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Decisione

11.2014.23

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio; spese e ripetibili in una causa di stato

30 giugno 2016Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'8

febbraio 2016 AO 1 ha prodotto un verbale d'audizione davanti all'Ufficio circondariale

di tassazione di Lugano con accluso un conteggio delle spese di manutenzione

dei propri immobili, un attestato dall'assicurazione malattia __________ del 19

gennaio 2016 e un riassunto dei costi 2015 della cassa malati __________. L'11

febbraio 2016 essa ha trasmesso altresì le

sue tassazioni dal 2010 al 2013, instando per un aumento del contributo

alimentare a fr. 5610.– mensili dal 1° ottobre 2011. Invitato a esprimersi, con

osservazioni del 18 marzo 2016 AP 1 ha chiesto di estromettere i documenti in questione dagli atti o, quanto meno, di

assumere soltanto il verbale d'audizione, proponendo di dichiarare irricevibile

o, in subordine, temeraria la richiesta di aumento del contributo alimentare,

riconoscendogli un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi

giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione. Si giustifica così

di congiungere le due procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

I. Sull'appello

di AO 1

2.

Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove

appena si pensi all'entità del contributo alimentare

in discussione davanti al Pretore (fr. 4000.– mensili di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco

di

ven­t'anni: art. 92

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio

2009, consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato al

patrocinatore della moglie il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014

(data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in questione è pertanto tempestivo.

3.

Relativamente ai mezzi di prova offerti in questa

sede, essi sono proponibili

se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto non fa dubbio che il verbale d'audizione del 20 gennaio 2016 davanti

all'autorità fiscale con il relativo conteggio sulle spese di manutenzione degli immobili dal 2010 al 2013, le tassazioni emesse il 10 febbraio 2016 e la

documentazione delle casse malati del 19 gennaio 2016, posteriori all'emanazione

della sentenza impugnata, sono di per sé proponibili. Sapere se essi siano

propri a dimostrare l'assenza di reddito immobiliare e l'aumento dei costi

medici non coperti dalla cassa malati è una questione che andrà valutata

nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.

Quanto

alla richiesta di mutazione dell'azione formulata l'11 febbraio 2016 da AO 1, una simile domanda è ammissibile soltanto se sono date le premesse dell'art. 227 cpv.

1.

(art. 317 cpv. 2 lett. a CPC) e se sussistono nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova (lett. b). Nel caso specifico i documenti sono senz'altro nuovi. Ci si

può interrogare invece se la circostanza su cui l'appellante fonda la

richiesta, ossia l'azzeramento del reddito accertato dall'autorità fiscale,

costituisca un fatto nuovo. La questione

può rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in appresso – l'appello non giustifica

alcun aumento del contributo alimentare. Per gli stessi motivi non entra in linea

di conto la richiesta, formulata solo in questa sede, di fissare il contributo alimentare

in fr. 4680.– mensili, non fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, allorquando

davanti al Pretore l'istante aveva postulato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili (conclusioni del 5 novembre

2013, pag. 27). Al riguardo il marito obietta che – appunto – unicamente nel

memoriale conclusivo la moglie ha preteso tale cifra, mentre con l'istanza essa rivendicava solo fr. 3477.– mensili.

Egli però ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo

essersi visto notificare il memoriale conclusivo avversario. Così facendo, egli

si è precluso la facoltà di muovere contestazioni successive. Questa Camera ha

già avuto modo di rammentare, del resto, i rischi insiti in una rinuncia al dibattimento finale (Rep. 1995 pag. 227

n. 55; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid.

2b con rinvii). Tali rischi non potevano sfuggire all'interessato.

4.

Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che

l'istante non aveva sostanziato alcun cambiamento rispetto alla situazione alla

base della decisione di cui chiedeva la modifica. Il reddito netto degli

appartamenti a P__________ non era mutato e rimaneva attestato sui fr. 4000.–

mensili “già calcolati e del resto ritenuti credibili dal fisco”, i

ragionamenti che la proprietaria desumeva dalle tassazioni 2009 e 2010 essendo

già stati “sconfessati dal Tribunale di appello”, mentre la documentazione

prodotta per il 2011 e il 2012 non rendeva verosimile “alcunché di diverso, mescolando

spese di ogni genere riferite a più immobili”. Quanto alla casa di C__________

per il Pretore nulla era cambiato, con l'aggravante che sull'effettivo di avanzamento

della radicale e costosa ristrutturazione voluta dalla moglie nulla di preciso era

dato di sapere nonostante il tempo trascorso rispetto ai piani inizialmente

previsti, i quali indicavano una durata dei lavori di circa 8 mesi.

Relativamente

al reddito della sostanza mobiliare, il primo giudice lo ha aggiornato in fr.

570.

– mensili applicando a “tutta la sostanza liquida” di fr. 457 529.– il saggio

d'interesse dell'1.5% fissato il 31 dicembre 2012 dal Consiglio federale, non

senza rilevare che la “leggera” riduzione non incide apprezzabilmente, “visto

che, attualizzati anche gli altri dati del calcolo, l'assetto vigente risulta

ancora perfettamente adeguato”. Ciò

posto, egli ha accertato il reddito del

marito in fr. 9033.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5700.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2000.–, premio della cassa malati

fr. 571.35, assicurazione del­l'economia domestica e contro la responsabilità civile

privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di

circolazione fr. 16.40, assicurazione dell'automobile fr. 136.60,

quota TCS fr. 8.60, “terzo pilastro” fr. 541.70, imposte fr. 1145.–).

