11.2014.23
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio; spese e ripetibili in una causa di stato
30 giugno 2016Italiano46 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2014.23
11.2014.24
Lugano
30 giugno 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2012.482 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 14 novembre 2012
da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 24 marzo 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 13 marzo 2014 (inc. 11.2014.24), come pure
sull'appello
(recte: reclamo) di quello stesso giorno presentato da AP 1 contro il
medesimo decreto (inc. 11.2014.23);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1
(entrambi del 1963) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 1986. Dal
matrimonio
non sono nati figli. Il marito lavora come ispettore
dei sinistri per una compagnia d'assicurazione. Invalida al 79%, la moglie percepisce
una rendita intera AI. I coniugi hanno adottato il 26 gennaio 1995 il regime della separazione dei beni
e vivono ognuno per conto proprio dall'11 luglio 2005, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di C__________ per trasferirsi in un appartamento
della moglie in proprietà per piani a P__________ e, dal 2007, in un
appartamento preso in locazione a __________.
B. Statuendo
il 23 settembre 2009 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha
condannato AO 1 a versare alla moglie dal
12 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 1540.– mensili indicizzati, la
prima volta nel gennaio del 2008 (inc. DI.2007.862). Adita da ambedue i
coniugi, con sentenza del 6 settembre 2012 questa Camera ha aumentato il contributo
per la moglie a fr. 2090.– mensili indicizzati a decorrere dal 1° luglio 2007
(inc. 11.2009.173).
C. Nel
frattempo, il 4 maggio 2009, AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al
medesimo giudice, rifiutando ogni contributo alla moglie e chiedendo di non
dividere la prestazione d'uscita da lui maturata presso il suo istituto di
previdenza professionale. Con risposta del 6 luglio 2009 AP 1 ha aderito al
principio del divorzio, ma ha preteso un contributo di fr. 3500.– mensili
indicizzati, riservandone la modifica a dipendenza delle risultanze
istruttorie, e un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC da quantificare
in seguito. Preso atto di ciò, il Pretore ha trattato la causa con la procedura
di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 28
settembre 2009, indetta per l'audizione dei coniugi, la moglie ha revocato
tuttavia la sua adesione al divorzio, di modo che la causa è continuata con la
procedura unilaterale. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
ribadito i rispettivi punti di vista.
D. Durante l'udienza
preliminare, tenutasi il 27 gennaio 2010, la convenuta ha rivendicato
anche il versamento di fr. 23 289.–
in liquidazione dei rapporti di dare e avere con il marito, precisando l'ammontare
dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC in un importo pari alla
metà degli averi di previdenza accumulati dall'attore in costanza di
matrimonio. Il 1° maggio 2010 il marito si è trasferito con la sua nuova compagna
in un appartamento a __________. Nell'ambito dell'istruttoria, avviata quello
stesso 27 gennaio 2010, un perito giudiziario ha allestito il 19 agosto
2010 un referto sull'abitabilità, la redditività e il valore commerciale di uno
stabile in proprietà della moglie a C__________ (inc. OA.2009.266). Statuendo
su un'istanza presentata il 21 ottobre 2010 dal marito, il Pretore ha
soppresso il 6 giugno 2011 in via provvisionale il contributo alimentare per la
moglie dal 21 ottobre 2010 (inc. DI.2010.1596). Adita il 16 giugno 2011 da
AO 1 con sentenza del 9 ottobre 2013 questa Camera ha ristabilito il contributo
alimentare per lei in fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31
dicembre 2011 e in fr. 400.– mensili in seguito (inc. 11.2011.90).
E. Nel frattempo, il 1° gennaio 2012, AO 1 si è trasferita in un appartamento
di sua proprietà a P__________ e il 14 novembre 2012 ha chiesto l'aumento del
contributo alimentare cautelare a fr. 3477.– mensili retroattivamente dal 1°
ottobre 2011. All'udienza del 10 gennaio 2013, indetta per la discussione di tale istanza, il marito ha proposto di
respingerla (inc. CA.2012.482). L'istruttoria cautelare è iniziata il 26
marzo ed è terminata, come quella di merito, il 25 giugno 2013.
F. Le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale cautelare e di merito,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 4 novembre
2013, AP 1 ha chiesto nuovamente di respingere l'istanza cautelare, proponendo di
dichiararla temeraria e postulando il versamento di fr. 5000.–, oltre a fr. 39 690.– per
ripetibili. Nel merito egli ha riaffermato il suo punto di vista, sollecitando
il versamento di un'indennità di fr. 420 000.– sulla scorta dell'art.
165 cpv. 2 CC e di fr. 50 000.– per ripetibili maggiorate. Nel suo memoriale del
5 novembre 2013 AP 1 ha preteso in via cautelare un contributo alimentare di
fr. 4400.– mensili dal 1° ottobre 2011
e, dopo il divorzio, un contributo di fr. 4400.– mensili fino al pensionamento
del marito e uno di fr. 3100.– mensili dopo di allora, rivendicando altresì
fr. 23 289.– in esito alla liquidazione dei rapporti
patrimoniali e fr. 190 491.15 di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC.
G. Statuendo con giudizio unico il 13 marzo 2014, il
Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto le spese di fr. 5000.– a carico
di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili. Nel
merito egli ha pronunciato il divorzio, non ha previsto contributi tra coniugi
né alcuna indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e ha dato per
liquidati i vicendevoli rapporti patrimoniali. Le spese processuali di
fr. 30 000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di
un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un
appello 24 marzo 2014 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata
nel senso di fissare il contributo alimentare cautelare in fr. 4680.– mensili
dal 1° ottobre 2011. Quello stesso 24 marzo 2014 AP 1 ha interposto a sua volta
‟appelloˮ contro il decreto cautelare per ottenere l'aumento a fr.
39 690.–
delle ripetibili in suo favore, l'istanza della moglie essendo a suo dire temeraria.
Nelle proprie osservazioni del 14 aprile 2014 AO 1 ha concluso per il rigetto
dell'appello avversario. Il 18 aprile 2014 AP 1 ha proposto di respingere l'appello
della moglie e di dichiararlo temerario, esigendo fr. 20 000.– per ripetibili
e sollecitando la trasmissione degli atti al Ministero pubblico affinché
persegua la moglie per ‟truffa tentata e consumataˮ.
