11.2014.21
Sostituzione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori con una garanzia
26 maggio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2014.21
Data decisione, Autorità:
26.05.2014, ICCA
Titolo:
Sostituzione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori con una garanzia
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 839 cpv. 3 CC
art. 249 let. d cf. 5 CPC
Incarto n.
11.2014.21
Lugano
26 maggio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2012.22 (iscrizione
definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 ottobre 2012 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
AP 2 e
PI 1 (FL)
(patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 10 marzo 2014 presentato dalla AP 1 e da AP 2 contro la
decisione con cui il Pretore ha respinto il 5 febbraio 2014 un'istanza dell'11
ottobre 2013 volta dagli appellanti alla prestazione di una garanzia in
sostituzione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 21 agosto 2012, rettificata il 20 dicembre 2012, il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 433 500.–
oltre interessi al 5% in favore della AO 1 sulle 22 proprietà per piani (dalla
n. 28 603 alla n. 28 624) della particella n. 802 RFD di __________, sezione di
__________, appartenente alla AP 1 (inc. SO.2012.442);
che il 19
ottobre 2012 la AO 1 ha promosso contro la AP 1, la PI 1 in qualità di committente delle opere e AP 2, diventato nel frattempo proprietario di alcune proprietà
per piani, la causa volta all'accertamento del credito e all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale;
che nell'ambito
di tale causa la AP 1 e AP 2 hanno chiesto l'11 ottobre 2013 di sostituire l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori con una loro garanzia
bancaria di fr. 685 000.– fornita dalla __________ di __________ (Liechtenstein);
che con
osservazioni del 15 novembre 2013 la AO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che, statuendo
il 5 febbraio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese
processuali di fr. 400.– solidalmente a carico degli istanti, tenuti a rifondere
alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili;
che contro
tale decisione la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del
10 marzo 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedere accolta la loro istanza e sostituita l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale con la garanzia;
che
l'appello non è stato notificato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 839 cpv. 3 seconda frase CC l'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori “non può essere chiesta se il proprietario presta
sufficiente garanzia per il credito preteso”;
che una
garanzia sostitutiva può essere fornita anche in un secondo momento, quando
l'iscrizione provvisoria è già avvenuta (I CCA, sentenza incidentale nell'inc.
11.2012.112 del 22 luglio 2013, consid. 1 con riferimenti; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 444 n. 1238; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 315 n. 2885b; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
4ª edizione, pag. 477 n. 1744);
che, salvo
patto contrario, la prestazione di garanzie destinate a evitare o a sostituire l'iscrizione
di un'ipoteca legale – come in concreto – lascia sussistere la lite allo stadio
in cui questa si trovava, con la differenza che invece di vertere sull'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale e sull'accertamento del credito garantito dal
pegno la controversia avrà per oggetto la questione di sapere se e in quale
misura la garanzia prestata dovrà definitivamente rispondere (DTF 110 II 36
consid. 1b);
che un'iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è decisa con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC);
che, essendo
strettamente connesse, le disposizioni riguardanti l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale si applicano anche alla prestazione di garanzie (DTF 97 I 213
consid. 1a e 216 consid. 3; Trezzini
in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag.
1112), procedura compresa (cfr. Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 85 ad § 215);
che, del
resto, le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori
sono equiparabili a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 267 consid. 3.3; Mazan in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 19 ad art. 249), i quali sono trattati appunto con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC);
che la sostituzione
di un'ipoteca legale iscritta in via provvisoria nel registro fondiario con una
garanzia prestata dal proprietario del fondo è equiparabile così alla modifica
o alla revoca di un provvedimento cautelare, onde l'applicabilità – una volta
ancora – della procedura sommaria;
che le
decisioni emanate con la procedura sommaria sono appellabili, se il valore litigioso
è di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”,
nel termine di dieci giorni (art. 319 cpv. 1 CPC);
che in
concreto la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti
il 6 febbraio 2014 (attestazione Track & Trace n. __________), sicché il termine
di ricorso è giunto a scadenza domenica 16 febbraio 2014, salvo prorogarsi a
lunedì 17 febbraio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC);
che,
depositato il 10 marzo 2014 (data del timbro postale sulla busta d'invio raccomandato),
l'appello si rivela quindi tardivo;
che nella
decisione impugnata il Pretore ha indicato invero un termine d'impugnazione erroneo
(30 giorni dalla notificazione);
che la
fallace indicazione di un rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio a
nessuna delle parti, ma nessuna delle parti può invocare la propria buona fede nell'indicazione
se essa medesima – o il suo avvocato – avrebbe potuto scoprire agevolmente l'errore
(DTF 138 I 53 consid. 8.3.2 con rimandi; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2);
che in
concreto l'indole cautelare della decisione pretorile non poteva sfuggire agli
appellanti, debitamente rappresentati da un avvocato (art. 249 lett. d n. 5
CPC), tanto più che il Pretore era entrato nel merito della richiesta senza
esigere un tentativo di conciliazione previa (cfr. l'art. 198 lett. a CPC) e senza
tenere alcuna udienza (come consente l'art. 256 cpv. 1 CPC);
che nelle
circostanze descritte l'appello del 10 marzo 2014 risulta manifestamente
inammissibile;
che le
spese processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 106
cpv. 1 CPC), ma per equità si giustifica di rinunciare in via eccezionale a
ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non
si assegnano ripetibili alla AO 1, la quale non è stata invitata a formulare
osservazioni;
che
relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede di
gran lunga la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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