Quanto

alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in complessivi fr. 8110.–

mensili (di rendita AI fr. 1160.–, casa di P__________ fr. 4000.–, casa di

C__________ fr. 2380.–, reddito della sostanza fr. 570.–) rispetto a un

fabbisogno minimo di fr. 5590.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1250.–, spese accessorie

fr. 267.50, posteggio fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 578.75,

assicurazione complementare LCA fr. 46.70, franchigia fr. 50.–, altri

costi non coperti dalla cassa malati fr. 30.–, spese per l'aiuto domestico

fr. 280.–, assicurazione dell'automobile fr. 105.55, assicurazione dell'economia

domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile

fr. 16.30 e fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione

protezione giuridica fr. 46.60, imposte fr. 1300.–). Constatato che

il contributo alimentare cui la moglie avrebbe diritto ammontava a fr. 406.50

mensili, il Pretore ha ritenuto ingiustificata una modifica dell'assetto vigente, il quale prevedeva un contributo di

fr. 400.– mensili. Onde la reiezione dell'istanza.

5.

Nelle sue osservazioni AP 1 sostiene che l'appello

della moglie è irricevibile per carenza di motivazione, la convenuta

limitandosi a ripetere le argomentazioni sollevate davanti al Pretore, senza

confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, non fa dubbio che un appello dev'essere

“motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare non solo

che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni (DTF 137

III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nella fattispecie il ricorso permette ad

ogni modo di capire che l'interessata

contesta di non avere sostanziato cambiamenti rispetto alla situazione posta

alla base della decisione emanata il 6 giugno 2011 (pag. 5 punto 8). Inoltre essa

censura la mancata riduzione delle sue entrate (pag. 6 a 11) e rivendica il proprio

intero fabbisogno (pag. 12 e 13), affermando altresì che quello del marito è diminuito

(pag. 14 e 15). Sufficientemente motivato, il ricorso può dunque essere vagliato nel merito.

6.

Le misure provvisionali

adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse,

sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso

quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze

considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in

base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate

solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere

circostanze determinanti. Per contro le parti non possono invocare un erroneo

accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle

circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere”

la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al

momento in cui è presentata l'istanza. Dandosi i presupposti per una modifica,

il giudice del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere

aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e

che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014

del 28 lu­glio 2014, con­sid. 3 con riferimenti; v. anche

DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 del 28 gennaio 2016, consid. 3).

7.

In concreto il contributo

alimentare cautelare per la moglie di fr. 1590.– mensili dal 1° ottobre

2010.

al 31 dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 2012, disciplinato

dal decreto cautelare parzialmente riformato da questa Camera il 9 ottobre 2013,

era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 8385.– mensili

e di un reddito della moglie di fr. 5975.– mensili, aumentato a fr. 8355.–

mensili dal 1° gennaio 2012, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di

fr. 4450.– mensili e a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 5220.–

mensili. Le entrate della moglie si componevano come segue:

fr. 1140.– mensili di rendita

AI,

fr. 4000.–

mensili di reddito dall'immobile a P__________,

fr. 2380.–

mensili di reddito della casa a C__________ e

fr. 835.–

mensili di reddito della sostanza mobiliare.

a) Per

quanto attiene allo stabile di P__________, que­sta Camera aveva accertato

sulla scorta delle tassazioni un reddito di fr. 4045.– mensili nel 2007 e di

fr. 4360.– mensili nel 2009. Per il seguito essa aveva constatato un “chiaro” aumento delle

spese di gestione e di manutenzione rispetto alle tassazioni del 2010 e del 2011.

La voce fiscale tuttavia non distingueva tra lo stabile di P__________ e la

casa di C__________, di modo che a un sommario esame risultava impossibile

determinare se i costi dello stabile di P__________ fossero effettivamente

aumentati e in che misura (sentenza citata, con­sid. 4c).

b) L'istante

fa valere che il reddito dei menzionati appartamenti non ammonta più a fr.

4000.

– mensili, ma a soli fr. 2000.– mensili, poiché dal 2009 i costi di gestione

e di manutenzione dell'immobile sono aumentati. Essa sostiene che, contrariamente

a quanto accertato dal Pretore e da questa Camera, per quanto riguarda gli anni

2009.

e 2010 la documentazione da lei prodotta si riferisce ai soli costi degli

appartamenti a P__________ (“residenza M__________) e non anche a quelli della casa

di C__________ (“residenza H__________). E da tali dati risulta che,

sebbene dal 2012 essa occupi un appartamento “per cui versa una pigione”, la media

delle entrate tra il 2009 e il 2012 non eccede appunto fr. 2000.– mensili.

c) Una

modifica di contributi alimentari fissati a titolo provvisionale dispiega i

suoi effetti dall'introduzione dell'istanza, mentre una modifica retroattiva è

prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882

n. 13c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016,

consid. 4.1). In concreto la questione legata alle spese di gestione e di manutenzione

dell'immobile a P__________ relativamente al periodo fino 13 novembre 2012

(data dell'istanza di modifica) è già stata decisa e non può essere ridiscussa,

tanto meno in difetto di circostanze eccezionali cui l'appellante neppure

accenna.

Per

il seguito, dalle tassazioni prodotte in questa sede si evince che i redditi da

locazione sono ammontati nel 2012 a fr. 86

060.

