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Decisione

11.2013.92

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici

9 maggio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I tre articoli sono stati

commentati da vari utenti che hanno postato messaggi testuali.

D. Il 17 settembre 2013 AO 1 si

è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse in

via cautelare a AP 1 (direttore responsabile del sito ‹www.__________ ›) e alla

AP 3 (editrice del medesimo sito internet) di cancellare dal sito online e dal

profilo Facebook tutti i commenti ai tre articoli lesivi della sua personalità “che

sono menzionati nell'istanza”. Egli ha chiesto inoltre che fosse vietato ai

convenuti di scrivere e di far divulgare mediante il sito ‹www. __________ › e

il profilo Facebook, come pure attraverso altre pubblicazioni e media correlati

al sito internet e/o da loro controllati, in forma cartacea o elettronica, articoli,

notizie, commenti, sue fotografie, suoi disegni, sue immagini e simili,

veritiere o alterate, e simili in qualsiasi modo lesivi della sua personalità,

il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di

fr. 5000.– per ogni contravventore. L'attore

ha preteso inoltre la pubblicazione della decisione superprovvisionale e

provvisionale sul sito internet e sul profilo Facebook a spese dei convenuti.

E. Con decreto cautelare del 19

settembre 2013, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato ai

convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di

fr. 5000.–, di “cancellare immediatamente dal profilo Facebook, dal sito internet

__________ e da ogni archivio e sito informatico collegato, tutti i commenti

lesivi della personalità dell'attore, da lui menzionati nell'istanza”, “riserva

fatta per le lettere K, N e O a pag. 6”. I tre articoli e i commenti correlati

sono stati rimossi dalla pagina internet ‹www.facebook.com/__________ ›. All'udienza

del 14 ottobre 2013, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto

di respingere l'azione, contestando la loro legittimazione passiva.

F. Statuendo il 18 ottobre

2013, il Pretore ha confermato – senza riprodurne il contenuto – il

provvedimento emesso inaudita parte il 19 settembre 2013 “a valere quale

assetto cautelare di merito”, ha ordinato la pubblicazione della decisione,

così come del provvedimento supercautelare sul sito ‹www.__________ › e sulla

pagina ‹www.facebook.com/__________ › a spese dei convenuti e ha assegnato

all'istante un termine di 30 giorni per intentare l'azio­ne di merito. Le spese

processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera

con un appello del 24 ottobre 2013 nel quale chiedono di riformare il giudizio

impugnato respingendo l'istanza cautelare e revocando il provvedimento ordinato

senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2013 AO 1 conclude

per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante

promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248

lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se

esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della

personalità non avendo – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – natura

patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 21 ottobre 2013. L'appello in

esame, depositato il 24 ottobre 2013, è pertanto ricevibile.

2.

Per

quel che è della legittimazione passiva, il Pretore ha accertato che i messaggi

censurati dall'istante sono sì stati caricati su una pagina di Facebook

dedicata al __________, il quale ne condivide un link, e non sul sito internet ‹www.__________

›, ma ha ritenuto che l'editore e il responsabile di quest'ultimo sito potessero

essere convenuti in un'azione volta alla cessazione cautelare di una lesione

della personalità. Egli ha ritenuto che ogni account di Facebook ha un

proprietario, noto al social network, ma in concreto anche ai convenuti “per il

semplice motivo che essi hanno potuto intervenire nei suoi confronti per implementare

l'ordine supercautelare di cancellazione di alcuni messaggi”. A mente sua, visto

che la responsabilità di chi ospita un blog è comparabile a quella dell'editore

di un giornale che pubblica scritti di lettori, “la medesima logica dell'ospitare

fa sì che anche la stessa Facebook sarebbe legittimata passivamente, visto che

tutti i relativi accounts sono ospitati sui loro server”. Siccome però nella fattispecie

il proprietario dell'account “non si è palesato, pur essendo noto ai convenuti,

la legittimazione passiva di questi ultimi va ammessa perché la vittima può convenire

in causa chiunque abbia avuto un coinvolgimento, anche marginale, nella creazione

o nello sviluppo di una lesione.

