11.2014.104
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: provvigione ad litem
28 ottobre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.104
Lugano
28 ottobre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2014.256 (divorzio:
provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 luglio 2014 da
AO 1
(patrocinato
dall’avv. PA 2)
contro
AP 1
(già
patrocinata dall’avv. PA 1),
giudicando
sull’appello del 5 dicembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 24 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
(1956) ha chiesto l'11 aprile 2013 il divorzio dalla moglie AP 1 (1957) davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. La causa è in fase istruttoria
(inc. DM.2013.95). In tale ambito l'attore
ha preteso dalla moglie, il 7 luglio 2014, una provvigione ad
litem di fr. 10 000.– per coprire le
spese processuali e un'altra provvigione, del medesimo importo, per finanziare le
spese di avvocato. In subordine egli ha postulato il beneficio del gratuito
patrocinio. Chiamata a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 17
luglio 2014 di respingere l'istanza.
B. Con
decreto cautelare del 21 luglio 2014 il Pretore ha autorizzato il marito a ritirare
dall'abitazione coniugale talune figure in sabbia arenaria e a venderle, come
pure a realizzare ogni altro bene con l'accordo della moglie, destinando il ricavo
alle sue spese di patrocinio (inc. CA.2014.179). Al contraddittorio del 21
agosto 2014 AO 1 ha limitato così la sua richiesta a una provvigione ad
litem di fr. 10 000.– per la copertura
delle spese processuali, mentre la moglie ha ribadito la propria opposizione.
Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le
rispettive posizioni.
C. Statuendo
con decreto cautelare del 24 novembre 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e
ha condannato AP 1 a versare al marito una provvigione ad litem di fr.
10 000.– per coprire la tassa di giustizia
e le spese processuali della causa di divorzio. Egli non ha riscosso oneri. La
convenuta è stata tenuta a rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 5 dicembre 2014 per ottenere – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere l'istanza
di provvigione ad litem e di riconoscerle congrue ripetibili. Con
decreto del 15 dicembre 2014 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni
all'appello.
E. Il
Pretore ha trasmesso per conoscenza alla Camera, il 19 maggio 2016, un decreto
di quello stesso giorno con cui ha respinto una nuova istanza di provvigione ad
litem di fr. 30 000.– e di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 (inc. CA.2016.90). Le parti hanno ricevuto la
possibilità di esprimersi sulla rilevanza di tale decisione ai fini della
procedura di appello. Solo il marito si è espresso il 4 ottobre 2016, lamentando
l'impossibilità di vendere gli oggetti rimasti nell'abitazione coniugale per
l'ostruzionismo dimostrato della moglie.
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente
causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag.
669 n. 33c consid. 6). Ora, le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa essendo rimasta
dinanzi al Pretore la provvigione ad litem di fr. 10 000.– appunto per la copertura delle spese
processuali. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare è stato
notificato al patrocinatore della convenuta il 25 novembre 2014. Depositato il 5 dicembre 2014, ultimo giorno utile,
l'appello è quindi tempestivo.
2. Alle
sue osservazioni del 4 ottobre 2016 AO 1 acclude documentazione nuova relativa all'incasso
della provvigione ad litem e agli sforzi intrapresi – senza successo –
per organizzare la vendita di svariati oggetti rimasti nell'abitazione coniugale.
Successivi al decreto impugnato, tali documenti sono di per sé proponibili, anche
se – come si vedrà in appresso – poco sussidiano ai fini del giudizio. Giovi dunque
esaminare l'appello senza indugio.
3. Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Lo stanziamento di una provvigione ad
litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga – o non possa
disporre in tempo utile – di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta
processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare
su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può
stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere
provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in
condizioni economiche migliori delle sue (I CCA, sentenza inc. 11.2011.33 del
21 giugno 2013, consid. 3 con riferimenti).
4. In
concreto il Pretore ha limitato l'ambito del giudizio alla richiesta di
provvigione ad litem di fr. 10 000.– per la copertura degli oneri
processuali, rilevando come quella per le spese di patrocinio fosse superata in
esito al decreto cautelare del 21 luglio 2014 (decisione impugnata, pag. 2). Posto
ciò, egli ha accertato che il marito ha redditi per fr. 2576.–
mensili (fr. 1626.– da una rendita
dell'Assicurazione per l'invalidità e fr. 950.– dal contributo alimentare) per rapporto a un fabbisogno minimo
di fr. 3461.– mensili, la differenza essendo
coperta dalla pubblica assistenza del Comune di domicilio. Quanto alla moglie, egli
ha rilevato che AP 1 ha redditi per fr. 6035.– mensili
e un fabbisogno minimo di fr. 5083.– mensili, di modo
che può destinare il margine disponibile al mantenimento del marito.
