11.2013.98
Rivendicazione di proprietà mobiliare per vizio del contratto alla base del trasferimento
1 dicembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.98
Lugano,
1 dicembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.499 (rivendicazione
di proprietà e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione del 14 luglio 2010
da
AP 1 (I)
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 4 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
30 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1987 L__________ ha ereditato dal padre V__________, libraio
antiquario e collezionista d'arte a __________, un disegno su carta risalente
alla prima metà del XVI sec. che il genitore aveva acquistato nei primi
anni del Novecento: La b__________, di autore ignoto. L'opera è stata
depositata prima in Francia e poi in Svizzera, a __________. Necessitando di
liquidità, nel luglio del 2002 AP 1, figlio di L__________ e detentore del
disegno, ha affidato alla AO 1 (una società di consulenza amministrativa, commerciale,
societaria e fiscale, come pure di partecipazione a imprese commerciali,
industriali e finanziarie), il mandato di curarne la vendita.
B. Per valorizzare adeguatamente
l'oggetto occorrevano nondimeno cospicui investimenti. La AO 1. ha riunito così,
per il tramite del suo direttore M__________, un pool di finanziatori (“associazione
in partecipazione”), tra cui – oltre alla stessa AO 1 – il restauratore P__________
di __________ __________ e il commercialista dott. A__________ di __________, i
quali hanno promosso iniziative per sviluppare l'interesse attorno all'opera e favorirne
la vendita. AP 1 ha concluso inoltre il 30 luglio 2002 un mandato fiduciario con
la AO 1 al fine di costituire una struttura societaria per ottimizzare a
livello fiscale il provento dell'operazione. È stata costituita così la T__________,
con sede a __________ (Seychelles).
C. Prospettandosi finalmente a
distanza d'anni una possibilità di vendita, il 9 maggio 2005 la AO 1 ha stipulato con la F__________
S.p.A., __________, un “mandato a vendere in vostro nome e per mio conto” il citato
disegno al prezzo di € 500 000.–.
Essa ha dovuto dichiarare di assumere però le spese dell'asta (circa € 40 000.–) nel caso in cui la vendita non andasse a
buon fine, e ciò dopo avere già profuso nell'operazione gli investimenti maggiori.
Volendosi adeguatamente tutelare, quello stesso giorno la AO 1 ha concluso con AP
1, P__________ e A__________ il seguente “accordo”:
1. Qualora
l'opera La b__________ ora affidata per la vendita a F__________ S.p.A.,
come da mandato del 9 maggio 2005, dovesse essere venduta da F__________ S.p.A.
ad un prezzo netto non capiente rispetto alle richieste di spese, oneri
accessori, imposte eventuali rimborsi di eventuali acconti nel frattempo
erogati, oppure dovessero [sic] rimanere del tutto invenduta e rifiutata
dalla stessa F__________ S.p.A. a titolo di rimborso delle suddette richieste economiche,
e qualora F__________ S.p.A. si rivalesse in via principale nei confronti di AO
1 quest'ultima, accollandosi le sopraccitate spese e rimborsi, diverrà unica
proprietaria dell'opera menzionata;
2. Al
verificarsi di quanto sopra, nulla sarà da AO 1 preteso nei confronti dei
suddetti restanti signori.
__________,
9 maggio 2005
Il tentativo di vendere l'opera
per € 500 000.– non ha avuto esito e un secondo
tentativo con base d'asta ridotta a €
300 000.– ha seguito identica sorte. Il
21 aprile 2008 la F__________ S.p.A.. ha quindi restituito il disegno alla
AO 1 e ha chiuso la pratica, chiedendo alla AO 1 la rifusione delle spese.
D. Dopo di allora la AO 1 ha
tentato di vendere l'opera per conto suo, d'intesa con AP 1, P__________ e A__________
in base a un gentlemen's agreement (accordo sulla parola) affinché tutte
le parti coinvolte potessero, in definitiva, ricavare un utile. L'intesa è
proseguita fino al luglio del 2009, quando G__________, subentrato a M__________
come direttore della AO 1, ha ricordato a tutti che l'opera apparteneva alla
società e che questa non intendeva più investire mezzi nell'operazione. Ciò ha
irrigidito i rapporti fra le parti fino a incrinarli. Sta di fatto che il
disegno è rimasto invenduto.
