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Decisione

11.2014.1

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio

28 gennaio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

5. L'appellante contesta le proprie entrate, che il

Pretore ha calcolato in complessivi fr. 14

000.– mensili. Afferma che la moglie non

ha mai preteso di imputargli un reddito della sostanza, di modo che il Pretore non poteva ascrivergli d'ufficio un

introito di fr. 520.– mensili. Reddito che per altro – egli soggiunge – non

eccede fr. 491.– annui, pari a fr. 40.– mensili di interessi

effettivamente percepiti e fiscal­mente dichiarati nel 2012. L'istante censura anche

l'entrata di fr. 550.– mensili stimata dal Pretore “per il maggior

tempo a disposizione da consacrare all'attività di avvocato”, facendo valere di lavorare già al 100% e sottolineando che la moglie non gli ha mai attribuito

un reddito ipotetico né ha mai asserito che egli non lavorasse a tempo pieno.

a) Per

quanto attiene al reddito da titoli e capitali, il Pretore ha rilevato che alla

fine del 2012 la sostanza dell'istante ammontava a fr. 418 924.– e poteva presumersi

garantire una “resa del­l'1.5% annuo (art. 12 lett. g OPP 2)”, onde un reddito

di fr. 520.–. Contrariamente all'opinione dell'appellante, la convenuta ha

sempre calcolato le entrate di lui comprendendo, appunto, il reddito da capitali

(osservazioni del 29 luglio 2013, pag. 2 seg.). E per la determinazione

dei contributi alimentari il reddito della sostanza si cumula a quello da attività

lucrativa (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015

del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789

consid. 4; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.2). Posto ciò, per determinare

le entrate di AP 1 non v'è ragione di scostarsi dal metodo di calcolo applicato

– e motivato – da questa Camera nella sentenza del 9 mar­zo 2015 (consid. 5),

fer­mo restando che dalle tassazioni (aggiornate) vanno ormai dedotti i redditi

conseguiti dalla __________.

Ora,

nel 2010 i dati fiscali attestavano redditi dell'appellante per complessivi fr.

205 162.– annui, pari a fr. 17 096.– mensili (fr. 192 500.– da attività indipendente, fr. 12

662.– da titoli e capitali: doc. CCC). Nel 2011 risultavano entrate per complessivi

fr. 222 657.– annui, corrispondenti a

fr. 18 554.– mensili (fr. 132 000.– da attività indipendente, fr. 90 657.– da titoli e capitali: doc. DDD). Nel

2012 si annoverano redditi per complessivi fr. 141 786.–

annui, ossia fr. 11 815.–

mensili (fr. 141 000.– da attività

indipendente, fr. 295.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 491.– da

titoli e capitali: doc. EEE). Ne segue che in quei tre anni l'appellante ha

guadagnato, in media, fr. 15 820.–

mensili. E a un esame di verosimiglianza come quello che governa i

provvedimenti cautelari in una causa di divorzio non si possono trarre conclusioni

diverse.

b) Per quel che è del reddito stimato dal Pretore in

funzione “del maggior tempo che il convenuto (recte: l'istante) potrà dedicare

al suo ufficio, vista l'interruzione del mandato per __________” (fr. 550.– mensili), AP 1 ha sempre dichiarato – senza

essere smentito – di lavorare al 100% e non

consta, né la convenuta ha mai preteso, che egli potrebbe dedicare altro tempo

all'attività professionale. Il fatto ch'egli abbia perduto un cliente importante

non significa poi che egli possa trovare automaticamente altri mandati suscettivi

di compensare la defezione. Un reddito ipotetico non va imputato alla leggera,

tanto meno in un giudizio di apparenza. Entrate potenziali vanno ascritte a chi

ritrae profitti insufficienti per rapporto alle proprie capacità personali, non

a chi esercita normalmente una professio­ne consona alle proprie attitudini, conseguendo

ordinari guadagni (I CCA, sentenza inc. 11.2011.48 del 24 gennaio 2014,

consid. 9e). In concreto non soccorrono gli estremi per applicare la teoria del

reddito virtuale. Le entrate

dell'appellante risultano così di complessivi fr. 15 820.– mensili. Il Pretore avendo riscontrato introiti per complessivi

fr. 14 000.–

mensili, su questo punto l'appello si

rivela privo di consistenza.

