11.2013.99
Divorzio: divisione delle prestazioni d'uscita dal "secondo pilastro"
26 novembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.99
Lugano,
26 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.426 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 giugno 2010 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 già in
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 13 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
l'11 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino
senegalese, e AP 1 (1961), divorziata, si sono sposati a __________ il 14 giugno
1991. A quel momento la sposa aveva già un figlio, E__________, nato il 18 gennaio
1984 dal primo matrimonio. Dalle nuove nozze sono
nati M__________, il 4 giugno 1996, e la sorella S__________, il 15 settembre
1999. Il 3 febbraio 1998 i coniugi hanno adottato la separazione
dei beni. Al beneficio di un permesso di domicilio, il marito ha lavorato nel
commercio di articoli africani e, conseguito un diploma di impiegato in
logistica, come magazziniere e impiegato di logistica per varie ditte, non
senza alternare periodi di disoccupazione. La moglie è titolare
di un diploma di commercio e ha svolto attività lavorative in tale ambito, intercalate
anch'esse da momenti di disoccupazione. I coniugi si sono separati nel gennaio
del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________
per sistemarsi in un appartamento a __________.
B. Adito il 17 aprile 2008 da AP
1, con sentenza del 16 gennaio 2009 emanata a protezione dell'unione
coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui
ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno in forma sorvegliata),
ha vietato al convenuto – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – di
avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare la famiglia, ha obbligato quest'ultimo
a versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 540.– mensili (assegni
familiari compresi) e ha confermato una trattenuta dallo stipendio di lui per
tali importi (inc. DI.2008.94).
C. Il 15 giugno 2010 AP 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rivendicando – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un
contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 700.– mensili (assegni familiari
non compresi), il versamento di fr. 7497.60 con interessi in liquidazione dei
rapporti di dare e avere, rifiutando ogni riparto della prestazione d'uscita da
lei accumulata durante il matrimonio. Nella sua risposta del 2 dicembre 2010 AO
1 ha aderito al principio del divorzio, all'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie, all'affidamento dei figli a quest'ultima (riservato il suo
diritto di visita), ma ha chiesto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale,
ha rifiutato il versamento di contributi alimentari per i figli, ha dato per
liquidate le rispettive spettanze patrimoniali e ha chiesto il riparto a metà
della rispettiva prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” maturata dai
coniugi durante il matrimonio. Contestualmente egli ha postulato una
provvigione ad litem di fr. 7000.– o, in subordine, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. In pendenza di causa AO 1 è
stato condannato il 2 febbraio 2012 dalla Corte di appello e di revisione
penale, in secondo grado, a 24 mesi di detenzione (dedotto il carcere preventivo
sofferto) per avere, dal luglio del 2008 in poi, commesso 66 reati di ripetuta
coazione (in parte tentata) nei confronti della moglie, dei figli e di un'altra
persona, ripetuta sottrazione di minorenne (in parte tentata) nei confronti dei
figli, ripetuta minaccia, lesioni semplici, vie di fatto ripetute, ingiuria nei
confronti della moglie, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e illeciti
in materia di circolazione stradale (inc. 17.2011.120). Un ricorso introdotto da
AO 1 contro tale sentenza al Tribunale federale è stato respinto da
quest'ultimo, in quanto ammissibile, il 14 maggio 2012 (sentenza 6B_178/2012).