E. L__________ è deceduta il 21
ottobre 2009, lasciando come unico erede il
figlio AP 1, che il 15 dicembre 2009 ha chiesto alla AO 1. la consegna
del disegno e un rendiconto delle attività compiute in nome e nell'interesse suo
o della madre. Il 13 gennaio 2010 la società ha rifiutato la consegna dell'opera,
ribadendo di esserne divenuta proprietaria in forza del noto “accordo” firmato
il 9 maggio 2005. AP 1 ha notificato il 9 marzo 2010 alla AO 1 un
precetto esecutivo civile per ottenere un rendiconto del mandato svolto. Il 16 marzo 2010 l'escussa ha sollevato
opposizione. AP 1 ha postulato il rigetto dell'opposizione, ma con
sentenza del 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
ha respinto l'istanza (inc. DI.2010.427).
F. Nel frattempo, il 30 marzo
2010, AP 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Pretore perché alla AO 1 fosse
ordinato in via cautelare di depositare immediatamente in Pretura il disegno
cinquecentesco e “tutta la documentazione inerente a tale opera”, con divieto
alla società – sotto comminatoria dell'art. 292 CP al suo amministratore – di
spossessarsi di tali beni. Con decreto cautelare dello stesso 30 marzo
2010, adottato senza contraddittorio, il Pretore ha emanato il provvedimento
richiesto. Esperito il contraddittorio, con decreto cautelare del 22 aprile
2010 egli ha confermato l'ingiunzione, precisandola nel senso che l'opera
andava depositata a spese dell'istante nei magazzini della __________ AG, __________,
al __________ di __________. AP 1 si è visto assegnare un termine fino al 14
luglio 2010 per introdurre l'azione di merito (inc. DI.2010.470).
G. Il 14 luglio 2010 AP 1 ha
promosso un'azione di rivendicazione perché fosse accertata la sua proprietà sul
disegno e la AO 1 fosse condannata – sotto la comminatoria dell'esecuzione
effettiva – a rimettergli l'opera, come pure a “fornire idoneo rendiconto del
mandato eseguito” per conto di lui. Nella sua risposta del 4 ottobre 2010 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione o, in subordine, di accoglierla
limitatamente all'accertamento di proprietà. L'attore ha replicato l'8 novembre
2010, confermando la richiesta di giudizio. La AO 1 ha duplicato il 10 dicembre
2010, reiterando la propria posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 28
febbraio 2011 e l'istruttoria, cominciata l'11 maggio 2011, è terminata il 5 novembre
2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, riservandosi conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 20 febbraio 2013 l'attore ha riaffermato le
domande di petizione. Nel proprio allegato, del 20 febbraio 2013 la
convenuta ha mantenuto il suo punto di vista.
H. Statuendo con sentenza del 30
settembre 2013, il Pretore ha respinto la petizione in quanto ammissibile e ha
revocato l'assetto cautelare, disponendo che al passaggio in giudicato della
decisione l'opera fosse messa a disposizione della convenuta e l'attore
sopportasse i costi dell'intervenuto deposito presso la __________ AG. La tassa
di giustizia di fr. 15 000.– e le
spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 30 000.– per ripetibili.
Fatti
I. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 4 novembre 2013 nel quale postula l'accoglimento
della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue
osservazioni del 17 febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello o, in
via subordinata, di accoglierlo limitatamente alla rivendicazione di proprietà.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze
intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili
pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto l'attore ha dichiarato il valore litigioso in “almeno fr. 1 000 000.–”
(petizione, pag. 1), somma che non è revocata in dubbio dalla convenuta. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione
impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 2 ottobre 2013. Il 1°
novembre 2013 essendo festivo nel Ticino (Ognissanti: art. 1 della legge concernente
i giorni festivi ufficiali nel Cantone) e il 2 novembre 2013 cadendo di sabato,
il termine di ricorso si è prorogato al 4 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC).
Consegnato alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello l'ultimo giorno
utile, l'impugnazione in esame è dunque ricevibile. Analogo principio vale per
le osservazioni della convenuta. L'invito a esprimersi è stato notificato al
legale di quest'ultima il 16 gennaio 2014. Il termine per esprimersi sarebbe
scaduto così sabato 15 febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato lunedì 17 febbraio 2014, ultimo
giorno utile, il memoriale è di conseguenza tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha dichiarato inammissibile,
anzitutto, l'accertamento della proprietà chiesto da AP 1 per il fatto che, postulando
l'attore la condanna della AO 1 alla consegna dell'opera, tale accertamento
andava già eseguito in via pregiudiziale ai fini della pretesa rivendicazione,
sicché la relativa richiesta di giudizio appariva senza interesse. Ciò posto,
egli ha respinto la tesi dell'attore, il quale asseriva di non essere vincolato
personalmente all'“accordo” del 9 maggio 2005 perché firmato – a suo dire
– in semplice rappresentanza della madre. Il primo giudice ha rilevato al
proposito che AP 1 non si era legittimato come rappresentante di L__________
nei confronti del direttore M__________ e che, anzi, al momento di costituire
la T__________ si era dichiarato proprietario dell'opera, titolarità di cui non
aveva mai dubitato nemmeno il suo commercialista A__________.