– e nel 2013 a fr. 84 606.–. La riduzione

rispetto agli anni precedenti (fr. 104 220.– e fr. 108 160.–) appare verosimile, AO 1 essendosi trasferita in

un appartamento di quello stabile (doc. 99), di modo che essa non incassa più

la pigione versata dal precedente conduttore He__________ (doc. 85). L'appellante

asserisce bensì di versare una pigione, ma per tacere del fatto che nulla rende

verosimile l'assunto, non è dato a divedere – né l'interessata spiega – perché

essa verserebbe un canone per l'occupazione di un suo appartamento. A un

sommario esame nulla giustifica

di

scostarsi perciò dalle risultanze fiscali, onde entrate di

fr. 86 060.– nel 2012 e

di fr. 84 606.– per il 2013, pari a una media di fr. 85 333.– annui.

d) AP 1 eccepisce che per la definizione di

contributi alimentari è arbitrario dedurre costi di manutenzione che comprendano

spese straordinarie di rinnovamento o di plusvalore senza un esame

particolareggiato e senza alcun giustificativo. In tal caso – egli soggiunge –

le tassazioni costituiscono un mero indizio (sentenze del Tribunale federale 5A_318/2009 del 19 ottobre 2009, consid, 3.3 e

5A_651/2011 del 26 aprile 2012, consid. 7.3). Se non che, nel caso

in oggetto AO 1 ha prodotto i giustificativi delle spese (classificatore doc. 103)

da cui l'autorità tributaria ha stralciato i costi non deducibili fiscalmente,

ovvero non riferiti a interventi che hanno lo scopo di preservare lo stato

dell'immobile, di conservarne l'uso e di mantenerne la redditività, escluse

opere di miglioria (art. 33 lett. d LT). Per il resto, a un sommario esame le spese

che nelle sue osservazioni AP 1 indica come “straordinarie” nel 2012, di complessivi fr. 2930.60 (pag. 26 e 33),

si riferiscono essenzialmente alla riparazione di tapparelle, di servizi sanitari

e a lavori di tinteggio che non possono definirsi spese di rinnovo. A un giudizio

di verosimiglianza la media dei costi di manutenzione degli ultimi quattro anni

risulta perciò di fr. 45 568.–.

In

definitiva tenuto, conto che per il biennio 2012/2013 l'appellante ha incassato

un reddito medio dalle locazioni di fr. 85 333.– e ha versato interessi

passivi per una media di fr. 10 402.–, il reddito netto degli appartamenti a P__________

può essere fissato in fr. 2445.– mensili (arrotondati).

8.

Relativamente

alla casa di C__________, l'appellante ribadisce che questa non genera redditi.

Pur ammettendo che i lavori di ristrutturazione sarebbero dovuti terminare alla

fine del 2012, essa sostiene che a causa di gravi errori commessi dai progettisti

le opere non sono ancora finite, il che rende impossibile locare gli appartamenti.

Per di più, l'intervenuto aumento dei costi di ristrutturazione da fr. 680 000.– a fr. 1 150 663.50 l'ha

costretta ad accendere un altro mutuo ipotecario di fr. 120 000.–. L'operazione

immobiliare non produrrà dunque alcun reddito apprezzabile.

Contrariamente

a quanto l'appellante opina, nella sentenza del 9 ottobre 2013 questa

Camera ha imputato alla medesima un reddito ipotetico dal gennaio del 2012 non perché

i lavori di rinnovo sarebbero dovuti terminare entro quella data, ma perché l'investimento

minimo prospettato dal perito unitamente

alla ricer­ca di un conduttore avrebbero verosimilmente richiesto un anno di

tempo (consid. 6f in fine). Nell'appello l'interessata si duole di gravi errori

commessi dai progettisti, ma a ben vedere nulla è mutato rispetto alla situazione

di partenza. Perché i lavori di manutenzione minimi prospettati dal perito non

fossero ragionevolmente esigibili è e rimane un'incognita. Né AO 1 può seriamente

pretendere di spendere nell'immobile somme eccedenti quanto ha indicato il

perito e sostenere poi che l'operazione non frutterà nulla quando con un

investimento limitato essa avrebbe potuto conseguire introiti dell'ordine di

fr. 2380.– mensili. Su questo punto l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

9.

In

merito al reddito della sostanza mobiliare l'appellante lamenta che il Pretore le

ha conteggiato come patrimonio la somma di fr. 191 543.70 depositata

su un conto presso la Banca __________, mentre tale importo è destinato a finanziare

i costi di ristrutturazione dell'abitazione a C__________, sicché il conto in

questione è destinato a esaurirsi. A suo dire, il reddito dalla sostanza

mobiliare ammonta perciò a soli fr. 332.50 mensili, corrispondenti al­l'1.5%

di fr. 265 985.–. L'opinione non può essere condivisa. Il Pretore non ha aggiunto infatti

alla sostanza di AO 1 il menzionato credito di costruzione. Ha tenuto conto semplicemente

del capitale indicato dall'interessata medesima nella dichiarazione fiscale

2012, in cui la contribuente ha esposto, appunto, averi per complessivi fr. 457 529.– (doc.

105). La doglianza cade quindi nel vuoto.

AP

1.

assevera invero che il reddito della sostanza mobiliare va confermato in

fr. 825.– mensili, come figurava nel precedente decreto cautelare. Egli disconosce

tuttavia che, ravvisandosi le premesse per una modifica dell'assetto in vigore,

il giudice deve aggiornare anche gli altri elementi del calcolo litigiosi. E in

concreto, come detto, sia la sostanza sia il saggio d'interesse sono diminuiti.

Né si giustifica, come pretende il marito, di aggiungere alla sostanza il citato

credito di costruzione, il quale è concesso esclusivamente per il pagamento dei

costi relativi all'edificazione, alla ristrutturazione o al restauro di edifici.

Certo, in concreto esso produce interessi (dichiarati dalla moglie nel 2012 in

fr. 268.95 annui), ma di tali interessi la mutuataria può disporre solo per l'operazione

immobiliare. Il reddito dalla sostan­za mobiliare va fissato così in fr. 570.–

mensili. Ne segue che le entrate complessive della moglie assommano a fr. 6555.–

mensili.

10.

