11.2014.1
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio
28 gennaio 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.1
11.2014.2
Lugano
28 gennaio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2013.194 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 31 maggio 2013
dall'
avv.
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
dott.
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 9 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 27 dicembre 2013, come pure
sull'appello
del 10 gennaio 2014 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1968)
si sono sposati a __________ il 3 settembre 1999. Dal matrimonio sono nati
A__________, il 23 marzo
2001, e T__________, l'11 ottobre 2004. Il marito è avvocato e notaio con
studio proprio a __________. La moglie è medico __________ e titolare di un
master in medicina psicosociale. Lavora per la __________ a __________ ed è
associata, come indipendente, a uno studio di __________. Dopo la nascita del
primogenito essa ha ridotto l'attività lucrativa attorno al 50%. I coniugi
vivono separati dal 1° giugno 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in
un appartamento, sempre a __________. Il 24 febbraio 2010 egli è diventato
padre di B__________, avuto da __________ (1973).
B. Nel frattempo, il 23 luglio
2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. OA.2008.483). Con
decreto cautelare del 23 novembre 2012 il Pretore
ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 16 giugno 2005, ha
assegnato l'abitazione coniugale con mobili e suppellettili alla moglie
(riservata la liquidazione del contratto di locazione e del regime dei beni),
ha affidato A__________ e T__________ a quest'ultima e ha disciplinato il
diritto di visita paterno. Inoltre egli ha condannato AP 1 a pagare le rette
della scuola privata frequentata dai figli, come pure contributi alimentari dal
dicembre del 2006 compresi tra fr. 4970.– e fr. 6365.– mensili per la
moglie, tra fr. 1605.– e fr. 2000.– mensili per A__________ e tra fr.
1430.– e fr. 2000.– mensili per T__________, riservato l'art. 286
cpv. 3 CC in materia di spese straordinarie (inc. DI.2008.936).
Adita da entrambi i coniugi, con
sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158) questa Camera ha riformato il
decreto del Pretore, nel senso che ha condannato AP 1 a versare contributi
alimentari per la moglie di fr. 4240.– mensili dal dicembre del 2006 al
dicembre del 2011 e di fr. 3485.– mensili in seguito, come pure a corrispondere
le rette della scuola privata frequentata dai figli e i seguenti contributi
alimentari per i medesimi (assegni familiari non compresi):
per A__________:
fr.
1605.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr. 1795.– mensili dal gennaio al
dicembre del 2009,
fr. 1815.– mensili fino al
12° compleanno (23 marzo 2013),
fr. 2000.– mensili fino al 16°
compleanno (23 marzo 2017) e
fr. 1950.– mensili fino alla
maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale;
per T__________:
fr.
1430.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr. 1570.– mensili dal gennaio al
dicembre del 2009,
fr. 1690.– mensili fino al
6° compleanno (11 ottobre 2010),
fr. 1745.– mensili fino al
12° compleanno (11 ottobre 2016) e
fr. 1845.– mensili fino alla
maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.
C. Intanto, il 31 maggio 2013, AP
1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – la soppressione
del contributo alimentare per la moglie. All'udienza del 29 luglio 2013,
indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. L'istruttoria è terminata il 18 novembre 2013 e la discussione finale
si è tenuta seduta stante. Sulla scorta di allegati scritti entrambe le parti
ha ribadito le loro antitetiche richieste. Statuendo con decreto cautelare del 27
dicembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha
ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1533.– mensili dal
giugno del 2013. Le spese di fr. 3000.– sono state posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 gennaio 2014
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato sopprimendo dal 1° giugno
2013 il contributo alimentare per la moglie. Il 10 gennaio 2014 AO 1 ha interposto
a sua volta appello contro il decreto del Pretore, postulando la reiezione
dell'istanza cautelare del marito. Il 3 febbraio 2014 essa ha comunicato di non
presentare osservazioni all'appello avversario. Nelle sue osservazioni del 13
febbraio 2014 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello della moglie.