L'attore
invocava sì – ha continuato il Pretore – due documenti che attestavano la sua
qualità di rappresentante, ma la AO 1 non risultava esserne a conoscenza. Per
di più, nemmeno nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la
convenuta, con il restauratore L__________ e con il commercialista __________ egli
si era mai qualificato in veste di rappresentante né aveva mai nominato la
madre, se non per gli auguri di rito. La AO 1 poteva presumere così – ha
soggiunto il Pretore – che AP 1 fosse proprietario dell'opera (art. 933
combinato con l'art. 714 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha escluso che internamente
sussistesse davvero un rapporto di rappresentanza fra madre e figlio, ma – ha rilevato
– esso non era stato palesato (art. 32 cpv. 1 CO), né poteva dirsi indifferente
per la convenuta sapere con chi essa stesse trattando (art. 32 cpv. 2 CO).
Dagli
accertamenti che precedono il Pretore ha dedotto che l'attore non poteva
sottrarsi agli obblighi assunti nell'“accordo” del 9 maggio 2005 invocando
la sua asserita qualità di rappresentante. Quanto all'“accordo” in sé, a mente
del Pretore esso non denota una lesione (art. 21 CO), giacché nel corso degli
anni la AO 1 aveva anticipato ad AP 1 “ingenti somme senza corrispettivo,
destinate pure al sostentamento dell'attore stesso”. Né si ravvisava l'ipotesi
di un errore essenziale (art. 23 CO), poiché l'attore non aveva confidato alcun
vizio della volontà neppure al suo legale di allora, l'avv. Al__________ di __________, che pur lo aveva criticato
aspramente per avere firmato l'“accordo”. Tanto meno – ha epilogato il Pretore
– il successivo comportamento dei firmatari o il cosiddetto gentlemen's
agreement indiziava comportamenti “nella direzione di una volontà concludente
contraria a quanto lì stabilito”. Circa il rendiconto preteso dall'attore, il
primo giudice ha rimproverato ad AP 1 di non avere per nulla specificato la
richiesta “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione,
sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative”.
Onde, in definitiva, il rigetto integrale della petizione.
3.
L'appellante
contesta di avere sottaciuto al direttore M__________ della AO 1 la sua veste
di rappresentante della madre. Fa valere che costui aveva puntualmente annotato
il rapporto di rappresentanza nei suoi appunti personali dell'estate 2002 e
che, sentito come testimone, egli ha ammesso di conoscere la provenienza
dell'opera d'arte (“da famigliari di AP 1”). L'attore sottolinea inoltre di
essersi dichiarato, al momento di costituire la T__________, semplice “possessore
legittimato”, non proprietario dell'opera (memoriale, punto 1.2). Da svariati
documenti si evince inoltre – egli prosegue – che la AO 1 considerava il
proprietario dell'opera come un soggetto diverso da lui, tanto da agire ancora
nel 2010 come mandataria, “ora chiedendo idonea documentazione a suffragio
della legittimazione” di lui come proprietario, “ora avanzando pretese per
anticipi, spese e prestazioni”, “ora dichiarando di voler esercitare un diritto
di ritenzione sull'opera” (punto 1.3). Quanto alle affermazioni del commercialista
__________, secondo l'appellante esse sono smentite sia dagli appunti personali
del direttor __________ sia dal comportamento della AO 1 dopo la firma dell'“accordo”
(punto 1.4).
