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Decisione

11.2013.9

Accordo dei coniugi senza omologazione del giudice sulle conseguenze della vita separata

25 febbraio 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello contro il decreto cautelare

2. Il

Pretore ha respinto la richiesta del marito, che chiedeva di ridurre pendente

causa i contributi alimentari per moglie e figlio, con l'argomento che, pur avendo

i coniugi previsto una riduzione dei contributi nel caso in cui la moglie

avesse ottenuto una rendita AI, “l'erogazione di una tale rendita – sommata al contributo alimentare nelle more istruttorie – ha permesso

alla moglie solo di mantenere il tenore di vita cui ha diritto dopo il divorzio

– e dunque a maggior ragione prima dello scioglimento del vincolo coniugale”. Di

conseguenza il Pretore ha lasciato invariato fino al passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio il contributo ali­mentare per la moglie di fr. 2850.–

mensili e quello per il figlio di fr. 1350.– mensili, assegno familiare

compreso, pattuito dai coniugi dopo la separazione.

3. L'appellante obietta

che la moglie ha invocato l'esigenza di vedersi garantire il tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica solo nel memoriale conclusivo, e pertanto in

modo irrito poiché sfuggito al contraddittorio. Egli sottolinea che a titolo di

rendita AI costei ha ricevuto, dal 1° gennaio 2007 fino al luglio del 2011, una

media di fr. 1056.– mensili, di modo che in quel periodo le sue entrate sono

ammontate a fr. 3906.– mensili complessivi per rapporto a un fabbisogno minimo

da lei quantificato in fr. 3230.– mensili, cioè fr. 676.– mensili più di quanto

essa ha sempre preteso di vedersi garantire. Ciò posto, soggiunge l'appellante,

dal contributo alimentare che egli ha versato si giustifica di dedurre

l'ammontare della rendita AI, come la moglie ha ammesso sia davanti al Pretore

sia in sede di reclamo contro la tassazione del 2011. In definitiva

l'appellante chiede di ricondurre il contributo alimentare per la moglie a fr.

2174.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 e a fr. 1479.–

mensili in seguito, come pure quello per il figlio a fr. 802.– mensili dal 1°

agosto 2011, e di obbligare la moglie a rimborsargli fr. 44 875.– per contributi alimentari ricevuti in

eccesso.

4. Nelle sue osservazioni del 25

febbraio 2013 AO 1 eccepisce a più riprese che l'appello è irricevibile, poiché

da un lato il marito non si confronta con le argomentazioni del Pretore e

dall'altro riprende ampi tratti dai memoriali di prima sede. Ora, un appello

dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal medesimo dovendo

risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per

quali ragioni essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti). In concreto è vero che determinati passaggi dell'appello

riprendono il contenuto di memoriali di prima sede, ma è altrettanto vero che sulla

valenza dell'accordo intercorso fra i coniugi dopo la separazione e sui criteri

per definire il contributo alimentare in esito a tale accordo la decisione

impugnata è silente. Non si può dunque rimproverare all'appellante di non

confrontarsi con motivazioni del Pretore che non esistono. Di per sé, l'appello

non può dirsi quindi carente di requisiti formali.

5. Quanto al mantenimento

della moglie e del figlio dopo la separazione (gennaio del 2003), è indiscusso

che i coniugi hanno pattuito un contributo

di fr. 4200.– mensili complessivi, di cui fr. 2850.– per la prima e

fr. 1350.– per il secondo, assegni familiari inclusi. Un simile accordo era valido

anche senza l'approvazione del giudice (Tappy

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 137; Pichonnaz in: Commentaire romand, op.

cit., n. 12 e 13 ad art. 140 CC; Sutter-Somm/Vontobel in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 273),

quantunque comprendesse il mantenimento del figlio minorenne (Haus­heer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 5b ad art.

