11.2014.100
Divorzio: decreto cautelare “intermedio”
4 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.100
Lugano,
4 dicembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2014.31 (divorzio su
azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
petizione dell'8 ottobre 2014 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 24 novembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 14 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio
promossa l'8 ottobre 2014 da AO 1 (1961) contro il marito AP 1 (1967) il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha emanato a un'udienza del
14 novembre 2014 il seguente decreto cautelare, registrato a verbale:
Il Pretore,
nelle more
del giudizio, richiamati gli art. 261 segg. CPC, riservato un diverso giudizio
a seguito a completa istruttoria, con il conteggio di eventuali conguagli,
pronuncia:
1. A
favore di AO 1 AO 1 verserà un contributo alimentare di fr. 425.– mensili in
via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, con effetto a partire dal mese
di dicembre 2014.
2. Gli
assegni per figli potranno essere percepiti direttamente dalla madre.
Intimazione alle parti seduta
stante.
B. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera il 24 novembre 2014 per ottenere
che, conferito al suo appello effetto sospensivo, il decreto in questione sia
annullato, subordinatamente il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a
fr. 116.75 mensili dal dicembre del 2014. Contestualmente egli postula la
concessione del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1
per osservazioni.
in diritto: 1. Il giudice può comunicare alle
parti la sua decisione in tre modi:
– può
consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve
motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),
– può
notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),
– può
notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto
(“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).
Ciò vale per tutti i tipi di
procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se
una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa
richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ogni decisione dovendo contenere inoltre
l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno rinunciato a
ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati il giudice deve
menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro
dieci giorni (Tappy in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 10 ad art. 238; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 13 ad art. 238; Naegeli/Mayhall in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n.
17 ad art. 239; Killias in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 27 ad art. 238). Il solo dispositivo non
è impugnabile. Il termine di appello o di reclamo decorre, in tali casi, dalla
notificazione della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).
2. Nel vecchio
diritto ticinese di procedura i decreti cautelari emessi dai Pretori “nelle
more istruttorie”, ovvero dopo che la controparte avesse avuto modo di esprimersi
ma prima che si tenesse la discussione finale, non erano impugnabili (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Nel nuovo diritto tali decreti –
qualificati come “intermedi” – possono formare oggetto di appello o di reclamo
nel termine di dieci giorni (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2), diversamente dai
decreti emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 417).
Per di più, il
nuovo diritto prevede – diversamente dal vecchio – l'indicazione obbligatoria
dei rimedi giuridici. Ne segue che qualora emanino decreti cautelari “intermedi”
senza motivazione scritta i Pretori devono indicare
esplicitamente la possibilità per le parti di chiedere la motivazione entro
dieci giorni. Non solo: trattandosi di decisioni adottate con la procedura
sommaria, essi devono precisare altresì che il termine di dieci giorni non è sospeso
dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC), in difetto di che le ferie ne interrompono
il decorso, seppure il destinatario della decisione disponga di adeguate cognizioni
giuridiche (DTF 139 III 83 consid. 5).
3. Nella
fattispecie il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 425.– mensili “nelle more istruttorie”, senza dare ragione dei
motivi nel decreto cautelare. Alle parti egli ha comunicato il solo
dispositivo, registrato a verbale, non si sa se accompagnato da una motivazione
orale. Sta di fatto che il dispositivo in sé non era impugnabile. AP 1 aveva
dieci giorni di tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta del
decreto. Il termine d'impugnazione comincerà a decorrere quando egli avrà
ricevuto tale motivazione. Ne segue che l'appello in esame va dichiarato già di
primo acchito irricevibile.
La dottrina è
unanime nel ritenere, comunque sia, che appelli e reclami prematuri, diretti
contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di
motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel
termine di dieci giorni (Tappy,
op. cit., n. 15 in fine ad art. 239 CPC; Naegeli/
Mayhall, op. cit., n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech, op. cit., n. 6 in fine ad art. 239 CPC; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad art. 239; Killias,
op. cit., n. 20 ad art. 239 CPC). In concreto l'appello di AP 1 è
tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di
motivazione scritta.
4. L'emanazione
della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
5. Le spese
dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo soccorrono motivi di equità
che giustificano di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato
alla controparte per osservazioni.
Il beneficio del
gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante non può entrare in linea di
considerazione, a prescindere dalle eventuali ristrettezze in cui versa il
convenuto. L'appello in effetti appariva manifestamente improponibile fin dall'inizio
(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato nemmeno notificato a AO 1.
6. Quanto ai
rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile
sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente
decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF), e un valore litigioso di almeno fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. L'atto è trasmesso
al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta del
decreto cautelare.
3. Non si riscuotono
spese.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
5. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).