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Decisione

11.2013.98

Rivendicazione di proprietà mobiliare per vizio del contratto alla base del trasferimento

1 dicembre 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto con un appello del 4 novembre 2013 nel quale postula l'accoglimento

della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue

osservazioni del 17 febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello o, in

via subordinata, di accoglierlo limitatamente alla rivendicazione di proprietà.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze

intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili

pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto l'attore ha dichiarato il valore litigioso in “almeno fr. 1 000 000.–”

(petizione, pag. 1), somma che non è revocata in dubbio dalla convenuta. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione

impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 2 ottobre 2013. Il 1°

novembre 2013 essendo festivo nel Ticino (Ognissanti: art. 1 della legge concernente

i giorni festivi ufficiali nel Cantone) e il 2 novembre 2013 cadendo di sabato,

il termine di ricorso si è prorogato al 4 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC).

Conse­gnato alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello l'ultimo giorno

utile, l'impugnazione in esame è dunque ricevibile. Analogo principio vale per

le osservazioni della convenuta. L'invito a esprimersi è stato notificato al

legale di quest'ultima il 16 gennaio 2014. Il termine per esprimersi sarebbe

scaduto così sabato 15 febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato lunedì 17 febbraio 2014, ultimo

giorno utile, il memoriale è di conseguenza tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha dichiarato inam­missibile,

anzitutto, l'accertamento della proprietà chiesto da AP 1 per il fatto che, postulando

l'attore la condanna della AO 1 alla consegna dell'opera, tale accertamento

andava già eseguito in via pregiudiziale ai fini della pretesa rivendicazione,

sicché la relativa richiesta di giudizio appariva senza interesse. Ciò posto,

egli ha respinto la tesi dell'attore, il quale asseriva di non essere vincolato

personalmente all'“accordo” del 9 maggio 2005 perché firmato – a suo dire

– in semplice rappresentanza della madre. Il primo giudice ha rilevato al

proposito che AP 1 non si era legittimato come rappresentante di L__________

nei confronti del direttore M__________ e che, anzi, al momento di costituire

la T__________ si era dichiarato proprietario dell'opera, titolarità di cui non

aveva mai dubitato nemmeno il suo commercialista A__________.

L'attore

invocava sì – ha continuato il Pretore – due documenti che attestavano la sua

qualità di rappresentante, ma la AO 1 non risultava esserne a conoscenza. Per

di più, nem­meno nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la

convenuta, con il restauratore L__________ e con il commercialista __________ egli

si era mai qualificato in veste di rappresentante né aveva mai nominato la

madre, se non per gli auguri di rito. La AO 1 poteva presumere così – ha

soggiunto il Pretore – che AP 1 fosse proprietario del­l'opera (art. 933

combinato con l'art. 714 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha escluso che internamente

sussistesse davvero un rapporto di rappresentanza fra madre e figlio, ma – ha rilevato

– esso non era stato palesato (art. 32 cpv. 1 CO), né poteva dirsi indifferente

per la convenuta sapere con chi essa stesse trattando (art. 32 cpv. 2 CO).

Dagli

accertamenti che precedono il Pretore ha dedotto che l'attore non poteva

sottrarsi agli obblighi assunti nel­l'“accordo” del 9 maggio 2005 invocando

la sua asserita qualità di rappresentante. Quanto all'“accordo” in sé, a mente

del Pretore esso non denota una lesione (art. 21 CO), giacché nel corso degli

anni la AO 1 aveva anticipato ad AP 1 “ingenti somme senza corrispettivo,

destinate pure al sostentamento del­l'attore stesso”. Né si ravvisava l'ipotesi

di un errore essenziale (art. 23 CO), poiché l'attore non aveva confidato alcun

vizio della volontà neppure al suo legale di allora, l'avv. Al__________ di __________, che pur lo aveva criticato

aspramente per avere firmato l'“accordo”. Tanto meno – ha epilogato il Pretore

– il successivo comportamento dei firmatari o il cosiddetto gentlemen's

agreement indiziava comportamenti “nella direzione di una volontà concludente

contraria a quanto lì stabilito”. Circa il rendiconto preteso dal­l'attore, il

primo giudice ha rimproverato ad AP 1 di non avere per nulla specificato la

richiesta “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione,

sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative”.