Secondo

il Pretore, il comportamento appena descritto “è da ricercare in due scenari, ognuno

dei quali genera la legittimazione passiva”. Dapprima nel fatto che la pagina

in questione è dedicata al progetto politico dei convenuti, “di modo che essi

hanno certamente la possibilità d'influenzare e finanche di determinare la

volontà del proprietario dell'account Facebook (ciò che hanno appunto già

dimostrato in via supercautelare) cosicché il non farlo (ossia l'omissione)

costituisce senz'altro una partecipazione all'offesa, laddove quella pagina

ospiti messaggi lesivi della personalità dell'istante”. Poco importa – egli ha

soggiunto – che Facebook metta a disposizione strumenti per difendersi da

lesioni della personalità, giacché ciò non riduce il cerchio delle persone legittimate

passivamente. In secondo luogo – ha continuato il Pretore – la condivisione del

link da parte del sito ‹__________ › “ha creato all'account qui in esame e in

particolare ai messaggi lesivi della personalità dell'istante una visibilità

accresciuta, che mai quell'account avrebbe raggiunto senza quel link. Di conseguenza,

anche questo agire rientra in quella logica di collaborazione attiva all'offesa

della personalità, contro la quale il leso ha diritto di ottenere tutela”.

3.

Gli appellanti ribadiscono la

loro carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i messaggi incriminati,

scritti da terzi, sono stati caricati su una pagina Facebook dedicata al __________

e non sul sito ‹__________ ›. Essi fanno valere che il responsabile di un sito

internet risponde per lesioni illecite della personalità solo ove si tratti di un

host provider, ovvero quando le lesioni appaiano sul suo sito o su un

blog da lui ospitato. In concreto – essi proseguono – l'host provider di

una pagina Face­book è l'omonimo social network. Che la pagina Facebook sia

dedicata al progetto politico dei convenuti è irrilevante già per il fatto che

su tale social network è possibile dedicare una pagina a chiunque, senza nemmeno

che questi ne sia a conoscenza o condivida l'operazione. Ciò non basta per

ritenere che sia data la possibilità di influire sulla volontà del proprietario

degli accounts. Per di più, secondo gli appellanti, opinare il contrario sarebbe

“potenzialmente rischiosissimo, in quanto potrebbe sollecitare delle manovre

apposite per rendere civilmente responsabili le persone a cui le più disparate

pagine Facebook sono dedicate”. Il tutto, osservano, senza dimenticare che non sussiste

alcuna prova secondo cui la AP 2 sia proprietaria dell'account Facebook in questione.

Ciò posto, gli appellanti non

negano che dopo l'emanazione del decreto supercautelare AP 1 abbia fatto in

modo che si ottemperasse al decreto del Pretore per evitare eventuali sanzioni

penali. Sottolineano tuttavia che egli non aveva alcuna garanzia di riuscita. E

“tra il chiedere e determinare la volontà esiste una differenza sostanziale”. Gli

appellanti contestano altresì che la pagina Facebook avesse una visibilità

accresciuta per avere essi condiviso il link che rinviava all'articolo. Anzi, affermano,

a quel momento l'articolo “era vergine, scevro da qualsiasi commento, positivo

o negativo che fosse”, sicché una loro responsabilità non può entrare in linea

di conto, tanto meno ove si pensi che non era loro intenzione fomentare

commenti neppure immaginabili. Inoltre, ricordato che chiunque può condividere

un link su una pagina qualsiasi di Facebook, si giungerebbe in caso contrario alla

paradossale situazione per cui si potrebbe innescare la responsabilità di chi

ha condiviso il link, pur nell'ipotesi in cui egli critichi l'articolo e difenda

la vittima della lesione. A dire degli appellanti, condividere un link non può

e non deve bastare, di per sé, a configurare la partecipazione a un'eventuale

offesa “scaturita in seguito e in maniera del tutto indipendente della volontà del

condivisore”.

4.

Nella fattispecie risulta

che tra il 10 e il 16 settembre 2013 il sito ‹www.__________ › ha condiviso sulla

pagina Facebook a esso dedicata tre notizie riguardanti AO 1, le quali sono

stati oggetto di commenti (doc. C, D ed E). AO 1 reputa 16 dei commenti postati

su quella pagina lesivi della propria personalità. I convenuti non negano che i

commenti in questione siano “oggettivamente insultanti” e ledano la personalità

di lui. Contestano però di avere partecipato alla lesione, opponendo – in

sintesi – di essersi limitati a portare a conoscenza una notizia segnalandola ai

propri “amici” su Facebook, mentre si proclamano estranei all'account Facebook

dedicato al sito ‹www.__________ ›.

a) Nell'ambito

dei provvedimenti cautelari relativi a mass media la legittimazione passiva non

pertiene all'autore della lesione, bensì all'editore dell'organo di

informazione (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 266; Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 20a ad art. 266; Güngerich in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 266; Hofmann/ Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag.

