citato).

L'appellante denuncia

una persecuzione psicologica messa in atto nei suoi confronti dall'Ufficio

del sostegno sociale e del­l'inserimento. In realtà dagli atti non si evince

nulla del

genere. Il

tono usato dall'Ufficio nelle tre lettere precedenti l'istanza di conciliazione

è corretto e mal si comprende come possano ravvisarsi cenni minacciosi o intimidatori (doc. G, I, M).

L'istanza di conciliazione medesima e gli atti della causa di merito non

denotano alcunché di inopportuno né tanto me­no di vessatorio. Certo, per

finire il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ma non perché l'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento non fosse

legittimato ad agire o perché non avesse provveduto al mantenimento di G__________,

bensì perché nel caso specifico G__________ non poteva dirsi “in formazione”,

avendo semplicemente tentato di trovare un indirizzo formativo o lavorativo con

lo svolgimento di taluni stages professionali, senza adempiere compiutamente le

premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare dopo la

maggiore età (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Ciò non

significa che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento abbia agito in

malafede o nella consapevolezza di riscuotere un indebito.

d) L'appellante

censura una grave violazione oggettiva della sua personalità per avere, l'Ufficio

del sostegno sociale e del­l'inserimento, esperito indagini commissionando

all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni “un sintetico rapporto inerente

all'evoluzione della relazione tra la madre (…) e la figlia” (doc. P), del 5

dicembre 2012. Essa fa valere di non essere stata interpellata al proposito e

che l'unico scopo di quel rapporto era – come detto – di denigrare lei e la sua

famiglia. Simili impressioni sono puramente personali. Per promuovere un'azione

di mantenimento in surrogazione di G__________ l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento doveva sincerarsi previamente che la rottura delle relazioni

con la madre non fosse imputabile esclusivamente al comportamento della figlia

maggiorenne, poiché se così fosse stato il giudice avreb­be potuto rifiutare un

contributo di mantenimento già per tale motivo (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con

numerosi riferimenti e la successiva

sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le

stesse parti, consid. 3.2). E non avrebbe avuto senso avviare una causa in

condizioni siffatte. Senza dimenticare poi che sul contenuto del rapporto l'appellante

ha potuto esprimersi davanti al Pretore aggiunto, autorità giudiziaria munita

di pieno potere cognitivo, di modo che una qualsivoglia disattenzione del suo

diritto di esprimersi risulterebbe sanata (DTF

137.

I 197 consid. 2.3.2 con richiami).

e) In

ultima analisi, nulla indizia nella fattispecie una grave violazione soggettiva

né oggettiva della personalità della convenuta o della sua famiglia. Men che

meno emergono elementi concreti atti a comprovare una qualsivoglia intenzione,

da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inseri­mento, di offendere

la reputazione o la privatezza dell'appellante o dei suoi congiunti. L'autorità

ha intrapreso semplicemente quanto prevede la legge, quand'anche al singolo genitore

ciò possa riuscire sgradevole o addirittura ostile. Che poi il giudice adito

respinga un'eventuale azione di mantenimento promossa dall'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento in surrogazione del figlio – come nel caso specifico

– rientra nel possibile andamento delle cose e non va interpretato come la

dimostrazione che lo Stato abbia inteso colpire o provocare un danno morale o

materiale al genitore convenuto.

4.

Se ne conclude che, privo

di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale

giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto

conto del fatto che l'appellante è priva di formazione giuridica e ha agito di

propria iniziativa senza l'ausilio di un legale, si modera adeguatamente l'ammontare

della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, non

essendosi chieste osservazioni all'appello.

5.

Quanto ai

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (l'azione principale riguardava il versamento di fr. 9780.–, la

riconvenzione una riparazione di fr. 20 000.–).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).