176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 11 n. 1.15; Tappy in: CPC commenté,

Basilea 2011, n. 46 ad art. 273). Analogamente, del resto, un'intesa raggiunta

dai coniu­gi sull'assetto provvisionale nell'ambito di una

causa di divorzio è valida anche senza la ratifica del

giudice, per lo meno nella misura in cui non metta a repentaglio il bene di

figli minorenni (RtiD II-2008 pag. 647 n. 22c; I CCA, sentenza inc.

11.2008.63 del 26 febbraio 2010, consid. 10).

Premesso ciò, l'esistenza di un

accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un

coniuge di adire il giudice successivamente (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das

Familienrecht des Schweizerischen Zivil­ge­setzbuches, 5ª edizione, pag. 137 n. 09.65;

Six, loc. cit.), postulando

l'omologazione. L'accordo diviene allora un titolo esecutivo per il rigetto definitivo

dell'opposizione (cfr. Tappy in:

Commentaire romand, op. cit., n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169). Il

coniuge inoltre che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice

delle misure a tutela del­l'unio­ne coniugale o dei provvedimenti cautelari nella

causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice

deciderà allora tenen­do conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei

cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano mutamenti rilevanti

e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti

cautelari (RtiD I-2005 pag. 767 n. 49c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.72

del 20 dicembre 2012, consid. 5; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 158 ad art. 163

e 9 ad art. 179 CC; Bachmann, Die

Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem

Verfahrensrecht, S. Gallo 1995, pag. 223; Tappy

in: CPC commenté, op. cit., n. 47 ad art. 273 CPC). In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il

futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (Six, op. cit., pag. 11 n. 1.15 e pag.

102 n. 2.60; Isenring/Kessler in:

Basler

Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 11 ad art. 173; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione,

n. 39 ad art. 176 CC; ZR 104/2005 pag. 222 n. 58).

6. Si aggiunga che un accordo dei

coniugi sul contributo alimentare per la moglie non è un mero negozio giuridico

fondato sul diritto delle obbligazioni, bensì una convenzione del diritto

matrimoniale (Bräm, op. cit., n. 10

ad art. 176 CC). I criteri del diritto contrattuale sono applicabili nondimeno per

analogia (loc. cit.), tanto che solo con l'omologazione del giudice l'accordo

perde la sua natura di contratto (analogamente, per le convenzioni sugli

effetti del divorzio: DTF 138 III 535 consid. 1.3). Un contributo di mantenimento

previsto in una convenzione fra coniugi vincola dunque le parti sin dalla firma,

anche senza l'approvazione del giudice (cfr. Czitron, Die vorsorglichen Mass­nah­men

während des Scheidungsprozesses, tesi, S. Gallo 1995, pag. 36; v. anche Tappy, Commentaire romand, op.

cit., op. cit., n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169), pur

soggiacendo all'art. 27 CC in

materia di protezio­ne della personalità (Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizio­ne,

pag. 161 n. 03.216). Così, per principio, una modifica

dell'accordo può intervenire solo per errori o vizi del consenso oppure in virtù

della clausola rebus sic stantibus, applicabile anche agli

obblighi di mantenimento (DTF 122 III 98 consid. 3a; v. Bräm, op. cit., n. 10 ad art. 176

CC; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Eherechts, 4ª

edizio­ne, pag. 167 n. 16.25). Sta di fatto che in concreto l'appellante

non invoca né un vizio del consenso né gli estremi di un errore né la clausola

rebus sic stantibus. Ha chiesto sin dall'inizio al Pretore di statuire in

via cautelare nella causa di divorzio. Il giudice è stato chiamato così a

decidere sui contributi provvisionali tenen­do conto di quelle che erano – come

detto – le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo.

