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Decisione

11.2014.101

Azione di divisione ereditaria: tassazione della parcella emessa da un notaio divisore

11 aprile 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi annessi. Il reclamante fa valere che un ulteriore esame della questione

non era necessario dopo quello intervenuto il giorno prima, di 40 minuti. Ora,

dagli atti risulta che il coerede CO 1 ha inviato il 26 ottobre 2012 al notaio

divisore una missiva in tedesco con acclusi taluni suoi conteggi sull'attivo della

successione (classificatore n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 122 a 128).

La lettera e gli allegati non sono di facile comprensione. Se si considera

altresì lo scritto inviato alla patrocinatrice del ricorrente (classificatore

citato, act. 135 e 136), il dispendio di tempo complessivo esposto dal notaio

divisore non può dirsi esagerato. La valutazione del primo giudice resiste

pertanto alla critica.

i) Il

notaio divisore ha conteggiato il 14 gennaio 2013 un'ora e mezzo di lavoro con

la motivazione “ricevo documentazione” dalla legale del ricorrente, “breve

esame + inizio inventario”. Il reclamante sostiene che 20 minuti dovevano

bastare. Secondo il Pretore invece 90 minuti risultano adeguati, anche perché a

quel momento il notaio aveva cominciato la stesura dell'inventario. Il reclamante

ribadisce che l'esame della documentazione era già stata eseguita e fatturata all'inizio

di dicembre. In realtà altri documenti sono stati inviati al notaio divisore il

10 gennaio 2013 (classificatore n. 1 prodotto dal notaio stesso, act. 201 e

202), né l'interessato contesta che a quel momento il notaio abbia iniziato

l'erezione dell'inventario, sollecitata dallo stesso RE 1 (classificatore n. 1,

act. 203). L'apprezzamento del primo giudice sfugge quindi a censura.

j) Il

notaio divisore ha esposto 25 ore e mezzo di lavoro complessive il 24, 28, 29,

30, 31 gennaio 2013 e il 1° febbraio 2013, che il ricorrente chiede di ridurre

a 12. Il Pretore ha ritenuto giustificato quel dispendio di tempo già per il

fatto che la bozza d'inventario comprendeva 32 pagine particolareggiate e

motivate di un procedimento suddiviso in più fasi (classificatore n. 1 prodotto

dal notaio divisore, act. 263 a 279). Il ricorrente fa valere che il tempo

indicato è eccessivo, anche perché in precedenza il notaio divisore aveva già fatturato

molte ore per lo studio delle carte. In realtà il progetto di atto pubblico

preparato dal notaio divisore deve avere richiesto, già a prima vista, una

lunga concezione, ove appena si consideri la sua ampiezza (32 pagine, come

rileva il Pretore), ma anche la meticolosità, l'attenzione e lo scrupolo con

cui è stato elaborato. Il rogito riassumeva numerosi dati passati al vaglio del

contraddittorio fra eredi e risolveva svariate questioni litigiose. Dagli atti

risulta altresì che in quei giorni il notaio ha chiesto chiarimenti all'Ufficio

dei registri, ha scritto tre messaggi di posta elettronica a una banca e una

lettera a un'altra, dando spiegazioni anche alla legale del reclamante (classificatore

citato, act. 204 a 213), ciò che deve avere comportato almeno due ore e mezzo

di lavoro. Le 23 ore fatturate per la confezione dell'inventario sono quindi legittime.

k) Il

notaio divisore ha indicato 150 minuti di lavoro il 4 febbraio 2013 per lo

studio del problema legato a un diritto d'usufrutto e per l'invio di una convocazione

agli eredi. Il Pretore ha rilevato che la questione dell'usufrutto non era

stata affrontata in precedenza e che la lettera agli eredi era di tre pagine.

Il reclamante ribadisce che l'esame dell'usufrutto doveva ritenersi “largamente

compreso nello studio già effettuato per l'inventario”, ma non pretende che

l'accertamento secondo cui

l'usufrutto

non era stato analizzato prima di allora sia erroneo. Tanto meno egli contesta

che il tempo esposto sia servito anche per la redazione di una lettera di tre

pagine (classificatore n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 221). Considerata

approssimativamente un'ora per quest'ultima prestazione, l'ora e mezzo dedicata

al tema dell'usufrutto non può quindi dirsi eccessiva.