Sempre

per quanto attiene al reddito della moglie, AP 1 ribadisce che ai proventi

della locazione degli appartamenti a P__________ vanno aggiunti fr. 16 260.– annui,

pari a quanto la moglie riscuoteva dal precedente conduttore dell'appartamento

da lei occupato. A suo parere, costei non può pretendere di dedurre tale

entrata dal reddito dello stabile e contemporaneamente inserire nel proprio fabbisogno

un costo del­l'alloggio. Egli rileva poi che dall'attività di terapista Shiatsu

la moglie ricava almeno fr. 1000.– mensili, come ha dichiarato un testimone

e come ha riconosciuto la moglie stessa, la quale ha prodotto finanche le

distinte delle entrate relative al 2009 e al 2010 (doc. 21 e 22). AP 1 fa

valere inoltre che la moglie ha confermato di percepire fr. 3500.– annui come amministratrice

degli appartamenti a P__________, onde introiti per ulteriori fr. 291.65 mensili.

a) Già

si è detto che, occupando dal 1° gennaio 2012 un suo appartamento a P__________,

AP 1 non incassa più alcuna pigione. Si è spiegato altresì che nel reddito dello

stabile non si è tenuto conto dell'allegazione secondo cui essa verserebbe un

corrispettivo per l'appartamento (sopra, consid. 7b e 7c), sicché in

circostanze del genere non soccorrono le premesse per maggiorare le entrate dello

stabile a reddito. D'altro lato in condizioni siffatte non si giustifica

nemmeno di includere nel fabbisogno minimo dell'interessata un costo dell'alloggio,

l'onere ipotecario essendo già computato nel calcolo del reddito degli

appartamenti. Dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno stralciati così sia il costo

del­l'alloggio di fr. 1250.– mensili, sia quello del posteggio di fr. 60.–

mensili.

b) Circa

l'attività di terapista, la circostanza era già nota nell'am­bito della

precedente procedura cautelare, tant'è che il Pretore non aveva imputato alla

moglie alcun reddito, il marito limitandosi a semplici affermazioni (decreto

cautelare del 6 giugno 2011, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2010.1596). Nulla è

mutato da allora, né soccorre la testimonianza di Ma__________, il quale si è

limitato a dichiarare di aver seguito un paio di terapie Shiatsu – gratuite – anni

addietro (deposizione del 26 giugno 2013: verbali, pag. 3). E AO 1 continua a

dichiarare di non svolgere alcuna attività lucrativa e di non avere entrate (interrogatorio

formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 22), ciò che non rende verosimile né

un maggior grado d'occupazione rispetto al passato né, tanto meno, un'entrata di

fr. 1000.– mensili.

c) Quanto

all'attività di amministratrice immobiliare, è vero che AO 1 ha ammesso di

dedurre fiscalmente fr. 3500.– quale compenso per simile attività (interrogatorio

formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 11). La pretesa di inserire tale

reddito fra le entrate di lei è formulata tuttavia per la prima volta in questa

sede senza che ne siano date le permesse. È pertanto inammissibile (art. 317

cpv. 2 CPC).

11.

In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante

sostiene che esso ammonta non solo a fr. 5590.– mensili, come ha accertato il

Pretore, bensì a fr. 7255.70 mensili, dovendosi tenere conto di nuove

spese. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante si duole anzitutto che il primo giudice

le ha riconosciuto unicamente fr. 30.– mensili per spese mediche non coperte

dalla cassa malati rispetto ai fr. 245.– mensili ammessi in precedenza. Per di

più, essa soggiunge, anche quest'ultimo dato va aggiornato in fr. 615.–

mensili, come risulta dai doc. 87 e 91. Infine la documentazione prodotta in appello

attesterebbe un esborso di fr. 1130.– mensili per il 2015. Quanto al Pretore,

egli si è fondato “sulle spese 2011 (doc. 91), l'interessata non documentando

altre spese mediche non coperte”.

Che

nelle precedenti decisioni cautelari l'esborso riconosciuto all'appellante per

spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria ammontasse a fr. 245.–

mensili non fa dubbio. Per il 2012 gli attestati della cassa malati indicano

una partecipazione dell'assicurata di fr. 291.50 mensili, compresa la franchigia

annua (allegati alla dichiarazione fiscale 2012: doc. 105). Nulla è stato

prodotto per il 2013 e 2014, mentre nel 2015 la partecipazione risulta essere

stata di fr. 1130.– mensili, sempre compresa la franchigia (attestazioni

allegate alle lettera 8 febbraio 2016). Sta di fatto che, di fronte alla

contestazione dell'aumento di tali costi formulata dal marito nella risposta, l'interessata

si è limitata a rinviare alle attestazioni destinate all'autorità fiscale, le

quali però non bastano per dimostrare l'esistenza di trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (I CCA, sentenza inc.11.2014.22 del 15

marzo 2016, consid. 10b con rinvio in particolare alla sentenza del Tribunale

federale 5A_991/2014 del 27 maggio 2015, consid. 2.2). Per di più, gli

unici scontrini di farmacia agli atti indiziano meri costi di automedicazione (rimedi

contro l'influenza, la tosse e il mal di gola, antidolorifici e vitamine: doc.

105) che sono già inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF

129.

III 242 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_664/2007 del 23

aprile 2008, consid. 2.2.1). Ciò posto, il marito non contestando i motivi alla

base dell'esborso riconosciuto nella precedente decisione, si giustifica di lasciare

nel fabbisogno minimo dell'interessata una partecipazione fino a concorrenza di

fr. 245.– mensili.

b) Riguardo

alla spesa per l'abbonamento della palestra (di fr. 75.– mensili), l'appellante

sostiene che si tratta di un costo necessario per motivi di salute, comprovato

dai doc. 93 e 95 (pag. 12 a metà). Il Pretore non si è espresso in proposito. Dagli

atti risulta che il medico curante dell'interessata ha consigliato a

quest'ultima di “fare regolarmente attività fisica in palestra” (doc. 95), ragione

per cui essa frequenta il centro __________, il cui abbonamento costa fr. 75.–

mensili (doc. 93). Il marito oppone che la spesa è assunta dalla cassa malati, ma

ha sollevato l'obiezione solo nel memoriale conclusivo, ciò che ha impedito alla

moglie di rendere verosimile il contrario. L'esborso va pertanto riconosciuto.

