11.2013.95
Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari inerenti al diritto di visita
15 novembre 2013Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2013.95
Data decisione, Autorità:
15.11.2013, ICCA
Ricorso:
TF,5A_887/2013, 20.12.2013
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari inerenti al diritto di visita
PROCEDURA IN MATERIA DI UNIONE DOMESTICA REGISTRATA
RELAZIONE PERSONALE
art. 276 CPC
Incarto n.
11.2013.95
Lugano,
15 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2013.739
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 5 luglio 2013 da
AP 1
(patrocinata PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 5 novembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 24 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'istanza presentata il 1° marzo 2013 a tutela
dell'unione coniugale, AP 1 (1978) ha raggiunto il 20 marzo 2013 un accordo
con il marito AO 1 (1979) sulla vicendevole autorizzazione alla vita separata,
sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei
figli D__________ (23 settembre 2008) e Y__________ (2 settembre 2011) a
quest'ultima e sulla regolamentazione del diritto di visita paterno (ogni
settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 9 alle 20, come
pure tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 20). Il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona ha omologato la convenzione seduta stante e ha stralciato la causa
dal ruolo (inc. SO.2013.237).
B. Il 5
luglio 2013 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore aggiunto, sollecitandolo a
modificare la disciplina del diritto di visita perché gli incontri del marito
con D__________ e Y__________ avvenissero “presso il Punto di incontro [a __________],
in vista di allestire un programma di sostegno alle relazioni fra padre e figli”.
Al contraddittorio del 22 agosto 2013 i coniugi si sono accordati nel senso che
il diritto di visita sarebbe stato esercitato sull'arco di mezza giornata la
settimana (senza sorveglianza), di regola il sabato pomeriggio dalle ore 14
alle 18. AO 1 si è impegnato inoltre “a chiedere all'__________, presso la
quale egli già si reca per risolvere i propri problemi di alcolismo, di essere
sottoposto a regolari controlli in modo da poter attestare una evoluzione positiva
della problematica legata all'abuso di alcol”.
C. AP 1 ha presentato al Pretore aggiunto il 10 settembre
2013 un'istanza cautelare in cui rimproverava al marito di non rispettare gli
orari delle visite e di recarsi al bar durante gli incontri con i figli per
bere birra, onde la necessità che quelle relazioni personali avvenissero
“presso il Punto di incontro, alla presenza di personale specializzato”. Al
contraddittorio del 10 ottobre 2013 AO 1 non ha negato di avere bevuto birra
nel corso di un incontro, ma ha contestato gli estremi per imporgli un diritto
di visita sorvegliato, facendo valere di adoperarsi seriamente “per risolvere
la propria problematica legata all'abuso di alcol”. Statuendo con decreto
cautelare del 24 ottobre 2013, il Pretore aggiunto ha “ripristinato un diritto
di visita libero da parte del padre a favore dei figli D__________ e Y__________”,
da esercitare una mezza giornata la settimana, di regola il sabato pomeriggio,
dalle ore 14 alle 18. Egli non ha prelevato spese e ha compensato le ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5
novembre 2013 per ottenere che – conferitole il beneficio del gratuito
patrocinio – in via cautelare il diritto di visita ai figli sia esercitato
presso il Punto di incontro a __________, il sabato dalle ore 14 alle 18, e che
la decisione del Pretore aggiunto sia riformata di conseguenza. Essa chiede altresì
che identica regolamentazione sia adottata già a titolo supercautelare, senza
contraddittorio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che,
stando a un certificato medico del 15 ottobre 2013 (nella rubrica “corrispondenza”),
il convenuto non risultava più abusare
di alcolici. Da lui interpellato, il dott. __________ di __________,
estensore del certificato medico, gli ha confermato che tale stato
di cose sussiste da un paio di mesi, gli esami da lui eseguiti sul paziente denotando
parametri “nella norma”. Se di conseguenza non si può escludere l'assunzione di
alcol da parte dell'interessato – ha concluso il Pretore aggiunto – nemmeno si
possono accertare abusi etilici. Nulla osta perciò al “ripristino” del diritto
di visita libero in favore dei figli deciso durante l'udienza del 22 agosto
2013.
2. L'appellante
si duole che il primo giudice abbia trascurato la lunga dipendenza alcolica del
marito, considerando a torto il ricovero coatto di lui a __________ nel maggio
del 2013 come un episodio isolato. Lamenta altresì che il Pretore aggiunto abbia
sottovalutato la necessità di una totale astinenza da alcolici in casi simili,
sopravvalutando per converso i due mesi di consumo moderato da parte del convenuto,
ciò che espone i figli a pericoli e al rischio di situazioni diseducative. Secondo
l'appellante, solo al momento in cui il marito “inizierà un vero percorso
riabilitativo” si potrà – con l'andare del tempo – fissare un diritto di visita
libero. Fino ad allora la protezione dei figli incomberà a lei medesima e alle
autorità preposte.