l) Il

notaio divisore ha contabilizzato quattro ore di lavoro il 5 febbraio 2013

per “controllo, completazione e redazione inventario”, che il Pretore ha definito

giustificate, “avuto riguardo alla complessità della fattispecie”. Il reclamante

si duole che quelle ore sono troppe, tenuto conto di quanto già fatturato. Ora,

per la redazione dell'inventario (di 32 pagine) il notaio aveva esposto circa un'ora

il 14 gennaio 2013, cui si aggiungono le 23 ore dal 24 gennaio al 1° febbraio

2013 e quelle del 5 febbraio, per un totale di 28. Si tratta di un dispendio di

tempo rilevante, fors'anche abbondante, ma che nel complesso può ancora

ritenersi consono a una fattispecie articolata e ostica come quella in

rassegna. Tant'è che, in definitiva, neppure il reclamante mette in dubbio la

laboriosità della divisione ereditaria.

m)

Il notaio divisore indica di avere dedicato 40 minuti l'8 febbraio 2013 per

“trasferta presso __________ per ritiro docu­mentazione richiesta”. Il Pretore

ha accertato che il notaio si è recato personalmente in banca a __________

perché si trattava di ritirare documentazione delicata, mentre un invio postale

avrebbe comporto “oneri maggiori”. Il recla­mante eccepisce che il notaio

divisore avrebbe potuto farsi spedire la documentazione dalla banca. Non a

torto, mal comprendendosi perché la trasmissione del plico (sia pure di 72

fogli) per posta raccomandata dovesse comportare rischi e costare più di fr.

200.– (40 minuti a fr. 300.– orari). Al proposito la decisione impugnata non è difendibile.

I 40 minuti che il notaio divisore ha destinato alla trasferta in banca non possono

di conseguenza essere riconosciuti come dispendio di tempo necessario.

n)

Il notaio divisore ha fatturato il 12, 13 e 14 febbraio 2013 altre 12 ore

a 15 minuti di lavoro che il reclamante chiede di ridurre a due ore e mezzo. Il

Pretore ha accertato che a quel momento il notaio divisore ha dovuto passare in

rassegna una voluminosa documentazione bancaria, come pure quanto pervenutogli dall'Ufficio

esecuzioni di Lugano e dall'Ufficio dei registri, sicché il dispendio orario è

servito per integrare tali informazioni nell'inventario. Dal carteggio risulta in

effetti che l'avv. PI 1 ha vagliato un'ottantina di documenti bancari (classificatore

n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 237 a 244 e 246/1 a 246/71), una

dozzina di documenti ricevuti dall'Ufficio dei registri (act. 224 a 235) e altri

sei documenti relativi alla vendita di una casa d'abitazione a __________ (act. 250

a 255). Inoltre ha sollecitato informazioni per telefono e per fax all'Ufficio di

esecuzione (act. 262), esaminando la risposta (act. 261). In simili circostanze

l'apprezzamento del Pretore non è criticabile. Quand'anche il notaio divisore

avesse dedicato solo cinque minuti a ogni foglio, per vero, otto ore e mezzo

sarebbero state necessarie già per il controllo della documentazione. Tenuto

conto di almeno un' ora per le verifiche più approfondite (conteggio manoscritto:

act. 235) e del tempo necessario per interpellare l'Ufficio di esecuzione (15

minuti), rimanevano due ore e mezzo per integrare l'inventario, come riconosce

il reclamante medesimo.

o) Il

notaio divisore ha esposto due ore di lavoro il 15 febbraio 2013 per l'esame di

una “posizione S__________” insieme con un consulente. Il Pretore ha accertato

che l'avv. PI 1 ha ritenuto di approfondire la questione in seguito alla documentazione

trasmessagli dal notaio incaricato della vendita della casa d'abitazione a __________.

Il reclamante sostiene che a tal fine un'ora sarebbe stata sufficiente, poiché

la questione andava esaminata già prima, ma non spiega perché anticipare

l'esame avrebbe permesso di risparmiare tempo. Certo, egli pretende che il suo

legale aveva ricostruito la vicenda fin nei particolari e che il notaio

divisore, avendo trascurato ciò all'inizio nell'inventario, ha causato problemi

alle trattative. Egli disconosce però che il notaio divisore non poteva limitarsi

a riprendere passivamente la posizione esposta da un erede senza verificare l'esistenza

del debito successorio, il cui ammontare induceva a cautela. Quanto ai pretesi

“disturbi nelle trattative successive”, essi non incidono sulle prestazioni elencate

nella parcella e non giustificano una riduzione del dispendio orario.