Onde, in definitiva, il rigetto integrale della petizione.

3.

L'appellante

contesta di avere sottaciuto al direttore M__________ della AO 1 la sua veste

di rappresentante della madre. Fa valere che costui aveva puntualmente annotato

il rapporto di rappre­sentanza nei suoi appunti personali dell'estate 2002 e

che, sentito come testimone, egli ha ammesso di conoscere la provenienza

dell'opera d'arte (“da famigliari di AP 1”). L'attore sottolinea inoltre di

essersi dichiarato, al momento di costituire la T__________, semplice “possessore

legittimato”, non proprietario del­l'opera (memoriale, punto 1.2). Da svariati

documenti si evince inoltre – egli prosegue – che la AO 1 considerava il

proprietario dell'opera come un soggetto diverso da lui, tanto da agire ancora

nel 2010 come mandataria, “ora chiedendo idonea documentazione a suffragio

della legittimazione” di lui come proprietario, “ora avanzando pretese per

anticipi, spese e prestazioni”, “ora dichiarando di voler esercitare un diritto

di ritenzione sull'opera” (punto 1.3). Quanto alle affermazioni del commercialista

__________, secondo l'appellante esse sono smentite sia dagli appunti personali

del direttor __________ sia dal comportamento della AO 1 dopo la firma del­l'“accordo”

(punto 1.4).

Sempre

per quanto attiene all'apprezzamento delle prove, l'attore sottolinea che i due

documenti di cui – secondo il Pretore – la AO 1 non sarebbe stata a conoscenza

dimostrano ad ogni modo come l'avv. Al__________ sapesse della sua qualità di

rappresentante, tanto da rendere attento il commercialista __________ del fatto

che l'opera apparteneva a L__________ (memoriale, punto 2). L'appellante non

nega che nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la

convenuta, con il restauratore __________ (nel frattempo liquidato) e con il

commercialista __________ egli non si sia mai qualificato come rappresentante

della madre, ma obietta che ciò sarebbe stato superfluo, il direttor __________

sapendo ciò fin dal­l'estate del 2002, come attestano i suoi appunti personali,

e altrettanto sapendo il commercialista __________ (punto 3). Ben essendo

cogniti costoro ch'egli non era il proprietario dell'opera, nessun trasferimento

di proprietà può essere avvenuto in favore della AO 1, la quale anzi lo ha

indotto a firmare un accordo come quello del 9 maggio 2005, “decisamente

sproporzionato nei rispettivi rapporti di dare e avere, profittando del suo

stato di bisogno e illudendolo a parole con un miglior gentlemen's agreement”

(punto 4).

Quanto

all'“accordo” del 9 maggio 2005, in particolare, l'appellante ne censura

l'indole leonina, denunciando “la spropor­zione tra gli apporti e la

sopportazione delle perdite a fronte del beneficio elevatissimo in favore di

una sola parte” (punto 5.1). Lesione dimostrata secondo lui dal valore che la

stessa con­venuta attribuiva al disegno rispetto all'entità delle prestazioni

da essa svolte (punto 5.2). Per di più, la convenuta avrebbe approfittato del

suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's agreement occorso

tra le parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo del 9 maggio 2005

sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”, al punto da riconoscergli la proprietà

dell'opera ancora negli anni successivi, fino al luglio del 2009, quando egli

si è finalmente reso conto dell'errore in cui era caduto e del dolo orchestrato

ai suoi danni (punto 5.3). Respingendo la petizione infine – conclude

l'appellante – il Pretore ha trascurato senza giustificazione la testimonianza

del­l'avv. Al__________, la cui serietà e credibilità non dava adito a

dubbi (punto 6).

4.