Fatti
I. L'8
febbraio 2016 AO 1 ha prodotto un verbale d'audizione davanti all'Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano con accluso un conteggio delle spese di manutenzione
dei propri immobili, un attestato dall'assicurazione malattia __________ del 19
gennaio 2016 e un riassunto dei costi 2015 della cassa malati __________. L'11
febbraio 2016 essa ha trasmesso altresì le
sue tassazioni dal 2010 al 2013, instando per un aumento del contributo
alimentare a fr. 5610.– mensili dal 1° ottobre 2011. Invitato a esprimersi, con
osservazioni del 18 marzo 2016 AP 1 ha chiesto di estromettere i documenti in questione dagli atti o, quanto meno, di
assumere soltanto il verbale d'audizione, proponendo di dichiarare irricevibile
o, in subordine, temeraria la richiesta di aumento del contributo alimentare,
riconoscendogli un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi
giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione. Si giustifica così
di congiungere le due procedure e di emanare
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello
di AO 1
2.
Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove
appena si pensi all'entità del contributo alimentare
in discussione davanti al Pretore (fr. 4000.– mensili di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco
di
vent'anni: art. 92
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio
2009, consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato al
patrocinatore della moglie il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014
(data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in questione è pertanto tempestivo.
3.
Relativamente ai mezzi di prova offerti in questa
sede, essi sono proponibili
se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto non fa dubbio che il verbale d'audizione del 20 gennaio 2016 davanti
all'autorità fiscale con il relativo conteggio sulle spese di manutenzione degli immobili dal 2010 al 2013, le tassazioni emesse il 10 febbraio 2016 e la
documentazione delle casse malati del 19 gennaio 2016, posteriori all'emanazione
della sentenza impugnata, sono di per sé proponibili. Sapere se essi siano
propri a dimostrare l'assenza di reddito immobiliare e l'aumento dei costi
medici non coperti dalla cassa malati è una questione che andrà valutata
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.
Quanto
alla richiesta di mutazione dell'azione formulata l'11 febbraio 2016 da AO 1, una simile domanda è ammissibile soltanto se sono date le premesse dell'art. 227 cpv.
1.
(art. 317 cpv. 2 lett. a CPC) e se sussistono nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova (lett. b). Nel caso specifico i documenti sono senz'altro nuovi. Ci si
può interrogare invece se la circostanza su cui l'appellante fonda la
richiesta, ossia l'azzeramento del reddito accertato dall'autorità fiscale,
costituisca un fatto nuovo. La questione
può rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in appresso – l'appello non giustifica
alcun aumento del contributo alimentare. Per gli stessi motivi non entra in linea
di conto la richiesta, formulata solo in questa sede, di fissare il contributo alimentare
in fr. 4680.– mensili, non fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, allorquando
davanti al Pretore l'istante aveva postulato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili (conclusioni del 5 novembre
2013, pag. 27). Al riguardo il marito obietta che – appunto – unicamente nel
memoriale conclusivo la moglie ha preteso tale cifra, mentre con l'istanza essa rivendicava solo fr. 3477.– mensili.
Egli però ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo
essersi visto notificare il memoriale conclusivo avversario. Così facendo, egli
si è precluso la facoltà di muovere contestazioni successive. Questa Camera ha
già avuto modo di rammentare, del resto, i rischi insiti in una rinuncia al dibattimento finale (Rep. 1995 pag. 227
n. 55; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid.
2b con rinvii). Tali rischi non potevano sfuggire all'interessato.
4.
Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che
l'istante non aveva sostanziato alcun cambiamento rispetto alla situazione alla
base della decisione di cui chiedeva la modifica. Il reddito netto degli
appartamenti a P__________ non era mutato e rimaneva attestato sui fr. 4000.–
mensili “già calcolati e del resto ritenuti credibili dal fisco”, i
ragionamenti che la proprietaria desumeva dalle tassazioni 2009 e 2010 essendo
già stati “sconfessati dal Tribunale di appello”, mentre la documentazione
prodotta per il 2011 e il 2012 non rendeva verosimile “alcunché di diverso, mescolando
spese di ogni genere riferite a più immobili”. Quanto alla casa di C__________
per il Pretore nulla era cambiato, con l'aggravante che sull'effettivo di avanzamento
della radicale e costosa ristrutturazione voluta dalla moglie nulla di preciso era
dato di sapere nonostante il tempo trascorso rispetto ai piani inizialmente
previsti, i quali indicavano una durata dei lavori di circa 8 mesi.
Relativamente
al reddito della sostanza mobiliare, il primo giudice lo ha aggiornato in fr.
570.
– mensili applicando a “tutta la sostanza liquida” di fr. 457 529.– il saggio
d'interesse dell'1.5% fissato il 31 dicembre 2012 dal Consiglio federale, non
senza rilevare che la “leggera” riduzione non incide apprezzabilmente, “visto
che, attualizzati anche gli altri dati del calcolo, l'assetto vigente risulta
ancora perfettamente adeguato”. Ciò
posto, egli ha accertato il reddito del
marito in fr. 9033.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5700.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2000.–, premio della cassa malati
fr. 571.35, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile
privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di
circolazione fr. 16.40, assicurazione dell'automobile fr. 136.60,
quota TCS fr. 8.60, “terzo pilastro” fr. 541.70, imposte fr. 1145.–).
Quanto
alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in complessivi fr. 8110.–
mensili (di rendita AI fr. 1160.–, casa di P__________ fr. 4000.–, casa di
C__________ fr. 2380.–, reddito della sostanza fr. 570.–) rispetto a un
fabbisogno minimo di fr. 5590.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1250.–, spese accessorie
fr. 267.50, posteggio fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 578.75,
assicurazione complementare LCA fr. 46.70, franchigia fr. 50.–, altri
costi non coperti dalla cassa malati fr. 30.–, spese per l'aiuto domestico
fr. 280.–, assicurazione dell'automobile fr. 105.55, assicurazione dell'economia
domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile
fr. 16.30 e fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione
protezione giuridica fr. 46.60, imposte fr. 1300.–). Constatato che
il contributo alimentare cui la moglie avrebbe diritto ammontava a fr. 406.50
mensili, il Pretore ha ritenuto ingiustificata una modifica dell'assetto vigente, il quale prevedeva un contributo di
fr. 400.– mensili. Onde la reiezione dell'istanza.
5.
