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Decisione

11.2013.93

Modifica di sentenza di divorzio: custodia e autorità parentale sui figli, contributo alimentare per i figli

8 maggio 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi netti della convenuta in fr. 1973.– mensili nel 2008, in fr.

865.65.– mensili nel 2009, in fr. 2423.– mensili nel 2010, in fr. 2628.–

mensili nel 2011 e in fr. 3849.– mensili nel 2012, stimando che dal 2013

essa potrà contare su un'entrata mensile di almeno fr. 3800.– netti, già dedotti

gli assegni familiari. Quanto al fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in fr.

2350.– mensili dal marzo al dicembre del 2008, in fr. 2405.– mensili dal gennaio

all'agosto del 2009, in fr. 2505.– mensili dal settembre al dicembre del 2009

in fr. 2405.– mensili nel 2010, in fr. 2175.– mensili nel 2011, in fr.

2190.– mensili dal gennaio 2012 al giugno del 2013 e in fr. 2260.– mensili

dal luglio del 2013 in poi. Tali importi si compongono del minimo esistenziale

del diritto esecutivo (fr. 1100.–

mensili fino al 31 agosto 2009, fr. 1200.– mensili fino al 31 dicembre

2010, fr. 850.– mensili dopo di allora, tenuto conto della stabile convivenza

con un terzo), della quota per il costo dell'alloggio (fr. 700.– mensili),

del premio della cassa malati (fr. 268.60 mensili nel 2008, fr. 294.20 mensili

nel 2009, fr. 194.20 mensili – dedotto il sussidio – nel 2010, fr. 314.95

mensili nel 2011 e gli anni seguenti), del premio dell'assicurazione responsabilità

civile privata e dell'economia domestica (fr. 29.30 mensili dal 2009), dell'abbonamento

ai mezzi pubblici (fr. 50.– mensili aumentati a fr. 64.50 dal gennaio del

2012) e delle spese per l'esercizio del diritto di visita (fr. 232.–

mensili fino al giugno del 2013, fr. 300.– mensili in seguito).

Calcolata la disponibilità di AP

1 nei vari periodi, il Pretore aggiunto ha constatato che fino al 2009 essa non

riusciva a coprire neppure il proprio fabbisogno minimo e nel 2010 ha registrato un margine trascurabile (fr. 216.– annui). Dal 2011 in poi invece il primo giudice ha ripartito la disponibilità mensile dalla convenuta proporzionalmente

al fabbisogno in denaro delle due figlie, ponendo per finire a carico di lei contributi

alimentari compresi tra fr. 235.– e fr. 895.– mensili per AO 2 e tra

fr. 218.– mensili e fr. 807.– mensili per AO 3.

10. Relativamente alle proprie

entrate, l'appellante contesta unicamente il reddito stimato dal primo giudice dopo

il gennaio del 2013, facendo valere che il suo stipendio non è fisso. Essa chiede

così di accertare il reddito in fr. 3060.– mensili, corrispondenti alla media di

quanto percepito dal 1° marzo 2010, quando ha cominciato a lavorare per la __________.

Il Pretore aggiunto, fondandosi sui dati del 2012 dai quali risultava

un'entrata media di fr. 3849.–

mensili e constatato che nei tre mesi del 2013 si confermava una media mensile

di fr. 3741.– netti, ha stimato che dal 2013 in poi l'interessata avrebbe potuto

incassare in media almeno fr. 3800.– mensili netti.

Il reddito di un dipendente è,

per principio, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879

consid. 4), intenden­dosi con ciò il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno

oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicem­bre

2013, consid. 5). Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità

supple­mentari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid.

4 con richiami), compresi i bonus e le parte­cipazioni agli utili (RtiD I-2007

pag. 739 consid. 5). La media dei redditi calcolata sull'arco di più anni

per un lavoratore dipendente non è pertinente, salvo oscillazioni di rilievo,

tant'è che dal momento in cui l'appellante ha cominciato a lavorare per la __________

le sue entrate sono aumentate progressivamente (fr. 2423.– mensili nel 2010,

fr. 2628.– mensili nel 2011, fr. 3849.– mensili nel 2012). Certo, i

redditi di lei non sono rigorosamente identici, ma di ciò il primo giudice ha

tenuto conto, dipartendosi dagli ultimi dati completi a disposizione (quelli del

2012) e verificando che nei primi tre mesi del 2013 le entrate si mantenessero

in quell'ordine di grandezza. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il reddito computato

all'appellante è quello conseguito con un'occupazione a tempo parziale (60%:

doc. 19), ma che la convenuta non accusa problemi di salute né prospetta ragioni

che ostacolino un'eventuale estensione del grado d'occupazione (cfr. DTF 137

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag.

735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc.

11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). Sotto questo profilo l'appello è

destinato di conseguenza all'insuccesso.

