11.2014.101
Azione di divisione ereditaria: tassazione della parcella emessa da un notaio divisore
11 aprile 2016Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.101
Lugano
11 aprile 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DI.2008.777 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 18 giugno 2008 da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
CO
1 (D)
(con
recapito presso la stessa avv. PA 1),
giudicando sull'“appello”
del 6 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione del 19 settembre 2014
con cui il Pretore ha tassato due note professionali emesse il 29 aprile e
il 22 ottobre 2013 dall'
avv. PI 1
in qualità di notaio divisore;
Ritenuto
in fatto: A. G__________ (apparentemente
del 1939), cittadina italiana domiciliata a __________, è deceduta il 3 maggio
1998, lasciando quali eredi il marito RE 1 (1944), cittadino italiano, e il
figlio CO 1 (1952), cittadino
spagnolo, nato da un precedente matrimonio con __________. Il 18 giugno
2008 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, per ottenere la divisione dell'eredità fu G__________ e la designazione di
un notaio divisore. Statuendo il 22 luglio 2010, il Pretore ha ordinato la
divisione dell'eredità e ha nominato l'avv. PI 1 in qualità di notaio divisore.
Il 24 settembre 2013 RE 1 ha comunicato al Pretore di avere raggiunto un
accordo con CO 1 e ha ritirato l'azione di divisione.
B. A conclusione del proprio
ufficio l'avv. PI 1 ha emesso due parcelle notarili:
–
l'una del 29 aprile 2013 per l'attività svolta dal 29 luglio 2010 al 29 aprile
2013 (122 ore e 5 minuti di lavoro), di fr. 51 164.–
(fr. 45 560.– di onorario, fr. 1795.60
di spese, fr. 3788.40 di IVA e fr. 20.– per versamenti a terzi), dalla quale ha
dedotto acconti per fr. 8628.–, onde uno scoperto di fr. 42 536.–;
–
l'altra del 22 ottobre 2013 per l'attività svolta dal 10 maggio 2013 al 22
ottobre 2013 (35 ore e 15 minuti di lavoro), di
fr. 14 837.45 (fr. 12 958.35
di onorario, fr. 780. di spese e fr. 1099.10 di IVA).
Il 22
ottobre 2013 l'avv. PI 1 ha sottoposto le due note professionali al Pretore per
approvazione, accludendo le distinte delle sue prestazioni (con l'indicazione
del tempo impiegato), un progetto di inventario, varie tabelle riassuntive già sottoposte
agli eredi e due classificatori contenenti tutta la documentazione della pratica
in ordine cronologico. L'indomani egli ha trasmesso al Pretore un nuovo documento
da inserire nell'incarto.
C. Il Pretore ha invitato il 30
ottobre 2013 RE 1 ed CO 1 a formulare eventuali osservazioni. RE 1 ha
presentato le proprie, del 4 dicembre 2013, dichiarando di contestare entrambe
le parcelle e facendo valere di avere già formalmente contestato la prima il 13
maggio 2013. CO 1 non ha reagito. Il Pretore ha indetto quindi un
contraddittorio per il 18 marzo 2014, nel corso del quale ha notificato agli
eredi – ambedue presenti all'udienza – le distinte delle prestazioni accluse
alle parcelle notarili e ha assegnato loro un nuovo termine per presentare
osservazioni, avvertendole che in seguito avrebbe disposto un secondo scambio
di allegati, ma emanato la decisione senza ulteriori udienze.
D. In un memoriale del 7 aprile
2014 RE 1 ha poi precisato il suo punto di vista, muovendo contestazioni particolareggiate
alle due note professionali. Il notaio PI 1 ha replicato il 9 maggio 2014,
confermandosi nelle sue parcelle. CO 1 ha inviato alla Pretura il 13 giugno
2014 una lettera in tedesco, sollevando anch'egli determinate critiche
all'onorario chiesto dal notaio. RE 1 ha duplicato il 16 giugno 2014,
mantenendo la propria posizione. Statuendo il 19 settembre 2014, il Pretore ha
tassato le due notule, approvandole per intero. La tassa di giustizia di fr.
900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di RE 1. Al notaio divisore
non sono state attribuite ripetibili.
E. Contro decisione appena
citata RE 1 ha presentato un appello del 6 ottobre 2014 in cui chiede che il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di tassare le due note professionali
“limitatamente a fr. 17 076.80 oltre al 5%
dell'onorario quali spese ed IVA”. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2014 il
notaio PI 1 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Il 30 marzo 2015 RE 1 ha presentato a questa Camera un'“istanza di accertamento
e di conferimento dell'effetto sospensivo” volta a far constatare la ricevibilità
della sua impugnazione come appello, subordinatamente a veder conferire effetto
sospensivo all'impugnazione ove questa fosse trattata come reclamo. Con decreto
del 2 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo, specificando che la ricevibilità dell'appello sarebbe stata
esaminata al momento in cui la Camera avrebbe statuito.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al
momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie l'azione di divisione è stata promossa il 18 giugno
2008 ed è stata trattata dal Pretore con la vecchia procedura contenziosa di
camera di consiglio (l'art. 475 CPC ticinese rinviava agli 361 segg.). Onorari
e spese del notaio divisore erano corrisposti in tale procedura “secondo la
tariffa, a tassazione del Pretore, salvo appellazione alla Camera civile di
appello” se contestati dagli eredi (art. 486 cpv. 1 CPC ticinese). Il
termine per appellare la tassazione era di dieci giorni (RtiD II-2005 pag. 689
consid. 1). Le spese per l'operato del notaio divisore erano a carico della
comunione ereditaria (art. 486 cpv. 2 CPC ticinese).
2. Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 19 settembre 2014. Il
nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero non prevede più norme
specifiche sull'azione di divisione, che è disciplinata pertanto dalla procedura
semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.–
(art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art.
219 CPC). La nota professionale di un notaio divisore essendo equiparata ora alla
nota professionale di un perito (Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011,
pag. 865 in alto), la tassazione del Pretore è impugnabile mediante
reclamo (art. 184 cpv. 3 seconda frase CPC). Anche perché decisioni del primo
giudice in materia di spese – e i costi di una perizia fanno parte delle spese
processuali (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC) – sono impugnabili a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC).
Ciò premesso, contrariamente a quel che RE 1 crede, l'appello in esame va
trattato come reclamo. E introdotto il 6 ottobre 2014, nel termine di 10 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata, esso è sicuramente tempestivo
(art. 321 cpv. 2 CPC).