Nella

fattispecie la lite verte in primo luogo sulla questione di sapere se AP 1

abbia sottoscritto l'“accordo” del 9 maggio 2005 (doc. 2) a titolo personale o

come rappresentante di sua madre. Il Pretore non ha escluso – come detto – che

l'attore potesse avere agito in qualità di rappresentante, ma non essendosi

egli fatto riconoscere come tale e gli altri contraenti non potendo inferire

dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza (senza che

fosse loro indifferente la persona dello stipulatore), secondo il Pretore lo

stesso AP 1 era diventato direttamente debitore dell'impegno (art. 32 cpv. 2

CO). L'appellante ribadisce invece di avere agito come semplice rappresentante

della madre, proprietaria dell'opera, ciò che il direttor __________ e il commercialista

__________ sapevano perfettamente.

In

realtà poco giova indagare ai fini del giudizio se l'attore abbia impegnato sé

medesimo o la madre. Quand'anche egli avesse siglato l'“ac­cor­do” del 9 maggio

2005.

quale riconoscibile rappresentante della madre, in effetti (tesi da lui sostenuta

nell'appello), con la sua firma egli ha pur sempre obbligato la genitrice, a

suo dire proprietaria dell'opera. Certo, L__________ è deceduta il 21 ottobre

2009, ma l'“accordo” non è venuto meno a causa di ciò. E allorché AP 1 è succeduto alla madre come unico erede, la

proprietà dell'opera era già passata alla AO 1, essendosi verificate da mesi le

previsioni del­l'“accor­do” (opera rimasta invenduta e spese della F__________

S.p.A. a carico della AO 1). Che fino alla morte della madre AP 1 abbia agito

in rappresentanza di quest'ultima nulla muta, dunque, alle conseguenze dell'“accor­do”.

Per contro, ove l'appellante avesse – come ritiene il Pretore – impegnato sé

medesimo, non si vedreb­be come mai, una volta divenuto proprietario dell'opera

per successione, egli non dovrebbe adempiere l'impegno. Al riguardo l'appello

cade quindi nel vuoto.

5.

L'appellante

si duole che il Pretore non abbia dato il giusto peso alla testimonianza del

suo precedente avvocato, dott. Al__________. Invano si cercherebbe di sapere nondimeno

che cosa egli intenda desumere da quella lunga deposizione (verbale dell'11 maggio

2011, pag. 1 segg.). Ad ogni buon conto, se con ciò l'attore intende sostenere

di avere agito come indebito rappresentante della madre, la quale non avrebbe

mai consentito a ch'egli firmasse l'“accordo” del 9 maggio 2005, l'appellante

non potrebbe valersi della sua veste di falsus procurator, invocando un

suo stesso abuso, per sottrarsi agli impegni presi (come gli ha ricordato il

Pretore). Se per contro l'attore intende dimostrare con tale deposizione che

l'“accor­do” del 9 maggio 2005 era di semplice facciata, la reale volontà delle

parti consistendo nel solo gentlemen's agreement, egli non fa che

riproporre quanto il testimone ha sentito da lui, ripetendo una mera affermazione

di parte. Sia come sia, non è dato a divedere perché il Pretore avrebbe

trascurato la testimonianza.

Non si disconosce per altro verso

che, stando a M__________, il disegno in questione è “proprietà della T__________”

(verbale del 17 maggio 2011, pag. 3 in alto), la quale per il tramite del

suo direttore Fr__________ se ne afferma proprietaria (autocertificazione senza

data nel classificatore doc. 16, 18ª sezione). Non si comprende però a che

titolo quella società sarebbe divenuta proprietaria dell'opera e quale utilità

avrebbe in tale evenienza la rivendicazione di AP 1, dal momento ch'egli stesso

è beneficiario economico della T__________ (deposizione di M__________, verbale

citato, pag. 2 in fondo). La AO 1 non si oppone, per vero (né si è opposta in

prima sede), a che – in subordine – sia accolto l'accertamento di proprietà chiesto

dall'attore. In via principale essa continua nondimeno a postulare il completo rigetto

della petizione e la reiezione integrale del­l'ap­pello. Non può dirsi pertanto

ch'essa abbia aderito alla richiesta di accertamento.