11. In merito al proprio

fabbisogno minimo, AP 1 chiede di rivalutare

il minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 850.– a fr.

1200.– mensili, facendo valere che il suo convivente è senza redditi. Il

Pretore aggiunto, preso atto che dalla primavera del 2011 l'interessata vive

con __________, ha inserito nel fabbisogno di lei fr. 850.– mensili,

corrispondenti alla metà del minimo esistenziale per coppie previsto dalla LEF.

a) Ai

fini del diritto esecutivo se due persone senza figli vivono in comunio­ne

domestica e conseguono entrambe un reddito, si considera l'importo

di base per coniugi di fr. 1700.– mensili, ridotto di regola alla metà (cfr. FU

68/2009 pag. 6292 con riferimento a DTF 130 III 765). E questa Camera ha già avuto

modo di riconoscere l'importo di fr. 850.– mensili come minimo esistenziale del

diritto esecutivo a un genitore oggetto di una diffida ai debitori che viveva

in comunione domestica con una terza persona (I CCA, sentenze inc. 11.2015.4

dell'11 febbraio 2015, consid. 6b e inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012, consid.

6a). Diversa è la situazione di un coniuge divorziato che vive con una terza

persona ove si tratti di determinare il fabbisogno minimo non ai fini del diritto

esecutivo (o di una trattenuta di stipendio), ma in esito a un'azione tendente

alla modifica di una sentenza di divorzio. In casi del genere fa stato per

giurisprudenza invalsa di questa Camera non la metà del minimo esistenziale del

diritto esecutivo per coppie, bensì il minimo esistenziale che andrebbe riconosciuto

a quell'ex coniuge se vivesse da sé solo, indipendentemente dalla convivenza

con terzi (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2007.6 del 5

maggio 2009, consid. 3a).

b) Posto

ciò, ci si potrebbe domandare se in caso di concubinato “qualificato”, allorché

un coniuge divorziato fondi con un terzo una comunione di vita e di destini

(“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il nuovo

partner disposto ad assicurargli fedeltà e assistenza alla stessa stregua di

quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge, la

giurisprudenza testé citata si applichi ugualmente. La questione non merita

tuttavia approfondimento, ove si consideri che in concreto l'appellante vive sì

con un uomo “che diventerà suo marito” (relazione di __________ del 24 giugno

2011), ma che nulla è dato di sapere sulla serietà di tali intenzioni e, soprattutto,

nulla è dato di sapere sull'esistenza di un concubinato “qualificato”. Il mero

fatto che il contratto di locazione, i premi dell'assicurazione dell'economia

domestica con responsabilità civile privata e della protezione giuridica siano

a nome del convivente (doc. 21, 22, 29 e 31) non basta a dimostrare una

comunità di destini, tanto meno se si pensa che dai nuovi documenti prodotti in

questa sede il nuovo contratto di locazione a __________ risulta a nome di AP 1.

Nulla giustifica così di scostarsi dalla giurisprudenza di questa Camera.

c) L'appellante

ha prodotto in appello – come detto – un nuovo contratto di locazione firmato

il 22 agosto 2014, dal quale risulta un canone mensile di fr. 1400.– (più fr.

200.– di acconto per spese accessorie), come pure un conteggio di complessivi

fr. 151.90 dal 1° settembre al 31 dicembre 2014 per premi dell'assicurazione

responsabilità civile privata e dell'economia domestica a suo nome. A

prescindere dal fatto però che essa non formula conclusioni al riguardo, quand'anche

si tenesse conto di quei documenti la situazione non muterebbe, gli aumenti in

questione risultando compensati dalla riduzione delle spese di trasferta riconosciute

dal primo giudice per l'esercizio del diritto di visita (fr. 300.– mensili), l'interessata

non abitando più a 54 km dal nuovo domicilio delle figlie, ma a soli 5 km. Non soccorrono dunque gli estremi per rivalutare il fabbisogno minimo dell'appellante, che va confermato

in fr. 2525.– mensili nel 2011, in fr. 2540.– mensili dal 1° gennaio 2012 al 30

giugno 2013 e in fr. 2610.– mensili da allora in poi.

d) Resta

il fatto che, trattandosi di suddividere il mantenimento dei figli tra genitori

non (più) sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera il riparto deve

orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883

n. 5c con richia­mi; I CCA, sentenza inc. 11.2011.65 del 30 dicembre 2013,

consid. 7; v. anche Breitschmid, op.