7. Circa i cambiamenti

intervenuti nel frattempo, in concreto risulta che con decisione del 20

maggio 2010 l'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto ad AO

1 una rendita intera dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 e un quarto di

rendita in seguito (grado invalidante del 42%). Adito dall'assicurata, con

sentenza del 24 novembre 2010 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

annullato tale decisione e ritornato gli atti all'Ufficio dell'Assicurazione

Invalidità per ulteriori accertamenti (inc. 32.2010.177). Con decisione del 4

luglio 2011 l'Assicurazione invalidità ha poi riconosciuto AO 1 invalida al

100%, assegnandole una rendita intera di fr. 1396.– mensili dal 1° gennaio 2007

al 31 dicembre 2008, di fr. 1347.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre

2010 e di fr. 1371.– mensili in seguito, come pure una rendita completiva per

il figlio E__________ di fr. 522.–, fr. 539.– e fr. 548.– mensili relativamente

ai medesimi periodi (doc. B del procedimento cautelare). In

adempimento della prima decisione

essa ha versato all'assicurata circa fr. 55 000.–

di rendite retroattive, importo che è stato depositato su un conto corrente postale.

Che l'ottenimento

da parte della moglie di una simile rendita costituisca un mutamento

straordinario, imprevisto, durevole e indipendente dalla volontà delle parti al

momento in cui è stato stipulato l'accordo sulla vita separata è vero, seppure

a quel momento non potesse escludersi che AO 1 (allora quarantenne) fosse ulteriormente

in grado di conseguire un reddito. Sta di fatto che l'appellante non invoca –

come si è detto – né un vizio del consenso né gli estremi di un errore né la clausola

rebus sic stantibus, il marito non pretendendo che in seguito all'ottenimento

della rendita da parte della moglie si sia venuto a creare uno squilibrio tale

da rendere l'esecuzione dell'accordo contraria alle regole della buona fede (DTF

135 III 9 consid. 2.4, 128 III 432 consid. 3c, 127 III 304 consid. 5b; Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione,

n. 95 segg. ad art. 18; Winiger in:

Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 193 ad art. 18). Egli non si duole,

in particolare, che il versamento del contributo ali­mentare fosse divenuto per

lui insopportabile o che il suo fabbisogno minimo non fosse più garantito. Ciò

non toglie che, come ha accertato il Pretore, i coniugi avessero pattuito come

“in caso di decisione di prestazioni AI erogate alla moglie i

contributi da parte del marito sarebbero stati ridotti”. E il primo giudice non

poteva trascurare l'esistenza di tale volontà.

8. AO 1 contesta

invero di avere consentito alla ridu­zione del contributo alimentare nel caso

in cui le fosse stata erogata una rendita. Ora, dagli atti risulta che

all'inizio della causa di divorzio essa ha chiesto un contributo alimentare

dopo il divorzio di fr. 3500.– mensili, dichiarando testualmente: “Sono

riservate eventuali decisioni di prestazioni AI, recentemente chieste, che ridurranno

il contributo di mantenimento versato dal marito” (memoriale del 18 febbraio

2008, pag. 4). Ricevuta la prima decisione dell'Assicurazione invalidità, essa ha

poi interpellato il marito per sapere se intendesse ricorrere, anche perché

“dalla rendita AI dipende[va] anche il contributo ali­mentare” (lettera del 10

giugno 2010: doc. 1 cautelare). In seguito essa ha invitato il marito ad

attendere la conclusione della procedura di ricorso “prima di operare un conteggio

definitivo di ripartizione tra i coniugi dell'importo incassato, così come la

rivalutazione dell'onere alimentare a suo favore” (lettera del 27 luglio 2010:

doc. 2 cautelare). Infine essa ha manifestato la propria disponibilità a

trovare una soluzione definitiva sul contributo alimentare “ora che sono noti

tutti gli elementi alfine di suddividere tra le parti l'importo depositato –

proprio a questo scopo – in base alla reciproche pretese” (lettera del 31

gennaio 2011 [recte: 2012]: doc. 8 cautelare). AO 1 ha finanche ribadito

che il contributo alimentare andava ridotto esprimendosi all'autorità fiscale,

la quale intendeva tassare l'intero ammontare della rendita AI come reddito, tanto

che per il patrocinatore della contribuente “la metà di quanto percepito

dall'AI andrà retrocesso al marito in base al principio della ripartizione

paritaria delle eccedenze di reddito” (lettera del 10 ottobre 2011 nel

fascicolo dell'Ufficio circondariale di tassazione, richiamato).

