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Decisione

11.2014.16

Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare (ripartizione delle spese relative a un impianto condominiale)

11 maggio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2011.244 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione

assembleare) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 27 luglio 2011 dall'

AP 1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 1)

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 28 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore

il 27 gennaio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è titolare delle proprietà

per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento n.

__________, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della

particella n. 641 RFD di __________, sezione di __________. I due appartamenti

si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (AO 1) costituito di

tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della

via __________, con giardino a lago e darsena.

B. All'assemblea generale del

14 aprile 2011 i comproprietari hanno discusso al punto n. 4 dell'ordine del

giorno (approvazione dei conti 2010 e del bilancio 31 dicembre 2010, rapporto

del revisore, sgravio all'am­ministrazione e al revisore) la ripartizione delle

spese per un intervento costato fr. 14 097.40

alla “colonna di scarico” (condotta verticale che raccorda gli scarichi degli

appartamenti al collettore fognario) nello stabile “V”, come pure l'ammontare

di oneri assicurativi (fr. 14 116.80) e di

tasse demaniali (fr. 3460.–) per la darsena inseriti nei conti del 2010. I

comproprietari hanno approvato a maggioranza, con il voto contrario di AP 1 e

di un altro condomino, i conti dell'esercizio 2010 e il relativo bilancio. Gli

altri oggetti al punto n. 4 dell'ordine del giorno, ossia l'approvazione del

rapporto di revisione e lo sgravio all'am­ministrazione, sono stati approvati

all'unanimità.

C. Decaduto infruttuoso il 4

luglio 2011 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.251), il 27 luglio 2011

AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

1, per ottenere l'annullamento della delibera n. 4 “concernente l'approvazione

del bilancio consuntivo condominiale” adottata all'assemblea generale. Al

dibattimento dell'11 novembre 2011 egli ha confermato la propria domanda, mentre

la convenuta ha proposto di respingerla. L'istruttoria, iniziata il 17 ottobre

2012, è terminata il 9 gennaio 2013. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 febbraio 2013 in cui hanno

mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 27 gennaio 2014, il Pretore ha

respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 900.– a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2014 nel

quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando la risoluzione n. 4

adottata all'assemblea del 14 aprile 2011 per quanto riguarda il riparto delle

spese inerenti alla riparazione della “colonna di scarico verticale”. Nelle sue

osservazioni del 2 maggio 2014 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai

Pretori con la procedura semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, il Pretore

avendo fissato il valore litigioso in fr. 17 674.–

(sentenza impugnata, pag. 5), importo che non è contestato dalle parti. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata

al patrocinatore dell'attore il 29 gennaio 2014 (tracciamento degli invii n. __________).

Introdotto il 28 febbraio 2014, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Litigiosa rimane unicamente,

in questa sede, la suddivisione delle spese per la riparazione della “colonna di

scarico verticale”, quella delle spese assicurative e di demanio per la darsena

non essendo più contestata. Al riguardo il Pretore ha rammentato anzitutto

che la ripartizione delle spese per il risanamento delle “colonne di scarico” era

già stata oggetto di precedenti cause fra le stesse parti, ma che la perizia

esperita nella attuale procedura consente importanti accertamenti. Se da un

lato – egli ha addotto – il referto ha confermato che gli scarichi delle

proprietà per piani del­l'attore non sono allacciati alle colonne verticali, ma

si raccordano direttamente al collettore fognario orizzontale (il quale passa

sotto il soffitto dell'autorimessa), dall'altro esso ha permesso di appurare

che tali colonne sono ventilate grazie al loro prolunga­mento fino al tetto e

che di tale ventilazione beneficiano in pari tempo i raccordi delle proprietà

per piani a pianterreno. Anche l'attore ha interesse così – ha continuato il

primo giudice – alla corretta manutenzione delle colonne di scarico verticali,

non potendosi dire che esse non servano (o che servano solo minimamente) ai

suoi due appartamenti. Il Pretore ha ritenuto altresì improbabile, e in ogni

modo non dimostrato, che la mancata riparazione della diramazione al terzo pia­no

