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Decisione

11.2014.14

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari nei confronti di mass media

25 luglio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti di rimuovere tali espressioni dai due siti internet, con obbligo di

pubblicare il dispositivo del decreto cautelare sul __________ e sul sito __________

3. Gli appellanti sostengono

anzitutto che chi accetta di svolgere una pubblica funzione, soprattutto se ben

retribuita, deve tollerare anche “maggiori ingerenze nella sua personalità”.

Essere “clientelare” – essi affermano – significa unicamente “concedere

vantaggi a chi può offrire un contraccambio”. Non è un complimento, ma non è

nemmeno una lesione della personalità. Quanto agli “intrallazzi” oltre confine, i convenuti ricordano di avere

rimproverato all'istante di avere acquistato a caro prezzo una mostra

“considerata fallimentare sul __________ dalla Città di __________, del cui

sindaco l'appellato sarebbe stato consulente”. Essi definiscono quindi la loro

critica “incisiva”, ma compatibile con la libertà di espressione e la libertà

di stampa. A prescindere da ciò, essi contestano che il decreto cautelare si

giustificasse sotto il profilo dell'urgenza, l'istante avendo “temporeggiato

parecchi mesi a partire da quando ha saputo del pregiudizio o del rischio di

pregiudizio” prima di adire il giudice. Il termine “clientelare direttore” è

stato usato infatti – essi adducono – sul __________ il 10 aprile 2011, mentre

Considerandi

quello di “intrallazzi fallitalici” il 18 novembre e il 2 dicembre 2012,

senza che l'istante reagisse. A distanza di anni – essi soggiungono – non

sussiste più alcun rischio di reiterazione. Il decreto impugnato va quindi riformato

nel senso di respingere interamente l'istanza cautelare di

4.

Nel decreto cautelare il

Pretore ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione

di merito, con l'avvertenza che in caso contrario i provvedimenti cautelari sarebbero

decaduti (dispositivo n. 5). AO 1 ha tempestivamente intentato causa il 14

marzo 2014 (inc. SE.2014.116 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1),

ma solo contro AP 2 e la AP 1 non è stato convenuto in giudizio. Le ingiunzioni

cautelari nei confronti di lui sono quindi venute a cadere e per quanto lo concerne

l'appello è diventato senza oggetto. AO 1 inoltre non ha (più) chiesto di rimuovere

le espressioni litigiose dal sito __________ né dall'archivio del __________

(dispositivo n. 2). I relativi ordini sono decaduti così anche nei

confronti di AP 2 e della AP 3, il cui appello è divenuto al proposito senza

oggetto. L'appello di AP 2 e della AP 3 conserva invece la sua attualità per

quanto riguarda il divieto loro impartito di “scrivere e/o far divulgare” –

ossia di reiterare facendo capo a mass media periodici – le espressioni

“clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi” nei confronti

dell'istante (dispositivo n. 1), compresa la comminatoria di sanzioni in caso

di inosservanza (dispositivo n. 3) e l'ingiunzione di pubblicare il

Dispositivo

dispositivo del decreto cautelare, ad avvenuto passaggio in giudicato, sul __________ e sul sito __________ (dispositivo n. 4).

5. Secondo l'art. 266 CPC il

giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti dei “mass media

periodici” soltanto se l'incombente lesione dei diritti è tale da poter causare

dell'istante un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente

non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il

provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre condizioni sono

cumulative. La norma riprende la disciplina dell'abrogato art. 28c CC e

ha lo scopo di evitare che misure provvisionali, tra cui divieti di pubblicazione

e ordini intesi alla rimozione di articoli, si traducano in provvedimenti

censori, incompatibili con la libertà di stampa (Huber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­­ber­ger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edi­zio­ne, n. 1 ad art. 266

con riferimenti; nel vecchio diritto: RtiD

II-2009 pag. 640 consid. 2).

Provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici vanno emanati

perciò con grande riserbo (SJ 108/1986 pag. 223 in fondo; Steinauer/Fountou­lakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 254 n.

634).

6. Ciò premesso, perché il divieto

impartito a AP 2 e alla AP 3 di “scrivere e/o far divulgare” (ossia di reiterare

facendo capo al __________ o ad altre pubblicazioni e media correlati al

giornale o da loro controllati, in specie tramite il sito __________) le

espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suo intrallazzi” nei

confronti del­l'istante si giustificasse occorreva – in primo luogo – che a un

esame di verosimiglianza (come quello che presiede all'emanazione di

provvedimenti cautelari: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 e 5 ad art. 261 CPC) la reiterazione

di quei termini apparisse incombente e suscettiva di causare alla personalità

al­l'istante un pregiudizio particolarmente grave (art. 266 lett. a CPC). La

reiterazione doveva denotare in altri termini un'offesa qualificata, più incisiva

di una lesione che giustificasse l'adozione di provvedimenti cautelari in casi ordinari

(RtiD II-2009 pag. 640 consid. 4; Bohnet,

op. cit., n. 14 ad art. 266 CPC). Accertato ciò, occorreva verificare che manifestamente

non vi fosse alcun valido motivo a sostegno della lesione (art. 266 lett. b

CPC) e che il divieto giudiziale non apparisse sproporzionato (art. 266 lett. c

CPC).