Soltanto con la risposta

cautelare del 7 marzo 2012 l'interessata si è opposta alla riduzione del

contributo alimentare, sostenendo che quanto dichiarato nel memoriale del 21 febbraio

2008 “non avrebbe esonerato i coniugi dal procedere a un calcolo preciso della

situazione finanziaria familiare” e che in base al metodo della ripartizione dell'eccedenza nel bilancio

familiare essa avrebbe avuto diritto a un contributo alimentare finanche

maggiore di quello ricevuto fino ad allora, non senza precisare che “il tenore

di vita avrebbe dovuto essere riconsiderato una volta appurata l'entità di

un'eventuale rendita AI per lei” (verbale del 20 giugno 2012, pag. 21). Se non

che, così argomentando, AO 1 non pretende che si dovesse ignorare la rendita AI

da lei ottenuta e, per di più, tenta di rimettere in discussione su altre basi

l'accordo originario. Certo, non è dato di sapere come fosse stato fissato allora

il contributo alimentare di fr. 2850.– mensili. Non consta però – né è preteso –

che la moglie abbia formulato condizioni o riserve, in particolare sul tenore

di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'interessata nemmeno adombra

la provvisorietà di tale contributo nell'ipotesi in cui si fossero modificate le

sue condizioni economiche. Anzi, nel memoriale del 21 febbraio 2008 essa

medesima aveva quantificato il proprio fabbisogno minimo dopo la separazione in

fr. 2842.– mensili (pag. 3 e 4, conteggiando la sola quota di alloggio di lei),

aggiornato nella risposta cautelare del 7 marzo 2012 in fr. 2935.– mensili (pag. 5).

Tutto ciò lascia chiaramente intendere come in origine i coniugi si fossero semplicemente intesi sul contributo alimentare

di fr. 2850.– mensili e che la moglie si sia accomodata di tale

importo. Essa non poteva quindi rimettere in discussione la cifra in seguito,

tanto meno in difetto di nuove circostanze e senza invocare alcun errore o

vizio del consenso. Né essa poteva pretendere di applicare

al proposito il metodo della ripartizione dell'eccedenza, ridiscutendo con

effetto retroattivo l'entità del contributo pattuito.

9. L'appellata fa valere che

il marito è giunto a conoscenza del

mutamento

di circostanze già il 10 giugno 2010,

ciò che è vero (doc. 1 del procedimento cautelare). La decisione

emessa il 20 maggio 2010 dall'Assicurazione Invalidità non era però definitiva,

tanto che è stata annullata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. 3

del procedimento cautelare). Solo con il passaggio in giudicato della seconda decisione

dell'Assicurazione invalidità, intervenuta tra la fine di agosto e la metà di

settembre del 2011, i diritti della moglie si sono definitivamente attestati.

Certo, AP 1 ha atteso fino al 23 gennaio 2012 per chiedere in via cautelare la

riduzione del contributo di mantenimento e nulla rende verosimile che nel

frattempo si sia attivato per definire “un conteggio definitivo di ripartizione

tra i coniugi dell'importo incassato” (replica del 20 giugno 2012, pag. 4). Che

egli abbia atteso poco più quattro mesi per far valere i suoi diritti ancora

non può interpretarsi tuttavia come una rinuncia a valersi del mutamento di

circostanze e una perdita del diritto di chiedere l'adeguamento della

convenzione di mantenimento.

Alla

luce di quanto precede, dal 1°

gennaio 2007 al 31 luglio 2011 andrebbe dedotto così dal contributo

alimentare per la moglie (di fr. 2850.– mensili) l'intero ammontare della

rendita AI. L'appellante chiede tuttavia di decurtare il contributo di soli fr. 676.–

mensili, riconducendolo a fr. 2175.– mensili (arrotondati). Non v'è motivo di

scostarsene. Dal 1° agosto 2011 al 22 gennaio 2012, momento in cui il marito si

è rivolto al Pretore, l'accordo fra coniugi va adeguato di conseguenza a fr. 1480.–

mensili (arrotondati), deducendo dal contributo alimentare per la moglie l'ammontare

della rendita AI. I pagamenti in esubero eseguiti da

AP 1 potranno

essere compensati con i contributi alimentari dovuti per il seguito.

