11.2013.97
Diritto di ritenzione: buona fede del creditore
18 luglio 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.97
Lugano
18 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Olgiati, giudice supplente
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa OA.2008.105 (rivendicazione di proprietà) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 23 dicembre 2008 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello dell'8 novembre 2013 presentato dalla AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 17 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 2007 la C__________,
__________, ha stipulato un contratto di leasing con la AO 1 riguardante una B__________
nera del 2006. La vettura è stata gravemente danneggiata da M__________, allora
membro del consiglio di amministrazione della C__________, in un incidente occorsogli
a __________ il 25 dicembre 2007. È stata poi riparata dalla AP 1, che il 9
aprile 2008 ha trasmesso alla C__________ una fattura di fr. 64 187.10. La __________, presso cui il
veicolo era assicurato con una polizza di “casco totale”, ha rifiutato la copertura
del danno perché al momento dell'infortunio il conducente aveva un tasso
alcolemico superiore all'1.5‰. La C__________, da parte sua, non ha pagato la
fattura. Il 4 settembre 2008 la AP 1 ha convenuto perciò la C__________ e il
suo amministratore unico E__________ davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, per ottenere il versamento di fr. 64 187.10 con interessi (inc. OA.2008.569).
B. La AP 1 esercitando
sull'automobile un diritto di ritenzione, il 23 dicembre 2008 la AO 1 ha adito
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC ticinese) e dell'art. 292
CP – la consegna immediata del mezzo. Nella sua risposta del 24 febbraio 2009 la
convenuta ha proposto di respingere l'azione. In pendenza di causa, il 13 febbraio 2009, la C__________ è stata
dichiarata in fallimento, procedura che il 27 marzo 2009 è stata sospesa per
mancanza di attivi. Il 30 marzo 2009 l'attrice ha introdotto una replica, confermando la petizione. La convenuta ha duplicato il 20 aprile 2009,
ribadendo la propria posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 maggio 2009. La C__________ è poi stata radiata d'ufficio
il 17 agosto 2009 dal registro di commercio, nessuna opposizione essendo stata
introdotta contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC). Statuendo il
22 gennaio 2010 sull'azione promossa dalla AP 1, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, ha stralciato la causa dai ruoli nella misura in cui era
diretta contro la C__________ e ha respinto l'azione nella misura in cui era
diretta contro E__________, non personalmente responsabile del debito societario.
C. L'istruttoria nella causa
pendente tra la AO 1 e la AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord è terminata il 4 maggio 2010. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12
maggio 2010 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la
petizione. Nel proprio, del 4 giugno 2010, l'attrice ha riconfermato a suo
turno le rispettive domande. Con sentenza del 9 settembre 2010 il Pretore ha poi
accolto la petizione e condannato la AP 1
a consegnare all'attrice
il veicolo litigioso sotto comminatoria
dell'esecuzione effettiva. Se non
che, un appello presentato il 24 settembre 2010 dalla AP 1 contro tale
sentenza è stato parzialmente accolto il 29 maggio 2013 da questa Camera, la
quale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Pretore per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2010.111).
D. Statuendo il 17 ottobre 2013,
il Pretore ha nuovamente accolto l'azione e ha ordinato alla AP 1, sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva, di consegnare la vettura all'attrice
entro tre giorni dal passaggio in giudicato della decisione. La tassa di
giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 5500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello dell'8 novembre 2013 nel quale chiede di respingere la petizione e
di riformare in tal senso il giudizio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 5
febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause intentate prima del 1° gennaio 2011
continuano a essere disciplinate dalla
procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza
emessa il 9 settembre 2010 sia stata annullata da questa Camera il 29 maggio
2013 e gli atti ritornati al Pretore per nuovo giudizio, il processo
davanti a quest'ultimo continuando in base alla vecchia procedura (sentenza del
Tribunale federale 4A_174/2014 del 5 maggio 2014, consid. 4 con rinvio alla
sentenza 4A_641/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2). Alle
impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di
rivendicazione, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il
valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si pensi al valore
venale dell'automobile rivendicata (fr. 85 431.–). Quanto alla tempestività dell'appello, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre
2013. Introdotto l'8 novembre 2013, il rimedio in esame è dunque ricevibile.
2. Nella sentenza del 9
settembre 2010 il Pretore aveva accertato che la B__________ era pacificamente
proprietà della AO 1, ma che la AP 1 si rifiutava di consegnarla invocando un
diritto di ritenzione per la spettanza da essa vantata nei confronti della C__________.
Ciò posto, egli aveva ricordato che oggetto di ritenzione può anche essere la
proprietà di un terzo, ma che per sua natura l'esercizio di un tale diritto presuppone
un credito esigibile (fosse pure contestato) verso il debitore. E nella
fattispecie – egli aveva continuato – la C__________ non era più un soggetto
giuridico, essendo stata radiata il 17 agosto 2009 dal registro di commercio.
