11.2014.16
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare (ripartizione delle spese relative a un impianto condominiale)
11 maggio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.16
Lugano
11 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2011.244 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione
assembleare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 27 luglio 2011 dall'
AP 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 28 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 27 gennaio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare delle proprietà
per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento n.
__________, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della
particella n. 641 RFD di __________, sezione di __________. I due appartamenti
si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (AO 1) costituito di
tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della
via __________, con giardino a lago e darsena.
B. All'assemblea generale del
14 aprile 2011 i comproprietari hanno discusso al punto n. 4 dell'ordine del
giorno (approvazione dei conti 2010 e del bilancio 31 dicembre 2010, rapporto
del revisore, sgravio all'amministrazione e al revisore) la ripartizione delle
spese per un intervento costato fr. 14 097.40
alla “colonna di scarico” (condotta verticale che raccorda gli scarichi degli
appartamenti al collettore fognario) nello stabile “V”, come pure l'ammontare
di oneri assicurativi (fr. 14 116.80) e di
tasse demaniali (fr. 3460.–) per la darsena inseriti nei conti del 2010. I
comproprietari hanno approvato a maggioranza, con il voto contrario di AP 1 e
di un altro condomino, i conti dell'esercizio 2010 e il relativo bilancio. Gli
altri oggetti al punto n. 4 dell'ordine del giorno, ossia l'approvazione del
rapporto di revisione e lo sgravio all'amministrazione, sono stati approvati
all'unanimità.
C. Decaduto infruttuoso il 4
luglio 2011 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.251), il 27 luglio 2011
AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, per ottenere l'annullamento della delibera n. 4 “concernente l'approvazione
del bilancio consuntivo condominiale” adottata all'assemblea generale. Al
dibattimento dell'11 novembre 2011 egli ha confermato la propria domanda, mentre
la convenuta ha proposto di respingerla. L'istruttoria, iniziata il 17 ottobre
2012, è terminata il 9 gennaio 2013. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 febbraio 2013 in cui hanno
mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 27 gennaio 2014, il Pretore ha
respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 900.– a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2014 nel
quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando la risoluzione n. 4
adottata all'assemblea del 14 aprile 2011 per quanto riguarda il riparto delle
spese inerenti alla riparazione della “colonna di scarico verticale”. Nelle sue
osservazioni del 2 maggio 2014 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori con la procedura semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, il Pretore
avendo fissato il valore litigioso in fr. 17 674.–
(sentenza impugnata, pag. 5), importo che non è contestato dalle parti. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata
al patrocinatore dell'attore il 29 gennaio 2014 (tracciamento degli invii n. __________).
Introdotto il 28 febbraio 2014, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Litigiosa rimane unicamente,
in questa sede, la suddivisione delle spese per la riparazione della “colonna di
scarico verticale”, quella delle spese assicurative e di demanio per la darsena
non essendo più contestata. Al riguardo il Pretore ha rammentato anzitutto
che la ripartizione delle spese per il risanamento delle “colonne di scarico” era
già stata oggetto di precedenti cause fra le stesse parti, ma che la perizia
esperita nella attuale procedura consente importanti accertamenti. Se da un
lato – egli ha addotto – il referto ha confermato che gli scarichi delle
proprietà per piani dell'attore non sono allacciati alle colonne verticali, ma
si raccordano direttamente al collettore fognario orizzontale (il quale passa
sotto il soffitto dell'autorimessa), dall'altro esso ha permesso di appurare
che tali colonne sono ventilate grazie al loro prolungamento fino al tetto e
che di tale ventilazione beneficiano in pari tempo i raccordi delle proprietà
per piani a pianterreno. Anche l'attore ha interesse così – ha continuato il
primo giudice – alla corretta manutenzione delle colonne di scarico verticali,
non potendosi dire che esse non servano (o che servano solo minimamente) ai
suoi due appartamenti. Il Pretore ha ritenuto altresì improbabile, e in ogni
modo non dimostrato, che la mancata riparazione della diramazione al terzo piano
non avrebbe pregiudicato il funzionamento dell'intero impianto e che il lavoro
riguardasse una parte in uso esclusivo di un singolo comproprietario. Infine
egli ha ritenuto priva di rilievo la circostanza – addotta dall'attore – che la
semplice funzione di ventilazione non arrechi usura alla condotta, “il fatto di
beneficiare di una certa parte comune” essendo sufficiente per giustificare la
partecipazione di un comproprietario ai costi sotto il profilo dell'art. 712h
cpv. 3 CC. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
3.