p) Il

notaio divisore ha indicato 90 minuti di lavoro il 18 febbraio 2013 per la “conclusione,

lettura inventario”. Il reclamante opina che 30 minuti dovevano bastare. Vista

l'estensione e la complessità dell'atto (35 pagine), il Pretore ha giudicato l'impiego

di tempo adeguato. A ragione, se appena si pensa che dedicare tre minuti per

pagina non era sicuramente eccessivo, nemmeno il reclamante allegando per altro

che la verifica intrapresa dal notaio divisore fosse superflua.

q) Il

notaio divisore ha contabilizzato il 5 marzo 2013 quattro ore di lavoro, di cui

due per “esame diritto applicabile, tesi erede su diritto spagnolo” e altre due

per rispondere a un messaggio di posta elettronica di CO 1, come pure per inviare

a quest'ultimo determinati documenti. Il Pretore ha accertato che quel giorno l'avv.

PI 1 ha effettivamente risposto ai quesiti del coerede, soggiungendo che, ove

sia sollecitato ripetutamente, un notaio divisore deve anche poter esporre i

costi. Il reclamante chiede di ridurre il tempo fatturato a un'ora, ribadendo

che la questione del diritto applicabile era già stata studiata. Dagli atti

risulta che quel giorno il notaio ha effettivamente scritto al coerede un messaggio

di posta elettronica di 13 righe (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore,

act. 304), un altro messaggio di una riga (act. 306) cui ha fatto seguire –

sempre per posta elettronica – 10 allegati accompagnati da tre righe di

spiegazione (act. 307 a 311) e un ulteriore messaggio di otto righe in merito a

dubbi sui nomi usati da G__________ (act. 313). Per la preparazione, lo studio

e l'invio di tale corrispondenza si può senz'altro riconoscere un'ora e mezzo

di lavoro, alla quale va aggiunta un'altra mez­z'ora per il (ri)esame della

questione legata al diritto applicabile. La risposta inviata al coerede non denota

tuttavia un particolare approfondimento (act. 313) e non giustifica altre due

ore di lavoro. I dieci minuti di lavoro per la redazione della lettera alla

legale del reclamante, che questi parrebbe contestare, sono invece ragionevoli (act.

314 e 315).

r) Il

notaio ha fatturato 105 minuti di lavoro il 6 marzo 2013 per “invio mail a

eredi su legge applicabile e altro”. Il Pretore ha accertato che il messaggio

di posta elettronica inviato quel giorno a CO 1 affrontava numerosi temi e che il

suo contenuto non ricalcava quello della vigilia, sicché il tempo indicato

appare legittimo. Il reclamante eccepisce che la stesura dello scritto non doveva

richiedere più di 20 minuti, limitandosi a questioni già approfondite da tempo.

L'assunto non può essere seguito. Il messaggio in discussione, di una

cinquantina di righe, trattava effettivamente sva­riati oggetti e non si presenta

come una ripetizione del precedente (classificatore n. 2 prodotto dal notaio

divisore, act. 316 a 319). Un'ora e mezzo di lavoro risultava quindi

giustificata, cui si aggiunge un quarto d'ora per il messaggio di posta

elettronica destinato alla legale di RE 1. Su questo punto l'apprezza­mento del

Pretore merita conferma.

s)

Il notaio divisore ha fatturato otto ore e mezzo di lavoro il 15 marzo

2013 per “esame schede contabili S__________ e tre fatture mobilio”,

“preparazione incontro eredi” e legale del ricorrente, “discussione” con il coerede

e “redazione rapporto di continuazione procedura e consegna agli eredi”. Il

Pretore ha rilevato che le prestazioni svolte quel giorno dal notaio divisore non

hanno riguardato solo l'esame del credito “S__________”, sicché il tempo fatturato

si giustifica per la comples­sità della pratica. Il ricorrente si limita a ribattere

che il credito “S__________” era già stato esaminato e che le ore esposte sono sproporzionate, non senza lamentare una

volta ancora che l'omissione della posta nell'inventario gli ha recato

grave danno. Egli non indica minimamente tuttavia in che misura andrebbe ridotto

il dispendio orario dichiarato dal notaio divisore. Insufficientemente motivato

(nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito il reclamo si rivela finanche irricevibile (cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2005.2 del 18 gen­naio 2005, consid. 6b).

t) Il

notaio divisore ha contabilizzato il 12 aprile 2013 fr. 159.– per spese di

cancelleria. Il Pretore ha accertato che il 4 aprile 2013 RE 1 aveva inviato all'avv.