6. Sostiene

l'appellante che il proprio fabbisogno,

accertato dal Pretore in fr. 4160.– mensili, è di almeno fr. 6271.50

mensili, il Pretore avendo dimezzato a torto il costo dell'alloggio solo per la

sua convivenza di __________. Egli fa notare che la compagna guadagna non più di

fr. 2869.– mensili lordi, necessari per mantenersi, dovendo essa accudire inoltre

al figlio B__________ e attendere alle faccende di casa con l'aiuto di una

collaboratrice domestica quattro ore la settimana. Per di più – egli soggiunge –

il primo giudice non ha tenuto conto del rinnovo del mutuo ipotecario né del

costo della collaboratrice domestica. In effetti nel decreto cautelare il primo

giudice, vista la convivenza dell'appellante con __________ (“che lavora e si

mantiene interamente da séˮ), ha ricono­sciuto nel fabbisogno di lui solo la

metà degli oneri ipotecari di fr. 22 960.30 (fr. 956.70 mensili), la metà delle spese condominiali

di fr. 8797.75 (fr. 366.60 mensili) e metà del premio dell'assicurazione

economia domestica di fr. 51.80 (fr. 25.90 mensili), senza nulla riconoscere per

la collaboratrice domestica.

a) Relativamente

all'ammontare degli interessi ipotecari, risulta che nel 2012 l'interessato ha effettivamente

versato, oltre a fr. 22 960.30, complessivi fr. 4356.– (doc. ZZ, 7° e 8°

foglio). È vero che il 29 novembre 2011 è stata estinta una relazione bancaria,

ma dagli atti si evince che quello stesso giorno ne è stata aperta un'altra per

un mutuo di fr. 184 000.–. A un sommario esame l'argomentazione

dell'appellante circa il rinnovo del prestito ipotecario appare dunque verosimile,

né la moglie pretende che il debito di fr. 184 000.– sia stato estinto. Ne discende

che all'aggravio accertato dal primo giudice, di fr. 1913.35 mensili, vanno aggiunti

fr. 190.15 men­sili, corrispondenti agli interessi pagati nel dicembre del 2012

(doc. ZZ, 8° foglio), per complessivi fr. 2103.50 mensili.

b) In merito alla partecipazione della convivente al

costo dell'alloggio, per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge

ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche

abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente

sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla

arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,

consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii,

pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da

ultimo ancora: sentenza inc. 11.2013.78 del 24 febbraio 2015, consid. 6). La convivenza

non deve permettere all'altra persona, in altri ter­mini, di lucrare su di lui,

né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. In concreto è fuori dubbio

che un costo del­l'alloggio di complessivi fr. 2836.35 mensili (onere ipotecario

e spese condominiali) appare esagerato per una persona sola, anche tenendo conto

che l'appellante ha diritto di mantenere dopo la separazione lo stesso tenore

di vita sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Pur

considerando che egli deve ospitare i figli durante i diritti di visita, un

esborso di fr. 1500.– mensili (spese condominiali comprese) appare ragionevole,

tanto più che moglie e figli spendono per l'alloggio fr. 1944.– mensili

complessivi. Non si giustifica invece di dimezzare il premio dell'assicurazione

per l'economia domestica, che l'appellante

dovrebbe affrontare anche vivendo solo, e che va riconosciuto di conseguenza in

fr. 51.80 mensili.

c) Per

quel che è della collaboratrice domestica, il relativo costo potreb­be – di per

sé – rientrare nel fabbisogno dell'appellante, ove si pensi che durante la vita

in comune la famiglia faceva capo all'aiuto di una governante e che l'interessato

ha – come detto – il diritto di conservare, per quanto possibile, il livello di

vita di quel periodo. Nulla rende verosimile però che egli sopporti una spesa del

genere. Che nel fabbisogno della moglie sia stato inserito un costo di fr.

