11.2014.110
Revisione di una sentenza: appello irricevibile
10 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.110
Lugano
10 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.599 (accertamento dell'identità e dello stato
civile) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 giugno 2014 da
RE 1
(con
recapito presso RA 1)
nella
procedura che vede coinvolto il
Dipartimento
delle istituzioni,
Ufficio
dello stato civile;
giudicando sul reclamo
del 22 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 18 dicembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, sedicente cittadina
eritrea di etnia tigrina nata ad __________ il
16 novembre 1978, è giunta in Svizzera il 1° agosto 2010. Sprovvista di
documenti, essa ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo al Centro di
registrazione e di procedura di __________. Con decisione del 27 ottobre 2010 l'Ufficio
federale della migrazione ha respinto la domanda, pronunciando l'espulsione e l'allontanamento
della richiedente verso l'Etiopia. Un ricorso presentato il 23 novembre 2010 da
RE 1 contro tale decisione è stato respinto il 19 marzo 2012 con sentenza
D-8163/2010 dal Tribunale amministrativo federale.
B. Il 24 febbraio 2014 l'Ufficio
dello stato civile di __________, preso atto che RE 1 intendeva sposarsi con __________
(1984), cittadino etiope dimorante ad __________, ha invitato l'interessata a
far accertare giudizialmente la propria identità e i dati dello stato civile. RE
1 si è rivolta così il 30 giugno 2014 al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, chiedendo “di poter stabilire la sua identità”. Invitato a formulare
osservazioni, l'Ufficio ticinese dello stato civile ha comunicato il 5 agosto
2014 di rimettersi al giudizio del Pretore. Su invito di quest'ultimo, il 28
ottobre 2014 l'istante ha precisato nel seguente modo l'accertamento dei dati richiesti:
RE
1, nata ad __________ il 16 novembre 2011, cittadina
eritrea, nubile, figlia di __________ (1951) e di __________ (1957), entrambi
cittadini eritrei.
C. Il 7 novembre 2014 l'Ufficio
ticinese dello stato civile ha postulato una sospensione della procedura nell'attesa
che l'istante presentasse la propria documentazione di stato civile, in originale
e legalizzata, oppure motivasse e comprovasse l'eventuale impossibilità di
ottenerla. RE 1 ha comunicato al Pretore il 17 novembre 2014 di non essere
in grado di presentare simile documentazione “a causa del regime politico” nel
suo Paese. Statuendo il 19 novembre 2014, il Pretore ha respinto
l'istanza.
D. Il 2 dicembre 2014 RE 1 ha
nuovamente adito il Pretore perché riesaminasse il caso sulla scorta di atti che
sarebbero giunti a lei solo quel giorno: due suoi verbali di interrogatorio
davanti alla Polizia cantonale a __________, del 3 luglio e del 1° dicembre
2014, e fotocopia di una carta d'identità (illeggibile) che essa avrebbe consegnato
in originale al Centro di registrazione e di
procedura di __________ quando ha chiesto asilo il 1° agosto 2010. Su invito
del Pretore, l'interessata ha confermato il 5 dicembre 2014 che la
richiesta andava trattata come domanda di revisione, precisando il 15 dicembre
2014 che il motivo di revisione consiste nei “mezzi di prova” risultanti dal
verbale del suo interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 1° dicembre
2014. Con sentenza del 18 dicembre 2014 il Pretore ha respinto la domanda di
revisione, senza prelevare spese.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2014 in
cui chiede che le “venga concesso l'accertamento di identità”. Il reclamo non è
stato notificato all'Ufficio dello stato civile per osservazioni. Così invitata
dal presidente di questa Camera, RE 1 ha trasmesso una fotocopia leggibile
della tessera
d'identità esibita in fotocopia
al Pretore. Tradotto dal tigrino, il contenuto del documento risulta il seguente:
Governo provvisorio dell'Eritrea
Fronte
Popolare di Liberazione dell'Eritrea (F.P.L.E.)