3. Nella decisione impugnata il
Pretore ha rilevato anzitutto che le prestazioni elencate nelle due note soggette
a tassazione non rientravano “strettamente nella mansione di rogazione notarile”
(né tanto meno il notaio aveva confezionato atti pubblici), di modo che andavano
retribuite secondo la cessata tariffa dell'Ordine degli avvocati, del 7
dicembre 1984 (art. 25 cpv. 2 vLTN). Quanto alla rimunerazione di fr. 300.– orari,
egli l'ha ritenuta giustificata, vista l'entità del compendio ereditario, così come
legittimo ha reputato il corrispettivo di fr. 400.– orari chiesto
dall'avv. PI 1 nella misura in cui questi aveva svolto il lavoro in
collaborazione con una collega di studio. Né, secondo il Pretore, la pratica
poteva essere considerata “non particolarmente difficile ” (come pretendeva RE
1), né il notaio divisore risultava avere eseguito prestazioni senza il consenso
degli eredi. Anzi, a mente del Pretore l'importante contributo del notaio ha
costituito la base per l'accordo raggiunto poi dalle parti, benché costoro non
abbiano reagito alle di lui proposte di divisione. Nelle condizioni descritte il
primo giudice ha passato in rassegna le singole contestazioni mosse da RE 1 a numerose
prestazioni esposte dal notaio divisore, per finire respingendole tutte e approvando
interamente le due parcelle.
4. Il reclamante sostiene che è
ingeneroso rimproverargli di non avere reagito negli ultimi mesi alle
sollecitazioni del notaio divisore dopo che questi lo aveva fatto aspettare più
di tre anni prima di ricevere una bozza d'inventario, per altro errata. In
merito al calcolo dell'onorario egli afferma che non vi sono motivi per scostarsi
dalla base di fr. 280.– orari stabilita nell'attuale regolamento del Consiglio
di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tanto più –
egli continua – che il notaio divisore non poteva delegare compiti alla collega
di studio senza il consenso preventivo del giudice. Il reclamante si duole inoltre
che non è dato di capire quali prestazioni siano state fatturate dal notaio fr. 300.–
orari e quali fr. 400.–, senza dimenticare – egli soggiunge – che per la
sua collega di studio il notaio divisore poteva esporre fino al 2011 solo la
tariffa di praticante legale. A parere del reclamante poi le ore di lavoro indicate
dal notaio divisore sono eccessive rispetto all'impiego di tempo richiesto
dalle prestazioni, mentre in materia di spese l'avv. PI 1 non poteva riscuotere
– egli epiloga – più del 4% dell'onorario. Infine il reclamante riprende una
per una le singole prestazioni contestate, ribadendo il suo punto di vista e
giungendo alla conclusione che le due parcelle vanno tassate in fr. 17 076.80 complessivi più il 5% di spese e l'IVA.
5. L'onorario e le spese di un
notaio che un Pretore designava nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria
retta dagli art. 475 CPC ticinese erano calcolati – come detto – “secondo
la tariffa” (art. 486 cpv. 1 CPC ticinese). L'odierna legge sulla tariffa
notarile, del 26 novembre 2013 (RL 3.2.2.2) si applica solo “agli atti e agli
interventi del notaio effettuati dopo la sua entrata in vigore”, avvenuta il 1°
luglio 2015 (art. 27). Nel caso in esame fa stato perciò la previgente legge
sulla tariffa notarile, del 23 febbraio 1983, la quale per “lo studio e la
preparazione di atti e altre prestazioni che non rientra[va]no strettamente
nella mansione di rogazione notarile” retribuiva il notaio in conformità alla cessata tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 25 cpv. 2 vLTN). Quest'ultima è stata invero abrogata già il 1°
gennaio 2008 (BU 66/2007 del 28 dicembre 2007 pag. 753). A quel momento però il
legislatore ha rinunciato a modificare l'art. 25 cpv. 2 vLTN, lasciando deliberatamente
sussistere fino alla promulgazione di una nuova legge sulla tariffa notarile il
rinvio alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (rapporto n. 5866 del 12
settembre 2007 della Commissione della legislazione sul messaggio del 12 dicembre
2006 concernente la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati), la
quale ha continuato così ad applicarsi transitoriamente come diritto notarile sussidiario.
A torto il reclamante asserisce quindi (e con lui il primo giudice) che il
citato regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili si applichi alla retribuzione di un notaio divisore.
6. Ciò premesso, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la
divisione ereditaria è una pratica di “valore determinato o determinabile”,
sicché in ossequio all'art. 9 cpv. 1 vTOA l'onorario di un patrocinatore si calcolava
ad valorem, non ad horam (RtiD II-2005 pag. 690 consid. 5a).
Certo, il criterio orario entrava in considerazione ove il patrocinatore
terminasse il mandato anzitempo per rinuncia, revoca del cliente, transazione,
conciliazione, acquiescenza o desistenza, ma anche in tali casi non si sostituiva
al criterio ad valorem (art. 11 cpv. 2 vTOA), bensì vi si affiancava. La
prassi faceva capo a tal fine, in simili circostanze, alla combinazione dei due
fattori (valore e tempo) attraverso
la formula:
O
= 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O
era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (in caso di divisione ereditaria: Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 23 del maggio 2002, pag. 26 consid. f). Nel caso specifico l'onorario del
notaio divisore andava definito anzitutto, di conseguenza, secondo il valore
della causa. E il valore litigioso di un'azione di divisione ereditaria è quello
netto della successione (Sterchi
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n.