400.– mensili ancora non significa che egli possa automaticamente rivendicare altrettanto. In esito a quanto precede il

fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 4365.– mensili (arrotondati), fermo

restando che in proposito occorrerà tornare trattando l'appello della moglie.

7. L'appellante

critica il reddito della moglie, stabilito dal Pretore in fr. 5000.–, e chiede

di portarlo ad almeno fr. 12 000.–, poiché all'attività di medico ospedaliero al

15% con un reddito di fr. 3141.25 mensili AO 1 potrebbe cumulare un guadagno

di almeno fr. 8000.– mensili da attività indipen­dente. Egli non ritiene credibile

che dal proprio studio medico la convenuta ritragga, con un'attività all'80%,

soltanto fr. 1664.– mensili, come reputa il Pretore, tanto meno ponendo mente

al

fatto che nel 2012 essa è riuscita a guadagnare per lo

meno fr. 4150.– mensili. Ora, nel decreto impugnato il Pretore non ha

mancato di rilevare che i dati inerenti allo studio medico della convenuta paiono

datati e di difficile comprensione, nonostante gli infruttuosi inviti ad aggiornarli.

Valutate le rettifiche operate dall'autorità fiscale, il tempo significativo profuso

dall'interessata nell'attività in proprio, l'aumento dell'attività lavorativa e

le indennità da lei percepite come consigliera comunale, il primo giudice ha accertato

per finire il reddito effettivo da attività indipendente in fr. 1858.75

mensili, salvo aumentarlo a fr. 5000.–, stimati “oggi più che ragionevolmente

alla sua portata”.

a) Le

censure sollevate dall'appellante sono già state esaminate da questa Camera – in

parte – nella citata sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158). In quell'ambito

la Camera aveva sì tenuto conto del significativo incremento dell'impegno

professionale da parte della moglie dal 2010, ma ai fini del giudizio si era

potuta fondare su un unico dato agli atti, cioè l'utile dichiarato dalla contribuente

all'autorità fiscale nel 2010 appunto, di fr. 4430.– annui. In quel fascicolo

processuale non si riscontravano invece elementi idonei a confortare già a un

primo esame la possibilità, per lei, di estendere l'attività dipendente, né

para­metri che consentissero di raffrontare l'attività di lei con quella dei

colleghi di studio, sicché mancavano elementi per prospettare un reddito

ipotetico (consid. 7b). Nell'appello l'istante torna a recriminare sull'argomento,

ciò che può anche apparire comprensibile alla luce delle perplessità espresse

dal Pretore nel decreto impugnato, ma non allega nulla di concreto che induca a

modificare la conclusione espressa da questa Camera nella precedente sentenza. Quali

cifre, anche solo statistiche, indurrebbero a maggiorare da fr. 5000.– a fr.

8000.– mensili il reddito ipotetico stimato dal Pretore l'appellante non indica.

Al riguardo l'appello si esaurisce in mere doglianze.

b) Afferma

l'appellante che il reddito da attività indipendente della moglie appare di

almeno fr. 4150.– mensili già solo suddividendo i costi comuni dello studio medico

(doc. 43). Il criterio non è pertinente. Che nel 2012 AO 1 abbia guadagnato di

più è indubbio, le entrate di lei essendo passate da fr. 113 145.05 nel 2010 (doc. 40) a fr. 152 351.46 (doc. 43). Il documento appena citato costituisce

nondimeno la contabilità dello studio medico che la moglie divide con altri tre

colleghi e riguarda la suddivisione interna dei costi, ma non tiene calcolo

delle spese personali dell'interessata. E nella dichiarazione d'imposta del

2012 costei ha esposto un ricavo netto di fr. 10 681.–

(doc. 53 nel­l'inc. OA.2008.483).

D'altro

lato non si deve trascurare che nell'incarto di merito, richiamato dal Pretore

con ordinanza del 5 agosto 20213, figura il conto d'esercizio 2013 dello studio

medico, dal quale si evince un ricavo netto di fr. 40 823.–, corrispondenti a circa fr. 3400.– mensili (doc. 62 nell'inc.

