11.2014.19
Modifica di contributo alimentare per i figli fissato in una convenzione di mantenimento
29 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.19
Lugano
29 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2013.218 (filiazione:
modifica di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 29 maggio 2013
da
AP 1 e AP 2
(rappresentati
dalla madre RA 1
e
patrocinati ora dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in,
giudicando sull'appello
del 10 marzo 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 4 febbraio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. RA 1 (1973) ha dato alla luce l'8
ottobre 2004 una figlia, AP 1, e il 2 marzo 2007 un figlio, AP 2. Entrambi sono
stati riconosciuti da AO 1 (1971), che con la madre ha sottoscritto il 5
settembre 2010 una convenzione sul mantenimento, il diritto alle relazioni
personali e l'esercizio dell'autorità parentale, approvata il 20 settembre 2010
dall'allora Commissione tutoria regionale 9. Quanto all'obbligo di mantenimento
l'accordo prevedeva:
Accertato che il signor AO 1 attualmente non
percepisce alcuna entrata, egli non verserà alcun contributo alimentare per il
mantenimento dei figli AP 1 e AP 2 sino a quando la sua situazione reddituale non
si modificherà (…).
B. L'8 maggio 2013 AP 1 e AP 2
si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere, previo
tentativo di conciliazione, la modifica della citata convenzione e l'obbligo per
AO 1 di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.– mensili per ciascuno
di loro fino alla maggiore età. Decaduto infruttuoso il 29 maggio 2013 il
tentativo di conciliazione, al quale il convenuto non è comparso, gli istanti
hanno chiesto seduta stante di “registrare l'istanza di conciliazione a valere
quale istanza di mantenimento”, confermandosi nelle allegazioni e nelle richieste
dell'8 maggio 2013.
C. Invitato dal Pretore il 31
maggio 2013 a esprimersi entro 15 giorni per scritto, AO 1 ha risposto (in
tedesco) di essere a carico della pubblica assistenza nel Canton Zugo, dove era
domiciliato, e di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare per
Fatti
i figli. Al dibattimento del 3 settembre 2013, cui il convenuto non si è
presentato, gli attori hanno ribadito le loro richieste, limitandosi a offrire
prove documentali. Il Pretore ha ordinato d'ufficio il richiamo delle
tassazioni di entrambi i genitori e ha sollecitato informazioni sul convenuto dai
servizi sociali del Canton Zugo, come pure dall'Istituto ticinese delle
assicurazioni sociali. L'istruttoria è terminata il 13 novembre 2013 e le parti
sono state citate al dibattimento finale del 28 gennaio 2014, cui il convenuto
è rimasto assente ingiustificato, mentre gli attori hanno mantenuto il loro
punto di vista. Statuendo il 4 febbraio 2014, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto le spese di fr. 800.– complessivi a carico degli attori in
solido.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 10 marzo
2014 in cui chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli
atti al Pretore per “accertare il reddito ipotetico” di AO 1 e “decidere la
modifica del contratto di mantenimento” del settembre 2010. L'appello non è
stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni
di mantenimento e di modifica del contributo alimentare (emanate con la
procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv.
2). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità dei
contributi alimentari pretesi e la loro durata. Quanto alla tempestività dell'appello,
la decisione impugnata è stata notificata agli attori il 6 febbraio 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere
il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 8 marzo 2014, salvo protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 10
marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Gli appellanti chiedono che
la sentenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice per “accertare
il reddito ipotetico da attribuire al signor AO 1 e “decidere la modifica del
contratto di mantenimento”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba
essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della
decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è
ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello
l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o
perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318
cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
a) Nella fattispecie gli appellanti si limitano – come detto – a postulare
il rinvio della causa al Pretore per accertare il reddito ipotetico imputabile
al convenuto e “decidere la modifica del contratto di mantenimento”, senza formulare conclusioni di merito. Essi lamentano che il Pretore avrebbe
omesso di assumere non meglio specificate prove per accertare il reddito imputabile
al convenuto, ma non sollecitano questa Camera ad assumerle essa medesima
(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), né invocano
eccezioni che permetterebbero il rinvio degli atti al giudice di primo grado
(segnatamente l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
Ci si limitasse alle constatazioni che precedono, di conseguenza, l'appello andrebbe
dichiarato irricevibile, il principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione non giustificando richieste indeterminate (DTF 137 III
621.
consid. 5.2 con citazioni;
RtiD
I-2014 pag. 807 consid. 3d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73
dell'11 dicembre 2014, consid. 3a).
b) Un
appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere
(DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con
rinvii). Nel caso specifico si può desumere dall'appello – invero non senza
difficoltà – che gli attori mirano alla modifica del contratto di mantenimento
nel senso di vedersi attribuire un
contributo alimentare di fr. 650.– per ciascuno di loro, pari a quanto hanno
postulato in prima sede. Seppure al limite, l'appello adempie quindi i
requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.
