11.2013.90
Decreto di stralcio per desistenza: impugnabilità solo con domanda di revisione
31 ottobre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2013.90
Data decisione, Autorità:
31.10.2013, ICCA
Titolo:
Decreto di stralcio per desistenza: impugnabilità solo con domanda di revisione
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
REVISIONE
art. 241 CPC
art. 328 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
11.2013.90
Lugano
31 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.6 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
18 gennaio 2011 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 14 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________ (1966), ha
affidato il figlio A__________ (nato il 1° dicembre 1994) alla madre e ha disciplinato
il diritto di visita del padre, tenuto a versare contributi alimentari per A__________
di fr. 1100.– mensili fino al 31 dicembre 2004, di
fr. 1385.– fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 1670.– fino al 2012 (assegni
familiari compresi), dedotta l'eventuale rendita d'invalidità completiva per il
figlio. Questa Camera ha poi aumentato tali contributi,
su appello, a fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, a fr. 1873.– mensili fino al 1° dicembre 2010 e a fr. 1935.– mensili fino alla maggiore età (sentenza
inc. 11.2004.100 del 29 giugno 2005).
B. Il 5
novembre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di sopprimere con effetto
immediato il contributo di mantenimento per il figlio (inc. OA.2009.233). La
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Accertato che il 26 luglio
2010 A__________ si era trasferito dal padre, con decreto cautelare del 16
settembre 2010 il Pretore ha affidato il ragazzo a quest'ultimo, riservato il
diritto di visita della madre, e ha sospeso retroattivamente dal 26 luglio
2010 il contributo di mantenimento.
C. Pendente
causa, il 18 gennaio 2011, AP 1 ha adito nuovamente il Pretore perché gli
affidasse A__________, regolasse il diritto di visita della madre, annullasse
il contributo alimentare a suo carico e condannasse AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1935.– mensili (inc. DM.2011.6). Nella sua
risposta dell'11 marzo 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'azione.
Ultimata l'istruttoria, in conclusioni scritte del 1° marzo 2013 AP 1 ha fatto notare che il 1° dicembre 2012 A__________ era diventato maggiorenne, di modo che la questione
dell'affidamento era ormai superata. Per il resto, egli ha postulato la propria
liberazione da obblighi contributivi verso il figlio retroattivamente dal 2005
fino al 2012 e la condanna di AO 1 a versare contributi di fr. 1735.– mensili
(in subordine fr. 1140.– mensili) per A__________ “fino al termine di una
formazione, rispettivamente di studi ordinari, retroattivamente da settembre 2012”. Nelle proprie conclusioni del 31 gennaio 2013 la convenuta ha ulteriormente postulato il
rigetto dell'azione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo
con sentenza del 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione
nella misura in cui non era divenuta senza oggetto e ha soppresso “ogni contributo
alimentare dei genitori in favore del figlio A__________” dal 26 luglio 2010,
“salvo eventuali sussidi in favore del figlio da versare a costui”. Egli non ha
prelevato spese processuali. Le ripetibili sono state compensate. Con decreto
di quello stesso 4 marzo 2013 egli ha poi stralciato dai ruoli la causa
OA.2009.233 siccome divenuta priva d'oggetto.
E. Adita
da AP 1 con un appello del 19 aprile 2013, con sentenza del 6 maggio 2013 questa
Camera ha così deciso (inc. 11.2013.37):
L'appello è parzialmente accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è annullata per quanto riguarda il contributo
alimentare chiesto a AO 1 in favore del figlio A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012 e gli atti sono
rinviati al Pretore perché statuisca in proposito dopo avere esaminato anche
quanto l'attore faceva valere nelle conclusioni scritte del 1° marzo 2013.
L'appello è
respinto invece e la sentenza impugnata è confermata per quanto riguarda la
soppressione del contributo alimentare a carico di AP 1 in favore del figlio A__________ dal 26 luglio 2010 in poi, fermo restando che
eventuali
sussidi in favore del figlio continuano a spettare al medesimo.
F. Il
10 settembre 2013, nel corso di un processo penale aperto nei suoi confronti
per trascuranza degli obblighi di mantenimento, AP 1 ha raggiunto con AO 1 un accordo in virtù del quale si impegnava “a
ritirare la causa DM 2011.6 pendente presso la Pretura di Bellinzona”. Quello stesso giorno ha dichiarato al Pretore di ritirare la petizione
del 18 gennaio 2011. Con decreto del 12 settembre 2013 il Pretore ha stralciato
la causa dai ruoli, senza prelevare spese e senza assegnare ripetibili. Se non
che, il 17 settembre 2013, AP 1 si è rivolto nuovamente al Pretore con un'istanza
di riconsiderazione, “dissentendo dal decreto di stralcio”. Il Pretore ha reagito,
rilevando che la causa era “definitivamente chiusa”.