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo oggetto. Si
giustifica così di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato,
ove appena si pensi all'entità del contributo in discussione dinanzi al Pretore
(fr. 4185.– mensili di durata incerta e
quindi da calcolare sull'arco di vent'anni: art. 92 cpv. 2
CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato ai patrocinatori
delle parti il 30 dicembre 2013. Introdotto il 9 gennaio 2014 (data del timbro
postale), ultimo giorno utile, l'appello di AP 1 è pertanto
tempestivo.
Quanto all'appello
di AO 1, sulla busta d'invio figura il timbro postale con la data del 10
gennaio 2014. L'avv. __________ ha sottoscritto nondimeno una dichiarazione
dalla quale risulta che il plico contenente l'appello è stato depositato
nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ __________ il
9 gennaio 2014 alle ore 21.05 (documento di quello stesso giorno accluso
all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non essendo
contestata, non si impone di escutere il legale come testimone. Anche l'appello
della convenuta va dunque ritenuto tempestivo (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con
riferimenti).
3. Le misure provvisionali
adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse,
sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso
quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in
base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere
circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice
determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui
si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_597/2013 del 4 marzo 2014 consid. 3.4 in:
FamPra.ch 2014 pag. 724; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del
7 ottobre 2014, consid. 6 con riferimenti).
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto
che
la precedente procedura cautelare, culminata nel
decreto del 23 novembre 2012, non era stata oggetto di alcuna istruttoria
sul reddito né sul fabbisogno del marito, giacché dopo la separazione di fatto le
entrate di lui erano aumentate e potevano garantire alla famiglia il medesimo
tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha accertato però
che nel frattempo la situazione era mutata, AP 1 avendo cessato l'attività svolta
per la __________, onde una riduzione dei suoi introiti.
Premesso
ciò, il primo giudice ha calcolato il reddito del marito in complessivi fr. 14 000.–
mensili (fr. 12 930.– dall'attività di avvocato e notaio, fr. 520.–
mensili da titoli e fr. 550.– “per il maggior tempo a disposizione da consacrare
all'attività di avvocato”) e il di lui fabbisogno in fr. 4160.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
costo dell'alloggio fr. 956.70, spese accessorie fr. 366.60, premio
della cassa malati fr. 440.95, assicurazione
dell'economia domestica fr. 25.90, imposta di circolazione fr. 61.75,
assicurazione responsabilità civile per l'automobile fr. 137.05, quota Touring Club Svizzero fr. 11.90, libretto ETI fr. 8.60, imposte fr. 800.–). Relativamente alla moglie, egli ne ha appurato
il reddito di medico ospedaliero in fr. 3141.25 mensili, rivalutandolo a fr. 5000.–
mensili per tenere conto anche dell'attività in proprio (“importo più che mai ragionevolmente
alla sua portata”), e ha confermato il
fabbisogno di lei in fr. 4490.– mensili, come nel precedente decreto cautelare.
Constatato
che le risorse della famiglia non sono più sufficienti per garantire ai coniugi
il tenore di vita anteriore alla separazione, consistente nel rispettivo
fabbisogno più un margine disponibile di fr. 2705.– mensili ciascuno, il
Pretore ha ridotto equamente tale margine a fr. 2043.– mensili, riducendo di
conseguenza il contributo alimentare per la moglie a fr. 1533.– mensili. Non
senza precisare che il marito avrebbe dovuto continuare a mantenere i figli A__________
e T__________, finanziando anche le loro rette scolastiche, così come avrebbe
dovuto versare la propria quota per il mantenimento del figlio B__________,
avuto fuori dal matrimonio.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
5. L'appellante contesta le proprie entrate, che il
Pretore ha calcolato in complessivi fr. 14
000.– mensili. Afferma che la moglie non
ha mai preteso di imputargli un reddito della sostanza, di modo che il Pretore non poteva ascrivergli d'ufficio un
introito di fr. 520.– mensili. Reddito che per altro – egli soggiunge – non
eccede fr. 491.– annui, pari a fr. 40.– mensili di interessi
effettivamente percepiti e fiscalmente dichiarati nel 2012. L'istante censura anche
l'entrata di fr. 550.– mensili stimata dal Pretore “per il maggior
tempo a disposizione da consacrare all'attività di avvocato”, facendo valere di lavorare già al 100% e sottolineando che la moglie non gli ha mai attribuito
un reddito ipotetico né ha mai asserito che egli non lavorasse a tempo pieno.