E. Statuendo l'11 ottobre 2013
sull'azione di divorzio, il Pretore ha sciolto il matrimonio, ha affidato i
figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha concesso
al padre relazioni unicamente epistolari con i figli, ha confermato una
curatela educativa istituita pendente causa, ha vietato al convenuto – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi alla moglie e ai figli, ha accertato
che tutti i rapporti patrimoniali tra le parti erano stati liquidati, ha
condannato AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 590.– mensili per
ciascun figlio (assegni familiari non compresi) e ha riconosciuto a ogni
coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il
matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale fino al 30
giugno 2008 (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità
di tali prestazioni). Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste per
un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 3500.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 novembre 2013 per
ottenere, previa concessione del gratuito
patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di non vedere suddivise
le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale nemmeno fino al 30 giugno
2008. L'appello non è stato comunicato a AO
1 per osservazioni. Il 18 novembre 2013 AO 1 ha postulato il beneficio del
gratuito patrocinio e il 30 ottobre 2015 ha reiterato la richiesta. Il
30 ottobre 2015 infine, scontata la pena detentiva, egli ha dovuto lasciare la
Svizzera perché il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
non gli ha più rinnovato il permesso di domicilio (sentenza del Tribunale
federale 2C_532/2013 del 15 ottobre 2013).
in diritto: 1. Alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio
sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è verosimilmente dato, ove si
consideri l'ammontare della mezza prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” che
la moglie è chiamata a corrispondere al marito (apparentemente fr. 100 000.– circa: appello, pag. 6 a metà),
sebbene da tale somma vada dedotta la mezza prestazione d'uscita che il marito
dovrà corrispondere a lei. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione
impugnata è pervenuta alla legale di AP 1 il 14 ottobre 2013. Consegnato alla
cancelleria del Tribunale d'appello il 13 novembre 2013, ultimo giorno utile,
il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Al memoriale AP 1 acclude nuova documentazione. Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317 cpv. 1 CPC). In concreto la nuova promozione
dell'accusa da parte del Procuratore pubblico nei confronti del marito, del 30
ottobre 2013 (doc. C), e i conteggi di salario dell'appellante relativi all'agosto,
al settembre e all'ottobre del 2013 (plico doc. E), successivi alla sentenza
impugnata, sono pacificamente ricevibili. Il certificato personale sull'avere
di vecchiaia dell'appellante, del 13 dicembre 2012 (doc. D), poteva invece
essere sottoposto al Pretore, ma l'entità di una prestazione
d'uscita dal “secondo pilastro” va – comunque sia – accertata d'ufficio (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 2 in fine con rinvio
a DTF 129 III 486 consid. 3.3). Anche tale documento può entrare pertanto
in linea di conto ai fini del giudizio.
3. Litigioso rimane
unicamente, in questa sede, il riparto degli averi previdenziali acquisiti dai
coniugi dal 14 giugno 1991 (data del matrimonio) al 30 giugno 2008. Tutto il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto, nella sentenza impugnata
il Pretore ha ricordato anzitutto, quanto al “secondo pilastro”, che per principio gli averi previdenziali maturati dai coniugi
in costanza di matrimonio vanno divisi in parti uguali (art. 122 cpv. 1
CC) e che solo laddove appaia manifestamente iniquo dal profilo della
liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi
dopo il divorzio un riparto può essere rifiutato in tutto o in parte (art. 123
cpv. 1 CC). Egli ha rilevato nondimeno che estremi del genere non sussistono in
concreto – né erano fatti valere – fino al giugno del 2008. Diversa era invece la
situazione successiva al luglio del 2008, poiché da allora il convenuto aveva
“letteralmente assediato moglie e figli, inanellando una serie di comportamenti
sanzionati pesantemente anche dall'ordinamento penale”. “Durante questo periodo
– ha continuato il Pretore – [il marito] non solo ha fatto mancare ogni suo
effettivo sostegno alla famiglia, ma con i suoi eccessi ha generato difficoltà
e costi notevoli sia umani, sia economici”. “Ammettere la divisione degli averi
LPP anche per quest'ultima fase del matrimonio – ha epilogato il primo giudice
– condurrebbe a un risultato insostenibile” (sentenza impugnata, pag. 4 a
metà).
