11.2014.11
Erede che chiede di essere reintegrato nel termine per rinunciare a una successione
20 febbraio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2014.11
Data decisione, Autorità:
20.02.2014, ICCA
Titolo:
Erede che chiede di essere reintegrato nel termine per rinunciare a una successione
RINUNCIA DELL'EREDITÀ
art. 566 cpv. 1 CC
art. 567 CC
art. 576 CC
Incarto n.
11.2014.11
Lugano,
20 febbraio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella procedura SO.2013.4059
(rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, aperta in seguito a
dichiarazione del 30 settembre 2013 formulata da
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 1)
nella successione fu PI 1 (1963–2013), già in,
giudicando sull'appello del 21 febbraio 2011
presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 28 gennaio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1, nata il 18 giugno 1963, nubile,
attinente di __________, ivi domiciliata, è deceduta a __________
in data imprecisata fra il 19 e il 26 giugno 2013, lasciando il padre AP 1
(1931) e cinque fratelli: L__________ (1958), I__________ (1960), F__________
(1961), G__________ (1965) e F__________ (1967). Non risultano sue disposizioni
testamentarie. Il 30 settembre 2013 AP 1 ha inviato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'attestazione del 24 settembre 2013 in cui dichiarava di rinunciare all'eredità della figlia, dolendosi di non aver potuto
trasmettere lo scritto prima di allora “per motivi gravi ai sensi dell'art. 576
CC, essendo stato ricoverato in ospedale”. Il 15 ottobre successivo G__________
ha chiesto al Pretore di rilasciare il certificato ereditario fu PI 1,
indicando come unici eredi lei medesima e i quattro fratelli, il padre AP 1
avendo rinunciato alla successione.
B. Sulla
rinuncia all'eredità il Pretore ha statuito il 28 gennaio 2014, respingendone
l'iscrizione nel registro e ponendo le spese di fr. 600.– complessivi a
carico di AP 1. Egli ha rilevato che il termine trimestrale per ripudiare la
successione era cominciato a decorrere il 26 giugno 2013, di modo che la dichiarazione inviata in Pretura il 30 settembre
seguente era tardiva. Né si giustificava di assegnare al rinunciante un nuovo
termine, la degenza ospedaliera da lui invocata essendo durata solo cinque
giorni, dal 22 al 26 settembre 2013, onde l'inesistenza di un “motivo grave” nell'accezione
dell'art. 576 CC. Quanto al rilascio del certificato ereditario chiesto da G__________,
il Pretore non si è ancora pronunciato.
C. Contro la decisione pretorile AP 1 è insorto con
appello del 7 febbraio 2014 a questa Camera per ottenere la riforma del
giudizio impugnato nel senso di vedere iscritta la sua rinuncia nel registro. Non
sono state chieste osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta
(art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui
essi hanno avuto conoscenza della morte del
loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi
l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per rinuncia degli
eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano
diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui essi hanno
conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può avvenire
a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, dinanzi
all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570
CC). Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Cantone
Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. d LAC). Il foro è quello
all'ultimo domicilio del defunto (art. 28 cpv. 2 CPC). La dichiarazione con cui
un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione cui
si applica, in mancanza di altre norme cantonali di procedura, il rito sommario
dell'art. 248 lett. e CPC (DTF 139 III 225). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è ricevibile (art. 314 cpv. 2 CPC).
2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili
unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza
non sfuggono le decisioni emesse con la procedura sommaria (art. 314 CC). Nella
fattispecie non è dato di sapere quale sia il valore della successione fu PI 1. L'appellante adduce soltanto che non vi è “alcun creditore in discussione”, che la rinuncia
all'eredità non è “motivata dalla presenza di passività” e che, anzi, “il
Pretore ha fissato una tassa di giustizia relativamente elevata proprio tenendo
conto dell'entità dell'asse successorio” (memoriale, pag. 6 in alto). Nelle circostanze descritte tanto giova supporre che in concreto il valore litigioso
raggiunga fr. 10 000.–. Anche sotto questo profilo l'appello in esame appare così
ricevibile.