Nelle sue osservazioni AP 1 sostiene che l'appello
della moglie è irricevibile per carenza di motivazione, la convenuta
limitandosi a ripetere le argomentazioni sollevate davanti al Pretore, senza
confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, non fa dubbio che un appello dev'essere
“motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare non solo
che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni (DTF 137
III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nella fattispecie il ricorso permette ad
ogni modo di capire che l'interessata
contesta di non avere sostanziato cambiamenti rispetto alla situazione posta
alla base della decisione emanata il 6 giugno 2011 (pag. 5 punto 8). Inoltre essa
censura la mancata riduzione delle sue entrate (pag. 6 a 11) e rivendica il proprio
intero fabbisogno (pag. 12 e 13), affermando altresì che quello del marito è diminuito
(pag. 14 e 15). Sufficientemente motivato, il ricorso può dunque essere vagliato nel merito.
6.
Le misure provvisionali
adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse,
sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso
quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in
base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere
circostanze determinanti. Per contro le parti non possono invocare un erroneo
accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle
circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere”
la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al
momento in cui è presentata l'istanza. Dandosi i presupposti per una modifica,
il giudice del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere
aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e
che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014
del 28 luglio 2014, consid. 3 con riferimenti; v. anche
DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 del 28 gennaio 2016, consid. 3).
7.
In concreto il contributo
alimentare cautelare per la moglie di fr. 1590.– mensili dal 1° ottobre
2010.
al 31 dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 2012, disciplinato
dal decreto cautelare parzialmente riformato da questa Camera il 9 ottobre 2013,
era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 8385.– mensili
e di un reddito della moglie di fr. 5975.– mensili, aumentato a fr. 8355.–
mensili dal 1° gennaio 2012, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di
fr. 4450.– mensili e a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 5220.–
mensili. Le entrate della moglie si componevano come segue:
fr. 1140.– mensili di rendita
AI,
fr. 4000.–
mensili di reddito dall'immobile a P__________,
fr. 2380.–
mensili di reddito della casa a C__________ e
fr. 835.–
mensili di reddito della sostanza mobiliare.
a) Per
quanto attiene allo stabile di P__________, questa Camera aveva accertato
sulla scorta delle tassazioni un reddito di fr. 4045.– mensili nel 2007 e di
fr. 4360.– mensili nel 2009. Per il seguito essa aveva constatato un “chiaro” aumento delle
spese di gestione e di manutenzione rispetto alle tassazioni del 2010 e del 2011.
La voce fiscale tuttavia non distingueva tra lo stabile di P__________ e la
casa di C__________, di modo che a un sommario esame risultava impossibile
determinare se i costi dello stabile di P__________ fossero effettivamente
aumentati e in che misura (sentenza citata, consid. 4c).
b) L'istante
fa valere che il reddito dei menzionati appartamenti non ammonta più a fr.
4000.
– mensili, ma a soli fr. 2000.– mensili, poiché dal 2009 i costi di gestione
e di manutenzione dell'immobile sono aumentati. Essa sostiene che, contrariamente
a quanto accertato dal Pretore e da questa Camera, per quanto riguarda gli anni
2009.
e 2010 la documentazione da lei prodotta si riferisce ai soli costi degli
appartamenti a P__________ (“residenza M__________) e non anche a quelli della casa
di C__________ (“residenza H__________). E da tali dati risulta che,
sebbene dal 2012 essa occupi un appartamento “per cui versa una pigione”, la media
delle entrate tra il 2009 e il 2012 non eccede appunto fr. 2000.– mensili.
c) Una
modifica di contributi alimentari fissati a titolo provvisionale dispiega i
suoi effetti dall'introduzione dell'istanza, mentre una modifica retroattiva è
prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882
n. 13c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016,
consid. 4.1). In concreto la questione legata alle spese di gestione e di manutenzione
dell'immobile a P__________ relativamente al periodo fino 13 novembre 2012
(data dell'istanza di modifica) è già stata decisa e non può essere ridiscussa,
tanto meno in difetto di circostanze eccezionali cui l'appellante neppure
accenna.
Per
il seguito, dalle tassazioni prodotte in questa sede si evince che i redditi da
locazione sono ammontati nel 2012 a fr. 86
060.
– e nel 2013 a fr. 84 606.–. La riduzione
rispetto agli anni precedenti (fr. 104 220.– e fr. 108 160.–) appare verosimile, AO 1 essendosi trasferita in
un appartamento di quello stabile (doc. 99), di modo che essa non incassa più
la pigione versata dal precedente conduttore He__________ (doc. 85). L'appellante
asserisce bensì di versare una pigione, ma per tacere del fatto che nulla rende
verosimile l'assunto, non è dato a divedere – né l'interessata spiega – perché
essa verserebbe un canone per l'occupazione di un suo appartamento. A un
sommario esame nulla giustifica
di
scostarsi perciò dalle risultanze fiscali, onde entrate di
fr. 86 060.– nel 2012 e
di fr. 84 606.– per il 2013, pari a una media di fr. 85 333.– annui.
d) AP 1 eccepisce che per la definizione di
contributi alimentari è arbitrario dedurre costi di manutenzione che comprendano
spese straordinarie di rinnovamento o di plusvalore senza un esame
particolareggiato e senza alcun giustificativo. In tal caso – egli soggiunge –
le tassazioni costituiscono un mero indizio (sentenze del Tribunale federale 5A_318/2009 del 19 ottobre 2009, consid, 3.3 e
5A_651/2011 del 26 aprile 2012, consid. 7.3). Se non che, nel caso
in oggetto AO 1 ha prodotto i giustificativi delle spese (classificatore doc. 103)
da cui l'autorità tributaria ha stralciato i costi non deducibili fiscalmente,
ovvero non riferiti a interventi che hanno lo scopo di preservare lo stato
dell'immobile, di conservarne l'uso e di mantenerne la redditività, escluse
opere di miglioria (art. 33 lett. d LT). Per il resto, a un sommario esame le spese
che nelle sue osservazioni AP 1 indica come “straordinarie” nel 2012, di complessivi fr. 2930.60 (pag. 26 e 33),
si riferiscono essenzialmente alla riparazione di tapparelle, di servizi sanitari
e a lavori di tinteggio che non possono definirsi spese di rinnovo. A un giudizio
di verosimiglianza la media dei costi di manutenzione degli ultimi quattro anni
risulta perciò di fr. 45 568.–.
In
definitiva tenuto, conto che per il biennio 2012/2013 l'appellante ha incassato
un reddito medio dalle locazioni di fr. 85 333.– e ha versato interessi
passivi per una media di fr. 10 402.–, il reddito netto degli appartamenti a P__________
può essere fissato in fr. 2445.– mensili (arrotondati).
8.
Relativamente
alla casa di C__________, l'appellante ribadisce che questa non genera redditi.