a) Per
quanto attiene al reddito da titoli e capitali, il Pretore ha rilevato che alla
fine del 2012 la sostanza dell'istante ammontava a fr. 418 924.– e poteva presumersi
garantire una “resa dell'1.5% annuo (art. 12 lett. g OPP 2)”, onde un reddito
di fr. 520.–. Contrariamente all'opinione dell'appellante, la convenuta ha
sempre calcolato le entrate di lui comprendendo, appunto, il reddito da capitali
(osservazioni del 29 luglio 2013, pag. 2 seg.). E per la determinazione
dei contributi alimentari il reddito della sostanza si cumula a quello da attività
lucrativa (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015
del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789
consid. 4; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.2). Posto ciò, per determinare
le entrate di AP 1 non v'è ragione di scostarsi dal metodo di calcolo applicato
– e motivato – da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015 (consid. 5),
fermo restando che dalle tassazioni (aggiornate) vanno ormai dedotti i redditi
conseguiti dalla __________.
Ora,
nel 2010 i dati fiscali attestavano redditi dell'appellante per complessivi fr.
205 162.– annui, pari a fr. 17 096.– mensili (fr. 192 500.– da attività indipendente, fr. 12
662.– da titoli e capitali: doc. CCC). Nel 2011 risultavano entrate per complessivi
fr. 222 657.– annui, corrispondenti a
fr. 18 554.– mensili (fr. 132 000.– da attività indipendente, fr. 90 657.– da titoli e capitali: doc. DDD). Nel
2012 si annoverano redditi per complessivi fr. 141 786.–
annui, ossia fr. 11 815.–
mensili (fr. 141 000.– da attività
indipendente, fr. 295.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 491.– da
titoli e capitali: doc. EEE). Ne segue che in quei tre anni l'appellante ha
guadagnato, in media, fr. 15 820.–
mensili. E a un esame di verosimiglianza come quello che governa i
provvedimenti cautelari in una causa di divorzio non si possono trarre conclusioni
diverse.
b) Per quel che è del reddito stimato dal Pretore in
funzione “del maggior tempo che il convenuto (recte: l'istante) potrà dedicare
al suo ufficio, vista l'interruzione del mandato per __________” (fr. 550.– mensili), AP 1 ha sempre dichiarato – senza
essere smentito – di lavorare al 100% e non
consta, né la convenuta ha mai preteso, che egli potrebbe dedicare altro tempo
all'attività professionale. Il fatto ch'egli abbia perduto un cliente importante
non significa poi che egli possa trovare automaticamente altri mandati suscettivi
di compensare la defezione. Un reddito ipotetico non va imputato alla leggera,
tanto meno in un giudizio di apparenza. Entrate potenziali vanno ascritte a chi
ritrae profitti insufficienti per rapporto alle proprie capacità personali, non
a chi esercita normalmente una professione consona alle proprie attitudini, conseguendo
ordinari guadagni (I CCA, sentenza inc. 11.2011.48 del 24 gennaio 2014,
consid. 9e). In concreto non soccorrono gli estremi per applicare la teoria del
reddito virtuale. Le entrate
dell'appellante risultano così di complessivi fr. 15 820.– mensili. Il Pretore avendo riscontrato introiti per complessivi
fr. 14 000.–
mensili, su questo punto l'appello si
rivela privo di consistenza.