OA.2008.483). E nel memoriale conclusivo di merito del 14 luglio 2015 la

convenuta si dipartiva dall'identico dato (pag. 12). Considerato che ai fini di

un giudizio provvisionale circostanze emerse nella relativa causa di divorzio e

sulle quale le parti hanno avuto modo di esprimersi non possono essere ignorate

(I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a), non è lecito

ora sorvolare su tali risultanze. Il reddito da attività indipendente della

convenuta va determinato così in base ai dati del 2013, come prevede la

giurisprudenza ove si tratti di accertare il reddito di un coniuge in costante aumento

(sentenze del Tribunale federale 5A_874/2014 dell'8 maggio 2015, consid. 5.2.1

con rinvii e 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in:

FamPra.ch 2009 pag. 465; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a).

In definitiva, richiamato quanto la convenuta ha guadagnato presso la __________

__________ (fr. 3141.– mensili) e le indennità da essa percepite quale consigliera

comunale (fr. 135.– mensili in media), le entrate complessive di lei risultano

di fr. 6676.– mensili. Su tal punto l'appello si rivela parzialmente fondato.

8. Quanto

al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede di ridurlo dai fr. 4490.–

mensili calcolati dal Pretore a fr. 3797.30, facendo valere che il costo dell'alloggio

di lei non eccede fr. 1920.– mensili, che alla convenuta non va riconosciuto il

costo del posteggio (fr. 250.– mensili), né il premio per l'assicurazione responsabilità

civile dell'automobile, né l'imposta di circolazione né tanto meno la quota del

Touring Club Svizzero né il libretto ETI.

Egli riconosce invece che la spesa per la collaboratrice domestica della moglie

va aumentata a fr. 400.– mensili. In realtà identiche censure sono già state trattate

da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015, cui si rinvia. Il fabbisogno

di AO 1 va fissato così, salvo quanto si dirà oltre in esito al­l'appello di

quest'ultima (consid. 14), in fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio

della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità

civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice

domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–). A tale fabbisogno si aggiunge, come

per il marito, il noto margine di fr. 2305.– mensili destinato a garantire

il tenore di vita precedente la separazione, ciò che porta il totale a fr.

6988.30 mensili.

9. L'appellante

contesta che __________ possa essere chiamata a sopportare, oltre alle prestazioni

che già fornisce in natura, la metà del fabbisogno in denaro del figlio B__________,

fissato dal Pretore in fr. 1920.– mensili. Ora, non fa dubbio che un genitore è

tenuto a mantenere un figlio in base alle sue proprie possibilità (art. 285

cpv. 1 CC). In concreto risulta che l'interessata lavora a metà tempo per la __________

di __________, guadagnando fr. 2869.– mensili, compresi fr. 200.– di assegni

familiari (doc. U nell'inc. OA.2008.483). Risulta inoltre che essa può sostentarsi

da sé (memoriale conclusivo dell'istante, pag. 3). Come si vedrà in seguito, poi,

AP 1 risulta in grado – comunque sia – di sopperire all'intero fabbisogno in

denaro di B__________. In condizioni del genere non è il caso di indagare oltre

sulla situazione economica della nuova compagna.

10. Infine

l'appellante fa notare che nella retta dell'Istituto

__________ va inclusa la quota d'iscrizione di fr. 600.– annua, tralasciata

dal Pretore. In effetti egli risulta versare tale importo (ricevuta nel classificatore

doc. 20), come conferma la moglie (doc. 19). Le rette scolastiche vanno fissate

così in fr. 781.50 mensili per A__________ e in fr. 702.50 mensili per T__________.

Visto inoltre quanto figura nella sentenza emessa il 9 marzo 2015 da questa

Camera, occorre adeguare d'ufficio il fabbisogno in denaro dei figli come segue:

per

A__________:

fr.