10. In merito all'adeguamento

del contributo alimentare per E__________, chiesto dal 1° agosto 2011, il

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128

III 413 in alto) impone una verifica del contributo di fr. 1350.– mensili pattuito

dai genitori dopo la separazione. Sulla scorta della tabella 2011 correlata

alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Cantone Zurigo, alle quali la prima Camera civile si riferisce

per prassi invalsa, il fabbisogno medio di un diciassettenne ammontava allora a fr. 1837.– mensili (dedotta la posta per cure e educazione, prestate

in natura dalla madre, e adeguato il costo dell'alloggio a fr. 387.–). Tolto

l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (doc. F cautelare), in ossequio alla più

recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2) e l'ammontare della

rendita completiva AI di fr. 548.– mensili (art. 285 cpv. 2 e cpv. 2bis

CC; sentenza del Tribunale federale 5A_207/2009 du 21 ottobre 2009

consid. 3.2 con rinvii, in: FamPra.ch 2010 pag. 226; Meier/ Stettler, Droit de la filiation,

5ª edizione, pag. 729 n. 1093), il fabbisogno medio del

figlio ammontava così a fr. 1090.– mensili (arrotondati). Il contributo di

mantenimento a carico del padre non risultando adeguato, esso va ricondotto in

tale misura dal 1° agosto 2011 al 22 gennaio 2012.

11. Diversa è la situazione successiva

al 23 gennaio 2013, quando AP 1 ha chiesto al Pretore di fissare i contributi

di mantenimento per moglie e figlio in via cautelare. Già si è spiegato che, sorgendo

disaccordo su accordi presi internamente, entrambi i coniugi possono rivolgersi

al giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale o dei provvedimenti

cautelari nella causa di divorzio perché sia regolato l'assetto della vita

separata, e ciò senza dover giustificare una modifica delle circostanze (sopra,

consid. 5). Poco importa dunque che nella fattispecie abbia adito il giudice AP

1, debitore del contributo, e non la moglie, creditrice. Se non che, nulla è dato

di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali è stato

fissato il contributo alimentare in quell'accordo (sopra, consid. 8). Mancando

qualsiasi dato, non rimane che far capo al metodo abitualmente adottato da

questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di

matrimonio, metodo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi

i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Nessuna delle

parti pretende del resto che in concreto tale metodo comporterebbe una

ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del

regime dei beni, né asserisce che durante la vita in comune i coniugi non destinassero

tutte le loro entrate al mantenimento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 717

consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b; I CCA,

sentenza inc. 11.2012.9 del 9 settembre 2014, consid. 5a e 5b).

a)

Le parti non ridiscutono nel caso in esame gli accertamenti del Pretore

sui redditi e sui fabbisogni. Le entrate di AP 1 ammontano perciò a fr. 8593.– mensili

complessivi (reddito da attività lucrativa fr. 6393.– già dedotto l'assegno

familiare, reddito immobiliare fr. 2200.– men­sili) e il fabbisogno minimo a

fr. 2606.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione fr. 720.–, premio della cassa malati fr. 264.60, assicurazione ED e responsabilità

civile privata fr. 66.–, assicurazione stabili fr. 74.–, assicurazione RC dell'automobile

fr. 141.75, imposta di circolazione fr. 40.15, onere fiscale fr. 100.–). Le

entrate di AO 1 consistono nella rendita AI di fr.

1371.– mensili e il fabbisogno minimo di lei ascende a fr. 2942.30

(minimo

esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario

fr.