PI 1 a un plico di 80 fogli (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act.

361 a 441), documentazione che il notaio divisore ha trasmesso in copia al coerede

il giorno dopo (act. 444 e 445). Il reclamante non contesta il numero di

fotocopie eseguite, ma la tariffa di fr. 2.– per esemplare che giudica troppo

elevata. A parte il fatto però che la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati,

cui rinviava l'art. 25 cpv. 2 vLTN (sopra, consid. 5), prevedeva esplicitamente

all'art. 3 cpv. 2 lett. b un'indennità fino a fr. 2.– per ogni fotocopia

eseguita dal legale (BOA n. 17 dell'aprile 1999, pag. 32), il reclamante non

indica di quanto vada ridotta l'indennità contestata. Insufficientemente

motivato, una volta ancora il ricorso si dimostra così irricevibile.

u) Sempre

nell'aprile del 2013 (giorno illeggibile), il notaio divisore ha dedicato 60

minuti a un “colloquio con un fiduciario”. Il Pretore ha appurato che l'avv. PI

1 si è valso della consulenza di un fiduciario per chiarire la questione “S__________”,

ciò che la complessità dei temi trattati nei documenti esibiti dalla legale di RE

1 senz'altro giustificava. Il reclamante contesta l'esistenza del colloquio, di

cui per altro sostiene di non vedere il nesso con la fattispe­cie, poiché la

questione del “credito S__________” non era complicata. Così argomentando, tuttavia,

egli non si confronta con la decisione impugnata né tanto meno spiega perché

sia manifestamente inesatto l'accertamento del Pretore (art. 320 lett. b CPC).

Per tacere del fatto che il 22 aprile 2013 un fidu­ciario risulta avere effettivamente

rilasciato un parere sulla “questione S__________” (classificatore n. 2 prodotto

dal notaio divisore, act. 452). Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile.

v)

Il notaio divisore ha esposto 120 minuti di lavoro e fr. 350.– di spese

il 29 aprile 2013, che il reclamante contesta. Il Pretore ha approvato l'impiego

delle due ore, adducendo che l'avv. PI 1 ha dovuto riesaminare le questioni

sollevate a un colloquio il 15 marzo 2013 e rispondere a una lettera inviatagli

da RE 1 il 22 aprile 2013, il quale sollevava numerosi punti ancora litigiosi.

Egli ha riconosciuto anche la spesa di fr. 350.– per telefonate, fotocopie,

messaggi di posta elettronica e invii postali. Il reclamante ribadisce che un

ulteriore esame di quanto già discusso era superfluo e che le spese di fr.

350.– non si giustificano. Che il citato colloquio non fosse bastato per

risolvere i punti litigiosi è dimostrato dal fatto però che in seguito la

legale di RE 1 ha spedito al notaio divisore una lettera di tre pagine, unendo

24 allegati (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act. 459 a 485).

Considerato il tempo presumibile per la stesura delle tre pagine di risposta

(45 minuti) e per il messaggio di posta elettronica (10 minuti; act. 487 e 500

a 502), il notaio divisore ha dedicato all'esame degli atti a lui sottoposti circa

65 minuti, cioè meno di tre minuti per documento. Considerato ciò, la

valutazione del primo giudice è di sicura pertinenza.

Quanto

alle spese di fr. 350.–, il notaio divisore ha spiegato di averle fissate in

base alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati con l'aggiunta di “spese

forfettarie di telefono, fax, stampe, mail ecc.” (replica del 9 maggio 2014,

pag. 13). L'ac­certamento del Pretore, secondo cui l'im­porto è correlato al­l'emissione

della parcella notarile e alla lettera del 22 aprile 2013, è pertanto

manifestamente erroneo. L'art. 3 vTOA poi non prevedeva rimborsi forfettari,

men che meno per spese che rientravano nei costi generali dello studio (Bollettino

del­l'Ordine degli avvocati n. 8 del febbraio 1995, pag. 11). Disponeva la rifusione

delle spese vive sopportate dal patrocinatore nell'interesse del cliente, su

richiesta del cliente o cagionate dal cliente, così come un'indennità di fr.