cit., n. 16 ad art. 285 CC), fermo restando che il giudizio non si esaurisce in

una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un giudizio di equità (nel

senso dell'art. 4 CC). Appurata la rispettiva capacità economica dei

genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso concreto. Tutto

ciò è stato rammentato ancora di recente da questa Camera (sentenza

inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2015, consid. 8). Se nel caso specifico ci

si può nondimeno esimere dall'indagare sulla situazione economica di AO 1, ciò si

deve al fatto che ai fini del gratuito patrocinio il Pretore aggiunto ha

Considerandi

accertato l'indigenza dell'attore quanto meno fino al 2012, né risulta che la

situazione sia migliorata dopo il trasferimento nella Svizzera tedesca. Per di

più, anche presumendo qualche modesto agio, il fabbisogno in denaro di AO 2 e AO

3.

non sarebbe coperto. AP 1 non può sottrarsi così dal contribuire al mantenimento

delle figlie con la propria intera disponibilità. Del resto, nemmeno l'appellante

pretende il contrario, tant'è che offre quale contributo di mantenimento tutto

il suo margine disponibile.

e) Relativamente

al fabbisogno in denaro delle figlie, gli importi stimati dal Pretore aggiunto sulla

scorta delle tabelle dei vari anni correlate delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, adattate alla situazione delle minori e decurtate dell'assegno

familiare, non sono in discussione. Giovi segnalare in ogni modo al Pretore

aggiunto che rifare il calcolo del fabbisogno in denaro ogni anno solo perché ogni

anno si aggiorna la tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

è un esercizio acribico, a maggior ragione ove il fabbisogno in denaro muti di appena

fr. 10.– mensili come in concreto tra il 2010 e il marzo del 2012. In realtà è

sufficiente applicare allo scopo la tabella dell'anno di decorrenza del

contributo di mantenimento e ancorare il fabbisogno in denaro al costo della vita

da allora, per il che l'ammontare si adegua sostanzialmente da sé

all'evoluzione dei prezzi al consumo.

12.

L'appellante contesta infine

la decorrenza dei contributi alimentari per le figlie, chiedendo che questi siano

dovuti solo dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Essa adduce di

avere fatto affidamento su quanto prevedeva il decreto cautelare del 16 di­cembre

2009, che la esonerava da contributi di mantenimento, e di essere oggetto di ripetute

procedure esecutive che hanno portato al pignoramento di una cospicua quota del

suo stipendio, sicché in realtà essa non beneficia del margine disponibile

calcolato dal primo giudice. E in mancanza di un decreto cautelare che stabilisse

contributi a suo carico, non le è stato possibile ottenere il pagamento

prioritario degli oneri alimentari nel quadro dei pignoramenti di salario.

Un'azione del genitore

volta alla modifica del contributo alimentare per un figlio può esplicare

effetti, al più presto, dal momento in cui è promossa (DTF 127 III 503 con

rimando). Se a quella data sono già dati i presupposti che giustificano l'accoglimento

della domanda, non è il caso normalmente di far decorrere gli effetti della sentenza da momenti successivi. Il che

tuttavia non è escluso in circostanze particolari, in specie ove non

appaia equo o ragionevole modificare i contributi già per la durata della causa

(sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gen­naio 2015, consid.

4.1.2

con riferimenti; Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii). Nella

fattispecie non si ravvisano estremi del genere. Intanto, contrariamente a quanto

crede la convenuta, un giudice non è vincolato ai propri decreti cautelari, i

quali sono emanati con una procedura meramente sommaria e a un sindacato di mera

verosimiglianza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012,

consid. 6c). Per di più, in concreto il Pretore aggiunto non ha posto a carico

dell'appellante contributi alimentari prima del 2011, sicché da tale profilo

neppure si ravvisano incongruenze con il decreto cautelare del 16 dicembre 2009

(sopra, consid. D). Perché poi il primo giudice avrebbe dovuto modificare d'ufficio

l'assetto provvisionale non è dato di capire, men che meno se si pensa che

ancora nel memoriale conclusivo l'interessata si limitava a offrire il

versamento dei soli assegni familiari. Il principio inquisitorio illimitato

applicabile al diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro

responsabilità processuali (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami; cfr.

anche DTF 133 III 511; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 4.3.2). In concreto nessuno ha

chiesto nulla al primo giudice, al quale è dunque fuori luogo muovere

rimproveri.

Né l'appellante può pretendere di

aver fatto affidamento in buona fede sul giudizio provvisionale. Conoscendo l'evoluzione

dei propri redditi dopo di allora, essa non poteva seriamente escludere di

dover partecipare al mantenimento delle figlie. E che la convenuta non abbia

mai “goduto” della disponibilità calcolata dal primo giudice perché oggetto di

pignoramenti non è un argomento che giustifichi di svantaggiare le minorenni, le

quali tra il 2007 e il 2010 non si sono viste garantire nemmeno il fabbisogno

in denaro. Sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

13.