1350.–, interessi ipotecari fr. 786.10, premio della cassa malati fr. 426.80, assicurazione

ED e responsabilità civile privata fr. 30.20, assicurazione RC dell'automobile

fr. 94.10, imposta di circolazione fr. 25.10, onere fiscale fr. 230.–).

b) Per

quel che è di E__________, si ricordi che al momento in cui i genitori si

rivolgono al giudice un'eventuale convenzione sul contributo per

il figlio vale tutt'al più come proposta comune (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5c ad art. 176 CC; Sutter-Somm/Vontobel, op. cit., n. 31 ad art. 273; Siehr/

Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 6. ad art. 273).

Il giudice non è vincolato pertanto a tali accordi e fissa il contributo alimentare

applicando il principio inquisitorio illimitato. In concreto il fabbisogno in

denaro di E__________, calcolato sulla scorta della tabella 2012 correlata

alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Cantone Zurigo, risulta di fr. 1832.–

mensili (già dedotta la posta per cura e educazione, prestate in natura dalla

madre, e adeguato il costo del­l'alloggio: sopra, consid. 9). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–

e tolta la rendita completiva AI di fr. 548.–, il fabbisogno in denaro va

fissato in fr. 1085.– mensili (arrotondati).

12. Tenuto calcolo di tutto

quanto precede, nel caso specifico il quadro delle entrate e delle uscite

familiari dopo l'introduzione del­l'istanza cautelare da parte del marito si presenta

come segue:

Reddito del marito fr.

8593.–-

Reddito

della moglie fr. 1371.—

fr.

9964.–- mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2606.60

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2942.30

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 1085.—

fr.

6633.90 mensili

Eccedenza fr.

3330.10

Metà

eccedenza fr. 1665.05

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

2606.60 + fr. 1665.05 = fr. 4271.65 mensili,

dovrebbe versare alla moglie:

fr.

2942.30 + fr. 1665.05 ./. fr. 1371.– = fr. 3236.35

mensili

e deve versare per E__________ fr.

1085.–- mensili,

assegni

familiari non compresi.

Il contributo alimentare per la

moglie di fr. 2850.– mensili fissato dal Pretore appare dunque addirittura favorevole

all'appellante.

Considerandi

II. Sull'appello

contro la sentenza di merito

13.

Litigioso rimane il

contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha rilevato

che il matrimonio, pur essendo durato poco meno di dieci anni, ha influito concretamente

sulla situazione di lei, di modo che questa va rimessa nelle condizioni economiche

in cui essa si trovava durante la comunione domestica. Ciò posto, egli ha determinato

il tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune in fr. 4500.– mensili,

di cui fr. 2250.– mensili spettavano alla moglie. Aggiunto a quest'ultimo importo

il nuovo fabbisogno di fr. 2010.20 mensili, il Pretore ha ritenuto che con la sola

rendita AI di fr. 1371.– mensili AO 1 non è in grado di sopperire al proprio

debito mantenimento, ragione per cui ha condannato il marito a versarle un

contributo alimentare di fr. 2850.– mensili fino al di lui pensionamento,

previsto il 1° settembre 2016. Successivamente il contributo alimentare è stato

ridotto a fr. 2000.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria.

14.

L'appellante ribadisce

che la moglie ha preteso solo con il memoriale conclusivo, cioè in modo irrito

poiché sfuggito al contrad­dittorio, di vedersi garantire il tenore di vita sostenuto

durante la vita in comune. A suo avviso l'interessata non può chiedere quindi più

di fr. 3500.– mensili, ovvero più di quanto faceva valere nel memoriale

del 21 febbraio 2008. Ricordato poi che il divorzio è stato pronunciato dopo

dieci anni di separazione, egli sottolinea che il livello di vita determinante

è quello avuto dell'interessata in quel periodo. Ed egli quantifica il

fabbisogno di lei durante la separazione in fr. 2850.– mensili, pari al

contributo ali­mentare da lui versato, e ripete che tenendo conto della rendita

AI il contributo di mantenimento non può eccedere ora fr. 1479.– mensili. Per

di più, soggiunge, in esito al divorzio la moglie percepirà un'indennità adeguata

(art. 124 cpv. 1 CC) di almeno fr. 100 574.40.