6. Sostiene
l'appellante che il proprio fabbisogno,
accertato dal Pretore in fr. 4160.– mensili, è di almeno fr. 6271.50
mensili, il Pretore avendo dimezzato a torto il costo dell'alloggio solo per la
sua convivenza di __________. Egli fa notare che la compagna guadagna non più di
fr. 2869.– mensili lordi, necessari per mantenersi, dovendo essa accudire inoltre
al figlio B__________ e attendere alle faccende di casa con l'aiuto di una
collaboratrice domestica quattro ore la settimana. Per di più – egli soggiunge –
il primo giudice non ha tenuto conto del rinnovo del mutuo ipotecario né del
costo della collaboratrice domestica. In effetti nel decreto cautelare il primo
giudice, vista la convivenza dell'appellante con __________ (“che lavora e si
mantiene interamente da séˮ), ha riconosciuto nel fabbisogno di lui solo la
metà degli oneri ipotecari di fr. 22 960.30 (fr. 956.70 mensili), la metà delle spese condominiali
di fr. 8797.75 (fr. 366.60 mensili) e metà del premio dell'assicurazione
economia domestica di fr. 51.80 (fr. 25.90 mensili), senza nulla riconoscere per
la collaboratrice domestica.
a) Relativamente
all'ammontare degli interessi ipotecari, risulta che nel 2012 l'interessato ha effettivamente
versato, oltre a fr. 22 960.30, complessivi fr. 4356.– (doc. ZZ, 7° e 8°
foglio). È vero che il 29 novembre 2011 è stata estinta una relazione bancaria,
ma dagli atti si evince che quello stesso giorno ne è stata aperta un'altra per
un mutuo di fr. 184 000.–. A un sommario esame l'argomentazione
dell'appellante circa il rinnovo del prestito ipotecario appare dunque verosimile,
né la moglie pretende che il debito di fr. 184 000.– sia stato estinto. Ne discende
che all'aggravio accertato dal primo giudice, di fr. 1913.35 mensili, vanno aggiunti
fr. 190.15 mensili, corrispondenti agli interessi pagati nel dicembre del 2012
(doc. ZZ, 8° foglio), per complessivi fr. 2103.50 mensili.
b) In merito alla partecipazione della convivente al
costo dell'alloggio, per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge
ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche
abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente
sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla
arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,
consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii,
pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da
ultimo ancora: sentenza inc. 11.2013.78 del 24 febbraio 2015, consid. 6). La convivenza
non deve permettere all'altra persona, in altri termini, di lucrare su di lui,
né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. In concreto è fuori dubbio
che un costo dell'alloggio di complessivi fr. 2836.35 mensili (onere ipotecario
e spese condominiali) appare esagerato per una persona sola, anche tenendo conto
che l'appellante ha diritto di mantenere dopo la separazione lo stesso tenore
di vita sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Pur
considerando che egli deve ospitare i figli durante i diritti di visita, un
esborso di fr. 1500.– mensili (spese condominiali comprese) appare ragionevole,
tanto più che moglie e figli spendono per l'alloggio fr. 1944.– mensili
complessivi. Non si giustifica invece di dimezzare il premio dell'assicurazione
per l'economia domestica, che l'appellante
dovrebbe affrontare anche vivendo solo, e che va riconosciuto di conseguenza in
fr. 51.80 mensili.
c) Per
quel che è della collaboratrice domestica, il relativo costo potrebbe – di per
sé – rientrare nel fabbisogno dell'appellante, ove si pensi che durante la vita
in comune la famiglia faceva capo all'aiuto di una governante e che l'interessato
ha – come detto – il diritto di conservare, per quanto possibile, il livello di
vita di quel periodo. Nulla rende verosimile però che egli sopporti una spesa del
genere. Che nel fabbisogno della moglie sia stato inserito un costo di fr.
400.– mensili ancora non significa che egli possa automaticamente rivendicare altrettanto. In esito a quanto precede il
fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 4365.– mensili (arrotondati), fermo
restando che in proposito occorrerà tornare trattando l'appello della moglie.