Non sussistendo gli estremi per una reinscrizione della società nel registro,
la convenuta non aveva più alcun debitore nei confronti del quale far valere
una pretesa azionabile. Essa non era più abilitata di conseguenza a valersi
del diritto di ritenzione, onde l'accoglimento della rivendicazione di proprietà
intentata dalla AO 1, con obbligo per la AP 1 di liberare il veicolo.
Statuendo il 29 maggio 2013, questa
Camera ha ritenuto per contro – in sintesi – che il Pretore non poteva
considerare “estinto” il credito della AP 1 verso la C__________ (e quindi
decaduto il diritto di ritenzione) solo perché la ditta debitrice era stata
cancellata dal registro di commercio. Essa ha rammentato che un credito rimasto
scoperto continua a essere garantito da pegno (o da diritto di ritenzione) anche
dopo il fallimento del debitore, senza che per la realizzazione del pegno
occorra reinscrivere la società nel registro di commercio. Precisato ciò, non
bastava tuttavia per giustificare il diritto di ritenzione nel caso specifico
che la convenuta fosse in possesso dell'automobile e che il credito verso la
società fallita fosse connesso all'automobile. Il veicolo essendo proprietà di
terzi, si imponeva di verificare che la convenuta non fosse a conoscenza di ciò
o ignorasse che la debitrice non potesse disporre del veicolo. Se alla convenuta
poteva essere nota la proprietà della AO 1, occorreva verificare allora se la
convenuta potesse presumere in buona fede che la debitrice fosse stata
autorizzata ad affidarle il mezzo per il ricupero e la riparazione. Implicando
accertamenti di fatto non esperibili per la prima volta dalla Camera, la
sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo
giudizio.
3. Nella sentenza impugnata,
esaminando la fattispecie “sotto
l'aspetto dell'art. 895
cpv. 3 CC e quindi della buona fede della AP 1”, il Pretore ha accertato che quest'ultima
sapeva come il veicolo non appartenesse alla C__________ e come, per di più, la
convenuta non avesse ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo,
Fatti
i responsabili della C__________ preferendo attendere
prima il parere della loro assicurazione. Prova ne sia – ha soggiunto il primo
giudice – che solo dopo avere conosciuto le conclusioni del perito dell'__________
i responsabili della C__________ hanno ceduto alla AP 1 i
diritti dell'immobiliare nei confronti della compagnia assicuratrice. In
sostanza, ha continuato il Pretore, la convenuta si era messa a riparare il
veicolo senza aspettare la valutazione del perito assicurativo e senza nemmeno
attendere che la C__________ le cedesse i suoi diritti nei
confronti dell'__________. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – la
AP 1 non può essere considerata in buona fede “circa la capacità di disporre
del veicolo da parte della C__________” quando ha eseguito
la riparazione. Al contrario: mancava finanche la condizione di base per
giustificare un diritto di ritenzione.
4. L'appellante rimprovera
al Pretore di avere accertato che nessun ordine di procedere le era stato
impartito, mentre secondo la decisione di questa Camera egli avrebbe dovuto appurare
se essa potesse presumere in buona fede che la C__________ fosse stata
autorizzata ad affidarle il veicolo per il ricupero e la riparazione. Determinante
sarebbe quindi la sua buona fede circa l'autorizzazione ad affidarle l'automezzo
per un determinato fine e non la sua buona fede circa l'autorizzazione a
eseguire la riparazione. Quanto importa è – a suo avviso – che essa credesse la
C__________ abilitata a disporre del veicolo per conferirle l'incarico di riparazione,
ovvero essere autorizzata dal proprietario a stipulare il contratto d'appalto.
Se e quando la manifestazione della volontà della detentrice in relazione alla
conclusione del contratto d'appalto è poi effettivamente giunta non ha incidenza
sulla sua buona fede, giacché tale nozione è “inserita in un contesto di
diritti reali e non di diritto delle obbligazioni”.