2000.– mensili fino al 16° compleanno e

fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o

al termine della formazione scolastica o professionale;

per

T__________:

fr. 1745.–

mensili fino al 12° compleanno e

fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o

al termine della formazione scolastica o professionale.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

11.

L'appellante

sostiene che il guadagno del marito da attività indipendente non ammonta a fr.

12.

930.–,

come ha stabilito il Pretore, ma ad almeno fr. 18 725.– mensili, come risulta dalla

media dei redditi accertati dall'autorità fiscale dal 2010 al 2012. Essa fa

valere poi che il coniuge conserva una cospicua

sostanza e contesta che la rinuncia di lui a qualsiasi diritto nella

successione del padre in favore della madre possa essere “ritenuta a

sfavore della moglie e dei figli”. Simili censure sono state già esaminate da questa

Camera nella ripetuta sentenza del 9 marzo 2015 e al riguardo non soccorre ripetersi.

Basti ricordare che nelle entrate del marito non si giustifica di computare redditi

per “valori locativi e affitti”, i quali si riferiscono a immobili occupati e

go­duti dalla di lui madre. Né l'appellante pretende che nel frattempo la situazione

sia mutata. Non si intravedono motivi quindi per scostarsi dal reddito dell'appellante

testé calcolato in fr. 15 820.– mensili (sopra, consid. 5b).

12.

Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal

Pretore in fr. 4160.– mensili, l'appellante sostiene che tutte le poste riconducibili alla convivenza con __________,

a cominciare dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno dimezzate. A

suo parere inoltre dal costo dell'alloggio effettivo occorre dedurre la quota già

compresa nel fabbisogno in denaro di B__________ e dividere il rimanente a metà,

sicché in definitiva il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3243.35 mensili. Ora,

sulla questione legata al calcolo del fabbisogno di un coniuge che vive con una

terza persona già si è detto (consid. 6b). Ciò non toglie che in concreto l'importo

di fr. 4365.– mensili (sopra, consid. 6c) vada ridotto a fr. 4215.–

mensili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1350.–

mensili per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” applicandosi

solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11; I CCA,

sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b), ciò che non è il

caso nella fattispecie. L'appellante ha diritto unicamente al minimo

esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo (fr. 1200.– mensili).

13.

Quanto al proprio reddito, AO 1 ribadisce di non

guadagnare più di fr. 3807.90 mensili (fr. 3141.25 mensili conseguiti nel 2012 da

attività dipendente e fr. 666.65 mensili conseguiti nel 2010 da attività

indipendente), contestando la differenza di fr. 1192.10 mensili. Essa fa valere

inoltre che il figlio T__________ non ha ancora dieci anni, di modo che non le

si può imporre un reddito ipotetico né un grado d'occupazione superiore al 50%,

tanto più che le risorse dei coniugi sono sufficienti per coprire tutto il fabbisogno

familiare. L'argomentazione non è fondata, ove appena si rammenti quel che si è

enunciato al proposito esaminando l'appello del marito. Né si giustifica di considerare

le entrate conseguite dall'appellante nel solo 2010 quando essa ha potenzialità

di reddito per fr. 6676.– (sopra, consid. 7b). Per il resto, l'interessata

tenta di equivocare. È vero che di regola un coniuge con figli può essere

tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale

solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 10 anni (DTF

137.

III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012

del 23 luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2013.30

del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però l'appellante lavora

già oltre al 50% dal 2010 (lettera del 19 settembre 2013, pag. 2; memoriale conclusivo

del 30 agosto 2012, pag. 5 nell'inc. DI.2008.936 richiamato), sicché il

principio giurisprudenziale enunciato neppure si applica.

14.

In merito al proprio fabbisogno l'appellante sostiene

che esso non è di soli fr. 4490.– mensili, come ha accertato dal Pretore, bensì

di fr. 7939.35.– mensili, dovendosi tenere conto dell'effettivo carico fiscale

e del costo dei pasti fuori casa.

a) Nella

sentenza del 9 marzo 2015 questa Camera ha già accertato che il fabbisogno

della moglie ammonta dal gennaio del 2012 in poi a fr. 4683.30 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione

fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori

casa

fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90,

assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr.