7. L'appellante
critica il reddito della moglie, stabilito dal Pretore in fr. 5000.–, e chiede
di portarlo ad almeno fr. 12 000.–, poiché all'attività di medico ospedaliero al
15% con un reddito di fr. 3141.25 mensili AO 1 potrebbe cumulare un guadagno
di almeno fr. 8000.– mensili da attività indipendente. Egli non ritiene credibile
che dal proprio studio medico la convenuta ritragga, con un'attività all'80%,
soltanto fr. 1664.– mensili, come reputa il Pretore, tanto meno ponendo mente
al
fatto che nel 2012 essa è riuscita a guadagnare per lo
meno fr. 4150.– mensili. Ora, nel decreto impugnato il Pretore non ha
mancato di rilevare che i dati inerenti allo studio medico della convenuta paiono
datati e di difficile comprensione, nonostante gli infruttuosi inviti ad aggiornarli.
Valutate le rettifiche operate dall'autorità fiscale, il tempo significativo profuso
dall'interessata nell'attività in proprio, l'aumento dell'attività lavorativa e
le indennità da lei percepite come consigliera comunale, il primo giudice ha accertato
per finire il reddito effettivo da attività indipendente in fr. 1858.75
mensili, salvo aumentarlo a fr. 5000.–, stimati “oggi più che ragionevolmente
alla sua portata”.
a) Le
censure sollevate dall'appellante sono già state esaminate da questa Camera – in
parte – nella citata sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158). In quell'ambito
la Camera aveva sì tenuto conto del significativo incremento dell'impegno
professionale da parte della moglie dal 2010, ma ai fini del giudizio si era
potuta fondare su un unico dato agli atti, cioè l'utile dichiarato dalla contribuente
all'autorità fiscale nel 2010 appunto, di fr. 4430.– annui. In quel fascicolo
processuale non si riscontravano invece elementi idonei a confortare già a un
primo esame la possibilità, per lei, di estendere l'attività dipendente, né
parametri che consentissero di raffrontare l'attività di lei con quella dei
colleghi di studio, sicché mancavano elementi per prospettare un reddito
ipotetico (consid. 7b). Nell'appello l'istante torna a recriminare sull'argomento,
ciò che può anche apparire comprensibile alla luce delle perplessità espresse
dal Pretore nel decreto impugnato, ma non allega nulla di concreto che induca a
modificare la conclusione espressa da questa Camera nella precedente sentenza. Quali
cifre, anche solo statistiche, indurrebbero a maggiorare da fr. 5000.– a fr.
8000.– mensili il reddito ipotetico stimato dal Pretore l'appellante non indica.
Al riguardo l'appello si esaurisce in mere doglianze.
b) Afferma
l'appellante che il reddito da attività indipendente della moglie appare di
almeno fr. 4150.– mensili già solo suddividendo i costi comuni dello studio medico
(doc. 43). Il criterio non è pertinente. Che nel 2012 AO 1 abbia guadagnato di
più è indubbio, le entrate di lei essendo passate da fr. 113 145.05 nel 2010 (doc. 40) a fr. 152 351.46 (doc. 43). Il documento appena citato costituisce
nondimeno la contabilità dello studio medico che la moglie divide con altri tre
colleghi e riguarda la suddivisione interna dei costi, ma non tiene calcolo
delle spese personali dell'interessata. E nella dichiarazione d'imposta del
2012 costei ha esposto un ricavo netto di fr. 10 681.–
(doc. 53 nell'inc. OA.2008.483).
D'altro
lato non si deve trascurare che nell'incarto di merito, richiamato dal Pretore
con ordinanza del 5 agosto 20213, figura il conto d'esercizio 2013 dello studio
medico, dal quale si evince un ricavo netto di fr. 40 823.–, corrispondenti a circa fr. 3400.– mensili (doc. 62 nell'inc.