Inoltre essa ha già ricevuto fr. 63 164.70 in liquidazione del regime dei beni,

dispone di risparmi per fr. 13 871.–, può

far capo al capitale stanziato dall'Assicurazione Invalidità di fr. 70 255.– e possiede un immobile a __________. La

messa a frutto di tali averi le permetterà di sovvenire autonomamente al proprio

debito mantenimento, ciò che non giustifica più alcun contributo alimentare.

15.

Che solo nel memoriale

conclusivo AO 1 abbia invocato il diritto di vedersi garantire il tenore di

vita raggiunto durante la vita e non unicamente il proprio fabbisogno minimo è

vero. AP 1 però ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo

essersi visto notificare il memoriale conclusivo della moglie. Così facendo,

egli si è precluso la facoltà di muovere contestazioni successive. Questa

Camera ha già avuto modo di rammentare, del resto, i rischi insiti in una

rinuncia al dibattimento finale (Rep. 1995

pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA,

sentenza inc.11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 2b con rinvii). Ciò che

l'appellante non poteva ignorare.

16.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv.

1.

CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono

già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che

chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla

durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente,

tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul

diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge

può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia

in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge

disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2,

135.

III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

a) Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe

(DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il

livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire

da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo

luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti

poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 8a).

b) Nella

fattispecie dal matrimonio è nato un figlio, di modo che l'unione ha influito concretamente

sulla situazione finanziaria di AO 1. Ora, per quanto attiene al primo stadio

del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha accertato compiutamente il

tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Il problema è che le

parti si sono separate nel gennaio del 2003 e che il divorzio è stato pronunciato

il 23 gennaio 2013. Onde una separazione di dieci anni. E in caso di lunga separazione

(nel senso della giurisprudenza), fa stato – come detto – il tenore di vita sostenuto

in quel periodo. Nella fattispecie non è contestato che l'appellante ha versato

alla moglie, in tale lasso di tempo, fr. 2850.– mensili. Simile importo, contrariamente

a quanto reputa AO 1, è determinate per stabilire il tenore di vita di lei,

senza quello del figlio. Dal 1° gennaio 2007 l'interessata ha poi percepito una

rendita AI, che fino al 31 luglio 2011 va dedotta parzialmente dal contributo

versato dal marito, e dal 1° agosto 2011 fino al 22 gennaio 2012 dedotta

per intero (sopra, consid 9 in fine). Dal 23 gennaio 2012 all'11 gennaio 2013 essa,

oltre alla rendita AI, ha continuato a riscuotere un contributo alimentare di

fr. 2850.– mensili. In definitiva per 65 mesi essa ha potuto disporre di fr.

2850.

– mensili e per 55 mesi (dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011) di fr. 3556.–

mensili. Durante la separazione, in ultima analisi, il suo tenore di vita risulta

mediamente di fr. 3170.– mensili. In esito al divorzio essa non può pretendere

di vedersi assicurare un livello superiore.

c) Alla

luce di quanto precede AO 1 può sovven­zionare da sé il proprio “debito

mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) fino a concorrenza di fr.

1371.

– mensili, pari alla rendita AI. Non si deve poi trascurare che essa

riceverà, in esito al divorzio, fr. 100 574.40

di indennità adeguata (a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC). E siccome tra i criteri da ponderare nella prospettiva dell'art. 125 CC figura

anche il patrimonio dei

coniugi (DTF 134 III 146 consid. 4, 132 III 598 consid. 9.1; I CCA, sentenza

inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 17), compresa la

liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid. 4), si deve tenere

conto in concreto del reddito da tale capitale alla stessa stregua di un reddito

da attività lucrativa. Qualora una sostanza non produca frutto o abbia un

rendimento inadeguato, poi, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.39

del 1° ottobre 2010 consid. 4ℓ

con riferimenti). Nel caso specifico il rendimento della sostanza può

valutarsi all'1.75% dal 1° gennaio 2014 (art. 12 OPP 2: RS 831.441.1; RtiD

I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), onde un provento di circa fr. 145.– mensili.