400.

–, imposte fr. 1138.–), cui va aggiunto il margine di fr. 2305.– destinato

a garantire il livello di vita precedente la separazione. Sul calcolo non v'è

motivo di tornare.

b) Relativamente

all'onere fiscale non si deve trascurare invece che alla moglie va imputato un guadagno

da attività indipendente di fr. 3400.– mensili, per un reddito complessivo di

fr. 6676.– mensili (sopra, consid. 7b). A un sommario esame l'imponibile dell'appellante

sul piano cantonale ascende perciò a circa fr. 130 000.– annui,

di modo che a un giudizio di verosimiglianza l'onere fiscale risulta attorno ai

fr. 1800.– mensili (calcolatore d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Il fabbisogno

minimo della convenuta dal 2013 passa di conseguenza a fr. 5345.– mensili,

cui vanno aggiunti fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto

prima della separazione, onde complessivi fr. 7650.– mensili arrotondati.

15.

Allega l'appellante che, fosse pure confermato il

decreto cautelare impugnato, al marito si dovrebbe imporre di attingere alla sostanza.

La rivendicazione è fuori luogo. Per giurisprudenza

invalsa, ove i redditi da attività

lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi siano

sufficienti per assi­curare il fabbisogno della famiglia, il giudice delle

misure provvisionali non considera la sostanza. Solo quando il fabbisogno della

famiglia non è coperto egli può obbligare i coniugi a erodere il patrimonio,

beni propri compresi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso però egli deve

rispettare la parità di trattamento e non può imporre a un coniuge di far capo

alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche

dall'altro, salvo che quest'ultimo sia nullatenente (sentenza del Tribunale

federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti;

RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2014.26

del 13 gennaio 2016, consid. 4). In concreto il fabbisogno della

famiglia è coperto, di modo che un consumo di sostanza non entra in linea di conto.

16.

In conclusione, con un reddito di fr. 6676.– mensili

e un fabbisogno di fr. 7650.30 AO 1 necessita, per conservare il tenore di vita

sostenuto prima della separazione, di fr. 975.– mensili arrotondati. AP 1 da

parte sua ha un reddito di fr. 15 820.– mensili e un fabbisogno di fr. 4215.– mensili,

cui si aggiungono fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto

prima della separazione. Una volta versato il contributo alimentare per i figli

A__________ e T__________ (complessivi fr. 3745.– mensili), come pure le

rette scolastiche (complessivi fr. 1484.– mensili), gli restano fr. 4071.–

mensili con cui può coprire il fabbisogno in denaro del figlio B__________ (fr.

1920.

– mensili) e versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 975.–

mensili, pari all'ammanco che essa registra nel bilancio familiare. In ultima

analisi, l'appello di AP 1 merita così parziale accoglimento e il decreto

impugnato va modificato di conseguenza, fermo restando che per quanto riguarda

il contributo alimentare in favore dei figli fa stato la sentenza emessa da

questa Camera il 9 marzo 2015 (dispositivo n. III/1.6).

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

17.

Le spese relative all'appello

di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione, ma non la

soppressione del contributo alimentare per la moglie. Equitativamente si

giustifica dunque di porre a suo carico tre quinti delle spese, mentre il resto

andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di respingere

l'appello. Non potendo essere ritenuta soccombente, essa non può vedersi addebitare

oneri, ma nemmeno riconoscere ripetibili. In tali circostanze si preleva

unicamente la quota di spese a carico dell'appellante. Quanto all'appello di AO

1, soccombente per intero, i costi vanno a carico di lei, con obbligo di rifondere

alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nel

complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul

Dispositivo

dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili

(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

18. Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 sono congiunte.

2. L'appello di AP 1 è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato

è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO

1, anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, un contributo alimentare di fr. 975.– mensili dal 1° giugno 2013.

Per

il resto il decreto impugnato è confermato.

3. Le

spese di tale appello, ridotte a complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di AP

1.

4. L'appello

di AO 1 è respinto.

5. Le

spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

6. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).