Pur ammettendo che i lavori di ristrutturazione sarebbero dovuti terminare alla
fine del 2012, essa sostiene che a causa di gravi errori commessi dai progettisti
le opere non sono ancora finite, il che rende impossibile locare gli appartamenti.
Per di più, l'intervenuto aumento dei costi di ristrutturazione da fr. 680 000.– a fr. 1 150 663.50 l'ha
costretta ad accendere un altro mutuo ipotecario di fr. 120 000.–. L'operazione
immobiliare non produrrà dunque alcun reddito apprezzabile.
Contrariamente
a quanto l'appellante opina, nella sentenza del 9 ottobre 2013 questa
Camera ha imputato alla medesima un reddito ipotetico dal gennaio del 2012 non perché
i lavori di rinnovo sarebbero dovuti terminare entro quella data, ma perché l'investimento
minimo prospettato dal perito unitamente
alla ricerca di un conduttore avrebbero verosimilmente richiesto un anno di
tempo (consid. 6f in fine). Nell'appello l'interessata si duole di gravi errori
commessi dai progettisti, ma a ben vedere nulla è mutato rispetto alla situazione
di partenza. Perché i lavori di manutenzione minimi prospettati dal perito non
fossero ragionevolmente esigibili è e rimane un'incognita. Né AO 1 può seriamente
pretendere di spendere nell'immobile somme eccedenti quanto ha indicato il
perito e sostenere poi che l'operazione non frutterà nulla quando con un
investimento limitato essa avrebbe potuto conseguire introiti dell'ordine di
fr. 2380.– mensili. Su questo punto l'appello è
destinato pertanto all'insuccesso.
9.
In
merito al reddito della sostanza mobiliare l'appellante lamenta che il Pretore le
ha conteggiato come patrimonio la somma di fr. 191 543.70 depositata
su un conto presso la Banca __________, mentre tale importo è destinato a finanziare
i costi di ristrutturazione dell'abitazione a C__________, sicché il conto in
questione è destinato a esaurirsi. A suo dire, il reddito dalla sostanza
mobiliare ammonta perciò a soli fr. 332.50 mensili, corrispondenti all'1.5%
di fr. 265 985.–. L'opinione non può essere condivisa. Il Pretore non ha aggiunto infatti
alla sostanza di AO 1 il menzionato credito di costruzione. Ha tenuto conto semplicemente
del capitale indicato dall'interessata medesima nella dichiarazione fiscale
2012, in cui la contribuente ha esposto, appunto, averi per complessivi fr. 457 529.– (doc.
105). La doglianza cade quindi nel vuoto.
AP
1.
assevera invero che il reddito della sostanza mobiliare va confermato in
fr. 825.– mensili, come figurava nel precedente decreto cautelare. Egli disconosce
tuttavia che, ravvisandosi le premesse per una modifica dell'assetto in vigore,
il giudice deve aggiornare anche gli altri elementi del calcolo litigiosi. E in
concreto, come detto, sia la sostanza sia il saggio d'interesse sono diminuiti.
Né si giustifica, come pretende il marito, di aggiungere alla sostanza il citato
credito di costruzione, il quale è concesso esclusivamente per il pagamento dei
costi relativi all'edificazione, alla ristrutturazione o al restauro di edifici.
Certo, in concreto esso produce interessi (dichiarati dalla moglie nel 2012 in
fr. 268.95 annui), ma di tali interessi la mutuataria può disporre solo per l'operazione
immobiliare. Il reddito dalla sostanza mobiliare va fissato così in fr. 570.–
mensili. Ne segue che le entrate complessive della moglie assommano a fr. 6555.–
mensili.
10.
Sempre
per quanto attiene al reddito della moglie, AP 1 ribadisce che ai proventi
della locazione degli appartamenti a P__________ vanno aggiunti fr. 16 260.– annui,
pari a quanto la moglie riscuoteva dal precedente conduttore dell'appartamento
da lei occupato. A suo parere, costei non può pretendere di dedurre tale
entrata dal reddito dello stabile e contemporaneamente inserire nel proprio fabbisogno
un costo dell'alloggio. Egli rileva poi che dall'attività di terapista Shiatsu
la moglie ricava almeno fr. 1000.– mensili, come ha dichiarato un testimone
e come ha riconosciuto la moglie stessa, la quale ha prodotto finanche le
distinte delle entrate relative al 2009 e al 2010 (doc. 21 e 22). AP 1 fa
valere inoltre che la moglie ha confermato di percepire fr. 3500.– annui come amministratrice
degli appartamenti a P__________, onde introiti per ulteriori fr. 291.65 mensili.
a) Già
si è detto che, occupando dal 1° gennaio 2012 un suo appartamento a P__________,
AP 1 non incassa più alcuna pigione. Si è spiegato altresì che nel reddito dello
stabile non si è tenuto conto dell'allegazione secondo cui essa verserebbe un
corrispettivo per l'appartamento (sopra, consid. 7b e 7c), sicché in
circostanze del genere non soccorrono le premesse per maggiorare le entrate dello
stabile a reddito. D'altro lato in condizioni siffatte non si giustifica
nemmeno di includere nel fabbisogno minimo dell'interessata un costo dell'alloggio,
l'onere ipotecario essendo già computato nel calcolo del reddito degli
appartamenti. Dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno stralciati così sia il costo
dell'alloggio di fr. 1250.– mensili, sia quello del posteggio di fr. 60.–
mensili.
b) Circa
l'attività di terapista, la circostanza era già nota nell'ambito della
precedente procedura cautelare, tant'è che il Pretore non aveva imputato alla
moglie alcun reddito, il marito limitandosi a semplici affermazioni (decreto
cautelare del 6 giugno 2011, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2010.1596). Nulla è
mutato da allora, né soccorre la testimonianza di Ma__________, il quale si è
limitato a dichiarare di aver seguito un paio di terapie Shiatsu – gratuite – anni
addietro (deposizione del 26 giugno 2013: verbali, pag. 3). E AO 1 continua a
dichiarare di non svolgere alcuna attività lucrativa e di non avere entrate (interrogatorio
formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 22), ciò che non rende verosimile né
un maggior grado d'occupazione rispetto al passato né, tanto meno, un'entrata di
fr. 1000.– mensili.
c) Quanto
all'attività di amministratrice immobiliare, è vero che AO 1 ha ammesso di
dedurre fiscalmente fr. 3500.– quale compenso per simile attività (interrogatorio
formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 11). La pretesa di inserire tale
reddito fra le entrate di lei è formulata tuttavia per la prima volta in questa
sede senza che ne siano date le permesse. È pertanto inammissibile (art. 317
cpv. 2 CPC).