Carta
d'identità Eritrea
Nome RE
1
Sesso Femminile
Data
di nascita 1978
Luogo
di nascita __________
Carta
d'identità n. __________
Occupazione
–
Indirizzo –
Regione/città
__________
Località/zona __________
Amministrazione
–
Luogo
e data di emissione __________ 16/11/2007
Timbro
e firma dell'autorità competente
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore dichiara inammissibile o respinge una
domanda di revisione è impugnabile con reclamo (art. 332 CPC). Si tratta di un
reclamo contro un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319
lett. b n. 1 CPC, dato nei casi stabiliti dalla legge (Brunner in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea
2010, n. 2 ad art. 332; Spühler
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 319; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 7j ad art. 319). Ora, l'art. 48
lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima
Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una
decisione sulla ricusazione (n. 2), ai casi di ritardata giustizia, ai casi in
cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in
cui sia impugnata autonomamente una decisione in materia di spese (n. 8a). La
prima Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel senso dell'art.
319 lett. b n. 1 CPC). Tali reclami andrebbero fatti seguire per
competenza alla terza Camera civile, tant'è che l'art. 48 lett. c
n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Dato
nondimeno che nella fattispecie la sorte del reclamo appare segnata, ciò si
risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Conviene pertanto trattare
il reclamo senza indugio.
2. Per quel che riguarda il
termine di reclamo, v'è chi sostiene che in caso di revisione esso sia di 30
giorni (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011,
n. 6 ad art. 332) e chi afferma invece che sia di soli 10 giorni (ad esempio Trezzini in: Commentario al CPC, Lugano
2010, pag. 1413 a metà), come ha indicato il Pretore nella decisione del 18 dicembre
2014. Comunque sia, in concreto la questione può rimanere indecisa, il reclamo essendo
stato inoltrato da RE 1 nel termine più breve.
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha escluso una revisione di quanto deciso il 19 novembre 2014, tanto
nella misura in cui l'interessata faceva valere (per la prima volta) di non
conoscere la lingua tigrina perché i genitori l'avevano trasferita
dall'Eritrea in Etiopia all'età di soli due anni, quanto nella misura in cui
essa asseriva che lo Stato eritreo non le rilasciava documenti d'identità. A
mente del Pretore mal si capiva in effetti come mai l'interessata non avesse addotto
prima simili circostanze, che certo conosceva e che per altro apparivano in
contrasto con gli accertamenti dell'Ufficio federale della migrazione. Inoltre,
ha soggiunto il primo giudice, il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2014
è un mezzo di prova completamente nuovo, giacché successivo alla decisione del
19 novembre 2014, e per di più irrilevante, poiché contiene solo affermazioni
dell'istante stessa.
4. Riassunte le proprie
traversie personali e l'esigenza imprescindibile di far accertare la sua
identità per contrarre matrimonio, la reclamante ribadisce
di ignorare la lingua tigrina perché, quantunque nata ad __________, in
Eritrea, all'età di due anni i genitori l'hanno portata in Etiopia, donde è rientrata
solo nel 2006. In Eritrea essa è poi rimasta fino al 2010, dopo di che ha
lasciato il Paese. Essa ribadisce altresì di non aver potuto presentare alcun
documento d'identità perché l'ambasciata eritrea non la riconosce come cittadina.
In condizioni del genere non le rimane – essa conclude – che chiedere di
“riesaminare l'istanza di accertamento d'identità”.
Il problema è che,
così argomentando, l'interessata perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la
decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda di revisione, non quella
con cui il Pretore ha respinto la richiesta d'accertamento dell'identità e
dello stato civile. Alla reclamante incombeva di spiegare, in altri termini, perché
il Pretore ha negato a torto un motivo di revisione a norma dell'art. 328 cpv.
1 CPC, non perché la documentazione da lei presentata con la domanda di revisione
fosse rilevante. E nel reclamo RE 1 non
spende una parola per contestare la motivazione del Pretore, secondo cui i
fatti addotti nella domanda di revisione erano
a lei noti già prima che fosse emanata la decisione del 19 novembre
2014, mentre l'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC esige che i fatti rilevanti siano
appresi in seguito. Tanto meno l'interessata pretende di avere scoperto nuovi
mezzi di prova decisivi solo dopo l'emanazione della decisione pretorile, fermo
restando che il verbale d'interrogatorio del
1° dicembre 2014 è addirittura successivo alla sentenza e non può quindi
entrare in linea di conto (art. 328 cpv. 1 lett. a in fine CPC: “esclusi fatti
e mezzi di prova sorti dopo la decisione”). Ne segue che, fuori
tema, il reclamo si rivela privo di adeguata motivazione e va dichiarato irricevibile.