Il
Pretore ha vagliato inoltre la possibilità di attingere al patrimonio dei
coniugi, osservando, per quel che è del marito, che AO 1 già devolve i propri
beni alle spese di patrocinio. Riguardo alla moglie, il primo giudice ha constatato
che AP 1 è proprietaria delle particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezione
di __________, le quali non sembrano “completamente sfruttate”, il debito
ipotecario nei confronti della Banca __________ di fr. 569 663.35 con interessi essendo garantito da
cartelle ipotecarie per un valore nominale di fr. 570 000.– (gravanti la particella n. 164) e di fr. 160 000.– (gravanti la particella n. 489 e in mano
al marito). Né l'interessata ha reso verosimile di non poter alienare quest'ultimo
fondo (destinato a “ripostiglio e viticoltura”) separatamente dall'altro, su
cui sorge l'abitazione coniugale, “traendo un guadagno al netto delle pretese
del marito”, o di non poter appigionare l'appartamento da quegli lasciato libero
sulla particella n. 164. Titolare poi di un conto “terzo pilastro” con un saldo
di fr. 31 027.–, di cui non si conosce né
la natura né la possibilità di riscatto, la moglie possiede di conseguenza – ha
concluso il Pretore – sostanza sufficiente per anticipare al marito la provvigione
ad litem controversa (loc. cit., pag. 3 seg.).
5. L'appellante
sostiene anzitutto di avere sempre contestato “la posizione del marito circa la
sua disponibilità finanziaria” e di essersi “sempre opposta (…) alla richiesta
di una provisio ad litem, senza distinzioni sia per le spese di
patrocinio, come anche per le tasse di giudizio e spese di procedura”. Reputa
di conseguenza inveritiera l'affermazione del Pretore, secondo cui essa non
avrebbe mosso contestazioni al riguardo. In realtà la doglianza si deve a un equivoco.
L'accertamento del primo giudice circa la mancata contestazione della moglie si
riferiva al fatto che in seguito al decreto cautelare del 21 luglio 2014 la
richiesta di provvigione conservava attualità per le spese processuali, mentre
era divenuta invece senza interesse la richiesta di provvigione per i costi di
patrocinio (decreto impugnato, pag. 2). Neppure in questa sede la convenuta pretende
il contrario. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
6. Relativamente
alla possibilità per il marito di stare in causa con mezzi propri, l'appellante
riconosce che AO 1 destina già le sue risorse al finanziamento dei costi di
patrocinio. Dubita tuttavia che i mezzi a disposizione non gli bastino per sopperire
anche alle spese del processo, essendo a suo dire “molto probabile” che egli
consegua redditi non dichiarati con il commercio di antichità e dell'“oggettistica”
che le ha in parte sottratto. Che poi il marito sia a carico della pubblica assistenza
– essa soggiunge – ancora non dimostra che AO 1 non abbia sostanza occulta o altre
entrate, come indizia il fatto che egli ha abbandonato la richiesta di provvigione
per le spese di patrocinio. Da quest'ultima congettura, tuttavia, va subito
sgombrato il campo. La mancata “riconferma” della provvigione ad litem
per le spese di patrocinio si spiega manifestamente con l'autorizzazione
rilasciata dal Pretore al marito di vendere le statue in arenaria a copertura
delle proprie spese legali (sopra, lett. A). Per il resto, l'appellante si limita
in mere ipotesi o asserzioni, inidonee a rimettere in causa la decisione
impugnata.