L'appellante ribadisce la
propria estraneità alla riparazione della tubatura danneggiata, non essendo
egli “tributario con gli scarichi del proprio appartamento situato al piano
terreno della stessa condotta fognaria verticale e essendo tale riparazione per
di più concentrata su una diramazione dalla predetta condotta verso un
appartamento superiore”. La suddivisione delle spese fra tutti i comproprietari
in proporzione al valore delle singole quote offenderebbe così l'art. 712h
cpv. 3 CC. Quanto alla ventilazione della condotta verticale, soggiunge
l'interessato, essa sarebbe marginale e non arreca né usura né danneggiamenti,
a differenza della “caduta verticale delle acque nere” dagli appartamenti dei
piani superiori, che tuttavia non lo concerne. L'attore si duole poi che il
Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto questa Camera in una
sentenza del 16 gennaio 2013 fra le stesse parti (inc. 11.2011.63),
quando le condotte verticali sarebbero state considerate “giustamente estranee
alla posizione dell'ing. AP 1, il quale non le utilizzava per l'evacuazione delle
sue acque di scarico”. L'attore rileva ad ogni buon conto che, secondo giurisprudenza,
la partecipazione alle spese di riparazione di un impianto condominiale è
esclusa in caso di uso estremamente limitato da parte di un comproprietario. Il
che si verifica – a suo dire – anche nel caso specifico per l'impiego marginale
e limitato alla sola funzione di aerazione della colonna di scarico verticale, funzione
che – egli epiloga – non provoca alcuna spesa.
4.
Ogni
comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La
comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non
spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali
o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di
conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure
principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso
di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità)
oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani
(l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il
regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una
risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non
basta ancora, invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice
sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari
(RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii).
5.
Nella
fattispecie è litigiosa la questione di sapere se i costi per la “riparazione della
colonna fognaria verticale” (domanda di giudizio B), debbano essere suddivisi
fra tutti i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi o se una
simile chiave di riparto sia contraria all'art. 712h cpv. 3 CC. Che
l'impianto di evacuazione del AO 1 sia una parte comune della proprietà per
piani è già stato rilevato da questa Camera nella parallela sentenza odierna
fra le stesse parti (inc. 11.2014.15, consid. 6). Che facciano parte
dell'impianto comune anche le diramazioni verso le singole unità, quand'anche
attraversino spazi assegnati in diritti d'uso escluso, è stato precisato altresì
con riferimento alla dottrina (loc. cit.). Su tali questioni non soccorre
pertanto tornare.
6.
Ciò
posto, secondo l'art. 712h
cpv. 1 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di
amministrazione comuni proporzionalmente al valore delle loro quote. Il che
vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni dell'edificio,
delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Se tuttavia si
tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono
minimamente a taluni comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione
delle spese (art. 712h cpv. 3 CC). L'art. 712h cpv. 1 CC ha
carattere dispositivo, nel senso che una diversa chiave di riparto può
risultare dall'atto costitutivo della proprietà per piani, dal regolamento per
l'uso e l'amministrazione del condominio (art. 712g cpv. 3 CC) o da una
risoluzione dell'assemblea (art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), purché rispetti
l'art. 712h cpv. 3 CC, il quale ha natura imperativa (I CCA, sentenza
inc. 11.2003.131 del 31 maggio 2007, consid. 2 con rinvii). Nel caso in
rassegna l'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della
proprietà per piani prevedeva la suddivisione fra i comproprietari di tutte le
spese comuni, nessuna esclusa, secondo i millesimi delle rispettive quote. Con
sentenza del 23 giugno 2009 tuttavia il Pretore ha accertato la nullità di
simile disciplina, giudicata troppo tassativa nella sua formulazione (inc.