3.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato che il contratto di mantenimento approvato il 20 settembre
2010.
dalla Commissione tutoria regionale non prevedeva alcun contributo a
carico del convenuto perché questi non svolgeva alcuna attività lucrativa. Secondo
gli attori – egli ha continuato – nel frattempo AO 1 aveva ripreso a lavorare,
migliorando la propria situazione finanziaria. Se non che, nulla era dato di
sapere al riguardo, mentre gli atti richiamati dall'autorità fiscale del Canton
Zurigo attestavano unicamente un reddito di fr. 3000.– annui derivante da una
non meglio specificata attività indipendente nel 2007, la totale assenza di
reddito dal gennaio al maggio del 2008 (periodo di assoggettamento nel Cantone)
e un reddito imponibile di fr. 900.– nel dicembre del 2011. Dagli atti pervenuti
dall'Istituto delle assicurazioni sociali risulta poi – ha soggiunto il Pretore
– che dal 22 ottobre 2012 al 18 gennaio 2013 il convenuto aveva lavorato per la
W__________ di __________, guadagnando fr. 11 193.–,
e successivamente era entrato alle dipendenze della B__________ di __________ (senza
che se ne conosca la retribuzione). Il fascicolo trasmesso dall'Ufficio sociale
del Canton Zugo conferma infine che dal 1° marzo 2013 AO 1 non lavora e riceve
prestazioni assistenziali.
Accertata la precaria situazione
economica del convenuto, il primo giudice si è domandato se a AO 1 fosse
imputabile un reddito ipotetico per un impiego regolare e a tempo pieno, come l'età,
il presumibile buono stato di salute e le esperienze professionali sembravano
ragionevolmente lasciar supporre. Tutto ignorandosi però sul settore professionale
in cui il soggetto fosse collocabile, egli non è stato in grado di risolvere
l'interrogativo. Il Pretore ne ha desunto così che niente era stato dimostrato
circa l'asserito miglioramento della situazione economica del convenuto e nulla
consentiva di intravedere modifiche di rilievo rispetto alla situazione in cui AO
1.
versava alla firma del contratto di mantenimento. Onde, in definitiva, il
rigetto della petizione.
4.
Nell'appello gli attori
invocano il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione. A mente loro il Pretore, prospettandosi la possibilità di ascrivere
al convenuto un reddito potenziale, avrebbe dovuto raccogliere d'ufficio gli
elementi necessari per chiarire tale eventualità, la contumacia e l'irreperibilità
del convenuto rendendo loro impossibili indagini al proposito. La doglianza non
è fondata. Certo, il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”,
modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate
al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art.
286.
cpv. 2 CC). Ciò vale anche nel caso in cui i contributi alimentari siano
stati fissati per convenzione, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità
di protezione dei minori” (art. 297 cpv. 2 CC). E una causa del genere è retta
dal principio inquisitorio illimitato
(art. 296 CPC). Sta di fatto che il principio inquisitorio illimitato non
solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal
sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute, né impone al
giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413
a metà con numerosi richiami; cfr. anche DTF 133 III 511; recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid.
4.3
). L'onere di allegare e di dimostrare – per quanto possibile – le
circostanze che giustificano una modifica del contributo alimentare continua a
gravare, in altri termini, su chi chiede la modifica.
5.
Nella fattispecie il
Pretore non si è accomodato di quanto gli attori allegavano né, tanto meno,
delle loro prove meramente documentali. Al contrario: vista la difficoltà di
accertare la situazione finanziaria dei genitori, egli ha ordinato indagini d'ufficio,
richiamando le tassazioni di entrambi i genitori, domandando informazioni sul
convenuto dai servizi sociali del Canton Zugo e sollecitando ragguagli da parte
dell'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali. Pur assistiti da un legale,
gli attori non dicono quali altre inchieste il primo giudice dovesse
promuovere, né indicano quali prove essi non sarebbero stati in grado di
assumere e il Pretore avrebbe potuto esperire. Del resto essi non contestano
nemmeno che dal 1° marzo 2013 il convenuto non eserciti alcuna attività lucrativa
e si trovi a carico della pubblica assistenza. Anzi, insistendo perché sia
imputato a AO 1 un reddito virtuale, essi argomentano come se i contributi
alimentari andassero definiti per la prima volta e la convenzione del 20
settembre 2010 non esistesse. Che cosa sia apprezzabilmente cambiato nella
disponibilità economica del convenuto dopo di allora, in realtà, rimane
un'incognita. Anche da questo profilo l'appello vede dunque la propria sorte
segnata.
6.
Le
spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato al convenuto per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti
in solido.
3. Notificazione a:
– avv.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).