7. Quanto
ai nuovi accertamenti emersi dal decreto cautelare del 19 maggio 2016 con cui
il Pretore ha respinto un'ulteriore provvigione ad litem sollecitata dal
marito, la convenuta non ha ritenuto neppure di invocarli, pur essendo stata sollecitata
a esprimersi in proposito. A prescindere da ciò, che il Pretore abbia accertato
l'esistenza di beni d'antiquariato – non meglio specificati – in possesso del
marito e abbia obbligato AO 1 ad attivarsi per la loro realizzazione non è
irrilevante, ma non basta per accogliere l'appello. Ammesso e non concesso infatti
che tali beni abbiano un valore di mercato pari a quello fiscale o assicurativo
dichiarato dall'interessato, l'importo indicato in fr. 50 000.– sembra comprendere, per lo meno a un sommario
esame, anche i beni rimasti nell'abitazione coniugale (lettera dell'8 luglio
2016 di AP 1, pag. 2, allegata alle osservazioni 4 ottobre 2016 del marito), la
cui vendita è però osteggiata dalla moglie.
Per di
più, non si può presumere che le sculture in possesso del marito siano verosimilmente
realizzabili a breve termine per finanziare l'anticipo delle spese di fr. 10 000.– chiesto all'udienza del 21 maggio 2014
(decreto impugnato, pag. 1). Intanto tali beni sono già destinati – come figura nel decreto cautelare del 19 maggio
2016 (pag. 1) – a sovvenzionare l'acconto di fr. 10
000.– sulle spese della perizia (preventivate in fr. 15 000.–) per accertare il valore dell'abitazione
coniugale e le spese di patrocinio (correnti e future) dell'avv. PA 2. Inoltre
Fatti
i precedenti tentativi di monetizzare tali beni hanno avuto scarso successo,
ove si consideri che il Pretore ha quantificato in fr. 1430.– “gli importi
minimi finora incassati” a copertura delle spese legali (decreto cautelare del
1° ottobre 2014, pag. 3). Ne segue che, a un esame di apparenza, AO 1 non risulta
disporre in tempo utile di mezzi propri per stare in causa senza intaccare il
proprio fabbisogno minimo. In avvenire la situazione potrà anche rivelarsi
diversa, nel senso che prima di ottenere altre provvigioni AO 1 dovrà rendere
verosimile di avere intrapreso sforzi adeguati anche sul medio termine per alienare
le opere.
8. Sostiene
l'appellante che il Pretore le ha rimproverato a torto di essere “criptica sul
destino” dei propri immobili “malgrado la sua attività professionale sia
concentrata fuori Cantone”. Essa fa valere che il Pretore non dovrebbe
ingerirsi nella sua vita privata né, tanto meno, lasciar intendere arbitrariamente
che la circostanza di lavorare fuori del Ticino sia sufficiente per giustificare
una vendita dei suoi immobili. Una volta ancora però essa fraintende le
motivazioni del Pretore, il quale è lungi dal revocare in dubbio il suo diritto
di risiedere nel Ticino e di lavorare fuori Cantone, come è lungi dall'asserire
che ciò basti per indurla a vendere le sue proprietà per garantire le spese di
causa. Quanto il Pretore ha rilevato è un certo ermetismo della convenuta, ricordando
che al più tardi nel maggio del 2014 i coniugi sapevano di dover trovare risorse
per finanziare la causa di divorzio. E l'interessata non pretende che ciò non
sia vero.
9. Secondo
l'appellante la vendita di parte dei suoi fondi non è attuabile, la situazione
del mercato immobiliare non permettendo di conseguire un utile adeguato, sicché
l'operazione si tradurrebbe in una svendita in fretta e furia. L'argomento è
nuovo, senza che AP 1 adduca di non averlo potuto recare dinanzi al Pretore
(art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), e riesce pertanto irricevibile. Comunque sia, esso
si esaurisce in semplici affermazioni. Quanto alla presunta avventatezza dell'operazione,
l'appellante trascura che – come detto (consid. 8) – i coniugi sapevano sin dal
maggio del 2014 di dover finanziare la causa di divorzio, tant'è che l'interessata
medesima aveva già commissionato una perizia privata per stimare il valore venale
della proprietà ad __________, quantunque non intendesse privarsene (verbale
del 21 agosto 2014, pag. 2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di
consistenza.
10. L'appellante
censura una disattenzione del principio della proporzionalità e del divieto
dell'arbitrio per il motivo che, fosse essa tenuta a vendere i propri fondi,
ciò “genererebbe nuovi acquisti che andrebbero suddivisi col marito in una fase
della procedura di divorzio non ancora matura per tale scopo”. Ora, a parte il
fatto che l'interessata non spiega in che cosa consista la violazione dei due
precetti costituzionali, mal si intravede come la vendita di beni in proprietà
esclusiva della moglie potrebbe creare “nuovi acquisti” quando i coniugi hanno,
come nella fattispecie (doc. X nell'inc. DM.2013.95, classificatore nero), adottato
il regime della separazione dei beni. Al proposito non soccorre diffondersi.