Sempre
per quanto attiene all'apprezzamento delle prove, l'attore sottolinea che i due
documenti di cui – secondo il Pretore – la AO 1 non sarebbe stata a conoscenza
dimostrano ad ogni modo come l'avv. Al__________ sapesse della sua qualità di
rappresentante, tanto da rendere attento il commercialista __________ del fatto
che l'opera apparteneva a L__________ (memoriale, punto 2). L'appellante non
nega che nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la
convenuta, con il restauratore __________ (nel frattempo liquidato) e con il
commercialista __________ egli non si sia mai qualificato come rappresentante
della madre, ma obietta che ciò sarebbe stato superfluo, il direttor __________
sapendo ciò fin dall'estate del 2002, come attestano i suoi appunti personali,
e altrettanto sapendo il commercialista __________ (punto 3). Ben essendo
cogniti costoro ch'egli non era il proprietario dell'opera, nessun trasferimento
di proprietà può essere avvenuto in favore della AO 1, la quale anzi lo ha
indotto a firmare un accordo come quello del 9 maggio 2005, “decisamente
sproporzionato nei rispettivi rapporti di dare e avere, profittando del suo
stato di bisogno e illudendolo a parole con un miglior gentlemen's agreement”
(punto 4).
Quanto
all'“accordo” del 9 maggio 2005, in particolare, l'appellante ne censura
l'indole leonina, denunciando “la sproporzione tra gli apporti e la
sopportazione delle perdite a fronte del beneficio elevatissimo in favore di
una sola parte” (punto 5.1). Lesione dimostrata secondo lui dal valore che la
stessa convenuta attribuiva al disegno rispetto all'entità delle prestazioni
da essa svolte (punto 5.2). Per di più, la convenuta avrebbe approfittato del
suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's agreement occorso
tra le parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo del 9 maggio 2005
sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”, al punto da riconoscergli la proprietà
dell'opera ancora negli anni successivi, fino al luglio del 2009, quando egli
si è finalmente reso conto dell'errore in cui era caduto e del dolo orchestrato
ai suoi danni (punto 5.3). Respingendo la petizione infine – conclude
l'appellante – il Pretore ha trascurato senza giustificazione la testimonianza
dell'avv. Al__________, la cui serietà e credibilità non dava adito a
dubbi (punto 6).
4.
Nella
fattispecie la lite verte in primo luogo sulla questione di sapere se AP 1
abbia sottoscritto l'“accordo” del 9 maggio 2005 (doc. 2) a titolo personale o
come rappresentante di sua madre. Il Pretore non ha escluso – come detto – che
l'attore potesse avere agito in qualità di rappresentante, ma non essendosi
egli fatto riconoscere come tale e gli altri contraenti non potendo inferire
dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza (senza che
fosse loro indifferente la persona dello stipulatore), secondo il Pretore lo
stesso AP 1 era diventato direttamente debitore dell'impegno (art. 32 cpv. 2
CO). L'appellante ribadisce invece di avere agito come semplice rappresentante
della madre, proprietaria dell'opera, ciò che il direttor __________ e il commercialista
__________ sapevano perfettamente.
In
realtà poco giova indagare ai fini del giudizio se l'attore abbia impegnato sé
medesimo o la madre. Quand'anche egli avesse siglato l'“accordo” del 9 maggio
2005.
quale riconoscibile rappresentante della madre, in effetti (tesi da lui sostenuta
nell'appello), con la sua firma egli ha pur sempre obbligato la genitrice, a
suo dire proprietaria dell'opera. Certo, L__________ è deceduta il 21 ottobre
2009, ma l'“accordo” non è venuto meno a causa di ciò. E allorché AP 1 è succeduto alla madre come unico erede, la
proprietà dell'opera era già passata alla AO 1, essendosi verificate da mesi le
previsioni dell'“accordo” (opera rimasta invenduta e spese della F__________
S.p.A. a carico della AO 1). Che fino alla morte della madre AP 1 abbia agito
in rappresentanza di quest'ultima nulla muta, dunque, alle conseguenze dell'“accordo”.
Per contro, ove l'appellante avesse – come ritiene il Pretore – impegnato sé
medesimo, non si vedrebbe come mai, una volta divenuto proprietario dell'opera
per successione, egli non dovrebbe adempiere l'impegno. Al riguardo l'appello
cade quindi nel vuoto.
5.
L'appellante
si duole che il Pretore non abbia dato il giusto peso alla testimonianza del
suo precedente avvocato, dott. Al__________. Invano si cercherebbe di sapere nondimeno
che cosa egli intenda desumere da quella lunga deposizione (verbale dell'11 maggio
2011, pag. 1 segg.). Ad ogni buon conto, se con ciò l'attore intende sostenere
di avere agito come indebito rappresentante della madre, la quale non avrebbe
mai consentito a ch'egli firmasse l'“accordo” del 9 maggio 2005, l'appellante
non potrebbe valersi della sua veste di falsus procurator, invocando un
suo stesso abuso, per sottrarsi agli impegni presi (come gli ha ricordato il
Pretore). Se per contro l'attore intende dimostrare con tale deposizione che
l'“accordo” del 9 maggio 2005 era di semplice facciata, la reale volontà delle
parti consistendo nel solo gentlemen's agreement, egli non fa che
riproporre quanto il testimone ha sentito da lui, ripetendo una mera affermazione
di parte. Sia come sia, non è dato a divedere perché il Pretore avrebbe
trascurato la testimonianza.