OA.2008.483). E nel memoriale conclusivo di merito del 14 luglio 2015 la
convenuta si dipartiva dall'identico dato (pag. 12). Considerato che ai fini di
un giudizio provvisionale circostanze emerse nella relativa causa di divorzio e
sulle quale le parti hanno avuto modo di esprimersi non possono essere ignorate
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a), non è lecito
ora sorvolare su tali risultanze. Il reddito da attività indipendente della
convenuta va determinato così in base ai dati del 2013, come prevede la
giurisprudenza ove si tratti di accertare il reddito di un coniuge in costante aumento
(sentenze del Tribunale federale 5A_874/2014 dell'8 maggio 2015, consid. 5.2.1
con rinvii e 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in:
FamPra.ch 2009 pag. 465; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a).
In definitiva, richiamato quanto la convenuta ha guadagnato presso la __________
__________ (fr. 3141.– mensili) e le indennità da essa percepite quale consigliera
comunale (fr. 135.– mensili in media), le entrate complessive di lei risultano
di fr. 6676.– mensili. Su tal punto l'appello si rivela parzialmente fondato.
8. Quanto
al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede di ridurlo dai fr. 4490.–
mensili calcolati dal Pretore a fr. 3797.30, facendo valere che il costo dell'alloggio
di lei non eccede fr. 1920.– mensili, che alla convenuta non va riconosciuto il
costo del posteggio (fr. 250.– mensili), né il premio per l'assicurazione responsabilità
civile dell'automobile, né l'imposta di circolazione né tanto meno la quota del
Touring Club Svizzero né il libretto ETI.
Egli riconosce invece che la spesa per la collaboratrice domestica della moglie
va aumentata a fr. 400.– mensili. In realtà identiche censure sono già state trattate
da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015, cui si rinvia. Il fabbisogno
di AO 1 va fissato così, salvo quanto si dirà oltre in esito all'appello di
quest'ultima (consid. 14), in fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio
della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità
civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice
domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–). A tale fabbisogno si aggiunge, come
per il marito, il noto margine di fr. 2305.– mensili destinato a garantire
il tenore di vita precedente la separazione, ciò che porta il totale a fr.
6988.30 mensili.
9. L'appellante
contesta che __________ possa essere chiamata a sopportare, oltre alle prestazioni
che già fornisce in natura, la metà del fabbisogno in denaro del figlio B__________,
fissato dal Pretore in fr. 1920.– mensili. Ora, non fa dubbio che un genitore è
tenuto a mantenere un figlio in base alle sue proprie possibilità (art. 285
cpv. 1 CC). In concreto risulta che l'interessata lavora a metà tempo per la __________
di __________, guadagnando fr. 2869.– mensili, compresi fr. 200.– di assegni
familiari (doc. U nell'inc. OA.2008.483). Risulta inoltre che essa può sostentarsi
da sé (memoriale conclusivo dell'istante, pag. 3). Come si vedrà in seguito, poi,
AP 1 risulta in grado – comunque sia – di sopperire all'intero fabbisogno in
denaro di B__________. In condizioni del genere non è il caso di indagare oltre
sulla situazione economica della nuova compagna.
10. Infine
l'appellante fa notare che nella retta dell'Istituto
__________ va inclusa la quota d'iscrizione di fr. 600.– annua, tralasciata
dal Pretore. In effetti egli risulta versare tale importo (ricevuta nel classificatore
doc. 20), come conferma la moglie (doc. 19). Le rette scolastiche vanno fissate
così in fr. 781.50 mensili per A__________ e in fr. 702.50 mensili per T__________.
Visto inoltre quanto figura nella sentenza emessa il 9 marzo 2015 da questa
Camera, occorre adeguare d'ufficio il fabbisogno in denaro dei figli come segue:
per
A__________:
fr.
2000.– mensili fino al 16° compleanno e
fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o
al termine della formazione scolastica o professionale;
per
T__________:
fr. 1745.–
mensili fino al 12° compleanno e
fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o
al termine della formazione scolastica o professionale.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
11.
L'appellante
sostiene che il guadagno del marito da attività indipendente non ammonta a fr.
