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Decisione

11.2014.19

Modifica di contributo alimentare per i figli fissato in una convenzione di mantenimento

29 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i figli. Al dibattimento del 3 settembre 2013, cui il convenuto non si è

presentato, gli attori hanno ribadito le loro richieste, limitandosi a offrire

prove documentali. Il Pretore ha ordinato d'ufficio il richiamo delle

tassazioni di entrambi i genitori e ha sollecitato informazioni sul convenuto dai

servizi sociali del Canton Zugo, come pure dall'Istituto ticinese delle

assicurazioni sociali. L'istruttoria è terminata il 13 novembre 2013 e le parti

sono state citate al dibattimento finale del 28 gennaio 2014, cui il convenuto

è rimasto assente ingiustificato, mentre gli attori hanno mantenuto il loro

punto di vista. Statuendo il 4 febbraio 2014, il Pretore ha respinto la

petizione e ha posto le spese di fr. 800.– complessivi a carico degli attori in

solido.

D. Contro la decisione appena

citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 10 marzo

2014 in cui chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli

atti al Pretore per “accertare il reddito ipotetico” di AO 1 e “decidere la

modifica del contratto di mantenimento” del settembre 2010. L'appello non è

stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni

di mantenimento e di modifica del contributo alimentare (emanate con la

procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv.

2). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità dei

contributi alimentari pretesi e la loro durata. Quanto alla tempestività dell'appello,

la decisione impugnata è stata notificata agli attori il 6 febbraio 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere

il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 8 marzo 2014, salvo protrarsi al

lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 10

marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Gli appellanti chiedono che

la sentenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice per “accertare

il reddito ipotetico da attribuire al signor AO 1 e “decidere la modifica del

contratto di mantenimento”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba

essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della

decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è

ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello

l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata

giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o

perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318

cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

a) Nella fattispecie gli appellanti si limitano – come detto – a postulare

il rinvio della causa al Pretore per accertare il reddito ipotetico imputabile

al convenuto e “decidere la modifica del contratto di mantenimento”, senza formulare conclusioni di merito. Essi lamentano che il Pretore avrebbe

omesso di assumere non meglio specificate prove per accertare il reddito imputabile

al convenuto, ma non sollecitano questa Camera ad assumerle essa medesima

(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), né invocano

eccezioni che permetterebbero il rinvio degli atti al giudice di primo grado

(segnatamente l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

Ci si limitasse alle constatazioni che precedono, di conseguenza, l'appello andrebbe

dichiarato irricevibile, il principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione non giustificando richieste indeterminate (DTF 137 III

621.

consid. 5.2 con citazioni;

RtiD

I-2014 pag. 807 consid. 3d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73

dell'11 dicembre 2014, consid. 3a).

b) Un

appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione

impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere

(DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con

rinvii). Nel caso specifico si può desumere dall'appello – invero non senza

difficoltà – che gli attori mirano alla modifica del contratto di mantenimento

nel senso di vedersi attribuire un

contributo alimentare di fr. 650.– per ciascuno di loro, pari a quanto hanno

postulato in prima sede. Seppure al limite, l'appello adempie quindi i

requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.

3.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha ricordato che il contratto di mantenimento approvato il 20 settembre

2010.

dalla Commissione tutoria regionale non prevedeva alcun contributo a

carico del convenuto perché questi non svolgeva alcuna attività lucrativa. Secondo

gli attori – egli ha continuato – nel frattempo AO 1 aveva ripreso a lavorare,

migliorando la propria situazione finanziaria. Se non che, nulla era dato di

sapere al riguardo, mentre gli atti richiamati dall'autorità fiscale del Canton

Zurigo attestavano unicamente un reddito di fr. 3000.– annui derivante da una

non meglio specificata attività indipendente nel 2007, la totale assenza di

reddito dal gennaio al maggio del 2008 (periodo di assoggettamento nel Cantone)