non avrebbe pregiudicato il funzionamento dell'intero impianto e che il lavoro

riguardasse una parte in uso esclusivo di un singolo comproprietario. Infine

egli ha ritenuto priva di rilievo la circostanza – addotta dall'attore – che la

semplice funzione di ventilazione non arrechi usura alla condotta, “il fatto di

beneficiare di una certa parte comune” essendo sufficiente per giustificare la

partecipazione di un comproprietario ai costi sotto il profilo del­l'art. 712h

cpv. 3 CC. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

3.

L'appellante ribadisce la

propria estraneità alla riparazione della tubatura danneggiata, non essendo

egli “tributario con gli scarichi del proprio appartamento situato al piano

terreno della stessa condotta fognaria verticale e essendo tale riparazione per

di più concentrata su una diramazione dalla predetta condotta verso un

appartamento superiore”. La suddivisione delle spese fra tutti i comproprietari

in proporzione al valore delle singole quote offenderebbe così l'art. 712h

cpv. 3 CC. Quanto alla ventilazione della condotta verticale, soggiunge

l'interessato, essa sarebbe marginale e non arreca né usura né danneggiamenti,

a differenza della “caduta verticale delle acque nere” dagli appartamenti dei

piani superiori, che tuttavia non lo concerne. L'attore si duole poi che il

Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto questa Camera in una

sentenza del 16 gen­naio 2013 fra le stesse parti (inc. 11.2011.63),

quando le condotte verticali sarebbero state considerate “giustamente estranee

alla posizione dell'ing. AP 1, il quale non le utilizzava per l'evacuazione delle

sue acque di scarico”. L'attore rileva ad ogni buon conto che, secondo giurisprudenza,

la partecipazione alle spese di riparazione di un impianto condominiale è

esclusa in caso di uso estremamente limitato da parte di un comproprietario. Il

che si verifica – a suo dire – anche nel caso specifico per l'impiego marginale

e limitato alla sola funzione di aerazione della colonna di scarico verticale, funzione

che – egli epiloga – non provoca alcuna spesa.

4.

Ogni

comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese

da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia

consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La

comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non

spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali

o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di

conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure

principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso

di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità)

oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per pia­ni

(l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il

regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una

risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non

basta ancora, invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice

sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari

(RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii).

5.

Nella

fattispecie è litigiosa la questione di sapere se i costi per la “riparazione della

colonna fognaria verticale” (domanda di giudizio B), debbano essere suddivisi

fra tutti i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi o se una

simile chiave di riparto sia contraria all'art. 712h cpv. 3 CC. Che

l'impianto di evacuazione del AO 1 sia una parte comune della proprietà per

piani è già stato rilevato da questa Camera nella parallela sentenza odierna

fra le stesse parti (inc. 11.2014.15, consid. 6). Che facciano parte

dell'impianto comune anche le diramazioni verso le singole unità, quand'anche

attraversino spazi assegnati in diritti d'uso escluso, è stato precisato altresì

con riferimento alla dottrina (loc. cit.). Su tali questioni non soccorre

pertanto tornare.

6.

Ciò

posto, secondo l'art. 712h

cpv. 1 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di

amministrazione co­muni propor­zionalmente al valore delle loro quote. Il che

vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni del­l'edificio,

delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Se tuttavia si

tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono

minimamente a taluni comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione

delle spese (art. 712h cpv. 3 CC). L'art. 712h cpv. 1 CC ha

carattere dispositivo, nel senso che una diversa chiave di riparto può

risultare dall'atto costitutivo della proprietà per piani, dal regolamento per

l'uso e l'amministrazione del condominio (art. 712g cpv. 3 CC) o da una

risoluzione del­l'assemblea (art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), purché rispetti

l'art. 712h cpv. 3 CC, il quale ha natura imperativa (I CCA, sentenza

inc. 11.2003.131 del 31 maggio 2007, consid. 2 con rinvii). Nel caso in

rassegna l'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della

proprietà per piani prevedeva la suddivisione fra i comproprietari di tutte le

spese comuni, nessuna esclusa, secondo i millesimi delle rispettive quote. Con

sentenza del 23 giugno 2009 tuttavia il Pretore ha accertato la nullità di

simile disciplina, giudicata troppo tassativa nella sua formulazione (inc.