3. Il registro delle rinunce all'eredità non dispiega autorità di
forza giudicata. Ha mero effetto dichiarativo, nel senso che documenta solo l'inoltro
della rinuncia, ma non attesta la validità dell'atto né disciplina i relativi
effetti (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 3 con citazioni di dottrina; v. ora anche
Rouiller/Gygax in: Eigenmann/ Rouiller
[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 11 ad art. 570
CC). L'autorità competente a ricevere la rinuncia si limita pertanto a eseguire
l'iscrizione nel registro, senza esaminare
la validità della dichiarazione (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 3 con
richiami di dottrina e giurisprudenza; Rouiller/
Gygax, op. cit., n. 12 ad art. 570 CC). Secondo un'autorevole
corrente di dottrina, nondimeno, essa può rifiutare di iscrivere una rinuncia manifestamente tardiva, come pure una
rinuncia indeterminata o condizionata (riferimenti in: Steinauer, Les droits des successions, Berna 2006, pag. 472 nota 41; Rouiller/Gygax, loc. cit.; v.
anche Fulpius, nota in: SJ 98/1976
pag. 36). Ciò vale in particolare ove dalla rinuncia dipenda l'emanazione di
provvedimenti come la liquidazione d'ufficio (art. 573 cpv. 1 CC) o –
appunto – il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 CC). Comunque
sia, la decisione presa dall'autorità competente a ricevere la rinuncia non
vincola il giudice di merito, il quale potrà anche concludere diversamente
statuendo su un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o su un'eventuale azione di accertamento (RtiD
I-2012 pag. 888 consid. 4 con rimandi).
4. Nella
decisione impugnata il Pretore ha rifiutato di iscrivere nel registro la rinuncia
all'eredità fu PI 1 siccome tardiva, ovvero presentata più di tre mesi dopo che
AP 1 aveva saputo della morte della figlia (art. 567 CC), non ravvisandosi “motivi
gravi” che giustificassero la fissazione di un nuovo termine al rinunciante (art.
576 CC). Nell'appello AP 1 non contesta di essere venuto a sapere il 26 giugno
2013 che la figlia era deceduta (memoriale, pag. 4 in alto). Nel caso in esame poi la rinuncia alla successione è suscettibile di influire sul
contenuto del certificato ereditario chiesto da G__________, di modo che non
può nemmeno rimproverarsi al Pretore di avere rilevato la manifesta tardività
della dichiarazione. Litigiosa rimane
l'esistenza di “motivi gravi” (nel senso dell'art. 576 CC) che giustificherebbero
di reintegrare AP 1 nel termine dell'art. 567 CC. L'appellante sottolinea al
proposito che l'eredità della figlia PI 1 è in attivo, che i suoi altri cinque
figli sono tutti solvibili, che nessun terzo (né tanto meno alcun creditore
della successione) corre il minimo rischio, che la sua rinuncia è dovuta solo a
“motivi ideali, personali e pratici”, sicché i “gravi motivi” dell'art. 576 CC
vanno interpretati con generosità.
a) La
fissazione di un nuovo termine al rinunciante in virtù dell'art. 576 CC è possibile
per “gravi motivi” (justes motifs,
wichtige Gründe), cioè per circostanze
eccezionali, e si giustifica qualora appaia iniquo esigere che l'erede osservasse
strettamente il termine nelle circostanze specifiche (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 4 ad art.
576 CC; Rouiller, op. cit., n. 6
ad art. 576 CC). La situazione personale dell'erede può configurare una
circostanza eccezionale, soprattutto in caso di malattia o di età avanzata (Steinauer, op. cit., pag. 469 n. 975 e
975a; Rouiller, op. cit., n. 9 ad
art. 576 CC con rinvii). Il ritardo nel dichiarare la rinuncia però non deve ricondursi
a esitazione, disattenzione o inerzia. La diligenza è un requisito imprescindibile
per postulare una restituzione del termine (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse,
vol. IV, Friburgo 1975, pag. 523 verso l'alto). Chi chiede di
essere reintegrato nel diritto di ripudiare un'eredità, in altre parole, deve
avere fatto il possibile – ossia quanto si poteva ragionevolmente pretendere da
lui – per rispettare la scadenza trimestrale. In caso contrario la fissazione
di un nuovo termine non entra in linea di conto, nemmeno se la perdita del
diritto all'iscrizione implica per il rinunciante gravose conseguenze.
