11.2014.20
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
14 luglio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.20
Lugano
14 luglio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2013.577 (misure a protezione dell'unione coniugale:
provvedimenti cautelari) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 21 agosto 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
giudicando sull'appello
del 10 marzo 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 27 febbraio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 agosto 2013 AP 1 (1976) si
è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale perché l'autorizzasse a vivere separata dal
marito AO 1 (1976), le assegnasse l'abitazione coniugale, le affidasse A__________
(29 aprile 2007) e A__________ (30 marzo 2009) per la cura e l'educazione, disciplinasse
il diritto di visita del padre, obbligasse il medesimo a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per ogni
figlia (assegni familiari compresi) e lo condannasse a versare fr. 21
600.– per contributi alimentari arretrati. Al contraddittorio del 16 ottobre
2013 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere
separati, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale all'istante, sull'affidamento
delle figlie alla medesima e su un diritto di visita paterno. Per il resto AO 1
ha postulato il rigetto dell'istanza e ha rivendicato un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili, offrendone uno di fr. 330.– mensili per ogni figlia
(assegni familiari esclusi) e instando per una provvigione ad litem di
fr. 3000.– o quanto meno per il gratuito patrocinio. Replicando il 5 novembre
2013 l'istante ha ribadito le sue domande, opponendosi a quelle del marito, e
ha postulato l'emanazione di un provvedimento cautelare sul mantenimento delle
figlie. Nella duplica del 21 novembre 2013 il convenuto ha riaffermato il suo
punto di vista, opponendosi all'emanazione di un provvedimento cautelare. Al
contraddittorio del 30 gennaio 2014, entrambe le parti hanno offerto prove.
B. Statuendo con decreto
cautelare del 27 febbraio 2014, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo
alimentare a carico di AO 1 in fr. 150.– mensili per ogni figlia, assegni familiari
esclusi dal mese di marzo 2014. Non sono state prelevate spese mentre il convenuto
è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 marzo 2014 per ottenere
l'aumento del contributo alimentare per le figlie a fr. 450.– mensili ciascuna.
Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
D. Con decisione del 28 maggio
2015 il Pretore aggiunto ha statuito sulle misure protettrici stabilendo, in
particolare, a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per
ogni figlia dal mese di agosto 2013. Tale decisione è passata in giudicato. Così
interpellata dal vicepresidente di questa Camera, AP 1 ha comunicato che
l'appello contro il decreto cautelare può essere stralciato dai ruoli poiché diventato
privo d'oggetto ma ha risollecitato l'assegnazione di ripetibili.
in diritto: 1. L'emanazione della decisione
del 28 maggio 2015 in materia di misure a protezione dell'unione coniugale ha
reso l'appello contro il decreto cautelare del 10 marzo 2014 senza oggetto, il Pretore
avendo statuito in materia di contributi alimentari dalla data della
litispendenza. Tale evenienza è peraltro riconosciuta dall'appellante. In tali
circostanze l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC).
2. Ciò premesso, rimane di statuire
sulle spese giudiziarie, fermo restando che quelle di una causa divenuta
senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, pag. 682 n. 1578; art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La
ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando
equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe
stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei
motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).
3. In concreto, considerata la natura della
vertenza poco conta chi abbia provocato l'avvio della causa. Inoltre i motivi
che hanno reso il procedimento senza oggetto sono riconducibili alla conclusione
del procedimento principale e non a comportamenti delle parti, sicché non sono
di rilievo. Non resta pertanto che valutare ad un sommario esame quale sarebbe
stato presumibilmente l'esito della lite.
Ora, AP 1 fondava in gran parte le sue argomentazioni sulla sentenza di
questa Camera del 15 febbraio 2011 (inc. 11.2007.165), dimenticando che il
metodo di calcolo adottato in quel caso riguardava un divorzio e non delle
misure provvisionali e che relativamente agli assegni familiari, questa Camera
si è ormai allineata alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui
essi devono essere tolti dal fabbisogno in denaro dei figli e corrisposti a parte dal genitore che li riscuote
(DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2; I CCA, sentenza inc.
11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5a). Per quel che riguarda poi il
rimprovero al primo giudice di aver violato il principio inquisitorio, il
rimedio appariva ai limiti del pretesto se appena si pensa che lo stesso Pretore
aggiunto aveva già impartito al convenuto un termine di 20 giorni per
presentare eventuali convenzioni di mantenimento dei figli nati fuori dal
matrimonio e aveva disposto l'audizione di P__________. Infine, la proposta
dell'appellante di ripartire la disponibilità di AO 1 in ragione di fr. 450.–
mensili per ogni figlia comune e fr. 300.– mensili per ogni figlio nato fuori
dal matrimonio, si scontrava con il principio secondo cui i figli di un genitore
comune hanno diritto nei confronti di lui a un analogo livello di vita e a
contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro
bisogni oggettivi (RtiD II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii).
Ne segue che, se l'appello non
fosse divenuto privo d'oggetto, esso sarebbe stato verosimilmente destinato
all'insuccesso. La Camera avendo dovuto statuire sugli oneri processuali, nulla
giustifica di esonerare l'appellante da ogni prelievo. Le spese processuali,
ridotte (art. 21 LTG), sono poste pertanto a suo carico. Non si giustifica di
attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato
costi apprezzabili.
4. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per
un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è dichiarato privo
d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).