12.
930.–,
come ha stabilito il Pretore, ma ad almeno fr. 18 725.– mensili, come risulta dalla
media dei redditi accertati dall'autorità fiscale dal 2010 al 2012. Essa fa
valere poi che il coniuge conserva una cospicua
sostanza e contesta che la rinuncia di lui a qualsiasi diritto nella
successione del padre in favore della madre possa essere “ritenuta a
sfavore della moglie e dei figli”. Simili censure sono state già esaminate da questa
Camera nella ripetuta sentenza del 9 marzo 2015 e al riguardo non soccorre ripetersi.
Basti ricordare che nelle entrate del marito non si giustifica di computare redditi
per “valori locativi e affitti”, i quali si riferiscono a immobili occupati e
goduti dalla di lui madre. Né l'appellante pretende che nel frattempo la situazione
sia mutata. Non si intravedono motivi quindi per scostarsi dal reddito dell'appellante
testé calcolato in fr. 15 820.– mensili (sopra, consid. 5b).
12.
Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal
Pretore in fr. 4160.– mensili, l'appellante sostiene che tutte le poste riconducibili alla convivenza con __________,
a cominciare dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno dimezzate. A
suo parere inoltre dal costo dell'alloggio effettivo occorre dedurre la quota già
compresa nel fabbisogno in denaro di B__________ e dividere il rimanente a metà,
sicché in definitiva il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3243.35 mensili. Ora,
sulla questione legata al calcolo del fabbisogno di un coniuge che vive con una
terza persona già si è detto (consid. 6b). Ciò non toglie che in concreto l'importo
di fr. 4365.– mensili (sopra, consid. 6c) vada ridotto a fr. 4215.–
mensili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1350.–
mensili per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” applicandosi
solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11; I CCA,
sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b), ciò che non è il
caso nella fattispecie. L'appellante ha diritto unicamente al minimo
esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo (fr. 1200.– mensili).
13.
Quanto al proprio reddito, AO 1 ribadisce di non
guadagnare più di fr. 3807.90 mensili (fr. 3141.25 mensili conseguiti nel 2012 da
attività dipendente e fr. 666.65 mensili conseguiti nel 2010 da attività
indipendente), contestando la differenza di fr. 1192.10 mensili. Essa fa valere
inoltre che il figlio T__________ non ha ancora dieci anni, di modo che non le
si può imporre un reddito ipotetico né un grado d'occupazione superiore al 50%,
tanto più che le risorse dei coniugi sono sufficienti per coprire tutto il fabbisogno
familiare. L'argomentazione non è fondata, ove appena si rammenti quel che si è
enunciato al proposito esaminando l'appello del marito. Né si giustifica di considerare
le entrate conseguite dall'appellante nel solo 2010 quando essa ha potenzialità
di reddito per fr. 6676.– (sopra, consid. 7b). Per il resto, l'interessata
tenta di equivocare. È vero che di regola un coniuge con figli può essere
tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale
solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 10 anni (DTF
137.
III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012
del 23 luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2013.30
del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però l'appellante lavora
già oltre al 50% dal 2010 (lettera del 19 settembre 2013, pag. 2; memoriale conclusivo
del 30 agosto 2012, pag. 5 nell'inc. DI.2008.936 richiamato), sicché il
principio giurisprudenziale enunciato neppure si applica.
14.
In merito al proprio fabbisogno l'appellante sostiene
che esso non è di soli fr. 4490.– mensili, come ha accertato dal Pretore, bensì
di fr. 7939.35.– mensili, dovendosi tenere conto dell'effettivo carico fiscale
e del costo dei pasti fuori casa.
a) Nella
sentenza del 9 marzo 2015 questa Camera ha già accertato che il fabbisogno
della moglie ammonta dal gennaio del 2012 in poi a fr. 4683.30 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione
fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori
casa
fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90,
assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr.
400.