4. L'appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto
rifiutare la suddivisione dell'avere di cassa pensione tra coniugi anche per il lasso di tempo intercorso dalla data del matrimonio
fino al 30 giugno 2008. A mente sua, l'art. 123 cpv. 2 CC si applica non
solo nel caso in cui una suddivisione appaia manifestamente iniqua dal profilo
della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei
coniugi dopo il divorzio, ma anche – in analogia con quanto prevede l'art. 125
cpv. 3 n. 3 CC – qualora un coniuge abbia commesso “un grave reato contro
l'obbligato o una persona a lui intimamente legata”. A parere di lei, il
parziale riparto delle prestazioni d'uscita disposto dal Pretore è manifestamente
iniquo perché il comportamento del marito, il quale dopo la separazione di
fatto ha omesso di versare i contributi alimentari per i figli, le ha lasciato
tutti i debiti di cassa malati e con le sue vessazioni l'ha ridotta in disoccupazione,
non giustifica che costui, una volta espiata la pena detentiva, possa partire
per l'estero con una ragguardevole somma di denaro e condurre una vita agiata
in patria. Tanto meno ove si consideri che a causa di ciò essa si ritrova con
un futuro previdenziale incerto e verosimilmente bisognoso di futuri sussidi
statali. In secondo luogo – epiloga l'appellante
– la pretesa del marito è abusiva per i ripetuti reati da lui commessi contro
la famiglia, non sussistendo proporzionalità “tra la parte di averi di
vecchiaia concessi al marito (molto cospicua) e la valenza morale, economica e
psicologica per la moglie e i figli della condotta penale del medesimo”.
5. Se
un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza
professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro
ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la
durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero
passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la
differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). La regola contempla tuttavia
due eccezioni (e due soltanto: DTF
135 III 155 consid. 6.1 con rimandi).
a) Il
giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione delle prestazioni
d'uscita, in primo luogo, ove tale divisione “appaia manifestamente iniqua
dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica
dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La deroga va applicata restrittivamente,
il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato (DTF 136 III 453
consid. 4.4.1). Per rifiutare la divisione – in tutto o in parte – non basta dunque
che tale divisione appaia “manifestamente iniqua”; essa deve apparire manifestamente
iniqua “dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione
economica dei coniugi dopo il divorzio”. Tale potrebbe essere – ad esempio – il
caso di una moglie che con il reddito della propria attività professionale ha
finanziato gli studi del marito, dando a quest'ultimo la possibilità di
costituirsi, per l'avvenire, una previdenza migliore della sua (FF 1996 I 114
in fondo; DTF 136 III 453 consid. 4.4.2). Non giustificano un rifiuto della divisione,
per contro, circostanze o motivi che hanno portato al divorzio né l'eventuale
comportamento contrario ai doveri del matrimonio tenuto da un coniuge (DTF 133
III 501 consid. 4.4 in principio).
b) Il
giudice può rifiutare in tutto o in parte la vicendevole divisione delle
prestazioni d'uscita, in secondo luogo, per manifesto abuso di diritto
(art. 2 cpv. 2 CC; DTF 133 III 505 consid. 4.7). Simile ipotesi va
ravvisata tuttavia con grande cautela (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con
rimandi di dottrina e giurisprudenza). Un manifesto abuso è dato soltanto in
casi flagranti, per esempio ove il matrimonio sia di mera compiacenza oppure un
coniuge non abbia mai inteso vivere in comunione domestica con l'altro (in
spregio dell'art. 159 CC) o abbia perpetrato nei confronti dell'altro un grave reato,
cagionando gravi lesioni personali (art. 125 cpv. 3 n. 3 CC per
analogia). L'evenienza di un manifesto abuso fondato sulla commissione di un reato
grave è accreditata finora dalla sola dottrina (v. DTF 133 III 501 consid. 4.4
con gli autori citati), la quale si ispira alle
finalità dell'art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e dell'art. 249 n. 1
CO in materia di ripetizione di beni donati. Un comportamento contrario ai doveri del matrimonio non basta invece
per connotare un manifesto abuso di diritto idoneo a giustificare il rifiuto di
suddividere – in tutto o in parte – le prestazioni d'uscita (DTF 133 III 506 in
fondo).
6. Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto manifestamente iniquo e finanche abusivo qualsiasi
riparto della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” fra coniugi dopo il 30 giugno 2008 (circa sei mesi
dopo la separazione di fatto), avendo il convenuto da allora “letteralmente
assediato moglie e figli, inanellando una serie di comportamenti sanzionati
pesantemente anche dall'ordinamento penale”. V'è da domandarsi se ciò sia
sufficiente per denotare una manifesta iniquità della suddivisione degli averi
di vecchiaia sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni o della
situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, il comportamento di una
parte durante il matrimonio non essendo – come detto – un criterio per
rifiutare la vicendevole divisione del “secondo pilastro”. Quanto agli illeciti
penali, per far apparire manifestamente abusivo un riparto delle prestazioni d'uscita
il reato dev'essere grave, suscettibile di causare all'altro coniuge gravi
lesioni personali. Contegni aggressivi,
minacce di morte o stalking cronico non bastano (sentenza del Tribunale
federale 5C.286/2006 del 12 aprile 2007 consid. 3.4.2 con riferimenti, in:
FamPra.ch 2007 pag. 911;
sentenza 5C.232/2004 del 10 febbraio 2005 consid. 2, in: FamPra.ch 2005 pag. 359;
Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 40 ad
art. 125 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_801/2011 del 29 febbraio
2012 consid. 4.2; da ultimo: sentenza 5A_668/2014 dell'11 maggio 2015 consid.
3.2.3.4). Sia come sia, il convenuto non ha impugnato la
sentenza del Pretore. In proposito non soccorre dunque attardarsi.
7. Occorre
esaminare per converso se si giustifichi di rifiutare la divisione delle
prestazioni d'uscita, come chiede l'appellante, anche per il lasso di tempo
compreso tra la data del matrimonio e il 30 giugno 2008. Al riguardo giovi
rammentare che, come si è appena spiegato, circostanze o motivi che hanno
portato al divorzio, così come il comportamento tenuto da un coniuge durante il
matrimonio non giustificano – di per sé – una rinuncia alla divisione delle
reciproche prestazioni d'uscita dal “secondo pilastro”, né per manifesta
iniquità né tanto meno per manifesto abuso di diritto. La giurisprudenza ha già
avuto modo di confermare del resto che l'art. 123 cpv. 2 CC non si applica per
il solo fatto che in costanza di matrimonio un coniuge abbia diligentemente lavorato
a tempo pieno, governato la casa, sostentato la famiglia e curato i figli,
mentre l'altro abbia contribuito a ciò poco o nulla, indugiando nella
disoccupazione, per lo meno ove quel coniuge non sia stato richiamato ai suoi
doveri (art. 163 CC) con una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 133
III 505 consid. 5.2). Nella misura in cui l'appellante si duole che durante la
vita in comune il convenuto ha recato sofferenza alla famiglia, che dopo la
separazione di fatto egli ha omesso di
versare i contributi alimentari per i figli, le ha lasciato tutti i debiti di
cassa malati e con le sue vessazioni l'ha ridotta in disoccupazione essa adduce
sicuramente doglianze che destano sentimenti di ingiustizia, ma che non bastano
per far apparire la reciproca divisione
delle prestazioni previdenziali manifestamente iniqua “dal profilo della
liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo
il divorzio” o manifestamente abusiva. Al riguardo l'appello si dimostra, già
di primo acchito, senza fondamento.