252). Come per l'azione inibitoria e l'azione di rimozione, in materia

di protezione della personalità può essere convenuto, anche nell'ambito di

provvedimenti cautelari, “chiunque partecipi all'offesa” (art. 28 cpv. 1 CC;

cfr. Jeandin in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 28c vCC; Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 266). In tali azioni difensive,

quindi, la legittimazione passiva compete anche a chi cagioni, consenta o

favorisca la lesione attraverso la propria partecipazione, indipendentemente da

una sua colpa. Il solo fatto di concorrere al pregiudizio costituisce – oggettiva­mente

– una lesione della personalità altrui, quand'anche l'autore non se ne renda

conto o possa rendersene conto.

Trattandosi

di lesioni causate da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico pubblicato

su internet, possono essere convenuti tanto l'editore del sito quanto il responsabile

del motore di ricerca che fa apparire il contenuto litigioso sulla lista di

risultati. Non invece il fornitore dell'accesso a internet (Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 244 n.

622c). Commette una partecipazione nel senso appena descritto, di

conseguenza, chi ospita su un proprio sito un blog gestito da terzi in piena

autonomia (hosting provider: sentenza del Tribunale federale 5A_792/2011

del 14 gennaio 2013, consid. 6.2 con riferimenti, in: sic! 5/2013 pag. 293), ma

non chi ospita su un proprio sito internet un link generico di rimando a un

altro sito di un giornale o di una stazione radio, nemmeno ove questi fossero

controllati sotto il profilo societario ed economico dalla stessa persona (sentenza

del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, consid. 4.2). Ove il

mezzo di comunicazione sociale non avesse carattere di periodicità, i

provvedimenti cautelari possono fondarsi sulla norma generale dell'art. 261 CPC

(Steinauer/ Fountoulakis, op.

cit., pag. 240 n. 620; per Facebook: pag. 242 n. 621i).

b) In

ambito informatico l'atto lesivo della personalità consiste nell'immettere in

una pagina internet un testo nel quale si svilisce l'onorabilità di una persona

(Rosenthal in: AJP/PJA 1997, pag.

1342; I CCA, sentenza inc. 11.2009.199 del 28 di­cembre 2012, consid, 5 con

riferimenti). In concreto è pacifico che lesivi della personalità dell'istante

sono i commenti lasciati da internauti a una

notizia apparsa sulla pagina Face­book dedicata dal ‹www.__________ ›,

sito che di per sé non conteneva offese all'interessato. Ora, se i post lasciati

su un blog sono assimilabili agli scritti che lettori inviano a un giornale stampato

(con conseguente partecipazione dell'editore del giornale alla lesione in virtù

dell'art. 28 cpv. 1 CC: DTF 106 II 100 consid. 3), nella fattispecie incombeva

al­l'istante rendere per lo meno verosimile che i convenuti, dichiaratisi

estranei a Facebook, avessero partecipato alla lesione. Che la AP 2 sia editrice

della pagina Face­book dedicata al ‹www.__________ › non è preteso tuttavia

nemmeno da lui.

Quanto

a AP 1, seri dubbi planano invero sul fatto che egli non c'entri con l'account

della pagina Facebook dedicata al sito

‹www.__________ ›, sito di cui è direttore responsabile (doc. A). Tanto più che

la pagina in questione riporta unicamente articoli condivisi dal sito e che

sotto la voce “informazioni della pagina” l'indirizzo di posta elettronica e il

sito internet rinviano a quelli del ‹www.__________ ›. Sta di fatto che,

nonostante la recisa contestazione di AP 1, l'istante non ha neppure tentato di

individuare il proprietario dell'account in Facebook. Certo, l'impresa sarebbe

stata ardua, soprattutto in mancanza di un indirizzo internet (IP). In concreto

però AP 1 ha ammesso di essere interve­nuto presso il responsabile abilitato a

operare sulla pagina Facebook e nulla impediva all'istante di chiedere

l'interrogatorio di lui, il quale sarebbe stato tenuto a cooperare (art. 160

CPC). Avesse rifiutato di rispondere, il giudice ne avrebbe tenuto conto nell'apprezzamento

della prova (art. 164 CPC). Nulla di tutto ciò è stato tentato. E siccome

una partecipazione alla lesione della personalità presuppone un comportamento

dell'autore, una responsabilità per il comportamento di terzi non essendo deducibile

dall'art. 28 cpv. 1 CC (DTF 141 III 515 consid. 5.3.1), in mancanza di

accertamenti sulla proprietà dell'account in questione non si può ritenere che AP

