11.2013.89
Stralcio dell'appello per versamento tardivo dell'ultima rata di anticipo; motivo giustificativo (mancanza di liquidità) fatto valere tardivamente
22 gennaio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2013.89
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per versamento tardivo dell'ultima rata di anticipo; motivo giustificativo (mancanza di liquidità) fatto valere tardivamente
ANTICIPO
art. 101 cpv. 3 CPC
art. 144 cpv. 2 CPC
art. 148 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2013.89
Lugano
22 gennaio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2008.818
(divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 16 dicembre 2008 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1;
giudicando
sull'appello del 4 luglio 2013 presentato da quest'ultima contro la decisione emessa
dal Pretore il 19 giugno 2013;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 10 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 e AP 1, concedendo al marito il beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che in
esito al divorzio egli ha attribuito in proprietà esclusiva al marito le
particelle n. __________ e __________ RFD di __________, con obbligo di
assumere l'intero onere ipotecario (nessun compenso essendo dovuto alla moglie),
ha obbligato il marito stesso a versare alla moglie fr. 42 250.– e ha
diviso a metà tra i coniugi le rispettive pretese di previdenza professionale;
che
contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 ottobre
2013 in cui chiede di non dover dividere la propria prestazioni di libero passaggio
dal “secondo pilastro”, di mantenere invariata la comproprietà delle particelle
n. 381 e 391 o, in subordine, di versarle fr. 7500.– per l'attribuzione
dei fondi al marito in proprietà esclusiva, senza conferire a quest'ultimo il
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che,
invitata il 20 ottobre 2013 dal presidente della Camera a depositare fr. 800.–
a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presumibili, l'appellante ha
chiesto il 4 novembre 2013 di poter pagare la somma a rate;
che il 7
novembre 2013 l'appellante si è vista concedere la possibilità di versare l'anticipo
in due rate di fr. 400.– ognuna rispettivamente entro il 25 novembre 2013 e
il 16 dicembre 2013, non senza essere avvertita che il ritardo nel pagamento di
una rata avrebbe comportato l'irricevibilità dell'appello;
che l'appellante
ha corrisposto la prima rata tempestivamente, mentre la seconda è stata addebitata
sul suo conto solo il 19 dicembre 2013;
che il 9
gennaio 2014 l'appellante ha riconosciuto di non avere rispettato la seconda
scadenza, affermando di non avere avuto a quel momento la liquidità necessaria
e di avere versato il secondo anticipo subito dopo avere percepito lo stipendio;
e considerando
in diritto: che
all'appellante è stata impartita una prima scadenza il 20 ottobre 2013 per versare
l'anticipo di fr. 800.– entro il 19 novembre successivo;
che tale
scadenza è stata prorogata fino al 25 novembre 2013 per la prima rata (fr.
400.–) e fino al 16 dicembre 2013 per la seconda (fr. 400.–), con
l'avvertimento – come detto – che il ritardo nel
pagamento di una rata avrebbe comportato l'irricevibilità dell'appello;
che la
seconda rata dell'anticipo non è stata versata nemmeno entro il 16 dicembre
2013;
che in
condizioni del genere l'appello si rivela irricevibile e sfugge a qualsiasi
esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
che la lettera 9 gennaio 2014 con cui l'appellante giustifica il ritardo
nel pagamento della seconda rata non può entrare in linea di conto come domanda
di restituzione del termine, già per la circostanza che la domanda segue di oltre
10 giorni la cessazione dell'impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC), risalente in
concreto al 19 dicembre 2013 (quando l'appellante ha ricevuto lo stipendio
mensile), i 10 giorni decorrendo anche durante le ferie natalizie (art. 145
cpv. 2 lett. b CPC) visto il carattere sommario della procedura di restituzione
(cfr. art. 148 cpv. 1 e 149 CPC);
che, ciò
premesso, le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC), ma che le condizioni economiche verosimilmente difficili
dell'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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