8. Soggiunge l'appellante, per
quanto attiene alla reciproca divisione delle prestazioni previdenziali “dal
profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei
coniugi dopo il divorzio”, che una volta espiata la pena detentiva il convenuto
è libero di risiedere all'estero con una ragguardevole somma di denaro e di condurre
una vita agiata in patria, mentre essa si ritroverà con un futuro previdenziale
incerto e verosimilmente bisognoso di futuri sussidi statali, nulla spettandole
in liquidazione della separazione dei beni. A prescindere dal fatto però che un
mero squilibrio fra le capacità finanziarie dei coniugi ancora non giustifica una
diversa chiave di riparto pensionistica (sentenza del Tribunale federale
5A_458/2009 del 20 novembre 2009, consid. 2.1 con rinvii), in concreto non
risulta che l'ordinaria divisione delle prestazioni d'uscita disposta dal
Pretore fra la data del matrimonio e il 30 giugno 2008 ponga l'appellante
in condizioni previdenziali peggiori rispetto al marito, al punto da risultare “manifestamente
iniqua”. Onde l'inconsistenza dell'argomentazione.
Che poi il convenuto possa
riscuotere in contanti la differenza tra la mezza prestazione d'uscita dovutagli
dall'appellante e la mezza prestazione d'uscita da lui dovuta all'appellante ove
decida di rimpatriare è possibile, ma nulla conforta la sua intenzione di lasciare
l'Unione europea e l'AELS, nonostante l'intervenuto allontanamento dalla
Svizzera. Tutt'al più in concreto l'attrice potrà chiedere al Pretore di ordinare
al proprio istituto di previdenza il blocco dell'eventuale somma liquida richiesta
dal convenuto, nel caso in cui questi non intendesse usare tali fondi per scopi
di previdenza professionale, in garanzia dei contributi alimentari impagati che
spettano ai figli (I CCA, sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014
consid. 8 e 9). Una volta ancora la manifesta
iniquità della suddivisione manca tuttavia di consistenza.
9. Quanto
al manifesto abuso di diritto che l'appellante censura nella divisione delle prestazioni
d'uscita, la doglianza si àncora a premesse fallaci. Un abuso di diritto non è
dato per il solo fatto che non sussista “proporzionalità tra la parte di averi
di vecchiaia concessi al marito (molto cospicua) e la valenza morale, economica
e psicologica per moglie e figli della condotta penale del medesimo”, salvo
reintrodurre nel diritto del divorzio la nozione di colpa espunta dall'ultima riforma
legislativa. È vero che secondo dottrina un riparto delle prestazioni d'uscita
può – come si è visto – risultare manifestamente abusivo per il contegno delinquenziale
tenuto da un coniuge. Si tratta però di un caso estremo, dato solo qualora la
condotta di un coniuge trascenda nella commissione di gravi reati, suscettibili di cagionare all'altro coniuge
gravi lesioni personali (sopra, consid. 5b). Nella fattispecie il convenuto ha
certo angustiato l'appellante con comportamenti rozzi e maneschi, minacce di morte e di sottrazione dei figli,
affliggendo l'intera famiglia con un'assillante persecuzione verbale e psicologica
(stalking), ma tali illeciti non integrano gli estremi dell'art. 123 cpv. 2 CC per
manifesto abuso di diritto, i quali vanno ravvisati solo con grande riserbo.
Ciò si giustifica ancor meno nel caso specifico, il Pretore avendo – comunque sia
– soppresso il vicendevole riparto della previdenza dal momento in cui il
convenuto ha cominciato a delinquere (luglio del 2008). Ne segue che, una volta
di più, l'appello è destinato all'insuccesso.
10. Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
versa l'appellante inducono – in via del tutto eccezionale – a non prelevare
oneri. Né è il caso di assegnare ripetibili a AO 1, il quale non è stato
invitato a formulare osservazioni all'appello. Circa la
richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante, essa non può essere
accolta, giacché il ricorso appariva destituito fin dall'inizio di probabilità
di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla
controparte per una risposta. Le richieste di gratuito patrocinio presentate da
AO 1 sono invece prive d'oggetto, il richiedente non avendo dovuto
compiere in appello alcun atto processuale.
11. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano
federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio formulata dall'appellante è respinta.
4. Le richieste di gratuito
patrocinio formulate da AO 1 sono dichiarate prive d'oggetto.
5. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
–
avv., Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).