G. Contro
il decreto di stralcio appena citato AP 1 è insorto con un appello del 14 ottobre
2013 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio
– di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore “per
il giudizio sulla scorta della sentenza di questa Camera del 6 maggio 2013”. L'appello non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.
in diritto: 1. L'appellante chiede di annullare il decreto di stralcio perché il
suo patrocinatore non è stato previamente interpellato e perché il Pretore ha
disatteso la seconda frase del dispositivo n. 1 della decisione emessa da
questa Camera del 6 maggio 2013. Ora, l'ammissibilità di un rimedio giuridico
va esaminata d'ufficio (Kunz in:
ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 n. 2 e n. 42 ad
art. 308 segg.). Un'acquiescenza, una desistenza o una transazione ha l'effetto
di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). In tal caso il
giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di
stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione
(DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina). Solo il
dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110
CPC). L'efficacia della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa
dal ruolo, quanto a essa, può essere contestata unicamente con una domanda di
revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; cfr. per la transazione: DTF 139 III 134
consid. 1.3 con rimandi).
2. Nella
fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura dal ruolo dopo
avere ricevuto dall'attore la dichiarazione con cui questi ritirava la petizione.
Tale decreto – come detto – non può essere appellato. AP 1 poteva contestare
l'efficacia della propria desistenza solo introducendo una domanda di revisione
sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L'appello si rivela così d'acchito
irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013,
consid. 2). Circa le spese giudiziarie, esse sono fuori discussione, il Pretore
non avendo riscosso emolumenti né assegnato ripetibili.
3. Ciò premesso, v'è da interrogarsi se l'appello dell'attore non vada trattato
come domanda di revisione e trasmesso al Pretore, autorità che ha statuito
sulla causa in ultima istanza (art. 328 cpv. 1 CPC). Preliminarmente occorre
verificare nondimeno che una simile domanda non appaia irricevibile o
manifestamente infondata. AP 1 rimprovera al Pretore di avere disatteso la seconda
frase del dispositivo n. 1 della decisione presa da questa Camera il 6 maggio
2013, cioè di non avere statuito sul contributo alimentare chiesto a AO 1 per
il figlio A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012, esaminato
anche quanto egli faceva valere nelle conclusioni del 1° marzo 2013.
Dagli
atti risulta che durante il processo penale aperto nei suoi
confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento, AP 1 ha raggiunto il 10 settembre 2013 con AO 1 – come si è visto – un accordo
in virtù del quale si impegnava “a ritirare la causa DM 2011.6 pendente presso la Pretura di Bellinzona”. Nella misura tuttavia in cui questa Camera aveva respinto il suo appello
contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2013, egli non poteva più
ritirare alcunché. La sentenza con cui questa Camera aveva confermato il 6
maggio 2013 la decisione impugnata per quanto riguardava la soppressione del
contributo alimentare da lui dovuto al figlio dal 26 luglio 2010 in poi era passata in giudicato con la scadenza infruttuosa del termine
per ricorrere al Tribunale federale. Tale questione era
quindi definitivamente decisa e ormai sottratta alla disponibilità delle parti (oltre
che del giudice). Il ripristino della litispendenza davanti al Pretore riguardava
soltanto la questione del contributo alimentare chiesto a AO 1 per A__________
dal 1° settembre al 1° dicembre 2012. Ciò posto, la dichiarazione 10
settembre 2013 di AP 1 non poteva che essere ragionevolmente intesa come
richiesta di ritiro dell'azione nella misura in cui questa rimaneva pendente.
E il decreto di stralcio emesso dal Pretore non può ragionevolmente essere inteso
altrimenti. Priva di consistenza, un'eventuale domanda di revisione sarebbe
quindi senza senso.
4. Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa
l'appellante giustificano di rinunciare a ogni prelievo. Non si assegnano ripetibili
a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla
domanda di gratuito patrocinio, essa va respinta, mancando all'appello sin
dall'inizio qualsiasi parvenza di buon diritto.
5. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è
sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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