3. Contrariamente
all'opinione del primo giudice, intanto, non si tratta nella fattispecie di
“ripristinare” cautelarmente un diritto di visita libero, ma – tutt'al più – di
confermarlo, le relazioni personali di AO 1 con i figli non risultando essere mai
state men che libere. Quanto all'udienza del 22 agosto 2013 menzionata nel
decreto impugnato, il diritto di visita fissato in quella occasione (mezza
giornata la settimana, di regola il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle 18) non
consta essere stato sottoposto a misure restrittive, né allora né in seguito.
Ciò premesso, la questione non è di sapere se la sorveglianza delle relazioni
personali tra padre e figli vada tolta, come sembra evincersi dal decreto del
Pretore aggiunto, ma se una sorveglianza vada istituita già in via provvisionale.
4. I
provvedimenti cautelari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale
soggiacciono – per principio – agli stessi requisiti che informano le misure
provvisionali nelle cause di divorzio (art. 276 prima frase CPC). Un provvedimento del genere, quindi, non deve
solo imporsi con urgenza, ma rispettare anche il principio della
proporzionalità, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (v. Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 35 ad art. 276 con richiami; sulla nozione di proporzionalità: Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 47 segg. ad art. 262). Ne
segue che un intervento cautelare sulla disciplina del diritto di visita deve apparire
impellente e non incidere più di quanto occorra per proteggere il bene oggettivo
del figlio.
5. In
concreto è pacifico che il convenuto ha bevuto birra durante un incontro con i bambini
verso la fine agosto, verosimilmente un sabato pomeriggio tra le ore 14 e le
18. Per l'appellante ciò giustifica la messa sotto sorveglianza immediata del
diritto di visita. Ora, il fatto ammesso dal convenuto non va relegato nella
banalità, visti i pesanti trascorsi di etilismo. Non bisogna dimenticare tuttavia
che nei due mesi precedenti quell'episodio AO 1 ha consumato alcolici con
moderazione, come ha confermato il dott. __________ al Pretore aggiunto
sulla base degli esami da lui condotti. Nel corso del citato diritto di visita
non risulta poi – né l'interessata pretende – che il marito abbia mostrato comportamenti
aggressivi, indecorosi, inadeguati, inaffidabili o anche solo inopportuni. A
ragione dunque il Pretore aggiunto non ha ravvisato gli estremi per un
intervento urgente, tanto meno nel quadro di una protezione dell'unione
coniugale, che è già di per sé una procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC)
equiparabile a un procedimento cautelare (DTF 137 III 475).
6. Si
conviene con l'appellante che l'equilibrio del convenuto rimane fragile e la
dipendenza etilica di lui un assillo. È legittimo così pretendere ch'egli non sorbisca
alcolici durante le visite a D__________ e Y__________. Un conto però è il
verificarsi di un unico episodio e un altro la reiterazione. A prescindere
dal difetto di urgenza, in concreto non sarebbe nemmeno conforme al precetto
della proporzionalità istituire una sorveglianza sine die del diritto di
visita per una singola mancanza che non ha avuto ripercussioni sui figli
(salvo l'eventuale aspetto diseducativo censurato dall'appellante). Certo, AO 1
va ammonito nel senso che per il suo stato di salute gli è vietato bere alcolici
quando incontra i figli e che, dovesse trasgredire la consegna, potrà vedersi
limitare o condizionare le sue relazioni personali con i bambini (anche con l'istituzione
di una possibile sorveglianza). Ma la regolamentazione del diritto di visita
non può essere fatta dipendere – come sembra presumere l'appellante – dalla disponibilità
del soggetto a intraprendere terapie, per quanto auspicabili. Tanto meno l'appellante
può pretendere che fino al termine del percorso curativo la tutela del bene dei
figli sia suo esclusivo appannaggio (memoriale, pag. 4 in fondo). Le relazioni personali di un genitore con i figli vanno disciplinate unicamente in funzione
dell'oggettivo interesse dei bambini. Finché non pregiudicano il bene dei figli
esse non dipendono perciò da comportamenti che il genitore tiene in altri ambiti.
7. Se
ne conclude che, manifestamente privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
E l'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di
provvedimenti supercautelari contestuale all'appello.
8. Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La situazione
finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante induce nondimeno
a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c e f
CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
a AO 1 per osservazioni. Non può entrare in linea di conto, ad ogni modo, il
beneficio del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, il cui ricorso
appariva fin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 117 lett. b
CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
9. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del
diritto di visita sono impugnabili con ricorso in
materia civile senza riguardo a possibili questioni di valore (cfr., sull'art.
44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si
riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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