Non si disconosce per altro verso
che, stando a M__________, il disegno in questione è “proprietà della T__________”
(verbale del 17 maggio 2011, pag. 3 in alto), la quale per il tramite del
suo direttore Fr__________ se ne afferma proprietaria (autocertificazione senza
data nel classificatore doc. 16, 18ª sezione). Non si comprende però a che
titolo quella società sarebbe divenuta proprietaria dell'opera e quale utilità
avrebbe in tale evenienza la rivendicazione di AP 1, dal momento ch'egli stesso
è beneficiario economico della T__________ (deposizione di M__________, verbale
citato, pag. 2 in fondo). La AO 1 non si oppone, per vero (né si è opposta in
prima sede), a che – in subordine – sia accolto l'accertamento di proprietà chiesto
dall'attore. In via principale essa continua nondimeno a postulare il completo rigetto
della petizione e la reiezione integrale dell'appello. Non può dirsi pertanto
ch'essa abbia aderito alla richiesta di accertamento.
6.
Sostiene
l'appellante che, comunque sia, l'“accordo” del 9 maggio 2005 denota una palese
sproporzione “tra gli apporti e la sopportazione delle perdite a fronte del
beneficio elevatissimo in favore di una sola parte”, ove si consideri il valore
che la convenuta attribuisce al disegno rispetto all'entità delle prestazioni
svolte. Tant'è – egli prosegue – che la AO 1 sta cercando di vendere il disegno
per fr. 8 000 000.– e gli ha offerto un diritto d'opzione per fr. 1 500 000.–. Ora, chi
si ritiene vittima di una lesione deve dichiarare entro un anno dalla
stipulazione del contratto che non intende mantenere l'impegno e che esige la
restituzione di quanto avesse già dato (art. 21 cpv. 1 CO). Il termine è
perentorio e non dipende dal momento in cui la parte si rende conto della sproporzione
(Schmidlin in: Commentaire romand,
CO I, 2ª edizione, n. 15 e 33 ad art. 21). Nella fattispecie l'attore si è
prevalso della lesione per la prima volta il 7 ottobre 2009 (doc. F, 3° foglio),
oltre quattro anni dopo la firma dell'“accordo”. La sua dichiarazione era
dunque manifestamente tardiva.
Oltre
a ciò, manca qualsiasi accertamento in merito agli elementi costitutivi della
lesione. Intanto non è chiaro quale sia l'effettivo valore dell'opera, che per
la AO 1 valeva ancora nel giugno del 2009 € 12 000 000.– (doc. S), ma che nel 2005 la
F__________ S.p.A. non era riuscita a vendere nemmeno per € 300 000.–. Un
gallerista di __________ poi ha stimato il valore del disegno tra i 10 e i 15
mila franchi e un esperto di __________ fra i 15 e i 20 mila franchi (deposizione di B__________: verbale del 7 giugno 2011,
pag. 3). Relativamente al valore delle prestazioni svolte dalla AO 1, nemmeno
l'attore azzarda una cifra. Anzi, egli medesimo definisce le prestazioni “ancora
non dimostrate”, dimenticando che gli estremi di una lesione vanno comprovati
da chi invoca l'art. 21 cpv. 1 CO, non da chi è accusato di avere abusato dei
bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza altrui. Se si pensa inoltre che,
secondo il Pretore, la AO 1 ha “nel corso del tempo (…), anticipato ingenti
somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento dell'attore”
(sentenza impugnata, pag. 8 in basso), ciò che AP 1 non contesta, mal si
intravede la manifesta sproporzione lamentata dall'appellante.
7.
L'appellante
oppone che, comunque sia, la convenuta ha
approfittato del suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's
agreement occorso tra le parti contestualmente alla sottoscrizione
dell'accordo del 9 maggio 2005 sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”. Al punto
da riconoscergli la proprietà dell'opera ancora negli anni successivi, fino al
luglio del 2009, quando egli si è reso conto finalmente del dolo orchestrato ai
suoi danni. Se non che, così argomentando, AP 1 non si confronta con la sentenza
del Pretore. Questi ha accertato che con il menzionato “intendimento successivo
al passaggio di proprietà” le parti intendevano mantenere la collaborazione
“sempre allo scopo di vendere il dipinto (recte: disegno)”, affinché
tutti ne ricavassero un utile, quantunque l'opera appartenesse ormai alla sola AO
1.