17a ad art. 91; Schaufelberger/ Keller Lüscher in: Basler Kommentar,
ZGB II, 5ª edizione, n. 26 ad art. 604; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, vol. I, n. 9.4 ad art. 36).
a) Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il valore netto della successione fu G__________
in fr. 1 381
644.– (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), che le parti non contestano. Per
un valore simile l'art. 9 cpv. 1 vTOA prevedeva un onorario, nelle cause
ordinarie, compreso tra il 4 e il 7% del valore stesso. Nel caso in esame la
divisione ereditaria è risultata relativamente complessa sia nell'accertamento
dei fatti (la successione si era aperta un decennio prima), sia per le svariate
pretese dei coeredi e le questioni giuridiche inerenti alla separazione dei beni
stipulata a suo tempo da RE 1 e G__________. La documentazione prodotta dal
notaio divisore (due classificatori che raccolgono 597 fogli) attesta inoltre
un mandato laborioso e impegnativo. In applicazione dell'art. 9 cpv. 1 vTOA si
giustificava perciò di determinare l'onorario in base all'aliquota medio-alta
del 6%.
b) L'azione
di divisione configurandosi come un “procedimento civile speciale di natura
contenziosa” (ovvero un procedimento annoverato dagli art. 354 segg. CPC ticinese),
l'onorario si riduceva nondimeno a un importo variante “dal 30 all'80% di
quello normale” (art. 15 prima frase vTOA). Per definire la percentuale
adeguata occorreva ponderare le circostanze concrete, in specie il grado di
semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa
ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2005.4 dell'8 febbraio 2006, consid. 5 con
richiami, in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 31 dell'aprile 2006,
pag. 41). In concreto la procedura di divisione ereditaria non ha comportato
per il notaio particolari agevolazioni rispetto a quanto sarebbe avvenuto se la
causa fosse stata retta dalla procedura ordinaria. La riduzione dell'art. 15
prima frase vTOA va contenuta quindi nel minimo del 20%. Se avesse portato a
termine l'incarico, pertanto, il notaio divisore avrebbe avuto diritto a un onorario
di fr. 66 320.–.
7. Il notaio divisore avendo
concluso il proprio mandato anzitempo per intervenuto accordo stragiudiziale degli
eredi, la retribuzione di lui andava definita non solo in funzione del criterio
ad valorem, ma anche di quello ad horam facendo ricorso alla
formula illustrata dianzi. Il reclamante critica invero – come si è visto – le
remore del notaio, al quale rimprovera di avere impiegato anni per avanzare una
proposta di divisione e di avere omesso di inventariare un grosso debito dell'eredità,
contestando inoltre che quegli sia stato particolarmente sollecitato nell'ultimo
periodo. Da parte sua il notaio divisore respinge simili addebiti ed eccepisce
che il reclamante non sostanzia quali conseguenze avrebbero le pretese doglianze
sulla tassazione. L'obiezione è pertinente, giacché in sintesi il reclamante fa
carico al Pretore di avere trascurato imprecisioni del notaio divisore nel redigere
la bozza d'inventario, ciò che avrebbe procrastinato i tempi. Non risulta però che
in precedenza egli si sia mai rivolto al giudice censurando l'operato di lui.
Per di più, egli non revoca in dubbio che il notaio divisore abbia eseguito le
prestazioni esposte, né spiega in che misura le pretese mancanze influirebbero
sull'ammontare del compenso. Dandosi argomenti che si esauriscono in mere recriminazioni,
al proposito non soccorre dunque attardarsi.
8. Circa il parametro di retribuzione
a tempo di fr. 300.– orari, la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati cui
rinviava l'art. 25 vLTN (sopra, consid. 5) fissava un compenso minimo di fr.
150.– l'ora (art. 10). Per stabilire concretamente la retribuzione oraria nella
singola causa occorreva ponderare poi i criteri generali dell'art. 8 vTOA,
ovvero la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
della causa e la sua prevedibilità. Nella decisione impugnata il Pretore non ha
mancato di rilevare – a ragione – che la divisione ereditaria si è rivelata relativamente
complessa, oltre che laboriosa e impegnativa (sopra, consid. 6a). A ciò si
aggiunge l'entità del compendio ereditario, che implicava una conseguente
responsabilità professionale del notaio divisore nell'assolvimento dell'incarico.
Il compenso di fr. 280.– orari riconosciuto dal reclamante appare dunque
congruo, indipendentemente dal fatto che il reclamante creda applicabile – a
torto (sopra, consid. 5) – il menzionato regolamento del Consiglio di Stato
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili.
Non può essere condivisa invece
la rimunerazione di fr. 300.– orari esposta dal notaio divisore nelle due
parcelle, né tanto meno quella di fr. 400.– orari che egli ha fatturato per le
prestazioni svolte insieme con la collega di studio. Se appena si considera che
l'odierna legge sulla tariffa notarile, entrata in vigore il 1° luglio
2015 (sopra, consid. 5), retribuisce le prestazioni non rientranti strettamente
nella mansione di rogazione notarile alla tariffa massima di fr. 300.–
orari (art. 1 cpv. 6, cui rinviano gli art. 1 cpv. 4 e 20 cpv. 1), non si
giustifica di applicare una rimunerazione di fr. 300.– orari nel caso
specifico, il quale per quanto complesso e impegnativo non era sicuramente di
massima difficoltà. Tanto meno si giustifica in simili circostanze un compenso
di fr. 400.– orari, seppure il notaio divisore affermi che l'intervento
della collega di studio abbia sveltito la trattazione della pratica. Appurata
l'adeguatezza dell'onorario a tempo di fr. 280.– orari, rimane da decidere
quante ore si giustifichi di riconoscere al notaio divisore per l'opera svolta,
vagliando le puntuali contestazioni sollevate del reclamante.
9. Per valutare il dispendio
orario delle singole prestazioni contestate dal reclamante decisivo non è il
tempo effettivamente dedicato dall'avv. PI 1 al caso specifico, bensì quello –
valutato oggettivamente – che sarebbe occorso a un legale speditivo per assicurare
prestazioni analoghe con diligente solerzia (RJJ 3/1997 pag. 197; v. anche Rep.
1991 pag. 304 nota 48). È una problema di apprezzamento, non di accertamento
dei fatti, di modo che il potere cognitivo di questa Camera non è limitato all'arbitrio
(art. 320 lett. b CPC), contrariamente a quel che il notaio divisore reputa.
a)
Il notaio divisore ha indicato 15 minuti di lavoro il 29 luglio 2010,
contestati dal reclamante, e spese di fr. 50.– per “apertura incarto” (distinta allegata alla parcella). Il Pretore
ha ritenuto la prestazione giustificata, il notaio avendo dovuto ritirare, controllare
e strutturare il voluminoso carteggio. Secondo il reclamante “non si ravvede
come un'apertura d'incarto comporti, oltre i fr. 50.–, un dispendio di tempo
del notaio”, un ritiro di documenti non potendo a suo avviso essere fatturato.
Egli non contesta tuttavia che il notaio abbia verificato e riordinato il fascicolo.