c) L'appellante

chiede di riconoscerle il premio per l'assicurazio­ne dello stabile a C__________,

di fr. 85.60 mensili (doc. 89). Se non che, nel precedente decreto cautelare il

Pretore aveva stimato le spese di gestione dell'immobile fondandosi sulla

deduzione fiscale forfettaria del 25%, valutazione ritenuta sostenibile a un

esame di verosimiglianza da questa Camera (sentenza del 9 ottobre 2013,

consid. 6e). Nulla è mutato da allora, né l'interessata può chiedere di inserire

nel suo fabbisogno minimo un costo di cui già si è tenuto conto nella determinazione

del reddito.

d) A

ragione l'appellante fa valere invece che il Pretore ha tralasciato nel

fabbisogno minimo, senza darne ragione, l'imposta di circolazione (fr. 54.65

mensili). Tale spesa era già stata riconosciuta nella procedura precedente (sentenza

del 9 ottobre 2013, consid. 8). Inoltre mal si comprende perché andrebbe

riconosciuto all'interessata il premio dell'assicurazione RC per l'automobile,

ma non l'imposta in questione. Che l'appellante non lavori ancora non significa

che essa non abbia il diritto di mantenere, per quanto le condizio­ni economiche

della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che

durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di

vedersi inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi del veicolo anche dopo

la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nella fattispecie AO

1.

non contesta che durante la comunione domestica l'istante adoperasse un'automobile,

né pretende che i costi del veicolo fossero inferiori all'ammontare indicato, né

risulta che tali costi – seppure inseriti nella contabilità della palazzina a P__________

– siano stati dedotti dal relativo reddito.

e) Quanto all'assicurazione

contro la responsabilità civile privata, non è effettivamente dato di capire

perché il Pretore abbia ammesso due importi distinti (fr. 9.10 e fr. 16.10 mensili).

Considerato che per la stessa appellante l'esborso ammonta a fr. 9.10 mensili,

solo tale spesa va riconosciuta. Contrariamene a quanto l'appellante sostiene,

poi, il Pretore ha già incluso nel fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione

del­l'economia domestica, di fr. 55.70 mensili (pag. 5 in alto). La critica dell'interessata

si rivela perciò priva di consistenza.

f) Per

quel che attiene ai corsi di shiatsu (fr. 100.– mensili), la loro frequentazione

nel 2011 è stata resa verosimile (doc. 90). V'è da domandarsi se tale spesa si

giustifichi, l'interessata ammettendo l'assenza di ogni prospettiva “che le permetterà

mai di guadagnare con tale attivitàˮ (memoriale conclusivo del 5 novembre

2012, pag. 7). Sia come sia, l'appellante riconosce che ragioni di salute ostano

all'esercizio di tale attività (loc. cit.) e nulla rende verosimile che per

mantenere "il numero di concordato” essa debba seguire corsi annui.

g) in merito al contributo AVS,

stimato in fr. 550.– mensili, è vero che anche i beneficiari di una rendita AI rimangono

soggetti all'obbligo di versamento quali assicurati senza attività lucrativa (https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i,

pag. 2). Tali assicurati però non sono tenuti al pagamento di contributi propri

se il coniuge svolge un'attività lucrativa a norma dell'AVS e versa contributi di

almeno fr. 956.– mensili. Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronunciato

il divorzio (https://www.

ahv-iv.ch/p/2.03.i, pag. 3). In concreto il divorzio è stato pronunciato

il 13 marzo 2014. Dal 1° gennaio 2015 va inserito perciò nel fabbisogno minimo

dell'appellante il contributo AVS. L'interessata lo quantifica in fr. 550.–

mensili, ma disco­nosce che il relativo ammontare dipende dalla sostanza e dal

reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Con una sostanza

netta di circa fr. 390 000.– e un contributo alimentare di fr. 400.– mensili,

a un sommario esame l'appellante non può vedersi riconoscere così più di fr. 75.–

mensili arrotondati (calcolatore in: http://www.bsv.admin.ch/themen/ ahv/berechnung_nichterwerbstaete/index.html).

h) Per quel

che è dell'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 1300.– a fr.

1500.

– mensili per tenere conto del maggior contributo alimentare in suo favore.

Il marito propone di stralciarlo interamente. Ora, dalle tassazioni prodotte in

questa sede non risulta per il 2012 alcuna imposta federale a carico

dell'appellante, mentre si desume un'imposta cantonale di fr. 1120.–. Stimata anche

l'imposta comunale (70%), a un sommario esame l'aggravio tributario dell'appellante

non supera fr. 160.– mensili anche considerando il valore locativo del­l'abitazione

a C__________.

12.

Sempre

in relazione al fabbisogno minimo di AO 1, il marito sostiene che esso non

eccede fr. 4357.75 mensili, il Pretore avendo erroneamente riconosciuto i costi

per l'aiuto domestico, i costi del natante e gli interessi ipotecari della casa

a C__________.

a) In

merito ai costi per l'aiuto domestico, ammessi dal Pretore nella misura di fr.

280.

– mensili (4 ore a fr. 70.–) “vige notevole incertezza, in particolare circa

l'effettiva necessità di questo aiuto e le ragioni per le quali è stato

attivato”. Dagli atti risulta nondimeno che l'assicurazione malattia della moglie

ha dichiarato di assumere tali costi per un massimo di 60 giorni l'anno (doc.

96), finanche più di quanto l'interessata chiede. Ne segue che l'esborso va

stralciato dal fabbisogno minimo di lei.

b) Circa i costi del natante, il marito sostiene che la

moglie non ha più la barca, non più menzionata nella dichiarazione fiscale del

2012.