11. Riguardo
Considerandi
alla possibilità di vendere la particella n. 489 separatamente dall'altro fondo
(su cui sorge l'abitazione coniugale), l'appellante non contesta che da tale
operazione possa ricavarsi verosimilmente “un guadagno al netto delle pretese
del marito”. Si limita a far valere di non capire perché il Pretore le abbia addebitato
la provvigione ad litem se la cartella ipotecaria (recte: le tre
cartelle ipotecarie) gravante tale particella per un valore nominale di fr. 160 000.– si trova in mano al marito. Sta di fatto che
il marito non risulta detenere le cartelle ipotecarie in proprietà o in
garanzia di un credito nei confronti di lei. Che i titoli si trovino in
possesso del marito e non della banca creditrice fa sì che il credito
incorporato nella cartella e il diritto di pegno abbiano un'esistenza puramente
formale, latente, di cui il legittimo titolare può liberamente disporre (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag.
398.
n. 2181). L'opinione del primo giudice non è quindi criticabile.
12.
La
convenuta pretende altresì di non poter trovare la somma di fr. 10 000.– in
tempi ragionevoli. L'assunto però è nuovo, e di conseguenza
inammissibile. In prima sede non è stato sollevato difatti né con le osservazioni
del 17 luglio 2014 né all'udienza del 21 agosto 2014. Senza dimenticare poi che
AP 1 ha rinunciato deliberatamente ad attivarsi nella prospettiva di una
qualsiasi vendita immobiliare, pur sapendo sin dal maggio del 2014 almeno di dover
reperire i mezzi indispensabili per finanziare la causa di divorzio (sopra, consid.
9.
in fine). In condizioni del genere è superfluo approfondire se gli spazi
lasciati liberi da AO 1 nell'abitazione coniugale possano essere appigionati e
se il conto di “terzo pilastro” della convenuta sia suscettibile di riscatto.
13.
Quanto
all'entità della provvigione litigiosa, l'appellante imputa al Pretore di non
averla giustificata in alcun modo. In realtà Pretore ha pur sempre motivato la somma
con “l'ampiezza del litigio e le prove notificate dalle parti”. Toccava pertanto
all'appellante indicare di quanto l'ammontare andasse ridotto, le contestazioni
pecuniarie dovendo essere cifrate (DTF 137 III 617). E in concreto la
ricorrente non allega nemmeno per ordine di grandezza di quanto, a mente sua,
andrebbe ridotta la provvigione.
14.
L'appellante
sembra invocare poi la restituzione di somme che il marito avrebbe ricevuto da
lei in passato e che avrebbe usato per scopi personali. Se non che, la pretesa
è fuori tema. Andrà esaminata se mai nella causa di merito, in esito alla liquidazione
dei rapporti di dare e avere tra le parti. In quella sede andrà definito
altresì l'eventuale rimborso della provvigione ad litem, che per sua
natura configura un anticipo e va – almeno di regola – restituita in esito al
giudizio definitivo sulle spese processuali
o alla liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2015 pag. 871
consid. 4a).
15.
L'appellante
assume infine che, non disponesse effettivamente di mezzi sufficienti, il
marito potrebbe ricorrere a un prestito o instare per un pagamento a rate dell'anticipo
in garanzia delle spese processuali. L'asserto non è serio, non immaginandosi
chi elargirebbe un mutuo a un coniuge che neppure riesce a coprire il proprio
fabbisogno minimo (sopra, consid. 4). Quanto alla rateazione dell'anticipo, l'interessato
non risulta avere i mezzi nemmeno per onorare le rate. Anche su quest'ultimo
punto l'appello denota tutta la sua infondatezza.
16.
Le
spese della decisione odierna seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1
CPC). AO 1 non è stato chiamato a esprimersi sull'appello, ma ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili, avendo formulato osservazioni il 4 ottobre
2016.
sulla rilevanza ai fini del giudizio del decreto cautelare emesso dal
Pretore del 19 maggio 2016.
17.
Circa
i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).