11.2014.15
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare (ripartizione delle spese relative a un impianto condominiale)
11 maggio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.15
Lugano
11 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.345 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione
assembleare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 maggio 2010 dall'
AP 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 26 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 24 gennaio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare delle proprietà
per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento n.
__________, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della
particella n. 641 RFD di __________, sezione di __________. I due appartamenti
si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (“AO 1”) costituito di
tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della
via __________, con giardino a lago e darsena.
B. Il 15 marzo 2010
l'amministratrice del condominio, la fiduciaria __________ di __________, ha
convocato l'assemblea dei comproprietari per il 12 aprile 2010, inviando un
ordine del giorno in cui si prevedeva la “relazione dell'amministratore” (oggetto
n. 3), l'approvazione dei conti 2009 e il “bilancio 31.12.2009”, come pure il rapporto
del revisore, lo sgravio all'amministrazione e al revisore (oggetto n. 4). Dal
consuntivo del 2009 risultava in particolare una spesa di complessivi fr.
1899.60 per la riparazione di una perdita d'acqua alla “colonna di scarico” nello
stabile “V” (condotta verticale che raccorda gli scoli degli appartamenti al
collettore fognario), al terzo piano, in corrispondenza della diramazione verso
l'appartamento dell'allora comproprietario dell'unità n. 738, __________.
AP 1 ha scritto l'8 aprile 2010 all'amministratrice,
facendo valere – tra l'altro – che il costo di fr. 1899.60 non poteva essere
addebitato ai comproprietari degli appartamenti al piano terreno, poiché
riguardava condotte utili unicamente ai piani superiori, mentre non servono
minimamente agli altri, i cui scarichi sono allacciati direttamente al
collettore fognario senza far capo alle colonne verticali. All'assemblea
ordinaria del 12 aprile 2010 i comproprietari hanno discusso tale questione
al punto n. 3 dell'ordine del giorno, approvando a maggioranza – con il voto
contrario di AP 1 e di un altro condomino – i conti dell'esercizio 2009, il
relativo bilancio, il rapporto del revisore e lo sgravio all'amministrazione al
punto n. 4.
C. L'11 maggio 2010 AP 1 ha
convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perch.
fossero annullate le risoluzioni n. 3 e 4 adottate alla citata assemblea. Nella
sua risposta dell'11 novembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. L'attore ha replicato il 15 dicembre 2010 e la AO 1 ha duplicato il
31 gennaio 2011, entrambi mantenendo i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare
si è tenuta il 25 marzo 2011 e l'istruttoria, durante la quale è stata esperita
una perizia sull'impianto di scarico del condominio, è terminata il 17 ottobre
2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte del 13 e del 17 dicembre 2012 in cui hanno confermato le relative
posizioni. Statuendo il 24 gennaio 2014, il Pretore ha respinto la petizione
e ha posto la tassa di giustizia di fr.
800.– con le spese di fr. 3200.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2014 nel
quale chiede che in riforma del giudizio impugnato le risoluzioni n. 3 e 4
adottate dall'assemblea ordinaria del 12 aprile 2010 siano annullate “almeno
nella misura in cui ripartiscono anche a carico [di lui] le spese di
rifacimento relative alle colonne verticali di scarico”. Nelle sue osservazioni
del 2 maggio 2014 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause già pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Secondo il nuovo diritto
le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili
entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il
Pretore ha fissato tale valore in fr. 18 000.–
“a prescindere dalla piccolezza dell'importo in gioco” per tenere conto delle “implicazioni
future” della decisione. Ci si potrebbe domandare se il criterio sia
pertinente. Il quesito può nondimeno rimanere indeciso, poiché con la petizione
l'attore chiedeva l'annullamento dell'intera risoluzione n. 4 all'ordine del
giorno, la quale comprendeva l'approvazione dei conti dell'esercizio 2009 per
un totale di fr. 193 459.47
(doc. A, quinto foglio). Nelle circostanze descritte conviene pertanto trattare
l'impugnazione come appello. Per quel che attiene alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
notificata al patrocinatore dell'attore il 27 gennaio 2014. Introdotto il
26 febbraio 2014, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha rammentato anzitutto che la ripartizione delle spese per il
risanamento delle “colonne di scarico” è già stata oggetto di precedenti cause
fra le stesse parti, ma che la perizia esperita nella presente procedura ha consentito
importanti accertamenti. Se da un lato – egli ha addotto – il referto ha
confermato che gli scarichi delle proprietà per piani dell'attore non sono
allacciati alle colonne verticali, ma si raccordano direttamente al collettore
fognario orizzontale (il quale passa sotto il soffitto dell'autorimessa),
dall'altro esso ha permesso di appurare che tali colonne sono ventilate grazie
al loro prolungamento fino al tetto e che di tale ventilazione beneficiano in
pari tempo i raccordi delle proprietà per piani a pianterreno. Anche l'attore ha
interesse così – ha continuato il primo giudice – alla corretta manutenzione
delle colonne di scarico verticali, non potendosi dire che esse non servano (o che
servano solo minimamente) ai suoi due appartamenti. Il Pretore ha ritenuto altresì
improbabile, e in ogni modo non dimostrato, che la mancata riparazione della
diramazione al terzo piano non avrebbe pregiudicato il funzionamento dell'intero
impianto e che il lavoro riguardasse una parte in uso esclusivo di un singolo comproprietario.