5. Dandosi una decisione
emessa su rinvio dell'autorità giudiziaria superiore (art. 318 cpv. 1 lett. b
n. 1 CPC), l'autorità di primo grado è vincolata ai considerandi
di tale sentenza (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1397; Jeandin in: CPC
commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 318; Seiler
in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 669 n. 1545 con
riferimenti; Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber
[curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 20 ad
art. 318). Essa non può sospingersi oltre i limiti del rinvio o fondare la propria
decisione su altre basi, né le parti possono far valere ragioni escluse o estranee
al precedente giudizio.
a) Nella
decisione del 29 maggio 2013 questa Camera aveva rinviato gli atti al Pretore perché
verificasse la buona fede della convenuta, la quale poteva ignorare che la C__________
non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del
veicolo, rispettivamente poteva sapere che la C__________ non era proprietaria
dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, ma poteva ragionevolmente
supporre che tale ditta fosse autorizzata a far eseguire la riparazione
(criterio riassunto in: Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 486 n. 3184a in fine
con richiami). Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che, comunque
fosse, la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, ma
aveva proceduto all'esecuzione dell'opera di propria iniziativa. Quand'anche
Considerandi
potesse presumere che la C__________ fosse abilitata a far riparare l'automobile,
di conseguenza, essa non poteva esercitare in buona fede il diritto di
ritenzione. Mal si comprende perché tale ragionamento trascenda i limiti del
rinvio. Contrariamente all'opinione dell'appellante, nel giudizio precedente il
Pretore non aveva accertato se alla convenuta fosse o non fosse stato conferito
l'incarico di procedere alla riparazione. Si era limitato a ritenere –
erroneamente – che, estinto il debitore, si era estinta anche la pretesa. L'esistenza
di un contratto d'appalto non era stata trattata nemmeno da questa Camera. Su
tal punto il Pretore non era vincolato perciò ad alcun considerando della sentenza
di rinvio.
b) Ciò
premesso, nell'appello la AP 1 non si confronta minimamente con la motivazione del
Pretore, che le rimprovera di avere riparato il veicolo di propria iniziativa,
senza ricevere alcun incarico dai responsabili della C__________. La conclusione secondo cui essa non può vantare
alcun credito verso la C__________ è
dunque corretta. Un diritto di ritenzione deve fondarsi su un credito esistente
ed esigibile (DTF 105 II 192; I CCA,
sentenza inc. 11.1996.133 del 19 gennaio 1997, consid. 4 con richiami; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione,
n. 33 ad art. 895; v. anche Oftinger/Bär
in: Zürcher Kommentar, edizione 1981, n. 76 ad art. 895 CC), ciò che fa difetto
nel caso specifico. In circostanze del genere nulla sussidiano le convinzioni soggettive
dell'appellante sul potere di disporre della C__________
per affidarle la riparazione. Nessun affidamento poteva invero sussistere in un
incarico mai ricevuto.
6.
In subordine l'appellante afferma
che la sua buona fede è data per lo meno in relazione al contratto di deposito e
di recupero del veicolo, il consenso della AO 1 al proposito essendo evidente.
Il diritto di ritenzione sarebbe sorto così – se non altro – per la pretesa correlata al trasporto e al deposito del mezzo.
Ora, per il deposito del veicolo la convenuta non ha mai fatto valere
alcuna pretesa, la fattura del 9 aprile 2008 menzionando unicamente il ricupero
del mezzo (doc. H). E per quel che è del ricupero, l'appellante non poteva
ignorare l'esistenza di un terzo proprietario dell'automobile. La licenza di
circolazione della B__________ recava la menzione “178: vietato il cambiamento
del detentore” (doc. G). La convenuta, che gestisce anche un'officina meccanica
multimarca (__________: doc. K), non poteva disconoscere che tale codice è
d'uso quando ditte fornitrici di leasing intendono segnalare l'esistenza di un
proprietario diverso dal detentore del veicolo (perizia __________ dell'11 gennaio
2010, risposta n. 1). E la AP 1 non pretende di non avere visto o di non aver potuto
vedere la licenza di circolazione.
Quanto ai responsabili della C__________,
l'appellante non evoca il benché minimo elemento idoneo a sostanziarle il convincimento
che costoro fossero abilitati a rappresentare gli interessi della AO 1. Il mero
fatto che M__________ l'abbia incaricata di prelevare il veicolo, depositarlo
presso la D__________ e trasportarlo poi in carrozzeria nulla indizia al
proposito. Tanto meno ove si consideri che di fronte a una dicitura come quella
figurante sulla licenza di circolazione (“178: vietato il cambiamento del
detentore”) nulla impediva alla convenuta di porre domande e di esigere chiarimenti
(cfr. Zobl in: Berner Kommentar,
op. cit., n. 272 ad art. 895 CC con rinvio ai n. 814 segg. ad art. 884 CC;
Oftinger/Bär, op. cit., n. 138 ad
art. 895 CC con rinvio al n. 356 ad art. 884 CC). Il solo fatto di credere,
sulla base di impressioni personali, che il detentore del veicolo impegnasse il
proprietario del veicolo non basta per dimostrare di avere fatto prova
dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò non lascia spazio
ad alcuna protezione della buona fede (art. 3 cpv. 2 CC). Destituito
di consistenza, anche su quest'ultimo punto l'appello vede pertanto la sua
sorte segnata.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite
di un patrocinatore, adeguate ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).