E che una simile operazione possa richiedere almeno un quarto d'ora è del tutto
verosimile.
b)
Il notaio divisore ha indicato 20 minuti di lavoro il 18 gennaio 2011 per
l'invio di un sollecito di pagamento all'allora patrocinatore di RE 1. Il
reclamante propone di ridurre il dispendio di tempo a 10 minuti. Per il Pretore
20 minuti di lavoro erano adeguati. Il reclamante ribadisce trattarsi di una
lettera che non richiedeva particolare impegno. Sta di fatto che, quand'anche
per una missiva di 13 righe, una ventina di
minuti poteva ancora dirsi – con il Pretore – un lasso di tempo proporzionato.
c)
Il notaio divisore ha indicato 30 minuti di lavoro il 28 febbraio 2011 per un
“esame” della pratica, che il ricorrente contesta. Il Pretore ha ritenuto che a
quello stadio della procedura ben si giustificasse un esame dell'incarto e che
il tempo esposto è adeguato. Il reclamante ribadisce che a quel momento nulla
giustificava di rivedere gli atti. Ora, che il notaio potesse avere le sue
ragioni per riguardare il carteggio è possibile. Di fronte alle contestazioni del
reclamante tuttavia egli non ha dato la benché minima spiegazione sull'oggetto
né sui motivi che lo hanno indotto a ciò (replica del 9 maggio 2014, pag. 9; osservazioni,
pag. 10). In circostanze siffatte l'accertamento del primo giudice non appare
sorretto da elementi oggettivi e la prestazione esposta dal notaio divisore non
può essere tutelata.
d)
Il notaio divisore ha conteggiato il 31 maggio 2011 dieci minuti di lavoro,
contestati dal reclamante, per avere “preso atto della perizia __________”. Il Pretore
ha sottolineato che quanto RE 1 criticava erano in realtà prestazioni del 19 maggio
2011, onde il rigetto della censura. Nel reclamo RE 1 si limita a “ripetere le
contestazioni”, rimproverando al Pretore di non avere confermato né la prestazione
del 19 maggio 2011 né quella del 31 maggio 2011. Non spiega tuttavia perché il
notaio divisore non potesse legittimamente dedicare dieci minuti all'esame
della “perizia __________”, mentre il semplice rinvio a memoriali di prima sede
non è ammissibile (e nemmeno sarebbe ammissibile in un appello: DTF
138 III 375 consid. 4.3.1). Al proposito la critica cade dunque nel
vuoto.
e)
Il reclamante insiste nel contestare una prestazione del notaio divisore
risalente all'11 aprile 2011. Secondo il Pretore nella distinta acclusa alla relativa
nota d'onorario non figura alcuna prestazione eseguita quel giorno. RE 1 ribadisce
nel reclamo che “15 minuti sono eccessivi per un semplice sollecito” e che le
“note dettagliate non vanno fatturate”. Incomprensibile, la doglianza risulta finanche irricevibile per
difetto di motivazione.
f)
Il Pretore ha respinto una contestazione di RE 1 diretta a una prestazione notarile
del 26 aprile 2011, rilevando che quel giorno nulla è stato fatturato. Il
reclamante obietta che la contestazione era chiaramente riferita a una prestazione
del 21 aprile 2011 e ripete che 15 minuti per un colloquio in cui il notaio
divisore si è limitato a domandargli dove si trovasse il suo patrocinatore sono
eccessivi, giacché 5 minuti sarebbero bastati. In realtà il notaio divisore ha
indicato 15 minuti di lavoro il 21 aprile 2011 per un colloquio con RE 1, il
quale gli ha anche consegnato “la documentazione della casa in __________” (distinta
citata). Il ricorrente non contesta ciò. Il tempo esposto risulta pertanto
adeguato, il notaio avendo poi dovuto catalogare la documentazione ricevuta.
g)
Il notaio divisore ha indicato complessive 20 ore e 45 minuti di lavoro svolte
il 7, 8, 9, 10, 13 e 14 agosto 2012, che il ricorrente chiede di ridurre a 10
ore. Secondo il Pretore, alla luce della nota riassuntiva di 20 pagine redatta
dal notaio divisore, come pure delle lettere inviate il 14 agosto 2012 a una
banca e al coerede, i problemi da chiarire erano numerosi, ciò che giustifica
il notevole impiego di tempo. Il reclamante oppone che una giornata e mezzo di
lavoro sarebbe dovuta bastare per definire i conti bancari, valutare il contratto
di separazione dei beni ed esaminare i due scritti degli eredi. Dalla nota
riassuntiva risulta tuttavia che il notaio divisore ha non solo passato in
rassegna la documentazione bancaria, ma ha dovuto esaminare anche le vicendevoli
pretese avanzate agli eredi e le conseguenze legate alla convenzione di separazione
dei beni stipulata a suo tempo dai coniugi, definendo i punti ancora da
chiarire (classificatore n. 1 prodotto dal notaio, act. 77 a 96). Su tale
base egli ha poi formulato nuove richieste d'informazione con lettere del 14 agosto
2012 a una banca e al coerede (classificatore citato, act. 97 a 101). L'apprezzamento
del primo giudice quanto al tempo oggettivamente richiesto da tali prestazioni
non può dirsi pertanto fuori luogo, tanto meno ove si consideri che il lavoro
di sintesi compendiato nella nota riassuntiva dev'essere stato effettivamente
gravoso. In proposito non sussistono ragioni per scostarsi dalla decisione
impugnata.
h) Il
notaio divisore ha indicato 60 minuti di lavoro l'8 novembre 2012 per un “esame
conclusivo” e l'invio di una lettera “con documentazione” alla legale di RE 1.
Questi chiede di ridurre il dispendio di tempo a 15 minuti. Il Pretore ha
ritenuto un'ora di lavoro giustificata, visto lo scritto dell'8 novembre 2012 e
Fatti
i relativi annessi. Il reclamante fa valere che un ulteriore esame della questione
non era necessario dopo quello intervenuto il giorno prima, di 40 minuti. Ora,
dagli atti risulta che il coerede CO 1 ha inviato il 26 ottobre 2012 al notaio
divisore una missiva in tedesco con acclusi taluni suoi conteggi sull'attivo della
successione (classificatore n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 122 a 128).