Infine egli ha ritenuto priva di rilievo la circostanza – addotta dall'attore –
che la semplice funzione di ventilazione non arrechi usura alla condotta, “il
fatto di beneficiare di una certa parte comune” essendo sufficiente per
giustificare la partecipazione di un comproprietario ai costi sotto il profilo dell'art.
712h cpv. 3 CC. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
3. L'appellante ribadisce la
propria estraneità alla riparazione della tubatura danneggiata, non essendo
egli “tributario con gli scarichi del proprio appartamento situato al piano
terreno della stessa condotta fognaria verticale e essendo tale riparazione per
di più concentrata su una diramazione dalla predetta condotta verso un
appartamento superiore”. La suddivisione delle spese fra tutti i comproprietari
in proporzione al valore delle singole quote offenderebbe così l'art. 712h
cpv. 3 CC. Quanto alla ventilazione della condotta verticale, soggiunge
l'interessato, essa sarebbe marginale e non arreca né usura né danneggiamenti, a
differenza della “caduta verticale delle acque nere” dagli appartamenti dei piani
superiori, che tuttavia non lo concerne. L'attore si duole poi che il Pretore
si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto questa Camera in una sentenza del 16 gennaio
2013 fra le stesse parti (inc. 11.2011.63), quando le condotte verticali sarebbero
state considerate “giustamente estranee alla posizione dell'ing. AP 1, che non
le utilizzava per l'evacuazione delle sue acque di scarico”. L'attore rileva ad
ogni buon conto che, secondo giurisprudenza, la partecipazione alle spese di
riparazione di un impianto condominiale è esclusa in caso di uso estremamente
limitato da parte di un comproprietario. Il che si verifica – a suo dire – anche
nel caso specifico per l'impiego marginale e limitato alla sola funzione di aerazione
della colonna di scarico verticale, la quale – egli epiloga – non provoca alcuna
spesa.
4. Ogni
comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La
comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non
spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali
o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di
conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure
principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso
di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità)
oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto
costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della
casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia
inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta ancora,
invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in
simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag.
810 consid. 5 con rinvii).
5. Nella
fattispecie è litigiosa la questione di sapere se i costi per la riparazione
del danno alla “condotta fognaria verticale” vadano suddivisi fra tutti i comproprietari
in proporzione ai rispettivi millesimi o se una simile chiave di riparto sia
contraria all'art. 712h cpv. 3 CC. Oggetto del litigio è la delibera n.
4 con cui l'assemblea dei comproprietari ha – tra l'altro – approvato i conti
di gestione del condominio per l'anno 2009, i quali comprendono la spesa controversa
(doc. A e D, pag. 2). L'esame della “relazione dell'amministratore” al punto 3
dell'ordine del giorno non è stata oggetto invece di risoluzione assembleare
(doc. A e D, pag. 1 seg.). La richiesta di annullamento formulata al proposito dall'attore
è pertanto senza oggetto.