–, imposte fr. 1138.–), cui va aggiunto il margine di fr. 2305.– destinato
a garantire il livello di vita precedente la separazione. Sul calcolo non v'è
motivo di tornare.
b) Relativamente
all'onere fiscale non si deve trascurare invece che alla moglie va imputato un guadagno
da attività indipendente di fr. 3400.– mensili, per un reddito complessivo di
fr. 6676.– mensili (sopra, consid. 7b). A un sommario esame l'imponibile dell'appellante
sul piano cantonale ascende perciò a circa fr. 130 000.– annui,
di modo che a un giudizio di verosimiglianza l'onere fiscale risulta attorno ai
fr. 1800.– mensili (calcolatore d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Il fabbisogno
minimo della convenuta dal 2013 passa di conseguenza a fr. 5345.– mensili,
cui vanno aggiunti fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto
prima della separazione, onde complessivi fr. 7650.– mensili arrotondati.
15.
Allega l'appellante che, fosse pure confermato il
decreto cautelare impugnato, al marito si dovrebbe imporre di attingere alla sostanza.
La rivendicazione è fuori luogo. Per giurisprudenza
invalsa, ove i redditi da attività
lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi siano
sufficienti per assicurare il fabbisogno della famiglia, il giudice delle
misure provvisionali non considera la sostanza. Solo quando il fabbisogno della
famiglia non è coperto egli può obbligare i coniugi a erodere il patrimonio,
beni propri compresi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso però egli deve
rispettare la parità di trattamento e non può imporre a un coniuge di far capo
alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche
dall'altro, salvo che quest'ultimo sia nullatenente (sentenza del Tribunale
federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti;
RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2014.26
del 13 gennaio 2016, consid. 4). In concreto il fabbisogno della
famiglia è coperto, di modo che un consumo di sostanza non entra in linea di conto.
16.
In conclusione, con un reddito di fr. 6676.– mensili
e un fabbisogno di fr. 7650.30 AO 1 necessita, per conservare il tenore di vita
sostenuto prima della separazione, di fr. 975.– mensili arrotondati. AP 1 da
parte sua ha un reddito di fr. 15 820.– mensili e un fabbisogno di fr. 4215.– mensili,
cui si aggiungono fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto
prima della separazione. Una volta versato il contributo alimentare per i figli
A__________ e T__________ (complessivi fr. 3745.– mensili), come pure le
rette scolastiche (complessivi fr. 1484.– mensili), gli restano fr. 4071.–
mensili con cui può coprire il fabbisogno in denaro del figlio B__________ (fr.
1920.
– mensili) e versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 975.–
mensili, pari all'ammanco che essa registra nel bilancio familiare. In ultima
analisi, l'appello di AP 1 merita così parziale accoglimento e il decreto
impugnato va modificato di conseguenza, fermo restando che per quanto riguarda
il contributo alimentare in favore dei figli fa stato la sentenza emessa da
questa Camera il 9 marzo 2015 (dispositivo n. III/1.6).
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili
17.
Le spese relative all'appello
di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione, ma non la
soppressione del contributo alimentare per la moglie. Equitativamente si
giustifica dunque di porre a suo carico tre quinti delle spese, mentre il resto
andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di respingere
l'appello. Non potendo essere ritenuta soccombente, essa non può vedersi addebitare
oneri, ma nemmeno riconoscere ripetibili. In tali circostanze si preleva
unicamente la quota di spese a carico dell'appellante. Quanto all'appello di AO
1, soccombente per intero, i costi vanno a carico di lei, con obbligo di rifondere
alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nel
complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul
Dispositivo
dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili
(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
18. Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Le
cause inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 sono congiunte.
2. L'appello di AP 1 è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato
è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO
1, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare di fr. 975.– mensili dal 1° giugno 2013.
Per
il resto il decreto impugnato è confermato.
3. Le
spese di tale appello, ridotte a complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di AP
1.
4. L'appello
di AO 1 è respinto.
5. Le
spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1,
che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
6. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).