La lettera e gli allegati non sono di facile comprensione. Se si considera
altresì lo scritto inviato alla patrocinatrice del ricorrente (classificatore
citato, act. 135 e 136), il dispendio di tempo complessivo esposto dal notaio
divisore non può dirsi esagerato. La valutazione del primo giudice resiste
pertanto alla critica.
i) Il
notaio divisore ha conteggiato il 14 gennaio 2013 un'ora e mezzo di lavoro con
la motivazione “ricevo documentazione” dalla legale del ricorrente, “breve
esame + inizio inventario”. Il reclamante sostiene che 20 minuti dovevano
bastare. Secondo il Pretore invece 90 minuti risultano adeguati, anche perché a
quel momento il notaio aveva cominciato la stesura dell'inventario. Il reclamante
ribadisce che l'esame della documentazione era già stata eseguita e fatturata all'inizio
di dicembre. In realtà altri documenti sono stati inviati al notaio divisore il
10 gennaio 2013 (classificatore n. 1 prodotto dal notaio stesso, act. 201 e
202), né l'interessato contesta che a quel momento il notaio abbia iniziato
l'erezione dell'inventario, sollecitata dallo stesso RE 1 (classificatore n. 1,
act. 203). L'apprezzamento del primo giudice sfugge quindi a censura.
j) Il
notaio divisore ha esposto 25 ore e mezzo di lavoro complessive il 24, 28, 29,
30, 31 gennaio 2013 e il 1° febbraio 2013, che il ricorrente chiede di ridurre
a 12. Il Pretore ha ritenuto giustificato quel dispendio di tempo già per il
fatto che la bozza d'inventario comprendeva 32 pagine particolareggiate e
motivate di un procedimento suddiviso in più fasi (classificatore n. 1 prodotto
dal notaio divisore, act. 263 a 279). Il ricorrente fa valere che il tempo
indicato è eccessivo, anche perché in precedenza il notaio divisore aveva già fatturato
molte ore per lo studio delle carte. In realtà il progetto di atto pubblico
preparato dal notaio divisore deve avere richiesto, già a prima vista, una
lunga concezione, ove appena si consideri la sua ampiezza (32 pagine, come
rileva il Pretore), ma anche la meticolosità, l'attenzione e lo scrupolo con
cui è stato elaborato. Il rogito riassumeva numerosi dati passati al vaglio del
contraddittorio fra eredi e risolveva svariate questioni litigiose. Dagli atti
risulta altresì che in quei giorni il notaio ha chiesto chiarimenti all'Ufficio
dei registri, ha scritto tre messaggi di posta elettronica a una banca e una
lettera a un'altra, dando spiegazioni anche alla legale del reclamante (classificatore
citato, act. 204 a 213), ciò che deve avere comportato almeno due ore e mezzo
di lavoro. Le 23 ore fatturate per la confezione dell'inventario sono quindi legittime.
k) Il
notaio divisore ha indicato 150 minuti di lavoro il 4 febbraio 2013 per lo
studio del problema legato a un diritto d'usufrutto e per l'invio di una convocazione
agli eredi. Il Pretore ha rilevato che la questione dell'usufrutto non era
stata affrontata in precedenza e che la lettera agli eredi era di tre pagine.
Il reclamante ribadisce che l'esame dell'usufrutto doveva ritenersi “largamente
compreso nello studio già effettuato per l'inventario”, ma non pretende che
l'accertamento secondo cui
l'usufrutto
non era stato analizzato prima di allora sia erroneo. Tanto meno egli contesta
che il tempo esposto sia servito anche per la redazione di una lettera di tre
pagine (classificatore n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 221). Considerata
approssimativamente un'ora per quest'ultima prestazione, l'ora e mezzo dedicata
al tema dell'usufrutto non può quindi dirsi eccessiva.
l) Il
notaio divisore ha contabilizzato quattro ore di lavoro il 5 febbraio 2013
per “controllo, completazione e redazione inventario”, che il Pretore ha definito
giustificate, “avuto riguardo alla complessità della fattispecie”. Il reclamante
si duole che quelle ore sono troppe, tenuto conto di quanto già fatturato. Ora,
per la redazione dell'inventario (di 32 pagine) il notaio aveva esposto circa un'ora
il 14 gennaio 2013, cui si aggiungono le 23 ore dal 24 gennaio al 1° febbraio
2013 e quelle del 5 febbraio, per un totale di 28. Si tratta di un dispendio di
tempo rilevante, fors'anche abbondante, ma che nel complesso può ancora
ritenersi consono a una fattispecie articolata e ostica come quella in
rassegna. Tant'è che, in definitiva, neppure il reclamante mette in dubbio la
laboriosità della divisione ereditaria.
m)
Il notaio divisore indica di avere dedicato 40 minuti l'8 febbraio 2013 per
“trasferta presso __________ per ritiro documentazione richiesta”. Il Pretore
ha accertato che il notaio si è recato personalmente in banca a __________
perché si trattava di ritirare documentazione delicata, mentre un invio postale
avrebbe comporto “oneri maggiori”. Il reclamante eccepisce che il notaio
divisore avrebbe potuto farsi spedire la documentazione dalla banca. Non a
torto, mal comprendendosi perché la trasmissione del plico (sia pure di 72
fogli) per posta raccomandata dovesse comportare rischi e costare più di fr.
200.– (40 minuti a fr. 300.– orari). Al proposito la decisione impugnata non è difendibile.
I 40 minuti che il notaio divisore ha destinato alla trasferta in banca non possono
di conseguenza essere riconosciuti come dispendio di tempo necessario.
n)
Il notaio divisore ha fatturato il 12, 13 e 14 febbraio 2013 altre 12 ore
a 15 minuti di lavoro che il reclamante chiede di ridurre a due ore e mezzo. Il
Pretore ha accertato che a quel momento il notaio divisore ha dovuto passare in
rassegna una voluminosa documentazione bancaria, come pure quanto pervenutogli dall'Ufficio
esecuzioni di Lugano e dall'Ufficio dei registri, sicché il dispendio orario è
servito per integrare tali informazioni nell'inventario. Dal carteggio risulta in
effetti che l'avv. PI 1 ha vagliato un'ottantina di documenti bancari (classificatore
n. 1 prodotto dal notaio divisore, act. 237 a 244 e 246/1 a 246/71), una
dozzina di documenti ricevuti dall'Ufficio dei registri (act. 224 a 235) e altri
sei documenti relativi alla vendita di una casa d'abitazione a __________ (act. 250
a 255). Inoltre ha sollecitato informazioni per telefono e per fax all'Ufficio di
esecuzione (act. 262), esaminando la risposta (act. 261). In simili circostanze
l'apprezzamento del Pretore non è criticabile. Quand'anche il notaio divisore
avesse dedicato solo cinque minuti a ogni foglio, per vero, otto ore e mezzo
sarebbero state necessarie già per il controllo della documentazione. Tenuto
conto di almeno un' ora per le verifiche più approfondite (conteggio manoscritto:
act. 235) e del tempo necessario per interpellare l'Ufficio di esecuzione (15
minuti), rimanevano due ore e mezzo per integrare l'inventario, come riconosce
il reclamante medesimo.