6. L'appellante contesta di dover partecipare al
costo della nota riparazione (fr. 1899.60) per i lavori
della ditta __________ di __________ consistiti nella sostituzione della “colonna
di scarico più riallacciamento lavabo e wc”, spesa che non è stata assunta
dall'assicurazione stabili __________ (doc. A e D, pag. 2; fascicolo III, edizione
documenti dalla convenuta). Egli ribadisce che l'intervento
si è “concentrato su una diramazione interna verso uno specifico appartamento”,
sicché la spesa andava posta a carico del singolo comproprietario. Così
argomentando, egli sembra porre in dubbio che la riparazione riguardasse una
parte comune, ma a torto. Secondo l'art. 712b cpv. 2 n. 3 CC non possono
essere oggetto di diritto esclusivo le opere e gli impianti che servono anche
agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali. E le condotte sono comuni nella
misura in cui profittino a più unità per piani (Wermelinger,
La propriété par étages, 3ª edizione, n. 194 ad art. 712b CC con
rinvii). Comuni sono, ad esempio, le tubature dell'acqua fino e con le
diramazioni verso le singole unità, quand'anche attraversino spazi assegnati in
diritti d'uso esclusivo (Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 36 ad art. 712b CC; Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit-
und Stockwerkeigentum, Zurigo 2010, pag. 42 n. 82 e in particolare nota 237). Del
resto il regolamento per l'uso e l'amministrazione del “AO 1” annovera fra le “parti
e cose comuni”, all'art. 5, “le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, come (…) i canali
di scarico (…)” (doc. G). Anche nella misura in cui fa valere che nella
fattispecie la riparazione concerneva una diramazione della condotta verticale verso
un appartamento del terzo piano, l'appellante trascura che la diramazione
medesima è considerata parte comune con la condotta principale. Né egli
contesta che la mancata riparazione avrebbe verosimilmente pregiudicato il funzionamento
dell'impianto. La riparazione controversa riguarda perciò una parte comune della
proprietà per piani. In proposito la decisione impugnata resiste alla critica.
7. Giusta l'art. 712h cpv. 1 CC i comproprietari devono
contribuire agli oneri comuni e alle spese di amministrazione comuni proporzionalmente
al valore delle loro quote. Ciò vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni
di parti comuni dell'edificio, delle opere e impianti comuni (art. 712h
cpv. 2 n. 1 CC). Se tuttavia si tratta di parti dell'edificio, di opere o
d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne
deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3
CC). L'art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo, nel senso che una
diversa chiave di riparto può risultare dall'atto costitutivo della proprietà
per piani, dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio (art.
712g cpv. 3 CC) o da una risoluzione dell'assemblea (art. 712m
cpv. 1 n. 4 CC), purché rispetti l'art. 712h cpv. 3 CC, il quale ha
natura imperativa (I CCA, sentenza inc. 11.2003.131 del 31 maggio 2007, consid.
2 con rinvii). Nel caso in rassegna l'art. 21 del regolamento per l'uso e
l'amministrazione della proprietà per piani prevedeva la suddivisione fra i comproprietari
di tutte le spese comuni, nessuna esclusa, secondo i millesimi delle rispettive
quote. Con sentenza del 23 giugno 2009 tuttavia il Pretore ha accertato la
nullità di simile disciplina, giudicata troppo tassativa nella sua formulazione
(inc. OA.2002.123). Non risulta, né le parti pretendono, che nel frattempo sia
stata adottata una nuova regola, ragione per cui, in mancanza di disposizione
contraria, la ripartizione delle spese comuni va definita in concreto a norma
dell'art. 712h CC.
8. Sostiene
l'appellante che la decisione impugnata viola l'art. 712h cpv. 3 CC
perché i suoi due appartamenti non fruiscono delle condotte di scarico
verticali. Ora, la ripartizione fra i comproprietari delle
spese dovute all'uso delle citate colonne di scarico è già stata sollevata più
volte dall'attore, ma non è mai stata risolta da questa Camera. In una sentenza
del 13 agosto 2001 la Camera si era invero domandata se nel caso del “AO 1” il
riparto delle spese relative alle condotte verticali in proporzione ai millesimi
delle singole proprietà per piani non fosse iniquo, ma ha lasciato l'interrogativo
aperto, poiché le relative delibere assembleari erano state impugnate tardivamente
(inc. 11.2001.22, consid. 6). L'attore aveva poi tentato di rimettere in
causa la questione davanti alla Camera, ma invano (sentenze inc. 11.2004.37
del 28 luglio 2005, consid. 6a, e inc. 11.2009.133 del 21 settembre 2012, consid.
5). In una sentenza del 16 gennaio 2013 infine egli si è visto dare ragione, ma
non perché quella chiave di riparto risultasse contraria all'art. 712h
cpv. 3 CC, bensì perché le delibere assembleari impugnate erano state adottate
violando il suo diritto di voto (inc. 11.2011.63, consid. 4d). Contrariamente a
quanto l'attore afferma, di conseguenza, la suddivisione dei costi dovuti alla
manutenzione o alla riparazione delle condotte verticali non è mai stata
risolta dalla Camera.