OA.2002.123). Non risulta, né le parti pretendono, che nel frattempo sia stata
adottata una nuova regola, ragione per cui, in mancanza di disposizione
contraria, la ripartizione delle spese comuni va definita in concreto a norma
dell'art. 712h CC.
7.
L'attore lamenta che il Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto
questa Camera in una sentenza del 16 gennaio 2013 fra le stesse parti
(inc. 11.2011.63), quando le condotte verticali sarebbero state considerate
“giustamente estranee alla posizione dell'ing. AP 1, che non le utilizzava per
l'evacuazione delle sue acque di scarico” (memoriale, pag. 5 seg.). Nella
parallela sentenza inc. 11.2014.15 (consid. 8) questa Camera ha rammentato
tuttavia, con richiamo alle sue precedenti sentenze emanate fra le stesse parti
(inc. 11.2001.22 del 13 agosto 2001, inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, inc.
11.2009.133
del 21 settembre 2012, inc. 11.2011.63 del 16 gennaio 2013), che –
contrariamente a quanto l'attore asserisce – la
suddivisione dei costi dovuti alla manutenzione o alla riparazione delle
condotte verticali non è mai stata risolta, per un motivo o per l'altro, ai
fini del giudizio.
8.
Il
tema è stato affrontato infine nella parallela sentenza odierna, testé
accennata, la Camera avendo avuto modo di accertare che le condotte verticali
del AO 1 servono in pari tempo a ventilare tali scarichi degli appartamenti a
pianterreno e che il corretto funzionamento dell'impianto comune di evacuazione
non può prescindere dalla ventilazione, la quale “assicura il riciclo dell'aria”
di cui beneficiano anche i raccordi a pianterreno. Ciò consente lo sfiato del
sistema e permette di mantenere una pressione equilibrata nell'apparato, tanto
più importante ove si consideri che nel caso specifico gli scarichi non defluiscono
in un collettore a gravità, il quale permetterebbe una maggiore circolazione d'aria,
ma in una stazione di pompaggio ermetica (perizia, pag. 7 seg. e 13). Nelle
circostanze descritte questa Camera ha ritenuto perciò che le colonne di
scarico del “palazzo V” servano – e non solo minimamente – anche ai due
appartamenti dell'attore (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 9).
9.
Nella parallela sentenza
odierna questa Camera ha esaminato anche la questione di sapere se per quanto
riguarda le spese non fosse il caso di suddividere – come pretendeva l'attore –
la funzione di ventilazione da quella di evacuazione assicurata dall'impianto.
Ha considerato tuttavia che ciò non giustificasse di scostarsi dal principio
del riparto secondo i millesimi delle quote perché l'impianto di scarico del
palazzo in cui si trovano le proprietà per piani dell'appellante forma un
tutt'uno, a prescindere dalle diverse funzioni svolte. Che le condotte
verticali servano all'attore meno che ad altri comproprietari non basta per far
capo all'eccezione dell'art. 712h cpv. 3 CC, la disposizione dovendo
essere interpretata restrittivamente. Una deroga al riparto proporzionale delle
spese secondo il valore delle quote sarebbe legittimo solo qualora, da un punto
di vista oggettivo, l'impianto fosse praticamente inutile per gli appartamenti
dell'attore, ciò
che non è il caso nella
fattispecie (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 10).
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La
convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha
diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste
controverse in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ammonta a fr. 14 097.40 (sopra, lett. B e
consid. 2). Non raggiunge così la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.