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Decisione

11.2014.104

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: provvigione ad litem

28 ottobre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti tentativi di monetizzare tali beni hanno avuto scarso successo,

ove si consideri che il Pretore ha quantificato in fr. 1430.– “gli importi

minimi finora incassati” a copertura delle spese legali (decreto cautelare del

1° ottobre 2014, pag. 3). Ne segue che, a un esame di apparenza, AO 1 non risulta

disporre in tempo utile di mezzi propri per stare in causa senza intaccare il

proprio fabbisogno minimo. In avvenire la situazione potrà anche rivelarsi

diversa, nel senso che prima di ottenere altre provvigioni AO 1 dovrà rendere

verosimile di avere intrapreso sforzi adeguati anche sul medio termine per alienare

le opere.

8. Sostiene

l'appellante che il Pretore le ha rimproverato a torto di essere “criptica sul

destino” dei propri immobili “malgrado la sua attività professionale sia

concentrata fuori Cantone”. Essa fa valere che il Pretore non dovrebbe

ingerirsi nella sua vita privata né, tanto meno, lasciar intendere arbitrariamente

che la circostanza di lavorare fuori del Ticino sia sufficiente per giustificare

una vendita dei suoi immobili. Una volta ancora però essa fraintende le

motivazioni del Pretore, il quale è lungi dal revocare in dubbio il suo diritto

di risiedere nel Ticino e di lavorare fuori Cantone, come è lungi dall'asserire

che ciò basti per indurla a vendere le sue proprietà per garantire le spese di

causa. Quanto il Pretore ha rilevato è un certo ermetismo della convenuta, ricordando

che al più tardi nel maggio del 2014 i coniugi sapevano di dover trovare risorse

per finanziare la causa di divorzio. E l'interessata non pretende che ciò non

sia vero.

9. Secondo

l'appellante la vendita di parte dei suoi fondi non è attuabile, la situazione

del mercato immobiliare non permettendo di conseguire un utile adeguato, sicché

l'operazione si tradurrebbe in una svendita in fretta e furia. L'argomento è

nuovo, senza che AP 1 adduca di non averlo potuto recare dinanzi al Pretore

(art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), e riesce pertanto irricevibile. Comunque sia, esso

si esaurisce in semplici affermazioni. Quanto alla presunta avventatezza del­l'operazione,

l'appellante trascura che – come detto (consid. 8) – i coniugi sapevano sin dal

maggio del 2014 di dover finanziare la causa di divorzio, tant'è che l'interessata

medesima aveva già commissionato una perizia privata per stimare il valore venale

della proprietà ad __________, quantunque non intendesse privarsene (verbale

del 21 agosto 2014, pag. 2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

10. L'appellante

censura una disattenzione del principio della proporzionalità e del divieto

dell'arbitrio per il motivo che, fosse essa tenuta a vendere i propri fondi,

ciò “genererebbe nuovi acquisti che andrebbero suddivisi col marito in una fase

della procedura di divorzio non ancora matura per tale scopo”. Ora, a parte il

fatto che l'interessata non spiega in che cosa consista la violazione dei due

precetti costituzionali, mal si intravede come la vendita di beni in proprietà

esclusiva della moglie potrebbe creare “nuovi acquisti” quando i coniugi hanno,

co­me nella fattispecie (doc. X nell'inc. DM.2013.95, classificatore nero), adottato

il regime della separazione dei beni. Al proposito non soccorre diffondersi.

11. Riguardo

Considerandi

alla possibilità di vendere la particella n. 489 separatamente dall'altro fondo

(su cui sorge l'abitazione coniugale), l'appellante non contesta che da tale

operazione possa ricavarsi verosi­milmente “un guadagno al netto delle pretese

del marito”. Si limita a far valere di non capire perché il Pretore le abbia addebitato

la provvigione ad litem se la cartella ipotecaria (recte: le tre

cartelle ipotecarie) gravante tale particella per un valore nominale di fr. 160 000.– si trova in mano al marito. Sta di fatto che

il marito non risulta detenere le cartelle ipotecarie in proprietà o in

garanzia di un credito nei confronti di lei. Che i titoli si trovino in

possesso del marito e non della banca creditrice fa sì che il credito

incorporato nella cartella e il diritto di pegno abbiano un'esistenza puramente

formale, latente, di cui il legittimo titolare può liberamente disporre (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edi­zione, pag.

398.

n. 2181). L'opinione del primo giudice non è quindi criticabile.

12.

La

convenuta pretende altresì di non poter trovare la somma di fr. 10 000.– in

tempi ragionevoli. L'assunto però è nuovo, e di conseguenza

inammissibile. In prima sede non è stato sollevato difatti né con le osservazioni

del 17 luglio 2014 né all'udienza del 21 agosto 2014. Senza dimenticare poi che

AP 1 ha rinunciato deliberatamente ad attivarsi nella prospettiva di una

qualsiasi vendita immobiliare, pur sapendo sin dal maggio del 2014 almeno di dover

reperire i mezzi indispensabili per finanziare la causa di divorzio (sopra, consid.

9.

in fine). In condizioni del genere è superfluo approfondire se gli spazi

lasciati liberi da AO 1 nell'abitazione coniugale possano essere appigionati e

se il conto di “terzo pilastro” della convenuta sia suscettibile di riscatto.

13.

Quanto

all'entità della provvigione litigiosa, l'appellante imputa al Pretore di non

averla giustificata in alcun modo. In realtà Pretore ha pur sempre motivato la somma

con “l'ampiezza del litigio e le prove notificate dalle parti”. Toccava pertanto

all'appellante indicare di quanto l'ammontare andasse ridotto, le contestazioni

pecuniarie dovendo essere cifrate (DTF 137 III 617). E in concreto la

ricorrente non allega nemmeno per ordine di grandezza di quanto, a mente sua,

andrebbe ridotta la provvigione.

14.

L'appellante

sembra invocare poi la restituzione di somme che il marito avrebbe ricevuto da

lei in passato e che avrebbe usato per scopi personali. Se non che, la pretesa

è fuori tema. Andrà esaminata se mai nella causa di merito, in esito alla liquidazione

dei rapporti di dare e avere tra le parti. In quella sede andrà definito

altresì l'eventuale rimborso della provvigione ad litem, che per sua

natura configura un anticipo e va – almeno di regola – restituita in esito al

giudizio definitivo sulle spese processuali

o alla liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2015 pag. 871

consid. 4a).

15.

L'appellante

assume infine che, non disponesse effettivamente di mezzi sufficienti, il

marito potrebbe ricorrere a un prestito o instare per un pagamento a rate dell'anticipo

in garanzia delle spese processuali. L'asserto non è serio, non immaginandosi

chi elargirebbe un mutuo a un coniuge che neppure riesce a coprire il proprio

fabbisogno minimo (sopra, consid. 4). Quanto alla rateazione dell'anticipo, l'interessato

non risulta avere i mezzi nemmeno per onorare le rate. Anche su quest'ultimo

punto l'appello denota tutta la sua infondatezza.

16.

Le

spese della decisione odierna seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1

CPC). AO 1 non è stato chia­mato a esprimersi sull'appello, ma ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili, avendo formulato osservazioni il 4 ottobre

2016.

sulla rilevanza ai fini del giudizio del decreto cautelare emesso dal

Pretore del 19 maggio 2016.

17.

Circa

i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).