5. Alla domanda di revisione del
2 dicembre 2014 RE 1 ha accluso invero – come si è accennato – fotocopia di una
carta d'identità a suo nome apparentemente emessa il 16 novembre 2007 dal Governo
provvisorio dell'Eritrea, Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea, su cui
figurano i dati personali che l'interessata ha chiesto al Pretore di accertare.
In proposito il comportamento dell'interessata appare quanto meno ambiguo, ove
appena si pensi che essa ha dichiarato il 6 agosto 2010 all'Ufficio
federale della migrazione di non possedere alcun documento (doc. E, pag. 4
seg., rubrica 13.2) e che lo stesso Centro di registrazione e di procedura di __________
ha menzionato sul rapporto “nessun documento d'identità consegnato al CR” (doc.
E, pag. 5, rubrica 13.3). Solo nella domanda di revisione essa ha poi asserito
di avere consegnato l'originale della carta
d'identità (acclusa per la prima volta in fotocopia) il 1° agosto 2010
al Centro di registrazione e di procedura di __________. Se non che, quella
fotocopia non costituisce “un mezzo di prova” ai fini dell'art. 338 cpv. 2
lett. a CPC, poiché nemmeno la reclamante pretende di averne scoperto
l'esistenza solo dopo l'emanazione del giudizio del 19 novembre 2014. Non può quindi
entrare in linea di conto per una procedura di revisione.
6. Quanto precede ancora non
significa, ad ogni buon conto, che l'istante si veda impedire per sempre il
matrimonio senza alcun rimedio. La nota fotocopia della tessera d'identità, in
effetti, non è passata al vaglio del Pretore nell'azione – sommaria – volta
all'accertamento dell'identità e dello stato civile (art. 88 CPC; Montini in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 4 ad art. 42; Lardelli in:
Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 42). È stata
considerata unicamente nella prospettiva della revisione e ritenuta inidonea a
tale scopo. L'interessata può quindi reintrodurre un'azione di accertamento su
altre basi, ripresentare a tal fine la fotocopia della carta d'identità ed esibire
ogni altro documento utile in suo possesso, chiedendo nuovamente al Pretore di
constatare la propria identità e il suo stato civile.
Che RE 1 abbia un interesse
legittimo all'accertamento è manifesto. Che il diritto al matrimonio e alla famiglia sia garantito dall'art. 14
Cost., dall'art. 12 CEDU e dall'art. 23 Patto ONU-II è fuori discussione. Che
di tale diritto possano valersi, a determinate condizioni, anche persone senza
permesso di soggiorno in Svizzera è pacifico
(DTF 137 I 351; v. anche DTF 138 I 41). Che poi l'identità e lo stato
civile della reclamante siano davvero controversi sembra il caso solo per quanto
attiene alla cittadinanza, le altre generalità non risultando essere state poste
in dubbio nemmeno dal Tribunale amministrativo federale, l'interessata avendo
sempre rilasciato le medesime dichiarazioni
(analogamente: sentenza inc. 400
14 135 del 23 settembre 2014 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna,
sezione civile, in: www.bl.ch/kantonsgericht).
Per quanto attiene al matrimonio, poi, la cittadinanza non parrebbe neppure svolgere
un ruolo di primo piano, l'interessata potendo sposarsi in Svizzera sia come
cittadina eritrea sia come cittadina etiope. Anche sotto il profilo della
polizia degli stranieri, in definitiva, l'una o l'altra cittadinanza non sembra
determinante, il Tribunale amministrativo federale avendo sì criticato la
credibilità della richiedente, salvo lasciare in ultima analisi la questione irrisolta
e non escludere che costei possa non essere etiope, ma originaria di un altro Paese.
Nel quadro di una nuova azione di accertamento l'esito del giudizio rimane dunque
aperto.
7. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le
particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria della reclamante e
il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale, nondimeno, si
giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili,
il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi giuridici
dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), la decisione che riguarda lo statuto di una persona è impugnabile con
ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
– Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio dello stato civile.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).