11.
In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante
sostiene che esso ammonta non solo a fr. 5590.– mensili, come ha accertato il
Pretore, bensì a fr. 7255.70 mensili, dovendosi tenere conto di nuove
spese. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante si duole anzitutto che il primo giudice
le ha riconosciuto unicamente fr. 30.– mensili per spese mediche non coperte
dalla cassa malati rispetto ai fr. 245.– mensili ammessi in precedenza. Per di
più, essa soggiunge, anche quest'ultimo dato va aggiornato in fr. 615.–
mensili, come risulta dai doc. 87 e 91. Infine la documentazione prodotta in appello
attesterebbe un esborso di fr. 1130.– mensili per il 2015. Quanto al Pretore,
egli si è fondato “sulle spese 2011 (doc. 91), l'interessata non documentando
altre spese mediche non coperte”.
Che
nelle precedenti decisioni cautelari l'esborso riconosciuto all'appellante per
spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria ammontasse a fr. 245.–
mensili non fa dubbio. Per il 2012 gli attestati della cassa malati indicano
una partecipazione dell'assicurata di fr. 291.50 mensili, compresa la franchigia
annua (allegati alla dichiarazione fiscale 2012: doc. 105). Nulla è stato
prodotto per il 2013 e 2014, mentre nel 2015 la partecipazione risulta essere
stata di fr. 1130.– mensili, sempre compresa la franchigia (attestazioni
allegate alle lettera 8 febbraio 2016). Sta di fatto che, di fronte alla
contestazione dell'aumento di tali costi formulata dal marito nella risposta, l'interessata
si è limitata a rinviare alle attestazioni destinate all'autorità fiscale, le
quali però non bastano per dimostrare l'esistenza di trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (I CCA, sentenza inc.11.2014.22 del 15
marzo 2016, consid. 10b con rinvio in particolare alla sentenza del Tribunale
federale 5A_991/2014 del 27 maggio 2015, consid. 2.2). Per di più, gli
unici scontrini di farmacia agli atti indiziano meri costi di automedicazione (rimedi
contro l'influenza, la tosse e il mal di gola, antidolorifici e vitamine: doc.
105) che sono già inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF
129.
III 242 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_664/2007 del 23
aprile 2008, consid. 2.2.1). Ciò posto, il marito non contestando i motivi alla
base dell'esborso riconosciuto nella precedente decisione, si giustifica di lasciare
nel fabbisogno minimo dell'interessata una partecipazione fino a concorrenza di
fr. 245.– mensili.
b) Riguardo
alla spesa per l'abbonamento della palestra (di fr. 75.– mensili), l'appellante
sostiene che si tratta di un costo necessario per motivi di salute, comprovato
dai doc. 93 e 95 (pag. 12 a metà). Il Pretore non si è espresso in proposito. Dagli
atti risulta che il medico curante dell'interessata ha consigliato a
quest'ultima di “fare regolarmente attività fisica in palestra” (doc. 95), ragione
per cui essa frequenta il centro __________, il cui abbonamento costa fr. 75.–
mensili (doc. 93). Il marito oppone che la spesa è assunta dalla cassa malati, ma
ha sollevato l'obiezione solo nel memoriale conclusivo, ciò che ha impedito alla
moglie di rendere verosimile il contrario. L'esborso va pertanto riconosciuto.
c) L'appellante
chiede di riconoscerle il premio per l'assicurazione dello stabile a C__________,
di fr. 85.60 mensili (doc. 89). Se non che, nel precedente decreto cautelare il
Pretore aveva stimato le spese di gestione dell'immobile fondandosi sulla
deduzione fiscale forfettaria del 25%, valutazione ritenuta sostenibile a un
esame di verosimiglianza da questa Camera (sentenza del 9 ottobre 2013,
consid. 6e). Nulla è mutato da allora, né l'interessata può chiedere di inserire
nel suo fabbisogno minimo un costo di cui già si è tenuto conto nella determinazione
del reddito.
d) A
ragione l'appellante fa valere invece che il Pretore ha tralasciato nel
fabbisogno minimo, senza darne ragione, l'imposta di circolazione (fr. 54.65
mensili). Tale spesa era già stata riconosciuta nella procedura precedente (sentenza
del 9 ottobre 2013, consid. 8). Inoltre mal si comprende perché andrebbe
riconosciuto all'interessata il premio dell'assicurazione RC per l'automobile,
ma non l'imposta in questione. Che l'appellante non lavori ancora non significa
che essa non abbia il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche
della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che
durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di
vedersi inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi del veicolo anche dopo
la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nella fattispecie AO
1.
non contesta che durante la comunione domestica l'istante adoperasse un'automobile,
né pretende che i costi del veicolo fossero inferiori all'ammontare indicato, né
risulta che tali costi – seppure inseriti nella contabilità della palazzina a P__________
– siano stati dedotti dal relativo reddito.
e) Quanto all'assicurazione
contro la responsabilità civile privata, non è effettivamente dato di capire
perché il Pretore abbia ammesso due importi distinti (fr. 9.10 e fr. 16.10 mensili).
Considerato che per la stessa appellante l'esborso ammonta a fr. 9.10 mensili,
solo tale spesa va riconosciuta. Contrariamene a quanto l'appellante sostiene,
poi, il Pretore ha già incluso nel fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione
dell'economia domestica, di fr. 55.70 mensili (pag. 5 in alto). La critica dell'interessata
si rivela perciò priva di consistenza.
f) Per
quel che attiene ai corsi di shiatsu (fr. 100.– mensili), la loro frequentazione
nel 2011 è stata resa verosimile (doc. 90). V'è da domandarsi se tale spesa si
giustifichi, l'interessata ammettendo l'assenza di ogni prospettiva “che le permetterà
mai di guadagnare con tale attivitàˮ (memoriale conclusivo del 5 novembre
2012, pag. 7). Sia come sia, l'appellante riconosce che ragioni di salute ostano
all'esercizio di tale attività (loc. cit.) e nulla rende verosimile che per
mantenere "il numero di concordato” essa debba seguire corsi annui.
g) in merito al contributo AVS,
stimato in fr. 550.– mensili, è vero che anche i beneficiari di una rendita AI rimangono
soggetti all'obbligo di versamento quali assicurati senza attività lucrativa (https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i,
pag. 2). Tali assicurati però non sono tenuti al pagamento di contributi propri
se il coniuge svolge un'attività lucrativa a norma dell'AVS e versa contributi di
almeno fr. 956.– mensili. Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronunciato
il divorzio (https://www.
ahv-iv.ch/p/2.03.i, pag. 3). In concreto il divorzio è stato pronunciato
il 13 marzo 2014. Dal 1° gennaio 2015 va inserito perciò nel fabbisogno minimo
dell'appellante il contributo AVS. L'interessata lo quantifica in fr. 550.–
mensili, ma disconosce che il relativo ammontare dipende dalla sostanza e dal
reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Con una sostanza
netta di circa fr. 390 000.– e un contributo alimentare di fr. 400.– mensili,
a un sommario esame l'appellante non può vedersi riconoscere così più di fr. 75.–
mensili arrotondati (calcolatore in: http://www.bsv.admin.ch/themen/ ahv/berechnung_nichterwerbstaete/index.html).
h) Per quel
che è dell'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 1300.– a fr.