6.

Sostiene

l'appellante che, comunque sia, l'“accordo” del 9 maggio 2005 denota una palese

sproporzione “tra gli apporti e la sopportazione delle perdite a fronte del

beneficio elevatissimo in favore di una sola parte”, ove si consideri il valore

che la con­ve­nuta attribuisce al disegno rispetto all'entità delle prestazioni

svolte. Tant'è – egli prosegue – che la AO 1 sta cercando di vendere il disegno

per fr. 8 000 000.– e gli ha offerto un diritto d'opzione per fr. 1 500 000.–. Ora, chi

si ritiene vittima di una lesione deve dichiarare entro un anno dalla

stipulazione del contratto che non intende mantenere l'impegno e che esige la

restituzione di quanto avesse già dato (art. 21 cpv. 1 CO). Il termine è

perentorio e non dipende dal momento in cui la parte si rende conto della sproporzione

(Schmidlin in: Commentaire romand,

CO I, 2ª edizione, n. 15 e 33 ad art. 21). Nella fattispecie l'attore si è

prevalso della lesione per la prima volta il 7 ottobre 2009 (doc. F, 3° foglio),

oltre quattro anni dopo la firma del­l'“accordo”. La sua dichiarazione era

dunque manifestamente tardiva.

Oltre

a ciò, manca qualsiasi accertamento in merito agli elementi costitutivi della

lesione. Intanto non è chiaro quale sia l'effettivo valore dell'opera, che per

la AO 1 valeva ancora nel giugno del 2009 € 12 000 000.– (doc. S), ma che nel 2005 la

F__________ S.p.A. non era riuscita a vendere nemmeno per € 300 000.–. Un

gallerista di __________ poi ha stimato il valore del disegno tra i 10 e i 15

mila franchi e un esperto di __________ fra i 15 e i 20 mila franchi (deposizione di B__________: verbale del 7 giugno 2011,

pag. 3). Relativamente al valore delle prestazioni svolte dalla AO 1, nemmeno

l'attore azzarda una cifra. Anzi, egli medesimo definisce le prestazioni “ancora

non dimostrate”, dimenticando che gli estremi di una lesione vanno comprovati

da chi invoca l'art. 21 cpv. 1 CO, non da chi è accusato di avere abusato dei

bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza altrui. Se si pensa inoltre che,

secondo il Pretore, la AO 1 ha “nel corso del tempo (…), anticipato ingenti

somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento dell'attore”

(sentenza impugnata, pag. 8 in basso), ciò che AP 1 non contesta, mal si

intravede la manifesta sproporzione lamentata dall'appellante.

7.

L'appellante

oppone che, comunque sia, la convenuta ha

approfittato del suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's

agreement occorso tra le parti contestualmente alla sottoscrizione

dell'accordo del 9 maggio 2005 sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”. Al punto

da riconoscergli la proprietà dell'opera ancora negli anni successivi, fino al

luglio del 2009, quando egli si è reso conto finalmente del dolo orchestrato ai

suoi danni. Se non che, così argomentando, AP 1 non si confronta con la sentenza

del Pretore. Questi ha accertato che con il menzionato “intendimento successivo

al passaggio di proprietà” le parti intendevano mantenere la collaborazione

“sempre allo scopo di vendere il dipinto (recte: disegno)”, affinché

tutti ne ricavassero un utile, quantunque l'opera appartenesse ormai alla sola AO

1.

