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Decisione

11.2014.108

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie

13 dicembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che l'hanno indotto a spossessarsi degli immobili, contestando di

averne deciso unilateralmente l'alienazione, ma non si confronta con l'argomentazione

del Pretore, secondo cui gli si possono rimproverare le modalità con cui egli ha

proceduto alle operazioni, senza garantirsi un'adeguata contropartita

nonostante sapesse di dover versare all'ex moglie un contributo alimentare a vita

e senza poter contare su sufficienti introiti da attività lucrativa. Ora, per sostanziare

una censura d'appello non basta ribadire il proprio convincimento, riprendendo

quanto affermato nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. Occorre

spiegare perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso

specifico fa completo difetto. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello

si rivela finanche irricevibile (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. sentenza

del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC

2015 pag. 52).

8. Si aggiunga

che la situazione economica dell'appellante non appare nemmeno del tutto

trasparente. Premesso che, come egli ammette, l'attore ha mantenuto l'ex moglie,

il figlio, la seconda moglie e i di lei figli, così come ha acquistato la casa a

Mu__________ grazie ai suoi redditi e ai ricavi delle vendite delle sue

proprietà immobiliari nel __________, “salvo la quota del palazzo __________” (interrogatorio

dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 6), zone d'ombra rimangono sulla

destinazione del rimborso del prestito accordato al figlio N__________ per

l'operazione di A__________. Dal fascicolo processuale si evince che il mutuo ammontava

a fr. 1 275 000.–, importo bonificato sul conto del figlio presso la __________

Banca lo stesso giorno in cui è stata chiesta l'iscrizione del trapasso

immobiliare nel registro fondiario. Dall'estratto bancario di quell'anno

risulta però che, dopo avere ricevuto quella somma, alla fine dell'anno il

saldo del conto ammontava a soli fr. 14 106.–, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione

al riguardo. Certo, in quel­l'an­no l'attore

ha acquistato due automobili per fr. 256 000.– complessivi (una L__________

per fr. 60 000.–, tuttora in suo possesso, e un'A__________ per fr.

196 000.–,

rivenduta nel 2009 per fr. 100 000.–), ha mantenuto il figlio, ha partecipato per il

48% al finanziamento del capitale azionario di fr. 100 000.– della

società di quest'ultimo (__________SA), ha pagato ammortamenti e oneri

Considerandi

ipotecari del­l'immobile a Mu__________ per circa fr. 40 000.– (deposizione

di N__________, dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 2 e 3), ma sulla consistente

rimanenza regna totale incertezza.

Incongruenze

permangono Anche sul destino dell'operazione di B__________, ove appena si

pensi che l'appellante ha dichiarato di avere condonato il debito al figlio e

che i ricavi della vendita, dalla quale non è stato conseguito alcun guadagno,

sono ser­viti “prevalentemente ad azzerare i debiti (ivi compresi quelli della ex

moglie AO 1) e tasse arretrate di entrambi” (doc. H). Il figlio ha affermato invece di avere solo

parzialmente rimborsato il prestito, salvo precisare che la ristrutturazione

dell'immobile a Mu__________, costata fr. 80

000.

–, è stata finanziata “con quanto

rimaneva dall'operazione di B__________” (deposizione di N__________,

del­­l'11 giugno

2014: verbali, pag. 3).

9.

Nelle circostanze

descritte l'attore non risulta avere addotto, come gli incombeva, gli elementi

necessari per consentire un affidabile raffronto tra la sua situazione al

momento del divorzio e quella esistente al momento in cui egli ha introdotto l'azione

di modifica. Le varie operazioni immobiliari saranno state fors'anche

necessarie, non dovute a malvolere né a grossolana negligenza. Sta di fatto

che, perfettamente a conoscenza dei suoi doveri di mantenimento verso la convenuta,

l'appellante non poteva disconoscere che tali operazioni gli avrebbero precluso

la possibilità di onorare il versamento di una pensione alimentare pattuita a

vita, irriducibile e finanche “successibile in caso di morte dell'obbligato”, così come avrebbero impedito l'attivazione delle

garanzie per il pagamento della pensione (“trattenute dirette dai conduttori”) previste

nella convenzione sugli effetti del divorzio.

Valesse il contrario, del resto, ogni obbligato alimentare potrebbe rinunciare

di propria iniziativa – in tutto o in parte – a introiti di qualsiasi natura,

senza assumere la responsabilità delle proprie opzioni. Ne segue che, privo di

consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito

patrocinio non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo destituito

fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non

essere stato intimato – appunto – alla controparte. Delle verosimili difficoltà

finanziare in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni modo, moderando

per quanto possibile gli oneri processuali.

11.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).