(doc. 105). Sta di fatto che nemmeno in precedenza la contribuente aveva

menzionato la barca (dichiarazioni fiscali nell'inc. DI.2007.862), sicché l'argomentazione

nulla indizia. Né il costo in questione va tolto dal fabbisogno minimo della

moglie, per i motivi già addotti da questa Camera nella sentenza del 6 settembre

2012, poiché si tratterebbe di una spesa voluttuaria (cfr. consid. 9). Al

riguardo non soccorre ripetersi.

c) Quanto agli interessi passivi

per il mutuo ipotecario gravante la casa di C__________, contrariamente all'opinione

di AP 1 il Pretore nulla ha riconosciuto. L'asserto cade di conseguenza nel vuoto.

d) In

ultima analisi, tolto il costo dell'alloggio e quello del posteggio (sopra, consid.

7c), il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3190.– mensili arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese accessorie fr. 267.50,

premio della cassa malati fr. 578.75, assicurazione complementare fr.

46.

, franchigia fr. 50.–, costi non coperti dalla cassa malati

fr. 245.–, abbonamento della palestra fr. 75.–, assicurazione dell'automobile

fr. 105.55, imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione dell'economia

domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile privata

fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione protezione

giuridica fr. 46.60, onere fiscale fr. 160.–), aumentato a fr. 3265.–

mensili arrotondati dal 1° gennaio 2015 per l'aggiunta del contributo AVS.

13.

Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal Pretore

in fr. 5700.– mensili, l'appellante sostiene che esso non supera in realtà fr. 3423.35

mensili, poiché AP 1 vive con un'altra donna, sicché il minimo esistenziale, il

costo dell'alloggio, il premio dell'assicurazione domestica e quello

dell'assicurazione contro la responsabilità civile vanno dimezzati. A suo avviso

inoltre l'onere fiscale va ridotto e il premio dell'assicurazione infortuni

stralciato.

a) Per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge

ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche

abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe

ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto

e per nulla arbi­trario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile

2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii,

pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da

ultimo: sentenza inc. 11.2014.1 del 21 gennaio 2016, consid. 6b). La convivenza

non deve permettere all'altra persona, in altri ter­mini, di lucrare su di lui,

né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. Nella fattispecie si

ignora se la convivenza di AP 1 sia davvero stabile. A parte ciò, per le

ragioni che precedono non si giustifica di dimezzare le uscite. Si giustifica invece

di ridurre il costo dell'alloggio. Non tanto perché il marito viva con un'altra

donna, quanto perché una spesa di fr. 2000.– mensili per lui soltanto risulta

esagerata (doc. SSS), pur considerando che egli ha diritto di mantenere dopo la separazione il tenore di vita

sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Nelle

circostanze descritte un esborso di fr. 1500.– mensili complessivi appare equo per

un persona sola che abiti nel Luganese. Non è il caso, per contro, di ridurre il

premio dell'assicurazione per l'economia

domestica e contro la responsabilità civile, il marito dovendo affrontare tali

costi anche vivendo solo.

b) In

merito all'onere fiscale, l'appellante chiede di ridurlo nel fabbisogno minimo

del marito da fr. 1145.– a fr. 500.– mensili, poiché il contributo alimentare in

suo favore è destinato a superare fr. 400.– mensili. Come si vedrà oltre, nondimeno,

in esito all'attuale procedura il contributo alimentare rimane immutato, sicché

nulla giustifica una modifica del carico fiscale. E neppure entra in considerazione, a un sommario esame, un aumento dell'aggravio

come pretende il marito,

l'importo di fr. 1336.15 da lui calcolato per il 2012 (doc. UUU) fondandosi su

una mera proiezione senza che sia dato di sapere come si giunga al reddito imponibile immesso nel calcolatore d'imposta.

c) Riguardo

al premio per l'assicurazione infortuni, esso è sempre stato incluso nel

fabbisogno minimo del marito senza che la moglie sollevasse contestazioni. L'appellante

non asserisce del resto che la spesa non esista più. Sulla questione non giova

dunque attardarsi.

d) Nelle

proprie osservazioni AP 1 chiede di aggiungere al suo fabbisogno minimo una

rata di fr. 541.65 mensili destinata al rimborso di un prestito che alla fine

del 2011 ammontava ancora a fr. 14 500.–. Il

Pretore ha respinto la pretesa, affermando che non appariva verosimile né

l'esistenza del prestito né il pagamento della rata mensile. In realtà risulta da

una dichiarazione di Pa__________ che a parziale estinzione di un debito di fr.

21.

000.– AP 1 ha versato nel 2011 complessivi

fr. 6500.–, sicché gli rimaneva un passivo di fr. 14 500.– (doc. YYY). La moglie ha sì contestato l'ammissibilità della

posta nel fabbisogno minimo del convenuto, ma non ha messo in dubbio la

veridicità della citata dichiarazione (verbale del 10 gennaio 2013, pag. 4).

Che il debito poi risalga al 2010 (doc. RR e QQQ) poco importa, l'interessato

non perdendo per ciò soltanto il diritto di vedersi riconoscere il rimborso,

almeno pro futuro. Nel fabbisogno di lui vanno inclusi così fr. 541.65

mensili.

e) A

ragione AP 1 censura altresì l'esclusione dal suo fabbisogno minimo dell'imposta

di circolazione e del­l'assicurazione per la moto, di fr. 74.60 mensili

complessivi. La spesa in questione è sempre stata inserita nel fabbisogno minimo

di lui, tanto che la moglie stessa l'ha riconosciuta (memoriale conclusivo del

5.

novembre 2013, pag. 17 in alto). Né si giustifica di stralciare il costo

del libretto ETI, sempre ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato, il

quale l'ha per altro reso verosimile (doc. BBBB: fr. 7.75 mensili).

f) Ne segue che il fabbisogno minimo del convenuto ammonta

a fr. 5825.– mensili arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati

fr. 571.35, imposta di circolazione fr. 16.40, assicurazione

dell'automobile

fr. 136.60, assicurazione del­l'eco­nomia domestica e assicurazione contro la responsabilità

civile privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.45, quota TCS

fr. 8.60, libretto ETI fr. 7.75, imposta di circolazione della moto

fr. 15.60, assicurazione della moto fr. 59.–, “terzo pilastro” fr.