b) Nella
fattispecie il Pretore ha rifiutato di fissare a AP 1 un nuovo termine perché
la degenza ospedaliera da lui invocata, limitata a cinque giorni, “non può configurare
un motivo grave ai sensi dell'art. 576 CC”. Si tratta di una motivazione che non
può essere condivisa, se non altro nella fattispecie. Un erede ha tre mesi di
tempo per decidere se rinunciare a una successione e qualora si veda amputare
il termine anche solo degli ultimi cinque giorni utili a causa di un imprevisto
non ascrivibile alla sua volontà deve poter beneficiare di una restituzione. Il
problema a ben vedere è un altro. AP 1 ha inviato al Pretore il 30 settembre 2013, in effetti, una dichiarazione di rinuncia da lui sottoscritta il
24 settembre precedente, in piena degenza ospedaliera (durata dal 22 al 26
settembre 2013). Il luogo di __________ che figura sul documento non è attendibile,
ma nell'appello egli non pretende che la data sia inveritiera. Mal si comprende
dunque perché egli non abbia spedito subito la dichiarazione al Pretore, facendo
capo – in mancanza d'altro – all'amministrazione del nosocomio. L'appellante
non indica neppure, del resto, perché non abbia inviato la rinuncia giovedì 26
settembre 2013, quando è stato dimesso dall'Ospedale regionale di Lugano. Tanto
meno egli spiega perché abbia atteso fino a lunedì 30 settembre 2013 per
consegnare il plico alla posta. Egli non risulta, di conseguenza, avere fatto
quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per rispettare la scadenza del
termine.
c) All'appello
AP 1 acclude, oltre a certificati che attestano la sua degenza nell'Ospedale
regionale di Lugano dal 22 al 26 settembre 2013, un certificato medico del
9 settembre 2013 sul suo stato di salute e un ulteriore certificato del 5
febbraio 2014 in cui un suo medico di fiducia lo definisce “gravemente malato”
fino al novembre del 2013. Il che sarà anche vero, ma i fatti dimostrano – per
lo meno a un sommario esame come quello che governa una procedura di volontaria
giurisdizione – che il 24 settembre 2013 egli è stato in grado di allestire (o
di far allestire) una corretta e precisa dichiarazione di rinuncia. Perché in
simili condizioni il Pretore dovesse assegnargli “un termine per sostanziare
compiutamente le proprie motivazioni” (appello, pag. 9 in fondo) non è dato di capire. Reputando la dichiarazione spedita il
30 settembre 2013 manifestamente tardiva, di conseguenza, il primo
giudice non ha ecceduto il potere cognitivo che gli spettava come autorità preposta
a ricevere la rinuncia.
d) La
situazione non muterebbe, ad ogni buon conto, ove si supponesse – per avventura
– che la data del 24 settembre 2013 apposta sulla dichiarazione di rinuncia sia
fasulla e che il documento sia stato confezionato in realtà lunedì 30 settembre
2013, giorno della sua spedizione. In simile ipotesi, per vero, la dichiarazione
firmata costituirebbe un falso ideologico. E una rinuncia all'eredità non può
essere iscritta nel registro su basi del genere. Si aggiunga, del resto, che la
mancata iscrizione nel registro non risulta implicare per AP 1 gravose
conseguenze, l'eredità della figlia essendo a suo dire in attivo. Per di più,
la decisione del Pretore non impedisce – si ripete – che in esito a
un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o a un'eventuale azione di accertamento il giudice di merito
possa, nel quadro di una procedura ordinaria
istruita senza limiti probatori (art. 254 CPC), giungere a una conclusione
diversa.
5. Se
ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le
spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
6. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intenda adire il
Tribunale federale, che il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
all'. Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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