1500.
– mensili per tenere conto del maggior contributo alimentare in suo favore.
Il marito propone di stralciarlo interamente. Ora, dalle tassazioni prodotte in
questa sede non risulta per il 2012 alcuna imposta federale a carico
dell'appellante, mentre si desume un'imposta cantonale di fr. 1120.–. Stimata anche
l'imposta comunale (70%), a un sommario esame l'aggravio tributario dell'appellante
non supera fr. 160.– mensili anche considerando il valore locativo dell'abitazione
a C__________.
12.
Sempre
in relazione al fabbisogno minimo di AO 1, il marito sostiene che esso non
eccede fr. 4357.75 mensili, il Pretore avendo erroneamente riconosciuto i costi
per l'aiuto domestico, i costi del natante e gli interessi ipotecari della casa
a C__________.
a) In
merito ai costi per l'aiuto domestico, ammessi dal Pretore nella misura di fr.
280.
– mensili (4 ore a fr. 70.–) “vige notevole incertezza, in particolare circa
l'effettiva necessità di questo aiuto e le ragioni per le quali è stato
attivato”. Dagli atti risulta nondimeno che l'assicurazione malattia della moglie
ha dichiarato di assumere tali costi per un massimo di 60 giorni l'anno (doc.
96), finanche più di quanto l'interessata chiede. Ne segue che l'esborso va
stralciato dal fabbisogno minimo di lei.
b) Circa i costi del natante, il marito sostiene che la
moglie non ha più la barca, non più menzionata nella dichiarazione fiscale del
2012.
(doc. 105). Sta di fatto che nemmeno in precedenza la contribuente aveva
menzionato la barca (dichiarazioni fiscali nell'inc. DI.2007.862), sicché l'argomentazione
nulla indizia. Né il costo in questione va tolto dal fabbisogno minimo della
moglie, per i motivi già addotti da questa Camera nella sentenza del 6 settembre
2012, poiché si tratterebbe di una spesa voluttuaria (cfr. consid. 9). Al
riguardo non soccorre ripetersi.
c) Quanto agli interessi passivi
per il mutuo ipotecario gravante la casa di C__________, contrariamente all'opinione
di AP 1 il Pretore nulla ha riconosciuto. L'asserto cade di conseguenza nel vuoto.
d) In
ultima analisi, tolto il costo dell'alloggio e quello del posteggio (sopra, consid.
7c), il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3190.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese accessorie fr. 267.50,
premio della cassa malati fr. 578.75, assicurazione complementare fr.
46.
, franchigia fr. 50.–, costi non coperti dalla cassa malati
fr. 245.–, abbonamento della palestra fr. 75.–, assicurazione dell'automobile
fr. 105.55, imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione dell'economia
domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile privata
fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione protezione
giuridica fr. 46.60, onere fiscale fr. 160.–), aumentato a fr. 3265.–
mensili arrotondati dal 1° gennaio 2015 per l'aggiunta del contributo AVS.
13.
Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal Pretore
in fr. 5700.– mensili, l'appellante sostiene che esso non supera in realtà fr. 3423.35
mensili, poiché AP 1 vive con un'altra donna, sicché il minimo esistenziale, il
costo dell'alloggio, il premio dell'assicurazione domestica e quello
dell'assicurazione contro la responsabilità civile vanno dimezzati. A suo avviso
inoltre l'onere fiscale va ridotto e il premio dell'assicurazione infortuni
stralciato.
a) Per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge
ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche
abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe
ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto
e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile
2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii,
pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da
ultimo: sentenza inc. 11.2014.1 del 21 gennaio 2016, consid. 6b). La convivenza
non deve permettere all'altra persona, in altri termini, di lucrare su di lui,
né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. Nella fattispecie si
ignora se la convivenza di AP 1 sia davvero stabile. A parte ciò, per le
ragioni che precedono non si giustifica di dimezzare le uscite. Si giustifica invece
di ridurre il costo dell'alloggio. Non tanto perché il marito viva con un'altra
donna, quanto perché una spesa di fr. 2000.– mensili per lui soltanto risulta
esagerata (doc. SSS), pur considerando che egli ha diritto di mantenere dopo la separazione il tenore di vita
sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Nelle
circostanze descritte un esborso di fr. 1500.– mensili complessivi appare equo per
un persona sola che abiti nel Luganese. Non è il caso, per contro, di ridurre il
premio dell'assicurazione per l'economia
domestica e contro la responsabilità civile, il marito dovendo affrontare tali
costi anche vivendo solo.
b) In
merito all'onere fiscale, l'appellante chiede di ridurlo nel fabbisogno minimo
del marito da fr. 1145.– a fr. 500.– mensili, poiché il contributo alimentare in
suo favore è destinato a superare fr. 400.– mensili. Come si vedrà oltre, nondimeno,
in esito all'attuale procedura il contributo alimentare rimane immutato, sicché
nulla giustifica una modifica del carico fiscale. E neppure entra in considerazione, a un sommario esame, un aumento dell'aggravio
come pretende il marito,
l'importo di fr. 1336.15 da lui calcolato per il 2012 (doc. UUU) fondandosi su
una mera proiezione senza che sia dato di sapere come si giunga al reddito imponibile immesso nel calcolatore d'imposta.
c) Riguardo
al premio per l'assicurazione infortuni, esso è sempre stato incluso nel
fabbisogno minimo del marito senza che la moglie sollevasse contestazioni. L'appellante
non asserisce del resto che la spesa non esista più. Sulla questione non giova
dunque attardarsi.
d) Nelle
proprie osservazioni AP 1 chiede di aggiungere al suo fabbisogno minimo una
rata di fr. 541.65 mensili destinata al rimborso di un prestito che alla fine
del 2011 ammontava ancora a fr. 14 500.–. Il
Pretore ha respinto la pretesa, affermando che non appariva verosimile né
l'esistenza del prestito né il pagamento della rata mensile. In realtà risulta da
una dichiarazione di Pa__________ che a parziale estinzione di un debito di fr.