5.– per la stesura di ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e

fino a fr. 2.– per ogni copia, sempre che tali esborsi fossero partitamente

specificati. In simili condizioni l'importo forfettariamente fissato dal notaio

divisore in fr. 350.– non può trovare tutela.

w)

Il notaio divisore ha fatturato complessivi 350 minuti di lavoro il 15,

16, 17 e 23 maggio, contestati dal reclamante. Il Pretore ha accertato che le

prestazioni elencate nella nota particolareggiata del notaio divisore sono

state effettivamente svolte e che tale attività era documentata, avendo il notaio

esaminato e riscontrato le richieste degli eredi. Il reclamante ribadisce che a

quel momento l'inventario era terminato e che si trattava solo di decidere come

procedere per la traduzione dell'atto pubblico, mentre le trattative fra le

parti erano a conoscenza del notaio divisore, il quale doveva attenderne

l'esito,

visto che gli eredi avevano già contestato la sua parcella del 29 aprile

2013. In realtà la documentazione agli atti conferma quanto ha accertato il

Pretore, ossia che l'attività del notaio è stata sollecitata dagli eredi medesimi

(classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act. 521 a 531). Per di più,

ancora il 16 maggio 2013 la legale di RE 1 ha comunicato al notaio divisore di

non vedere la possibilità di una soluzione amichevole (act. 525). Per il resto

il reclamante non discute che il notaio divisore abbia eseguito le prestazioni in

oggetto né, tanto meno, il tempo esposto. Al riguardo non giova quindi diffondersi

oltre.

x)

Infine il notaio divisore ha esposto 23 ore e 40 minuti complessivi di lavoro

dal 27 maggio al 22 ottobre 2013 che – secondo il Pretore – sono servite

all'avv. PI 1 per continuare il proprio lavoro, spronato per altro dallo stesso

RE 1. Circa le ore dedicate al riordino del carteggio, il Pretore ha osservato

che ciò si deve alla contestazione delle note d'onorario da parte degli eredi,

il notaio avendo presentato una “documentazione ineccepibile”. Nel reclamo RE 1

contesta in particolare 10 ore e mezzo di lavoro che il notaio divisore ha

destinato, appunto, al riordino dell'incarto.

Dalla

nota particolareggiata si desume in proposito che il notaio ha motivato 3 ore

di lavoro il 10 settembre 2013 con la frase “decido di sottoporre a Pretore

tassazione nota ed esonero dall'incarico; inizio ristrutturazione incarto”,

altre 3 ore e mezzo di lavoro l'11 settembre 2013 con la spiegazione “ristrutturazione

incarto per Pretore e modalità di presentazione lavoro svolto + formazione classeurs

rossi I e II (ordine cronologico come note professionali)” e ulteriori 4 ore

di lavoro il 4 ottobre 2013 con l'indicazione “com­pletazione riordino incarto

per invio a Pretura, divisione in fasi, inserimenti documenti nella corrispondenza

in ordine cronologico”. Sta di fatto che, come il reclamante sottolinea, l'ineccepibile

tenuta degli atti e della distinta particolareggiata era già compresa nel­l'onorario

per le singole prestazioni eseguite. Anche perché gli eredi avevano il diritto

di verificare in ogni momento le prestazioni fatturate dal notaio, a

prescindere dalla decisione di contestarne o no la parcella. Senza dimenticare poi

che il riordino profittava al notaio medesimo (alla stessa stregua del tempo

profuso da un avvocato nel­l'incas­so di una nota d'onorario: CdM, sentenza

inc. 19.1998.39 del 19 dicembre 2001, consid. 18). Incombeva quindi al notaio divisore

organizzare l'incarto fin dall'inizio in modo tale da poterlo esibire al

giudice senza indugio. Le 10 ore e mezzo contestate dal reclamante non possono

essere riconosciute.

y) In

ultima analisi dalla parcella del 29 aprile 2013 vanno dedotti 30 minuti per la

prestazione esposta il 28 febbraio 2011 (consid. c), 40 minuti per la trasferta

dell'8 febbraio 2013 (consid. m), 120 minuti di lavoro non giustificati il

5 marzo 2013 (consid. q), per un totale di 190 minuti, come pure le spese fisse

di fr. 350.– (consid. v). Dalla parcella del 22 ottobre 2013 vanno dedotte invece

10 ore e mezzo non riconosciute (consid. x), mentre le spese di fr. 780.– rimangono

invariate. Il dispendio di tempo complessivo scende così da 157 ore e 20 minuti a 143 ore e 40 minuti. Dato un compenso

di fr. 280.– l'ora (consid. 8), l'onorario a tempo risulta pertanto di

fr. 40 230.– complessivi (arrotondati).