1.

ne fosse l'editore e potesse filtrarne i contenuti o eliminare commenti

illeciti rilasciati da utenti. Il solo fatto che egli sia intervenuto non basta,

in altri termini, per accertare la sua legittimazione passiva.

c) Non

si disconosce che il concorso in una lesione della perso­nalità può ravvisarsi

anche in comportamenti passivi. Ciò presuppone tuttavia la violazione di un

obbligo di agire da parte del convenuto (DTF 141 III 515 consid. 5.3.1). E

nella fattispecie i convenuti non avevano alcuna posizione di garante. Certo, essi

avrebbero potuto attivarsi per far cancellare i commenti offensivi, ma ciò non

basta per fondare una loro responsabilità (DTF 141 III 517 consid. 5.3.2). Nemmeno

l'istante pretende del resto di averli sollecitati invano, prima di rivolgersi

al Pretore il 17 settembre 2013, a rimuovere gli scritti lesivi. Che la nota pagina

Facebook sia dedicata al “progetto politico dei convenuti” ancora non

significa, contrariamente a quanto l'istante assume, che costoro ne potessero automaticamente

influenzare e determinare il contenuto.

d) Né

trova riscontro, fosse solo a livello di verosimiglianza, il fatto che la

condivisione del link abbia contribuito ad accrescere in concreto la visibilità

dei messaggi lesivi della personalità del­l'istante. Non risulta – né l'istante

assevera – che i convenuti abbiano approvato i commenti offensivi postati dai

vari utenti o che i commenti abbiano dispiegato un effetto virale, men che meno

ove si pensi che al momento della condivisio­ne del link non v'era alcun

commento postato dai visitatori della pagina Facebook. Che nel caso specifico la

notizia potesse anche scatenare un dibattito acceso era prevedibile, ma la

semplice condivisione di un link dal contenuto lecito su un social network il

cui scopo non è manifestamente quello di fornire contenuti illeciti non è di

per sé adeguata a offendere la personalità di un soggetto. Anche nell'accezione

più estesa di partecipante all'offesa, chi immette in internet una notizia

lecita non può ritenersi favorire per ciò solo una violazione della personalità.

e) Si

aggiunga che una partecipazione dei convenuti alla lesione della personalità non

può riscontrarsi per la circostanza che il sito ‹www.__________ › ospiti un generico

link di rimando a ‹www.facebook.com/__________ ›. Un collegamento siffatto è

troppo indeterminato per cagionare, consentire o favorire una lesione da parte di

un concreto articolo (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio

2015, consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2013.105 del 18 febbraio 2016,

consid, 8b). Né risulta che, per avventura, i com­menti dei vari utenti postati

su ‹www.facebook.com/__________ › possano essere visti sul sito ‹www.__________

›. Ne segue che, in ultima analisi, AP 1 e la AP 2 non possono ritenersi editori del sito internet ‹www.face­book.com/__________

› né, di conseguenza, avere partecipato alla lesione, favorendo le offese a AO

1.

o contribuendo alla loro trasmissione. Difettando loro la legittimazione

passiva, un provvedimento cautelare non poteva essere diretto nei loro confronti

(DTF 122 III 356 consid. 3b/ bb). In condizioni del genere non soccorre interrogarsi

oltre sul verificarsi degli elementi oggettivi che caratterizzano la domanda

(DTF 138 III 540 consid. 2.2.1 con rinvii; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2

con rimando; I-2008 pag. 1092 consid. 5a).

5.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito

dell'attuale giudizio impone anche di modificare il dispositivo sulle spese e

le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte. Quanto all'ammontare

dell'indennità, gli appellanti chiedono di fissarla in fr. 1500.–, importo che

tenuto conto delle presumibili prestazioni eseguite appare equo.

6.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non

avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza

è respinta e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 19 settembre

2013 è revocato.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del­l'istante, che

rifonderà ai convenuti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

II. Le spese di appello, di fr.

1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico dell'istante,

che rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv.;

avv. prof..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).