21.
000.– AP 1 ha versato nel 2011 complessivi
fr. 6500.–, sicché gli rimaneva un passivo di fr. 14 500.– (doc. YYY). La moglie ha sì contestato l'ammissibilità della
posta nel fabbisogno minimo del convenuto, ma non ha messo in dubbio la
veridicità della citata dichiarazione (verbale del 10 gennaio 2013, pag. 4).
Che il debito poi risalga al 2010 (doc. RR e QQQ) poco importa, l'interessato
non perdendo per ciò soltanto il diritto di vedersi riconoscere il rimborso,
almeno pro futuro. Nel fabbisogno di lui vanno inclusi così fr. 541.65
mensili.
e) A
ragione AP 1 censura altresì l'esclusione dal suo fabbisogno minimo dell'imposta
di circolazione e dell'assicurazione per la moto, di fr. 74.60 mensili
complessivi. La spesa in questione è sempre stata inserita nel fabbisogno minimo
di lui, tanto che la moglie stessa l'ha riconosciuta (memoriale conclusivo del
5.
novembre 2013, pag. 17 in alto). Né si giustifica di stralciare il costo
del libretto ETI, sempre ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato, il
quale l'ha per altro reso verosimile (doc. BBBB: fr. 7.75 mensili).
f) Ne segue che il fabbisogno minimo del convenuto ammonta
a fr. 5825.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati
fr. 571.35, imposta di circolazione fr. 16.40, assicurazione
dell'automobile
fr. 136.60, assicurazione dell'economia domestica e assicurazione contro la responsabilità
civile privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.45, quota TCS
fr. 8.60, libretto ETI fr. 7.75, imposta di circolazione della moto
fr. 15.60, assicurazione della moto fr. 59.–, “terzo pilastro” fr.
541.
, rimborso del debito fr. 541.65, onere fiscale fr. 1145.–).
14.
Per
quanto si riferisce al proprio reddito, AP 1 fa valere che esso non ammonta a
fr. 9033.– mensili come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 8616.65 mensili,
come ha accertato questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013. Il Pretore
si è dipartito dal certificato di salario 2012, il quale attesta uno stipendio
netto di fr. 108 404.– annui, pari a fr. 9033.– mensili (doc. OOOO).
Il convenuto fa notare di avere ricevuto nel 2012, oltre allo stipendio di
base, un premio speciale di fr. 4000.– e un'indennità di fr. 1000.– per turni
fuori orario (“picchetti”), introiti che per la loro eccezionalità non vanno
considerati. Ora, il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio –
salvo cioè oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello
conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e
le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni
agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se
costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con
riferimenti). In concreto AP 1 aveva percepito già in passato gratifiche, bonus
o premi straordinari: fr. 800.– nel 2009 (doc. DD), fr. 3730.– nel 2010
(doc. RR), fr. 2250.– nel 2011 (doc. RRR) e, appunto, fr. 4000.– nel 2012 (doc.
OOOO), di modo che a un sommario esame tali supplementi non possono ritenersi eccezionali.
Analoga conclusione vale per i turni fuori orario (certificati di salario 2011
e 2102: doc. RR e OOOO). Il reddito di lui va così confermato in fr. 9033.–
mensili.
15.
Secondo
AP 1 per determinare l'eccedenza da ripartire tra i coniugi nel bilancio
familiare occorre dedurre “dalla differenza tra l'insieme dei redditi e l'insieme
dei fabbisogni l'ammontare del risparmio medio”. L'argomento è già stato trattato
e respinto da questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013 (consid. 11)
senza che i calcoli esposti dal convenuto permettano di ravvisare, a un sommario
esame, un qualsivoglia mutamento rispetto ad allora. Non soccorrono quindi i
presupposti per tornare sul tema.
16.
Da tutto quanto precede
emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 14
novembre 2012 al 31 dicembre 2014
Reddito
del marito (consid. 14) fr. 9 033.—
Reddito
della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—
fr.
15.
588.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 190.—
fr.
9.
015.—
mensili
Eccedenza fr.
6.
573.—
mensili
Metà
eccedenza fr. 3 286.50 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
5825.
– + fr. 3286.50 = fr. 9 111.50
e
dovrebbe versare alla moglie
fr.
3190.
– + fr. 3286.50 ./. fr. 6555.– = fr. 0.—
mensili.
Dal 1° gennaio 2015 in poi
Reddito
del marito (consid. 14) fr. 9 033.—
Reddito
della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—
fr.
15.
588.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 265.—
fr.
9.
090.—
mensili
Eccedenza fr.
6.
498.—
mensili
Metà
eccedenza fr. 3 249.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 5825.– +
fr. 3249.– = fr. 9 074.—
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3265.– +
fr. 3249.– ./. fr. 6555.– = fr. 0.— mensili.
Nel risultato l'appello si dimostra perciò destituito
di fondamento.
17.
AP 1 chiede a questa Camera di segnalare
la moglie al Ministero pubblico per truffa processuale, avendo essa ottenuto
il versamento di contributi alimentari senza produrre i giustificativi delle
spese della palazzina a P__________ da lui chiesti in edizione pretendendo di
non possederli, salvo poi esibirli nella presente procedura. Ora, la truffa processuale (caso particolare di truffa
giusta l'art. 146 CP) consiste nell'ingannare con astuzia un tribunale per
indurlo a prendere una decisione (materialmente erronea) pregiudizievole per il patrimonio della controparte o di un terzo. L'autore
deve agire a scopo di indebito profitto. Il carattere indebito non risulta tanto
dalle modalità dell'ottenimento del profitto, quanto dal fatto che il profitto
è contrario all'ordine giuridico. Non è indebito il profitto cui l'autore ha – o
crede di avere – diritto. Non commette truffa dunque il creditore che ricorre a
un inganno astuto per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto. Nell'ambito
della truffa processuale lo scopo di indebito profitto sussiste qualora
l'autore intenda ottenere una decisione che non corrisponde alla situazione
giuridica sostanziale (sentenza del Tribunale federale 6B_1005/2013 del 10
febbraio 2014, consid. 5.1 con rinvii a DTF 122 IV 197 consid. 2). Contrariamente da quanto sostiene AP
1, perché siano adempiti tali presupposti non basta una semplice menzogna.