In ultima analisi, la

disponibilità finanziaria dell'appellante ammonta a fr. 105.– mensili (arrotondati)

nel 2011, a fr. 1310.– mensili (arrotondati) nel 2012, a fr. 1260.– mensili (arrotondati) dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 e a fr. 1190.– mensili (arrotondati)

in seguito. Non riscontrandosi motivi che giustifichino di derogare al

principio del riparto proporzionale, la convenuta va chiamata così a finanziare

il fabbisogno in denaro delle figlie nella misura seguente:

per AO

2:

fr. 55.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,

fr. 680.– mensili dal 1° gennaio

al 31 marzo 2012,

fr. 670.– mensili dal 1° aprile

al 31 agosto 2012,

fr. 705.– mensili dal 1°

settembre al 31 dicembre 2012,

fr. 680.– mensili dal 1° gennaio

al 30 giugno 2013,

fr. 640.– mensili dal 1° luglio

al 30 novembre 2013,

fr. 610.– per il dicembre 2013 e

fr. 620.– mensili dal 1° gennaio

2014.

in poi;

per AO

3:

fr. 50.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,

fr. 630.– mensili dal 1° gennaio

al 31 marzo 2012,

fr. 640.– mensili dal 1° aprile

al 31 agosto 2012,

fr. 605.– mensili dal 1°

settembre al 31 dicembre 2012,

fr. 580.– mensili dal 1° gennaio

al 30 giugno 2013,

fr. 550.– mensili dal 1° luglio

al 30 novembre 2013,

fr. 580.– per il dicembre 2013 e

fr. 570.– mensili dal 1° gennaio

2014.

in poi.

All'atto

pratico si giustifica di raggruppare i primi sette scaglioni in cui è suddiviso

il contributo alimentare dovuto (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° gennaio 2011 al

31.

dicembre 2013 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 465.–

mensili (arrotondati) per AO 2 e di fr. 415.– mensili (arrotondati) per AO 3,

mentre dal 1° gennaio 2014 decorre quello di fr. 620.– mensili per AO 2 e

di fr. 570.– mensili per AO 3. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.

14.

Le spese dell'attuale

decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non l'affidamento delle

figlie. Tutto ponderato, si giustifica dunque di addebitarle due terzi degli oneri

processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per

ripetibili ridotte.

Il gratuito patrocinio postulato

dall'appellante davanti a questa Camera merita accoglimento. Già si è visto (consid.

12) che essa è oggetto di pignoramenti, né la sua situazione risulta essere

migliorata nel frattempo. Il suo appello, poi, non poteva definirsi d'acchito

sprovvisto di buon diritto (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità

spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale

(che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale

2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per

apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di appello (10

pagine di testo), le osservazioni alla richiesta di esecutività anticipata (4 pagine

di testo) e una lettera a questa Camera, allegando due documenti (di 3 righe).

Considerati anche un paio di probabili colloqui con la cliente, un avvocato

diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un

simile mandato circa nove d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una:

art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%:

art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio

può dunque essere ragionevolmente fissata in fr. 1900.–.

L'assegnazione di adeguate

ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito patrocinio avanzata

dagli attori. Nel caso specifico, data la situazione di AP 1, l'incasso delle

ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile. Ciò giustifica di concedere

sin d'ora il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). L'indigenza del richiedente è

pacifica e la resistenza all'appello legittima (art. 117 CPC). Quanto all'indennità

che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per

apprezzamento. Nella fattispecie il legale ha redatto il memoriale di osservazioni

all'appello (13 pagine di testo) e l'istanza di esecutività immediata (una pagina).

Considerati anche un paio di probabili colloqui con il cliente, un avvocato

diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del

mandato circa nove ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono

le spese (10%) e l'IVA (8%). Una volta ancora l'indennità può dunque essere

fissata in fr. 1900.–.

15.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale non dipende da

questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in

materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto

riguarda i contributi alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.

1.5 lett. a, b, c e d della sentenza impugnata è annullato e così riformato:

a) AP 1

è condannata a versare in via anticipata a AO 1 i seguenti contributi alimentari

per la figlia AO 2:

fr.

465.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 31

dicembre 2013 e

fr.

620.– mensili dal 1° gennaio 2014.

Dal

1° aprile 2012 AP 1 deve aggiungere a questi importi l'assegno familiare da lei

percepito.

b)

AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1 i seguenti contributi alimentari

per la figlia AO 3:

fr. 415.– mensili dal 1° gennaio 211

al 31 dicembre 2013 e

fr.

570.– mensili dal 1° gennaio 2014.

Dal

1° aprile 2012 AP 1 deve aggiungere a questi importi l'assegno familiare da lei

percepito.

Il principio del dispositivo n.

1.5 e la lett. e del dispositivo medesimo nella sentenza impugnata rimangono

invariati.

Per il resto l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1500.–

sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al

quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

3. AP 1 è ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr.

1900.–.

4. AO 1 è ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1900.–.

5. Notificazione a:

–;

–;__________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).