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Decisione

11.2013.97

Diritto di ritenzione: buona fede del creditore

18 luglio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili della C__________ preferendo attendere

prima il parere della loro assicurazione. Prova ne sia – ha soggiunto il primo

giudice – che solo dopo avere conosciuto le conclusioni del perito dell'__________

i responsabili della C__________ hanno ceduto alla AP 1 i

diritti dell'immobiliare nei confronti della compagnia assicuratrice. In

sostanza, ha continuato il Pretore, la convenuta si era messa a riparare il

veicolo senza aspettare la valutazione del perito assicurativo e senza nemmeno

attendere che la C__________ le cedesse i suoi diritti nei

confronti dell'__________. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – la

AP 1 non può essere considerata in buona fede “circa la capacità di disporre

del veicolo da parte della C__________” quando ha eseguito

la riparazione. Al contrario: mancava finanche la condizione di base per

giustificare un diritto di ritenzione.

4. L'appellante rimprovera

al Pretore di avere accertato che nessun ordine di procedere le era stato

impartito, mentre secondo la decisione di questa Camera egli avrebbe dovuto appurare

se essa potesse presumere in buona fede che la C__________ fosse stata

autorizzata ad affidarle il veicolo per il ricupero e la riparazione. Determinante

sarebbe quindi la sua buona fede circa l'autorizzazione ad affidarle l'automezzo

per un determinato fine e non la sua buona fede circa l'autorizzazione a

eseguire la riparazione. Quanto importa è – a suo avviso – che essa credesse la

C__________ abilitata a disporre del veicolo per conferirle l'incarico di riparazione,

ovvero essere autorizzata dal proprietario a stipulare il contratto d'appalto.

Se e quando la manifestazione della volontà della detentrice in relazione alla

conclusione del contratto d'appalto è poi effettivamente giunta non ha incidenza

sulla sua buona fede, giacché tale nozione è “inserita in un contesto di

diritti reali e non di diritto delle obbligazioni”.

5. Dandosi una decisione

emessa su rinvio dell'autorità giudiziaria superiore (art. 318 cpv. 1 lett. b

n. 1 CPC), l'autorità di primo grado è vincolata ai considerandi

di tale sentenza (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1397; Jeandin in: CPC

commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 318; Seiler

in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 669 n. 1545 con

riferimenti; Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber

[curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 20 ad

art. 318). Essa non può sospingersi oltre i limiti del rinvio o fondare la propria

decisione su altre basi, né le parti possono far valere ragioni escluse o estranee

al precedente giudizio.

a) Nella

decisione del 29 maggio 2013 questa Camera aveva rinviato gli atti al Pretore perché

verificasse la buona fede della convenuta, la quale poteva ignorare che la C__________

non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del

veicolo, rispettivamente poteva sapere che la C__________ non era proprietaria

dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, ma poteva ragionevolmente

supporre che tale ditta fosse autorizzata a far eseguire la ripa­razione

(criterio riassunto in: Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 486 n. 3184a in fine

con richiami). Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che, comunque

fosse, la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, ma

aveva proceduto all'esecuzione dell'opera di propria iniziativa. Quand'anche

Considerandi

potesse presumere che la C__________ fosse abilitata a far riparare l'automobile,

di conseguenza, essa non poteva esercitare in buona fede il diritto di

ritenzione. Mal si comprende perché tale ragionamento trascenda i limiti del

rinvio. Contrariamente all'opinione dell'appellante, nel giudizio precedente il

Pretore non aveva accertato se alla convenuta fosse o non fosse stato conferito

l'incarico di procedere alla riparazione. Si era limitato a ritenere –

erroneamente – che, estinto il debitore, si era estinta anche la pretesa. L'esistenza

di un contratto d'appalto non era stata trattata nemmeno da questa Camera. Su

tal punto il Pretore non era vincolato perciò ad alcun considerando della sentenza

di rinvio.

b) Ciò

premesso, nell'appello la AP 1 non si confronta minimamente con la motivazione del

Pretore, che le rimprovera di avere riparato il veicolo di propria iniziativa,

senza ricevere alcun incarico dai responsabili della C__________. La conclusione secondo cui essa non può vantare

alcun credito verso la C__________ è

dunque corretta. Un diritto di ritenzione deve fondar­si su un credito esistente

ed esigibile (DTF 105 II 192; I CCA,

sentenza inc. 11.1996.133 del 19 gennaio 1997, consid. 4 con richiami; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione,

n. 33 ad art. 895; v. anche Oftinger/Bär

in: Zürcher Kommentar, edizione 1981, n. 76 ad art. 895 CC), ciò che fa difetto

nel caso specifico. In circostanze del genere nulla sussidiano le convinzioni soggettive

dell'appellante sul potere di disporre della C__________

per affidarle la riparazione. Nessun affidamento poteva invero sussistere in un

incarico mai ricevuto.

6.

In subordine l'appellante afferma

che la sua buona fede è data per lo meno in relazione al contratto di deposito e

di recupero del veicolo, il consenso della AO 1 al propo­sito essendo evidente.

Il diritto di ritenzione sarebbe sorto così – se non altro – per la pretesa correlata al trasporto e al deposito del mezzo.

Ora, per il deposito del veicolo la convenuta non ha mai fatto valere

alcuna pretesa, la fattura del 9 aprile 2008 menzionando unicamente il ricupero

del mezzo (doc. H). E per quel che è del ricupero, l'appellante non poteva

ignorare l'esistenza di un terzo proprietario dell'automobile. La licenza di

circolazione della B__________ recava la menzione “178: vietato il cambiamento

del detentore” (doc. G). La convenuta, che gestisce anche un'officina meccanica

multimarca (__________: doc. K), non poteva disconoscere che tale codice è

d'uso quando ditte fornitrici di leasing intendono segnalare l'esistenza di un

proprietario diverso dal detentore del veicolo (perizia __________ dell'11 gennaio

2010, risposta n. 1). E la AP 1 non pretende di non avere visto o di non aver potuto

vedere la licenza di circolazione.

Quanto ai responsabili della C__________,

l'appellante non evoca il benché minimo elemento idoneo a sostanziarle il convincimento

che costoro fossero abilitati a rappresentare gli interessi della AO 1. Il mero

fatto che M__________ l'abbia incaricata di prelevare il veicolo, depositarlo

presso la D__________ e trasportarlo poi in carrozzeria nulla indizia al

proposito. Tanto meno ove si consideri che di fronte a una dicitura come quella

figurante sulla licenza di circolazione (“178: vietato il cambiamento del

detentore”) nulla impediva alla convenuta di porre domande e di esigere chiarimenti

(cfr. Zobl in: Berner Kommentar,

op. cit., n. 272 ad art. 895 CC con rinvio ai n. 814 segg. ad art. 884 CC;

Oftinger/Bär, op. cit., n. 138 ad

art. 895 CC con rinvio al n. 356 ad art. 884 CC). Il solo fatto di credere,

sulla base di impressioni personali, che il detentore del veicolo impegnasse il

proprietario del veicolo non basta per dimostrare di avere fatto prova

dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò non lascia spazio

ad alcuna protezione della buona fede (art. 3 cpv. 2 CC). Destituito

di consistenza, anche su quest'ultimo punto l'appello vede pertanto la sua

sorte segnata.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, adeguate ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1500.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).