Occorre che il giudice sia ingannato con astuzia per mezzo di prove falsificate
o conseguite in modo illecito (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad
art. 146, n. 1.7). In concreto
sarà anche vero che l'istante non ha prodotto i documenti richiesti dal convenuto,
esibendoli solo in seguito, ma ciò non denota un inganno ordito con astuzia ai danni della giustizia. Alla richiesta del
convenuto non può quindi essere dato seguito.
II. Sull'“appello”
di AP 1
18.
L'insorgente censura la commisurazione delle ripetibili fissate
dal Pretore, chiedendo di aumentarle da fr. 5000.– a fr. 39 690.–. Se non che, una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). L'appello di AP 1 può unicamente
essere trattato perciò a tale stregua. Il termine per ricorrere era in concreto
di 10 giorni, la decisione impugnata essendo stata emessa con la procedura
sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore di AP 1 il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014, ultimo giorno utile, il
rimedio in esame è pertanto tempestivo.
19.
Accertata
nella fattispecie l'integrale soccombenza della moglie, il Pretore ha posto le spese
del procedimento cautelare a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere
al marito fr. 5000.– per ripetibili. A tal fine egli si è dipartito da un
valore litigioso di fr. 132 000.–, pari al contributo alimentare in discussione
dall'ottobre del 2011 al marzo del 2014, calcolando l'indennità “sulla base
della tariffa previgente (art. 33 LTG)”, e ciò “senza alcuna declaratoria di
temerarietà e senza distinzione tra la fase superprovvisionale e quella
provvisionale”, non essendosi proceduto “ad alcuna effettiva trattazione
separata delle relative domande”.
20.
Per il reclamante il valore litigioso ammonta in
realtà ad almeno fr. 1 056 000.– (fr. 4400.– x 12 x 20), poiché il contributo alimentare cautelare ha una durata
incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni a norma
dell'art. 92 cpv. 2 CPC. A suo parere, tenuto conto dell'importanza
della lite, delle relative difficoltà, della mole di lavoro dovuta alla copiosa
e confusa documentazione, dell'atteggiamento persecutorio della moglie che beneficia
di una situazione finanziaria migliore di quanto stabilito, l'indennità andava
fissata in fr. 39 690.–, pari al 70% di fr. 56 700.– (corrispondenti
a circa il 5% del valore litigioso). Il reclamante chiede inoltre di dichiarare temeraria l'istanza cautelare e di sanzionare
la moglie, trattandosi di un ‟palese esempio di abuso di dirittoˮ, la procedura
essendo stata ‟introdotta con il
chiaro scopo di cercare di ritardare l'emanazione della sentenza di meritoˮ.
a) Quanto
alla richiesta di dichiarare temeraria un'iniziativa processuale, questa Camera
ha già avuto modo di ricordare al patrocinatore del reclamante che una condotta
processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione
di temerarietà, come disponeva il vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con
manifesta ingiustizia si vede dichiarare l'azione irricevibile o ritornare
l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag. 937 n. 46c). La richiesta dell'appellante intesa
a far dichiarare temeraria l'istanza avversaria cade pertanto nel vuoto. Per di
più, l'art. 115 CPC non prevede più una
maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale, ma
solo la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di
spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni
disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre
2013.
consid. 14). Al riguardo la pretesa del reclamante non merita ulteriore
disamina.
b) Le indennità per ripetibili nelle cause
di stato (provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurisprudenza
di questa Camera, in base al dispendio di
tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 3.1.1.7.1) che un avvocato solerte, diligente, conciso e
speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I
CCA sentenza inc. 11.2013.59 del 10 agosto 2015, consid. 15). Identico
principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa
dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009,
consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità
per ripetibili dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza
del lavoro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che
rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
c) Premesso
ciò, in concreto il patrocinio del marito è consistito nella redazione di due allegati
(risposta e memoriale conclusivo) e nella partecipazione a due udienze. Non si
disconosce che il memoriale conclusivo consta di 46 pagine. Non si trascura
nemmeno che il mandato può essersi rivelato impegnativo per la ponderosa documentazione
presentata dalla moglie. Sta di fatto che dal profilo giuridico la situazione era
relativamente semplice. Inoltre il procedimento cautelare si innestava in di
una causa di divorzio già ampiamente nota al patrocinatore del convenuto. In simili
circostanze l'indennità di fr. 5000.– fissata dal primo giudice appare congrua,
ove si pensi che remunera circa 14 ore di lavoro, comprese le presumibili
relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio, corrispondenza), il 10% per
le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'8% per l'IVA. Se un avvocato decide di dedicare a una
determinata pratica più tempo di quanto un
legale solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento
di un mandato analogo, ciò
non giustifica una maggiorazione delle spese ripetibili. Ne segue in concreto che
il reclamo vede la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili
21.
Le spese correlate all'appello
di AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto
chiede, una volta di più, di dichiarare l'azione temeraria, ma – come si è appena
visto – ciò non entra in linea di conto. Quanto alle ripetibili, egli rivendica
un'indennità di fr. 20 000.– calcolata in
base a un valore litigioso di fr. 1 123 200.–. Si è spiegato dianzi però che il metodo
di calcolo per la definizione delle ripetibili nelle cause di stato è quello ad
horam. In concreto AP 1 ha presentato osservazioni di 49 pagine all'appello
e osservazioni di 14 pagine alla richiesta di nuove prove e di mutazione dell'azione
inoltrata della moglie. Le osservazioni all'appello riprendono però in larga
misura il memoriale conclusivo, così come le censure e le obiezioni sollevate
nelle precedenti procedure cautelari. In condizioni siffatte si può ragionevolmente
ritenere che un avvocato solerte e spedivo non avrebbe impiegato più una decina
di ore per svolgere diligentemente un mandato analogo. Tenuto conto delle spese
e dell'IVA, l'indennità per ripetibili può essere fissata così in fr. 3300.–.
Per quel che è del reclamo, AP 1, soccombente, rifonderà
alla controparte fr. 1300.– per ripetibili, importo rivendicato da AO 1 e confacente
alle prestazioni svolte dal patrocinatore di lei.
IV.
Sui rimedi giuridici a livello federale
22.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso di entrambi i ricorsi
raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc.
11.2014.23 e 11.2014.24 sono congiunte.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
3. Le
spese dell'appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 3300.– per ripetibili.
4. Il
reclamo di AP 1 è respinto.
5. Le
spese del reclamo, di complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del reclamante,
che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
6. Notificazione
a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).