o) Il
notaio divisore ha esposto due ore di lavoro il 15 febbraio 2013 per l'esame di
una “posizione S__________” insieme con un consulente. Il Pretore ha accertato
che l'avv. PI 1 ha ritenuto di approfondire la questione in seguito alla documentazione
trasmessagli dal notaio incaricato della vendita della casa d'abitazione a __________.
Il reclamante sostiene che a tal fine un'ora sarebbe stata sufficiente, poiché
la questione andava esaminata già prima, ma non spiega perché anticipare
l'esame avrebbe permesso di risparmiare tempo. Certo, egli pretende che il suo
legale aveva ricostruito la vicenda fin nei particolari e che il notaio
divisore, avendo trascurato ciò all'inizio nell'inventario, ha causato problemi
alle trattative. Egli disconosce però che il notaio divisore non poteva limitarsi
a riprendere passivamente la posizione esposta da un erede senza verificare l'esistenza
del debito successorio, il cui ammontare induceva a cautela. Quanto ai pretesi
“disturbi nelle trattative successive”, essi non incidono sulle prestazioni elencate
nella parcella e non giustificano una riduzione del dispendio orario.
p) Il
notaio divisore ha indicato 90 minuti di lavoro il 18 febbraio 2013 per la “conclusione,
lettura inventario”. Il reclamante opina che 30 minuti dovevano bastare. Vista
l'estensione e la complessità dell'atto (35 pagine), il Pretore ha giudicato l'impiego
di tempo adeguato. A ragione, se appena si pensa che dedicare tre minuti per
pagina non era sicuramente eccessivo, nemmeno il reclamante allegando per altro
che la verifica intrapresa dal notaio divisore fosse superflua.
q) Il
notaio divisore ha contabilizzato il 5 marzo 2013 quattro ore di lavoro, di cui
due per “esame diritto applicabile, tesi erede su diritto spagnolo” e altre due
per rispondere a un messaggio di posta elettronica di CO 1, come pure per inviare
a quest'ultimo determinati documenti. Il Pretore ha accertato che quel giorno l'avv.
PI 1 ha effettivamente risposto ai quesiti del coerede, soggiungendo che, ove
sia sollecitato ripetutamente, un notaio divisore deve anche poter esporre i
costi. Il reclamante chiede di ridurre il tempo fatturato a un'ora, ribadendo
che la questione del diritto applicabile era già stata studiata. Dagli atti
risulta che quel giorno il notaio ha effettivamente scritto al coerede un messaggio
di posta elettronica di 13 righe (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore,
act. 304), un altro messaggio di una riga (act. 306) cui ha fatto seguire –
sempre per posta elettronica – 10 allegati accompagnati da tre righe di
spiegazione (act. 307 a 311) e un ulteriore messaggio di otto righe in merito a
dubbi sui nomi usati da G__________ (act. 313). Per la preparazione, lo studio
e l'invio di tale corrispondenza si può senz'altro riconoscere un'ora e mezzo
di lavoro, alla quale va aggiunta un'altra mezz'ora per il (ri)esame della
questione legata al diritto applicabile. La risposta inviata al coerede non denota
tuttavia un particolare approfondimento (act. 313) e non giustifica altre due
ore di lavoro. I dieci minuti di lavoro per la redazione della lettera alla
legale del reclamante, che questi parrebbe contestare, sono invece ragionevoli (act.
314 e 315).
r) Il
notaio ha fatturato 105 minuti di lavoro il 6 marzo 2013 per “invio mail a
eredi su legge applicabile e altro”. Il Pretore ha accertato che il messaggio
di posta elettronica inviato quel giorno a CO 1 affrontava numerosi temi e che il
suo contenuto non ricalcava quello della vigilia, sicché il tempo indicato
appare legittimo. Il reclamante eccepisce che la stesura dello scritto non doveva
richiedere più di 20 minuti, limitandosi a questioni già approfondite da tempo.
L'assunto non può essere seguito. Il messaggio in discussione, di una
cinquantina di righe, trattava effettivamente svariati oggetti e non si presenta
come una ripetizione del precedente (classificatore n. 2 prodotto dal notaio
divisore, act. 316 a 319). Un'ora e mezzo di lavoro risultava quindi
giustificata, cui si aggiunge un quarto d'ora per il messaggio di posta
elettronica destinato alla legale di RE 1. Su questo punto l'apprezzamento del
Pretore merita conferma.
s)
Il notaio divisore ha fatturato otto ore e mezzo di lavoro il 15 marzo
2013 per “esame schede contabili S__________ e tre fatture mobilio”,
“preparazione incontro eredi” e legale del ricorrente, “discussione” con il coerede
e “redazione rapporto di continuazione procedura e consegna agli eredi”. Il
Pretore ha rilevato che le prestazioni svolte quel giorno dal notaio divisore non
hanno riguardato solo l'esame del credito “S__________”, sicché il tempo fatturato
si giustifica per la complessità della pratica. Il ricorrente si limita a ribattere
che il credito “S__________” era già stato esaminato e che le ore esposte sono sproporzionate, non senza lamentare una
volta ancora che l'omissione della posta nell'inventario gli ha recato
grave danno. Egli non indica minimamente tuttavia in che misura andrebbe ridotto
il dispendio orario dichiarato dal notaio divisore. Insufficientemente motivato
(nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito il reclamo si rivela finanche irricevibile (cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2005.2 del 18 gennaio 2005, consid. 6b).
t) Il
notaio divisore ha contabilizzato il 12 aprile 2013 fr. 159.– per spese di
cancelleria. Il Pretore ha accertato che il 4 aprile 2013 RE 1 aveva inviato all'avv.
PI 1 a un plico di 80 fogli (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act.