Altri

cespiti d'entrata non entrano in linea di conto. Intanto il capitale ricevuto

in liquidazione del regime dei beni è servito per l'acquisto della proprietà

per piani n. 3917 del fondo base particella n. 1315 RFD di __________, comperata

nel 2005. Quanto all'importo percepito dall'Assicurazione Invalidità, in parte è

servito al sostentamento della moglie, il marito avendo cessato di versare il

contributo alimentare alla fine del 2011, e per il resto servirà al

mantenimento futuro della stessa, AP 1 potendo compensare quanto versato in esubero

dal 1° gennaio 2007 con il contributo alimentare stabilito nella decisione di divorzio.

Circa i risparmi (poco più di fr. 10 000.–),

essi serviranno alle presumibili spese legali e di patrocinio. Ciò posto, considerato

che l'interessata fruirà, complessivamente, di entrate valutabili attorno a

fr.

1516.

– mensili (fr. 1371.– di rendita AI e fr. 145.– dalla sostanza mobiliare), per garantirle

il “debito mantenimento” mancano fr. 1654.– mensili.

d) Relativamente

al terzo stadio del citato ragionamento, infine, non è contestato che AP 1 sia

in grado di finanziare il “debito mantenimento” della moglie salvaguardando il

proprio. Basti pensare che secondo gli accertamenti del Pretore, non rimessi in

causa dalle parti, l'appellante consegue un reddito di fr. 8793.– mensili da

attività lucrativa a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2606.50 mensili

(sopra, consid. 11). Dopo il pensionamento il suo reddito, stabilito dal

primo giudice in fr. 4770.– mensili, risulterà ancora sufficiente per finanziare

il “debito mantenimento” di AO 1 che risulta scoperto. L'appello va dunque

accolto, nel senso che l'appellante dovrà corrispondere alla moglie fr. 1655.–

mensili (arrotondati) fino al pensionamento di lei.

III. Sugli oneri processuali e le

ripetibili

17.

Gli oneri dell'appello

contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta sull'adeguamento del contributo

alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011, così come su

quello successivo, mentre soccombe parzialmente sul contributo in favore del

figlio. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per un quinto a

carico di lui e per il resto a carico della controparte, con obbligo per

quest'ultima di rifondergli un'adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte.

18.

Gli oneri dell'appello

contro il giudizio di merito seguono a loro

volta la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una riduzione del contributo alimentare dopo il divorzio da fr. 2850.–,

rispettivamente da fr. 2000.–, a fr. 1654.– mensili, ma non la completa

soppressione dell'obbligo. Si giustifica così, equitativamente, che sopporti tre

quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte.

19.

L'esito del pronunciato

odierno non impone una modifica del dispositivo di primo grado sugli oneri

processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate), i coniugi stessi

essendosi accordati su tale chiave di riparto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

20.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli appelli raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

del 24 gennaio 2013 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto

cautelare impugnato è così riformato:

1. L'accordo concluso tra AP 1 e AO 1 sul mantenimento di

moglie e figlio dopo la separazione dei coniugi è adeguato nel modo seguente;

a) il contributo alimentare per

la moglie è fissato in fr. 2175.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011

e in fr. 1480.– mensili in seguito;

b) il contributo alimentare

per il figlio E__________ è fissato in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2007

al 31 luglio 2011 e in fr. 1090.– mensili in seguito, assegni familiari non

compresi.

2. AP

1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi alimentari dal 23 gennaio 2012:

fr.

2850.– mensili per la moglie,

fr. 1085.–

mensili per E__________, assegni familiari non compresi.

II. Le spese di

tale appello, di fr. 800.– complessivi, sono poste per un quinto a carico di

AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

III. L'appello del 13

febbraio 2013 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 3

primo paragrafo della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare ad AO 1, in via anticipata

entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1655.– mensili fino al

pensionamento ordinario della beneficiaria.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Le spese di tale appello, di fr. 1500.–

complessivi, sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico

di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).