10. In applicazione della citata

formula, al notaio divisore va riconosciuto per concludere il seguente onorario:

Considerandi

2.

x 66 320 x 40 230

= fr. 50 080.–.

66.

320 + 40 230

Riguardo alle spese, quelle della

prima nota professionale vanno ridotte da fr. 1795.60 a fr. 1445.60 (sopra,

consid. 9x), mentre rimane invariato il rimborso di fr. 20.– per versamenti a

terzi (non contestato). Le spese della seconda nota professionale restano di

fr. 780.–. Il reclamante fa valere che a titolo di rimborso spese il notaio non

avrebbe potuto chiedere più di fr. 1405.–, pari al 4% dell'onorario, come prescrive

l'art. 6 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili. Si è visto tuttavia che quel regolamento non si applica alla

retribuzione di un notaio divisore (sopra, consid. 5). L'argomento manca perciò

di consistenza.

11.

Le spese dovute

all'intervento del notaio divisore in un'azione fondata sull'art. 604 cpv. 1 CC

erano esplicitamente, secondo il vecchio diritto cantonale di procedura, a

carico della comunione ereditaria (sopra, consid. 1 in fine). In che proporzione

gli eredi RE 1 ed CO 1 vadano chiamati in concreto a sopportare i costi dovuti

all'opera dell'avv. PI 1 nella successione fu G__________ non è un problema che

riguarda la tassazione delle note professionali, ma un quesito che andrà

risolto dal Pretore nel dispositivo sulle spese giudiziarie al momento in cui stralcerà

l'azione di divisione dal ruolo.

12.

Gli oneri del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

reclamante esce parzialmente vittorioso, nel senso che vede ridurre la

spettanza del

notaio divisore da fr. 66 001.50 complessivi (IVA compresa) a

fr. 56 510.05 complessivi (IVA compresa). Soccombe nondimeno per quattro

quinti, poiché nel reclamo egli riconosceva unicamen­te fr. 19 365.10 complessivi (fr. 17 076.80 più il 5% a titolo di spe­se e l'IVA) e

deve sopportare perciò quattro quinti delle spese processuali. Al notaio

divisore, che ha agito per sé medesimo, si giustifica di riconoscere ex

aequo et bono un'indennità d'incon­venienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ridotta,

commisurata al tempo necessario per la stesura delle osservazioni al reclamo, al­l'en­tità

del valore litigioso e alla laboriosità del caso concreto (art. 68 LTF per

analogia: Donzallaz, Loi sur le

Tribunal fédéral, Com­mentaire, Berna 2008, pag. 768 n. 1935 con richiami).

L'esito dell'attuale decisione si

riflette anche sul dispositivo di pri­mo grado in materia di spese giudiziarie

(fr. 1000.–, senza assegnazione di ripetibili), la contestazione di RE 1 rivelandosi

parzialmente fondata. Tali costi vanno così ridotti di un quinto, non potendosi

addebitare spese al notaio divisore, che davanti al primo giudice non era parte

in causa. D'altro lato non sussistono lontanamente gli estremi, nel caso specifico,

per addebitare oneri processuali a terzi come il notaio divisore, ausiliario

della giustizia (v. DTF 141 III 426). Che il Pretore abbia mandato CO 1 esente

da spese non è, per altro, una questione impugnata da RE 1.

13.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove si consideri la differenza litigiosa

fra l'ammontare delle parcelle notarili approvate dal Pretore (complessivi fr. 66 001.50) e quanto riconosciuto dal reclamante

(fr. 19 365.10 complessivi).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile come reclamo, l'appello è parzialmente accolto, nel

senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. Le

due parcelle notarili emesse il 29 aprile 2013 e il 22 ottobre 2013 dal­l'avv. PI

1 nella causa OA.2008.777 che opponeva RE 1 a CO 1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, sono tassate in complessivi fr. 50 080.– di

onorario, fr. 2225.60 di spese, fr. 20.– di versamenti a terzi e fr. 4184.45 di

IVA.

2. Le

spese processuali ridotte di complessivi fr. 800.– sono poste a carico di RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese del reclamo, di

complessivi fr. 1500.–, da anticipare da RE 1, sono poste per quattro quinti a

carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. PI 1, al quale RE 1 rifonderà

un'indennità d'inconvenienza ridotta di fr. 1500.–.

III. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).