7. Nella fattispecie il primo

requisito da verificare è pertanto, dopo quanto si è spiegato, quello di accertare

se la lesione alla personalità di AO 1 apparisse “incombente” (imminente,

drohend). Tale è il caso in particolare, secondo giurisprudenza, quando

il convenuto ha già commesso lesioni della personalità e sta per ripeterle o

quando si ravvisano indizi concreti di un'imminente lesione. A tal fine non

basta che sul­l'argo­mento siano già stati pubblicati articoli cui abbia fatto

seguito un diritto di risposta dell'interessato. Occorre che il convenuto

appaia in procinto di rinnovare la lesione originaria (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 254 n. 634a con richiamo

a SJ 108/ 1986 pag. 223 nel mezzo; Bohnet,

op. cit., n. 13 ad art. 266), o perché ponga in atto preparativi in

vista di ripetere la pubblicazione lesiva o perché contesti l'illiceità della precedente

lesione (sentenze del Tribunale federale 5A_92/2010 del 16 ottobre 2010,

consid. 6.1 e 5A_228/2009 dell'8 luglio 2009, consid. 4.1, in sic! 12/2009

pag. 888 con rinvii a DTF 124 III 74 consid. 2a e DTF 97 II 97 consid.

5b).

a) Il

Pretore è partito dall'idea, nel decreto cautelare, che qualora un convenuto

abbia già offeso una volta la personalità del­l'istante il rischio di

reiterazione si presume, sicché tocca poi al convenuto smentirlo (pag. 4 in fondo).

V'è da domandarsi se un automatismo del genere sia condivisibile, in particolare

ove la lesione risalga a molto tempo addietro. Sta di fatto che prima di risolvere

l'interrogativo occorre esaminare, nel caso spe­cifico, se il rischio di

lesione per la personalità del­l'istante apparisse “incombente”, poiché solo a

tale condizione è lecita l'emanazione di provvedimenti cautelari a tutela della

personalità nei confronti di mass media periodici. Un pericolo di reiterazione che

non incombe non basta per sorreggere misure d'urgenza in virtù dell'art. 266

CPC. A maggior ragione ove si consideri che persino nel merito l'art. 28a

cpv. 1 n. 1 CC assoggetta un'azione inibitoria al presupposto di una lesione

“imminente”.

b) Invano

si cercherebbe nel decreto impugnato un accenno al carattere imminente della

lesione. Il Pretore si è limitato a presumere il rischio di reiterazione

dell'offesa, corroborata a suo parere dalle notorie difficoltà finanziarie in

cui versa il Comune di __________, le quali aumentano la pressione critica

sull'offerta culturale cittadina. Nell'istanza AO 1 motivava l'urgenza cautelare,

da parte sua, con l'argomento che la campagna stampa nei suoi confronti era

“divenuta virulenta riguardo alla futura destinazione di __________, oggetto di

un articolo pubblicato dal __________ il 1° settembre 2013 (doc. V1), ragione per cui la

denigrazione nei suoi confronti sarebbe continuata “anche a causa del­l'attualità

di questo tema politico” (istanza del 7 ottobre 2013, pag. 15, punto 37). Che

il __________ intendesse continuare l'invettiva contro “l'inutile museo delle

carabattole africane”, il quale “costa al contribuente luganese 1.2 milioni di

franchi” annui (doc. F), è senz'altro verosimile. Che così facendo il

settimanale intendesse reiterare anche l'uso dei termini “clientelare

direttore” e “a vantag­gio dei suoi intrallazzi” nei riguardi del­l'istante è

già meno verosimile, tali espressioni essendo state usate dal periodico

una

sola volta, rispettivamente il 10 aprile 2011 (doc. F) e il 18 novembre

2012 (doc. R). Che poi la reiterazione apparisse “incombente” non risulta da

indizi concreti. Certo, la campagna stampa contro il museo del “ciarpame

extraeuropeo” e contro il “direttore italiano strapagato” (doc. V1) proseguiva, ma che la

destinazione di __________ facesse apparire imminente, al momento in cui

ha statuito il Pretore (febbraio del 2014), la ripetizione di epiteti risalenti

a quasi tre anni addietro (il primo) e a oltre un anno (il secondo) non poteva

dirsi per ciò solo verosimile.

c) Tanto

meno il decreto impugnato può trovare conferma ove si rammenti che – come detto

(consid. 5) – provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici

vanno emanati con grande riserbo, non dovendo costituire una forma di cen­sura

preventiva. L'esistenza di una lesione “incombente” (e non solo possibile o

fors'anche probabile), che giustificasse misure d'urgenza, andava vagliata

perciò con debito rigore e non solo presunta in astratto. Nel caso precipuo

mancavano indizi sufficienti che sostanziassero l'imminenza delle reiterazione in

concreto. Ciò rende superfluo esaminare se, a un giudizio di verosimiglianza,

la paventata lesione fosse suscettibile di causare alla personalità al­l'istante

un pregiudizio particolarmente grave, se manifestamente non vi fosse alcun valido

motivo a sostegno della lesione e se il divieto giudiziale non apparisse

sproporzionato. La reiezione dell'istanza cautelare rende senza oggetto anche

la comminatoria di sanzioni in caso di inosservanza e l'ingiunzione di pubblicare

il dispositivo del decreto cautelare sul __________ e sul sito __________.

8. Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in

prima quanto in seconda sede. Gli appellanti postulano per il primo grado di

giurisdizione un'indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili, somma che

appare sicuramente congrua all'entità delle prestazioni svolte dal patrocinatore

nel caso in rassegna.

9. Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo

a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è accolto e il decreto

cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza cautelare è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico del­l'istante,

che rifonderà ai convenuti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

II. Le spese di

appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a

carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1500.– complessivi per

ripetibili.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).