541.

, rimborso del debito fr. 541.65, onere fiscale fr. 1145.–).

14.

Per

quanto si riferisce al proprio reddito, AP 1 fa valere che esso non ammonta a

fr. 9033.– mensili come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 8616.65 mensili,

come ha accertato questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013. Il Pretore

si è dipartito dal certificato di salario 2012, il quale attesta uno stipendio

netto di fr. 108 404.– annui, pari a fr. 9033.– mensili (doc. OOOO).

Il convenuto fa notare di avere ricevuto nel 2012, oltre allo stipendio di

base, un premio speciale di fr. 4000.– e un'indennità di fr. 1000.– per turni

fuori orario (“picchetti”), introiti che per la loro eccezionalità non vanno

considerati. Ora, il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio –

salvo cioè oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello

conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e

le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni

agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se

costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con

riferimenti). In concreto AP 1 aveva percepito già in passato gratifiche, bonus

o premi straordinari: fr. 800.– nel 2009 (doc. DD), fr. 3730.– nel 2010

(doc. RR), fr. 2250.– nel 2011 (doc. RRR) e, appunto, fr. 4000.– nel 2012 (doc.

OOOO), di modo che a un sommario esame tali supplementi non possono ritenersi eccezionali.

Analoga conclusione vale per i turni fuori orario (certificati di salario 2011

e 2102: doc. RR e OOOO). Il reddito di lui va così confermato in fr. 9033.–

mensili.

15.

Secondo

AP 1 per determinare l'eccedenza da ripartire tra i coniugi nel bilancio

familiare occorre dedurre “dalla differenza tra l'insieme dei redditi e l'insieme

dei fabbisogni l'am­montare del risparmio medio”. L'argomento è già stato trattato

e respinto da questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013 (consid. 11)

senza che i calcoli esposti dal convenuto permettano di ravvisare, a un sommario

esame, un qualsivoglia mutamento rispetto ad allora. Non soccorrono quindi i

presupposti per tornare sul tema.

16.

Da tutto quanto precede

emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 14

novembre 2012 al 31 dicembre 2014

Reddito

del marito (consid. 14) fr. 9 033.—

Reddito

della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—

fr.

15.

588.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 190.—

fr.

9.

015.—

mensili

Eccedenza fr.

6.

573.—

mensili

Metà

eccedenza fr. 3 286.50 mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

5825.

– + fr. 3286.50 = fr. 9 111.50

e

dovrebbe versare alla moglie

fr.

3190.

– + fr. 3286.50 ./. fr. 6555.– = fr. 0.—

mensili.

Dal 1° gennaio 2015 in poi

Reddito

del marito (consid. 14) fr. 9 033.—

Reddito

della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—

fr.

15.

588.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 265.—

fr.

9.

090.—

mensili

Eccedenza fr.

6.

498.—

mensili

Metà

eccedenza fr. 3 249.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 5825.– +

fr. 3249.– = fr. 9 074.—

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 3265.– +

fr. 3249.– ./. fr. 6555.– = fr. 0.— mensili.

Nel risultato l'appello si dimostra perciò destituito

di fondamento.

17.

AP 1 chiede a questa Camera di segnalare

la mo­glie al Ministero pubblico per truffa processuale, avendo essa ottenuto

il versamento di contributi alimentari senza produrre i giustificativi delle

spese della palazzina a P__________ da lui chiesti in edizione pretendendo di

non possederli, salvo poi esibirli nella presente procedura. Ora, la truffa processuale (caso particolare di truffa

giusta l'art. 146 CP) consiste nell'ingannare con astuzia un tribunale per

indurlo a prendere una decisione (materialmente erronea) pregiudizievole per il patrimonio della controparte o di un terzo. L'autore

deve agire a scopo di indebito profitto. Il carattere indebito non risulta tanto

dalle modalità dell'ottenimento del profitto, quanto dal fatto che il profitto

è contrario all'ordine giuridico. Non è indebito il profitto cui l'autore ha – o

crede di avere – diritto. Non commette truffa dunque il creditore che ricorre a

un inganno astuto per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto. Nell'ambito

della truffa processuale lo scopo di indebito profitto sussiste qualora

l'autore intenda ottenere una decisione che non corrisponde alla situazione

giuridica sostanziale (sentenza del Tribunale federale 6B_1005/2013 del 10

febbraio 2014, consid. 5.1 con rinvii a DTF 122 IV 197 consid. 2). Contrariamente da quanto sostiene AP

1, perché siano adempiti tali presupposti non basta una semplice menzogna.

Occorre che il giudice sia ingannato con astuzia per mezzo di prove falsificate

o conseguite in modo illecito (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad

art. 146, n. 1.7). In concreto

sarà anche vero che l'istante non ha prodotto i documenti richiesti dal convenuto,

esibendoli solo in seguito, ma ciò non denota un inganno ordito con astuzia ai danni della giustizia. Alla richiesta del

convenuto non può quindi essere dato seguito.

II. Sull'“appello”

di AP 1

18.

L'insorgente censura la commisurazione delle ripetibili fissate

dal Pretore, chiedendo di aumentarle da fr. 5000.– a fr. 39 690.–. Se non che, una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). L'appello di AP 1 può unicamente

essere trattato perciò a tale stregua. Il termine per ricorrere era in concreto

di 10 giorni, la decisione impugnata essendo stata emessa con la procedura

sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore di AP 1 il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014, ultimo giorno utile, il

rimedio in esame è pertanto tempestivo.