361 a 441), documentazione che il notaio divisore ha trasmesso in copia al coerede
il giorno dopo (act. 444 e 445). Il reclamante non contesta il numero di
fotocopie eseguite, ma la tariffa di fr. 2.– per esemplare che giudica troppo
elevata. A parte il fatto però che la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati,
cui rinviava l'art. 25 cpv. 2 vLTN (sopra, consid. 5), prevedeva esplicitamente
all'art. 3 cpv. 2 lett. b un'indennità fino a fr. 2.– per ogni fotocopia
eseguita dal legale (BOA n. 17 dell'aprile 1999, pag. 32), il reclamante non
indica di quanto vada ridotta l'indennità contestata. Insufficientemente
motivato, una volta ancora il ricorso si dimostra così irricevibile.
u) Sempre
nell'aprile del 2013 (giorno illeggibile), il notaio divisore ha dedicato 60
minuti a un “colloquio con un fiduciario”. Il Pretore ha appurato che l'avv. PI
1 si è valso della consulenza di un fiduciario per chiarire la questione “S__________”,
ciò che la complessità dei temi trattati nei documenti esibiti dalla legale di RE
1 senz'altro giustificava. Il reclamante contesta l'esistenza del colloquio, di
cui per altro sostiene di non vedere il nesso con la fattispecie, poiché la
questione del “credito S__________” non era complicata. Così argomentando, tuttavia,
egli non si confronta con la decisione impugnata né tanto meno spiega perché
sia manifestamente inesatto l'accertamento del Pretore (art. 320 lett. b CPC).
Per tacere del fatto che il 22 aprile 2013 un fiduciario risulta avere effettivamente
rilasciato un parere sulla “questione S__________” (classificatore n. 2 prodotto
dal notaio divisore, act. 452). Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile.
v)
Il notaio divisore ha esposto 120 minuti di lavoro e fr. 350.– di spese
il 29 aprile 2013, che il reclamante contesta. Il Pretore ha approvato l'impiego
delle due ore, adducendo che l'avv. PI 1 ha dovuto riesaminare le questioni
sollevate a un colloquio il 15 marzo 2013 e rispondere a una lettera inviatagli
da RE 1 il 22 aprile 2013, il quale sollevava numerosi punti ancora litigiosi.
Egli ha riconosciuto anche la spesa di fr. 350.– per telefonate, fotocopie,
messaggi di posta elettronica e invii postali. Il reclamante ribadisce che un
ulteriore esame di quanto già discusso era superfluo e che le spese di fr.
350.– non si giustificano. Che il citato colloquio non fosse bastato per
risolvere i punti litigiosi è dimostrato dal fatto però che in seguito la
legale di RE 1 ha spedito al notaio divisore una lettera di tre pagine, unendo
24 allegati (classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act. 459 a 485).
Considerato il tempo presumibile per la stesura delle tre pagine di risposta
(45 minuti) e per il messaggio di posta elettronica (10 minuti; act. 487 e 500
a 502), il notaio divisore ha dedicato all'esame degli atti a lui sottoposti circa
65 minuti, cioè meno di tre minuti per documento. Considerato ciò, la
valutazione del primo giudice è di sicura pertinenza.
Quanto
alle spese di fr. 350.–, il notaio divisore ha spiegato di averle fissate in
base alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati con l'aggiunta di “spese
forfettarie di telefono, fax, stampe, mail ecc.” (replica del 9 maggio 2014,
pag. 13). L'accertamento del Pretore, secondo cui l'importo è correlato all'emissione
della parcella notarile e alla lettera del 22 aprile 2013, è pertanto
manifestamente erroneo. L'art. 3 vTOA poi non prevedeva rimborsi forfettari,
men che meno per spese che rientravano nei costi generali dello studio (Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 8 del febbraio 1995, pag. 11). Disponeva la rifusione
delle spese vive sopportate dal patrocinatore nell'interesse del cliente, su
richiesta del cliente o cagionate dal cliente, così come un'indennità di fr.
5.– per la stesura di ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e
fino a fr. 2.– per ogni copia, sempre che tali esborsi fossero partitamente
specificati. In simili condizioni l'importo forfettariamente fissato dal notaio
divisore in fr. 350.– non può trovare tutela.
w)
Il notaio divisore ha fatturato complessivi 350 minuti di lavoro il 15,
16, 17 e 23 maggio, contestati dal reclamante. Il Pretore ha accertato che le
prestazioni elencate nella nota particolareggiata del notaio divisore sono
state effettivamente svolte e che tale attività era documentata, avendo il notaio
esaminato e riscontrato le richieste degli eredi. Il reclamante ribadisce che a
quel momento l'inventario era terminato e che si trattava solo di decidere come
procedere per la traduzione dell'atto pubblico, mentre le trattative fra le
parti erano a conoscenza del notaio divisore, il quale doveva attenderne
l'esito,
visto che gli eredi avevano già contestato la sua parcella del 29 aprile
2013. In realtà la documentazione agli atti conferma quanto ha accertato il
Pretore, ossia che l'attività del notaio è stata sollecitata dagli eredi medesimi
(classificatore n. 2 prodotto dal notaio divisore, act. 521 a 531). Per di più,
ancora il 16 maggio 2013 la legale di RE 1 ha comunicato al notaio divisore di
non vedere la possibilità di una soluzione amichevole (act. 525). Per il resto
il reclamante non discute che il notaio divisore abbia eseguito le prestazioni in
oggetto né, tanto meno, il tempo esposto. Al riguardo non giova quindi diffondersi
oltre.
x)
Infine il notaio divisore ha esposto 23 ore e 40 minuti complessivi di lavoro
dal 27 maggio al 22 ottobre 2013 che – secondo il Pretore – sono servite
all'avv. PI 1 per continuare il proprio lavoro, spronato per altro dallo stesso
RE 1. Circa le ore dedicate al riordino del carteggio, il Pretore ha osservato
che ciò si deve alla contestazione delle note d'onorario da parte degli eredi,
il notaio avendo presentato una “documentazione ineccepibile”. Nel reclamo RE 1
contesta in particolare 10 ore e mezzo di lavoro che il notaio divisore ha
destinato, appunto, al riordino dell'incarto.