Secondo il Pretore, “i contatti vennero pertanto mantenuti e le ricerche di

acquirenti proseguirono come in precedenza, dando quindi adito a malintesi

circa la proprietà. Così si spiega anche come mai la AO 1, nel corso di accese

discussioni con l'attore, ricordava a quest'ultimo di essere soltanto ʻin fondo

in fondoʼ pro­prietaria”. Tale gentlemen's agreement –

continua il Pretore – “proseguì finché, nel corso dell'anno 2009, G__________,

subentrato a M__________ alla direzione della convenuta, cristallizzò la

posizione della società ricordando a tutti gli interessati che l'opera

apparteneva alla AO 1, la quale non intendeva più finanziare ulteriormente

quell'operazione” (sentenza impugnata, pag. 8).

L'appellante

non discute gli accertamenti testé evocati e invano solleva dunque la censura

del dolo (art. 28 cpv. 1 CO). Il dolo dev'essere dato, del resto, alla

conclusione del contratto (Schmidlin,

op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). E il Pretore non ha accertato che in concreto l'attore

sia stato circuito e indotto a firmare l'“accor­do” del 9 maggio 2005 con false

promesse. Al contrario: la AO 1 ha rispettato il gentlemen's agreement consecutivo

al noto “accordo”, per lo meno finché M__________ non ha lasciato la carica nel

luglio del 2009 a un altro direttore. Anche

su questo punto l'appello si rivela così privo di fondamento.

8.

Non

si ravvisassero i presupposti del dolo, l'appellante fa valere di essere caduto

in errore essenziale firmando il ripetuto “accordo” del 9 maggio 2005, errore

in cui la AO 1 lo ha indotto comportandosi dopo la firma dell'intesa come se l'intesa

non esistesse e lasciandogli credere che il trapasso di proprietà fosse decaduto.

Ancora una volta l'appellante dimentica tuttavia che l'errore essen­ziale deve

sussistere – come il dolo – già alla stipulazione del contratto (Schmidlin, op. cit., n. 35 e n. 38

ad art. 23 CO), ciò che in concreto egli non pretende.

Comunque

sia, nem­meno sotto il profilo dell'errore essenziale AP 1 si confronta con la

motivazione del primo giudice, il quale ha accertato che dopo l'intesa del 9

giugno 2005 i rapporti fra le parti “vennero intrattenuti unicamente nella speranza

di vendere il disegno, con il tacito accordo che, se l'occasione si fosse presentata,

allora si sarebbe potuta ridiscutere l'attribuzione degli utili ai

finanziatori”. Il che – ha concluso il Pretore – “è del tutto compatibile con

la sottoscrizione del documento e non va a modificarne gli intenti” (sentenza

impugnata, pag. 9 in alto). Se mai – ha rilevato il Pretore – il comportamento

della AO 1 dopo il 9 maggio 2005 ha dato adito a malintesi circa la proprietà

del­l'opera. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che l'appellante si sia trovato

in errore essenziale. Che con il senno di poi l'attore rimpianga di avere

sottoscritto l'“accordo” del 9 mag­gio 2005, visti i ripetuti insuccessi

nei tentativi di vendita, è possibile. Che soggettivamente egli possa avere

creduto, nonostante la firma dell'“accordo”, in una rinuncia della AO 1 a valersi

della proprietà dell'opera è fors'anche verosimile. Resta il fatto che quando

ha siglato l'“accordo” del 9 maggio 2005 egli non ha né frainteso i termini

della pattuzione né ignorato i rischi legati alle conseguenze di un'asta

infruttuosa se la AO 1 fosse stata chiamata a coprire le spese. Un errore

essenziale da parte sua non può dunque entrare in considerazione.

9.

Quanto

alla richiesta di rendiconto, il Pretore ha rimproverato ad AP 1 – come si è

visto – di non avere per nulla specificato la domanda “a fronte della massiccia

documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del

caso, potuto argomentare lacune informative” (sentenza impugnata, pag. 9

in basso). Nell'appello l'interessato si limita a ripresentare la richiesta, ma

sul rimprovero del Pretore sorvola del tutto. Privo di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su quest'ulti­mo punto l'appello si rivela finanche

irricevibile.

10.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello

per il tramite di un avvocato, ha diritto ad un'equa indennità per ripetibili.

12.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste

a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12 000.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).