19.

Accertata

nella fattispecie l'integrale soccombenza della moglie, il Pretore ha posto le spese

del procedimento cautelare a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere

al marito fr. 5000.– per ripetibili. A tal fine egli si è dipartito da un

valore litigioso di fr. 132 000.–, pari al contributo alimentare in discussione

dall'ottobre del 2011 al marzo del 2014, calcolando l'indennità “sulla base

della tariffa previgente (art. 33 LTG)”, e ciò “senza alcuna declaratoria di

temerarietà e senza distinzione tra la fase superprovvisionale e quella

provvisionale”, non essendosi proceduto “ad alcuna effettiva trattazione

separata delle relative domande”.

20.

Per il reclamante il valore litigioso ammonta in

realtà ad almeno fr. 1 056 000.– (fr. 4400.– x 12 x 20), poiché il contributo alimentare cautelare ha una durata

incerta e quindi da calcolare sul­l'arco di vent'anni a norma

dell'art. 92 cpv. 2 CPC. A suo parere, tenuto conto dell'importanza

della lite, delle relative difficoltà, della mole di lavoro dovuta alla copiosa

e confusa documentazione, dell'atteggiamento persecutorio della moglie che beneficia

di una situazione finanziaria migliore di quanto stabilito, l'indennità andava

fissata in fr. 39 690.–, pari al 70% di fr. 56 700.– (corrispondenti

a circa il 5% del valore litigioso). Il reclamante chiede inoltre di dichiarare temeraria l'istanza cautelare e di sanzionare

la moglie, trattandosi di un ‟palese esempio di abuso di dirittoˮ, la procedura

essendo stata ‟introdotta con il

chiaro scopo di cercare di ritardare l'emanazione della sentenza di meritoˮ.

a) Quanto

alla richiesta di dichiarare temeraria un'iniziativa processuale, questa Camera

ha già avuto modo di ricordare al patrocinatore del reclamante che una condotta

processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione

di temerarietà, come disponeva il vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con

manifesta ingiustizia si vede dichiarare l'azione irricevibile o ritornare

l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag. 937 n. 46c). La richiesta dell'appellante intesa

a far dichiarare temeraria l'istanza avversaria cade pertanto nel vuoto. Per di

più, l'art. 115 CPC non prevede più una

maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale, ma

solo la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di

spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni

disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre

2013.

consid. 14). Al riguardo la pretesa del reclamante non merita ulteriore

disamina.

b) Le indennità per ripetibili nelle cause

di stato (provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurisprudenza

di questa Camera, in base al dispendio di

tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 3.1.1.7.1) che un avvocato solerte, diligente, conciso e

speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I

CCA sentenza inc. 11.2013.59 del 10 agosto 2015, consid. 15). Identico

principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa

dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009,

consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità

per ripetibili dipende così dall'im­portanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza

del lavoro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che

rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).

c) Premesso

ciò, in concreto il patrocinio del marito è consistito nella redazione di due allegati

(risposta e memoriale conclusivo) e nella partecipazione a due udienze. Non si

disconosce che il memoriale conclusivo consta di 46 pagine. Non si trascura

nemmeno che il mandato può essersi rivelato impegnativo per la ponderosa documentazione

presentata dalla mo­glie. Sta di fatto che dal profilo giuridico la situazione era

relativamente semplice. Inoltre il procedimento cautelare si innestava in di

una causa di divorzio già ampiamente nota al patrocinatore del convenuto. In simili

circostanze l'indennità di fr. 5000.– fissata dal primo giudice appare congrua,

ove si pensi che remunera circa 14 ore di lavoro, comprese le presumibili

relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio, corrispondenza), il 10% per

le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'8% per l'IVA. Se un avvocato decide di dedicare a una

determinata pratica più tempo di quanto un

legale solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento

di un mandato analogo, ciò

non giustifica una maggiorazione delle spese ripetibili. Ne segue in concreto che

il recla­mo vede la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

21.

Le spese correlate all'appello

di AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto

chiede, una volta di più, di dichiarare l'azione temeraria, ma – come si è appena

visto – ciò non entra in linea di conto. Quanto alle ripetibili, egli rivendica

un'indennità di fr. 20 000.– calcolata in

base a un valore litigioso di fr. 1 123 200.–. Si è spiegato dianzi però che il metodo

di calcolo per la definizione delle ripetibili nelle cause di stato è quello ad

horam. In concreto AP 1 ha presentato osservazioni di 49 pagine all'appello

e osservazioni di 14 pagine alla richiesta di nuove prove e di mutazione dell'azione

inoltrata della moglie. Le osservazioni al­l'ap­pello riprendono però in larga

misura il memoriale conclusivo, così come le censure e le obiezioni sollevate

nelle precedenti procedure cautelari. In condizioni siffatte si può ragionevolmente

ritenere che un avvocato solerte e spedivo non avrebbe impiegato più una decina

di ore per svolgere diligentemente un mandato analogo. Tenuto conto delle spese

e dell'IVA, l'indennità per ripetibili può essere fissata così in fr. 3300.–.

Per quel che è del reclamo, AP 1, soccombente, rifonderà

alla controparte fr. 1300.– per ripetibili, importo rivendicato da AO 1 e confacente

alle prestazioni svolte dal patrocinatore di lei.

IV.

Sui rimedi giuridici a livello federale

22.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso di entrambi i ricorsi

raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc.

11.2014.23 e 11.2014.24 sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare

impugnato è confermato.

3. Le

spese dell'appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 3300.– per ripetibili.

4. Il

reclamo di AP 1 è respinto.

5. Le

spese del reclamo, di complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del reclamante,

che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.

6. Notificazione

a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).