OA.2002.123). Non risulta, né le parti pretendono, che nel frattempo sia stata

adottata una nuova regola, ragione per cui, in mancanza di disposizione

contraria, la ripartizione delle spese comuni va definita in concreto a norma

del­l'art. 712h CC.

7.

L'attore lamenta che il Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto

questa Camera in una sentenza del 16 gen­naio 2013 fra le stesse parti

(inc. 11.2011.63), quando le condotte verticali sarebbero state considerate

“giustamente estranee alla posizione dell'ing. AP 1, che non le utilizzava per

l'evacuazione delle sue acque di scarico” (memoriale, pag. 5 seg.). Nella

parallela sentenza inc. 11.2014.15 (consid. 8) questa Camera ha rammentato

tuttavia, con richiamo alle sue precedenti sentenze emanate fra le stesse parti

(inc. 11.2001.22 del 13 agosto 2001, inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, inc.

11.2009.133

del 21 settembre 2012, inc. 11.2011.63 del 16 gennaio 2013), che –

contrariamente a quanto l'attore asserisce – la

suddivisione dei costi dovuti alla manutenzione o alla riparazione delle

condotte verticali non è mai stata risolta, per un motivo o per l'altro, ai

fini del giudizio.

8.

Il

tema è stato affrontato infine nella parallela sentenza odierna, testé

accennata, la Camera avendo avuto modo di accertare che le condotte verticali

del AO 1 servono in pari tempo a ventilare tali scarichi degli appartamenti a

pianterreno e che il corretto funzionamento dell'impianto comune di evacuazione

non può prescindere dalla ventilazione, la quale “assicura il riciclo del­l'aria”

di cui beneficiano anche i raccordi a pianterreno. Ciò consente lo sfiato del

sistema e permette di mantenere una pressione equilibrata nell'apparato, tanto

più importante ove si consideri che nel caso specifico gli scarichi non defluiscono

in un collettore a gravità, il quale permetterebbe una maggiore circolazione d'aria,

ma in una stazione di pompaggio ermetica (perizia, pag. 7 seg. e 13). Nelle

circostanze descritte questa Camera ha ritenuto perciò che le colonne di

scarico del “palazzo V” servano – e non solo minimamente – anche ai due

appartamenti dell'attore (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 9).

9.

Nella parallela sentenza

odierna questa Camera ha esaminato anche la questione di sapere se per quanto

riguarda le spese non fosse il caso di suddividere – come pretendeva l'attore –

la funzione di ventilazione da quella di evacuazione assicurata dall'impianto.

Ha considerato tuttavia che ciò non giustificasse di scostarsi dal principio

del riparto secondo i millesimi delle quote perché l'impianto di scarico del

palazzo in cui si trovano le proprietà per piani dell'appellante forma un

tutt'uno, a prescindere dalle diverse funzioni svolte. Che le condotte

verticali servano all'attore meno che ad altri comproprietari non basta per far

capo al­l'eccezione dell'art. 712h cpv. 3 CC, la disposizione dovendo

essere interpretata restrittivamente. Una deroga al riparto proporzionale delle

spese secondo il valore delle quote sarebbe legittimo solo qualora, da un punto

di vista oggettivo, l'impianto fosse praticamente inutile per gli appartamenti

dell'attore, ciò

che non è il caso nella

fattispecie (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 10).

10.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La

convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha

diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste

controverse in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ammonta a fr. 14 097.40 (sopra, lett. B e

consid. 2). Non raggiunge così la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.