Secondo il Pretore, “i contatti vennero pertanto mantenuti e le ricerche di
acquirenti proseguirono come in precedenza, dando quindi adito a malintesi
circa la proprietà. Così si spiega anche come mai la AO 1, nel corso di accese
discussioni con l'attore, ricordava a quest'ultimo di essere soltanto ʻin fondo
in fondoʼ proprietaria”. Tale gentlemen's agreement –
continua il Pretore – “proseguì finché, nel corso dell'anno 2009, G__________,
subentrato a M__________ alla direzione della convenuta, cristallizzò la
posizione della società ricordando a tutti gli interessati che l'opera
apparteneva alla AO 1, la quale non intendeva più finanziare ulteriormente
quell'operazione” (sentenza impugnata, pag. 8).
L'appellante
non discute gli accertamenti testé evocati e invano solleva dunque la censura
del dolo (art. 28 cpv. 1 CO). Il dolo dev'essere dato, del resto, alla
conclusione del contratto (Schmidlin,
op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). E il Pretore non ha accertato che in concreto l'attore
sia stato circuito e indotto a firmare l'“accordo” del 9 maggio 2005 con false
promesse. Al contrario: la AO 1 ha rispettato il gentlemen's agreement consecutivo
al noto “accordo”, per lo meno finché M__________ non ha lasciato la carica nel
luglio del 2009 a un altro direttore. Anche
su questo punto l'appello si rivela così privo di fondamento.
8.
Non
si ravvisassero i presupposti del dolo, l'appellante fa valere di essere caduto
in errore essenziale firmando il ripetuto “accordo” del 9 maggio 2005, errore
in cui la AO 1 lo ha indotto comportandosi dopo la firma dell'intesa come se l'intesa
non esistesse e lasciandogli credere che il trapasso di proprietà fosse decaduto.
Ancora una volta l'appellante dimentica tuttavia che l'errore essenziale deve
sussistere – come il dolo – già alla stipulazione del contratto (Schmidlin, op. cit., n. 35 e n. 38
ad art. 23 CO), ciò che in concreto egli non pretende.
Comunque
sia, nemmeno sotto il profilo dell'errore essenziale AP 1 si confronta con la
motivazione del primo giudice, il quale ha accertato che dopo l'intesa del 9
giugno 2005 i rapporti fra le parti “vennero intrattenuti unicamente nella speranza
di vendere il disegno, con il tacito accordo che, se l'occasione si fosse presentata,
allora si sarebbe potuta ridiscutere l'attribuzione degli utili ai
finanziatori”. Il che – ha concluso il Pretore – “è del tutto compatibile con
la sottoscrizione del documento e non va a modificarne gli intenti” (sentenza
impugnata, pag. 9 in alto). Se mai – ha rilevato il Pretore – il comportamento
della AO 1 dopo il 9 maggio 2005 ha dato adito a malintesi circa la proprietà
dell'opera. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che l'appellante si sia trovato
in errore essenziale. Che con il senno di poi l'attore rimpianga di avere
sottoscritto l'“accordo” del 9 maggio 2005, visti i ripetuti insuccessi
nei tentativi di vendita, è possibile. Che soggettivamente egli possa avere
creduto, nonostante la firma dell'“accordo”, in una rinuncia della AO 1 a valersi
della proprietà dell'opera è fors'anche verosimile. Resta il fatto che quando
ha siglato l'“accordo” del 9 maggio 2005 egli non ha né frainteso i termini
della pattuzione né ignorato i rischi legati alle conseguenze di un'asta
infruttuosa se la AO 1 fosse stata chiamata a coprire le spese. Un errore
essenziale da parte sua non può dunque entrare in considerazione.
9.
Quanto
alla richiesta di rendiconto, il Pretore ha rimproverato ad AP 1 – come si è
visto – di non avere per nulla specificato la domanda “a fronte della massiccia
documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del
caso, potuto argomentare lacune informative” (sentenza impugnata, pag. 9
in basso). Nell'appello l'interessato si limita a ripresentare la richiesta, ma
sul rimprovero del Pretore sorvola del tutto. Privo di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su quest'ultimo punto l'appello si rivela finanche
irricevibile.
10.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello
per il tramite di un avvocato, ha diritto ad un'equa indennità per ripetibili.
12.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste
a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12 000.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).