9. Ciò
premesso, il quesito è di sapere una volta tanto se le colonne di scarico nel “AO
1” servono o non servono – o servono solo minimamente – ai due appartamenti
dell'attore. Che gli scarichi di questi ultimi siano collegati direttamente ai
collettori secondari orizzontali fissati al soffitto dell'autorimessa e non alle condotte verticali è pacifico (perizia
del 20 febbraio 2012, pag. 8) ed era già stato accertato anche da
questa Camera nella sentenza del 28 luglio 2005 (consid. 6a). Quanto la Camera
non ha avuto modo di accertare è che le condotte verticali servono in pari
tempo a ventilare tali scarichi. L'appellante obietta che si tratta di una
funzione puramente marginale, la quale non provoca usura né danni, sicché la sua
posizione è assimilabile a quella di un “condomino che non usa un determinato
impianto o che lo usa in minima parte” nel senso dell'art. 712h cpv. 3
CC. Dalla perizia si evince però che il corretto funzionamento dell'impianto di
evacuazione del palazzo non può prescindere dalla ventilazione, la quale “assicura
il riciclo dell'aria” di cui beneficiano anche i raccordi a pianterreno. Ciò consente
lo sfiato del sistema e permette di mantenere una pressione equilibrata nell'apparato,
tanto più importante ove si consideri che nel caso specifico gli scarichi non defluiscono
in un collettore a gravità, il quale permetterebbe una maggiore circolazione
d'aria, ma in una stazione di pompaggio ermetica (perizia, pag. 7 seg. e 13). Non
può dirsi di conseguenza, alla luce di simili spiegazioni, che le colonne di
scarico del “AO 1” siano estranee o servano solo minimamente ai due
appartamenti dell'attore.
10. Ribadisce l'appellante che la
funzione di ventilazione, a differenza di quella di evacuazione, non provoca
usura né danni alle condotte di scarico verticali, di modo che non si
giustifica di suddividere le relative spese di manutenzione e riparazione secondo
Fatti
i millesimi delle proprietà per piani. Egli lamenta altresì di avere chiesto invano
al perito di distinguere “in forma percentuale” le funzioni delle
canalizzazioni verticali, suddividendo teoricamente quelle di evacuazione da
quelle di ventilazione. In realtà la richiesta non sarebbe giovata. L'impianto
di scarico del palazzo in cui si trovano le proprietà per piani dell'appellante
forma infatti – dopo quanto si è visto – un tutt'uno, nonostante le diverse funzioni
svolte. Poco importa che le condotte verticali
servano all'attore meno che ad altri comproprietari. L'art. 712h
cpv. 3 CC va interpretato restrittivamente (DTF 112 II 315 consid. 3b) e
legittimerebbe una deroga al riparto proporzionale delle spese secondo il valore
delle quote solo qualora, da un punto di vista oggettivo, l'impianto fosse
praticamente inutile per gli appartamenti dell'attore (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 474 n. 1345a; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 68 ad
art. 712h CC; Wermelinger,
op. cit., n. 104 ad art. 712h CC). Ciò non è il caso nella fattispecie.
Che a livello di regolamento per l'amministrazione e l'uso possa eventualmente essere
prevista una partecipazione ridotta alle spese trattandosi di comproprietari
che fruiscono delle condotte verticali per la sola aerazione dei loro scarichi
Considerandi
rimane un'ipotesi da verificare al momento in cui dovesse concretarsi.
11.
L'attore invoca il precedente
pubblicato in DTF 112 II 312, ma il parallelo è fuori luogo, poiché in quel
caso il comproprietario non traeva alcun beneficio dall'impianto di ventilazione
del palazzo, dal quale era scollegato. Che poi la funzione di ventilazione, a
differenza di quella di evacuazione, non provochi in concreto usura né danni alle
colonne di scarico verticali poco sussidia, non potendosi imputare a uno o più
comproprietari spese in relazione a un comportamento non causale per il
pregiudizio (Wermelinger, op.
cit., n. 57 ad art. 712h). E nella fattispecie il perito ha
constatato che l'intervento si doveva alla vetustà dell'impianto (referto,
pag. 6). Ne segue che anche su questo punto l'appello vede la propria sorte
segnata.
12.
Le
spese della decisione odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un
legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
13.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui non è senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.