e un reddito imponibile di fr. 900.– nel dicembre del 2011. Dagli atti pervenuti

dall'Istituto delle assicurazioni sociali risulta poi – ha soggiunto il Pretore

– che dal 22 ottobre 2012 al 18 gennaio 2013 il convenuto aveva lavorato per la

W__________ di __________, guadagnando fr. 11 193.–,

e successivamente era entrato alle dipendenze della B__________ di __________ (senza

che se ne conosca la retribuzione). Il fascicolo trasmesso dall'Ufficio sociale

del Canton Zugo conferma infine che dal 1° marzo 2013 AO 1 non lavora e riceve

prestazioni assistenziali.

Accertata la precaria situazione

economica del convenuto, il primo giudice si è domandato se a AO 1 fosse

imputabile un reddito ipotetico per un impiego regolare e a tempo pieno, come l'età,

il presumibile buono stato di salute e le esperienze professionali sembravano

ragionevolmente lasciar supporre. Tutto ignorandosi però sul settore professionale

in cui il soggetto fosse collocabile, egli non è stato in grado di risolvere

l'interrogativo. Il Pretore ne ha desunto così che niente era stato dimostrato

circa l'asserito miglioramento della situazione economica del convenuto e nulla

consentiva di intravedere modifiche di rilievo rispetto alla situazione in cui AO

1.

versava alla firma del contratto di mantenimento. Onde, in definitiva, il

rigetto della petizione.

4.

Nell'appello gli attori

invocano il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione. A mente loro il Pretore, prospettandosi la possibilità di ascrivere

al convenuto un reddito potenziale, avrebbe dovuto raccogliere d'ufficio gli

elementi necessari per chiarire tale eventualità, la contumacia e l'irreperibilità

del convenuto rendendo loro impossibili indagini al proposito. La doglianza non

è fondata. Certo, il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”,

modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate

al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art.

286.

cpv. 2 CC). Ciò vale anche nel caso in cui i contributi alimentari siano

stati fissati per convenzione, salvo stipulazione contraria approvata dal­l'au­torità

di protezione dei minori” (art. 297 cpv. 2 CC). E una causa del genere è retta

dal principio inquisitorio illimitato

(art. 296 CPC). Sta di fatto che il principio inquisitorio illimitato non

solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal

sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute, né impone al

giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413

a metà con numerosi richiami; cfr. anche DTF 133 III 511; recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid.

4.3

). L'onere di allegare e di dimostrare – per quanto possibile – le

circostanze che giustificano una modifica del contributo alimentare continua a

gravare, in altri termini, su chi chiede la modifica.

5.

Nella fattispecie il

Pretore non si è accomodato di quanto gli attori allegavano né, tanto meno,

delle loro prove meramente documentali. Al contrario: vista la difficoltà di

accertare la situazione finanziaria dei genitori, egli ha ordinato indagini d'ufficio,

richiamando le tassazioni di entrambi i genitori, domandando informazioni sul

convenuto dai servizi sociali del Canton Zugo e sollecitando ragguagli da parte

dell'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali. Pur assistiti da un legale,

gli attori non dicono quali altre inchieste il primo giudice dovesse

promuovere, né indicano quali prove essi non sarebbero stati in grado di

assumere e il Pretore avrebbe potuto esperire. Del resto essi non contestano

nemmeno che dal 1° marzo 2013 il convenuto non eserciti alcuna attività lucrativa

e si trovi a carico della pubblica assistenza. Anzi, insistendo perché sia

imputato a AO 1 un reddito virtuale, essi argomentano come se i contributi

alimentari andassero definiti per la prima volta e la convenzione del 20

settembre 2010 non esistesse. Che cosa sia apprezzabilmente cambiato nella

disponibilità economica del convenuto dopo di allora, in realtà, rimane

un'incognita. Anche da questo profilo l'appello vede dunque la propria sorte

segnata.

6.

Le

spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato al convenuto per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti

in solido.

3. Notificazione a:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).