Dalla
nota particolareggiata si desume in proposito che il notaio ha motivato 3 ore
di lavoro il 10 settembre 2013 con la frase “decido di sottoporre a Pretore
tassazione nota ed esonero dall'incarico; inizio ristrutturazione incarto”,
altre 3 ore e mezzo di lavoro l'11 settembre 2013 con la spiegazione “ristrutturazione
incarto per Pretore e modalità di presentazione lavoro svolto + formazione classeurs
rossi I e II (ordine cronologico come note professionali)” e ulteriori 4 ore
di lavoro il 4 ottobre 2013 con l'indicazione “completazione riordino incarto
per invio a Pretura, divisione in fasi, inserimenti documenti nella corrispondenza
in ordine cronologico”. Sta di fatto che, come il reclamante sottolinea, l'ineccepibile
tenuta degli atti e della distinta particolareggiata era già compresa nell'onorario
per le singole prestazioni eseguite. Anche perché gli eredi avevano il diritto
di verificare in ogni momento le prestazioni fatturate dal notaio, a
prescindere dalla decisione di contestarne o no la parcella. Senza dimenticare poi
che il riordino profittava al notaio medesimo (alla stessa stregua del tempo
profuso da un avvocato nell'incasso di una nota d'onorario: CdM, sentenza
inc. 19.1998.39 del 19 dicembre 2001, consid. 18). Incombeva quindi al notaio divisore
organizzare l'incarto fin dall'inizio in modo tale da poterlo esibire al
giudice senza indugio. Le 10 ore e mezzo contestate dal reclamante non possono
essere riconosciute.
y) In
ultima analisi dalla parcella del 29 aprile 2013 vanno dedotti 30 minuti per la
prestazione esposta il 28 febbraio 2011 (consid. c), 40 minuti per la trasferta
dell'8 febbraio 2013 (consid. m), 120 minuti di lavoro non giustificati il
5 marzo 2013 (consid. q), per un totale di 190 minuti, come pure le spese fisse
di fr. 350.– (consid. v). Dalla parcella del 22 ottobre 2013 vanno dedotte invece
10 ore e mezzo non riconosciute (consid. x), mentre le spese di fr. 780.– rimangono
invariate. Il dispendio di tempo complessivo scende così da 157 ore e 20 minuti a 143 ore e 40 minuti. Dato un compenso
di fr. 280.– l'ora (consid. 8), l'onorario a tempo risulta pertanto di
fr. 40 230.– complessivi (arrotondati).
10. In applicazione della citata
formula, al notaio divisore va riconosciuto per concludere il seguente onorario:
Considerandi
2.
x 66 320 x 40 230
= fr. 50 080.–.
66.
320 + 40 230
Riguardo alle spese, quelle della
prima nota professionale vanno ridotte da fr. 1795.60 a fr. 1445.60 (sopra,
consid. 9x), mentre rimane invariato il rimborso di fr. 20.– per versamenti a
terzi (non contestato). Le spese della seconda nota professionale restano di
fr. 780.–. Il reclamante fa valere che a titolo di rimborso spese il notaio non
avrebbe potuto chiedere più di fr. 1405.–, pari al 4% dell'onorario, come prescrive
l'art. 6 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili. Si è visto tuttavia che quel regolamento non si applica alla
retribuzione di un notaio divisore (sopra, consid. 5). L'argomento manca perciò
di consistenza.
11.
Le spese dovute
all'intervento del notaio divisore in un'azione fondata sull'art. 604 cpv. 1 CC
erano esplicitamente, secondo il vecchio diritto cantonale di procedura, a
carico della comunione ereditaria (sopra, consid. 1 in fine). In che proporzione
gli eredi RE 1 ed CO 1 vadano chiamati in concreto a sopportare i costi dovuti
all'opera dell'avv. PI 1 nella successione fu G__________ non è un problema che
riguarda la tassazione delle note professionali, ma un quesito che andrà
risolto dal Pretore nel dispositivo sulle spese giudiziarie al momento in cui stralcerà
l'azione di divisione dal ruolo.
12.
Gli oneri del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il
reclamante esce parzialmente vittorioso, nel senso che vede ridurre la
spettanza del
notaio divisore da fr. 66 001.50 complessivi (IVA compresa) a
fr. 56 510.05 complessivi (IVA compresa). Soccombe nondimeno per quattro
quinti, poiché nel reclamo egli riconosceva unicamente fr. 19 365.10 complessivi (fr. 17 076.80 più il 5% a titolo di spese e l'IVA) e
deve sopportare perciò quattro quinti delle spese processuali. Al notaio
divisore, che ha agito per sé medesimo, si giustifica di riconoscere ex
aequo et bono un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ridotta,
commisurata al tempo necessario per la stesura delle osservazioni al reclamo, all'entità
del valore litigioso e alla laboriosità del caso concreto (art. 68 LTF per
analogia: Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pag. 768 n. 1935 con richiami).
L'esito dell'attuale decisione si
riflette anche sul dispositivo di primo grado in materia di spese giudiziarie
(fr. 1000.–, senza assegnazione di ripetibili), la contestazione di RE 1 rivelandosi
parzialmente fondata. Tali costi vanno così ridotti di un quinto, non potendosi
addebitare spese al notaio divisore, che davanti al primo giudice non era parte
in causa. D'altro lato non sussistono lontanamente gli estremi, nel caso specifico,
per addebitare oneri processuali a terzi come il notaio divisore, ausiliario
della giustizia (v. DTF 141 III 426). Che il Pretore abbia mandato CO 1 esente
da spese non è, per altro, una questione impugnata da RE 1.
13.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove si consideri la differenza litigiosa
fra l'ammontare delle parcelle notarili approvate dal Pretore (complessivi fr. 66 001.50) e quanto riconosciuto dal reclamante
(fr. 19 365.10 complessivi).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile come reclamo, l'appello è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. Le
due parcelle notarili emesse il 29 aprile 2013 e il 22 ottobre 2013 dall'avv. PI
1 nella causa OA.2008.777 che opponeva RE 1 a CO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, sono tassate in complessivi fr. 50 080.– di
onorario, fr. 2225.60 di spese, fr. 20.– di versamenti a terzi e fr. 4184.45 di
IVA.
2. Le
spese processuali ridotte di complessivi fr. 800.– sono poste a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese del reclamo, di
complessivi fr. 1500.–, da anticipare da RE 1, sono poste per quattro quinti a
carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. PI 1, al quale RE 1 rifonderà
un'indennità d'inconvenienza ridotta di fr. 1500.–.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).